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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/03/2024, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 241/2014 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Patrizia C.F._1
Messina presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. , CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Adriana Pruiti Ciarello del
Foro di Patti e Assunta Marcella Stasulli del Foro di Foggia, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale della seconda
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: separazione giudiziale
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...] contraevano in Capri Leone il 26 giugno 2004 matrimonio concordatario trascritto nel registro di Stato Civile di detto Comune al n. 5 parte II serie A
e dalla loro unione nasceva il 14 settembre 2004 il figlio . Persona_1
Con ricorso dell'11 febbraio 2014 la prima chiedeva al Tribunale di Patti che venisse pronunciata la separazione dei coniugi;
che le fosse assegnata la casa familiare con tutti gli arredi e che il figlio minore le fosse affidato in via esclusiva con la previsione di un
1 assegno di € 800 a carico della controparte a titolo di mantenimento di madre e figlio
(rispettivamente € 300 ed € 500).
Evidenziava che il matrimonio era entrato in crisi a causa dei litigi con il marito, che dal
20 agosto 2011 aveva abbandonato il tetto coniugale.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 22 aprile 2014 si costituiva CP_1 che, resistendo, riconduceva la fine della relazione al disinteresse della moglie, chiedeva che venisse disposto l'affidamento condiviso del minore con domiciliazione prevalente presso la madre e non si opponeva al versamento di una somma in favore del figlio, mentre contestava il diritto della controparte a percepire un assegno di mantenimento.
All'udienza presidenziale tenuta ex art. 708 c.p.c. il 22 aprile 2014, il tentativo di conciliazione falliva e – con ordinanza fuori udienza del 22 maggio 2014 (dep. 30 maggio
2014) – i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, il minore era affidato a entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e disciplina del diritto- dovere di visita del padre e, infine, veniva previsto in favore del figlio un assegno di mantenimento per l'importo di € 250,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione ISTAT. Le spese straordinarie venivano poste per 2/3 a carico del padre e per il restante terzo a carico della madre.
Assunti i provvedimenti necessari per la prosecuzione della causa dinnanzi al Giudice
Istruttore, con memoria integrativa del 30 giugno 2014 parte attrice ribadiva le proprie richieste, formulando espressamente domanda di addebito nei confronti del resistente.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa veniva istruita a mezzo di prova per testi e, dopo plurimi differimenti per la precisazione delle conclusioni, veniva per la prima volta chiamata dinnanzi al nuovo giudice istruttore – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 1° dicembre 2022.
A seguito di alcuni rinvii necessari per consentire l'organizzazione del ruolo, all'udienza del 26 ottobre 2023 il giudice invitava le parti a trovare un accordo e ne disponeva la comparizione personale all'udienza del 30 novembre 2023 ove si presentava solo la ricorrente, il resistente rimanendo assente per problemi di salute e organizzativi non compiutamente dimostrati.
Rilevato che i difensori avevano comunque dichiarato che i coniugi non avevano trovato una intesa, il giudice rinviava all'udienza del 26 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni, onerando le parti di depositare la documentazione economico-reddituale meglio indicata a verbale.
2 Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 6 febbraio 2024 la causa – previa trasmissione degli atti al P.M – veniva rimessa al Collegio per la decisione, concedendo 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per lo scambio di eventuali memorie di replica.
2. – Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, aventi tali effetti diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass., n. 7148/1992).
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia titolo a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass., n. 2183/2013). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Infatti, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale dei contendenti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche alle vicende successive, può affermarsi l'esistenza in entrambi i coniugi di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità a carico di uno o dell'altro, la convivenza.
Invero, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi e che, in sede di udienza presidenziale, è emerso come il contenuto del rapporto coniugale fosse più inidoneo a realizzare la personalità dell'una o dell'altro.
È del resto pacifico che le parti vivano da tempo in regioni diverse e che il resistente ha di fatto una nuova famiglia.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
3 2.1 – La domanda di addebito espressamente formulata dalla ricorrente nella memoria integrativa è ammissibile alla luce della natura bifasica del giudizio (v., per tutte, Cass., n.
17590/2019).
Nel merito occorre premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi,
l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo ex art. 151, comma 2, c.c. al fine della pronuncia di addebito ove venga formulata apposita richiesta.
La costante giurisprudenza della Suprema Corte ha sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire autonomo rilievo alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza (Cass., S.U., n.
15248/2001).
