Sentenza 21 dicembre 2007
Massime • 3
Il titolare di un marchio, dopo aver contrassegnato il suo prodotto ed averlo immesso sul mercato, ovvero dopo aver consentito (attraverso, ad esempio, un contratto di licenza) che altri vi apponesse il segno e lo commercializzasse, non può impedire che il cessionario ne usi secondo le proprie scelte né può opporsi alla circolazione in Italia del prodotto precedentemente messo in commercio da lui stesso (o da soggetti a ciò legittimati) in un paese dell'Unione Europea (verificandosi, in tal caso, il fenomeno del cosiddetto "esaurimento del marchio"), ma può, per converso, opporsi all'importazione di prodotti provenienti da un paese extracomunitario e contrassegnati (anche legittimamente) con il suo marchio, sempre che egli (ovvero Il titolare di un marchio, dopo aver contrassegnato il suo prodotto ed averlo immesso sul mercato, ovvero altro soggetto da lui legittimato) non abbia consentito alla introduzione ulteriore di quei beni nel mercato europeo, senza che assuma alcun rilievo la circostanza di un eventuale regolare sdoganamento dei prodotti in un paese dell'Unione Europea, risultando ciò del tutto irrilevante sul piano del diritto ad introdurre il prodotto in quel mercato nazionale.
Premesso che, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 480 del 1992, la tutela del marchio comprende non soltanto il "rischio di confusione", determinato dalla identità o dalla somiglianza dei segni utilizzati per contrassegnare prodotti identici o affini, ma anche il "rischio di associazione" fra i due segni, quando il pubblico possa essere indotto in errore circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di gruppo tra l'impresa terza e il titolare del marchio, ovvero possa essere indotto a credere che i due prodotti provengano da imprese distinte tra le quali intercorrano rapporti di licenza o di autorizzazione all'uso del marchio stesso, la illecita importazione di prodotti marcati, di per sé, non integra contraffazione, sebbene questa possa integrare un'ipotesi di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cod. civ., ovvero di lesione del diritto di esclusiva dalla legge riconosciuto al titolare del marchio.
L'imprenditore che operi sul mercato in concorrenza con altro imprenditore il quale abbia ottenuto una concessione di vendita in esclusiva di prodotti contrassegnati da un determinato marchio e, compiendo un'invasione nella zona di pertinenza di quest'ultimo, non ne rispetti l'esclusiva, non incorre per ciò solo in responsabilità extracontrattuale a titolo di concorrenza sleale, salvo che si avvalga di mezzi non conformi alla correttezza professionale idonei a danneggiare l'altrui azienda, come nel caso in cui si procuri la merce da rivendere nella zona di esclusiva con mezzi illeciti (per esempio, in violazione della normativa a tutela dei marchi), così da influenzare ed alterare la normale situazione concorrenziale, in pregiudizio degli altri imprenditori concorrenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/12/2007, n. 27081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27081 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INTIMODA in liquidazione s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo Emilio n. 7, presso lo studio dell'Avv. DI GIACOMO Enrico, rappresentata e difesa dall'Avv. COLIZZI Sauro del foro di Arezzo in forza di procura speciale a margine del ricorso principale;
- ricorrente Principale -
contro
PR Fashions of Europe s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre n. 26, presso lo studio dell'Avv. GAGLIASSO Loredana che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del controricorso e contestuale ricorso incidentale;
- controricorrente principale -
e
POLOCO s.a.s. (già POLOCO S.A.), elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre n. 26, presso lo studio dell'Avv. GAGLIASSO Loredana che la rappresenta e difende in forza di procura speciale notarile del 24.7.2003, munita di apostille in pari data ai sensi LA Convenzione dell'Aja del 5.10.1961;
- controricorrente principale -
nonché
sul ricorso proposto dalla:
PR Fashions of Europe s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre n. 26, presso lo studio dell'Avv. GAGLIASSO Loredana che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del controricorso e contestuale ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
e dalla:
POLOCO s.a.s. (già POLOCO S.A.), elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre n. 26, presso lo studio dell'Avv. GAGLIASSO Loredana che la rappresenta e difende in forza di procura speciale notarile del 24.7.2003, munita di apostille in pari data ai sensi LA Convenzione dell'Aja del 5.10.1961;
- ricorrente incidentale -
contro
INTIMODA in liquidazione s.r.l.;
- intimata incidentale -
e
GREGORY s.r.l.;
- intimata incidentale -
e
USA IMPORT EXPORT s.r.l.;
- intimata incidentale -
e
USA IMPORT EXPORT s.a.s. di LO IN ST;
- intimata incidentale -
avverso la sentenza LA Corte di Appello di Firenze n. 660 pronunciata il 1.3.2002 e pubblicata il 6.5.2002;
Udita la relazione LA causa svolta nella pubblica udienza del 30.5.2007 dal Consigliere Dott. Giuliani Paolo;
Udito, per delega, il difensore delle controricorrenti e ricorrenti incidentali;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Golia Aurelio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ante causarvi ai sensi degli artt. 669 ter e 700 c.p.c., nonché del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 61, (c.d. "legge marchi"), depositato il 21.4.1995, la PR Fashions of Europe s.r.l. (d'ora in avanti, per brevità, denominata semplicemente "PR") adiva il Tribunale di Arezzo, premettendo:
a) che era distributrice, nonché licenziataria esclusiva per l'Italia, di numerosi prodotti contrassegnati con il marchio LO PH RE e distinti, figurativamente, dalla rappresentazione di un giocatore di polo a cavallo;
b) che aveva acquistato tali diritti in virtù di contratti sottoscritti con il titolare dei marchi anzidetti, identificabile, dapprima, nella European Sport Merchandising S.V. e, poi, nella The Polo AU Company;
c) che la NT s.r.l. aveva ricevuto undici cartoni contenenti 1.260 capi di abbigliamento (e, precisamente, magliette da rugby), i quali recavano i marchi in parola e che provenivano dall'impresa Productos Americanos, con sede nella Repubblica Dominicana;
d) che la merce era stata, quindi, alienata dalla NT a vari rivenditori italiani ed, in particolare, alla USA Import - Export s.a.s. di LO ST, alla USA Import - Export s.r.l. di LO ST, alla GR s.r.l. ed alla RST Staff s.r.l.. Tanto premesso, la ricorrente, lamentando non solo la lesione del diritto di distribuzione esclusiva, perpetrata attraverso una condotta posta in essere in violazione delle regole di correttezza commerciale, ma anche la lesione dei diritti di proprietà industriale acquisiti con il contratto di licenza dei marchi in oggetto per il territorio italiano, chiedeva un provvedimento di sequestro dei prodotti di abbigliamento i quali recavano i marchi sopraindicati ed uno di inibitoria a che tali prodotti venissero ulteriormente commercializzati.
Il Presidente del Tribunale adito, mediante decreto inaudita altera parte emesso in data 2.5.1995, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, inibiva l'uso dei marchi anzidetti alla NT, ordinando il sequestro LA merce con i marchi stessi anche presso terzi e sull'intero territorio nazionale, nonché fissando l'udienza per la comparizione delle parti.
In quella sede, si costituivano la NT e la RST Staff, chiedendo la revoca delle misure cautelari: la prima, in particolare, sosteneva che la ricorrente non fosse legittimata a domandare il sequestro e l'inibitoria, atteso che i capi sequestrati presso la propria sede erano esclusivamente articoli per bambino/ragazzo, laddove la medesima ricorrente era licenziataria per il territorio italiano dei marchi in questione quanto ai soli capi da donna e semplice distributrice esclusiva quanto agli articoli di abbigliamento da uomo.
