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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 4221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4221 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 10477/2022 R.G., avente ad oggetto: retribuzione
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
ST OB,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to SCILLETTA MARCO, Controparte_1 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA VENTIMIGLIA 117
CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Si dà atto che l'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note e nessuna delle parti ha ivi chiesto la discussione orale della causa, formulando per il resto le rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
Parte ricorrente ha adito la presente sede per ottenere la condanna della parte resistente al pagamento degli importi indicati in ricorso a titolo di: differenze retributive, mensilità
complementari, T.F.R., indennità ferie non godute, giorni di riposo non goduti, TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, indennità risarcitoria per licenziamento orale.
Si è costituita la controparte contestando il ricorso e chiedendo il suo rigetto.
Ha formulato anche domanda riconvenzionale, per asseriti danni provocati dal ricorrente durante l'attività lavorativa, senza però formulare istanza di differimento ex art. 418 c.p.c.
La causa è stata istruita ed è stata trattenuta per la decisione alla pregressa udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
Tutti gli atti di causa si intendo qui richiamati per relationem
II
Il ricorso può essere accolto parzialmente per quanto di ragione.
Differenze retributive
L'unica testimonianza che è stato possibile assumere non appare attendibile, essendo stata resa da persona legata da rapporto di fidanzamento con il ricorrente, che ha appreso la quasi totalità dei fatti dallo stesso attore, nulla potendo constatare in merito all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, non essendo presente sui luoghi di lavoro, né, di regola, accompagnando il ricorrente durante il suo lavoro di autista.
Gli orari di lavoro allegati, pertanto, non possono ritenersi provati, in assenza di ulteriori fonti probatorie e le stesse dichiarazioni della teste non possono, in generale,
assumere rilevanza ai fini del processo.
Come più volte rimarcato dalla giurisprudenza, “In materia di lavoro subordinato, il
lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario
asseritamente svolto ha il dovere di supportare la sua richiesta con allegazioni puntuali
e con una prova rigorosa” (Tribunale Torino sez. lav., 08/09/2022, n.1183; così anche
Tribunale Taranto sez. lav., 29/09/2021, n.2136; Tribunale Sassari sez. lav., 27/08/2020,
n.215; Tribunale Modena sez. lav., 10/12/2019, n.359; Tribunale Roma, 03/10/2017,
n.7962).
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Nel caso di specie, tale prova è assente.
Possono dunque ritenersi provati solo gli orari desumibili dal contratto di lavoro e dalle buste paga in atti.
Andrà quindi verificato se, in base al lavoro documentato dalle buste paga in atti, parte ricorrente ha percepito la giusta retribuzione in base al CCNL applicato al rapporto di lavoro e all'inquadramento, come desumibile anche dalla comunicazione . CP_2
Mensilità complementari
Non c'è prova del pagamento di tali emolumenti.
T.F.R.
Non c'è prova del pagamento del t.f.r.
Indennità ferie non godute, giorni di riposo non goduti
Non c'è prova del pagamento di tali emolumenti, né sostanziale contestazione del mancato godimento delle ferie e dei giorni di riposo spettanti.
Le contestazioni al ricorso sono del tutto generiche.
Indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, indennità risarcitoria per licenziamento orale
Dalla documentazione in atti, si evince che il rapporto di lavoro instaurato tra le parti va inquadrato nell'ambito del contratto a tempo determinato.
L'inizio è avvenuto in data 1.10.2020 con termine al 31.12.2020, poi prorogato fino al
31.1.2022.
Il ricorrente non contesta la legittimità del contratto a tempo determinato, né delle successive proroghe.
Al tempo dell'asserito licenziamento orale, che sarebbe avvenuto il 21.3.2022, il contratto a tempo determinato risultava già scaduto.
Neppure risultava decorso il termine di gg. 50 previsto dall'art. 22, co. 2, ai fini della trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, che del resto il ricorrente
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
neppure chiede, con oggettiva preclusione di ogni possibilità di accertamento ex art. 112
c.p.c.
