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Decreto 14 febbraio 2025
Decreto 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, decreto 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NUORO
Sezione Unica Civile – Lavoro
DECRETO DI OMOLOGA
Il Giudice
Viste le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato nel procedimento iscritto al R.A.C.L. 14/2024 promosso, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., da nata a [...] Parte_1 in data 19/05/1981, rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Risucci del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Nuoro presso lo studio dell'avv. Milena Patteri, giusta procura in atti;
(ricorrente)
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario incaricato, dott.ssa
Tiziana Ena;
(resistente)
***
§ ritenuto di dover condividere le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, in conformità ai principi che regolano la materia;
§ considerato che non sono state proposte contestazioni ai sensi dell'art. 445 bis, comma
4° c.p.c., entro il termine perentorio assegnato alle parti;
§ ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario in conformità alle risultanze probatorie indicate nella relazione espletata dal consulente tecnico d'ufficio, dichiarando che la ricorrente è portatrice di handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 104/92), con decorrenza dalla data della visita medica di revisione (01.08.2023).
In ragione del principio della soccombenza, condanna l' al rimborso delle spese CP_1 processuali in favore della parte ricorrente, che liquida nella misura di € 1.530,00, oltre spese generali al 15%, oltre accessori di legge, oltre alle spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nuoro, in data 14/02/2025
Il Giudice
dr.ssa Ernesta Maria Usai
Sezione Unica Civile – Lavoro
DECRETO DI OMOLOGA
Il Giudice
Viste le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato nel procedimento iscritto al R.A.C.L. 14/2024 promosso, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., da nata a [...] Parte_1 in data 19/05/1981, rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Risucci del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Nuoro presso lo studio dell'avv. Milena Patteri, giusta procura in atti;
(ricorrente)
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario incaricato, dott.ssa
Tiziana Ena;
(resistente)
***
§ ritenuto di dover condividere le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, in conformità ai principi che regolano la materia;
§ considerato che non sono state proposte contestazioni ai sensi dell'art. 445 bis, comma
4° c.p.c., entro il termine perentorio assegnato alle parti;
§ ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario in conformità alle risultanze probatorie indicate nella relazione espletata dal consulente tecnico d'ufficio, dichiarando che la ricorrente è portatrice di handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 104/92), con decorrenza dalla data della visita medica di revisione (01.08.2023).
In ragione del principio della soccombenza, condanna l' al rimborso delle spese CP_1 processuali in favore della parte ricorrente, che liquida nella misura di € 1.530,00, oltre spese generali al 15%, oltre accessori di legge, oltre alle spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nuoro, in data 14/02/2025
Il Giudice
dr.ssa Ernesta Maria Usai