((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL TITOLO IV DEL LIBRO II DISPOSTA DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533))
21 aprile 1942
12 dicembre 1973
((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL TITOLO IV DEL LIBRO II DISPOSTA DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533))
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- 1. Notificazioni all'imputato latitante o evasohttps://www.avvocatoandreani.it/
- 2. Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenutoAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
1.La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonchè del decreto penale di condanna è effettuata al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1. 2.Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo …
Leggi di più… - 3. Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazionihttps://www.brocardi.it/
- 4. Codice di procedura penalehttps://www.studiocataldi.it/
Notificazioni Titolo V NOTIFICAZIONI Art. 148. Organi e forme delle notificazioni. 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalita' telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identita' del mittente e del destinatario, l'integrita' del documento trasmesso, nonche' la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione. 2. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente …
Leggi di più… - 5. Svolgimento del giudizio direttissimohttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • 86
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 16/12/1981, n. 6664Provvedimento: […] senza poter rimettere la causa stessa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 354 cod. proc. civ., provvedere in funzione di magistratura del lavoro, restando operante in tale ipotesi il previgente art. 450 cod. proc. civ.. ma, se la Corte d'appello a sua volta giudichi con il rito ordinario, esula anche al riguardo ogni questione di Competenza e di nullità e, pertanto, […]Leggi di più...
- ingiustificato arricchimento (senza causa)·
- obbligazioni in genere·
- azione di arricchimento·
- nascenti dalla legge·
- procedimento di primo grado·
- deducibilità in cassazione di questioni di competenza o nullità·
- trattazione della causa da parte del tribunale anziché da parte del giudice monocratico·
- procedimenti speciali·
- giudice competente·
- giudice monocratico previsto dall'art. 20, comma terzo, della legge n. 533 del 1973·
- procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito)·
- proponibilità per la prima volta in appello·
- esclusione·
- diversità rispetto al tribunale in composizione ordinaria·
- presupposti
- 2. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/1980, n. 4998Provvedimento: […] della citata legge n 533 del 1973, deve essere definito dallo stesso giudice che ne conosceva in base alle norme di Competenza anteriormente vigenti e, percio, ai sensi dell'abrogato art 450 cod proc civ, dalla Sezione lavoro della Corte di appello, rientrando l'impugnazione del licenziamento predetta tra le controversie considerate dall'art 429 (vecchio testo) cod proc civ, cui si riferiva l'art 450 citata, […]Leggi di più...
- competenza della sezione lavoro della corte di appello·
- appello proposto anteriormente contro la sentenza del pretore·
- regime transitorio dei giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n 533 del 1973·
- procedimenti speciali·
- giudice competente·
- procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito)·
- sussistenza·
- impugnazioni·
- appello
- 3. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/1977, n. 2214Provvedimento: Competente a decidere sull'appello avverso una sentenza emessa dal pretore in una controversia attinente alla legittimita di un licenziamento individuale ove proposto in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973,n 533,e lo stesso giudice che ne conosceva in base alle norme di Competenza anteriormente vigenti e, cioe, la Corte d'appello, ai sensi dell'art 450 cod proc civ (vecchio testo).*Leggi di più...
- sentenza del pretore·
- competenza della corte di appello·
- controversia per licenziamento individuale·
- procedimenti speciali·
- giudice competente·
- procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito)·
- appello anteriore al nuovo rito·
- impugnazioni·
- appello
- 4. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/10/1978, n. 4756Provvedimento: Il principio contenuto nell'art 450 cod proc civ, secondo cui l'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi a controversie in materia di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie deve essere proposto davanti alla Sezione della Corte di appello che funziona come magistratura del lavoro, continua ad operare, in via transitoria, dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533, sul nuovo rito del lavoro, per quanto riguarda l'appello avverso le cause pendenti in primo grado avanti il tribunale. […]Leggi di più...
- procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito)·
- procedimenti speciali·
- appello·
- procedimento di primo grado·
- attribuzione alla corte d'appello in funzione di magistratura del lavoro·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- violazione di norme di competenza funzionale·
- giudice competente·
- controversie·
- svolgimento del giudizio in via ordinaria·
- in appello·
- prove nuove·
- prova·
- impugnazioni·
- consulenza tecnica
- 5. Cass. civ., sez. II, sentenza 02/11/1971, n. 3106Provvedimento: […] le controversie della seconda categoria, invece sono ricondotte nella disciplina del capo precedente, ossia degli artt 429 e segg, sicche per la Competenza in secondo grado occorre riferirsi alla previsione dell'art 450 cod proc civ.*Leggi di più...
- controversie individuali·
- competenza per materia·
- lavoro subordinato·
- controversia su rapporto di lavoro domestico·
- lavoro·
- previdenza e assistenza (assicurazioni sociali)·
- competenza della corte di appello in sede di appello contro le sentenze del pretore·
- presupposti·
- declaratoria di illegittimita costituzionale dell'art 2068 cod civ·
- controversie·
- disciplina rispettiva anche in ordine alla competenza in primo grado ed in appello·
- competenza del tribunale in secondo grado·
- rilevanza sulla competenza in sede di appello prevista dall'art 450 cod proc civ·
- esclusione