Sentenza 27 settembre 1994
Massime • 1
Il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di denaro di cui all'art. 648 bis cod. pen., allorquando siano ravvisabili gli estremi di detta ipotesi delittuosa. Ne consegue che, in tal caso, va affermata la sussistenza del reato di riciclaggio ed escluso quello di favoreggiamento reale.
Commentari • 4
- 1. Riciclaggio: sui rapporti con il reato di favoreggiamento realeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima Il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di denaro di cui all' art. 648-bis c.p. Ne consegue che, qualora sussistano gli estremi di questa seconda ipotesi delittuosa, deve essere esclusa la prima (Cassazione penale , sez. II , 22/03/2018 , n. 16819). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 22/03/2018 , n. 16819 RITENUTO IN FATTO 1. M.M., K.I., Ka.Ig. e G.D., a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto separati ricorsi per cassazione contro la sentenza in epigrafe. 2. M.M. - condannato per i reati …
Leggi di più… - 2. Si fa intestare i beni del terzo, frutto di attività delittuosa: è riciclaggioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2023
La massima Commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come intestatario di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro. (Fattispecie in tema di intestazione di immobili acquistati con denaro di provenienza illecita - Cassazione penale , sez. II , 05/04/2019 , n. 21687). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 05/04/2019 , n. 21687 CONSIDERATO IN …
Leggi di più… - 3. Preleva un ingente somma di denaro dal conto del marito appena arrestato: è riciclaggioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2023
La massima Integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo il delitto di cui all' art. 648-bis c.p. a forma libera ed attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario. (Fattispecie relativa a prelevamento, in unica soluzione, da parte dell'imputata, di una ingente somma di denaro in contanti a pochi giorni dall'arresto del marito per i reati di associazione a delinquere, riciclaggio di autovetture, concussione e falso - Cassazione penale , sez. II , 05/04/2019 , n. 21687). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale …
Leggi di più… - 4. La registrazione di una conversazione tra presenti è utilizzabile nel processo penale?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 giugno 2023
Sì, lo ha affermato la Seconda sezione della Corte di cassazione, con la sentenza n. 40148/22. Ed invero, la registrazione di una conversazione tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, utilizzabile come tale in dibattimento, e non intercettazione ambientale soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. c.p.p. , anche quando sia effettuata su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima, con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio. Cassazione penale , sez. II , 06/07/2022 , n. 40148 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/1994, n. 11709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11709 |
| Data del deposito : | 27 settembre 1994 |
Testo completo
R6 19691/94 M. 897 9 MASSIMARE 0 7 1 1 REPUB BL ICA ITAL IANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Richiesta copia studio LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dalfor. Pozler per/diritti L. 2000 II SEZIONe penale
" 28 NOV. 1994 Composta dagli Ill.mi Sigg.: IL CANCELLIERE
Dott. Gennaro Giuliani Presidente
Francesco Morelli Consigliere Dott.
