Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 24 giugno 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 12/12/2025, n. 3571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3571 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03571/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01810/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1810 del 2024, proposto da
RI ER, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Consoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale XX Settembre n. 45;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Baviera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Va.Cri.Da. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Rosario Calanni Fraccono, Agatino Santagati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del permesso di costruire n. URB/205 del 21dicembre, prot. 501417, emesso in relazione alla pratica 3620/21, rilasciato dal Comune di Catania, Urbanistica e Controllo del Territorio – Urbanet, in favore di VA.CRI.DA s.r.l. Costruzioni, ottenuto dalla ricorrente in data 13 luglio 2024, trasmessi dal Comune di Catania, a seguito del ricorso per l’accesso, presentata dall’odierna ricorrente in data 5/4/2024, iscritto al n.641/1014 R.G.;
-della nota prot. n.221218 del 31/05/2022, contenente le prescrizioni poste per la realizzazione dell’intervento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catania e di Va.Cri.Da. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. LE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente, in qualità di comodataria di un immobile sito in Catania ubicato su fondo confinante rispetto a quello per cui è causa, ha impugnato il permesso di costruire rilasciato alla società controinteressata (prot. n. 501417 del 21 dicembre 2022, pratica n. 3620/21) per la demolizione e ricostruzione, ai sensi dell’art. 3, della l.r. n. 6 del 23 marzo 2010, con aumento di volumetria del 25%, degli immobili ivi esistenti.
In punto di fatto, parte ricorrente ha sottolineato come soltanto in data 16 gennaio 2024 veniva affisso il cartello di cantiere dal quale si evinceva l’avvenuto rilascio del titolo edilizio de quo e che, il 5 febbraio 2024, iniziati i lavori di demolizione, si verificava una perdita di gas da una colonnina accidentalmente divelta dai mezzi di cantiere, con conseguente intervento dei Vigili del Fuoco.
A questo punto, la ricorrente, avendo interesse a verificare la legittimità degli interventi in corso di realizzazione sul fondo finitimo, il 13 febbraio 2024 presentava apposita istanza di accesso agli atti al Comune di Catania, chiedendo l’ostensione di copia del permesso di costruire rilasciato oltre che di ogni altro atto istruttorio prodromico.
Atteso il mancato riscontro alla richiesta di accesso agli atti, parte ricorrente si vedeva costretta ad adire questo T.A.R. ai sensi dell’art. 116, c.p.a. (r.g. n. 641/2024).
L’Amministrazione locale metteva a disposizione della parte privata la documentazione chiesta in data 13 luglio 2024, di talché, solo da allora, parte ricorrente ha potuto comprendere che l’Amministrazione locale intimata avesse rilasciato un permesso di costruire alla ditta controinteressata al fine demolire e ricostruire i fabbricati esistenti con incremento di cubatura, così come consentito dal richiamato art. 3, della l.r. n. 6/2010.
Dagli elaborati di progetto e dalla perizia giurata redatta dal tecnico abilitato, nello specifico, risultava come gli immobili da demolire fossero due, entrambi censiti al catasto fabbricati, al foglio 8, particella 328 e, segnatamente: “ Corpo “A”, consistente in una palazzina, prospicente Via De Amicis, avente cubatura di 1.102,08 mc, costituita da un piano interrato, tre elevazioni fuori terra e un locale sgombero al paino secondo sottotetto; - Corpo “B”, consistente in una palazzina posta sul retro del lotto di terreno, avente cubatura di 445,20 mc, costituita da un piano interrato e tre elevazioni fuori terra ”.
Sempre dalla perizia richiamata, poi, risultava come il “Corpo A” fosse stato costruito, previo regolare rilascio di licenza edilizia nel 1958 (licenza n. 17747 del 16 maggio 1958) e che, prima del 1967, fosse stato altresì realizzato, in difformità rispetto al titolo edilizio in commento, un locale sottotetto oltre ad una diversa composizione del solaio del piano ammezzato.
Per quanto attiene, invece, al “Corpo B”, la perizia si limitava ad asserire che esso fosse stato realizzato ante 1967.
Orbene, col provvedimento impugnato, nonostante la ditta controinteressata denunciasse la realizzazione in difformità di una parte del “Corpo A”, oltre all’edificazione del “Corpo B” in assenza di qualsivoglia titolo edilizio, il Comune di Catania autorizzava, comunque, l’intervento sul compendio immobiliare esistente, fissando la cubatura massima da realizzare in mc 1.822,80, pari alla sommatoria tra la cubatura del “Corpo A”, aumentata del 25%, e della (sola) cubatura del “Corpo B”, senza alcun aumento di volumetria, in quanto palazzina “… costituita da interpiani con una altezza di mt. 2,60 (quindi non abitabili) oltre la non presenza di servizi igienici…quindi detto volume per quanto esistente, non si ritiene possa essere preso in considerazione nei conteggi di cubatura legittima e, a maggior ragione incrementata del 25% ”.
