Sentenza 30 gennaio 2007
Massime • 1
L'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio (art. 648 bis cod.pen.) - che consiste in ogni forma di "ripulitura" del denaro o dei valori provenienti da delitto - è integrato dal dolo generico che ricomprende sia la volontà di compiere le attività relative ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa di beni, sia la consapevolezza di tale provenienza
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La massima L'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio (art. 648 bis cod.pen.) è integrato dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni e nella consapevolezza di tale provenienza (Cassazione penale , sez. V , 02/02/2017 , n. 25924). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 02/02/2017 , n. 25924 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato, che l'aveva condannato alla pena di giustizia per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2007, n. 6350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6350 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO VA LV - Presidente - del 30/01/2007
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 117
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 30352/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AZ ON, nato a [...] il [...];
2. ZE AN, nato a [...] l'[...];
3. GI NO, nato a [...] il [...];
4. AR NO, nato a [...] il [...];
5. AM TO, nato a [...] il [...];
6. TO RC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 11 maggio 2004 dalla Corte di Appello di EC;
- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GIALANELLA NT, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi presentati nell'interesse degli imputati ZE e AM;
dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi presentati nell'interesse degli imputati AZ, GI e AR;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riguardo all'imputato TO;
- udito il difensore di fiducia degli imputati AZ, ZE e TO, avv. CANNOLELLA Pantaleo di EC;
- uditi i difensori di fiducia dell'imputato AR, avv. Viola MESSA e IG RELLA di EC.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di ECconfermava l'affermazione di responsabilità, contenuta nella sentenza pronunciata il 13 gennaio 2003 in giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Salentino:
- di TO AM per il reato continuato di riciclaggio (articoli 81 e 648 bis c.p.: capo T della rubrica), riducendo, a seguito di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, le pene irrogate dal giudice di primo grado (anni quattro di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa) ad anni tre di reclusione ed Euro 700,00 di multa;
- di TO RC per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74: capo Q della rubrica), riducendo, a seguito di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la pena irrogata dal giudice di primo grado (anni sette di reclusione) ad anni cinque di reclusione;
- di ON AZ, AN ZE, NO GI e NO AR per concorso nel delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 73, comma 1, commesso in Lecce il 9 novembre 1999 (capo C
della rubrica), riducendo, a seguito di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, le pene irrogate dal giudice di primo grado (anni sette di reclusione ed Euro 25.000,00 di multa) ai soli AZ (anni cinque di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa) e AR (anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 15.000 di multa).
1.1. Nel confermare l'affermazione di responsabilità, la Corte di merito riteneva dimostrato che l'imputato TO AM avesse, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, riciclato il denaro che NT PE e IG HI (con lui "imparentati" avendo sposato le due sorelle del padre della moglie) avevano tratto dal traffico associato di sostanze stupefacenti.
In particolare, AM versava il denaro contante su due diversi conti bancari (uno intestato anche alla moglie LO SE FA) e, dopo qualche giorno, lo prelevava mediante l'emissione di assegni;
versava, inoltre, assegni su quei conti o meglio li "cambiava" con denaro contante che prelevava contestualmente o qualche giorno dopo. Parte della provvista veniva, infine, utilizzata per l'acquisto di titoli o di quote di fondi d'investimento.
Il ruolo svolto dall'imputato era emerso da alcune conversazioni intercettate: una prima in data 11 marzo 2000 svoltasi tra i citati PE e HI (da cui si era potuto desumere che essi avevano consegnato al AM "parte del denaro contenuto nella cassa"); una seconda, del 21 marzo 2000, intercorsa tra ON LB e NU DE GI (nella quale il primo aveva ricordato al secondo come il AM fosse stato in grado di difendersi, grazie all'abitudine di annotare tutto per iscritto e di conservare i relativi appunti, dalle contestazioni rivoltegli da PE e da HI in ordine ad alcuni conteggi); una terza del 6 aprile 2000 svoltasi fra il LB e il cognato NC CO (il LB aveva detto al cognato che al PE erano "spariti pure i 350 milioni che teneva TO"). L'esame dei conti menzionati e della loro movimentazione aveva consentito di confermare quanto già era dato desumere dalle conversazioni anzidette. Dalla documentazione del conto n. 50008/8 acceso dal AM presso la CARIME di LEVERANNO si era potuto constatare che a far tempo dal 1999 erano iniziati consistenti movimenti (entrate ed uscite nell'ordine di circa L. 200 milioni). Le contabili dimostravano l'esistenza dei versamenti di denaro contante e dei prelevamenti, nei giorni immediatamente successivi, mediante l'emissione di assegni bancari per eguali importi. I "versamenti" di assegni sul conto si traducevano, invece, in operazioni di cambio, nel senso che, contestualmente o nei giorni successivi, veniva prelevato denaro contante.
Il 15 marzo 1999 AM aveva aperto un altro conto (n. 60464/8) presso la stessa banca, cointestandolo alla moglie FA LO SE.
Il conto era stato alimentato con un versamento di L. 100 milioni in contanti;
la somma era stata utilizzata, qualche giorno dopo, per sottoscrivere fondi comuni di investimento, poi venduti il 3 dicembre dello stesso anno con contestuale acquisto di buoni ordinari del Tesoro.
Dal conto titoli n. 71/900079, parimenti intestato ai coniugi, era stato sottoscritto il 20 gennaio 2000 un fondo CARIME, scadente il 20 luglio dello stesso anno, dell'ammontare di L. 100 milioni. Un certificato semestrale di deposito a tasso fisso per L. 80 milioni era stato acquistato da AM e dalla moglie il 20 ottobre 1998 e successivamente rinnovato.
PE, inoltre, aveva confermato di avere affidato al AM ingenti somme di denaro.
