Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/1989, n. 4077
CASS
Sentenza 20 novembre 1989

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Ai fini della configurazione del delitto di ricettazione non rileva il mancato accertamento giudiziale dei delitti presupposti, ma è sufficiente che, anche in base a prove logiche, il fatto dell'illecita provenienza delle cose acquistate e ricevute risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere della ricettazione. ( V mass n 174823; ( V mass n 170975; ( Conf mass n 169106).*

L'omessa applicazione dell'indulto in Sede di cognizione può costituire motivo di ricorso per Cassazione solo se il giudice abbia preso in esame la relativa questione e l'abbia disattesa, potendo la parte, negli altri casi, riproporre la questione in Sede di esecuzione. ( V mass n 170674 ed ivi citate; ( Conf mass n 170438 ed ivi citata; ( Conf mass n 167440 ed ivi citata).*

In tema di ricettazione, la prova del dolo può essere desunta da qualsiasi elemento anche indiretto e, quindi, anche da quelli indicati nell'art. 712 cod. pen. quando essi siano così univoci da generare in qualsiasi persona la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente possedute da colui che le offre. ( V mass n 180484; ( Conf mass n 180211).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/1989, n. 4077
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4077
    Data del deposito : 20 novembre 1989

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