1.2. I motivi di ricorso possono essere così riepilogati:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, comma 1, della l.r. n.6/2010, dell’art. 31 della l. n.1150/1942, nonché del regolamento edilizio del Comune di Catania, approvato con deliberazione del 05.01.1935 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria .
Col primo mezzo di impugnazione parte ricorrente censura sotto plurimi punti di vista la violazione delle disposizioni suindicate oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria che trasparirebbe dagli atti gravati.
In primo luogo, viene evidenziata la preesistenza, rispetto all’anno 1967, della necessità di dotarsi di apposito titolo edilizio (licenza) per le nuove costruzioni insistenti nei centri urbani, così come disposto, in via generale, dall’art. 31, della l.n. 1150/1942 e, con particolare riferimento al Comune di Catania, dal regolamento edilizio dell’Ente locale approvato con delibera del 5 gennaio 1935.
In una situazione di tal fatta, dunque, sarebbe evidente come soltanto la superficie dell’immobile “A”, nella parte regolarmente realizzata, avrebbe potuto essere legittimamente demolita e ricostruita con aumento di volumetria del 25%, mentre nessuna cubatura dell’immobile “B” avrebbe potuto essere considerata a tal fine, come invece erroneamente effettuato dal Comune resistente col titolo impugnato.
In secondo luogo, poi, il progetto di controparte difetterebbe delle certificazioni sulla coerenza con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche ambientali e urbanistiche delle zone ove gli immobili in questione sono ubicati, così come prescritto dall’art. 1, della l.r. n. 6/2010, senza considerare che non sarebbe stata comprovata neppure la richiesta regolarità della TARSU, della TIA e dell’ICI, come imposto dalla medesima legge regionale, all’articolo 3.
Da ultimo, sempre ai sensi del citato art. 3, sarebbe altresì ravvisabile la violazione della prescrizione consistente nel fatto che “ nel caso di ricostruzione dell’edificio su area di sedime diversa, all’interno della stessa area di proprietà, la superficie originariamente occupata dal fabbricato demolito deve essere sistemata a verde privato e/o prevedere parcheggi a servizio dello stesso, nel rispetto di eventuali vincoli esistenti, con apposizione di vincolo di inedificabilità. In ogni caso la superficie originariamente occupata dal fabbricato deve essere sistemata con materiale e tecniche che garantiscano la permeabilità del terreno ”.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art.9, d.m. n.1444/1968 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, n.a., del P.R.G. di Catania - Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Con la seconda censura parte ricorrente lamenta che il progetto della ditta controinteressata, difformemente da quando risulta dal permesso di costruire impugnato, non rispetterebbe la distanza di dieci metri tra pareti finestrate, sicché da siffatta violazione conseguirebbe l’illegittimità del citato progetto, non risultando neppure rispettate le distanze di cui all’art. 14, delle N.A. del P.R.G. di Catania (distanze tra fabbricati e dalla limitrofa viabilità Comunale esistente), con conseguente violazione, altresì, delle disposizioni sulle distanze imposte, in tal senso, dalla normativa antisismica.
III) Violazione dell’art. 3, co. 4, l.r. n. 6 del 2010 - Eccesso di potere per carenza di istruttoria .
In via ulteriore, non sarebbero rispettate neppure le distanze minime previste sotto altro profilo, ossia quello della veduta obliqua e della servitù di veduta diretta, di cui agli artt. 903 e 905, del codice civile.
IV) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione e sviamento .
Col quarto motivo di ricorso parte ricorrente censura l’operato del Comune, da un lato, per aver erroneamente riconosciuto alla ditta controinteressata la cubatura utile derivante dal “Corpo B”, realizzato sine titulo e, dall’altro lato, per non aver intimato la demolizione degli abusi commessi sul “Corpo A”, consentendone la ricostruzione.
V) Incostituzionalità della l.r. n. 10/2010 ( rectius , 6/2010).
Da ultimo, parte ricorrente rileva come la l.r. n. 6/2010, nella parte in cui ha continuato a prevedere oltre la scadenza del termine originale, per effetto di interventi normativi sopravvenuti, la realizzazione degli interventi di cui sopra, sia stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 90/2023, pubblicata in G.U. il 10 maggio 2023, ragione per cui, essendo stato il permesso di costruire oggetto dell’odierno giudizio tempestivamente impugnato, non venendo in rilievo un rapporto “esaurito”, ciò determinerebbe che il titolo edilizio in parola, ancorché rilasciato prima della pubblicazione della prefata decisione del Giudice delle leggi, avrebbe comunque dovuto essere travolto dagli effetti caducatori dalla medesima promananti.