Il Giudice designato del Tribunale aretino, con ordinanza in data 30.6.1995, disponeva la revoca del decreto sopraindicato nella parte in cui quest'ultimo comprendeva, tra i generi di abbigliamento sottoposti alle misure cautelari, anche quelli per bambino/ragazzo, mentre, per il resto, confermava il primo provvedimento. Avverso tale ordinanza, proponevano reclamo la PR, la NT, la USA Import - Export s.a.s. e la USA Import - Export s.r.l.: in quella sede, si costituivano la RST Staffe la GR, là dove interveniva, quindi, ex art. 105 c.p.c., comma 1, la OC S.A., società di diritto francese la quale dichiarava di essere licenziataria per l'Italia dei prodotti per uomo e bambino con marchio Polo PH AU, sostenendo gli argomenti LA PR e chiedendo la conferma delle misure cautelari già adottate.
Il Collegio, con ordinanza del 16.8.1995, confermava il provvedimento del 30.5.1995 limitatamente ai capi di abbigliamento da uomo di cui al contratto tra OC e PR in data 6.10.1992, accoglieva il reclamo proposto da quest'ultima estendendo il divieto di commercio e l'ordine di sequestro ai capi di abbigliamento da ragazzi come descritti nell'emendamento al contratto del 29.6.1993 tra OC e PR, revocava, invece, la reclamata ordinanza limitatamente ai capi di abbigliamento da donna descritti nel contratto di licenza stipulato tra la Ritz International S.r.l. e The Polo AU Company. Frattanto, con atto di citazione notificato il 27.7.1995, la PR e la OC convenivano davanti al Tribunale di Arezzo la NT, la USA Import - Export s.r.l., la USA Import - Export s.a.s., la RST Staffe la GR, deducendo gli stessi argomenti già illustrati nella fase cautelare.
In contumacia LA GR, si costituivano in giudizio le altre quattro convenute, la prima (NT) contrastando la domanda avversaria, l'ultima (RST Staff) affermando la propria estraneità alla condotta ritenuta illecita, le rimanenti due riportandosi alle difese LA fase cautelare ed ulteriormente eccependo la simulazione relativa dei contratti di licenza di marchio, qualificabili, invece, come contratti di conferimento del diritto di esclusiva. Il Giudice adito, all'udienza del 2.3.1999, preso atto delle reciproche rinunce ed accettazioni scambiate tra le parti attrici e la RST Staff, dichiarava l'estinzione LA causa tra di loro, quindi, con sentenza del 17.8.1999, riconosceva la NT, la GR, la USA Import - Export s.r.l. e la USA Import - Export s.a.s. responsabili di concorrenza sleale per avere illegittimamente importato e commercializzato in Italia capi marcati LO PH RE provenienti da Paesi extracomunitari senza consenso delle legittime aventi diritto PR e OC, distributrici e licenziatane dei prodotti recanti tale marchio, inibendo di conseguenza l'ulteriore prosecuzione dell'illecita attività, ordinando la distruzione dei capi oggetto di sequestro, fissando una penale per il caso di inadempimento, ordinando la pubblicazione LA sentenza, nonché condannando le anzidette responsabili al risarcimento dei danni, quantificati, per ciascuna società attrice, in L. 500.000.000, a carico LA NT, in L. 150.000.000, a carico solidale LA USA Import - Export s.a.s. e LA USA Import - Export s.r.l. ed in L. 50.000.000, a carico LA GR.
Avverso la decisione, proponevano appello la NT, la GR, la USA Import - Export s.r.l. e la USA Import - Export s.a.s., deducendo otto motivi di impugnazione.
Resistevano nel grado le appellate PR e OC, contrastando il gravame avversario e spiegando, a loro volta, appello incidentale affidato a due motivi, il primo dei quali subordinato. La Corte territoriale di Firenze, con sentenza del 1.3/6.5.2002, così provvedeva:
a) correggeva il dispositivo LA pronuncia di primo grado, da leggersi nel senso LA condanna in solido LA NT, LA USA Import - Export s.r.l. e LA USA Import - Export s.a.s. al risarcimento dei danni in favore delle attrici quantificati in L. 500.000.000, per ciascuna di queste ultime;
b) in parziale accoglimento dell'appello principale, rideterminava in L. 8.000.000, la liquidazione complessiva del danno dovuto in favore di ciascuna delle attrici dalla GR;
c) depennava la proibizione, nei confronti delle appellanti principali, a compiere "l'importazione, la commercializzazione, la pubblicità, la vendita e l'offerta in vendita di prodotti contrassegnati dai marchi Polo PH AU o dal marchio raffigurante il giocatore di polo a cavallo o di prodotti recanti marchi con questi simili o confondibili", depennando inoltre il capo LA sentenza impugnata relativo alla penale;
d) rigettava l'appello incidentale proposto dalla PR e dalla OC. Assumeva, in particolare, detto Giudice:
a) che l'atto di intervento posto in essere dalla OC sulla base LA relativa procura in contestazione riguardasse, in realtà, solo il procedimento cautelare, mentre le domande di merito erano state, poi, formulate dai difensori LA stessa OC in virtù di successiva procura notarile debitamente depositata, in originale, il 3.5.1999;
b) che, fermo il fatto che l'introduzione in Italia, senza il consenso del titolare di un marchio, di prodotti provenienti da un paese extracomunitario contrassegnati, anche legittimamente, con il suo marchio costituiva una condotta obiettivamente contraria alla disciplina relativa alla materia del marchio stesso, tale condotta dovesse essere riguardata come illecita, ai sensi dell'art. 2598 c.c., n. 3, siccome idonea a danneggiare l'altrui azienda con mezzi non conformi ai principi LA correttezza professionale;
c) che, in citazione e nella memoria ex art. 83 c.p.c.,u.c., le attrici avessero indicato il quantum dei danni in determinati importi, inferiori a quelli, poi, liquidati dal Tribunale, ma avevano, anche, fatta salva la possibilità di una diversa liquidazione, da compiersi in via equitativa, là dove era da condividere la relativa stima operata dal primo Giudice;
d) che l'illecita importazione in Italia di prodotti quivi distribuiti, in via esclusiva, dalla PR non costituisse, di per sè, una fattispecie di contraffazione;
e) che fosse priva di giustificazioni giuridiche la proibizione generalizzata pronunciata nei confronti delle appellanti principali e dovesse, di conseguenza, essere anche depennata la connessa determinazione, in L. 1.000.000, LA penale, in capo a ciascuna convenuta, per ogni inosservanza dei provvedimenti contenuti nella sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli stessi. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione la NT in liquidazione s.r.l., deducendo tre motivi di gravame ai quali resistono con controricorso la PR Fashion of Europe s.r.l. e la OC s.a.s. (già OC S.A.) che, a loro volta, spiegano ricorso incidentale affidato del pari a tre motivi (illustrando l'uno e l'altro con memoria) cui non resistono le parti intimate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, innanzi tutto, essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione di entrambi i ricorsi, relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza.