Il contenuto delle conversazioni e l'attività svolta consentivano, inoltre, di affermare che l'imputato era consapevole della provenienza delittuosa dei fondi ricevuti da PE e HI. Si trattava, tra l'altro, di somme la cui consistenza non era diversamente giustificabile ne' era stata in altro modo giustificata. Non poteva dirsi, inoltre, rivestire portata decisiva la scarsa lungimiranza mostrata dal AM nell'utilizzare conti a sè intestati per porre in essere l'attività in questione. Legittima era, infine, da ritenersi la statuita confisca anche dei beni intestati alla LO SE.
Il carattere fittizio della sua veste di titolare era provato dai risultati degli accertamenti eseguiti che avevano dimostrato che la donna non usufruiva di fonti di reddito ne' aveva beni propri. Gli acquisti (in particolare il motociclo e l'autovettura) erano stati effettuati con i fondi di cui si discute o, in ogni caso, gli stessi erano stati utilizzati (come nel caso di un'autovettura) per il pagamento delle rate.
In altre parole, a nulla rilevava che taluni acquisti fossero stati effettuati tra la fine di ottobre e il novembre 1998, prima cioè dei versamenti sui conti, perché si trattava in ogni caso di acquisti palesemente "al di fuori delle possibilità" dei coniugi AM. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte riconosceva all'imputato le circostanze attenuanti generiche in considerazione della sua incensuratezza e del rilievo che la sua posizione era stata ridimensionata a seguito dell'assoluzione dall'accusa di aver fatto parte del sodalizio associativo.
1.2. In relazione all'imputato RC TO, la Corte territoriale individuava il fatto di partecipazione nella preparazione ed esecuzione della "trasferta" a EC del 12 febbraio 2000.
All'arrivo nel capoluogo salentino, TO e CU RC erano stati controllati dai Carabinieri e l'imputato era stato trovato in possesso della somma contante di L. 20 milioni. La somma - secondo la ricostruzione eseguita dal primo giudice e condivisa dalla Corte di Appello - era destinata all'acquisto di sostanze stupefacenti.
La trasferta non era, peraltro, approdata al risultato sperato perché OR LA AV non era riuscito a concludere l'accordo con i fornitori calabresi.
TO - sottolineavano i giudici di appello - aveva partecipato qualche giorno prima (l'8 febbraio) ad una cena in SAN CESARIO in cui era stato pianificato il viaggio;
il giorno successivo CU lo aveva convocato affinché portasse "i piccioli", il che dimostrava che i L. 20 milioni poi sequestrati erano da lui custoditi (TO, inoltre, aveva cercato di disfarsene nel momento dell'intervento dei carabinieri).
Tanto bastava - secondo la Corte - per ritenere l'imputato partecipe di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nella quale erano coinvolti, oltre al menzionato CU, ZO LU e OR LA AV.
TO era "comparso" non soltanto nella fase esecutiva, ma anche in quella preparatoria della trasferta;
era inoltre il depositario della somma destinata all'acquisto della sostanza stupefacente. Insomma, l'attività dal medesimo svolta, la familiarità "con gli altri partecipi della consorteria" portava la Corte ad escludere che il TO, agente penitenziario, fosse "esterno" all'associazione.
1.3. La Corte di Appello confermava, infine - come si è detto - la responsabilità degli imputati GI, ZE, AZ e AR per il delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1, (per avere il GI fornito circa 1 kg. di cocaina, di cui 750 grammi acquistati dal duo ZE - AZ e 250 grammi dal AR). In particolare, NO NE aveva concordato con il GI una fornitura di 750 grammi di cocaina, poi accresciuta di 250 grammi in conto vendita.
Dopo il ritiro della merce, tuttavia, il 9 novembre 1999, NE, VA ZO e OM UN erano stati arrestati in flagranza dell'illegale detenzione dell'anzidetta sostanza, occultata all'interno dell'autovettura del UN D., al quale era stata affidata la mansione di corriere.
1.3.1. Con riguardo all'imputato NO GI, la Corte di merito spiegava, replicando a specifico motivo (l'unica censura "di merito" prospettata - secondo la Corte - con l'atto di appello), come si fosse giunti alla sua identificazione.
Spiegava, in particolare, che l'identificazione era avvenuta a seguito di servizio di osservazione del 16 settembre 1999. I carabinieri di EC e di IA avevano assistito all'incontro nel capoluogo salentino ed i partecipanti erano stati fotografati. E non a caso nell'atto di appello nulla si era osservato - precisava la Corte di merito - in relazione ai fotogrammi estrapolati dalle riprese eseguite nell'occasione.
1.3.2. In relazione ai motivi di appello delineati con riguardo alla legittimità delle intercettazioni disposte ed eseguite, la Corte osservava che le censure concernevano le utenze in uso al GI medesimo.
Sennonché, non solo si trattava delle medesime questioni già disattese dal Tribunale del riesame in sede di valutazione del provvedimento cautelare, ma inoltre i risultati delle intercettazioni delle utenze anzidette non erano stati presi in considerazione alcuna dal giudice di primo grado il quale aveva fondato la propria decisione su quanto emerso dalle conversazioni intercettate dai telefoni utilizzati dal NE).
1.3.3. In relazione all'impugnazione proposta dall'imputato ZE AN, la Corte respingeva, anzi tutto, la sollevata questione di incompetenza territoriale, osservando che, nel territorio di EC, ZE aveva manifestato a NE la propria disponibilità all'acquisto e che, in ogni caso, nell'impossibilità di determinare il luogo di incontro dei rispettivi consensi, essendo l'accordo formatosi a mezzo di numerose telefonate, si doveva avere riguardo al luogo dell'avvenuta consegna dello stupefacente, vale a dire EC.
1.3.4. La Corte disattendeva, inoltre, le numerose questioni sviluppate in ordine alla legittimità delle operazioni e dei risultati dell'attività di intercettazione svolta. Circoscriveva, anzi tutto, ogni questione ai decreti autorizzativi emessi il 29 settembre 1999 (utenza cellulare codice IMEI 448548407601380 in uso al NE) ed il 4 ottobre 1999 (utenza abitazione NE 0832-399359), atteso che il primo decreto (17 settembre 1999) riguardava utenze (339-3826774 in uso al NE;
0832-307989 intestata a NT DI ed installata nel luogo in cui NE prestava la propria attività lavorativa) che non avevano offerto elementi di prova.