2.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Catania che ha eccepito l’irricevibilità del ricorso oltre a chiederne il rigetto nel merito in quanto infondato.
2.2. Si è altresì costituita la ditta controinteressata che ha anch’essa eccepito la tardività del gravame oltre all’inammissibilità del medesimo per omessa impugnazione di un (non meglio precisato) atto presupposto.
Nel merito ha chiesto il respingimento delle pretese di parte ricorrente in quanto ritenute prive di fondamento.
3.1. Con l’ordinanza n. 44/2025 è stata accolta l’istanza cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 55, co. 10, del codice di rito amministrativo.
3.2. Con successiva ordinanza n. 2006/2025 è stata disposto a carico dell’Ente locale resistente un incombente istruttorio consistente nel deposito di una relazione al fine di chiarire: “ a) com’è stata calcolata la volumetria dell’immobile da realizzare (pari a complessivi mc 1.822,80) e, in particolare, se è o meno (ed eventualmente in che misura) stata presa in considerazione la volumetria del corpo del fabbricato denominato “corpo B” (mc 455,20), in aggiunta a quello denominato “corpo A” (mc 1377,60); b) se l’area su cui insiste il fabbricato denominato corpo B, alla data della sua realizzazione, si trovava in una zona del territorio comunale ricompresa nell’ambito urbano; c) se dagli elaborati progettuali presentati dalla Va.Cri.Da. srl risulti il rispetto: della distanza di 10 metri di cui all’art. 9 del D.M.1444/1968 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; della distanza tra fabbricati e viabilità comunale di cui all’art. 14 delle norme di attuazione del PRG di Catania; delle distanze imposte dalla normativa antisismica ;”.
Oltre alla relazione de qua al Comune di Catania è stato altresì ordinato di depositare agli atti di causa copia del regolamento edilizio del 1935, oltre alla sentenza della Corte di Cassazione del 15 giugno 1954, resa nella causa “ SO-Faro ”, menzionata negli scritti difensivi.
3.3. In adempimento all’ordinanza istruttoria di questa Sezione il Comune resistente provvedeva a depositare agli atti del giudizio la relazione contenente i chiarimenti chiesti oltre al regolamento edilizio del 1935, mentre non veniva depositata copia della sentenza succitata della Corte di Cassazione, in quanto non reperita.
Per quanto attiene ai prefati chiarimenti, il Comune ha precisato come:
- sul quesito sub a), il volume complessivo autorizzato è risultato essere pari a mc 1.822,80, derivanti dalla volumetria del corpo di fabbrica A, incrementata ai sensi dell’art. 3, della l.r. n. 6/2010 (1.377,60 mc) sommata a quella dell’immobile B, quest’ultimo senza incremento (mc 445,20);
- per quanto attiene al quesito sub b), “ Si dichiara che l'area ricade nel territorio comunale ricompresa nell'ambito urbano in zona "D" di piano regolatore generale, zona territoriale omogenea B ai sensi del D.t. 1444/2018 ”;
- da ultimo, sul quesito sub c), in materia di distanze, è stato osservato come “ l'intervento è stato autorizzato con una norma (la richiamata L.R. 6/2010) che prevede la deroga ai parametri. Tale norma era vigente al momento del rilascio del titolo ”.
4.1. Con memoria finale del 3 ottobre 2025 parte ricorrente ha insistito per l’eccezione di tardività della memoria della parte controinteressata depositata il 3 maggio 2025, avuto riguardo alla precedente udienza pubblica di giugno 2025.
Per quanto attiene alla sentenza della Cassazione, parte ricorrente ha evidenziato come il Comune avrebbe appreso della sua esistenza, soltanto, da fonti bibliografiche, ignorandone il contenuto, senza considerare che, come da comunicazione ricevuta dall’Archivio Centrale dello Stato, previa sollecitazione di parte ricorrente, dai registri in archivio non risulterebbe agli atti alcuna sentenza nell’anno 1964 tra le parti “ Faro e SO ”.
4.2. Con memoria del 3 ottobre 2025 parte controinteressata ha insistito per l’accoglimento delle proprie ragioni.
4.3. Con replica finale del 15 ottobre 2025 parte ricorrente ha evidenziato come l’ultimo scritto difensivo della parte controinteressata non avrebbe fatto altro se non riportare i contenuti di precedenti memorie, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
5. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il Collegio deve prendere le mosse dalle eccezioni formulate dalle parti.
6.1. Per quanto attiene all’eccepita tardività della memoria della parte controinteressata depositata il 3 maggio 2025, in vista della precedente udienza pubblica fissata per il giorno 4 giugno 2025, essa va respinta, tenuto conto che i termini decadenziali previsti dall’art. 73, c.p.a., per il deposito di documenti, memorie e repliche vanno computati in relazione all’udienza di discussione finale, all’esito della quale la causa passa in decisione e non in relazione ad eventuali udienze intermedie.