Si osserva, quindi, in via preliminare, come la Corte territoriale, nell'impugnata sentenza, abbia:
a) per un verso, dato atto, "correggendo l'errore materiale in cui incorse il primo Giudice", che nel dispositivo LA pronuncia del Tribunale debba, invece, leggersi ..."condanna in solido le convenute NT S.r.l., Usa Import Export S.r.l. e Usa Import Export S.a.s. di LO ST al risarcimento dei danni alle attrici derivanti e che si quantificano in L. 500 milioni, per ciascuna parte attrice...";
b) per altro verso, in parziale accoglimento dell'appello principale, proposto dalla GR S.r.l., dalla NT S.r.l., dalla Usa Import Export S.r.l. e dalla Usa Import Export S.a.s. di LO IN ST ed in parziale riforma LA sentenza impugnata, fermo il resto, "ridetermina(to), con riferimento alla data LA pubblicazione LA sentenza di primo grado, in L. 8.000.000, in favore di ciascuna delle attrici, ovvero in euro corrispondenti a quest'ultima somma, la liquidazione complessiva del danno dovuto alle attrici dalla GR S.r.l., liquidazione operata, invece, dal primo Giudice, in L. 50.000.000, in favore di ciascuna delle attrici". Consegue da quanto precede:
a) che, nella specie, si versa indubitabilmente in un'ipotesi di cause scindibili, secondo quel che traspare vuoi dal rapporto di solidarietà riconosciuto esistente in capo alle "convenute NT S.r.l., Usa Import Export S.r.l. e Usa Import Export S.a.s. di LO ST", il quale obbliga ciascuna debitrice a corrispondere l'intero senza che, del resto, le distinte posizioni di queste ultime presentino obiettiva interrelazione, alla stregua LA loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, in guisa tale che la responsabilità dell'una possa presupporre la responsabilità dell'altra, vuoi dal fatto che la decisione LA controversia relativa alla GR s.r.l. non si estende necessariamente alle altre, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialità o di alternativa che le questioni oggetto LA prima hanno rispetto alle questioni trattate nelle seconde (Cass. 1 aprile 1999, n. 3114; Cass.6 luglio 2001, n. 9210; Cass. 6 luglio 2006, n. 15358);
b) che, non rientrandosi in una delle ipotesi previste dall'art. 331 c.p.c., il giudizio può legittimamente proseguire senza estendere necessariamente il contraddittorio nei riguardi LA GR s.r.l., LA Usa Import Export s.r.l. e LA Usa Import Export s.a.s. di IN LO ST, alle quali non è stato notificato il ricorso principale, proposto dalla NT in liquidazione s.r.l. nei soli confronti delle odierne controricorrenti e ricorrenti incidentali;
c) che, per contro, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale spiegato da queste (due) ultime nei riguardi delle (tre) suindicate società, diverse dalla stessa NT, dovendo trovare applicazione il principio secondo cui la notificazione dell'impugnazione principale non solo non fa decorrere, nei confronti LA parte intimata, il termine breve per impugnare previsto dall'art. 325 c.p.c., non essendo un simile effetto previsto da alcuna norma di legge, ma rende, anzi, possibile alla suddetta parte, nei modi e nei termini di cui agli artt. 343 e 371 c.p.c., la proposizione dell'impugnazione (incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c.) ancorché il relativo termine (sia esso quello breve, ovvero quello annuale, ex art. 327 c.p.c., che, nel caso in questione, facendo difetto la notificazione LA sentenza impugnata, ha iniziato a decorrere dalla data - 6.5.2002 - LA sua pubblicazione) risulti già scaduto, laddove, però, in presenza di cause scindibili (come appunto nella specie), è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta dalla parte, contro la quale risulta formulato il ricorso principale, nei riguardi di parte diversa dall'impugnante principale (Cass. 20 giugno 1996, n. 5711;
Cass. 24 aprile 2003, n. 6521; Cass. 6 aprile 2006, n. 8105, Cass. 29 aprile 2006, n. 10042), tale essendo il caso del ricorso incidentale notificato dalla PR e dalla OC, in data 29.7.2003 (e, quindi, oltre il termine annuale anzidetto), nei confronti delle tre società diverse dalla NT.
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente principale violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 83 e 159 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo LA controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assumendo:
a) che NT, sin dalla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, aveva eccepito il difetto di ius postulandi in capo agli Avv.ti Vietti e Gallai, i quali avevano dichiarato di agire e sottoscritto l'atto di citazione per la OC in forza LA procura notarile in calce (rectius, allegata) all'atto di intervento (ex art.105 c.p.c., comma 1) in data 20.7.1995, depositato nella fase di reclamo cautelare e dichiarato inammissibile dal Tribunale;
b) che NT ha espressamente impugnato, attraverso il primo motivo di appello, la sentenza del medesimo Tribunale, rilevando che la OC fosse priva di ius postulandi per la mancanza di valida procura nel momento in cui ha promosso il giudizio di primo grado, con conseguente nullità LA citazione quanto al rapporto processuale concernente la OC e, quindi, nullità LA sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto le domande proposte dalla stessa OC;
c) che la Corte territoriale ha affermato che "le domande di merito sono state poi formulate dai difensori LA OC in virtù di successiva procura notarile debitamente depositata dagli stessi il 3.5.99";
d) che detta Corte non si è avveduta, tuttavia, che la mancanza di procura, nel momento in cui dagli Avv.ti Vietti e Gallai sono state proposte le domande per la OC (con atto di citazione notificato il 27.7.1995), ha determinato la nullità - inesistenza del rapporto processuale in favore LA medesima OC, senza che fosse possibile alcuna sanatoria per effetto LA procura depositata il 3.5.1999 (dopo la precisazione delle conclusioni avvenuta in data 2.3.1999).
Il motivo non è fondato.
Premesso come non venga in rilievo, in questa sede, il profilo che attiene al "difetto di procura, e quindi di ius postulandi, per il giudizio di merito, in capo ai difensori LA Prl Fashions of Europ S.r.l. non avendo l'odierna ricorrente principale ribadito la relativa doglianza dedotta in grado di appello e, poi, disattesa dalla Corte territoriale, si osserva che, secondo l'incensurato (di per sè) apprezzamento di fatto di tale Giudice, le parti appellanti (tra le quali l'odierna ricorrente principale) hanno altresì lamentato davanti a detta Corte che "i difensori LA OC Sa...avevano agito sulla base LA procura speciale del 20.7.1995, rogito notaio Cristiane Letulle - Joly, di Parigi, in calce all'atto di intervento...20.7.1995 (nel senso che) "tale procura non - era - stata prodotta in originale ne' in copia autentica, nonostante l'espressa contestazione LA NT S.r.l. (udienza 30.3.1996) e non - risultava - legalizzata..., per cui anche i difensori LA OC erano privi di valida procura e quindi dello ius postulandi;
ne consegue l'inefficacia dell'atto di citazione 25.7.1995 e la nullità di tutti gli atti successivi, compresa l Impugnata sentenza".
Al riguardo, la stessa Corte ha respinto il motivo di appello in questione sulla base dei rilievi secondo i quali:
a) "la procura notarile cui fanno riferimento le appellanti è, in effetti, presente solo in copia non autentica, tra gli atti del fase, di parte di 1 grado dell'Avv. Gallai, costituendo, essa, un allegato al doc. 45 (atto di intervento ex art. 105 c.p.c.)";
b) "le procure notarili rilasciate in paesi aderenti, come la Francia, alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961..., resa esecutiva in Italia con L. 20 dicembre 1966, n. 1253, non necessitano di alcuna legalizzazione";
c) "l'atto d'intervento posto in essere sulla base LA procura in contestazione riguardava, in realtà, solo il procedimento cautelare mentre le domande di merito sono state, poi, formulate, dai difensori LA OC, in virtù di successiva procura notarile debitamente depositata, dagli stessi (il 3.5.1999), in originale". Posto, dunque, che non ha formato oggetto di censura in questa sede l'assunto del Giudice di merito (di cui alla lettera "b" che precede) circa la mancata necessità di "alcuna legalizzazione" relativamente alle procure del genere di quelle anzidette, giova notare come la doglianza nella quale si sostanzia il motivo in esame, dedotto dall'odierna ricorrente principale in riferimento all'assunto LA Corte territoriale meglio riportato sotto la lettera "e" che pure precede, non appaia decisiva.
Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte venendo in discussione un error in procedendo, risulta invero:
1) che la OC S.A., mediante la citazione notificata il 27.7.1995, ebbe ad agire davanti al Tribunale di Arezzo rappresentata e difesa dagli Avvocati Vietti Michele del foro di Torino e Gallai Gianfranco del foro di Arezzo "per procura speciale del 20.7.95, rogito Notaio Christiane Letulle - Joly di Parigi in calce all'atto di intervento ex art. 105 c.p.c., comma 1, 20.7.95";
2) che al n. 45 degli atti e documenti allegati alla citazione anzidetta figura espressamente la "copia atto di intervento ex art.105 c.p.c., comma 1 LA OC S.A. e relativi documenti e procura".
Se, quindi, per un verso, appare indubitabile, conformemente all'assunto LA Corte territoriale, che la procura notarile sopra richiamata sia stata, in effetti, prodotta dalla OC "solo in copia non autentica", è, per altro verso, da rilevare come, secondo l'incensurato (di per sè) apprezzamento di fatto LA Corte stessa, l'odierna ricorrente principale, nel giudizio di appello, si sia limitata a dedurre che "tale procura non (era) stata prodotta in originale ne' in copia autentica" e non abbia, perciò, prospettato di avere espressamente (e specificatamente) contestato la corrispondenza all'originale LA copia (non autentica) LA procura anzidetta depositata dalla medesima OC all'atto LA costituzione nel giudizio di primo grado.
Devono, quindi, trovare applicazione i principi secondo i quali:
1) in tema di prova documentale, l'art. 2719 c.c., là dove esige l'espresso disconoscimento LA conformità all'originale delle copie fotografiche non autenticate di scritture, si applica anche alle copie fotostatiche ed il suddetto disconoscimento, la cui mancanza attribuisce alla copia fotografica o fotostatica la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto, nel silenzio LA norma ed in assenza LA previsione di un distinto regime processuale, alle modalità e ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 c.p.c., per il disconoscimento dell'autenticità LA scrittura o LA sottoscrizione, dovendo, pertanto, essere effettuato, in modo formale (ovvero mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali), nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, con la conseguenza che, in difetto, la copia fotografica o fotostatica non autenticata si deve avere per riconosciuta quanto alla sua conformità all'originale e, quindi, provvista LA medesima efficacia probatoria di quest'ultimo (Cass.28 gennaio 2004, n. 1525; Cass. 11 gennaio 2006, n. 212; Cass. 14
marzo 2006, n. 5461; Cass. 27 ottobre 2006, n. 23174);
2) la suindicata regola posta dall'art. 2719 c.c., secondo cui le copie fotografiche o foto statiche di scritture hanno la stessa efficacia di quelle autentiche non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente ma anche qualora detta conformità non sia espressamente disconosciuta dalla controparte, con divieto per il Giudice di sostituirsi alla parte interessata (pure se contumace) nell'attività di disconoscimento, trova applicazione anche relativamente alle scritture raccolte da notaio ed, in particolare, alle procure, onde la copia fotostatica LA procura notarile alle liti rilasciata al difensore di una delle parti (come appunto quella in contestazione) si ha per riconosciuta se la controparte (come nella specie) non la disconosca, in modo formale, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., nella prima udienza o risposta successiva alla sua produzione (Cass. 8 maggio 2006, n. 10501; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3695). Pertanto, anche indipendentemente dal rilievo LA Corte territoriale meglio sopra riportato alla lettera "e" e dalla "successiva procura notarile debitamente depositata, ...dai difensori LA OC (il 3.5.1999), in originale" (onde l'ininfluenza LA relativa censura dedotta dalla ricorrente principale attraverso il motivo in esame), appare evidente come tali difensori dovessero considerarsi provvisti di valida procura, e quindi del corrispondente ius postulandi, già solo sulla base LA produzione documentale allegata alla citazione notificata il 27.7.1995.
Vanno, quindi, congiuntamente esaminati il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale, i quali involgono, sotto contrapposti profili, la trattazione di questioni strettamente connesse.
Con il secondo motivo di impugnazione, dunque, lamenta la ricorrente principale violazione e falsa applicazione dell'art. 2598 c.c., n. 1, e dell'art. 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo LA controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, deducendo:
a) che la Corte territoriale ha respinto lo specifico motivo di appello LA NT, affermando che la condotta illecita, tenuta in danno delle appellate, sarebbe consistita nella vendita in Italia di capi di abbigliamento quivi importati con modalità illecite, condotta astrattamente rientrante nello schema di cui all'art. 2598 c.c., n. 3;
b) che detto Giudice non si è limitato a citare una disposizione dell'art. 2598 c.c., diversa rispetto a quella (art. 2598 c.c., n. 1, c.c.) sulla quale il Tribunale aveva fondato la sua decisione, senza che le appellate l'avessero in tal senso sollecitato, ma ha del tutto omesso di precisare in cosa consistessero le modalità illecite;
c) che, se queste risultassero costituite dalla "importazione parallela", si dovrebbe nuovamente osservare che l'originalità dei capi escludeva in radice la possibilità di confusione e che, nei confronti LA PR, mero distributore in esclusiva, non commette alcun illecito concorrenziale chi, come la NT, ha semplicemente svolto la propria attività commerciale, non potendo il distributore titolare di un'esclusiva di vendita lamentare l'esercizio dell'altrui attività commerciale;
d) che le stesse attrici avevano fondato le loro pretese sulla particolare tutela derivante dalle loro qualità di licenziataria e di distributrice in esclusiva, senza mai dedurre elementi di fatto tali da costituire autonoma fattispecie di illecito concorrenziale rispetto all'abuso di segno distintivo.
Con il secondo motivo di gravame, lamentano le ricorrenti incidentali violazione e falsa applicazione dell'art. 2598 c.c., n. 1, e dell'art. 12 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo LA controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, deducendo:
a) che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la condotta delle controparti dovesse essere sussunta nell'ambito dell'illecito concorrenziale solo sotto il caso di cui all'art. 2598 c.c., n. 3, negando la sussistenza delle ipotesi di illecita concorrenza per confusione di segni distintivi e dell'appropriazione di pregi dell'impresa o dei prodotti del concorrente;
b) che il caso di specie costituisce anche illecito ex art. 2598 c.c., n. 1, probabilmente, ex art. 2598 c.c., n. 2, laddove l'avere limitato la responsabilità alla sola fattispecie residuale di cui al n. 3 del medesimo art. 2598 c.c., costituisce un errore in indicando;
c) che la motivazione è senz'altro insufficiente, anzi omessa, non avendo la Corte territoriale specificato perché non ricorrerebbe l'ipotesi LA concorrenza confusoria.
I due motivi non sono fondati.
