Cass. civ., sez. I, sentenza 21/12/2007, n. 27081
CASS
Sentenza 21 dicembre 2007

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Il titolare di un marchio, dopo aver contrassegnato il suo prodotto ed averlo immesso sul mercato, ovvero dopo aver consentito (attraverso, ad esempio, un contratto di licenza) che altri vi apponesse il segno e lo commercializzasse, non può impedire che il cessionario ne usi secondo le proprie scelte né può opporsi alla circolazione in Italia del prodotto precedentemente messo in commercio da lui stesso (o da soggetti a ciò legittimati) in un paese dell'Unione Europea (verificandosi, in tal caso, il fenomeno del cosiddetto "esaurimento del marchio"), ma può, per converso, opporsi all'importazione di prodotti provenienti da un paese extracomunitario e contrassegnati (anche legittimamente) con il suo marchio, sempre che egli (ovvero Il titolare di un marchio, dopo aver contrassegnato il suo prodotto ed averlo immesso sul mercato, ovvero altro soggetto da lui legittimato) non abbia consentito alla introduzione ulteriore di quei beni nel mercato europeo, senza che assuma alcun rilievo la circostanza di un eventuale regolare sdoganamento dei prodotti in un paese dell'Unione Europea, risultando ciò del tutto irrilevante sul piano del diritto ad introdurre il prodotto in quel mercato nazionale.

Premesso che, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 480 del 1992, la tutela del marchio comprende non soltanto il "rischio di confusione", determinato dalla identità o dalla somiglianza dei segni utilizzati per contrassegnare prodotti identici o affini, ma anche il "rischio di associazione" fra i due segni, quando il pubblico possa essere indotto in errore circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di gruppo tra l'impresa terza e il titolare del marchio, ovvero possa essere indotto a credere che i due prodotti provengano da imprese distinte tra le quali intercorrano rapporti di licenza o di autorizzazione all'uso del marchio stesso, la illecita importazione di prodotti marcati, di per sé, non integra contraffazione, sebbene questa possa integrare un'ipotesi di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cod. civ., ovvero di lesione del diritto di esclusiva dalla legge riconosciuto al titolare del marchio.

L'imprenditore che operi sul mercato in concorrenza con altro imprenditore il quale abbia ottenuto una concessione di vendita in esclusiva di prodotti contrassegnati da un determinato marchio e, compiendo un'invasione nella zona di pertinenza di quest'ultimo, non ne rispetti l'esclusiva, non incorre per ciò solo in responsabilità extracontrattuale a titolo di concorrenza sleale, salvo che si avvalga di mezzi non conformi alla correttezza professionale idonei a danneggiare l'altrui azienda, come nel caso in cui si procuri la merce da rivendere nella zona di esclusiva con mezzi illeciti (per esempio, in violazione della normativa a tutela dei marchi), così da influenzare ed alterare la normale situazione concorrenziale, in pregiudizio degli altri imprenditori concorrenti.

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  • 1Marchi Forti e Marchi Deboli. La capacità distintiva del Marchio e l’aderenza concettuale con il prodotto venduto.
    Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 13 gennaio 2023

    La Cassazione Sez. I Civ. 13 dicembre 2021, con ordinanza n. 39765 sulla distinzione tra marchio forte e marchio debole e sui caratteri distintivi di quest'ultimo, afferma che “Il marchio deve possedere capacità distintiva, normalmente garantita attraverso un distacco concettuale, più o meno accentuato, fra il segno e il bene (prodotto o servizio) a cui si riferisce, secondo una ideale curva progressiva del parametro della capricciosità e dell'arbitrarietà del collegamento, che va dalla generica denominazione del prodotto o servizio stesso (che possiede un tasso di distintività pari a zero), sino all'assenza assoluta di collegamento logico (distintività massima), attraverso gradini …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/12/2007, n. 27081
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27081
Data del deposito : 21 dicembre 2007

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