Di conseguenza, non può essere riconosciuta alcuna indennità per il recesso asseritamente operato dal datore di lavoro, che non andrebbe comunque inteso in senso tecnico come licenziamento, quanto come volontà di non voler più proseguire il rapporto a tempo determinato scaduto, divenendo irrilevante il motivo.
Il resistente peraltro ha dedotto la circostanza che sarebbe stato il ricorrente ad allontanarsi dal posto di lavoro, ma anche tale tema di prova, come visto, appare irrilevante per quanto già premesso.
Nessuna indennità, quindi, pare spettare all'attore, anche in ragione della delimitazione dell'oggetto degli accertamenti richiesti.
III
La domanda riconvenzionale è inammissibile, in quanto non risulta formulata l'istanza di differimento dell'udienza ex art. 418 c.p.c.
Laddove si intenda qualificarla come eccezione, volta solo a paralizzare, in parte, la pretesa dell'attore, la stessa dovrebbe comunque dichiararsi infondata, tenuto conto della mancanza di prove dei danni e della responsabilità del ricorrente.
Gli articolati di prova a tal fine dedotti sono all'evidenza generici e valutativi, mentre nessun riscontro documentale risulta dagli atti di causa circa i presunti danni cagionati.
IV
Accertati i termini del rapporto nei sensi sopra esplicitati, al fine di determinare se e quanto spetta a parte ricorrente per il lavoro prestato, in relazione ai crediti retributivi reclamati, come da separata ordinanza.
Va pertanto pronunciata sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 420, comma quarto,
c.p.c.
P.Q.M.
Pagina 4 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, non definitivamente decidendo, così statuisce:
ACCERTA che parte ricorrente, in qualità di dipendente, ha intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con la parte convenuta, dal 1.10.2020 al
21.03.2022, con mansioni di autista, CCNL terziario confesercenti, come da comunicazione in atti;
CP_2
DISPONE la prosecuzione del giudizio per provvedere sulle restanti domande.
RISERVA al definitivo ogni ulteriore statuizione.
Così deciso e depositato, in Catania, lì 24/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
***
A seguito della lettura della sentenza non definitiva, il G.L. provvede a dare lettura della seguente ordinanza,
Il Giudice del lavoro,
a seguito della lettura della sentenza non definitiva, dà lettura della seguente
ORDINANZA NOMINA E CONFERIMENTO INCARICO C.T.U.
Il Giudice, ritenuto necessario disporre Consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare, a lordo delle ritenute di legge, e detratto quanto già percepito (v. ricorso ed eventuali prove di pagamento certe in atti), se, ed eventualmente, quanto spetti a parte ricorrente a titolo di differenze retributive (dovendosi in tal caso verificare se quanto corrisposto è conforme al CCNL), mensilità complementari, T.F.R., indennità ferie non godute, giorni di riposo non goduti, tenuto conto dell'orario contrattuale o di quello risultante dalle buste paga in atti e delle somme percepite, per come ammesse in ricorso, nonché per come
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
eventualmente acquisite da prove di pagamento certe;
e tenuto conto del CCNL
applicato al rapporto e dell'inquadramento riconosciuto dal datore di lavoro;
ritenuto che
, in considerazione della data di iscrizione al ruolo e dell'esigenza di definire la causa in tempi brevi, occorra procedere alla nomina e contestuale conferimento di incarico del C.T.U.,
NOMINA
n.q. di C.T.U. la Dott.ssa iscritto/a all'Albo dei C.T.U. presso Persona_1
questo Tribunale;
AUTORIZZA
il C.T.U. a prender visione del fascicolo e ad estrarne copia e/o ritirare i fascicoli di parte;
INVITA il C.T.U. a fissare l'inizio delle operazioni peritali procedendo alla rituale convocazione delle parti;
AS alle parti termine per la nomina di eventuale C.T.P. fino all'inizio delle operazioni peritali;
AS
al C.T.U. il termine di giorni 60, con decorrenza da oggi, per la trasmissione della relazione scritta alle parti;
AS
alle parti il termine di giorni 10, dalla ricezione della relazione scritta, per la trasmissione al C.T.U. di eventuali osservazioni sulla medesima;
AS
al C.T.U. termine di giorni 10, decorrente dalla scadenza del superiore termine, per il deposito della relazione e contestuale trasmissione via PEC alle parti della stessa, delle
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
eventuali osservazioni delle parti, nonché di una sintetica valutazione delle medesime;
il
C.T.U. provvederà a rendere il prescritto giuramento prima o al momento del deposito;
DISPONE
che le parti, in solido, versino a titolo di acconto, al C.T.U. che le richieda prima dell'inizio delle operazioni peritali, l'importo di €.400,00;
RINVIA
per la prosecuzione ed eventuale decisione all'udienza del 11.3.2026, ore 9,00, da tenersi secondo modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito di note sostitutive fino alle ore 9.00 del giorno medesimo.
