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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4791 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12787/2024 R.G. promossa da
, nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore Parte_1
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. BAGNUOLO Persona_1
RAFFAELE come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
funzionario amministrativo DI AP TI come da procura in atti
- resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- in via preliminare, con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata sostituita l'udienza del 27.11.2025 con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
- con ricorso depositato in data 18/10/2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati a CP_1
titolo di indennità di frequenza sulla base del decreto di omologa del Tribunale di
Napoli Nord del 10.6.2024 nell'ambito del procedimento avente n. 11134/23 RG;
- l' costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere deducendo che “con provvedimento (TE08) del 03/02/2025 ha eseguito
l'omologa e liquidato la prestazione determinando arretrati dal 01/11/2022 fino al
31/01/2025 per un importo pari ad euro 6.984,25” ed evidenziato che “Il patronato CP_2
CP_ solo in data 22/01/2025 ha trasmesso all' il quadro E dell'Ap70 debitamente compilato
(autorizzazione alla riscossione di un genitore nei confronti dell'altro)”;
- la difesa di parte ricorrente non ha contestato quanto dedotto dall resistente e CP_3
si è associata a tale declaratoria, chiedendo la decisione limitatamente al profilo delle spese di lite;
osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151);
ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato integrale soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso in un momento successivo al deposito del ricorso (cfr. comunicazione di liquidazione del 3.2.2025 in atti alla produzione dell' ; CP_1
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, in considerazione della circostanza che la comunicazione di liquidazione è intervenuta dopo la notifica del ricorso, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_1
spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in complessivi € 1350,00 oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Aversa, 28.11.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo