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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/10/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa IA Concetta Pezzimenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 687 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
OL NO e IA EL NO, giusta procura alle liti in atti;
attrice
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore CP_1 C.F._2
Longo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
NONCHE' CONTRO
(P.I. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
IA SS ed AN RA dell'Ufficio Legale dell' Controparte_2
, giusta procura a margine alla comparsa di costituzione e risposta;
[...] altra convenuta
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 17.06.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato evocava in giudizio il dott. Parte_1
e l' , per ottenere il risarcimento dei CP_1 Controparte_2 danni materiali e morali patiti.
Nell'atto introduttivo del giudizio l'attrice esponeva: - che in data 3.10.2013 veniva ricoverata presso il reparto di pneumologia del Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme perché affetta da gravi problemi di salute;
- che in data 7.10.2013, mentre si trovava ricoverata, il dott. , medico in servizio presso l'Unità Operativa di Broncopneomologia, le si CP_1
Pagina 1 di 15 avvicinava e minacciando di non somministrarle le cure mediche necessarie, nel caso si fosse rifiutata, avanzava pretese sessuali nei suoi confronti;
- che raccontava l'accaduto prima ad un infermiere del reparto e su suo consiglio al Primario del reparto, dott. e Persona_1 Per_2 successivamente al figlio ed al marito;
- che il figlio, Controparte_3 Controparte_4 appreso l'accaduto, telefonava al 113 per denunciare i fatti;
- che temendo per la propria incolumità, la il giorno successivo lasciava l'ospedale con dimissioni volontarie, seppur Parte_1 ancora versasse in gravi condizioni di salute;
- che in data 10.10.2013 si determinava a sporgere querela, a cui seguiva l'apertura di un procedimento penale con l'arresto del dott. CP_1
- che il proc. n. 2329/2013 R.G.N.R. a carico del dott. su richiesta di parte, si
[...] CP_1 definiva all'udienza preliminare con condanna dell'imputato alla pena di mesi otto di reclusione;
- che, pertanto, sussisteva il diritto dell'attrice ad essere risarcita per i datti provocati dalla condotta del dott. che l' , quale datore di lavoro del dott. CP_1 Controparte_2
, in servizio presso il Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Lamezia CP_1
Terme, era solidalmente responsabile per il risarcimento dei danni con il dott. norma CP_1 dell'art. 1228 c.c. o 2049 c.c., poiché il fatto illecito era avvenuto all'interno della struttura ospedaliera ove l'attrice si trovava ricoverata ed il prestava servizio;
- che alla CP_1 Parte_1 dovevano essere risarciti sia i danni patrimoniali che quelli non patrimoniali provocati dalla condotta del dott. ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., poiché il danno era stato CP_1 causato da una condotta di reato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.07.2017, si costituiva in giudizio il dott.
al fine di impugnare e contestare integralmente l'atto introduttivo, concludendo, CP_1 in via principale, per il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, per la riduzione del quantum risarcitorio.
In particolare, il convenuto specificava che il procedimento penale aperto a suo carico si era concluso con sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. la quale non provava alcunché sui fatti a lui addebitati che, comunque, negava fermamente. Rilevava, in ogni caso, la tenuità del fatto e la mancanza di prova del danno allegato come conseguenza del riferito accaduto.
Si costituiva, altresì, l' , in persona del Direttore Controparte_2
Generale e legale rappresentante pro tempore, che nell'impugnare il contenuto dell'atto di citazione, deduceva: in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di essa convenuta, dovendo il rispondere in via esclusiva di quanto adebbitatogli;
nel merito, l'infondatezza CP_1
Pagina 2 di 15 della domanda attorea per mancata prova dei danni e del nesso di causalità tra gli stessi e la condotta attribuita al con vittoria di spese e competenze. CP_1
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento della prova orale autorizzata.
La causa, assegnata alla scrivente nella fase di precisazione delle conclusioni, era trattenuta in decisione all'udienza del 17.06.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come anticipato, l'odierna attrice ha chiesto il risarcimento dei danni morali e materiali alla stessa derivati dalla condotta di reato attribuita al convenuto Dott. e consistita in atti di CP_1 molestia sessuale che sarebbero stati perpetrati il 7.10.2013 durante il ricovero della Parte_1 presso il reparto di pneumologia dell'ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme.
La domanda è in parte fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Deve, invero, rilevarsi che nella giurisprudenza della Suprema Corte non si rinvengono affatto indicazioni univoche circa gli effetti, nel giudizio civile di danno, della previa sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p..
Secondo un primo orientamento, la sentenza di patteggiamento presuppone pur sempre un'ammissione di colpevolezza, e di conseguenza ha l'effetto di invertire l'onere della prova: per effetto di essa, si sostiene, deve essere il convenuto che ha patteggiato a provare l'inesistenza dei fatti che gli sono stati addebitati col capo di imputazione, e non l'attore a provarne l'esistenza.
Secondo questo orientamento "la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicchè esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione" (così Sez. L, Sentenza n. 3980 del
29/02/2016; nello stesso senso, Sez. L -, Sentenza n. 30328 del 18/12/2017; Sez. 5 -, Ordinanza n.
13034 del 24/05/2017; Sez. L -, Sentenza n. 5313 del 02/03/2017; Sez. L, Sentenza n. 3980 del
29/02/2016; Sez. U, Sentenza n. 21591 del 20/09/2013; Sez. U, Sentenza n. 17289 del 31/07/2006, con l'avvertenza che in queste ultime due occasioni la questione venne decisa dalle Sezioni Unite ratione materiae, e non perchè fosse stato loro devoluto il problema oggi in esame).
Pagina 3 di 15 Un secondo orientamento ritiene, invece, che la sentenza di patteggiamento non inverta affatto l'onere della prova, ma costituisca un semplice "elemento di convincimento" liberamente apprezzabile dal giudice, e dunque in sostanza un mero indizio.
Ha ritenuto, in particolare, Sez. 2, Sentenza n. 26250 del 06/12/2011, che "poichè la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è solo equiparata ad una pronuncia di condanna e, a norma dell'art. 445 cod. proc. pen., comma 1-bis, non ha efficacia in sede civile o amministrativa, le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza" (nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 10847 del 11/05/2007; Sez. 1,
Sentenza n. 3626 del 24/02/2004; Sez. 3, Sentenza n. 6863 del 06/05/2003).
Va tuttavia soggiunto che, in seno a tale orientamento, si rinvengono decisioni che, pur formalmente qualificando la sentenza di patteggiamento un mero indizio, lo ritengono poi così rilevante, da giungere ad affermare che "il giudice non può disattenderlo senza motivare" (così
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26263 del 06/12/2011; Sez. L, Sentenza n. 23906 del 19/11/2007; Sez. L,
Sentenza n. 20765 del 26/10/2005; Sez. L, Sentenza n. 9358 del 05/05/2005; Sez. L, Sentenza n.
4193 del 21/03/2003).
Un terzo orientamento, infine, ritiene che la lettera dell'art. 444 c.p.p. sia chiara e non consenta nessuna interpretazione manipolatrice: tale orientamento pertanto esclude, sulla base dell'interpretazione letterale, che la sentenza penale di patteggiamento possa costituire una ammissione di responsabilità, e nega che possa avere qualsiasi efficacia vincolante o probatoria nel processo civile. Ha ritenuto, in particolare, Sez. 3, Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011, che "non può farsi discendere dalla sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. la prova della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile" (nello stesso senso, Sez. 1 -, Sentenza n. 27835 del 22/11/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011; Sez. L, Sentenza n. 7196 del 29/03/2006; Sez. L, Sentenza n. 6047 del
16/04/2003; Sez. 3, Sentenza n. 15572 del 11/12/2000; Sez. 3, Sentenza n. 6218 del 15/05/2000;
Sez. L, Sentenza n. 9976 del 08/10/1998).
Ebbene, ritiene il Tribunale che dei tre orientamenti debba darsi seguito al secondo.
Invero, per espressa previsione dell'art. 445 c.p.p. la sentenza penale di patteggiamento non ha autorità nei giudizi civili o amministrativi per il fatto che, pur essendo accomunata a una pronuncia di condanna, essa non accerta la sussistenza del fatto nè la responsabilità dell'imputato.
Pagina 4 di 15 La sentenza emessa a seguito del rito di applicazione di pena, infatti, pur essendo equiparata ad una condanna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 445, 1° co. c.p.p., non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, trovando la sua genesi in un accordo tra le parti caratterizzato dalla rinuncia dell'imputato a contestare le accuse mosse.
