TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/07/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1276 /2024 VOLONTARIA FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata in [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
V. BROCCHI 16/5, 16159, GENOVA, ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PATTAY GIOVANNI (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2 come da procura in atti e
, C.F. , nato in [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._3
PARIGI 90330 BONDY, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PATTAY
GIOVANNI (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 21.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 19/05/2020 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto
Tribunale di EN . Sezione Famiglia Pagina 1 dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n.2089 /24 emessa dal Tribunale di EN,
e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 19/05/2020 dai
Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti a cui conferisce vigore
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. I coniugi danno atto di essere autonomi e indipendenti reciprocamente e di non aver pretese economiche l'uno dall'altro.
3. Nell'abitazione in via V.Brocchi 16/5 resta a vivere la Sig.ra con gli arredi Parte_1 provvedendo al relativo canone e alle spese, avendo il marito già trasferito altrove il proprio domicilio.
4. Le parti danno atto di aver già diviso i beni in comune e di non avere pretese l'uno dall'altro.
5. Le parti danno consenso reciproco al rilascio/rinnovo del passaporto.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2020,
Numero 562, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939,
n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Tribunale di EN . Sezione Famiglia Pagina 2 EN, nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Patrizia Suriano
Tribunale di EN . Sezione Famiglia
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata in [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
V. BROCCHI 16/5, 16159, GENOVA, ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PATTAY GIOVANNI (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2 come da procura in atti e
, C.F. , nato in [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._3
PARIGI 90330 BONDY, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PATTAY
GIOVANNI (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 21.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 19/05/2020 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto
Tribunale di EN . Sezione Famiglia Pagina 1 dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n.2089 /24 emessa dal Tribunale di EN,
e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 19/05/2020 dai
Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti a cui conferisce vigore
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. I coniugi danno atto di essere autonomi e indipendenti reciprocamente e di non aver pretese economiche l'uno dall'altro.
3. Nell'abitazione in via V.Brocchi 16/5 resta a vivere la Sig.ra con gli arredi Parte_1 provvedendo al relativo canone e alle spese, avendo il marito già trasferito altrove il proprio domicilio.
4. Le parti danno atto di aver già diviso i beni in comune e di non avere pretese l'uno dall'altro.
5. Le parti danno consenso reciproco al rilascio/rinnovo del passaporto.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2020,
Numero 562, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939,
n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Tribunale di EN . Sezione Famiglia Pagina 2 EN, nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Patrizia Suriano
Tribunale di EN . Sezione Famiglia
Pagina 3