Sentenza 15 ottobre 2008
Massime • 3
Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile.
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi monetizzi presso un istituto di credito un assegno di provenienza illecita, atteso che la somma di danaro ricevuta in sostituzione del suddetto titolo appare formalmente di provenienza lecita.
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi deposita in banca danaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, in tal modo lo stesso viene automaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire al depositante la stessa somma depositata.
Commentari • 8
- 1. Riciclaggio: le cose sequestrate vanno restituite a chi prova lo ius possidendiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima La restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va operata in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo ius possidendi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che ha escluso la restituzione di una somma di denaro all'imputato assolto dal reato di riciclaggio - Cassazione penale , sez. II , 11/09/2019 , n. 3788). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23/11/2017, per quello che ancora in questa sede rileva, in parziale …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio: legittima la confisca dell'intero complesso aziendaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
Leggi di più… - 3. Riciclaggio: legittima la confisca per intero del prezzo accertato anche per un solo concorrenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
Leggi di più… - 4. Riciclaggio: il profitto è il valore delle somme oggetto di operazioni ostacolanti l'identificazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 ottobre 2023
La massima In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, poiché, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. (Fattispecie in tema di confisca per equivalente disposta per il riciclaggio di somme provenienti dal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, commesso da altro soggetto - Cassazione penale , sez. II , 07/12/2021 , n. 7503). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre …
Leggi di più… - 5. Riciclaggio: non è necessario che il compendio ripulito sia restituito a chi l'aveva movimentatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 ottobre 2023
La massima Il reato di riciclaggio si perfeziona con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall' art. 648-bis, comma 1, c.p. , non essendo necessario che il compendio ripulito sia restituito a chi l'aveva movimentato, cosicché il mero trasporto materiale in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, da intendersi in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. (Fattispecie relativa al trasporto transfrontaliero di denaro oggetto di movimentazione e di occultamento in Svizzera, in cui la Corte ha dichiarato la competenza del giudice del luogo in cui era avvenuta la reintroduzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2008, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 15/10/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2263
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 022359/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI RU RA, N. IL 13/08/1981;
avverso ORDINANZA del 04/02/2008 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MILO NICOLA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI CASOLA Carlo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Patanè S., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Catania, con ordinanza 4/2/2008, decidendo in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il 10 gennaio precedente, dal Gip dello stesso Tribunale nei confronti di AN RI UB in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis e 648 bis c.p., L. n.203 del 1991, art. 7, per avere fatto parte del sodalizio di tipo mafioso capeggiato da LO UN e avere concorso nel riciclaggio di denaro proveniente dall'attività illecita di tale sodalizio. Il Giudice del riesame, dopo avere precisato che l'esistenza e l'operatività del clan "UN", propaggine di "Cosa Nostra" facente capo a Nitto Santapaola, erano state accertate con sentenza definitiva di condanna 26/5/2003 emessa nei confronti di LO UN, riteneva che le indagini espletate avevano evidenziato un grave quadro indiziario in ordine alla permanente operatività dell'organizzazione criminale, pur dopo l'arresto del suo capo, che aveva continuato dal carcere a impartire direttive ai vari sodali, nonché in ordine all'inserimento in detta organizzazione dell'RI UB, che aveva attivamente contribuito al riciclaggio di denaro "sporco". Tanto era emerso dagli esiti, di significato assolutamente univoco, delle numerose intercettazioni ambientali e telefoniche, dalle testimonianze acquisite, dalla documentazione epistolare proveniente dal UN, dalla documentazione bancaria circa le particolari operazioni effettuate dall'indagato e i rapporti di natura economica dal medesimo intrattenuti con i sodali EL AG (moglie del UN), NT, OB, AR e altri, dall'inserimento del nome dell'indagato nell'agenda "Smemoranda" sequestrata alla AG, dalla circostanza che il pagamento di varie forniture di benzina al distributore "Q8", gestito dall'indagato, era stato effettuato da appartenenti al clan. Quanto alle esigenze cautelari, il Giudice a quo richiamava la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3 e non mancava di sottolineare che la caratura criminale dell'indagato era comunque indice concreto della propensione di costui a persistere nella illegalità. Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, L'RI UB, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi in relazione ai reati ipotizzati;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.
Il ricorso non è fondato.
Ed invero, il sindacato di legittimità in tema di provvedimenti cautelari deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di una motivazione che rispetti i canoni logici, nel senso che deve sussistere la coordinazione logica tra le varie proposizioni della motivazione e che devono essere rispettate le norme del codice di rito in relazione alla sussistenza dei presupposti normativi per l'emissione del provvedimento cautelare, senza alcuna possibilità di rivalutare, in questa sede, le emergenze delle indagini, essendo limitati i vizi denunciabili in sede di legittimità, quanto alla motivazione, alla mancanza di questa o alla contraddittorietà o alla illogicità risultante dal testo ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame.
Ciò posto, rileva la Corte che l'ordinanza impugnata, in stretta aderenza alle risultanze procedimentali, da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene, che non è posta in crisi dalle doglianze articolate in ricorso, muovendosi queste nella prospettiva di accreditare una diversa interpretazione delle circostanze fattuali emerse e non evidenziando passaggi motivazionali del provvedimento gravato carenti o manifestamente illogici.
L'inserimento dell'indagato nella consorteria di stampo mafioso trova sintomatico riscontro, oltre che nel tenore di alcuni dialoghi intercettati, nel suo chiaro e attivo coinvolgimento nel riciclaggio di denaro "sporco", attività questa funzionale agli scopi dell'associazione e sostanzialmente documentata dalle "particolari" operazioni bancarie poste in essere dall'RI UB, indicative dei rapporti da costui intrattenuti con altri appartenenti al sodalizio ed evidentemente finalizzate a favorire l'organizzazione.
A quest'ultimo riguardo, deve sottolinearsi che, in tema di riciclaggio, stante la fungibilità del denaro, non può dubitarsi che il deposito in banca di denaro "sporco" realizzi automaticamente la sostituzione di esso, essendo la banca obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato;
altrettanto dicasi per il cambio o la monetizzazione di assegni di provenienza illecita, considerato che quanto ricevuto in sostituzione di detti titoli è privo, almeno in apparenza, dei connotati di illiceità. Va aggiunto che, con riguardo ai delitti presupposti, non è necessario che questi siano specificamente individuati e accertati, essendo sufficiente che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabili.
E non v'è dubbio che le operazioni bancarie poste in essere dall'indagato e, in genere, dalle varie persone coinvolte in tale attività hanno interessato una movimentazione di capitali per milioni di euro e appaiono del tutto ingiustificate rispetto alla posizione reddituale dei predetti soggetti. È, pertanto, logica e corretta la conclusione alla quale perviene l'ordinanza impugnata, secondo cui le dette operazioni bancarie erano funzionali a "ripulire" il denaro provento delle attività illecite dell'organizzazione mafiosa (c.d. reati-fine).
Correttamente la pronuncia di riesame ha richiamato, quanto alle esigenze cautelari, la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, non superata da elementi positivi di segno contrario, ai quali nessun riferimento v'è in ricorso.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2009