Inoltre l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri coniugali ex art. 143
c.c., ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass., n. 13021/1995; Cass., n. 279/2000).
ha precisato che il rapporto ha iniziato a deteriorarsi a causa del Parte_1 comportamento del che sperperava i propri guadagni giocando alle slot machines ed CP_1 le usava violenza e minacce. Ha infine sostenuto che il marito intratteneva contatti virtuali con altre donne con finalità adulterine.
La domanda è fondata giacché dall'istruttoria raccolta risulta confermato il nucleo delle accuse mosse al resistente.
In particolare, la teste – sorella della ricorrente – ha dichiarato Testimone_1 che “il signore giocava alle slot machines spendendo molti soldi;
preciso di avere visto il sig. CP_1 giocare con le predette macchine e ne parlavo con mia sorella (...) preciso di avere visto il sig. CP_1 giocare circa 20 volte in un bar di Rocca di Capri Leone”, aggiungendo che qualche volta CP_1 andava a verificare di proposito se il cognato sperperasse il denaro.
Ha infine riferito di aver notato che i coniugi litigavano “a causa del fatto che il marito non portava soldi a casa e la moglie si dispiaceva perché aveva paura di non avere risorse sufficienti per le spese da affrontare in favore del figlio”, confermando che il padre si disinteressava del figlio (“in ordine alla circostanza di cui al sub 5 posso confermare la circostanza e preciso di aver notato la stessa in quanto di frequente mi recavo a casa di mia sorella;
preciso altresì che io compravo vestiti, alimenti, libri ed altri oggetti per mio nipote in quanto, secondo quanto ho appreso, il padre non comprava nulla per lui”).
4 Al contrario il teste escusso nell'interesse del resistente – – non è stato in Controparte_2 grado di fornire elementi utili né a smentire gli addebiti mossi dalla ricorrente né a giustificare in qualche misura la condotta del . CP_1
Tale circostanza, ad avviso del Collegio, è sufficiente per l'addebito della separazione al marito giacché consente di ritenere dimostrata almeno una delle cause indicate dalla ricorrente come determinanti l'intollerabilità della convivenza, non essendo invero tempestive le allegazioni formulate dal resistente nei suoi scritti conclusivi e in ogni caso le stesse rivelandosi sguarnite di qualsivoglia supporto probatorio.
2.2 – In merito all'assegno per il mantenimento del coniuge, si deve premettere che durante la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi (Cass.,
n. 4094/1998) ed in conseguenza di ciò l'art. 156 c.c. stabilisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che il coniuge può chiedere il mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c. se non gli sia addebitabile la separazione e se lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione (Cass., n. 7630/1997; Cass., n. 5762/1997; Cass., n. 5916/1996).
Vi è, poi, un terzo presupposto non indicato espressamente dalla legge, ma da essa agevolmente desumibile (seppure implicitamente), i.e. l'esistenza di uno squilibrio tra la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi (Cass., n. 4720/1995; Cass., n.
2223/1995).
L'onere di provare la mancanza di mezzi economici sufficienti per il proprio mantenimento (Cass., n. 7199/1997) e la prova della capacità economica dell'altro coniuge
(Cass., n. 170/1987) spettano al coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatti costitutivi del diritto all'attribuzione richiesta (Cass., n. 7068/2001; Cass., n. 2076/2003).
Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito elementi specifici da cui desumere la sussistenza dei presupposti appena richiamati giacché non ha chiesto di provare i fatti costitutivi del suo diritto entro i limiti delle preclusioni istruttorie.
Né può supplire a tal fine il deposito della documentazione richiesta in occasione della precisazione delle conclusioni in quanto la stessa, attenendo a una domanda relativa coniuge e non al minore, non poteva integrare gli estremi di una rimessione in termini, ma presupponeva che la prova fosse stata già fornita.
5 Invero l'unico elemento che potrebbe astrattamente valorizzarsi a tal fine è il rilievo che la ricorrente non ha mai lavorato se non in modo saltuario (così Testimone_1
). Nondimeno la teste che ha riferito questa circostanza ha pure dichiarato che il
[...] resistente, dopo il matrimonio, non ha mai prestato attività lavorativa.
Ne deriva che avrebbe dovuto dimostrare più specificamente come si Parte_1 manteneva e quale tipo di apporto economico le sia concretamente venuto a mancare, giacché in difetto di una prova siffatta non si può verificare l'esistenza di uno squilibrio tra le situazioni patrimoniali dei coniugi.
2.3. – Il raggiungimento medio tempore della maggiore età da parte del figlio della coppia comporta il non luogo a provvedere sul relativo affidamento, giacché lo stesso potrà scegliere da sé modi e tempi di frequentazione dei genitori.
Costituisce invero principio consolidato in giurisprudenza che – in seguito alla separazione – la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ha diritto a un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass., n.
