Sentenza 23 febbraio 2005
Massime • 1
Il delitto di riciclaggio non è distinguibile dal reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. sulla base dei delitti presupposti, ma la differenza deve essere ricercata con riferimento agli elementi strutturali, quali l'elemento soggettivo, che fa riferimento al dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione e al dolo generico nel delitto di riciclaggio, e nell'elemento materiale, e in particolare nella idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte previste dall'art. 648 bis cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del delitto di ricettazione anzichè quello di riciclaggio, nell'ipotesi in cui la condotta posta in essere dal soggetto agente non è stata ritenuta idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro).
Commentari • 4
- 1. Autoriciclaggiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Il reato di autoriciclaggio, introdotto in Italia nel 2014 con la legge 15 dicembre 2014, n. 186, rappresenta una risposta decisa all'evoluzione delle pratiche finanziarie illecite e alla crescente sofisticazione dei mezzi utilizzati per "ripulire" i proventi di attività delittuose. Secondo i dati della Guardia di Finanza, solo nel 2023 sono state aperte circa 2.500 indagini relative a reati di riciclaggio e autoriciclaggio, con un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. Questo dato dimostra quanto il fenomeno sia diffuso, soprattutto in settori come il traffico di droga, la corruzione, l'evasione fiscale e la criminalità organizzata, che spesso si servono di complessi …
Leggi di più… - 2. Art. 648 bis c.p. Riciclaggiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita …
Leggi di più… - 3. Riciclaggio: legittima la confisca per intero del prezzo accertato anche per un solo concorrenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
Leggi di più… - 4. Riciclaggio: legittima la confisca dell'intero complesso aziendaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2005, n. 13448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13448 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 23/02/2005
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 456
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 504/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE LU EM;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in data 10 agosto 2004. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi Consolo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 23 luglio 2004, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro dispose la custodia cautelare in carcere di DE LU EM, indagato per i reati di riciclaggio della somma di lire 19.000.000 portata da un assegno bancario consegnato a tale AN EN da Chiodo Emilio, vittima di un'usura.
Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 10 agosto 2004 la respinse.
Ricorre per Cassazione il difensore del DE LU deducendo:
a) violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il ricorrente contesta, anzitutto, la legittimità della motivazione per relationem al provvedimento di custodia cautelare adottata dai giudici del riesame, sostenendo che in tal modo questi ultimi hanno vanificato l'impugnazione, evitando di rispondere agli argomenti loro opposti con il gravame;
e il vizio dedotto - secondo la tesi difensiva - sarebbe ancor più grave in considerazione della circostanza che il GIP, a sua volta, avrebbe motivato per relationem ad altro provvedimento.
Ma soprattutto, ad avviso del ricorrente sarebbe errata sul piano del diritto l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui la messa in circolazione di assegni provento di usura - attuata senza falsificazioni o alterazioni del titolo - integrerebbe "gli estremi della fattispecie contestata (riciclaggio), in quanto anche la girata di titoli porta a celare l'origine illecita del titolo stesso, la quale può emergere soltanto all'esito di specifiche indagini bancarie".
Infine, non vi sarebbe prova alcuna in ordine alla conoscenza da parte del DE LU dell'origine delittuosa del titolo, e anzi dalle testimonianze assunte (riprese in esame dal ricorrente) dovrebbe desumersi il contrario.
Le censure sono fondate nei limiti che verranno chiariti e - come meglio si specificherà nel prosieguo - sono assorbenti delle altre proposte nel presente ricorso.
Il presupposto dell'imputazione di riciclaggio attribuita al DE LU è che questi abbia ricevuto l'assegno di 19.000.000 di lire a lui consegnato da AN EN con la consapevolezza che si trattava di un titolo di credito proveniente dal delitto di usura. E su tale punto della decisione, concernente l'elemento soggettivo del delitto, la motivazione dell'ordinanza è mancante, essendosi i giudici del riesame limitati ad affermare testualmente che "il Collegio ritiene che gli elementi acquisiti siano allo stato sufficienti a ritenere la sussistenza del medesimo, avuto riguardo soprattutto alle emergenze investigative concernenti i rapporti tra il AN e l'indagato".
Ma a prescindere da tale carenza di motivazione e ammettendo che il DE LU fosse a conoscenza dell'origine delittuosa dell'assegno, la Corte osserva che il reato da attribuire all'indagato è quello di ricettazione e non quello di riciclaggio.
Quest'ultima figura delittuosa punisce infatti "chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Dalla lettura della norma su riprodotta è agevole desumere che oggi il delitto di riciclaggio non è più distinguibile da quello di ricettazione sulla base dei delitti presupposti;
e che le differenze strutturali tra i due reati debbono essere ricercate oltre che nell'elemento soggettivo (scopo di lucro come dolo specifico nella ricettazione, e dolo generico per il riciclaggio) nell'elemento materiale e in particolare nella idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte del delitto previsto dall'articolo 648 bis C.P. Perciò, nelle ipotesi in cui il soggetto agente ponga in essere una condotta che non è idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro, dei beni o delle altra utilità, il fatto non può che ricadere - concorrendone le condizioni - sotto la più ampia fattispecie della ricettazione.
Quanto sopra premesso, si osserva che AN EN girò l'assegno di origine usuraria all'indagato; e che quest'ultimo, come risulta dallo stesso provvedimento impugnato, a sua volta lo girò - dopo avervi apposto il timbro DE LU OD - ad altra soggetto, il quale ebbe a incassarlo in perfetta buona fede.
Dunque, nessuna attività venne compiuta dal DE LU idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del titolo di credito in questione;
ne' tale può essere considerata la semplice cessione dell'assegno, dal momento che i vari passaggi di persona in persona relativi a un documento siffatto - in mancanza di manomissioni, alterazioni o falsificazioni dello stesso - risultano sempre chiari se il titolo è stato trasferito mediante una serie continua di girate.
E poiché ciò si è verificato nel caso concreto, appare evidente che era del tutto agevole risalire all'origine dell'assegno e che non sussiste quindi l'elemento materiale del reato di riciclaggio. b) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione agli articoli 274, lettera e), 275, 292, comma 2, lettera c), c bis) e d), dello stesso codice, per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari;
per violazione di legge in ordine alla concretezza e alla attualità delle esigenze cautelari;
per omessa motivazione in ordine alle ragioni per le quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa nonché sulla specifica idoneità della misura in relazione al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
c) Omessa e/o contraddittoria pronuncia sulla insussistenza dell'aggravante di cui all'artì colo 7 della legge numero 203 del 1991. Le censure di cui alle lettere b) e c), come si era anticipato, sono assorbite dall'accoglimento del primo motivo di ricorso, giacché i giudici del riesame dovranno rivalutare la sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, alla stregua della meno grave ipotesi delittuosa eventualmente attribuibile al DE LU. Alla stregua delle superiori considerazioni il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Catanzaro che:
1) renderà idonea motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato attribuito al DE LU;
2) si uniformerà al seguente principio di diritto: "la ricezione di un assegno di cui è nota l'origine delittuosa e la sua girata ad altra persona estranea ai fatti, che l'incassa, in difetto di manomissioni, alterazioni o falsificazioni del titolo, atte ad occultarne l'origine, integra il reato di ricettazione e non quello di riciclaggio".
3) accerterà se, alla luce della meno grave ipotesi delittuosa eventualmente attribuita al DE LU, sussistono le esigenze cautelari di cui all'articolo 274, lettera c), c.p.p. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Catanzaro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005