La ratio della perentorietà di tali termini, del resto, è quella di consentire alle parti un adeguato contraddittorio prima della decisione finale e non può certo essere ravvisata nella volontà del legislatore di sanzionare il loro (mero) mancato rispetto in assenza dell’effettiva lesione del bene giuridico oggetto di tutela.
Nel caso in esame, lo scritto difensivo della parte controinteressata risulta essere stato depositato, effettivamente, in ritardo rispetto alla precedente udienza pubblica del 4 giugno 2025. Tuttavia, tenuto conto che all’esito di tale udienza è stata disposta un’istruttoria e che la causa sia passata in decisione dopo l’ulteriore udienza tenutasi in data 5 novembre 2025, tale ritardo risulta essere ininfluente ai fini difensivi di parte ricorrente, che ha avuto adeguato tempo per presentare ulteriori scritti per controdedurre prima del passaggio in decisione della causa.
Per tali ragioni la prima eccezione formulata dalla parte ricorrente risulta essere infondata.
6.2. Destituita di fondamento è anche l’eccezione di tardività del ricorso sollevata sia dal Comune di Catania che dalla ditta controinteressata, come peraltro già rilevato nell’ordinanza n. 2006/2025 di questa Sezione, adottata in corso di causa, i cui contenuti possono essere integralmente richiamati e confermati in questa sede processuale.
Sul punto, in particolare, il provvedimento interlocutorio ha statuito come “ Nel caso di impugnazione del titolo edilizio ordinario, il termine di decadenza decorre dall'inizio dei lavori, allorché si contesti l' an dell'edificazione; là dove se ne contesti il quomodo, da quando - con il completamento o con il grado di sviluppo dei lavori - sia materialmente apprezzabile la reale portata dell'intervento in precedenza assentito e sia dunque giuridicamente configurabile l'inerzia rispetto alla possibilità di ricorrere; a temperamento di queste regole di massima, è ammesso che chi vi abbia interesse fornisca la prova certa di un momento diverso (anticipato o successivo) della conoscenza del provvedimento abilitativo; in particolare, la prova di una conoscenza anticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso può essere data anche a mezzo di presunzioni, quale l'esposizione del cartello di cantiere contenente precise indicazioni sull'opera da realizzare ” (ex multis da ultimo Cons Stato 7 febbraio 2025, n.962); Rilevato che, nella fattispecie in esame le censure proposte non attengono all’an dell’edificazione, ma al quomodo (asserita illegittimità delle volumetrie assentite; violazione delle distanze tra pareti finestrate e dalla limitrofa viabilità; impatto negativo su visuale dell’immobile confinante), cosicchè il termine decadenziale di impugnazione non può farsi decorrere dall’esposizione del cartello di cantiere che - come affermato dalla ricorrente e non contestato dalle controparti - non conteneva indicazioni precise sull’opera da realizzare, ma da quello della piena ed integrale conoscenza dell’atto conseguente all’esercizio del diritto di accesso in data 13 luglio 2024, con conseguente tempestività del ricorso notificato in data 8 ottobre 2024 ” (ordin. n. 2006/2025).
In sostanza, contenendo l’impugnativa delle contestazioni con riferimento non all’ an dell’intervento edilizio avversato, quanto piuttosto al quomodo della sua effettiva realizzazione, contrariamente a quanto sostenuto dalle controparti, il termine per impugnare non può essere fatto decorrere dall’affissione del cartello di cantiere indicante i riferimenti del titolo edilizio ottenuto, in quanto esso deve avere piuttosto decorrenza dall’integrale conoscenza dell’intervento da realizzare, occorsa solo dopo l’ottenimento degli atti chiesti mediante apposita istanza di accesso dalla parte ricorrente in data 13 luglio 2024, con conseguente tempestiva proposizione dell’odierno ricorso notificato in data 8 ottobre 2024.
6.3. Inammissibile, in quanto genericamente strutturata tanto da non consentire al Collegio di comprendere a quali atti si faccia riferimento, si palesa l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di un (non meglio precisato) atto presupposto sollevata dalla parte controinteressata con memoria del 3 maggio 2025, dove a pag. 10, segnatamente, al punto 3, si eccepisce la “… violazione della normativa in materia di distanze e vedute, nonché sull’eccesso di potere per carenza istruttoria – Inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’atto presupposto ”, senza null’altro precisare, con conseguente inammissibilità dell’eccezione in tal guisa sollevata.
7. Esaminate le questioni pregiudiziali il Collegio può ora procedere con la delibazione nel merito del gravame.
8. Non essendoci una graduazione espressa dei motivi di ricorso si intende procedere con lo scrutinio, per primo, vista la sua pregiudizialità ai fini di causa, della doglianza con cui è stata paventata la sopravvenuta invalidità del permesso di costruire gravato per effetto della sentenza n. 90/2023 della Corte Costituzionale.
La disposizione di cui all’art. 3, della l.r. n. 6/2010, in particolare, stabiliva come “1. Per la finalità di cui all’articolo 1 è consentita la demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali, ultimati entro la data del 31 dicembre 2009, purché risultino realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio ove previsto, siano stati dichiarati per l’iscrizione al catasto e siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell’ICI alla data della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 6 . 2. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione, anche su area di sedime diversa, ricadente all'interno della stessa area di proprietà, intesa come insieme di particelle pertinenziali catastalmente contigue senza soluzione di continuità e appartenenti allo stesso proprietario, purché non interessino aree per attrezzature discendenti dallo strumento urbanistico vigente o adottato o aree gravate da vincoli di inedificabilità previsti dalla vigente normativa statale e regionale. 3. Gli interventi possono prevedere aumenti fino al 25 per cento del volume degli edifici ad uso residenziale, con obbligo di utilizzare le tecniche costruttive della bioedilizia. […] ”.
L’art. 6, co. 2, della legge regionale richiamata prevedeva ab origine un termine (2015) per la presentazione delle istanze per l’ottenimento dei titoli edilizi ai fini della realizzazione degli interventi de quibus che è stato più volte prorogato dal legislatore regionale con successivi interventi normativi (l.r. n. 23/2021 e l.r. n. 2/2022).
Orbene, proprio tali interventi normativi successivi sono stati colpiti dalla richiamata sentenza n. 90/2023 che ha rilevato come “ Le norme regionali censurate, che, come detto, consentono a più di dieci anni di distanza dall’entrata in vigore del piano casa siciliano la presentazione di istanze volte alla realizzazione di interventi edilizi straordinari, consegnano «ad una dimensione perennemente instabile e precaria» (sentenza n. 229 del 2022) la tutela del territorio e dello sviluppo urbanistico, che deve essere improntata all’esigenza di valutazione unitaria del territorio, richiesta dai princìpi di pianificazione urbanistica posti dal legislatore statale. L’eccezionalità e la temporaneità del piano casa – insite già di per sé nella natura derogatoria delle trasformazioni edilizie consentite – sono d’altra parte espressamente affermate dall’intesa tra lo Stato e le Regioni del 1° aprile 2009, della quale la legge reg. Siciliana n. 6 del 2010, secondo quanto disposto dal suo art. 1, è espressa attuazione. Detta intesa aveva stabilito che la disciplina introdotta con le leggi regionali avrebbe avuto «validità temporalmente definita, comunque non superiore a 18 mesi dalla loro entrata in vigore»: se è vero che erano fatte salve «diverse determinazioni delle singole regioni», deve tuttavia osservarsi che una stabilizzazione del regime derogatorio (come prevista dalla legge reg. Siciliana n. 23 del 2021), come anche una sua durata più che decennale (come prevista dalla legge reg. Siciliana n. 2 del 2022), è del tutto incompatibile con la validità temporalmente definita e limitata posta a fondamento della disciplina sul piano casa. Deve essere dichiarata, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lettera c), numero 1), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021 e dell’art. 8, comma 1, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022. Restano assorbite le ulteriori questioni promosse nei confronti delle medesime disposizioni ” (Corte Cost., sent. n. 90/2023).
In particolare, la Corte ha osservato come rendere stabile, o comunque protrarre a lungo nel tempo, una disciplina quale quella del Piano Casa della Regione Sicilia, nata come transitoria, abbia come ineluttabile conseguenza quella di consentire reiterati e rilevanti incrementi volumetrici del patrimonio edilizio esistente, isolatamente considerati e svincolati da una organica disciplina del governo del territorio, relegando ad una dimensione instabile e precaria la tutela dello sviluppo urbanistico.
Peraltro, l’eccezionalità e la temporaneità del Piano Casa di cui trattasi, oltre che qualità insite nella natura derogatoria delle trasformazioni edilizie consentire, sarebbero altresì rinvenibili nell’Intesa tra Stato e le Regioni del 1° aprile 2009, della quale la l.r. n. 6/2010 costituirebbe attuazione (art. 1).
Tanto premesso, va chiarito come la sentenza della Corte Costituzionale in commento sia stata pubblicata in G.U. il 10 maggio 2023, ossia dopo l’adozione del permesso di costruire impugnato nell’odierno giudizio che reca la data del 21 dicembre 2022.