Giova, al riguardo, premettere che, attraverso l'esame degli atti, consentito a questa Corte venendo in considerazione la denuncia del vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., risulta come le odierne controricorrenti e ricorrenti incidentali, nella citazione davanti al Tribunale di Arezzo notificata il 27.7.1995, ebbero espressamente (e semplicemente) a concludere nel senso di "dichiarare le convenute responsabili...di concorrenza sleale in danno delle attrici". Detto Giudice, nella sentenza del 17.8.1999, ha, quindi, secondo quanto trovasi riportato nella stessa pronuncia LA Corte territoriale impugnata in questa sede, dichiarato "le convenute responsabili di concorrenza sleale in danno delle parti attrici" assumendo in definitiva che il comportamento LA NT S.r.l. ha integrato la fattispecie di concorrenza sleale concretamente mettendo in atto, con violazione del diritto di marchio LA licenziataria OC Sa, consumata con importazione illecita dei prodotti contrassegnati, una condotta diretta a ingenerare confusione con i prodotti distribuiti, in via esclusiva dalla Prl Fahions of Europ, sua diretta concorrente, mediante uso di segni distintivi, legittimamente usati da altri (come recita l'art. 2598 c.c., n. 1) e precisamente proprio dalla OC Sa, quale concessionaria LA licenza di marchio, e dalla Prl Fashions of Europ, quale distributrice esclusiva, commerciando i prodotti contrassegnati nel territorio riservato dal licenziatario al distributore esclusivo". La Corte territoriale, poi, investita dell'esame dei motivi dell'appello principale rispettivamente relativi, per un verso, al "difetto di legittimazione, alla presente azione, LA Prl Fashions of Europ S.r.l., licenziataria dei soli articoli per donna, non oggetto LA presente causa, e semplice distributrice degli articoli per uomo e ragazzo di cui è causa, e LA OC Sa, che non aveva dimostrato di aver ricevuto l'investitura di licenziataria da parte del titolare del diritto di marchio", nonché, per altro verso, al "difetto dei presupposti previsti dall'art. 2598 c.c., per la configurazione LA concorrenza sleale", li ha, quindi, disattesi entrambi, affermando:
a) che la "Prl Fashions of Europ S.r.l. è distributrice in Italia, in esclusiva, dei capi d'abbigliamento per uomo e bambino marcati Polo PH AU ed è, altresì, licenziataria dei marchi Polo PH AU sia per i capi d'abbigliamento da donna, sia per gli accessori";
b) che la LOco Sa è, invece, licenziataria per l'Europa dei predetti marchi per l'abbigliamento da uomo e ragazzo";
c) che le "attuali appellanti hanno commerciato in Italia, senza il consenso del titolare del marchio o di altro soggetto legittimato, prodotti con il marchio Polo PH RE;
d) che tale "condotta è, obiettivamente, contraria alla disciplina che regola la materia del marchio";
e) che adunque "viene prospettata, dalle attuali convenute in appello, una condotta illecita delle controparti, tenuta in danno delle medesime e consistente nella vendita, in Italia, di capi di abbigliamento quivi importati con modalità illecite, condotta astrattamente rientrante, a parere LA Corte, nello schema di cui all'art. 2598 c.c., n. 3";
f) che, "fermo il fatto che l'introduzione in Italia, senza il consenso del titolare di un marchio, di prodotti provenienti da un paese extracomunitario contrassegnati, anche legittimamente, con il suo marchio, costituisc(e) una condotta obiettivamente contraria alla disciplina che regola la materia del marchio..., tale condotta (deve), al contempo, essere riguardata, come già si è anticipato..., come illecita, ex art. 2598 c.c., n. 3, perché idonea a danneggiare l'altrui azienda...con mezzi non conformi ai principi LA correttezza professionale".
Tanto premesso, vanno, innanzi tutto, disattese le censure rispettivamente dedotte dalla ricorrente principale, là dove si lamenta che la Corte territoriale ha citato "una diversa disposizione dell'art. 2598 c.c., (il n. 3) rispetto a quella (art. 2598, n. 1) sulla quale il Tribunale aveva fondato la sua decisione, senza che le appellate l'avessero in tal senso sollecitata, nonché dalle ricorrenti incidentali, là dove si lamenta error in indicando e vizio di motivazione con riferimento al fatto che detta Corte ha negato la sussistenza delle ipotesi di illecita concorrenza per confusione di segni distintivi e dell'appropriazione di pregi dell'impresa o di prodotti del concorrente, limitando la responsabilità alla sola fattispecie residuale di cui all'art. 2598 c.c., n.
3. Al riguardo, invero, deve trovare applicazione il principio secondo cui, in tema di concorrenza sleale, quante volte il Giudice di appello lasci immutati i fatti materiali in base ai quali sia stata chiesta dall'attore la condanna del convenuto per concorrenza sleale appunto non altrimenti inquadrata in una delle figure (tipiche ovvero atipiche) normativamente previste (come nella specie), ben può tale giudice, senza con ciò andare oltre i limiti LA domanda proposta (sulla quale si sia validamente instaurato il contraddittorio) e senza, in particolare, sostituire alla causa petendi LA domanda medesima una causa petendi diversa, procedere all'esatta qualificazione giuridica dei fatti anzidetti, dedotti a fondamento costitutivo LA domanda sopraindicata, inquadrando l'azione proposta nella tipizzazione legislativa che le è propria e ponendo i fatti a base dell'accertamento LA concorrenza sleale sotto uno, piuttosto che sotto un altro, dei profili normativi di cui all'art.2598 c.c., (Cass. 1 ottobre 1976, n. 3195; Cass. 18 aprile 2003, n.
6310; Cass. 20 luglio 2004, n. 13423). Circa, poi, le residue censure dedotte dalla ricorrente principale, si osserva:
a) che la Corte territoriale ha dato espressamente (ed esaurientemente) conto LA "condotta illecita" delle appellanti, tenuta in danno delle convenute in appello e "consistente nella vendita, in Italia, di capi di abbigliamento quivi importati con modalità illecite", precisando, poi, che simili modalità si sostanziano nel fatto che "l'introduzione in Italia, senza il consenso del titolare di un marchio, di prodotti provenienti da un paese extracomunitario contrassegnati, anche legittimamente, con il suo marchio, costituisci) una condotta obiettivamente contraria alla disciplina che regola la materia del marchio", senza che, del resto, risulti altrimenti censurata dalla stessa ricorrente principale la conclusione di detta Corte in forza LA quale "tale condotta (deve)...essere riguardata...come illecita, ex art. 2598 c.c., n. 3, perché idonea a danneggiare l'altrui azienda...con mezzi non conformi ai principi LA correttezza professionale", ovvero l'implicita enunciazione, da parte del medesimo Giudice, del principio secondo cui, al di fuori dell'accertamento LA sussistenza del pericolo di confusione o degli estremi dell'appropriazione di pregi dei prodotti o dell'impresa altrui, è da ricondurre sotto l'ipotesi LA concorrenza sleale prevista dal cit. art. 2598 c.c., n. 3, l'uso del marchio altrui (al fine diretto di contraddistinguere i prodotti e, cioè, in funzione di marchio, non già solo in funzione descrittiva) posto in essere da terzi con le modalità (illecite, siccome "contrarie alla disciplina che regola la materia del marchio" stesso) meglio sopra indicate (in tal senso, del resto, Cass. 18 novembre 1998, n. 11603, là dove trovasi riconosciuta la "coesistenza", con la fattispecie di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c., vuoi di quella confusoria vuoi di quella consistente nell'appropriazione dei pregi altrui, in presenza tuttavia di "una offerta che si presenta identica senza esserlo - attesa la diversa qualità dei prodotti provenienti dal paese extracomunitario rispetto a quelli offerti dal titolare del marchio - e palesemente si avvantaggia dell'investimento del concorrente, anche risparmiando sulle spese - di riconfezionamento e, quindi, di commercializzazione - previste dalla legge");
b) che l'ipotesi di concorrenza sleale contemplata dal già richiamato art. 2598 c.c., n. 3, per l'uso di mezzi non conformi alla correttezza professionale, prescinde dall'eventuale "confondibilità" (oggettiva o soggettiva) dell'uno e dell'altro prodotto, richiesta, invece, nelle ipotesi tipiche previste dal n. 1 LA medesima disposizione (Cass. 4 luglio 1985, n. 4029);
c) che la Corte territoriale ha, con incensurato (di per sè) apprezzamento di fatto, dato conto che la "Prl Fashions of Europ S.r.l. è distributrice in Italia, in esclusiva, dei capi d'abbigliamento per uomo e bambino marcati Polo PH RE (oggetto LA presente causa), là dove è noto come operare sul mercato in concorrenza con l'imprenditore il quale ha ottenuto una (cosiddetta) concessione di vendita in esclusiva di prodotti contrassegnati da un determinato marchio e, segnatamente, non rispettare l'esclusiva medesima compiendo l'invasione LA relativa zona, non costituisce di per sè fonte di responsabilità a titolo di illecito extracontrattuale ed, in particolare, a titolo di concorrenza sleale, salvo, però, che il terzo estraneo al rapporto di esclusiva, intercorso tra le parti contraenti, si avvalga (come nella specie) di mezzi non conformi alla correttezza professionale, idonei a danneggiare l'altrui azienda, ricorrendo esattamente l'ipotesi LA concorrenza sleale qualora il commerciante si procuri con mezzi illeciti (come, appunto, in violazione LA "disciplina che regola la materia del marchio") la merce da rivendere in una zona di esclusiva, così da influenzare ed alterare la normale situazione concorrenziale, in pregiudizio degli altri imprenditori concorrenti (Cass. 11 ottobre 1960, n. 2644; Cass. 4 aprile 1970, n. 914). Occorre, quindi, procedere, secondo un corretto ordine logico, all'esame (separato) del primo e del terzo motivo del ricorso incidentale.