Consigliere Dott. Carlo Luda di Cortemiglia
Dott. Giuseppe Cosentino Consigliere
Consigliere Dott. Vincenzo Trione
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
19 sul ricorso proposto sui ricorsi proposti dall'avv.PA Corleto nell'interesse
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di CI PA e CI carmine avverso la sentenza in data 16 marzo 1994 della Corte d'appello di Lecce;
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Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
dott. Francesco Morelli;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu-
A ratore Generale dott. OSCAR PEDRAMGOLO che ha concluso per l'inammisibilità dei ricorsi;
Udito il difensore avv. Corleto che ha insisitito per il loro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglimento. UFFICI OPIE
Richiesta cop studio : dal sig SOQ 2402Soe
(por diritti L. 2000 28 NOV 1994™
IL CARCELLIERE
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A. Spinosi Roma
sentenza in data 16 marzo 1994 la Corte d'appello di Con
confermava quella del Tribunale locale del 14 giugno Lecce
che aveva condannato CI PA e CI 1993,
3per concorso nei reati di cui agli artt. 648 bis e NE
量
379 c.p. e il secondo anche per il reato ex art. 648 ter
c. p. p., unificati ai sensi dell'art. 81 c.p., rispettivamente alle pene di anni cinque di reclusione e £ 5.000.000 di multa anni sei mesi sei di reclusione e t 15.000.000 di multa ed oltre pene accessorie. -
-
I giudici di merito avevano accertato che il 23 febbaio 1992
tra le balle di fieno nel fienile della masseria Roncella in territorio di Galatina, condotta da PA e NE Coluc- cia, rispettivamente padre e figlio, in quattro cassette di
ferro e un bidone erano state rinvenute 56.000 banconote di evario taglio per un importo complessivo di E 2.823.960.000
che varie somme di danaro, per varie centinaia di milioni risultavano impiegate in certificati di investimento e vari
titoli finanziari al nome del CI NE e di suoi parenti, alcuni di tenera età e privi di redditi propri.-
Il danaro rivenuto nella masseria era oggetto del primo capo d'imputazione contestato come riciclaggio ex art. 648 bis
c. p., ma tale qualificato dal Tribunale solo quanto ad alcune mazzette di banconote affasciate con annotazioni di due istituto di credito, per complessive 35.000.000, mentre per la restante somma ritenuto configurare il reato di favoreg-
سلام 2
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A. Spinosi Roma giamento reale.
La Corte d'appello riteneva provata la provenienza dell'uno dell'altro compendio monetario dal delitto di traffico di e stupefacenti sulla scorta di vari elementi: 1) l'impossibili-
tà di attribuire le somme in questione a risparmi dei ricor-
renti, il cui reddito annuale derivante dall'azienda agricola di cui erano proprietari non superava, alla stregua della
consulenza tecnica esperita, i 73.000.000 di lire;
2) le
singolari modalità di conservazione del danaro, tra l'altro anche improduttive, che si possono giustificare solo con
esigenze di segretezza, che una provenienza lecita non può
spiegare; 3) la condanna definitiva di Antonio e Michele
CI, rispettivamente figli di PA e fratelli di
NE, per associazione per delinquere finalizzata traffico stupefacenti, di cui alla sentenza 17 aprile 1992 della di
Corte d'assise d'appello di Lecce, ritenuta sulla base delle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia e di inter-
cettazioni telefoniche;
4) la condanna, ancora sub iudice, di altro fratello, GI OT, per lo stesso reato, irrogata dal Tribunale di Lecce con la sentenza 31 marzo 1993, e vari atti di polizia giudiziaria esibiti dal pubblico ministero,
consentivano di ribadire il giudizio di responsabilitá che la sentenza Coluccia GI OT per tale reato;
5) del irrevocabile del 4 febbraio 1986 della Corte d'appello di
Lecce, che stabiliva il coinvolgimento dei CI in atti-
vita di detenzione e smercio di sostanze stupefacenti e l'utilizzazione della masseria Rocelle per occultarvi droga ed armi;
6) il sistema di conservazione del danaro e l'enorme ори 3
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A. Spinosi Roma ammontare di questo, fattori sintomatici di un collegamento con le transazioni commerciali nel campo degli stupefacenti,
che vengono fatte per contanti e per importi spesso di centi-
naia di milioni di lire, sia per non lasciare tracce bancarie di consistenti movimenti di danaro, sia per disporre di una liquidità immediata al fine di sfruttare le occasioni favore-
voli.-
La Corte di merito riteneva inoltre manifesta ed indiscutí-
bile la consapevolezza dei due imputati in ordine alla speci-
fica provenienza delle somme, stante il rapporto di parentela con gli autori dei traffici e l'utilizzazione della masseria
per tali traffici.-
Escludeva, quindi, la possibilità di configurare non solo la contravvenzione ex art. 708 c. p., ma anche il delitto di
favoreggiamento reale che, diversamente da quanto deciso dal
Tribunale, riteneva di escludere ( pur senza modificare la
pena in assenza dell'appello del P.M.) anche per le banconote racchiuse in fascette confezionate da banche, poiché la non sottrazione del danaro alla immediata normale circolazione mediante occultamento ed accumulo costituisce un serio e
valido ostacolo alla identificazione della provenienza dai
delitti indicati nell'art. 648 bis c.p. (prima della modifica
intervenuta con l'art. 4 della legge n. 328/93).-
ribadisce poi la sussistenza del La sentenza impugnata delitto ex art. 648 ter c.p. in relazione all'impiego finan-
milioni, ziario da parte del CI NE di circa cento investiti sui conti a lui intestati presso l'Istituto popola-
re del Salento a partire dal 31 dicembre 1991, cioè in epoca
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A. Spinosi Roma successiva all'introduzione nell'ordinamento di tale figura criminosa.
