Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 1. 1. I compiti che il codice, le norme di attuazione e il presente regolamento attribuiscono all'ausiliario, al funzionario di cancelleria, al pubblico ufficiale, alla cancelleria o alla segreteria si intendono attribuiti al personale di cancelleria e di segreteria secondo le mansioni a ciascuno spettanti a norma delle disposizioni sullo stato giuridico.
2. Il dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria, con ordine di servizio, ripartisce i compiti fra il personale, in modo da assicurare la continuita' ed efficienza del servizio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 206 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , allegate al D.Lgs. n. 271/1989 , e' cosi' formulato:
"Art. 206 (Regolamento ministeriale). - 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari che concernono:
a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti di registrazione in materia penale;
b) le modalita' di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari e penali;
c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del codice non disciplinate dal presente decreto.
2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall'art. 199 sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di Stato deve pronunziarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria, con ordine di servizio, ripartisce i compiti fra il personale, in modo da assicurare la continuita' ed efficienza del servizio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 206 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , allegate al D.Lgs. n. 271/1989 , e' cosi' formulato:
"Art. 206 (Regolamento ministeriale). - 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari che concernono:
a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti di registrazione in materia penale;
b) le modalita' di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari e penali;
c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del codice non disciplinate dal presente decreto.
2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall'art. 199 sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di Stato deve pronunziarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2010, n. 24294Massima: L'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di minori si sostanzia in qualunque comportamento che ponga nel nulla o aggiri le finalità cautelari, il cui contenuto ed i relativi obblighi devono essere valutati non in termini letterali ma alla luce dell'interesse del minore che vi è sotteso e che ne costituisce la ragion d'essere. (Nella specie si trattava di un'ordinanza del Tribunale dei Minorenni che imponeva al genitore il divieto di non vedere il figlio minore).Leggi di più...
- esclusione·
- sussistenza·
- psicologo psicoterapeuta·
- sussistenza dell'obbligo·
- accoglimento della richiesta·
- successiva nomina quale consulente tecnico del p.m. nel procedimento penale·
- valutazione del contenuto del provvedimento e dei relativi obblighi·
- comportamenti elusivi·
- incompatibilità a testimoniare·
- rigetto della richiesta·
- possibilità di motivazione implicita·
- elusione del provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di minori·
- necessità·
- applicabilità nei confronti dei consulenti del p.m. nominati ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen·
- individuazione