Orbene, secondo la prospettazione del Comune di Catania ciò comporterebbe l’irrilevanza della pronuncia della Consulta ai fini della legittimità del titolo edilizio in commento che, in quanto adottato prima della pubblicazione della sentenza de qua , rappresenterebbe un “rapporto esaurito”, come peraltro ribadito dalla circolare n. 9550 del 20 giugno 2023 dell’ARTA.
Rilevante sulla questione di cui trattasi è la disposizione di cui all’art. 136, Cost., secondo cui “ Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione ”.
Inoltre, l’art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87, prevede che “ la sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in Cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo. La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario adottino i provvedimenti di loro competenza. Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali ”.
Secondo la costante esegesi giurisprudenziale tale disposizione va interpretata non nel senso letterale, che suggerirebbe un meccanismo di caducazione ex nunc paragonabile, per certi versi, all’abrogazione di una disposizione di legge, con conseguente cortocircuito di un sistema che, da un lato, non imporrebbe l’immediata cessazione di tutti gli effetti di una legge dichiarata non conforme alla Costituzione e, dall’altro lato, renderebbe sostanzialmente inutile la proposizione di una q.l.c. in corso di un giudizio pendente.
L’interpretazione più appropriata delle succitate disposizioni, dunque, è quella secondo cui la pronuncia di incostituzionalità di una legge travolga tutti i rapporti sorti nella sua vigenza, con efficacia ex tunc , incontrando il solo limite dei c.d. “rapporti esauriti” (ad eccezione che nella materia penale) “ per effetto di prescrizione, decadenza o passaggio in giudicato di una sentenza, prevalendo in questi casi il principio di certezza del diritto. In altri termini, mentre l’efficacia retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale è giustificata dalla stessa eliminazione della norma che non può più regolare alcun rapporto giuridico, salvo che si siano determinate situazioni giuridiche ormai esaurite, in ipotesi di successione di legge – dal momento che la norma anteriore è pienamente valida ed efficace fino al momento in cui non è sostituita – la nuova legge non può che regolare i rapporti futuri e non anche quelli pregressi, per i quali vale il principio che la disciplina applicabile è quella vigente al momento in cui si è realizzata la situazione giuridica o il fatto generatore del diritto ” (Cons. Stato, Parere n. 1984/2021).
Nel nostro sistema di giustizia costituzionale, dunque, costituisce jus receptum l’affermazione secondo la quale le pronunce della Consulta producono effetti tanto per il passato quanto per il futuro. Per la giurisprudenza, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes e la norma di diritto c.d. sostanziale (ma anche la norma processuale) - dichiarata incostituzionale - cessa di operare dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 30, l. 11 marzo 1953, n. 87; inoltre, avendo l'illegittimità costituzionale per presupposto l'invalidità originaria della legge, sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale, per contrasto con un precetto costituzionale, le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto ex tunc , con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione.
Tuttavia, si è già detto come gli effetti dell'incostituzionalità, in via generale e fatta salva la materia penale, non si estendono ai diritti quesiti e ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n.4264).
In altri termini, tra i rapporti esauriti possono essere ricomprese le seguenti fattispecie: i) situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali; ii) definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili; iii) completo esaurimento degli effetti di atti negoziali; iv) decorso dei termini di prescrizione o decadenza di azioni.
Citando, sul punto, la stessa Corte Costituzionale si rileva come “ a differenza dello ius superveniens, che attiene alla «vigenza normativa», la dichiarazione di illegittimità costituzionale rimuove la norma censurata dall'ordinamento in quanto affetta da una invalidità «genetica», legata al sistema di gerarchia delle fonti: invalidità che impone di considerarla tamquam non fuisset, con il solo limite - non del giudicato - ma di quegli effetti «già compiuti e del tutto consumati», per loro natura insuscettibili di neutralizzazione” (Corte cost.. 16 aprile 2021, n. 68).
In sostanza, l’efficacia retroattiva delle sentenze che dichiarano l’illegittimità costituzionale non è illimitata ma, al contrario, presuppone che i rapporti su cui la decisione possa produrre effetti siano ancora “non esauriti” o perché relativi al giudizio a quo o perché incardinati in altri giudizi ancora pendenti in cui non sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale (come nel caso in esame).
Nell’odierna fattispecie, peraltro, va rilevato come parte ricorrente abbia espressamente chiesto, con censura apposita, l’applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 90/2023 ai fini della valutazione della illegittimità del titolo edilizio impugnato, potendosi sorvolare sull’ampio dibattito pretorio che ruota attorno all’asserita possibilità, o meno, per il giudice diverso da quello che ha rimesso la q.l.c. (c.d. “ a quo ”) di rilevare d’ufficio, e non su istanza di parte, la non applicabilità della disposizione normativa dichiarata incostituzionale in altri giudizi ancora pendenti.