Ne consegue che la sentenza di cui all' art. 444 c.p.p. non ha efficacia probatoria della responsabilità in sede civile, che le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza e, quindi, che il giudice civile ha piena autonomia nell'accertamento del fatto di reato oggetto del giudizio penale.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama
l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p.” (Cass. Civ. Sez. I, 25/05/2022, n. 16838; Cass. civ.,
Sez. III, Sentenza, 30/07/2018, n. 20170; Cass. 7014/2020 nonché Cass. civ., Sez. III, Ord.,
05/05/2022, n. 14278 per la quale “Occorre precisare, che è vero che la sentenza di patteggiamento è pur sempre una sentenza di condanna, ma è altresì vero che non si tratta d'una sentenza di condanna a tutti gli effetti: è una sentenza equiparata a quelle di condanna "salve diverse disposizioni di legge". E sul punto degli effetti civili, poichè per quanto detto esiste una norma espressa che proclama l'inefficacia della sentenza ex art. 444 c.p.p. in sede civile, essa non può essere equiparata ad una ordinaria sentenza penale di condanna pronunciata all'esito del dibattimento. Va, infatti, osservato da un lato che le valutazioni richieste al giudice penale, al fine di pronunciarsi sull'accoglibilità della richiesta di patteggiamento, vengono compiute rebus sic stantibus, e non all'esito d'una attività istruttoria;
e dall'altro che sarebbe una ben strana scelta ermeneutica quella che negasse efficacia vincolante, per il giudice civile, alla sentenza di patteggiamento in sè considerata, ma l'attribuisse agli accertamenti propedeutici ad essa”).
Pertanto, “il giudicato conseguito in sede penale, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, può essere valutato - ai fini del libero convincimento del giudice ex art.
116 c.p.c. - quantomeno come elemento a carattere presuntivo ed indiziario, da porsi necessariamente a confronto, peraltro, con tutti gli altri elementi probatori acquisiti in atti,
Pagina 5 di 15 nell'assunto che il giudice civile, in presenza di patteggiamento, deve decidere accertando i fatti illeciti e le relative responsabilità autonomamente, valutando, unitamente alle altre risultanze, anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cfr. Cass. 23025/2011)”
(Cass. civ. Sez. I, 25/05/2022, n. 16838).
Nello stesso si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito (cfr. Corte d'Appello L'Aquila,
15/04/2022, n. 573; Tribunale di Campobasso n. 66/2024 del 16.01.2024; Tribunale Lecce, Sez. I,
04/03/2022, n. 625 “Nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di giudicato e non determina l'inversione dell'onere della prova, rappresentando la stessa per il giudice civile, non un atto, ma un fatto storico che, in quanto tale, può costituire un indizio ed avere autonoma rilevanza se connotato dai requisiti di gravità precisione e concordanza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2729 cod. civ.”).
Ciò detto, posto che, ai fini del risarcimento del danno non è, comunque, necessario che, nel giudizio civile, il reato sia accertato in senso tecnico, essendo sufficiente far riferimento al fatto - reato nella sua materialità e cioè che nella fattispecie siano astrattamente ravvisabili gli estremi del reato (C., S.U., 6651/1982; C. 8845/1995; C. pen. 27.8.1980), ritiene il Tribunale che la condotta di molestia attribuita al convenuto, la quale identifica in questa sede il fatto illecito dannoso, possa dirsi dimostrata alla luce dell'istruttoria orale espletata nel corso del presente giudizio oltre che degli atti del procedimento penale svoltosi a carico dell'odierno convenuto, sommandosi, quindi, la valenza indiziaria della sentenza di patteggiamento ad ulteriori elementi suscettibili di libera valutazione da parte del giudice.
Ed invero, gioverà ricordare – senza voler esaustivamente trattare il tema delle prove atipiche – che l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove,
l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 10825/2016,
Cass. n. 840/2015, Cass. n. 12577/2014, Cass. n. 9099/2012, Cass. n. 5440/2010, Cass. n.
5965/2004, Cass. n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995,
Cass. n. 623/1995, Cass. n. 12091/1990, Cass. n. 5792/1990).
Pagina 6 di 15 Detto quindi che non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, l'efficacia probatoria di tali prove è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n.
4767/1984, Cass. n. 3322/1983).
Non è facile ricondurre concettualmente ad unità tali prove, poiché alcune di esse si caratterizzano per il fatto che l'atipicità dipende dalla circostanza che la prova, pur se astrattamente tipica, è stata raccolta in una sede diversa da quella ove viene adoperata (si pensi alla testimonianza resa in un processo penale ed utilizzata in un processo civile); altre sono connotate dall'utilizzo di mezzi probatori tipici con una finalità diversa da quella che tradizionalmente è loro riservata (si pensi ai chiarimenti resi dalle parti al CTU ed alle informazioni da lui assunte presso i terzi); in altre ancora, l'atipicità dipende dalla stessa fonte probatoria, e cioè dalla modalità con cui la prova viene acquisita al giudizio (si pensi alle dichiarazioni scritte provenienti da persone che potrebbero essere assunte come testi, od alle valutazioni tecniche delle perizie stragiudiziali che potrebbero essere effettuate in sede di CTU).
Per quel che rileva nell'odierno giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, potendosi tenere conto della sentenza di patteggiamento (quanto meno) come elemento di prova, non è precluso al giudice civile di “autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/11/2023, n. 31010).
Ebbene, quanto alla prova orale raccolta nell'odierno giudizio, deve rilevarsi che Parte_2
ha confermato, in sede di interrogatorio formale, la prospettazione dei fatti resa con la
[...] denuncia querela del 10.09.2013 ovvero che alle ore 12.30/13.00 circa del 7.10.2013, mentre si trovava all'interno del vano adibito a bagno del reparto di pneumologia, nei pressi della stanza in cui era ricoverata, in preda ad una crisi respiratoria, veniva repentinamente avvicinata dal Dott. il quale gli proferiva le frasi “se vuoi essere curata da me devi fare delle cose sessuali con CP_1 me…siccome tuo marito è marocchino…il cazzo ce l'ha certamente grande mentre noi italiani lo abbiamo piccolo…devi mettere il mio cazzo nella tua bocca” e che, dopo essersi allontanato, tornava nella sua stanza qualche minuto dopo, dicendole “giuramelo che verrai questa sera nella
Pagina 7 di 15 mia stanza…e quando vengo vicino a te mi dovrai toccare il cazzo” (cfr. verbale di udienza del
24.02.2020 nonché denuncia querela del 10.09.2013 in atti).
Le dette circostanze sono state confermate dalla persona offesa anche in sede di incidente probatorio nel procedimento penale a carico del convenuto (cfr. verbale di udienza del 6.12.2023 del giudizio penale R.G. 1823/2013).
Ora, come noto, “nell'ambito dell'accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il piu' delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi” (Cass. pen., Sez. III, 22/11/2016, n. 20884).
Nel caso di specie, alla luce del complessivo corredo probatorio in atti, deve ritenersi positivamente accertata la credibilità della che, per come emerge dagli atti del Parte_1 procedimento penale, ha, a distanza di poche ore, riferito l'accaduto, nei termini sopra riportati, prima (nella stessa giornata del 7.10.13) all'infermiere e poi (la mattina del Persona_1
8.10.13) al primario del reparto Dott. i quali hanno confermato di aver Persona_3 appreso dalla stessa i fatti per cui è causa sia nell'odierno giudizio (cfr. verbale di Parte_1 udienza del 4.05.2023) sia in sede di sommarie informazioni rese agli ufficiali di P.G. il
14.10.2013 e il 15.10.2013 (cfr. CNR del 21.10.2013 in atti).
Il narrato della che, nella sostanza, può riassumersi nel tentativo del di indurla a Parte_1 CP_1 compiere atti sessuali subordinando agli stessi le sue dovute prestazioni sanitarie, concretizzatosi nell'episodio della tarda mattinata del 7.10.2013, è risultato, sia nell'odierno giudizio che in quello penale, coerente (lo specifico episodio è confermato negli stessi termini sia nell'ambito del procedimento penale che nel presente giudizio) e pienamente compatibile con i turni in presenza del convenuto in ospedale (il quale era, effettivamente, in servizio la mattina del 7.10.2013).
