Sentenza 28 ottobre 2008
Massime • 1
Il giudice non è tenuto a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena se nessuna richiesta è stata formulata nel giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/10/2008, n. 4374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4374 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 28/10/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1376
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 14018/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UG KO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 13/02/2008 dalla Corte di Appello di Roma;
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in Pubblica Udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Paoloni Giacomo;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Febbraro Giuseppe, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di appello indicata in epigrafe ha confermato in punto di responsabilità la decisione pronunciata il 28.9.2007 dal Tribunale di Civitavecchia, che all'esito di giudizio abbreviato incondizionato ha condannato KO MA (riconosciuta l'attenuante del fatto lieve ai sensi dell'art. 73, comma 5, L. S. e concesse le attenuanti generiche) alla pena di un anno e tre mesi di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa per due ipotesi criminose, avvinte da continuazione, di illecita detenzione per fini di vendita e di illecita vendita di sostanza stupefacente del tipo hashish (l'imputato, arrestato in flagranza di reato, ha reso piena confessione dell'addebito). Accogliendo, tuttavia, l'unico motivo di appello proposto dal prevenuto, imperniato sulla eccessiva gravosità della pena, i giudici di secondo grado hanno ridotto l'inflitta sanzione ad un anno di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa. Il difensore dell'imputato impugna per cassazione la sentenza di appello, censurando il diniego di concessione (o, meglio, il silenzio sul punto) del beneficio della sospensione condizionale della pena invocato con l'atto di gravame. Il ricorrente formula due complementari rilievi critici, deducendo mancanza di motivazione e violazione delle regole disciplinanti la sospensione condizionale della pena (in special modo dell'art. 163 c.p.). Da un lato si assume con il ricorso che l'impugnata sentenza di appello si astiene dal chiarire le ragioni della mancata concessione del beneficio, pur sollecitato in uno alla (accolta) riduzione della pena, limitandosi a confermare le residue statuizioni del giudice di primo grado. Statuizioni derivanti dalla ritenuta non concedibilità del beneficio in primo grado, ad esso ostando condizioni di carattere "oggettivo", che il ricorrente ritiene di individuare nell'entità della pena inflittagli con una anteriore sentenza di condanna (dieci mesi e venti giorni di reclusione e lire sei milioni di multa:
sentenza 9.12.1997 del g.i.p. del Tribunale di Civitavecchia), sanzione che - cumulata con quella determinata dal Tribunale con la sentenza del 28.9.2007 - supererebbe il limite quantitativo previsto dall'art. 163 c.p.. Da un altro lato si evidenzia nel ricorso che la pena, come ridotta dall'impugnata sentenza della Corte territoriale, rientra nel detto limite sanzionatorio complessivo previsto dall'art.163 c.p., per di più esteso - in virtù del disposto dell'art. 163 c.p., comma 3 - fino a due anni e sei mesi di reclusione, essendo il
MA alla data di commissione del primo reato (29.6.1996) minore degli anni ventuno. Sicché, conclude il ricorrente, "andava applicata la sospensione condizionale, visto che non v'erano ragioni ostative, salvo solo quelle oggettive indicate dal giudice di primo grado (entità delle due pene sommate tra loro), stante l'avvenuta riduzione della pena che, sola o congiunta, non supera i limiti di legge".
