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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4032/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4032/2024 V.G., avente ad oggetto: “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa congiuntamente da:
C.F. , col patrocinio dell'avv. Salvatore Parte_1 CodiceFiscale_1
Andolina
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Salvatore CP_1 CodiceFiscale_2
Andolina
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede posta in decisione con provvedimento del 04/04/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 18/10/2024, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio ad Avola il 28/04/1990 (Atto n. 51, parte II, serie A, anno 1990);
1 - che dall'unione nascevano le figlie (il 16/11/1992) e (il Per_1 Per_2
12/08/2000), oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- con decreto n. 373/2006 del 04/10/2006, reso nel giudizio n. 2761/2006 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati e potranno fissare la loro residenza ove vorranno, autorizzandosi al rilascio del passaporto per l'espatrio.
2) Le parti rinunciano a richiedersi assegno a titolo di mantenimento e/o per alimenti
e, in genere, a qualunque pretesa di carattere economico essendo entrambi economicamente indipendenti.
3) I ricorrenti dichiarano di avere provveduto a dividersi e ad attribuirsi i beni mobili comuni e di avere regolato, ogni loro rapporto patrimoniale, riconoscendo entrambi di essere così tacitati e soddisfatti”.
Con provvedimento del 04.4.25 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4032/2024 V.G.:
2 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in Avola il giorno 28/04/1990, (Atto n. 51, parte II, serie A,
[...] CP_1 anno 1990); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Avola di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 08.4.25, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4032/2024 V.G., avente ad oggetto: “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa congiuntamente da:
C.F. , col patrocinio dell'avv. Salvatore Parte_1 CodiceFiscale_1
Andolina
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Salvatore CP_1 CodiceFiscale_2
Andolina
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede posta in decisione con provvedimento del 04/04/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 18/10/2024, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio ad Avola il 28/04/1990 (Atto n. 51, parte II, serie A, anno 1990);
1 - che dall'unione nascevano le figlie (il 16/11/1992) e (il Per_1 Per_2
12/08/2000), oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- con decreto n. 373/2006 del 04/10/2006, reso nel giudizio n. 2761/2006 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati e potranno fissare la loro residenza ove vorranno, autorizzandosi al rilascio del passaporto per l'espatrio.
2) Le parti rinunciano a richiedersi assegno a titolo di mantenimento e/o per alimenti
e, in genere, a qualunque pretesa di carattere economico essendo entrambi economicamente indipendenti.
3) I ricorrenti dichiarano di avere provveduto a dividersi e ad attribuirsi i beni mobili comuni e di avere regolato, ogni loro rapporto patrimoniale, riconoscendo entrambi di essere così tacitati e soddisfatti”.
Con provvedimento del 04.4.25 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4032/2024 V.G.:
2 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in Avola il giorno 28/04/1990, (Atto n. 51, parte II, serie A,
[...] CP_1 anno 1990); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Avola di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 08.4.25, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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