Non valgono ad inficiare la credibilità del testimone i rilievi formulati dal convenuto negli scritti conclusivi circa l'incongruenza sulla data in cui la ha riferito di aver visto per la prima Parte_1 volta il (il 6.10.2013, per essere lui stato in ospedale in realtà – non quella sera ma – la CP_1 notte precedente, a cavallo tra il 4 e il 5), trattandosi di circostanza (l'esattezza della data) marginale e irrilevante rispetto al fatto di molestia contestato (e certamente collocato il 7.10.2013)
Pagina 8 di 15 ed avendo, comunque, la contestualizzato la sua risposta (sulla sera in cui avrebbe visto Parte_1 per la prima volta il facendo riferimento alla circostanza che, quella sera, era stata male ed CP_1 era stata assistita dal dall'infermiera e dallo stesso fino alle Per_1 Controparte_5 CP_1
2.00 di notte (circostanza che è stata confermata dallo stesso nel verbale di sommarie Per_1 informazioni del 15.10.2013).
Ancora, appare irragionevole dubitare della genuinità del contenuto sostanziale del racconto della per il fatto che il (il quale nell'ambito del procedimento penale ha confermato di Parte_1 Per_1 aver appreso l'accaduto dalla medesima nel pomeriggio dello stesso 7.10.2013) abbia riferito, nell'odierno giudizio, di esserne stato informato “dopo due giorni o tre” (cfr. verbale di udienza del 4.05.23). Si tratta, infatti, di una dichiarazione resa a distanza di ben 10 anni dai fatti di causa, dopo aver più volte precisato di non ricordare esattamente le date indicate nei capitoli di prova a lui sottoposti ma, comunque, sempre confermato i fatti nella loro sostanza.
Infine, è del tutto irrilevante che alla fine del turno della mattina del 7.10.2013 il avrebbe CP_1 lasciato il reparto, essendogli contestato di aver invitato (la mattina del 7.10.13) la a Parte_1 raggiungerlo quella sera nella sua stanza ma non di averla effettivamente attesa o incontrata, quella sera, in quella stanza. D'altronde, secondo quanto riferito dal a sommarie Per_1 informazioni, per come confessatogli dalla , il “voleva che lei gli promettesse” di Parte_1 CP_1
“andare nella sua stanza e fargli i 'lavoretti'” “quando” lui “sarebbe stato di turno di notte” (cfr. verbale di sommarie informazioni del 15.10.2013), e secondo quanto riferito dal , per Per_2 come appreso prima dal e poi a lui confermato dalla stessa , il le avrebbe Per_1 Parte_1 CP_1 dato “appuntamento nel suo studio, alla notte successiva, cioè quella del giorno 8” (cfr. verbale di sommarie informazioni del 14.10.2013), in cui il – secondo quanto dallo stesso evidenziato CP_1 negli scritti conclusivi – avrebbe dovuto essere effettivamente di turno.
Tutto ciò per dire che anche questa incongruenza (sulla sera in cui sarebbe dovuto avvenire il richiesto “appuntamento”) non inficia la bontà del contenuto sostanziale del narrato della Parte_1
e, cioè, l'avere il chiesto delle prestazioni sessuali in cambio delle cure, fatto materiale di CP_1 per sé confermato e collocato in un preciso contesto temporale (la tarda mattinata del 7.10.2013) sia dagli accertamenti confluiti nel fascicolo del procedimento penale sia dall'istruttoria svolta nel presente giudizio.
Si consideri, inoltre, che pure a fronte delle dette imprecisioni, il narrato della è Parte_1 avvalorato, oltre che da tutte le conferme probatorie sopra commentate, da un altro importante particolare.
Pagina 9 di 15 Nel dettaglio, ha riferito: “il 9.10.2013 alle 15.47 il Dr. mi ha telefonato Persona_1 CP_1 chiedendomi come erano andati i fatti ed io gli ho raccontato quanto mi aveva riferito la paziente.
Lui mi ha detto che i lametini lo diffamano in continuazione, io però gli ho fatto notare che la paziente era a conoscenza di particolari che non avrebbe potuto sapere se i fatti da lei raccontati non fossero stati veri. Ad esempio la paziente ha fatto riferimento all'esistenza della stanza del
Dr. che altrimenti non avrebbe potuto conoscere. ADR: Si tratta di una stanza che viene CP_1 adoperata da tutti i medici come spogliatoio per cambiarsi, ma in quella stanza vi è anche un letto che viene adoperato dal dr. per dormire quando rientra a casa al termine del turno di CP_1 servizio pomeridiano e l'indomani deve essere in ospedale alle ore 8.00”.
In effetti, la circostanza che il fosse solito fermarsi a dormire in reparto presso la detta CP_1 stanzetta quando sapeva di avere, il giorno dopo, il turno di mattina è stata confermata anche nell'odierno giudizio sia dal che dal ed è assolutamente inverosimile che la Per_1 Per_2
potesse essere a conoscenza di tale stanza e del fatto che il vi pernottasse (anche Parte_1 CP_1 solo saltuariamente), se non glielo avesse detto il stesso, invitandola a raggiungerlo per CP_1 ricevere prestazioni sessuali.
Né il convenuto ha speso una qualche argomentazione per spiegare come, altrimenti, la Parte_1 avrebbe potuto sapere di quella stanza.
A ciò si aggiunga che, come rilevato dal Pubblico Ministero nella richiesta per l'applicazione di misura cautelare personale del 4.11.2013, il era stato già indagato in passato per abusi CP_1 sessuali nei confronti di un'altra paziente del reparto di broncopneumologia dell'ospedale di
Lamezia Terme.
Il relativo procedimento penale, recante il n. R.G.N.R. 141/2011, si era concluso con una richiesta di archiviazione per la ritenuta impossibilità di provare in dibattimento la responsabilità del CP_1 in ragione di alcune incongruenze sull'orario del fatto di molestia denunciato dalla persona offesa
(tale e dell'incertezza manifestata dalla stessa nel riconoscimento fotografico Persona_4 dell'autore.
E tuttavia, dalla lettura delle dichiarazioni rese dalla nell'ambito di quel procedimento, Per_4 emergono numerose analogie tra i due episodi di molestia in cui le condotte attribuite all'odierno convenuto appaiono sostanzialmente sovrapponibili (cfr. verbale di assunzione di informazioni di del 28.02.2011, nell'ambito del procedimento R.G.N.R. 141/2011). Persona_4
Pagina 10 di 15 Alla luce di tutto quanto sopra, deve ritenersi raggiunta la prova del fatto storico della molestia sessuale per come denunciata dall'attrice con la conseguenza che la stessa ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non che dallo stesso siano derivati.
1.1 Ebbene, con riguardo ai danni non patrimoniali e, in particolare, al danno morale consistito nel turbamento di notevole intensità seguito alla vicenda per cui è causa deve rilevarsi che il danno morale, pur non essendo mai in re ipsa per il solo fatto della lesione d'un diritto, nondimeno può essere provato in via presuntiva e di massime di comune esperienza (C. 19621/2022; C.
26751/2017).
Nel caso di specie, considerata l'importanza del bene giuridico tutelato dalle disposizioni in materia di delitti contro la libertà sessuale, è indiscutibile il pregiudizio alla dimensione spirituale della persona offesa (arg. Cassazione civile, sez. III, sentenza 21/06/2011 n° 13611) sicchè il danno morale, quale sofferenza indotta dalle molestie, può ritenersi certamente dimostrato in via presuntiva.
A ciò si aggiunga che, per come emerge dagli atti di causa, in data 8.10.2013, la ha Parte_1 chiesto di essere dimessa (cfr. foglio di dimissioni volontarie in atti) e tale decisione, in base al criterio di causalità del più probabile che non, deve ritenersi molto verosimilmente conseguente proprio a quanto accaduto il giorno prima, non emergendo altre ragioni per cui l'attrice dovesse lasciare l'ospedale nonostante le ancora non ottimali condizioni di salute ed integrandosi in tale fatto l'ulteriore compromissione della libertà della indotta dal comportamento del Parte_1 convenuto.
Ciò posto, la liquidazione del detto pregiudizio morale, attesa la sua natura, non può che avvenire in via equitativa (Cass. pen., Sez. III, Sent., 06/05/2021, n. 17391), tenendo conto delle circostanze specifiche del caso concreto quali la gravità dell'offesa, l'età e la condizione della vittima.