15065/2000; Cass., n. 3363/1993).
La costante giurisprudenza della Suprema Corte ha sottolineato che il principio generale di tutela della prole – desumibile da varie norme dell'ordinamento (art. 30 cost., art. 147,
148, 155 comma 4 c.c., art. 6 legge n. 898/1970, come modificato dalla legge n. 74 del
1987) – porta ad assimilare la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tutt'ora economicamente dipendente non per sua colpa dai genitori, a quella del figlio minore.
Ciò implica che il coniuge separato è legittimato (in via concorrente con la diversa legittimazione del maggiorenne, che trova il suo fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento) ad ottenere iure proprio dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio con esso convivente e che non sia ancora in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento (Cass., n. 1146/2007; Cass., n. 6215/1994).
Nondimeno l'assegno a questo titolo richiede oltre al requisito della convivenza del figlio con il genitore richiedente anche il requisito della non autosufficienza economica o la circostanza che il figlio sia stato posto nelle condizioni concrete per conseguirla.
Quanto al concetto della indipendenza economica, esso non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia (Cass., n. 23596/2006).
6 Inoltre, la prova della convivenza, che costituisce fatto costitutivo del diritto, deve essere fornita dal genitore richiedente, mentre la prova del requisito dell'autosufficienza economica, che escluderebbe la legittimazione a ricevere l'assegno di mantenimento, va fornita dall'obbligato (Cass., n. 565/1998).
Nel caso di specie la ricorrente, presentatasi all'udienza su invito del Tribunale, ha dichiarato “mio figlio ha 19 anni, è iscritto alla facoltà di Economia aziendale Persona_1 all'Università di Messina, vive a Rocca di Capri Leone con me. Io non svolgo alcuna attività lavorativa”
e ciò è sufficiente per ritenere adempiuto l'onere probatorio su di essa gravante, giacché tale circostanza non è stata neppure compiutamente contestata dalla controparte.
Non risulta, invero, dimostrato il fatto impeditivo dell'autosufficienza economica di
, ma anzi l'età dello stesso (19 anni) e la frequenza di un corso di laurea Persona_1 lascia ritenere senza tema di smentita che egli non abbia ancora le risorse economiche per provvedere da sé al proprio mantenimento e che non gli sia imputabile alcuna negligenza nel reperirle: infatti, se il figlio è appena maggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi (superiori o universitari o di specializzazione), tale circostanza è di per sé idonea a fondare il suo diritto al mantenimento, a differenza di quanto accade per il c.d. “figlio adulto” ove il principio di autoresponsabilità richiede, ai fini del riconoscimento dell'assegno, la prova di circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento da parte sua di un'autonoma collocazione lavorativa (così Cass.,
n. 26875/2023).
Ma vi è di più.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che l'art. 6, comma 9, della legge n. 898 del
1970, come prima l'art. 155, comma 7, cod. civ., in materia di separazione, ed ora l'art. 337 ter c.c., disponendo che i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento “possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice”, opera una deroga alle regole generali sull'onere della prova, attribuendo al giudice poteri istruttori di ufficio per finalità di natura pubblicistica, con la conseguenza che le domande delle parti non possono essere respinte sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano e che i provvedimenti da emettere devono essere ancorati ad una adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio (cfr. Cass. n.27391/2005; Cass. n.6087/1996).
7 Invero, “[i]n tema di accertamento della capacità economica dei genitori, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli minori in sede di divorzio, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi dev'essere attribuito valore solo indiziario, il giudice disponendo di ampio potere istruttorio giustificato dalla finalità pubblicistica della materia, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze di vita dei figli, prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante ed attingendo a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio” (Cass. n. 3905/2011) e tali principi si applicano anche nel caso del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente (così Cass., n. 4381/2022).
Ne consegue che la documentazione relativa alla frequenza del corso di studi universitario del figlio, prodotta dalla ricorrente con la memoria di replica del 16 marzo 2024, è pienamente ammissibile perché consente di valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno in favore della prole.
Ora, se è vero che l'aumento delle esigenze economiche dei figli è notoriamente legato alla crescita e non abbisogna di specifica dimostrazione (Cass., n. 17055/2007; Cass., n.
13664/2022) nella determinazione dell'importo del mantenimento da porre a carico di va considerato ex artt. 337 ter e septies c.p.c. che questi percepisce un CP_1 reddito mensile di circa € 1.170 e che ha un altro figlio a carico nato nel 2015 (v.
Certificazione Unica 2023 da cui si evince anche il codice fiscale del minore).