Con il primo motivo, dunque, lamentano la PR e la OC violazione e falsa applicazione del R.D. n. 929 del 1942, artt. 1, e 1 bis, art. 55 e segg., e dell'art. 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo LA controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, deducendo:
a) che la Corte territoriale ha errato nel non ritenere applicabile, nel caso di specie, il disposto di cui R.D. n. 929 del 1942, artt. 1 e 1 bis;
b) che detto Giudice, invero, ha affermato (alla pag. 45 dell'impugnata sentenza) che l'illecita importazione non costituisce, di per sè, una fattispecie di contraffazione;
c) che tale valutazione costituisce senz'altro un error in indicando;
d) che, avendo il titolare o il licenziatario del marchio altresì il potere di vietare l'importazione da Paesi non aderenti all'Unione Europea di beni recanti i propri marchi senza il suo consenso, la condotta in violazione di simili divieti integra gli estremi LA contraffazione, LA Legge Marchi, ex art. 56;
e) che la giurisprudenza è ormai unitaria nel ritenere che configura una violazione dei diritti di esclusiva attribuiti al titolare del marchio o al suo licenziatario non solo la vendita di prodotti illegittimamente marcati ab origine, ma anche l'importazione nel territorio italiano di prodotti legittimamente contraddistinti dal segno in un Paese extracomunitario ed introdotti nel territorio italiano senza il consenso del titolare, costituendo una simile condotta atto illecito di contraffazione del marchio, intesa come violazione appunto dei diritti riconosciuti esclusivamente al titolare o al licenziatario di questo;
f) che non può di certo essere considerata una sufficiente motivazione, la quale risulta sostanzialmente omessa, la succinta enunciazione LA Corte territoriale secondo cui l'illecita importazione non costituisce di per sè una fattispecie di contraffazione, non essendosi la medesima Corte peritata di spiegare minimamente perché, nonostante il disposto LA Legge Marchi, degli artt. 1 e 1 bis, fatto oggetto di lunga ed attenta elaborazione giurisprudenziale, non ricorrerebbe la contraffazione;
g) che la motivazione è altresì contraddittoria, non comprendendosi come detta Corte, dopo l'affermazione secondo la quale l'importazione parallela non autorizzata dal legittimo avente diritto costituisce una condotta obiettivamente contraria alla disciplina che regola la materia del marchio, abbia potuto ritenere che una simile condotta non costituisce contraffazione.
Il motivo non è fondato.
La Corte territoriale, prendendo in esame il secondo motivo del gravame incidentale, attraverso il quale le convenute in appello hanno lamentato che il Tribunale non avesse dichiarato le appellanti principali "responsabili anche di contraffazione" per avere, le stesse, importato illecitamente in Italia prodotti quivi distribuiti, in via esclusiva, dalla PR, è addivenuta alla declaratoria di infondatezza del motivo anzidetto, "non costituendo, di per sè, l'illecita importazione, una fattispecie di contraffazione". Tale assunto merita di essere condiviso.
Giova, al riguardo, premettere:
a) che il principio del cosiddetto "esaurimento del marchio", secondo quanto trovasi affermato anche in dottrina, esprime la regola per la quale il titolare di un marchio, dopo avere contrassegnato il suo prodotto ed averlo immesso sul mercato, ovvero dopo avere consentito (attraverso, ad esempio, un contratto di licenza) che altri apponesse il segno e commercializzasse il prodotto, non può impedire che quest'ultimo, così marcato, circoli "ulteriormente" in quello stesso mercato, ne' può, invocando il proprio diritto esclusivo sul segno, impedire che il cessionario del prodotto medesimo ne usi secondo le proprie scelte;
b) che il R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 1 bis, comma 2, (recante il Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati), aggiunto dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, art. 2, in armonia con l'art. 7, comma 1, LA direttiva CE n. 89/104 in data 21 dicembre 1988 e con l'art. 13, comma 1, del (successivo) regolamento CE n. 40/94 in data 20 dicembre 1993, ha, quindi, introdotto esplicitamente nel nostro ordinamento, così "codificandolo" e, anzi, rappresentandone (si rileva ancora in dottrina) la "generale affermazione", il principio anzidetto, il quale, peraltro, era già stato riconosciuto dalla giurisprudenza LA Corte CE (sentenze 13 luglio 1966, cause riunite Grundig/Costen; 18 febbraio 1971, causa Sirena;
31 ottobre 1974, causa Centrafarm/Winthrop), in applicazione degli artt. 30, 36 e 85 del Trattato di Roma;
c) che, in virtù di tale principio, dunque, si deve oggi (come, del resto, per via di interpretazione, già prima LA riferita innovazione legislativa) ritenere che il titolare del diritto sul marchio non può opporsi alla circolazione in Italia dei prodotti precedentemente messi in commercio da lui stesso, o da soggetti a tanto legittimati, in un qualunque Paese dell'Unione Europea, realizzandosi appunto, in questo caso, il presupposto dell'esaurimento del marchio;
d) che, per contro, secondo l'orientamento accolto dalla giurisprudenza vuoi LA Corte CE (sentenze 3 luglio 1974, causa Hag 1; 22 giugno 1976, causa Terrapin/Terranova; 17 ottobre 1990, causa Hag 2; 16 luglio 1998, causa Silhouette), vuoi di questa stessa Corte (Cass. n. 1 1603/1998, cit.), residua il potere del titolare del marchio, in quanto tale, di opporsi all'importazione di prodotti contrassegnati, anche legittimamente, con detto marchio, là dove essi provengano da un paese extracomunitario ed egli, o altri da lui legittimati, non abbiano consentito all'introduzione ulteriore di quei beni nel mercato europeo, senza che assuma alcun rilievo la circostanza di un eventuale, regolare sdoganamento dei prodotti medesimi in un paese dell'Unione Europea, risultando ciò del tutto ininfluente sul piano del diritto ad introdurre il prodotto in quel mercato nazionale.