Ebbene, nel caso di specie la condotta del pur integrando di per sé un fatto lesivo di tenue CP_1 gravità, manifesta tuttavia una portata offensiva grave per il contesto in cui è stata perpetrata ovvero per la situazione di relativa fragilità della paziente ricoverata nel suo reparto, alla quale ha chiesto delle prestazioni sessuali come condizione per ricevere le sue cure.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene equo riconoscere alla , a titolo di danno morale, la Parte_1 somma di euro 5.000,00.
Alcuna altra somma può essere riconosciuta per il dedotto stato di ansia e insonnia nei mesi successivi al ricovero, non essendovi alcuna prova circa la derivazione causale dei detti disturbi
Pagina 11 di 15 dal fatto per cui è causa, né per i danni patrimoniali rispetto ai quali alcuna allegazione probatoria
è stata offerta.
1.2 La predetta somma deve essere posta a carico, in solido, ad entrambi i convenuti in ragione dei principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen., Sez. III, Sent.,
12/07/2012, n. 27706; più di recente, Cass. pen., Sez. III, 27/04/2023, n. 47018) e che di seguito si riportano.
“Secondo l'orientamento prevalente, il fondamento giustificativo della responsabilità civile c.d.
"indiretta" prevista dall'art. 2049 c.c., trova le sue origini nell'antico brocardo cuius commoda eius et incommoda, e viene in rilievo attraverso la teoria del rischio di impresa, in forza della quale colui che trae vantaggio dall'opera svolta da un preposto deve rispondere altresì degli eventuali rischi connessi all'esercizio della propria.
Quale condizione essenziale per la configurabilità di tale peculiare forma di responsabilità che costituisce una vistosa deroga al principio della responsabilità per colpa rientrando invece nel novero della responsabilità oggettiva, si pone, anzitutto, l'esistenza di una condotta produttiva di danno: in altri termini solo ove la condotta del dipendente abbia causato un danno risarcibile nei confronti di un terzo scatta quella solidarietà che ingloba la responsabilità anche del committente.
Il rapporto che si instaura tra autore del fatto illecito e responsabile indiretto viene solitamente definito come "rapporto di preposizione" il quale consiste nell'incarico da parte di un soggetto
(preponente) con altro soggetto a lui gerarchicamente sottoordinato (dipendente) che a sua volta si renda responsabile di un fatto produttivo di danno.
L'esercizio delle incombenze richiamato espressamente dall'art. 2049 cit. vale come limite a tale forma di responsabilità in quanto distingue gli atti del preposto di cui sono chiamati a rispondere preposto e preponente da quelli di cui è chiamato a rispondere il solo preposto. Laddove, quindi,
l'evento dannoso non si pone come conseguenza immediata e diretta dell'attività lavorativa e non
è nemmeno riferibile anche a titolo indiretto a necessità esigenze o ragioni di lavoro, nessuna responsabilità datoriale è configurabile (in termini Cass. Sez. 3^ Civ.
4.1.1980 n. 20).
Ed è l'attore che agisce per il risarcimento (ovvero la parte civile se costituita nel giudizio penale)
a dovere fornire la prova del c.d. rapporto di occasionalità necessaria che si pone quindi come terzo elemento costitutivo della fattispecie codicistica e che di fatto completa il campo di tale particolare forma di responsabilità.
Pagina 12 di 15 Il detto rapporto pone in collegamento l'esercizio delle mansioni con l'evento-danno concretamente determinato, nel senso che l'incombenza (o mansione) disimpegnata dal preposto abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e la produzione del danno;
rimane irrilevante quindi la circostanza che il dipendente possa aver travalicato i limiti connaturati alla funzione svolta sempre che egli abbia operato nell'ambito dell'incarico affidatogli così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (così Cass. Sez. 3^ civ. 24.1.2007 n. 1516; Cass. Sez. 3^ 11.1.2010 n. 215).
Proseguendo in tale analisi esegetica non poche difficoltà insorgono nel caso in cui la questione della responsabilità datoriale indiretta oggettiva afferisca a condotte illecite penalmente rilevanti sui luoghi di lavoro (violenze sessuali, etc.) in quanto è la pecularità di tali condotte a rendere più complessa la ricostruzione dei presupposti della responsabilità indiretta del datore di lavoro, stante una situazione di eccezionalità e difficile prevedibilità.
Vero è che la previsione di cui all'art. 2049 c.c. risponde a criteri di razionalità, di giustizia e di rischio (si parla, a riguardo, di responsabilità da rischio lecito) in forza dei quali viene riconosciuta in capo al datore di lavoro una forma di responsabilità senza che sia anche richiesta la colpa, essendo comunque consentita la prova liberatoria: il che importa la configurabilità della responsabilità in tutti quei casi nei quali la mansione affidata dal datore di lavoro al suo dipendente abbia reso possibile il fatto illecito, collegando, in tal modo, l'esercizio delle incombenze, cui un lavoratore è adibito, e la commissione da parte del datore di lavoro se non proprio con un nesso di causalità (che non è richiesto dalla uniforme giurisprudenza di questa
Corte), quanto meno con un rapporto di occasionalità necessaria.
Ma è evidente che una eventuale defaillance da parte del datore di lavoro sul piano della organizzazione dell'impresa e del lavoro all'interno di essa costituisce dato di partenza per enucleare una fonte autonoma di responsabilità per il datore di lavoro.
Invero muovendo dalla considerazione della sempre maggiore frequenza di episodi di molestie e/o violenze sessuali all'interno dei luoghi di lavoro, non può certo considerarsi inesigibile l'obbligo gravante esclusivamente sul committente di predisporre modelli organizzativi tali da prevenire la commissione di reati da parte dei dipendenti, le cui modalità di svolgimento delle singole attività lavorative potrebbero agevolare la commissione del fatto illecito laddove per esempio non siano state adottate tecniche organizzative tale da scongiurare eventi del tipo di quelli” per cui è causa.
“Può quindi, conclusivamente, affermarsi il principio che ove il comportamento dell'agente venga ritenuto riferibile sia pure marginalmente o indirettamente alle mansioni in concreto esercitate ed
Pagina 13 di 15 affidategli dal datore di lavoro questi deve essere chiamato a rispondere per fatti illeciti commessi dal dipendente in danno di terzi, mentre quando la condotta sia frutto di una iniziativa estemporanea e personale del tutto incoerente rispetto alle mansioni svolte (oltre che affidate) manca quel nesso di occasionalità necessaria che solo può giustificare una attribuzione di responsabilità in capo al datore di lavoro, non ponendo rientrare in tale concetto un semplice elemento di collegamento di tipo temporale o spaziale”.
Tutto ciò premesso deve certamente ritenersi sussistente un rapporto di occasionalità necessaria tra le mansioni del Dott. e gli atti criminosi dallo stesso compiuti. Il convenuto ha infatti CP_1 approfittato della mansione che ricopriva per perseguire finalità del tutto personali e tale mansione, seppure si trattasse di finalità estranee e certamente abnormi rispetto a quelle per le quali era in servizio, ha reso possibile o certamente agevolato il comportamento illecito dell'operatore sanitario.
A ciò si aggiunga che il era già stato indagato per fatti analoghi per cui era assolutamente CP_1 esigibile dall'Azienda convenuta l'adozione di tecniche organizzative idonee scongiurare l'evento per cui è causa.
Ne deriva, come anticipato, la condanna in solido, con , dell' CP_1 [...]
al risarcimento della nella misura sopra detta di euro 5.000,00. Controparte_2 Parte_1
Essendovi un ritardo imputabile a parte convenuta nell'adempimento, a titolo di mora, sulla somma di denaro liquidata dovranno essere computati anche gli interessi nella misura legale dal
7.10.2013 alla data di deposito della sentenza, per cui le somme vanno devalutate al momento dell'illecito.
Sulle somme così ottenute, di anno in anno si opererà la rivalutazione secondo indici Istat dal
7.10.2013 fino alla data di deposito della sentenza, data a partire dalla quale vanno computati gli interessi legali su quanto liquidato fino al soddisfo, ai sensi dell'art. 1282, 1° co., cc.
2. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base al decisum, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie in parte la domanda risarcitoria di parte attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di della somma di euro 5.000,00 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
Pagina 14 di 15 - condanna i convenuti alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro € 5.077,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Lamezia Terme in data 17.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa IA Concetta Pezzimenti
Pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa IA Concetta Pezzimenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 687 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
OL NO e IA EL NO, giusta procura alle liti in atti;
attrice
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore CP_1 C.F._2
Longo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
NONCHE' CONTRO
(P.I. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
IA SS ed AN RA dell'Ufficio Legale dell' Controparte_2
, giusta procura a margine alla comparsa di costituzione e risposta;
[...] altra convenuta
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 17.06.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato evocava in giudizio il dott. Parte_1
e l' , per ottenere il risarcimento dei CP_1 Controparte_2 danni materiali e morali patiti.
Nell'atto introduttivo del giudizio l'attrice esponeva: - che in data 3.10.2013 veniva ricoverata presso il reparto di pneumologia del Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme perché affetta da gravi problemi di salute;
- che in data 7.10.2013, mentre si trovava ricoverata, il dott. , medico in servizio presso l'Unità Operativa di Broncopneomologia, le si CP_1
Pagina 1 di 15 avvicinava e minacciando di non somministrarle le cure mediche necessarie, nel caso si fosse rifiutata, avanzava pretese sessuali nei suoi confronti;
- che raccontava l'accaduto prima ad un infermiere del reparto e su suo consiglio al Primario del reparto, dott. e Persona_1 Per_2 successivamente al figlio ed al marito;
- che il figlio, Controparte_3 Controparte_4 appreso l'accaduto, telefonava al 113 per denunciare i fatti;
- che temendo per la propria incolumità, la il giorno successivo lasciava l'ospedale con dimissioni volontarie, seppur Parte_1 ancora versasse in gravi condizioni di salute;
- che in data 10.10.2013 si determinava a sporgere querela, a cui seguiva l'apertura di un procedimento penale con l'arresto del dott. CP_1
- che il proc. n. 2329/2013 R.G.N.R. a carico del dott. su richiesta di parte, si
[...] CP_1 definiva all'udienza preliminare con condanna dell'imputato alla pena di mesi otto di reclusione;
- che, pertanto, sussisteva il diritto dell'attrice ad essere risarcita per i datti provocati dalla condotta del dott. che l' , quale datore di lavoro del dott. CP_1 Controparte_2
, in servizio presso il Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Lamezia CP_1
Terme, era solidalmente responsabile per il risarcimento dei danni con il dott. norma CP_1 dell'art. 1228 c.c. o 2049 c.c., poiché il fatto illecito era avvenuto all'interno della struttura ospedaliera ove l'attrice si trovava ricoverata ed il prestava servizio;
- che alla CP_1 Parte_1 dovevano essere risarciti sia i danni patrimoniali che quelli non patrimoniali provocati dalla condotta del dott. ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., poiché il danno era stato CP_1 causato da una condotta di reato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.07.2017, si costituiva in giudizio il dott.
al fine di impugnare e contestare integralmente l'atto introduttivo, concludendo, CP_1 in via principale, per il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, per la riduzione del quantum risarcitorio.
In particolare, il convenuto specificava che il procedimento penale aperto a suo carico si era concluso con sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. la quale non provava alcunché sui fatti a lui addebitati che, comunque, negava fermamente. Rilevava, in ogni caso, la tenuità del fatto e la mancanza di prova del danno allegato come conseguenza del riferito accaduto.
Si costituiva, altresì, l' , in persona del Direttore Controparte_2
Generale e legale rappresentante pro tempore, che nell'impugnare il contenuto dell'atto di citazione, deduceva: in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di essa convenuta, dovendo il rispondere in via esclusiva di quanto adebbitatogli;
nel merito, l'infondatezza CP_1
Pagina 2 di 15 della domanda attorea per mancata prova dei danni e del nesso di causalità tra gli stessi e la condotta attribuita al con vittoria di spese e competenze. CP_1
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento della prova orale autorizzata.
La causa, assegnata alla scrivente nella fase di precisazione delle conclusioni, era trattenuta in decisione all'udienza del 17.06.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come anticipato, l'odierna attrice ha chiesto il risarcimento dei danni morali e materiali alla stessa derivati dalla condotta di reato attribuita al convenuto Dott. e consistita in atti di CP_1 molestia sessuale che sarebbero stati perpetrati il 7.10.2013 durante il ricovero della Parte_1 presso il reparto di pneumologia dell'ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme.
La domanda è in parte fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Deve, invero, rilevarsi che nella giurisprudenza della Suprema Corte non si rinvengono affatto indicazioni univoche circa gli effetti, nel giudizio civile di danno, della previa sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p..
Secondo un primo orientamento, la sentenza di patteggiamento presuppone pur sempre un'ammissione di colpevolezza, e di conseguenza ha l'effetto di invertire l'onere della prova: per effetto di essa, si sostiene, deve essere il convenuto che ha patteggiato a provare l'inesistenza dei fatti che gli sono stati addebitati col capo di imputazione, e non l'attore a provarne l'esistenza.
Secondo questo orientamento "la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicchè esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione" (così Sez. L, Sentenza n. 3980 del
29/02/2016; nello stesso senso, Sez. L -, Sentenza n. 30328 del 18/12/2017; Sez. 5 -, Ordinanza n.
13034 del 24/05/2017; Sez. L -, Sentenza n. 5313 del 02/03/2017; Sez. L, Sentenza n. 3980 del
29/02/2016; Sez. U, Sentenza n. 21591 del 20/09/2013; Sez. U, Sentenza n. 17289 del 31/07/2006, con l'avvertenza che in queste ultime due occasioni la questione venne decisa dalle Sezioni Unite ratione materiae, e non perchè fosse stato loro devoluto il problema oggi in esame).
Pagina 3 di 15 Un secondo orientamento ritiene, invece, che la sentenza di patteggiamento non inverta affatto l'onere della prova, ma costituisca un semplice "elemento di convincimento" liberamente apprezzabile dal giudice, e dunque in sostanza un mero indizio.
Ha ritenuto, in particolare, Sez. 2, Sentenza n. 26250 del 06/12/2011, che "poichè la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è solo equiparata ad una pronuncia di condanna e, a norma dell'art. 445 cod. proc. pen., comma 1-bis, non ha efficacia in sede civile o amministrativa, le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza" (nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 10847 del 11/05/2007; Sez. 1,
Sentenza n. 3626 del 24/02/2004; Sez. 3, Sentenza n. 6863 del 06/05/2003).
Va tuttavia soggiunto che, in seno a tale orientamento, si rinvengono decisioni che, pur formalmente qualificando la sentenza di patteggiamento un mero indizio, lo ritengono poi così rilevante, da giungere ad affermare che "il giudice non può disattenderlo senza motivare" (così
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26263 del 06/12/2011; Sez. L, Sentenza n. 23906 del 19/11/2007; Sez. L,
Sentenza n. 20765 del 26/10/2005; Sez. L, Sentenza n. 9358 del 05/05/2005; Sez. L, Sentenza n.
4193 del 21/03/2003).
Un terzo orientamento, infine, ritiene che la lettera dell'art. 444 c.p.p. sia chiara e non consenta nessuna interpretazione manipolatrice: tale orientamento pertanto esclude, sulla base dell'interpretazione letterale, che la sentenza penale di patteggiamento possa costituire una ammissione di responsabilità, e nega che possa avere qualsiasi efficacia vincolante o probatoria nel processo civile. Ha ritenuto, in particolare, Sez. 3, Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011, che "non può farsi discendere dalla sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. la prova della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile" (nello stesso senso, Sez. 1 -, Sentenza n. 27835 del 22/11/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011; Sez. L, Sentenza n. 7196 del 29/03/2006; Sez. L, Sentenza n. 6047 del
16/04/2003; Sez. 3, Sentenza n. 15572 del 11/12/2000; Sez. 3, Sentenza n. 6218 del 15/05/2000;
Sez. L, Sentenza n. 9976 del 08/10/1998).
Ebbene, ritiene il Tribunale che dei tre orientamenti debba darsi seguito al secondo.
Invero, per espressa previsione dell'art. 445 c.p.p. la sentenza penale di patteggiamento non ha autorità nei giudizi civili o amministrativi per il fatto che, pur essendo accomunata a una pronuncia di condanna, essa non accerta la sussistenza del fatto nè la responsabilità dell'imputato.
Pagina 4 di 15 La sentenza emessa a seguito del rito di applicazione di pena, infatti, pur essendo equiparata ad una condanna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 445, 1° co. c.p.p., non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, trovando la sua genesi in un accordo tra le parti caratterizzato dalla rinuncia dell'imputato a contestare le accuse mosse.