Riteneva, poi:
- che i decreti fossero ampiamente motivati, ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 13, comma 1, primo periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, sia in relazione alla sussistenza dei sufficienti indizi di reato (avvalorata da sequestri di cocaina effettuati ed al servizio di informazione che aveva documentato l'incontro in data 16 settembre 1999 tra NE, GI e UN D.), sia in relazione alla necessità delle intercettazioni per lo svolgimento delle indagini, giustificata dalla ragionevole imminenza di operazioni di cessione;
- che fosse stato rispettato il disposto di cui all'articolo 268 c.p.p., comma 3, atteso che il pubblico ministero, nei propri decreti, aveva dato conto della indisponibilità, perché impegnati per altre indagini, degli impianti installati nella Procura della Repubblica, come pure dell'esistenza di eccezionali ragioni di urgenza, ricollegabili alla necessità di intervenire tempestivamente ed incisivamente al fine di acquisire elementi di prova idonei a reprimere l'attività del sodalizio criminale;
- che destituita di fondamento era, infine, la questione correlata alla mancanza, negli atti del giudizio abbreviato, delle "bobine". Osservava sul punto la Corte che l'articolo 269 c.p.p. stabilisce che i verbali e le registrazioni siano conservati integralmente presso il Pubblico Ministero che ha disposto l'intercettazione (le registrazioni "fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione").
1.3.5. La Corte di Appello affrontava, da ultimo, il problema delle prove a carico di ZE nonché di ON AZ (detto zio LV) e di NO AR (detto IM).
In proposito attribuiva particolare rilievo, come già si è avuto modo di dire, alle numerose conversazioni intercettate sulle utenze del NE. Da esse era dato in particolare evincersi che:
- il 12 ottobre 1999, NE aveva avviato l'operazione e GI si era mostrato interessato;
lui allora si era immediatamente attivato per reperire gli acquirenti - finanziatori ed aveva proposto l'operazione al duo AZ - ZE;
- il 2 novembre 1999, da una conversazione intercorsa tra il GI e il NE, si era potuto capire che quest'ultimo non aveva ancora "concluso" con il AZ ed il ZE;
- il 3 novembre 1999, VA ZO, alias IO, aveva suggerito al NE di coinvolgere nell'operazione anche NO AR;
- il 4 novembre 1999, NE aveva ottenuto il consenso di AZ e di ZE e stava ancora trattando con AR;
- il 7 novembre 1999, NE mostrava di avere chiuso le trattative con il AR;
- l'8 novembre 1999, NE e GI avevano definito le quantità e i prezzi.
L'interesse di AZ e di ZE era confermato - secondo la Corte - anche da una conversazione dell'8 novembre 1999. Quanto al AR, questi si era mostrato particolarmente interessato anche nel pomeriggio del 9 novembre, a dimostrazione del suo pieno coinvolgimento nell'operazione.
Va detto, per concludere sul punto, che la Corte negava, infine, le circostanze attenuanti generiche al ZE, rilevando che il medesimo era gravato da un precedente specifico e risultava, inoltre, avere commesso il reato mentre si trovava agli arresti domiciliari per altra causa.
2. Avverso l'anzidetta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori.
2.1. Il difensore dell'imputato TO AM articola tre motivi.
2.1.1. Con il primo motivo deduce la erronea applicazione della legge penale, segnatamente dell'art. 648 bis c.p., artt. 42 e 43 c.p., nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Afferma il ricorrente che il denaro contante sarebbe stato si oggetto di operazioni volte a trasformarlo in saldi attivi presso intermediari finanziari e poi riconvertito in denaro contante;
mancherebbe, tuttavia, perché si possa parlare di riciclaggio, l'immissione del denaro illecito nel mercato legale tramite investimenti od altre forme di impiego durevole del capitale. Non sussisterebbe, in ogni caso, l'elemento psicologico del reato, in particolare la coscienza e volontà di sostituire o trasferire denaro provento di delitto non colposo al fine di ostacolarne l'identificazione della provenienza.
Il dolo "specifico" richiesto dall'articolo 648 bis c.p. sarebbe, inoltre, "del tutto incompatibile" con le dichiarazioni rese dal PE (il quale aveva riferito di non avere mai rivelato al AM la provenienza del denaro) e con l'affermazione della Corte secondo la quale l'imputato non era risultato avere competenze "in ambito economico e finanziario". In altre parole, una volta accertate le scarse conoscenze tecniche del AM, era del tutto illogico ritenerlo responsabile di un reato che presupponeva il possesso di dette conoscenze.
Le stesse modalità utilizzate (in particolare, il versamento di tutto il denaro su uno stesso conto) dimostrerebbero la mancanza di dolo. Il vincolo familiare - rileva infine il difensore - non può essere sufficiente a provare detta consapevolezza.
2.1.2. Con il secondo motivo lamenta la erronea applicazione della legge penale (artt. 648 bis e 379 c.p. e D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356), nonché la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Il difensore ripropone il tema della qualificazione giuridica dei fatti.
Si tratterebbe di fatti integranti il diverso e meno grave delitto di favoreggiamento reale, atteso che le operazioni di trasferimento e sostituzione del denaro erano state effettuate nell'esclusivo interesse del PE, senza "alcun vantaggio diretto" per il AM. La Corte stessa aveva rilevato che l'attività svolta dal AM era quella di "mero collettore" del danaro;
si era, in altre parole, limitato a raccoglierlo, senza svolgere alcun ruolo attivo nell'utilizzazione e gestione del medesimo.
Contesta, infine, il ricorrente le considerazioni svolte dalla Corte di merito in relazione alla disposta confisca.
Reputa, in particolare, che sarebbe illogico considerare anche l'anno 1998 come periodo sospetto.
Il riferimento del ricorrente va specificamente all'autovettura (Alfa Romeo 146, targata BB466GG) acquistata alla fine dell'anno 1998 con effetti cambiari e al certificato di deposito (n. 60826 a tasso fisso) di L. 80 milioni, sottoscritto nel novembre dello stesso anno.