Tanto premesso, richiamate le surriferite conclusioni LA Corte territoriale là dove queste ha ritenuto l'illiceità LA condotta "consistente nella vendita, in Italia, di capi di abbigliamento quivi importati con modalità illecite" e, segnatamente, la contrarietà "alla disciplina che regola la materia del marchio...(del) l'introduzione in Italia, senza il consenso del titolare..., di prodotti provenienti da un paese extracomunitario contrassegnati, anche legittimamente, con il suo marchio", si osserva, quindi, secondo quanto correttamente affermato dalla Corte territoriale, che "l'illecita importazione" non appare, in effetti, "di per sè" sussumibile sotto le specie LA contraffazione del marchio. A seguito, infatti, delle modifiche apportate dal già cit. D.Lgs. n.480 del 1992, è stato precisato (R.D. n. 929 del 1942, art. 1, comma 1, lett. "a", come sostituito dal medesimo D.Lgs. n. 480 del 1992, art. 1) che si ha contraffazione vuoi quando esiste "rischio di confusione", vuoi quando esiste "rischio di associazione" tra i due segni, là dove il primo, determinato dall'identità o dalla somiglianza dei segni utilizzati per contrassegnare prodotti identici o affini, allude alle ipotesi in cui la presenza del marchio altrui sul prodotto di un terzo fa credere al pubblico che i due prodotti provengano da una stessa impresa, mentre il secondo allude alle ipotesi in cui il pubblico medesimo è indotto in errore circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di gruppo tra l'impresa terza ed il titolare del marchio, ovvero è indotto a credere che i due prodotti provengano da due imprese distinte, tra le quali, però, intercorrano rapporti di licenza o, comunque, di autorizzazione all'uso del marchio anzidetto (Cass. 16 luglio 2005, n. 15096). Poiché, dunque, l'azione di contraffazione mira a tutelare la distinti vita (intesa come idoneità ad individuare un prodotto rispetto ad un altro) insita nel collegamento che si crea tra segno e prodotto stesso (Cass. 25 giugno 2007, n. 14684), il relativo giudizio postula che si "ripeta", in un segno concorrente, la tipica ed individualizzante capacità distintiva del marchio ed il suo caratteristico messaggio (Cass. 26 giugno 1996, n. 5924), ovvero che si verifichi l'abusiva "riproduzione" (Cass. 18 agosto 1997, n. 7660) del marchio stesso (la quale ne investa gli elementi caratteristici che adempiono alla specifica funzione di identificazione del prodotto: Cass. 27 gennaio 1967, n. 229) sulla base del riscontro dell'identità o LA confondibilità dei marchi in questione (Cass.25 settembre 1998, n. 9617) mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditorie concorrente (Cass. 3 luglio 1992, n. 8157), onde risulta palese come non possa essere sussunta, "di per sè", nella figura LA contraffazione "l'illecita importazione" oggetto di causa, la quale, pur costituendo senza dubbio "una condotta obiettivamente contraria alla disciplina che regola la materia del marchio" (secondo l'incensurato apprezzamento LA Corte territoriale), ovvero un'utilizzazione lesiva del diritto di esclusiva dalla legge riconosciuto al titolare, integrando (come si è accennato) l'ipotesi di concorrenza sleale prevista dall'art. 2598 c.c., n. 3, non appare, tuttavia, tale, in ragione LA stesso mancato accertamento, in sede di merito, di alcuna "diversità" dei prodotti importati dal Paese extracomunitario (Repubblica Dominicana) rispetto a quelli offerti dalle aventi diritto, da poter determinare il rischio di "confusione" o di "associazione" il cui apprezzamento (secondo quanto pure accennato) è sotteso al riconoscimento LA sussistenza dell'anzidetta contraffazione.
Con il terzo motivo di impugnazione, lamentano le ricorrenti incidentali violazione e falsa applicazione del R.D. n. 929 del 1942, art. 63, n. 2, e art. 66, comma 2, e art. 2599 c.c., e dell'art. 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo LA controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, deducendo:
a) che la Corte territoriale, accogliendo parzialmente il relativo motivo di appello proposto dalle controparti, ha ingiustamente depennato tout court dalla sentenza la proibizione a ulteriormente importare, commercializzare, pubblicizzare, vendere, offrire in vendita prodotti recanti il marchio LO PH RE o il marchio raffigurante il giocatore di polo a cavallo, perché considerata "generalizzata";
b) che la stessa Corte, traducendo correttamente la volontà del Giudice di prime cure, evidentemente non specificata per mero errore materiale di omissione, poteva precisare che l'inibitoria era pronunciata con riferimento ai prodotti provenienti a importazioni parallele extracomunitarie non autorizzate;
c) che la pronuncia di inibitoria consegue automaticamente all'accertamento degli atti di concorrenza, sleale, senza che il soggetto passivo degli stessi sia tenuto a fornire prova del pericolo di ripetizione di quegli atti, laddove la cessazione dell'attività contraria alla correttezza professionale non fa venir meno l'interesse ad una pronuncia del genere;
d) che, di conseguenza, la Corte territoriale ha errato in indicando nel revocare tout court la previsione LA penale di cui alla pronuncia di primo grado, originariamente fissata in L. un milione, in capo a ciascuna convenuta, per ogni inosservanza dei provvedimenti contenuti nella sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli stessi.
Il motivo, nei termini e nei limiti appresso indicati, è fondato. Ai sensi dell'art. 2599 c.c., "la sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e da gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti", dovendosi, al riguardo, precisare che la funzione essenziale e tipica dell'azione inibitoria di cui al citato art. 2599 c.c., è quella di apprestare una tutela giurisdizionale preventiva, la quale si attua nella pronuncia contenente l'ordine rivolto ad una parte del processo di astenersi in futuro dal ripetere determinati atti commessi in violazione degli obblighi di non fare previsti dall'art. 2598 c.c., (Cass. 25 luglio 1995, n. 8080). Nella specie, la Corte territoriale, accogliendo parzialmente l'ottavo motivo dell'appello principale, là dove si era fatto esplicito riferimento all'accoglimento delle domande attrici "solo in punto di concorrenza sleale", ha quindi:
a) "depennat(o), perché priva di giustificazioni giuridiche, la proibizione generalizzata, pronunciata nei confronti delle attuali appellanti principali, a compiere l'importazione, la commercializzazione, la pubblicità, la vendita e l'offerta in vendita di prodotti contrassegnati dai marchi Polo PH AU o dal marchio raffigurante il giocatore dipolo a cavallo o di prodotti recanti marchi con questi simili o confondibili";
b) "di conseguenza...anche depennat(o) la connessa determinazione, in L. 1.000.000, LA penale, in capo a ciascuna convenuta, per ogni inosservanza dei provvedimenti contenuti nella sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli stessi".
Orbene, per quanto riguarda la statuizione di cui alla lettera "a" che precede, appare palese come detto Giudice abbia trascurato di considerare che, "stante l'accoglimento delle domande attrici...in punto di concorrenza sleale", la pronuncia di inibitoria trova fondamento nel disposto del richiamato art. 2599 c.c., senza che, del resto, possa costituire ragione sufficiente per addivenire al relativo diniego il mero apprezzamento del carattere "generalizzato" LA proibizione emanata nel grado precedente, spettando al Giudice di merito, in riferimento agli specifici connotati dell'illecito concorrenziale di cui trattasi, determinare l'esatta portata da attribuire all'inibitoria medesima, individuandone (e, semmai, circoscrivendone) il contenuto corrispondente.