Ne consegue che la sentenza di cui all' art. 444 c.p.p. non ha efficacia probatoria della responsabilità in sede civile, che le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza e, quindi, che il giudice civile ha piena autonomia nell'accertamento del fatto di reato oggetto del giudizio penale.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama
l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p.” (Cass. Civ. Sez. I, 25/05/2022, n. 16838; Cass. civ.,
Sez. III, Sentenza, 30/07/2018, n. 20170; Cass. 7014/2020 nonché Cass. civ., Sez. III, Ord.,
05/05/2022, n. 14278 per la quale “Occorre precisare, che è vero che la sentenza di patteggiamento è pur sempre una sentenza di condanna, ma è altresì vero che non si tratta d'una sentenza di condanna a tutti gli effetti: è una sentenza equiparata a quelle di condanna "salve diverse disposizioni di legge". E sul punto degli effetti civili, poichè per quanto detto esiste una norma espressa che proclama l'inefficacia della sentenza ex art. 444 c.p.p. in sede civile, essa non può essere equiparata ad una ordinaria sentenza penale di condanna pronunciata all'esito del dibattimento. Va, infatti, osservato da un lato che le valutazioni richieste al giudice penale, al fine di pronunciarsi sull'accoglibilità della richiesta di patteggiamento, vengono compiute rebus sic stantibus, e non all'esito d'una attività istruttoria;
e dall'altro che sarebbe una ben strana scelta ermeneutica quella che negasse efficacia vincolante, per il giudice civile, alla sentenza di patteggiamento in sè considerata, ma l'attribuisse agli accertamenti propedeutici ad essa”).
Pertanto, “il giudicato conseguito in sede penale, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, può essere valutato - ai fini del libero convincimento del giudice ex art.
116 c.p.c. - quantomeno come elemento a carattere presuntivo ed indiziario, da porsi necessariamente a confronto, peraltro, con tutti gli altri elementi probatori acquisiti in atti,
Pagina 5 di 15 nell'assunto che il giudice civile, in presenza di patteggiamento, deve decidere accertando i fatti illeciti e le relative responsabilità autonomamente, valutando, unitamente alle altre risultanze, anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cfr. Cass. 23025/2011)”
(Cass. civ. Sez. I, 25/05/2022, n. 16838).
Nello stesso si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito (cfr. Corte d'Appello L'Aquila,
15/04/2022, n. 573; Tribunale di Campobasso n. 66/2024 del 16.01.2024; Tribunale Lecce, Sez. I,
04/03/2022, n. 625 “Nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di giudicato e non determina l'inversione dell'onere della prova, rappresentando la stessa per il giudice civile, non un atto, ma un fatto storico che, in quanto tale, può costituire un indizio ed avere autonoma rilevanza se connotato dai requisiti di gravità precisione e concordanza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2729 cod. civ.”).
Ciò detto, posto che, ai fini del risarcimento del danno non è, comunque, necessario che, nel giudizio civile, il reato sia accertato in senso tecnico, essendo sufficiente far riferimento al fatto - reato nella sua materialità e cioè che nella fattispecie siano astrattamente ravvisabili gli estremi del reato (C., S.U., 6651/1982; C. 8845/1995; C. pen. 27.8.1980), ritiene il Tribunale che la condotta di molestia attribuita al convenuto, la quale identifica in questa sede il fatto illecito dannoso, possa dirsi dimostrata alla luce dell'istruttoria orale espletata nel corso del presente giudizio oltre che degli atti del procedimento penale svoltosi a carico dell'odierno convenuto, sommandosi, quindi, la valenza indiziaria della sentenza di patteggiamento ad ulteriori elementi suscettibili di libera valutazione da parte del giudice.
Ed invero, gioverà ricordare – senza voler esaustivamente trattare il tema delle prove atipiche – che l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove,
l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 10825/2016,
Cass. n. 840/2015, Cass. n. 12577/2014, Cass. n. 9099/2012, Cass. n. 5440/2010, Cass. n.
5965/2004, Cass. n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995,
Cass. n. 623/1995, Cass. n. 12091/1990, Cass. n. 5792/1990).
Pagina 6 di 15 Detto quindi che non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, l'efficacia probatoria di tali prove è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n.
4767/1984, Cass. n. 3322/1983).
Non è facile ricondurre concettualmente ad unità tali prove, poiché alcune di esse si caratterizzano per il fatto che l'atipicità dipende dalla circostanza che la prova, pur se astrattamente tipica, è stata raccolta in una sede diversa da quella ove viene adoperata (si pensi alla testimonianza resa in un processo penale ed utilizzata in un processo civile); altre sono connotate dall'utilizzo di mezzi probatori tipici con una finalità diversa da quella che tradizionalmente è loro riservata (si pensi ai chiarimenti resi dalle parti al CTU ed alle informazioni da lui assunte presso i terzi); in altre ancora, l'atipicità dipende dalla stessa fonte probatoria, e cioè dalla modalità con cui la prova viene acquisita al giudizio (si pensi alle dichiarazioni scritte provenienti da persone che potrebbero essere assunte come testi, od alle valutazioni tecniche delle perizie stragiudiziali che potrebbero essere effettuate in sede di CTU).
Per quel che rileva nell'odierno giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, potendosi tenere conto della sentenza di patteggiamento (quanto meno) come elemento di prova, non è precluso al giudice civile di “autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/11/2023, n. 31010).
Ebbene, quanto alla prova orale raccolta nell'odierno giudizio, deve rilevarsi che Parte_2
ha confermato, in sede di interrogatorio formale, la prospettazione dei fatti resa con la
[...] denuncia querela del 10.09.2013 ovvero che alle ore 12.30/13.00 circa del 7.10.2013, mentre si trovava all'interno del vano adibito a bagno del reparto di pneumologia, nei pressi della stanza in cui era ricoverata, in preda ad una crisi respiratoria, veniva repentinamente avvicinata dal Dott. il quale gli proferiva le frasi “se vuoi essere curata da me devi fare delle cose sessuali con CP_1 me…siccome tuo marito è marocchino…il cazzo ce l'ha certamente grande mentre noi italiani lo abbiamo piccolo…devi mettere il mio cazzo nella tua bocca” e che, dopo essersi allontanato, tornava nella sua stanza qualche minuto dopo, dicendole “giuramelo che verrai questa sera nella
Pagina 7 di 15 mia stanza…e quando vengo vicino a te mi dovrai toccare il cazzo” (cfr. verbale di udienza del
24.02.2020 nonché denuncia querela del 10.09.2013 in atti).
Le dette circostanze sono state confermate dalla persona offesa anche in sede di incidente probatorio nel procedimento penale a carico del convenuto (cfr. verbale di udienza del 6.12.2023 del giudizio penale R.G. 1823/2013).
Ora, come noto, “nell'ambito dell'accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il piu' delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi” (Cass. pen., Sez. III, 22/11/2016, n. 20884).
Nel caso di specie, alla luce del complessivo corredo probatorio in atti, deve ritenersi positivamente accertata la credibilità della che, per come emerge dagli atti del Parte_1 procedimento penale, ha, a distanza di poche ore, riferito l'accaduto, nei termini sopra riportati, prima (nella stessa giornata del 7.10.13) all'infermiere e poi (la mattina del Persona_1
8.10.13) al primario del reparto Dott. i quali hanno confermato di aver Persona_3 appreso dalla stessa i fatti per cui è causa sia nell'odierno giudizio (cfr. verbale di Parte_1 udienza del 4.05.2023) sia in sede di sommarie informazioni rese agli ufficiali di P.G. il
14.10.2013 e il 15.10.2013 (cfr. CNR del 21.10.2013 in atti).
Il narrato della che, nella sostanza, può riassumersi nel tentativo del di indurla a Parte_1 CP_1 compiere atti sessuali subordinando agli stessi le sue dovute prestazioni sanitarie, concretizzatosi nell'episodio della tarda mattinata del 7.10.2013, è risultato, sia nell'odierno giudizio che in quello penale, coerente (lo specifico episodio è confermato negli stessi termini sia nell'ambito del procedimento penale che nel presente giudizio) e pienamente compatibile con i turni in presenza del convenuto in ospedale (il quale era, effettivamente, in servizio la mattina del 7.10.2013).