2.1.3. Con il terzo motivo si duole della mancanza e della manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata "in relazione agli artt. 132 e 133 c.p.". Non si spiega il ricorrente perché la Corte non abbia fissato la pena - base nel minimo edittale (e la Corte stessa non lo avrebbe spiegato). Osserva, in altre parole, che la Corte distrettuale avrebbe omesso ogni motivazione in ordine ai criteri adottati nella commisurazione della pena.
2.2. Il difensore dell'imputato RC TO sviluppa un solo motivo, denunciando la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Rileva, in particolare, l'impossibilità di desumere la partecipazione all'associazione dal concorso in un solo episodio criminoso, di per sè non sintomatico di un coinvolgimento nel sodalizio.
Osserva, inoltre, che la motivazione sul punto della Corte di merito è tortuosa ed incomprensibile e, in ogni caso, che gli elementi indicati come dimostrativi di una partecipazione del TO all'associazione di trafficanti non avevano in realtà siffatta capacità probatoria.
2.3. Il difensore dell'imputato NO GI prospetta quattro motivi.
2.3.1. Con il primo, il difensore deduce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'identificazione dell'imputato. Sostiene, in particolare, che la Corte di Appello non avrebbe preso in considerazione gli specifici motivi di appello formulati sul punto (motivi intesi a dimostrare che non era provato che l'imputato fosse il gestore di un deposito di stupefacenti rinvenuto nel territorio del Comune di BOVALINO e che esistevano elementi di positiva dimostrazione dell'errata identificazione, considerato tra l'altro che i Carabinieri del ROS di IA non avevano conoscenza personale dell'imputato e che mai si era proceduto, neppure indirettamente, ad identificarlo). Avrebbe, anzi, erroneamente affermato trattarsi di deduzioni del tutto inconferenti nel presente processo.
Manifestamente illogica sarebbe, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che l'identificazione del GI sarebbe avvenuta a seguito di servizio di osservazione in data 16 settembre 1999, allorquando i Carabinieri di EC, coadiuvati da quelli di IA, avevano ricevuto notizia del già citato incontro nel capoluogo salentino. Orbene, secondo il difensore, i Carabinieri leccesi si erano limitati a recepire le indicazioni di quelli catanesi che "assumevano" di avere già compiutamente identificato il GI;
in altri termini, si erano limitati a fotografare un uomo che i Carabinieri di IA avevano affermato essere il GI. Non vi era, pertanto, certezza alcuna di tale identificazione e, soprattutto, non vi era stata alcuna autonoma identificazione da parte dei Carabinieri di EC.
2.3.2. Con il secondo motivo il difensore lamenta la mancata valutazione di una prova decisiva a discarico.
La Corte non avrebbe, in particolare, valutato le dichiarazioni a discarico rese da NC IN, che non aveva incluso il GI tra i soggetti calabresi che cedevano sostanze stupefacenti a persone residenti a EC.
Si trattava, pertanto, di un motivo di appello che la Corte non aveva minimamente preso in considerazione.
2.3.3. Con il terzo motivo il difensore si duole della mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla "eccepita inesistenza (materiale) della prova a carico".
Il riferimento è alle conversazioni sull'utenza cellulare del GI non registrate, dal 31 ottobre al 9 novembre 1999, a causa di problemi tecnici.
2.3.4. Con il quarto motivo il difensore dell'imputato denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo ai provvedimenti di intercettazione.
La Corte non avrebbe motivato in ordine alle censure prospettate nell'atto di appello con riguardo alle intercettazioni eseguite sulle utenze del NE, limitandosi ad affermare che i risultati delle intercettazioni relative alle utenze del GI non si erano rivelati pertinenti.
2.4. Il ricorso presentato dal difensore dell'imputato ZE AN si articola in sei motivi.
2.4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ribadendo che la prova doveva ritenersi rappresentata dai nastri magnetici contenenti le registrazioni (e non "dai brogliacci di ascolto o dai verbali di trascrizione delle registrazioni effettuate") che però non erano mai stati trasmessi al giudice dell'abbreviato.
2.4.2. Con il secondo motivo il difensore lamenta i medesimi vizi, in sostanza riproponendo l'eccezione di incompetenza territoriale di cui si è detto in precedenza (v. supra 1.3.3.).
Ad avviso del ricorrente la sentenza impugnata era palesemente illogica là dove sosteneva che il luogo di consumazione del delitto "non fosse facilmente accertabile" e che, in ogni caso, dovesse essere individuato in EC perché in tale città vi era stata la consegna della res illecita.
2.4.3. Con il terzo motivo il difensore dell'imputato ripropone le censure anzidette con riguardo ai provvedimenti autorizzativi e dispositivi delle intercettazioni.
Ribadisce il ricorrente che non sussistevano i presupposti legittimanti il ricorso alle operazioni di captazione. Risultavano violate, in particolare, le disposizioni contenute nell'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3. Quanto alla motivazione in ordine agli indizi di reato, il giudice per le indagini preliminari si sarebbe limitato ad adagiarsi sulla richiesta del Pubblico Ministero, omettendo di dare vita ad un percorso argomentativo autonomo.
In relazione all'utilizzazione di impianti esterni, il giudice avrebbe, invece, omesso qualsivoglia motivazione sia in ordine all'insufficienza o alla inidoneità degli impianti interni, sia in relazione alle eccezionali ragioni di urgenza richieste dall'articolo 268 c.p.p., comma 3.
2.4.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorrente contesta la sentenza nella parte in cui afferma la sussistenza di prove idonee ad affermare la responsabilità penale dell'imputato.
Nell'appello si era contestata - osserva il ricorrente - l'impostazione accusatoria, rilevando come non emergesse in alcun modo l'avvenuta corresponsione da parte di ZE del denaro da impiegare nell'acquisto della cocaina sequestrata. Ciò nonostante, la Corte non aveva tenuto conto ne' della circostanza, ne' del fatto che essa fosse stata specificamente prospettata nell'atto di appello.