Tanto chiarito, va dunque appurato se il provvedimento amministrativo gravato abbia dato luogo, o meno, ad un rapporto esaurito ai fini della successiva indagine sulla fase discendente del richiamato giudizio di costituzionalità nella vicenda oggetto dell’odierno contenzioso.
In merito, si è in già in precedenza dato atto di come, avuto riguardo ai provvedimenti amministrativi, per potersi discorrere di un rapporto esaurito occorre che l’atto sia divenuto definitivo, ossia che il medesimo si sia reso inoppugnabile per intervenuto decorso del termine perentorio per la proposizione di domande caducatorie.
Non è, pertanto, l’adozione in via precedente rispetto alla pronuncia della Corte Costituzionale a rilevare ex se ai fini della definitività, o meno, di un rapporto giuridico amministrativo, come sostenuto dal Comune, quanto piuttosto l’effettiva definitività, per sopravvenuta inoppugnabilità, del provvedimento amministrativo posto alla sua base.
Orbene, nel caso in esame si ritiene come l’odierno giudizio abbia ad oggetto un titolo edilizio che, ancorché adottato prima della pronuncia della Consulta, non possa essere ricompreso nel novero dei rapporti esauriti, tenuto conto della pendenza dell’odierna causa introitata dalla parte ricorrente avverso il medesimo atto.
Una volta riconosciuta la tempestività dell’azione di annullamento veicolata dall’odierno ricorso introduttivo, alla luce delle coordinate ermeneutiche in precedenza richiamate, naturale precipitato di tale statuizione è che il provvedimento impugnato in questa sede giudiziale non possa essere ritenuto inoppugnabile, in quanto validamente sub iudice , con ciò significando che gli effetti promananti dalla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale debbano trovare spazio nel giudizio in corso, facendo venire in rilievo un’ipotesi di invalidità sopravvenuta del titolo edilizio, con la quale si allude “ ad un atto amministrativo conforme al proprio modello legale nel momento della emanazione e, quindi, nel momento di esercizio del potere sotteso, ma divenuto viziato a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della stessa norma, attributiva o regolativa ” (cit. Cons. Stato, Parere n. 1984/2021).
In definitiva, non potendo il provvedimento impugnato essere ritenuto definitivo, in quanto ritualmente impugnato da un soggetto avente titolo a farlo, non può dunque venire in rilievo un rapporto esaurito in grado di formare un valido ostacolo alla produzione degli effetti caducatori promananti dalla richiamata sentenza n. 90/2023 della Corte Costituzionale.
Ciò postula che l’istanza per l’ottenimento del permesso di costruire di cui si discorre risulta essere stata presentata fuori dai termini originari previsti dalla l.r. n. 6/2010, essendo improduttive di effetti le successive proroghe normative annullate dalla Corte Costituzionale, con conseguente sussistenza di un titolo edilizio illegittimo in via sopravvenuta, in quanto rilasciato, pur in conformità con le leggi regionali dell’epoca, in contrasto coi successivi dettami forniti dalla Corte Costituzionale che, per le ragioni anzidette, incidono in radice sul potere amministrativo esercitato dall’Amministrazione locale resistente, fondato su disposizioni regionali ritenute incostituzionali che non possono trovare ulteriore spazio nell’ordinamento giuridico dopo la pronuncia della Consulta.
Alla stessa stregua, peraltro, queste non possono neppure essere applicate da parte di questo organo giurisdizionale che, per converso, una volta accertata il mancato esaurimento del rapporto giuridico dedotto in giudizio, come in precedenza rilevato, ha il dovere di considerarle tamquam non esset .
Sulla questione, peraltro, questo T.A.R. si è già espresso in passato con una pronuncia che va confermata in questa sede, ritenendo come “ con riferimento ad un permesso di costruire, non può qualificarsi come esaurito il rapporto allorquando il titolo edilizio non sia ancora divenuto inoppugnabile, ma anzi sia stato impugnato con rituale ricorso, ricevibile in quanto proposto nei termini decadenziali di legge, come avvenuto nel caso di specie […] 6.5. Consegue a quanto sopra l’illegittimità del permesso di costruire contestato, rilasciato alla controinteressata s.r.l. dal Comune resistente in base alla normativa di cui sopra, dichiarata costituzionalmente illegittima con la citata sentenza n. 90 del 2023. 6.6. Non è accoglibile, inoltre, la tesi del Comune (sostenuta con gli atti impugnati con i motivi aggiunti, atti che assumono valenza decisoria e che sono, contrariamente a quanto eccepito dalla controinteressata, immediatamente impugnabili) secondo cui il permesso non verrebbe travolto dalla pronuncia dell’illegittimità costituzionale nella sua interezza, ma semmai nella parte in cui dispone l’incremento volumetrico assentito sulla base della norma abrogata.