Non valgono ad inficiare la credibilità del testimone i rilievi formulati dal convenuto negli scritti conclusivi circa l'incongruenza sulla data in cui la ha riferito di aver visto per la prima Parte_1 volta il (il 6.10.2013, per essere lui stato in ospedale in realtà – non quella sera ma – la CP_1 notte precedente, a cavallo tra il 4 e il 5), trattandosi di circostanza (l'esattezza della data) marginale e irrilevante rispetto al fatto di molestia contestato (e certamente collocato il 7.10.2013)
Pagina 8 di 15 ed avendo, comunque, la contestualizzato la sua risposta (sulla sera in cui avrebbe visto Parte_1 per la prima volta il facendo riferimento alla circostanza che, quella sera, era stata male ed CP_1 era stata assistita dal dall'infermiera e dallo stesso fino alle Per_1 Controparte_5 CP_1
2.00 di notte (circostanza che è stata confermata dallo stesso nel verbale di sommarie Per_1 informazioni del 15.10.2013).
Ancora, appare irragionevole dubitare della genuinità del contenuto sostanziale del racconto della per il fatto che il (il quale nell'ambito del procedimento penale ha confermato di Parte_1 Per_1 aver appreso l'accaduto dalla medesima nel pomeriggio dello stesso 7.10.2013) abbia riferito, nell'odierno giudizio, di esserne stato informato “dopo due giorni o tre” (cfr. verbale di udienza del 4.05.23). Si tratta, infatti, di una dichiarazione resa a distanza di ben 10 anni dai fatti di causa, dopo aver più volte precisato di non ricordare esattamente le date indicate nei capitoli di prova a lui sottoposti ma, comunque, sempre confermato i fatti nella loro sostanza.
Infine, è del tutto irrilevante che alla fine del turno della mattina del 7.10.2013 il avrebbe CP_1 lasciato il reparto, essendogli contestato di aver invitato (la mattina del 7.10.13) la a Parte_1 raggiungerlo quella sera nella sua stanza ma non di averla effettivamente attesa o incontrata, quella sera, in quella stanza. D'altronde, secondo quanto riferito dal a sommarie Per_1 informazioni, per come confessatogli dalla , il “voleva che lei gli promettesse” di Parte_1 CP_1
“andare nella sua stanza e fargli i 'lavoretti'” “quando” lui “sarebbe stato di turno di notte” (cfr. verbale di sommarie informazioni del 15.10.2013), e secondo quanto riferito dal , per Per_2 come appreso prima dal e poi a lui confermato dalla stessa , il le avrebbe Per_1 Parte_1 CP_1 dato “appuntamento nel suo studio, alla notte successiva, cioè quella del giorno 8” (cfr. verbale di sommarie informazioni del 14.10.2013), in cui il – secondo quanto dallo stesso evidenziato CP_1 negli scritti conclusivi – avrebbe dovuto essere effettivamente di turno.
Tutto ciò per dire che anche questa incongruenza (sulla sera in cui sarebbe dovuto avvenire il richiesto “appuntamento”) non inficia la bontà del contenuto sostanziale del narrato della Parte_1
e, cioè, l'avere il chiesto delle prestazioni sessuali in cambio delle cure, fatto materiale di CP_1 per sé confermato e collocato in un preciso contesto temporale (la tarda mattinata del 7.10.2013) sia dagli accertamenti confluiti nel fascicolo del procedimento penale sia dall'istruttoria svolta nel presente giudizio.
Si consideri, inoltre, che pure a fronte delle dette imprecisioni, il narrato della è Parte_1 avvalorato, oltre che da tutte le conferme probatorie sopra commentate, da un altro importante particolare.
Pagina 9 di 15 Nel dettaglio, ha riferito: “il 9.10.2013 alle 15.47 il Dr. mi ha telefonato Persona_1 CP_1 chiedendomi come erano andati i fatti ed io gli ho raccontato quanto mi aveva riferito la paziente.
Lui mi ha detto che i lametini lo diffamano in continuazione, io però gli ho fatto notare che la paziente era a conoscenza di particolari che non avrebbe potuto sapere se i fatti da lei raccontati non fossero stati veri. Ad esempio la paziente ha fatto riferimento all'esistenza della stanza del
Dr. che altrimenti non avrebbe potuto conoscere. ADR: Si tratta di una stanza che viene CP_1 adoperata da tutti i medici come spogliatoio per cambiarsi, ma in quella stanza vi è anche un letto che viene adoperato dal dr. per dormire quando rientra a casa al termine del turno di CP_1 servizio pomeridiano e l'indomani deve essere in ospedale alle ore 8.00”.
In effetti, la circostanza che il fosse solito fermarsi a dormire in reparto presso la detta CP_1 stanzetta quando sapeva di avere, il giorno dopo, il turno di mattina è stata confermata anche nell'odierno giudizio sia dal che dal ed è assolutamente inverosimile che la Per_1 Per_2
potesse essere a conoscenza di tale stanza e del fatto che il vi pernottasse (anche Parte_1 CP_1 solo saltuariamente), se non glielo avesse detto il stesso, invitandola a raggiungerlo per CP_1 ricevere prestazioni sessuali.
Né il convenuto ha speso una qualche argomentazione per spiegare come, altrimenti, la Parte_1 avrebbe potuto sapere di quella stanza.
A ciò si aggiunga che, come rilevato dal Pubblico Ministero nella richiesta per l'applicazione di misura cautelare personale del 4.11.2013, il era stato già indagato in passato per abusi CP_1 sessuali nei confronti di un'altra paziente del reparto di broncopneumologia dell'ospedale di
Lamezia Terme.
Il relativo procedimento penale, recante il n. R.G.N.R. 141/2011, si era concluso con una richiesta di archiviazione per la ritenuta impossibilità di provare in dibattimento la responsabilità del CP_1 in ragione di alcune incongruenze sull'orario del fatto di molestia denunciato dalla persona offesa
(tale e dell'incertezza manifestata dalla stessa nel riconoscimento fotografico Persona_4 dell'autore.
E tuttavia, dalla lettura delle dichiarazioni rese dalla nell'ambito di quel procedimento, Per_4 emergono numerose analogie tra i due episodi di molestia in cui le condotte attribuite all'odierno convenuto appaiono sostanzialmente sovrapponibili (cfr. verbale di assunzione di informazioni di del 28.02.2011, nell'ambito del procedimento R.G.N.R. 141/2011). Persona_4
Pagina 10 di 15 Alla luce di tutto quanto sopra, deve ritenersi raggiunta la prova del fatto storico della molestia sessuale per come denunciata dall'attrice con la conseguenza che la stessa ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non che dallo stesso siano derivati.
1.1 Ebbene, con riguardo ai danni non patrimoniali e, in particolare, al danno morale consistito nel turbamento di notevole intensità seguito alla vicenda per cui è causa deve rilevarsi che il danno morale, pur non essendo mai in re ipsa per il solo fatto della lesione d'un diritto, nondimeno può essere provato in via presuntiva e di massime di comune esperienza (C. 19621/2022; C.
26751/2017).
Nel caso di specie, considerata l'importanza del bene giuridico tutelato dalle disposizioni in materia di delitti contro la libertà sessuale, è indiscutibile il pregiudizio alla dimensione spirituale della persona offesa (arg. Cassazione civile, sez. III, sentenza 21/06/2011 n° 13611) sicchè il danno morale, quale sofferenza indotta dalle molestie, può ritenersi certamente dimostrato in via presuntiva.
A ciò si aggiunga che, per come emerge dagli atti di causa, in data 8.10.2013, la ha Parte_1 chiesto di essere dimessa (cfr. foglio di dimissioni volontarie in atti) e tale decisione, in base al criterio di causalità del più probabile che non, deve ritenersi molto verosimilmente conseguente proprio a quanto accaduto il giorno prima, non emergendo altre ragioni per cui l'attrice dovesse lasciare l'ospedale nonostante le ancora non ottimali condizioni di salute ed integrandosi in tale fatto l'ulteriore compromissione della libertà della indotta dal comportamento del Parte_1 convenuto.
Ciò posto, la liquidazione del detto pregiudizio morale, attesa la sua natura, non può che avvenire in via equitativa (Cass. pen., Sez. III, Sent., 06/05/2021, n. 17391), tenendo conto delle circostanze specifiche del caso concreto quali la gravità dell'offesa, l'età e la condizione della vittima.