Resta, pertanto, assorbita l'ulteriore censura dedotta dalle odierne ricorrenti incidentali avverso la revoca LA penale prevista nella decisione di primo grado, la quale è stata disposta dalla Corte territoriale in via semplicemente "consequenziale", ritenendo, cioè, detta penale "connessa" alla proibizione ("generalizzata") come sopra (a torto) "depennata".
Con il terzo motivo di impugnazione, infine, lamenta la ricorrente principale violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 1226 c.c., e art. 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo LA controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, deducendo:
a) che la Corte territoriale ha avallato l'abnorme ed illegittima determinazione del danno a carico LA NT in L. 500.000.000, in favore di ciascuna delle attrici, nonostante che queste avessero persino all'udienza di conclusioni indicato somme di oltre cinque volte inferiori, solo perché in citazione e nella memoria ex art.183 c.p.c., le medesime attrici avevano indicato il quantum dei danni in determinati importi inferiori a quelli poi liquidati dal Tribunale, ma avevano anche fatto salva la possibilità di una diversa liquidazione da compiersi in via equitativa;
b) che detta Corte non ha dato conto del fatto che l'espressione usata dalle attrici ("o nella diversa somma che il Tribunale vorrà liquidare occorrendo anche in via equitativa"), dopo che queste ultime avevano precisato ogni singola voce di danno per danno emergente e lucro cessante, senza invocare alcun ulteriore elemento risarcitorio, potesse significare che le attrici intendevano ottenere un risarcimento ulteriore e non piuttosto volessero affidare allo stesso Tribunale la determinazione di un danno inferiore, atteso che la loro determinazione analitica era, ovviamente, quella ad esse più favorevole;
c) che la medesima Corte, nonostante NT avesse criticato l'ammontare del danno illegittimamente determinato in misura enormemente superiore rispetto a quanto dedotto e richiesto dalle attrici, osservando che ne' queste ultime ne' il Giudice di primo grado avevano saputo indicare quale danno impossibile o molto difficile da dimostrare fosse necessario liquidare equitativamente, non ha speso una parola di motivazione al riguardo.
Il motivo in parte non è fondato ed in parte non è ammissibile. Giova, al riguardo, premettere come, sulla base dell'incensurato (di per sè) apprezzamento di fatto LA Corte territoriale, sia rimasto accertato che le censure dedotte, in sede di appello, dall'odierna ricorrente principale erano state articolate nel senso:
a) che le "conclusioni LA Prl Fashions of Europ S.r.l., e LA OC, prese in data 2.3.1999, all'udienza di precisazione delle conclusioni, e trascritte in sentenza, in quanto nuove, avrebbero dovuto ritenersi inammissibili";
b) che "le stesse attrici (pur essendo inammissibili le loro conclusioni) avevano quantificato (v. conclusioni 2.3.1999) i danni addebitabili ad NT a L. 43.200.000 + 28.800.000, mentre quelli addebitabili a Usa Import Export a L. 685.260.000 + 456.840.000, che sono state invece condannate al pagamento di L. 150.000.000, per ciascuna delle attrici, senza alcuna motivazione". A fronte di quanto precede, detto Giudice, nell'impugnata sentenza, ha ritenuto l'infondatezza del relativo motivo di gravame (quinto dell'appello principale), affermando che "in citazione e nella memoria ex art. 183 c.p.c., u. c., le attrici...avevano indicato il quantum dei danni in determinati importi, inferiori a quelli, poi, liquidati dal Tribunale, ma avevano, anche, fatto salva la possibilità di una diversa liquidazione, da compiersi in via equitativa".
Posto, dunque, che, nella specie, non è stata dalla ricorrente principale ribadita la doglianza meglio sopra riportata alla lettera "a" ne' censurato l'apprezzamento di fatto LA Corte territoriale, riferito da ultimo, relativo al tenore LA citazione e LA memoria ex art. 183 c.p.c., u.c., si osserva:
a) per un verso, che l'assunto LA Corte territoriale, incentrato sulla possibilità, per il Giudice il quale ne sia stato espressamente richiesto, di liquidare il danno, in via equitativa, in una misura "diversa" (e, quindi, senza esclusione dell'eventualità di liquidarlo in una misura anche "superiore") rispetto a quella ("inferiore") specificatamente indicata, merita di essere condiviso, atteso che, là dove una domanda di risarcimento dei danni venga proposta attraverso la richiesta LA condanna LA controparte al pagamento di un determinato importo, ovvero LA "diversa" somma (maggiore o minore) che risulti dovuta, in via equitativa, all'esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata come meramente di stile, in quanto essa, lungi dall'avere un contenuto semplicemente formale, manifesta la ragionevole incertezza LA parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi ed ha lo scopo di consentire al Giudice di provvedere sulla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare LA somma determinata che risulti indicata nelle conclusioni specifiche (Cass. 24 gennaio 2006, n. 1313; Cass.11 luglio 2006, n. 15698);
b) per altro verso, che la censura relativa alla mancanza anche di una sola parola di motivazione, nella sentenza impugnata, quanto alla dedotta possibilità per il Giudice di "liquidare equitativamente soltanto i danni, indicati dall'attore, il cui ammontare l'attore non potesse, se non con estrema difficoltà, dimostrare", si palesa inammissibile, atteso che, nel silenzio LA Corte territoriale sul punto, l'odierna ricorrente principale non ha minimamente specificato le concrete modalità di tempo e di luogo LA pretesa "osservazione" circa il fatto che "nè le attrici ne' il Giudice di primo grado avevano saputo indicare quale danno impossibile o molto difficile da dimostrare fosse necessario liquidare equitativamente", mentre la parte che impugni una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, di specificare, a pena di inammissibilità, l'atto difensivo o il verbale d'udienza (non potendo, nella specie, ritenersi sufficiente il mero riferimento LA ricorrente principale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.3.1999, là dove, per sua stessa ammissione, figura espressamente la sola dichiarazione "di non accettare il contraddittorio" sulle domande nuove mediante le quali le attrici avevano "ampliato le loro originarie conclusioni in punto di risarcimento danni") in cui l'ha formulata, per consentire al Giudice di verificarne la ritualità e la tempestività, così da apprezzare la decisività LA questione, atteso che, pur configurando la violazione dell'art. 112 c.p.c., un error in procedendo, per il quale la Corte di Cassazione è Giudice anche del "fatto processuale", il potere - dovere LA stessa Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che quest'ultima, in relazione alla mancata possibilità di rilevare d'ufficio tale vizio, debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alle parti di indicarli (Cass. 17 gennaio 2007, n. 978). Pertanto, il ricorso principale deve essere rigettato e, quanto al ricorso incidentale, ne va dichiarata l'inammissibilità nei confronti dei soggetti diversi dalla ricorrente principale, laddove, nei confronti di quest'ultima, vanno rigettati i primi due motivi meritando accoglimento il terzo nei sensi di cui in motivazione, onde la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara l'inammissibilità del ricorso incidentale nei confronti dei soggetti diversi dalla ricorrente principale, rigetta i primi due motivi del ricorso incidentale nei confronti LA ricorrente principale, accoglie nei sensi di cui in motivazione il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2007