Articolo 37 del Codice del turismo
Articolo 36Articolo 38
Versione
21 giugno 2011
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Versione
1 luglio 2018
ART. 37

(( (Onere della prova e divieto di fornire informazioni
ingannevoli). ))

(( L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione e' a carico del professionista.
E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalita' del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore
Entrata in vigore il 1 luglio 2018
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