Sentenza 9 ottobre 2014
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore.
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Il criterio qualitativo deve superare quello della specie naturalistica della piantagione. La problematica afferente alla qualità di canapa non del genere indica è stata affrontata dalla Suprema Corte, per la prima volta, in Cass., SS.UU., 30 maggio 2019, n. 30475. Più specificamente, in Cassazione 30475/2019, il quesito di legittimità era “ se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nel comma 2 Art. 1 L. 242/2016 e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L, rientrino o meno e, se sì, in quali eventuali limiti, nell' ambito di applicabilità della predetta legge e siano, pertanto, penalmente irrilevanti ai sensi di tale …
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Anche dopo la regolamentazione sulla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa resta penalmente rilevante la commercializzazione dei derivati della canapa, anche se – è necessario verificare se il prodotto illecitamente venduto abbia o meno efficacia drogante. La L. n. 242 del 2016 è volta a promuovere la coltivazione agroindustriale di canapa delle varietà ammesse (cannabis sativa L.), coltivazione che beneficia dei contributi dell'Unione Europea, ove il coltivatore dimostri di avere impiantato sementi ammesse; si tratta di coltivazione consentita senza necessità di autorizzazione ma dalla stessa possono essere ottenuti esclusivamente i prodotti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2014, n. 47670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47670 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 09/10/2014
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 2771
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 44701/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento nei confronti di:
MA ED, n. in Marocco il 11/09/1983;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in ordine alla pena.
RITENUTO IN FATTO
1. MA ED ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna di condanna dello stesso per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, per avere, in concorso con terzi, ceduto a carabiniere in servizio simulante la qualità di acquirente sostanze stupefacenti di tipo eroina del peso di grammi 0,2. 2. Con un unico complessivo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata assoluzione per insussistenza del fatto tipico, essendo risultato che il quantitativo di principio attivo era idoneo a confezionare 0,2 dosi medie singole, ovvero un quantitativo privo d'effetto drogante e inidoneo al confezionamento di una dose giornaliera. Sul punto lamenta la confusione operata dal giudice di primo grado e dal giudice d'appello con riguardo alle doglianze dell'imputato non coinvolgenti la cosiddetta soglia drogante, emersa dalla consulenza tossicologica, bensì la concreta offensività della condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
La lamentata violazione di legge si basa, infatti, implicitamente, posto che la mancanza di offensività non viene tratta, a ben vedere, da alcun altro elemento, sul presupposto che la dose media singola stabilita, per ogni sostanza, dal D.M. 11/04/2006 equivalga a presunzione di efficacia drogante solo a partire da quel quantitativo in su, ma una tale equazione non è corretta.
Va infatti ricordato che il D.M. suddetto, come desumibile dalla sua intitolazione, ha l'unica finalità di definire, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, soglie quantitative che possono indurre a ritenere, eventualmente in accordo con altre acquisizioni, che la detenzione delle sostanze stupefacenti sia finalizzata ad un uso esclusivamente personale. Ciò significa che detta disciplina, da un lato si riferisce al contesto della detenzione, e quindi ad una situazione fattuale diversa da quella di specie, riguardante invece condotta di cessione e, dall'altro, individua la dose "media" con riferimento al "principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo", tale dose media costituendo, a sua volta, la base per la definizione della dose media giornaliera. Ne consegue che, essendo appunto detta disciplina finalizzata ad individuare i "bisogni" medi di un soggetto assuefatto, non può affatto escludersi che dosi inferiori a quella "media" non siano prive di rilievo penale, dovendosi considerare anche l'effetto drogante nei confronti di soggetti non dipendenti. È per tali ragioni che questa Corte ha già affermato, pertanto, che il reato di cessione di sostanze stupefacenti è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di stupefacente talmente tenui da non poter indurre, neppure in maniera trascurabile, la modificazione dell'assetto nEuropsichico dell'utilizzatore (cfr., Sez. 4, n. 21814 del 12/05/2010, Renna, Rv. 247478), ciò che, nella specie, anche a voler prescindere dal fatto che, come già detto, si versa in ipotesi di cessione, neppure il ricorso, arrestatosi, nella sostanza, ad invocare semplicemente la mancanza di offensività per il solo fatto del mancato superamento della dose media singola da parte del quantitativo sequestrato, arriva ad affermare.
4. Va anche, per completezza, precisato che, contrariamente alle richieste svolte all'odierna udienza dal Procuratore Generale, non si impone la necessità di annullare la sentenza per il mutato regime normativo dell'assetto sanzionatorio relativo ai reati di cui all'art. 73 cit., essendo la pena base stata determinata dai giudici di merito in quella di anni uno ed Euro 3.000 di multa, ampiamente ricompresa all'interno della attuale, più favorevole, forbice edittale che va da mesi sei ed Euro 1.032 ad anni quattro di reclusione ed Euro 10.329 in forza delle modifiche attuate, da ultimo, dal D.L. n. 36 del 2014 convertito, con modificazioni, nella L. n. 79 del 2014; di qui l'impossibilità di considerare "illegale" la pena irrogata tenendo conto, oltretutto, della prossimità della stessa ai minimi attuali di legge (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 27427 del 16/05/2014, De Gennaro, Rv. 259395).
5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2014