In altre parole, la Corte di merito non aveva sottoposto ad attento ed adeguato esame l'atto di impugnazione.
2.4.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte del tutto trascurato il motivo di appello con il quale si chiedeva di riconoscersi la continuazione tra il reato oggetto del presente processo e quelli per i quali il ZE era stato condannato dalla Corte di Appello di EC con sentenza del 15 febbraio 2001, divenuta irrevocabile il 7 novembre 2001.
2.4.6. Con il sesto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stato negato all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e non sono state ridotte, mediante congrua commisurazione, le pene irrogate dal giudice di primo grado.
2.5. Il difensore dell'imputato ON AZ deduce un solo motivo.
Lamenta la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Rileva che il 3 novembre AZ non aveva ancora accettato di partecipare all'affare e che, ancora la sera del giorno 8, NE non aveva ricevuto da lui alcun segnale positivo.
In altri termini, NE aveva mentito quando, parlando con GI l'8 novembre, lo aveva rassicurato, affermando che non sussistevano problemi. A favore di AZ deponeva, inoltre, il fatto, trascurato dalla Corte, che NE, ZO e UN D. erano stati trovati, al momento dell'arresto, in possesso della somma di L. 18.700.000, vale a dire del denaro che avrebbe dovuto mettere a disposizione il AR per i 250 grammi di cocaina.
Ciò dimostrerebbe che, a quel momento, AZ non aveva ancora dato denaro a NE, e ciò perché non aveva ancora accettato la sua proposta.
2.6. Il difensore dell'imputato NO AR sviluppa tre motivi.
2.6.1. Con il primo motivo propone, in rito, la questione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni eseguite, deducendo il difetto di motivazione dei decreti autorizzativi in violazione dell'articolo 267 c.p.p.. I decreti si limiterebbero a riportare quanto contenuto nella richiesta del pubblico ministero;
quelli emessi il 18 ottobre ed il 27 dicembre 1999 sarebbero ancor più "vistosamente" illegittimi, essendosi il giudice per le indagini preliminari limitato a richiamare le conclusioni del pubblico ministero e ad allegare copia della richiesta al provvedimento. L'obbligo di motivazione non può ritenersi soddisfatto - rimarca il ricorrente - dall'"affermare in modo apodittico la sussistenza dei gravi indizi di reato, riportando nel testo del provvedimento quanto contenuto nella richiesta del pubblico ministero richiedente".
È inammissibile, in altre parole, che un provvedimento del giudice possa ritenersi motivato attraverso il mero riferimento ad un atto di parte, qual'è la richiesta del Pubblico Ministero.
In sostanza, i decreti autorizzativi emessi dal giudice per le indagini preliminari rivelerebbero l'esistenza di un metodo di formazione della motivazione che porta ad escludere la presenza di una reale operazione di valutazione compiuta dal giudice emittente.
2.6.2. Con il secondo motivo lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'articolo 192 c.p.p., prospettando che la responsabilità penale del AR sarebbe stata affermata sulla base di elementi indiziari privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Vizi motivazionali caratterizzerebbero la pronuncia impugnata con specifico riferimento all'identificazione dell'imputato. In particolare, in alcune delle conversazioni telefoniche intercettate, AR sarebbe indicato con il nome di OL, ma non sarebbe dato comprendere dalla sentenza impugnata quali siano gli elementi in base ai quali dedurre che OL e AR siano la stessa persona.
2.6.3. Con il terzo motivo si duole della erronea applicazione dell'articolo 43 c.p., rilevando che la Corte di merito non avrebbe "adeguatamente" motivato in ordine alla consapevolezza da parte del AR "delle finalità per le quali aveva prestato o soldi al ZO ed al NE".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso dell'imputato TO AM non merita accoglimento.
3.1. Il primo motivo è infondato.
Le osservazioni svolte in ricorso sulle fasi del riciclaggio ("collocamento", che comprenderebbe l'insieme delle operazioni intese a trasformare il denaro contante in moneta scritturale ovvero in saldi attivi presso intermediari finanziari;
"lavaggio del denaro sporco", che può avvenire tramite riconversione del denaro in contante o trasferimenti elettronici di denaro;
"immissione del denaro illecito nel mercato illegale" tramite investimenti o altre forme di impiego durevole del capitale) fanno perdere di vista al ricorrente il fatto "tipico" integrante il delitto di riciclaggio di cui all'articolo 648 bis c.p. e la linea di demarcazione con la diversa ipotesi del favoreggiamento reale.
La prima forma di condotta punibile ai sensi dell'articolo 648 bis c.p., consiste, invero, nel sostituire o nel trasferire i capitali illeciti. La sostituzione dei capitali può essere realizzata nei modi più disparati ed anche, come nel caso in esame, con il versamento presso banche e il loro successivo ritiro. D'altra parte, "sostituire", nell'ambito dell'articolo 648 bis c.p., significa rimpiazzare (il denaro o i valori "sporchi" con quelli "puliti"); e punire il fatto di "trasferire" significa colpire la ripulitura attuata in forma giuridica.
Volendo rifarsi alle considerazioni del ricorrente, non vi è dubbio che collocamento e lavaggio ricadano nell'ambito di operatività dell'articolo 648 bis c.p. (la cui seconda forma di condotta punibile - è opportuno ricordarlo - consiste nel "compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa" del denaro o dei valori, un modello di condotta idoneo a ricomprendere qualsiasi attività di ripulitura che non può, per definizione, non risolversi in un'attività diretta a dissimulare l'origine illecita), mentre l'anello terminale sfociante nell'investimento produttivo dei proventi di origine illecita rientra nello spazio di operatività dell'articolo 648 ter c.p.; con la previsione del delitto di riciclaggio si vuole impedire che possano essere rimessi in circolazione " depurati", quindi investibili anche in attività economico-produttive, i capitali illegalmente acquisiti. Nè va dimenticato che il dolo è generico e ricomprende, oltre alla volontà di compiere l'attività di sostituzione, di trasferimento o di ostacolo, la consapevolezza che i capitali da riciclare provengono da un delitto non colposo.