Ebbene, nel caso di specie la condotta del pur integrando di per sé un fatto lesivo di tenue CP_1 gravità, manifesta tuttavia una portata offensiva grave per il contesto in cui è stata perpetrata ovvero per la situazione di relativa fragilità della paziente ricoverata nel suo reparto, alla quale ha chiesto delle prestazioni sessuali come condizione per ricevere le sue cure.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene equo riconoscere alla , a titolo di danno morale, la Parte_1 somma di euro 5.000,00.
Alcuna altra somma può essere riconosciuta per il dedotto stato di ansia e insonnia nei mesi successivi al ricovero, non essendovi alcuna prova circa la derivazione causale dei detti disturbi
Pagina 11 di 15 dal fatto per cui è causa, né per i danni patrimoniali rispetto ai quali alcuna allegazione probatoria
è stata offerta.
1.2 La predetta somma deve essere posta a carico, in solido, ad entrambi i convenuti in ragione dei principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen., Sez. III, Sent.,
12/07/2012, n. 27706; più di recente, Cass. pen., Sez. III, 27/04/2023, n. 47018) e che di seguito si riportano.
“Secondo l'orientamento prevalente, il fondamento giustificativo della responsabilità civile c.d.
"indiretta" prevista dall'art. 2049 c.c., trova le sue origini nell'antico brocardo cuius commoda eius et incommoda, e viene in rilievo attraverso la teoria del rischio di impresa, in forza della quale colui che trae vantaggio dall'opera svolta da un preposto deve rispondere altresì degli eventuali rischi connessi all'esercizio della propria.
Quale condizione essenziale per la configurabilità di tale peculiare forma di responsabilità che costituisce una vistosa deroga al principio della responsabilità per colpa rientrando invece nel novero della responsabilità oggettiva, si pone, anzitutto, l'esistenza di una condotta produttiva di danno: in altri termini solo ove la condotta del dipendente abbia causato un danno risarcibile nei confronti di un terzo scatta quella solidarietà che ingloba la responsabilità anche del committente.
Il rapporto che si instaura tra autore del fatto illecito e responsabile indiretto viene solitamente definito come "rapporto di preposizione" il quale consiste nell'incarico da parte di un soggetto
(preponente) con altro soggetto a lui gerarchicamente sottoordinato (dipendente) che a sua volta si renda responsabile di un fatto produttivo di danno.
L'esercizio delle incombenze richiamato espressamente dall'art. 2049 cit. vale come limite a tale forma di responsabilità in quanto distingue gli atti del preposto di cui sono chiamati a rispondere preposto e preponente da quelli di cui è chiamato a rispondere il solo preposto. Laddove, quindi,
l'evento dannoso non si pone come conseguenza immediata e diretta dell'attività lavorativa e non
è nemmeno riferibile anche a titolo indiretto a necessità esigenze o ragioni di lavoro, nessuna responsabilità datoriale è configurabile (in termini Cass. Sez. 3^ Civ.
4.1.1980 n. 20).
Ed è l'attore che agisce per il risarcimento (ovvero la parte civile se costituita nel giudizio penale)
a dovere fornire la prova del c.d. rapporto di occasionalità necessaria che si pone quindi come terzo elemento costitutivo della fattispecie codicistica e che di fatto completa il campo di tale particolare forma di responsabilità.
Pagina 12 di 15 Il detto rapporto pone in collegamento l'esercizio delle mansioni con l'evento-danno concretamente determinato, nel senso che l'incombenza (o mansione) disimpegnata dal preposto abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e la produzione del danno;
rimane irrilevante quindi la circostanza che il dipendente possa aver travalicato i limiti connaturati alla funzione svolta sempre che egli abbia operato nell'ambito dell'incarico affidatogli così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (così Cass. Sez. 3^ civ. 24.1.2007 n. 1516; Cass. Sez. 3^ 11.1.2010 n. 215).
Proseguendo in tale analisi esegetica non poche difficoltà insorgono nel caso in cui la questione della responsabilità datoriale indiretta oggettiva afferisca a condotte illecite penalmente rilevanti sui luoghi di lavoro (violenze sessuali, etc.) in quanto è la pecularità di tali condotte a rendere più complessa la ricostruzione dei presupposti della responsabilità indiretta del datore di lavoro, stante una situazione di eccezionalità e difficile prevedibilità.
Vero è che la previsione di cui all'art. 2049 c.c. risponde a criteri di razionalità, di giustizia e di rischio (si parla, a riguardo, di responsabilità da rischio lecito) in forza dei quali viene riconosciuta in capo al datore di lavoro una forma di responsabilità senza che sia anche richiesta la colpa, essendo comunque consentita la prova liberatoria: il che importa la configurabilità della responsabilità in tutti quei casi nei quali la mansione affidata dal datore di lavoro al suo dipendente abbia reso possibile il fatto illecito, collegando, in tal modo, l'esercizio delle incombenze, cui un lavoratore è adibito, e la commissione da parte del datore di lavoro se non proprio con un nesso di causalità (che non è richiesto dalla uniforme giurisprudenza di questa
Corte), quanto meno con un rapporto di occasionalità necessaria.
Ma è evidente che una eventuale defaillance da parte del datore di lavoro sul piano della organizzazione dell'impresa e del lavoro all'interno di essa costituisce dato di partenza per enucleare una fonte autonoma di responsabilità per il datore di lavoro.
Invero muovendo dalla considerazione della sempre maggiore frequenza di episodi di molestie e/o violenze sessuali all'interno dei luoghi di lavoro, non può certo considerarsi inesigibile l'obbligo gravante esclusivamente sul committente di predisporre modelli organizzativi tali da prevenire la commissione di reati da parte dei dipendenti, le cui modalità di svolgimento delle singole attività lavorative potrebbero agevolare la commissione del fatto illecito laddove per esempio non siano state adottate tecniche organizzative tale da scongiurare eventi del tipo di quelli” per cui è causa.
“Può quindi, conclusivamente, affermarsi il principio che ove il comportamento dell'agente venga ritenuto riferibile sia pure marginalmente o indirettamente alle mansioni in concreto esercitate ed
Pagina 13 di 15 affidategli dal datore di lavoro questi deve essere chiamato a rispondere per fatti illeciti commessi dal dipendente in danno di terzi, mentre quando la condotta sia frutto di una iniziativa estemporanea e personale del tutto incoerente rispetto alle mansioni svolte (oltre che affidate) manca quel nesso di occasionalità necessaria che solo può giustificare una attribuzione di responsabilità in capo al datore di lavoro, non ponendo rientrare in tale concetto un semplice elemento di collegamento di tipo temporale o spaziale”.
Tutto ciò premesso deve certamente ritenersi sussistente un rapporto di occasionalità necessaria tra le mansioni del Dott. e gli atti criminosi dallo stesso compiuti. Il convenuto ha infatti CP_1 approfittato della mansione che ricopriva per perseguire finalità del tutto personali e tale mansione, seppure si trattasse di finalità estranee e certamente abnormi rispetto a quelle per le quali era in servizio, ha reso possibile o certamente agevolato il comportamento illecito dell'operatore sanitario.
A ciò si aggiunga che il era già stato indagato per fatti analoghi per cui era assolutamente CP_1 esigibile dall'Azienda convenuta l'adozione di tecniche organizzative idonee scongiurare l'evento per cui è causa.
Ne deriva, come anticipato, la condanna in solido, con , dell' CP_1 [...]
al risarcimento della nella misura sopra detta di euro 5.000,00. Controparte_2 Parte_1
Essendovi un ritardo imputabile a parte convenuta nell'adempimento, a titolo di mora, sulla somma di denaro liquidata dovranno essere computati anche gli interessi nella misura legale dal
7.10.2013 alla data di deposito della sentenza, per cui le somme vanno devalutate al momento dell'illecito.
Sulle somme così ottenute, di anno in anno si opererà la rivalutazione secondo indici Istat dal
7.10.2013 fino alla data di deposito della sentenza, data a partire dalla quale vanno computati gli interessi legali su quanto liquidato fino al soddisfo, ai sensi dell'art. 1282, 1° co., cc.
2. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base al decisum, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie in parte la domanda risarcitoria di parte attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di della somma di euro 5.000,00 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
Pagina 14 di 15 - condanna i convenuti alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro € 5.077,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Lamezia Terme in data 17.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa IA Concetta Pezzimenti
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