Ne consegue che – nel necessario bilanciamento tra (incrementate) esigenze del figlio maggiorenne e sostanze economiche disponibili in capo al genitore con lui non convivente – va confermato il provvedimento dell'11 febbraio 2014 con cui il Presidente del Tribunale ha posto a carico di l'obbligo di versare alla moglie a titolo CP_1 di mantenimento del figlio l'importo di € 250 entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione ISTAT annuale, stabilendo altresì che alle spese straordinarie del figlio – da individuare in difetto di accordo in base alle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal Consiglio Nazionale Forense – il padre dovrà contribuire per i 2/3 e la madre per il residuo terzo.
Sul punto osserva il Collegio che non solo non è (ingiustificatamente) CP_1 comparso a una udienza fissata – per contemperare le esigenze organizzative della parte e quelle di rapida definizione della lite avvertite dal Tribunale – a un mese di distanza, ma non ha neppure prodotto tutta la documentazione reddituale/economico/finanziaria richiestagli né ha documentato le gravi condizioni di salute di cui ha dichiarato di essere
8 affetto (e che gli comporterebbero esborsi implicitamente non coperti dal SSN) o il contratto di locazione di cui ha dichiarato di pagare l'affitto.
Ora, a prescindere dal rilievo per cui la condotta processuale delle parti è sempre valutabile dal Tribunale ex art. 116 c.p.c., il resistente si è più volte trincerato dietro l'instaurazione di una nuova relazione sentimentale e la nascita di un altro figlio, dichiarando di provvedere in via esclusiva al mantenimento del nuovo nucleo familiare.
Sennonché, anche a ritenere dimostrata tale ultima affermazione, l'obbligo dei genitori di mantenere i figli ex artt. 147 e 148 c.c. sussiste per il solo fatto di averli generati e non può certo ammettere sperequazioni tra la prole che – si noti per inciso – non ha responsabilità alcuna in ordine alla propria nascita.
Pertanto, non può affatto essere esonerato dall'obbligo di mantenimento CP_1 nei confronti di . Persona_1
2.4 – Il provvedimento presidenziale va altresì confermato nella parte in cui dispone l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente giacché l'art. 337 sexies c.c., prevedendo che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, è idoneo a ricomprendere pure l'interesse di quelli maggiorenni, ma non autosufficienti.
Poiché vive con la madre (v. nuovamente le dichiarazioni rese a verbale Persona_1 dalla ricorrente e non contestate), va preservato l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass., n. 14348/2012), considerando che la giurisprudenza ammette anche sporadici allontanamenti dallo stesso (Cass., n. 16134/2019). Né il resistente ha mai dimostrato la recisione di tale legame da parte del figlio.
3. – L'accoglimento parziale delle domande della ricorrente e la non opposizione alla domanda di separazione giustificano la compensazione di 1/3 delle spese di lite.
I restanti 2/3 in forza del principio di soccombenza vanno posti a carico di CP_1
e liquidati in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al
[...]
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa tenuto conto dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa e della semplicità delle questioni trattate.
9 Pertanto, effettuata la riduzione prevista dall'art. 130 D.P.R. 115/2002, avendo parte ricorrente documentato di aver presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese possono liquidarsi in € 56,67 per esborsi a titolo di contributo unificato ed € 1.269,67 (di cui € 567,34 per fase studio, € 401,34 per fase introduttiva, €
602 per fase istruttoria, € 968,67 per fase decisionale, il tutto diviso due) per compensi, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge. Il pagamento di dette spese andrà dunque effettuato a favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 241/2014 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nata a Parte_1
Sant'Agata Militello il 12 giugno 1985, e , nato a [...] il 4 luglio CP_1
1979, uniti in matrimonio in Capri Leone il 26 giugno 2004 con atto trascritto nel registro di Stato Civile di detto Comune al n. 5 parte II serie A;
2) dichiara che la separazione è addebitabile a;
CP_1
3) rigetta la domanda di assegno di mantenimento per la moglie;
4) conferma l'ordinanza presidenziale del 22 maggio 2014 (dep. 30 maggio 2014) con riferimento all'assegno di mantenimento nei confronti del figlio SO
, alla ripartizione delle spese straordinarie tra genitori e all'assegnazione in
[...] favore di della casa coniugale;
Parte_1
5) dichiara il non luogo a provvedere sull'affidamento di SO
divenuto medio tempore maggiorenne;
[...]
6) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna a pagare in favore CP_1 dell'Erario i restanti 2/3 che liquida in € 56,67 per esborsi a titolo di contributo unificato ed € 1.269,67 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
7) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capri Leone di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 25 marzo 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 241/2014 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Patrizia C.F._1
Messina presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. , CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Adriana Pruiti Ciarello del
Foro di Patti e Assunta Marcella Stasulli del Foro di Foggia, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale della seconda
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: separazione giudiziale
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...] contraevano in Capri Leone il 26 giugno 2004 matrimonio concordatario trascritto nel registro di Stato Civile di detto Comune al n. 5 parte II serie A
e dalla loro unione nasceva il 14 settembre 2004 il figlio . Persona_1
Con ricorso dell'11 febbraio 2014 la prima chiedeva al Tribunale di Patti che venisse pronunciata la separazione dei coniugi;
che le fosse assegnata la casa familiare con tutti gli arredi e che il figlio minore le fosse affidato in via esclusiva con la previsione di un
1 assegno di € 800 a carico della controparte a titolo di mantenimento di madre e figlio
(rispettivamente € 300 ed € 500).
Evidenziava che il matrimonio era entrato in crisi a causa dei litigi con il marito, che dal
20 agosto 2011 aveva abbandonato il tetto coniugale.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 22 aprile 2014 si costituiva CP_1 che, resistendo, riconduceva la fine della relazione al disinteresse della moglie, chiedeva che venisse disposto l'affidamento condiviso del minore con domiciliazione prevalente presso la madre e non si opponeva al versamento di una somma in favore del figlio, mentre contestava il diritto della controparte a percepire un assegno di mantenimento.
All'udienza presidenziale tenuta ex art. 708 c.p.c. il 22 aprile 2014, il tentativo di conciliazione falliva e – con ordinanza fuori udienza del 22 maggio 2014 (dep. 30 maggio
2014) – i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, il minore era affidato a entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e disciplina del diritto- dovere di visita del padre e, infine, veniva previsto in favore del figlio un assegno di mantenimento per l'importo di € 250,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione ISTAT. Le spese straordinarie venivano poste per 2/3 a carico del padre e per il restante terzo a carico della madre.
Assunti i provvedimenti necessari per la prosecuzione della causa dinnanzi al Giudice
Istruttore, con memoria integrativa del 30 giugno 2014 parte attrice ribadiva le proprie richieste, formulando espressamente domanda di addebito nei confronti del resistente.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa veniva istruita a mezzo di prova per testi e, dopo plurimi differimenti per la precisazione delle conclusioni, veniva per la prima volta chiamata dinnanzi al nuovo giudice istruttore – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 1° dicembre 2022.
A seguito di alcuni rinvii necessari per consentire l'organizzazione del ruolo, all'udienza del 26 ottobre 2023 il giudice invitava le parti a trovare un accordo e ne disponeva la comparizione personale all'udienza del 30 novembre 2023 ove si presentava solo la ricorrente, il resistente rimanendo assente per problemi di salute e organizzativi non compiutamente dimostrati.
Rilevato che i difensori avevano comunque dichiarato che i coniugi non avevano trovato una intesa, il giudice rinviava all'udienza del 26 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni, onerando le parti di depositare la documentazione economico-reddituale meglio indicata a verbale.
2 Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 6 febbraio 2024 la causa – previa trasmissione degli atti al P.M – veniva rimessa al Collegio per la decisione, concedendo 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per lo scambio di eventuali memorie di replica.
2. – Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, aventi tali effetti diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass., n. 7148/1992).
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia titolo a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass., n. 2183/2013). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Infatti, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale dei contendenti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche alle vicende successive, può affermarsi l'esistenza in entrambi i coniugi di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità a carico di uno o dell'altro, la convivenza.
Invero, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi e che, in sede di udienza presidenziale, è emerso come il contenuto del rapporto coniugale fosse più inidoneo a realizzare la personalità dell'una o dell'altro.
È del resto pacifico che le parti vivano da tempo in regioni diverse e che il resistente ha di fatto una nuova famiglia.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
3 2.1 – La domanda di addebito espressamente formulata dalla ricorrente nella memoria integrativa è ammissibile alla luce della natura bifasica del giudizio (v., per tutte, Cass., n.
17590/2019).
Nel merito occorre premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi,
l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo ex art. 151, comma 2, c.c. al fine della pronuncia di addebito ove venga formulata apposita richiesta.
La costante giurisprudenza della Suprema Corte ha sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire autonomo rilievo alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza (Cass., S.U., n.
15248/2001).
Inoltre l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri coniugali ex art. 143
c.c., ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass., n. 13021/1995; Cass., n. 279/2000).
ha precisato che il rapporto ha iniziato a deteriorarsi a causa del Parte_1 comportamento del che sperperava i propri guadagni giocando alle slot machines ed CP_1 le usava violenza e minacce. Ha infine sostenuto che il marito intratteneva contatti virtuali con altre donne con finalità adulterine.