La Corte di Appello ha sviluppato una motivazione adeguata ed immune da vizi logici sia con riferimento alla sussistenza della componente oggettiva del reato, sia con riguardo alla sua dimensione psicologica. Quanto al profilo materiale, d'altra parte, lo stesso ricorrente ha riconosciuto che le operazioni in concreto svolte integravano l'attività di sostituzione incriminata dalla fattispecie in esame. Si duole piuttosto il ricorrente dell'affermata sussistenza del dolo.
Per riconoscere la stessa, peraltro, la Corte di merito ha fatto correttamente riferimento alla consistenza delle somme movimentate ed alla mancanza di giustificazioni diverse.
Nè vale ad escludere il dolo in capo al ricorrente la considerazione che questi avrebbe realizzato operazioni "banali", limitandosi a versare il denaro sui propri conti, a prelevarlo attraverso l'emissione di assegni e a "cambiare" assegni ricevuti. È giusto, anzi, affermare, come ha fatto la Corte, che non servono particolari competenze in ambito economico - finanziario per realizzare operazioni siffatte.
Al tempo stesso, però, non va dimenticato che la buona riuscita di simili operazioni non è tanto legata alla maggiore o minore complessità delle stesse, quanto piuttosto alla circostanza che esse siano ospitate da conti di persone insospettabili che - presumono e sperano i danti causa - non saranno neppure sfiorati da eventuali indagini relative alle attività illecite che quei proventi producono.
3.2. Il secondo motivo del ricorso, strettamente collegato al primo, è altrettanto infondato.
Il riciclaggio - come si è visto - punisce condotte specificamente determinate (la sostituzione, il trasferimento, ecc.), mentre il favoreggiamento reale è un reato a forma libera per la genericità della condotta sanzionata ed il legislatore ritiene applicabile quest'ultimo - come può leggersi nell'incipit dell'art. 379 c.p. - soltanto al di fuori, oltre che dei casi di concorso nel reato presupposto, anche "dei casi previsti dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.".
Nel caso di specie, tuttavia, come già si è avuto modo di dire - l'imputato ha posto in essere attività continuate di sostituzione e/o trasferimento dei proventi illeciti integranti una delle condotte tipiche del riciclaggio.
Ciò contraddice quanto affermato dal ricorrente, vale a dire che l'imputato sì sarebbe limitato a fungere da mero depositario del denaro "senza svolgere alcun ruolo attivo nell'utilizzazione e gestione del medesimo".
Il motivo in esame è destituito di fondamento anche nella parte in cui prospetta l'illogicità manifesta del capo della sentenza concernente la disposta confisca.
Con argomentazioni adeguate la decisione impugnata ha, invero, dimostrato:
- che i beni confiscati erano nella disponibilità dell'imputato (benché in parte intestati alla moglie);
- che sussisteva sproporzione tra i redditi dichiarati dai coniugi ed il tenore di vita dei medesimi, estrinsecatosi nell'acquisto dei beni anzidetti.
Non è affatto illogico, poi - come sostiene il ricorrente - "considerare anche l'anno 1998 come periodo sospetto". Anche alla fine di quell'anno, invero, periodo in cui si collocano gli acquisti dell'autovettura e dei titoli, i coniugi AM non erano titolari di redditi che consentissero loro quel tipo di acquisti o di investimenti.
Poco importa, tra l'altro, che per l'autovettura fosse stato pattuito un pagamento rateizzato.
Per chi non è titolare di redditi anche un pagamento rateizzato rappresenta un problema economico.
Ma, alla luce dei fatti accertati, è inevitabile ritenere che quell'acquisto e quel tipo di pagamento non costituissero problemi per AM che poteva evidentemente contare su redditi non dichiarati (e che, comunque, dall'inizio del 1999 cominciò a poter disporre dei fondi che transitavano per i suoi conti). Va comunque rammentato che la condanna per uno dei reati indicati nel D.L. 8 giugno 1992 n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356, comporta in ogni caso la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni, e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi.
Ne discende che la suscettibilità di confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna (così Cass. S.U. 17 dicembre 2003, Montella).
3.3. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile.
Il ricorrente pretende, invero, che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini della commisurazione della pena. L'esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Le generiche censure del ricorrente in ordine a pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata risultano, pertanto, manifestamente infondate, tanto più se si considera che la pena detentiva irrogata (anni tre di reclusione) è comunque inferiore al minimo edittale (anni quattro di reclusione).
4. Il ricorso dell'imputato RC TO merita accoglimento. Le considerazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine al contributo offerto dall'imputato "anche" nella fase di preparazione della trasferta ed al suo ruolo di depositario del denaro da utilizzare per il programmato acquisto non sono decisive sul piano della prova della partecipazione al sodalizio.
Non hanno, in altre parole, capacità dimostrativa dell'inserimento, tipico del partecipe, stabile ed organico nella struttura organizzativa dell'associazione, del suo prendere parte, in senso dinamico e funzionale, alla vita del sodalizio, con un preciso ed effettivo ruolo o, comunque, con l'individuazione di compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i propri scopi.
Le circostanze prese in considerazione dalla Corte territoriale non sono indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità del narcotraffico, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio.
Non sono, in conclusione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 192 c.p.p., facta concludentia, dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, "messa a disposizione" della persona per ogni attività del sodalizio criminoso.
Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza nei confronti dell'imputato TO con rinvio alla Corte di appello di EC per nuovo giudizio.
5. Il ricorso dell'imputato NO GI va rigettato.
5.1. Il primo motivo del ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato.
La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non soltanto sotto il profilo della sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la motivazione della decisione impugnata e le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le argomentazioni contenute nel provvedimento censurato. Mostra, per contro, il ricorrente di ignorare l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale la sua identificazione sarebbe stata "documentata per tabulas", dato che egli era stato fotografato dai Carabinieri in occasione dell'incontro di cui si è più volte detto. Orbene, è di tutta evidenza che la Corte di merito, che richiama anche le caratteristiche fisiche dell'imputato, ricollega la sua identificazione, e la certezza della stessa, proprio all'esistenza di fotografie che lo ritraggono all'opera. Su questo punto il ricorrente non ha speso una parola, sviluppando considerazioni che - come la stessa Corte ha correttamente osservato - sono prive di qualsivoglia rilevanza perché trascurano di valutare l'elemento ritenuto determinante della sua identificazione.