Venivano infine negate le attenuanti generiche ad entrambi
gli imputati avuto riguardo all'entità delle somme occultate,
sostituite o impiegate, alla provenienza di esse da traffici
di stupefacenti di notevoli dimensioni, alla elevata intensi- tå del dolo, alla contiguità con l'organizzazione mafiosa
"sacra corona unita", e tenuto conto, per il PA, del suo ruolo di sostetno e di copertuta costante dell'attività
delittuosa dei figli. -
L'avv. PA Corleto, nell'interesse di entrambi gl'in-
putati denuncia inosservanza ed erronea applicazione della
legge penale ex art. 606 lo comma lett. b) c.p.p. in relazio-
ne agli artt. 648 ter, 648 bis, 379 e 708 c. p. nonché mancan- za e manifesta illogicità della Si sostiene motivazione.
anzitutto che non può rispondere del delitto di cui all'art. 648 ter c.p. colui che abbia concorso nel riciclaggio, come caso che ne occupa. Quanto al reato di cui all'art. 648 nel c. p., la Corte ha ritenuto provato che il danaro seque- bis strato provenisse da delitti concernenti il traffico di
stupefacenti sulla base di congetture ed illazioni, poiché
l'accertata responsabilità di alcuni familiari dei ricorrenti riguarda episodi lontani nel tempo. Inoltre, essendosi accer-
tato che non furono i CI a prelevare le banconote raccolte in mazzette dalla Banca popolare di Lecce e dalla
Banca di Aradeo, l'attività di riciclaggio non può essere
loro imputata, né d'altra parte è possibile ipotizzare la
sostituzione delle banconote per esigenze di riciclaggio, сти 5
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A. Spinos Roma poiché del tutto inutile, in quanto anche le banconote sosti-
tuite non avrebbero consentito di risalire ai delitti da cui provenivano. Anche in ordine al reato di favoreggiamento reale il difensore rinnova le critiche circa l'assenza di una prova certa della provenienza del danaro dai delitti posti in essere dai familiari dei ricorrenti, il che non consente di escludere una diversa provenienza.