La domanda è fondata giacché dall'istruttoria raccolta risulta confermato il nucleo delle accuse mosse al resistente.
In particolare, la teste – sorella della ricorrente – ha dichiarato Testimone_1 che “il signore giocava alle slot machines spendendo molti soldi;
preciso di avere visto il sig. CP_1 giocare con le predette macchine e ne parlavo con mia sorella (...) preciso di avere visto il sig. CP_1 giocare circa 20 volte in un bar di Rocca di Capri Leone”, aggiungendo che qualche volta CP_1 andava a verificare di proposito se il cognato sperperasse il denaro.
Ha infine riferito di aver notato che i coniugi litigavano “a causa del fatto che il marito non portava soldi a casa e la moglie si dispiaceva perché aveva paura di non avere risorse sufficienti per le spese da affrontare in favore del figlio”, confermando che il padre si disinteressava del figlio (“in ordine alla circostanza di cui al sub 5 posso confermare la circostanza e preciso di aver notato la stessa in quanto di frequente mi recavo a casa di mia sorella;
preciso altresì che io compravo vestiti, alimenti, libri ed altri oggetti per mio nipote in quanto, secondo quanto ho appreso, il padre non comprava nulla per lui”).
4 Al contrario il teste escusso nell'interesse del resistente – – non è stato in Controparte_2 grado di fornire elementi utili né a smentire gli addebiti mossi dalla ricorrente né a giustificare in qualche misura la condotta del . CP_1
Tale circostanza, ad avviso del Collegio, è sufficiente per l'addebito della separazione al marito giacché consente di ritenere dimostrata almeno una delle cause indicate dalla ricorrente come determinanti l'intollerabilità della convivenza, non essendo invero tempestive le allegazioni formulate dal resistente nei suoi scritti conclusivi e in ogni caso le stesse rivelandosi sguarnite di qualsivoglia supporto probatorio.
2.2 – In merito all'assegno per il mantenimento del coniuge, si deve premettere che durante la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi (Cass.,
n. 4094/1998) ed in conseguenza di ciò l'art. 156 c.c. stabilisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che il coniuge può chiedere il mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c. se non gli sia addebitabile la separazione e se lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione (Cass., n. 7630/1997; Cass., n. 5762/1997; Cass., n. 5916/1996).
Vi è, poi, un terzo presupposto non indicato espressamente dalla legge, ma da essa agevolmente desumibile (seppure implicitamente), i.e. l'esistenza di uno squilibrio tra la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi (Cass., n. 4720/1995; Cass., n.
2223/1995).
L'onere di provare la mancanza di mezzi economici sufficienti per il proprio mantenimento (Cass., n. 7199/1997) e la prova della capacità economica dell'altro coniuge
(Cass., n. 170/1987) spettano al coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatti costitutivi del diritto all'attribuzione richiesta (Cass., n. 7068/2001; Cass., n. 2076/2003).
Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito elementi specifici da cui desumere la sussistenza dei presupposti appena richiamati giacché non ha chiesto di provare i fatti costitutivi del suo diritto entro i limiti delle preclusioni istruttorie.
Né può supplire a tal fine il deposito della documentazione richiesta in occasione della precisazione delle conclusioni in quanto la stessa, attenendo a una domanda relativa coniuge e non al minore, non poteva integrare gli estremi di una rimessione in termini, ma presupponeva che la prova fosse stata già fornita.
5 Invero l'unico elemento che potrebbe astrattamente valorizzarsi a tal fine è il rilievo che la ricorrente non ha mai lavorato se non in modo saltuario (così Testimone_1
). Nondimeno la teste che ha riferito questa circostanza ha pure dichiarato che il
[...] resistente, dopo il matrimonio, non ha mai prestato attività lavorativa.
Ne deriva che avrebbe dovuto dimostrare più specificamente come si Parte_1 manteneva e quale tipo di apporto economico le sia concretamente venuto a mancare, giacché in difetto di una prova siffatta non si può verificare l'esistenza di uno squilibrio tra le situazioni patrimoniali dei coniugi.
2.3. – Il raggiungimento medio tempore della maggiore età da parte del figlio della coppia comporta il non luogo a provvedere sul relativo affidamento, giacché lo stesso potrà scegliere da sé modi e tempi di frequentazione dei genitori.
Costituisce invero principio consolidato in giurisprudenza che – in seguito alla separazione – la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ha diritto a un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass., n.
