Trib. Ferrara, sentenza 03/02/2025, n. 114
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Sentenza 3 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Ferrara, in persona della dottoressa Maria Marta Cristoni. La parte ricorrente ha richiesto l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore di fondi di proprietà dei convenuti, nonché la cessazione di ogni turbativa al pacifico esercizio del diritto di proprietà. La ricorrente ha sostenuto di essere piena proprietaria di un immobile e di non avere alcun obbligo di consentire il passaggio sui propri terreni, evidenziando l'assenza di una servitù trascritta e la presenza di accessi alternativi.

Il giudice ha accolto la domanda principale, dichiarando l'inesistenza della servitù di passaggio, in quanto non risultava trascritta alcuna servitù a favore dei convenuti. Inoltre, ha sottolineato che i convenuti, rimanendo contumaci, non hanno contestato l'azione della ricorrente. Per quanto riguarda la richiesta di cessazione della turbativa, il giudice ha ritenuto che non fosse sufficientemente specificata e, in ogni caso, assorbita dall'accoglimento dell'azione negatoria servitutis. Infine, ha condannato i convenuti al pagamento delle spese legali, stabilendo un importo specifico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ferrara, sentenza 03/02/2025, n. 114
    Giurisdizione : Trib. Ferrara
    Numero : 114
    Data del deposito : 3 febbraio 2025

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