Invero, avuto riguardo all’unitarietà del progetto, a seguito della detta sentenza della Corte, il relativo permesso di costruire va annullato nella sua interezza, non essendo possibile comprendere quale parte della realizzanda costruzione dovrebbe, in tesi, “salvarsi ” (T.A.R. Sicilia Catania, sentenza n. 4014/2023).
In tal senso, quindi, come dedotto dalla parte ricorrente, il titolo edilizio gravato va annullato per illegittimità sopravvenuta, non potendo questo giudice fare applicazione, alla data di trattenimento in decisione della causa e in assenza di un rapporto quesito, della normativa regionale dichiarata incostituzionale e posta a fondamento del potere esercitato dall’Amministrazione locale resistente.
9. Oltre che per il motivo sopra evidenziato, il Collegio ritiene il ricorso fondato anche avuto riguardo al primo e al quarto motivo di gravame.
Per quanto riguarda l’obbligo all’interno del Comune di Catania di munirsi di licenza edilizia per la realizzazione di nuove costruzioni già prima del 1967, tenuto conto sia dei dettami promananti dalla l.n. 1150/1942 che, ancor prima, dal regolamento edilizio comunale del 1935, questo T.A.R. si è già espresso con precedenti pronunce che devono trovare conferma in questa sede giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sent. n. 2676/2015).
Ora, che il terreno di interesse della ditta controinteressata si trovasse all’interno del perimetro del centro abitato e che, quindi, necessitasse di titoli edilizi rilasciati dal Comune per la regolare edificazione è circostanza che emerge plasticamente dal fatto che, per quanto attiene al corpo di fabbrica “A” risulti essere stata rilasciata apposita licenza edilizia nel 1958, con ciò significando che la dichiarazione del tecnico avuto riguardo al contiguo fabbricato “B”, ossia di essere stato realizzato prima del 1967, non costituisce alcuna prova circa sua regolare realizzazione che, per converso e a ben vedere, risulta essere smentita dall’acclarata assenza di un titolo edilizio in suo favore.
A diverse conclusioni non si giunge nemmeno volendo valorizzare i contenuti del P.R.G. del 1964 che, così come dedotto dalla parte controinteressata, avrebbe ricompreso la zona di interesse in area omogenea “D”.
Al riguardo, è agevole rilevare come lo strumento pianificatorio in questione sia stato adottato prima dell’entrata in vigore del d.m. n. 1444/1968, col quale sono state fissate nomenclature standardizzate per la pianificazione territoriale da parte degli Enti locali.
Ora, proprio avuto riguardo a tale standardizzazione, come precisato nello stesso certificato di destinazione urbanistica prodotto in atti dalla parte ricorrente, l’immobile in questione risulta ricompreso nella ZTO “B” ex d.m. n. 1444/1968, ossia in quelle “Zone diverse dalle zone A, ed edificate totalmente o parzialmente (per di più di un ottavo della superficie)” (sul punto, cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, n. 2676/2015).
In una situazione di tal fatta, quindi, solo una dimostrazione puntuale (non resa neppure in corso di causa) sul fatto che il corpo di fabbrica “B” fosse stato realizzato prima dell’effettiva entrata in vigore dell’obbligo di munirsi di un titolo edilizio al fine di esercitare lo jus aedificandi avrebbe potuto giovare alla parte controinteressata, non avendo alcun valore, al contrario, la dichiarazione prodotta in atti secondo cui l’immobile in parola sarebbe stato realizzato prima del 1967, tenuto conto che già prima di tale data era necessario munirsi di licenza edilizia, come dimostrato dal titolo che assiste il corpo di fabbrica “A”.
In tal senso, quindi, la volumetria del fabbricato “B”, non solo non avrebbe potuto essere presa a riferimento per l’incremento di volumetria accordato col provvedimento impugnato, come fatto dal Comune, ma è di tutta evidenza che essa avrebbe dovuto essere tenuta in non cale in toto e qualsiasi fine, non potendo la volumetria di un immobile del quale la parte privata non abbia dimostrato la sua regolare edificazione essere presa in considerazione quale cubatura utile ai fini della ricostruzione, venendo in rilievo un’opera abusiva la cui unica sorte può essere quella della demolizione senza ricostruzione, al fine di conformare lo stato di fatto a quello di diritto.
10. In definitiva, disattesa ogni eccezione in rito e assorbite le ulteriori questioni di merito, il ricorso deve trovare accoglimento nei sensi sopra precisati, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate col dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente e la ditta controinteressata, pro quota e in parti uguali tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR LE, Presidente
LE RO, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE RO | UR LE |
IL SEGRETARIO