15065/2000; Cass., n. 3363/1993).
La costante giurisprudenza della Suprema Corte ha sottolineato che il principio generale di tutela della prole – desumibile da varie norme dell'ordinamento (art. 30 cost., art. 147,
148, 155 comma 4 c.c., art. 6 legge n. 898/1970, come modificato dalla legge n. 74 del
1987) – porta ad assimilare la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tutt'ora economicamente dipendente non per sua colpa dai genitori, a quella del figlio minore.
Ciò implica che il coniuge separato è legittimato (in via concorrente con la diversa legittimazione del maggiorenne, che trova il suo fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento) ad ottenere iure proprio dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio con esso convivente e che non sia ancora in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento (Cass., n. 1146/2007; Cass., n. 6215/1994).
Nondimeno l'assegno a questo titolo richiede oltre al requisito della convivenza del figlio con il genitore richiedente anche il requisito della non autosufficienza economica o la circostanza che il figlio sia stato posto nelle condizioni concrete per conseguirla.
Quanto al concetto della indipendenza economica, esso non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia (Cass., n. 23596/2006).
6 Inoltre, la prova della convivenza, che costituisce fatto costitutivo del diritto, deve essere fornita dal genitore richiedente, mentre la prova del requisito dell'autosufficienza economica, che escluderebbe la legittimazione a ricevere l'assegno di mantenimento, va fornita dall'obbligato (Cass., n. 565/1998).
Nel caso di specie la ricorrente, presentatasi all'udienza su invito del Tribunale, ha dichiarato “mio figlio ha 19 anni, è iscritto alla facoltà di Economia aziendale Persona_1 all'Università di Messina, vive a Rocca di Capri Leone con me. Io non svolgo alcuna attività lavorativa”
e ciò è sufficiente per ritenere adempiuto l'onere probatorio su di essa gravante, giacché tale circostanza non è stata neppure compiutamente contestata dalla controparte.
Non risulta, invero, dimostrato il fatto impeditivo dell'autosufficienza economica di
, ma anzi l'età dello stesso (19 anni) e la frequenza di un corso di laurea Persona_1 lascia ritenere senza tema di smentita che egli non abbia ancora le risorse economiche per provvedere da sé al proprio mantenimento e che non gli sia imputabile alcuna negligenza nel reperirle: infatti, se il figlio è appena maggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi (superiori o universitari o di specializzazione), tale circostanza è di per sé idonea a fondare il suo diritto al mantenimento, a differenza di quanto accade per il c.d. “figlio adulto” ove il principio di autoresponsabilità richiede, ai fini del riconoscimento dell'assegno, la prova di circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento da parte sua di un'autonoma collocazione lavorativa (così Cass.,
n. 26875/2023).
Ma vi è di più.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che l'art. 6, comma 9, della legge n. 898 del
1970, come prima l'art. 155, comma 7, cod. civ., in materia di separazione, ed ora l'art. 337 ter c.c., disponendo che i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento “possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice”, opera una deroga alle regole generali sull'onere della prova, attribuendo al giudice poteri istruttori di ufficio per finalità di natura pubblicistica, con la conseguenza che le domande delle parti non possono essere respinte sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano e che i provvedimenti da emettere devono essere ancorati ad una adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio (cfr. Cass. n.27391/2005; Cass. n.6087/1996).
7 Invero, “[i]n tema di accertamento della capacità economica dei genitori, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli minori in sede di divorzio, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi dev'essere attribuito valore solo indiziario, il giudice disponendo di ampio potere istruttorio giustificato dalla finalità pubblicistica della materia, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze di vita dei figli, prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante ed attingendo a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio” (Cass. n. 3905/2011) e tali principi si applicano anche nel caso del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente (così Cass., n. 4381/2022).
Ne consegue che la documentazione relativa alla frequenza del corso di studi universitario del figlio, prodotta dalla ricorrente con la memoria di replica del 16 marzo 2024, è pienamente ammissibile perché consente di valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno in favore della prole.
Ora, se è vero che l'aumento delle esigenze economiche dei figli è notoriamente legato alla crescita e non abbisogna di specifica dimostrazione (Cass., n. 17055/2007; Cass., n.
13664/2022) nella determinazione dell'importo del mantenimento da porre a carico di va considerato ex artt. 337 ter e septies c.p.c. che questi percepisce un CP_1 reddito mensile di circa € 1.170 e che ha un altro figlio a carico nato nel 2015 (v.
Certificazione Unica 2023 da cui si evince anche il codice fiscale del minore).