Con un secondo motivo si denuncia il difetto e 1'illogicita motivazione in ordine al diniego delle attenuanti della generiche e alla determinazione della pena. Le prime avrebbe ro dovuto essere applicate in considerazione del vincolo di parentela tra gl'imputati e i destinatari del favoreggiamen-
to, che escludeva che le condotte criminose fossero frutto di s mentalita mafiosa e non espressione della solidarietàuna
familiare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.-
Quanto al concorso dei reati di cui agli artt. 648 bis e 648
ter c. p., ascritti al CI NE, evidente è l'equivoco cui cade il ricorrente, di ritenere cioè l'identita, nel in caso di specie, dell'oggetto materiale dei due reati, il che
ovviamente comporterebbe l'applicazione della sola fattispe-
cie di impiego, come espressamente previsto dall'art. 648 ter c. p.. Ma qui i due oggetti materiali sono ben distinti, da un lato il complesso di banconote nascoste nel fienile, dall'al·
tro il danaro, per circa cento milioni di lire, investito in
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Mod. 82 A. Spinosi Roma titoli finanziari;
donde l'indiscutibile concorso materiale
delle due fattispecie criminose.-
Parimenti infondate sono le critiche concernenti la qualifi-
cazione giuridica del fatto. Il reato di cui all'art. 708
c.p. trova applicazione, con tutta evidenza, solo nel caso in cui non vi sia prova della provenienza illecita del danaro e delle cose di cui viene colto in possesso l'agente, il che
non è nel caso di specie, avendo la Corte di merito spiegato,
con argomentare esauriente ed immune da vizi logici, come il
complesso dei dati fattuali emersi nel dibattimento ( di cui
é ampio cenno nella parte narrativa) costituisse un coacervo di indizi gravi, precisi e concordanti della provenienza dell'ingente somma in contanti dal traffico di sostanze stupefacenti e della piena consapevolezza, da parte dei
ricorrenti, di tale provenienza, donde appunto l'impossibili-
tå di configurare il reato contravvenzionale invocato dalla
difesa.- Ciò posto neppure può trovare applicazione il delitto di
favoreggiamento reale, che, per esplicito dettato normativo,
è una figura crimosa sussidiaria rispetto a quella del rici-
ravvisabili claggio, allorquando, come nella specie, siano
gli non vi é estremi di tale ipotesi criminosa. Invero,
banconote, dubbio alcuno che l'accultamento e l'accumulo di qual'è la condotta posta in essere dai ricorrenti, rientra
e multiforme categoria delle "altre operazioni", nell'ampia di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 648 bis
c. p., idonee ad ostacolare l'identificazione della provenien-
za delittuosa, in quanto indiscutibilmente, sottraendole alla спо
Mod. 82 A. Spinosi Roma normale circolazione, costituisce una barriera difficilmente valicabile. -
Ne rilevano le critiche dei ricorrenti riguardanti le banco-
note raccolte in mazzette di provenienza bancaria, poiché il
occultamento insieme con le altre rivela, alla luce loro anche del complesso di indizi di cui sopra si parlava, una
pregressa attività di sostituzione di altro danaro della stessa provenienza e comunque di per sé configura l'ipotesi di riciclaggio.- ilBene quindi la Corte d'appello ha ritenuto configurabile reato di cui all'art. 648 bis in relazione a tutto il danaro sequestrato.-
Risultano, pertanto, del tutto inconferenti le doglianze,
analoghe, concernenti il reato di favoreggiamento reale, che
il giudice di secondo grado ha escluso, pur lasciando immuta-
pubblico la sanzione, anche per mancata impugnazione del ta ministero. - Il secondo motivo di gravame si risolve in una censura di fatto sul diniego delle attenuanti generiche e sulla mero determinazione della pena, punti della decisione in ordine ai quali la Corte d'appello ha dato ampia, esauriente e logica motivazione, evidenziando le molteplici ragioni che induceva- no ad escludere l'applicazione dell'art. 62 bis ( entitá
delle somme possedute e investite, provenienza da traffico di stupefacenti di ampie proporzioni, elevata intensita del dolo, indiretto collegamento delle condotte criminose con l'attivita dell'organizzazione di stampo mafioso "Sacra
corona unita", forte disvalore dell'attivitàetico-sociale
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Mod. 82 A. Spinosi Roma del CI PA, punto di riferimento di un intero
gruppo familiare dedito a grave attivitá criminosa) e a confermare la sanzione irrogata dai primi giudici, determina-
ta in limiti prossimi ai minimi edittali quanto ai reati base e, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugna-
in termini modesti anche quanto all'aumento ex art. 81ta,
c. p. per i reati satelliti. -
Al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del presente grado di giudizio.- P. Q. M. la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido
alle spese.
Cosi deciso in Roma, il 27 settembre 1994
IL PRESIDENTA IL CONSIGLIERE
nw
Am.
Nacelleria
11 24 NOV. 1994 IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA
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