Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2305.
(Creditore particolare del socio).
Il creditore particolare del socio, finche' dura la societa', non puo' chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
(Creditore particolare del socio).
Il creditore particolare del socio, finche' dura la societa', non puo' chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
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- 1. Rendiconto (società)https://www.brocardi.it/ · 267.2614
[…] Il fatto, poi, che la società sia in regime di contabilità...» Consulenza legale Q201821403 (Articolo 2305 Codice Civile - Creditore particolare del socio) «Confermiamo, in primo luogo, che l' azione revocatoria non è più possibile, dal momento che i cinque anni per la prescrizione di quest'ultima...» Consulenza legale Q201821347 (Articolo 2305 Codice Civile - Creditore particolare del socio) «Purtroppo la quota sociale di una società di persone è ritenuta non pignorabile unanimemente dalla giurisprudenza di merito e quella di legittimità...»
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Giurisprudenza • 157
- 1. Corte d'Appello Torino, sentenza 18/07/2022, n. 813Provvedimento: […] Tribunale di Asti aveva accolto l'opposizione proposta, così motivando la decisione: - quanto alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice vige il chiaro disposto dell'art.2305 c.c. che vieta al creditore personale del socio di chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore finchè dura la società; quanto alla società semplice, in base all'art.2270 c.c. il creditore particolare del socio può fare valere i propri diritti sugli utili spettanti al proprio debitore e compiere atti conservativi sulla quota allo stesso spettante nella liquidazione, oltre a poterne chiedere la liquidazione della quota in ogni tempo previa dimostrazione dell'incapienza del residuo patrimonio del socio debitore;Leggi di più...
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