5.2. Il secondo motivo del ricorso è infondato.
Comunque si voglia inquadrare la doglianza, le dichiarazioni di IN non rappresentavano certamente una prova decisiva a discarico. Nessuna rilevanza può, invero, rivestire la circostanza che IN, parlandone in termini generali, non avesse incluso il GI tra i soggetti calabresi che cedevano sostanze stupefacenti a persone leccesi, dato che risulta specificamente accertato il coinvolgimento del GI, nella parte del fornitore, nei fatti per cui è processo.
5.3. Il terzo motivo del ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato.
Non ha senso, invero, lamentarsi genericamente della materiale inesistenza di "prove", segnatamente delle registrazioni delle conversazioni intercettate sulle sue utenze, qualora delle medesime non sia stato fatto uso alcuno nel processo.
5.4. Il quarto motivo del ricorso è destituito di fondamento. La sentenza impugnata ha, invero, ampiamente affrontato il problema della legittimità delle intercettazioni e dei relativi risultati (v. supra 1.3.4. e infra 6.3.).
6. Anche il ricorso proposto dall'imputato AN ZE non può essere accolto.
6.1. Il primo motivo del ricorso è privo di fondamento. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la mancata trasmissione al giudice per le indagini preliminari, con la richiesta di rinvio a giudizio, delle registrazioni di conversazioni intercettate non determina alcuna nullità, ne' l'inutilizzabilità del relativo contenuto, se nel fascicolo di cui all'articolo 416 c.p.p., comma 2, vi è comunque traccia di tutte le indagini espletate e, più specificamente, dell'attività di intercettazione, attraverso la trascrizione del contenuto delle relative comunicazioni, essendo ciò sufficiente a porre la parte interessata nella condizione di difendersi, anche contestando la fedeltà delle trascrizioni e richiedendo, se del caso, l'ascolto diretto dei nastri di registrazione i quali, non potendo, per loro natura, essere inseriti nel fascicolo, devono essere conservati, secondo la previsione dell'art. 269 c.p.p., fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione, presso l'ufficio del Pubblico Ministero, dove rimangono a disposizione delle parti, che hanno sempre facoltà di ascoltarli e farne eseguire la trasposizione su altri nastri magnetici (così Cass. 2^, 10 agosto 2000, Zavettieri, RV 217420; in senso conforme, Cass. 1^, 26 settembre 2003, De LU, RV 225786;
Cass. 2^, 6 aprile 2006, Castriotta, RV 233815, che è giunta ad affermare che l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancato inserimento agli atti delle bobine delle intercettazioni telefoniche è atto abnorme, e dunque ricorribile per Cassazione, perché determina un'indebita regressione del procedimento per mezzo della dichiarazione di una nullità, che non solo contrasta con l'assenza di una previsione normativa di sanzione per l'inosservanza del disposto di cui all'articolo 416 c.p.p., comma 2, circa il dovere del pubblico ministero di trasmettere, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, la documentazione relativa alle indagini espletate, ma addirittura si pone in palese violazione dell'articolo 269 c.p.p., comma 1, che prevede che i verbali e le registrazioni delle comunicazioni intercettate devono essere custoditi presso l'ufficio del pubblico ministero fino alla sentenza irrevocabile).
6.2. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile perché ripropone genericamente l'eccezione di incompetenza territoriale. Come già si è avuto modo di dire, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non soltanto sotto il profilo della sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la motivazione della decisione impugnata e le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le argomentazioni contenute nel provvedimento censurato.
In ogni caso, non è certo "palesemente illogica" una sentenza che, nell'affrontare il problema della competenza territoriale, dapprima accerta che la competenza per territorio non può essere determinata, a norma dell'articolo 8 c.p.p., comma 1, sulla base del luogo in cui il reato è stato consumato (recte, la compravendita è stata conclusa) perché dagli atti non è dato evincere quale sia tale luogo;
quindi, applica la regola suppletiva di cui all'articolo 9 c.p.p., comma 1, secondo la quale è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, considerando come tale la consegna, così implicitamente rammentando che il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.73, comma 1, punisce, come fattispecie autonoma di reato, anche chi consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti (si ricordi in proposito Cass. 4^, 5 febbraio 2004, Valeri, RV 228181, che, dopo avere premesso, che le condotte previste dal citato art. 73, ponendosi tra loro in rapporto di alternatività, perdono la loro individualità qualora si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate a un unico fine, senza un'apprezzabile soluzione di continuità, ha precisato che, per determinare in tal caso la competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, laddove tale luogo non sia identificato o identificabile la competenza deve essere individuata facendo richiamo ai criteri suppletivi stabiliti dall'art. 9 c.p.p.).
6.3. Anche il terzo motivo del ricorso è inammissibile. Del tutto generiche sono, invero, le doglianze formulate dal ricorrente in relazione alle affermazioni della sentenza impugnata concernenti le questioni in materia di intercettazioni (v. supra 1.3.4.).
Anche in tal caso, la mancanza di specificità del motivo deriva dal fatto che il ricorrente mostra di ignorare le argomentazioni contenute nel provvedimento censurato e si limita a riformulare le medesime osservazioni già oggetto di valutazione.
6.4. Il quarto motivo del ricorso è inammissibile perché si risolve in considerazioni di merito che, quando contestano il valore probatorio degli elementi utilizzati dalla Corte di appello per pervenire all'affermazione di responsabilità e non tengono conto degli argomenti e delle indicazioni probatorie contenuti nella motivazione della sentenza impugnata, risultano generici e, comunque, manifestamente infondati.