Ne consegue che – nel necessario bilanciamento tra (incrementate) esigenze del figlio maggiorenne e sostanze economiche disponibili in capo al genitore con lui non convivente – va confermato il provvedimento dell'11 febbraio 2014 con cui il Presidente del Tribunale ha posto a carico di l'obbligo di versare alla moglie a titolo CP_1 di mantenimento del figlio l'importo di € 250 entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione ISTAT annuale, stabilendo altresì che alle spese straordinarie del figlio – da individuare in difetto di accordo in base alle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal Consiglio Nazionale Forense – il padre dovrà contribuire per i 2/3 e la madre per il residuo terzo.
Sul punto osserva il Collegio che non solo non è (ingiustificatamente) CP_1 comparso a una udienza fissata – per contemperare le esigenze organizzative della parte e quelle di rapida definizione della lite avvertite dal Tribunale – a un mese di distanza, ma non ha neppure prodotto tutta la documentazione reddituale/economico/finanziaria richiestagli né ha documentato le gravi condizioni di salute di cui ha dichiarato di essere
8 affetto (e che gli comporterebbero esborsi implicitamente non coperti dal SSN) o il contratto di locazione di cui ha dichiarato di pagare l'affitto.
Ora, a prescindere dal rilievo per cui la condotta processuale delle parti è sempre valutabile dal Tribunale ex art. 116 c.p.c., il resistente si è più volte trincerato dietro l'instaurazione di una nuova relazione sentimentale e la nascita di un altro figlio, dichiarando di provvedere in via esclusiva al mantenimento del nuovo nucleo familiare.
Sennonché, anche a ritenere dimostrata tale ultima affermazione, l'obbligo dei genitori di mantenere i figli ex artt. 147 e 148 c.c. sussiste per il solo fatto di averli generati e non può certo ammettere sperequazioni tra la prole che – si noti per inciso – non ha responsabilità alcuna in ordine alla propria nascita.
Pertanto, non può affatto essere esonerato dall'obbligo di mantenimento CP_1 nei confronti di . Persona_1
2.4 – Il provvedimento presidenziale va altresì confermato nella parte in cui dispone l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente giacché l'art. 337 sexies c.c., prevedendo che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, è idoneo a ricomprendere pure l'interesse di quelli maggiorenni, ma non autosufficienti.
Poiché vive con la madre (v. nuovamente le dichiarazioni rese a verbale Persona_1 dalla ricorrente e non contestate), va preservato l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass., n. 14348/2012), considerando che la giurisprudenza ammette anche sporadici allontanamenti dallo stesso (Cass., n. 16134/2019). Né il resistente ha mai dimostrato la recisione di tale legame da parte del figlio.
3. – L'accoglimento parziale delle domande della ricorrente e la non opposizione alla domanda di separazione giustificano la compensazione di 1/3 delle spese di lite.
I restanti 2/3 in forza del principio di soccombenza vanno posti a carico di CP_1
e liquidati in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al
[...]
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa tenuto conto dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa e della semplicità delle questioni trattate.
9 Pertanto, effettuata la riduzione prevista dall'art. 130 D.P.R. 115/2002, avendo parte ricorrente documentato di aver presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese possono liquidarsi in € 56,67 per esborsi a titolo di contributo unificato ed € 1.269,67 (di cui € 567,34 per fase studio, € 401,34 per fase introduttiva, €
602 per fase istruttoria, € 968,67 per fase decisionale, il tutto diviso due) per compensi, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge. Il pagamento di dette spese andrà dunque effettuato a favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 241/2014 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nata a Parte_1
Sant'Agata Militello il 12 giugno 1985, e , nato a [...] il 4 luglio CP_1
1979, uniti in matrimonio in Capri Leone il 26 giugno 2004 con atto trascritto nel registro di Stato Civile di detto Comune al n. 5 parte II serie A;
2) dichiara che la separazione è addebitabile a;
CP_1
3) rigetta la domanda di assegno di mantenimento per la moglie;
4) conferma l'ordinanza presidenziale del 22 maggio 2014 (dep. 30 maggio 2014) con riferimento all'assegno di mantenimento nei confronti del figlio SO
, alla ripartizione delle spese straordinarie tra genitori e all'assegnazione in
[...] favore di della casa coniugale;
Parte_1
5) dichiara il non luogo a provvedere sull'affidamento di SO
divenuto medio tempore maggiorenne;
[...]
6) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna a pagare in favore CP_1 dell'Erario i restanti 2/3 che liquida in € 56,67 per esborsi a titolo di contributo unificato ed € 1.269,67 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
7) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capri Leone di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 25 marzo 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
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