Provvedimento: […] Tribunale di Asti aveva accolto l'opposizione proposta, così motivando la decisione: - quanto alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice vige il chiaro disposto dell'art.2305 c.c. che vieta al creditore personale del socio di chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore finchè dura la società; quanto alla società semplice, in base all'art.2270 c.c. il creditore particolare del socio può fare valere i propri diritti sugli utili spettanti al proprio debitore e compiere atti conservativi sulla quota allo stesso spettante nella liquidazione, oltre a poterne chiedere la liquidazione della quota in ogni tempo previa dimostrazione dell'incapienza del residuo patrimonio del socio debitore;
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