La sentenza impugnata è sufficientemente motivata ed argomentata sia con riguardo alla ricostruzione storica effettuata, sia con riferimento alla scelta ed alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per le singole affermazioni di responsabilità. Come già si è avuto modo di dire, il contenuto delle conversazioni intercettate depone nel senso che ZE e AZ si fossero impegnati, dopo non breve trattativa, ad acquistare 750 grammi di cocaina e poco importa, non rivelandosi necessaria ai fini dell'integrazione del reato, che non emerga in alcun modo la circostanza dell'effettiva corresponsione da parte di ZE del denaro da impiegare nell'acquisto della cocaina sequestrata.
6.5. Il quinto motivo del ricorso è inammissibile.
L'assoluta genericità del motivo di appello con il quale era stato chiesto il riconoscimento della continuazione, riverbera i propri effetti, segnatamente l'inammissibilità, sulla doglianza prospettata nel ricorso con la quale il ricorrente si limita a rilevare che la Corte di Appello avrebbe omesso di valutare il motivo anzidetto, in relazione al quale non offre, peraltro, l'indicazione di elemento alcuno che possa ritenersi idoneo ad affermare la sussistenza di un disegno criminoso unitario.
6.6. Il sesto motivo del ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente pretende, invero, che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L'esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
La concessione di tali circostanze presuppone, inoltre, l'esistenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento. Nella specie, tuttavia, la Corte ha spiegato di non ritenere il ricorrente meritevole delle invocate attenuanti per la sua negativa personalità, desunta dalla circostanza che egli avesse già riportato condanne per un grave delitto della stessa natura. Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego, che le censure del ricorrente non valgono a scalfire. A questo si aggiunga che, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'articolo 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (v. ex plurimis Cass. 2^, 11 ottobre 2004, Alba, RV 230691). Inoltre, la conclusione di immeritevolezza di un più mite trattamento sanzionatorio, cui il giudice di merito è pervenuto con logica e adeguata motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità allorché il ricorrente si limiti a sollecitare genericamente il riesame sul punto della sentenza impugnata, in ogni caso correttamente ancorata ai criteri della gravità del fatto e della personalità del reo.
7. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato AZ ON è inammissibile.
Valgono in proposito le considerazioni sopra svolte con riguardo all'imputato ZE (v. supra 6.4.).
Anche l'imputato AZ si limita, invero, a contestare nel merito l'affermazione di responsabilità, limitandosi a sostenere che la circostanza di non avere ancora dato denaro al NE fosse indicativa della non avvenuta accettazione della proposta da questi rivoltagli.
Si è visto, peraltro, che i risultati delle intercettazioni telefoniche eseguite depongono nel senso del raggiunto accordo tra il NE, da un lato, lui e il ZE, dall'altro.
D'altra parte, le conversazioni registrate dimostrano inequivocabilmente che il NE si sarebbe determinato a ritirare la cocaina (si sarebbe, in altre parole, definitivamente "impegnato" con il GI) soltanto dopo avere concluso l'accordo con gli acquirenti.
8. Il ricorso dell'imputato NO AR è infondato.
8.1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. S.U. 21 giugno 2000, Primavera ed altri, RV 216664), è consentita la motivazione per relationem:
- che faccia riferimento, recettizio o mediante semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione.
Ed il ricorrente non ha messo in dubbio la congruità della motivazione della richiesta del Pubblico Ministero;
- che fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha meditate e ritenute coerenti con la sua decisione.
E, sul punto, il ricorrente si è limitato genericamente ad asserire che i decreti autorizzativi emessi dal giudice per le indagini preliminari rivelerebbero l'esistenza di un metodo di formazione della motivazione che porta ad escludere la presenza di una reale operazione di valutazione compiuta dal giudice emittente.
8.2. Il secondo motivo del ricorso è infondato.
L'imputato contesta nel merito l'affermazione di responsabilità, sostenendo, in particolare, che non sarebbe lui l'interlocutore delle numerose conversazioni telefoniche "addebitategli". Si legge, peraltro, nella decisione impugnata che il AR era l'intestatario dell'utenza più volte contattata dal NE (o chiamante) e che, più volte, quest'ultimo ed il ZO, nel corso di colloqui intercettati, avevano parlato del AR, citando particolari rivelatisi come effettivamente riferibili all'imputato (la sottoposizione ad una terapia riabilitativa dell'anca; l'acquisto di un'autovettura MERCEDES CLK 230; la frequentazione del negozio di materiali per l'edilizia FORMAR di ER AR & C., avente sede in EC, viale Marche n. 34, dove era situata anche l'abitazione dell'imputato).
Lamenta il ricorrente che la Corte di merito avrebbe sottovalutato che, in un paio di conversazioni telefoniche intercettate, NE e ZO parlerebbero di un certo OL come potenziale acquirente dello stupefacente.
La circostanza non è affatto sottovalutata dai giudici di appello, i quali non solo affrontano il problema (affermando che effettivamente non era chiaro se, parlando di OL, gli interlocutori intendessero riferirsi al AR o ad una terza persona), ma spiegano, con completezza e logicità, come dall'insieme delle conversazioni emerga in modo inequivocabile che la persona interessata all'acquisto era proprio l'imputato.
8.3. Il terzo motivo del ricorso è privo del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, la quale ha peraltro ineccepibilmente desunto dal contenuto dei dialoghi telefonici intercettati che il denaro era finalizzato all'acquisto della cocaina e che l'imputato ne era pienamente consapevole.
9. La decisione impugnata va, dunque, annullata con rinvio nei riguardi dell'imputato TO.
Gli imputati AM, ZE, GI, AR e AZ vanno condannati al pagamento in solido delle spese processuali. Segue, infine, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente AZ al pagamento, non emergendo ragioni di esonero, a favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RC TO con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di EC. Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato AZ ON e condanna il ricorrente al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00 (mille/00).
Rigetta i ricorsi degli imputati ZE, GI, AR e AM e li condanna, in solido tra gli stessi e con AZ, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2007