Il ricorso è giuridicamente infondato e va respinto. L'impugnazione investe un profilo applicativo della decisione, integrato dal trattamento sanzionatorio, rimesso alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito in rapporto ad un istituto, quale quello della sospensione della pena, che (come il ricorrente trascura di considerare) è caratterizzato da un massimo ambito di autonomia e facoltatività ("il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa ..."), avulso da meccanicistiche predefinizioni o da automatismi applicativi. Laonde, ai fini del vaglio sulla completezza della motivazione rimessa a questo giudice di legittimità, si impone la preliminare verifica della cura descrittiva della risposta offerta dalla sentenza impugnata, prima di controllarne la giuridica correttezza. In tale prospettiva non può sfuggire che l'appello a suo tempo proposto dal MA contro la sentenza di primo grado era incentrato soltanto sulla misura della pena irrogata dal Tribunale, di cui si richiedeva la riduzione, con un solo additivo e laconico riferimento incidentale evocativo della concedibilità dei "benefici di legge", senza ulteriori precisazioni. Evenienza che non è idonea, per la assoluta genericità del riferimento all'istituto della sospensione della pena, a focalizzare sullo stesso un "punto della decisione" di primo grado attinto da impugnazione e realmente meritevole di una specifica risposta. In ogni caso la sentenza della Corte di Appello di Roma non mostra di aver ignorato siffatto residuale profilo dell'appello dell'imputato ("... con i motivi di appello si chiedeva la riduzione della pena e i benefici"), in guisa da potersi rilevare che comunque la Corte territoriale ha dato una risposta sul punto, ellittica ma sufficiente, richiamandosi con valutazione per intero confermativa alle "restanti statuizioni" dell'appellata sentenza del Tribunale, ivi incluse - per tanto - quelle deneganti la sospensione della pena. Una risposta sintetica, ma speculare al congetturale quesito dell'appellante, scandito da totale genericità e dall'assenza di qualsivoglia indicazione sulle ragioni fondanti la meritevolezza del beneficio in capo al MA. Il ricorso, infatti (e come già chiarito), si esime da ogni reale lettura critica delle ragioni che possono avere indotto il primo giudice a negare la sospensione, rivelandosi in vero frutto di mera illazione del ricorrente l'assunto secondo cui la sentenza del Tribunale, facendo cenno a cause ostative di natura oggettiva, abbia inteso riferirsi ai profili di cumulatività quantitativa della sanzione inflitta con la pena recata da una precedente condanna. Tanto più che il disposto dell'art. 163 c.p., commi 2 e 3, avrebbe in astratto consentito il beneficio e che in ogni caso lo sbarramento quantitativo fissato (attraverso il cumulo aritmetico delle pene) dall'art. 164 c.p., comma 4, nel caso di specie sarebbe stato inconferente, atteso che la precedente condanna riportata dal MA non risulta scandita dalla sospensione condizionale della pena (sicché, a maggior ragione, sarebbe stato concedibile il beneficio sospensivo).
Ma la semplice lettura della sentenza del Tribunale permette di ricondurre il diniego della sospensione semplicemente al dato (oggettivo) della preesistente condanna per fatto criminoso della stessa specie (al MA è stata contestata la recidiva specifica) ai sensi dell'art. 164 c.p., comma 2, n. 1). Nè al diniego per tale causa della sospensione della pena ed all'implicita prognosi comportamentale sfavorevole da esso diniego sancita può far velo l'avvenuta concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, con cui il Tribunale ha inteso soltanto gratificare il leale contegno processuale dell'imputato e ad esso adeguare la pena, senza che detto contegno tuttavia vanifichi la valutazione di pericolosità sociale del prevenuto indotta dal suo precedente penale specifico.
Dagli illustrati rilievi discende, allora, che la censura di carenza di motivazione in punto di sospensione della pena mossa all'impugnata sentenza di appello è infondata.
Sia perché non può addursi che la Corte territoriale fosse tenuta ad occuparsi del tema, avulso -come detto- dalla concreta latitudine dell'atto di appello (Cass. Sez. 5, 24.9.1984 n. 9455, Soppelsa, rv. 166423: "Il giudice non è tenuto a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena se nessuna richiesta è stata formulata nel giudizio"). Sia comunque perché, supponendo - in via di ipotesi - che la Corte dovesse pronunciarsi, la risposta fornita dalla Corte, col ricondursi alla valutazione del tema già operata dal giudice di primo grado, costituisce risposta sufficiente e conforme alla vaghezza e volatilità della presunta richiesta oggetto di gravame (Cass. Sez. 6, 21.6.1977 n. 13774, Bufano, rv. 137234: "La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, richiesta senza addurre alcuna ragione a giustificazione dell'istanza, può essere rigettata implicitamente dal giudice, senza incorrere nel vizio di motivazione").
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del MA alla rifusione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2009