Si comunichi al C.T.U.
Catania, 24/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 10477/2022 R.G., avente ad oggetto: retribuzione
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
ST OB,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to SCILLETTA MARCO, Controparte_1 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA VENTIMIGLIA 117
CATANIA
RESISTENTE/I
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Si dà atto che l'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note e nessuna delle parti ha ivi chiesto la discussione orale della causa, formulando per il resto le rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
Parte ricorrente ha adito la presente sede per ottenere la condanna della parte resistente al pagamento degli importi indicati in ricorso a titolo di: differenze retributive, mensilità
complementari, T.F.R., indennità ferie non godute, giorni di riposo non goduti, TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, indennità risarcitoria per licenziamento orale.
Si è costituita la controparte contestando il ricorso e chiedendo il suo rigetto.
Ha formulato anche domanda riconvenzionale, per asseriti danni provocati dal ricorrente durante l'attività lavorativa, senza però formulare istanza di differimento ex art. 418 c.p.c.
La causa è stata istruita ed è stata trattenuta per la decisione alla pregressa udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
Tutti gli atti di causa si intendo qui richiamati per relationem
II
Il ricorso può essere accolto parzialmente per quanto di ragione.
Differenze retributive
L'unica testimonianza che è stato possibile assumere non appare attendibile, essendo stata resa da persona legata da rapporto di fidanzamento con il ricorrente, che ha appreso la quasi totalità dei fatti dallo stesso attore, nulla potendo constatare in merito all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, non essendo presente sui luoghi di lavoro, né, di regola, accompagnando il ricorrente durante il suo lavoro di autista.
Gli orari di lavoro allegati, pertanto, non possono ritenersi provati, in assenza di ulteriori fonti probatorie e le stesse dichiarazioni della teste non possono, in generale,
assumere rilevanza ai fini del processo.
Come più volte rimarcato dalla giurisprudenza, “In materia di lavoro subordinato, il
lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario
asseritamente svolto ha il dovere di supportare la sua richiesta con allegazioni puntuali
e con una prova rigorosa” (Tribunale Torino sez. lav., 08/09/2022, n.1183; così anche
Tribunale Taranto sez. lav., 29/09/2021, n.2136; Tribunale Sassari sez. lav., 27/08/2020,
n.215; Tribunale Modena sez. lav., 10/12/2019, n.359; Tribunale Roma, 03/10/2017,
n.7962).
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Nel caso di specie, tale prova è assente.
Possono dunque ritenersi provati solo gli orari desumibili dal contratto di lavoro e dalle buste paga in atti.
Andrà quindi verificato se, in base al lavoro documentato dalle buste paga in atti, parte ricorrente ha percepito la giusta retribuzione in base al CCNL applicato al rapporto di lavoro e all'inquadramento, come desumibile anche dalla comunicazione . CP_2
Mensilità complementari
Non c'è prova del pagamento di tali emolumenti.
T.F.R.
Non c'è prova del pagamento del t.f.r.
Indennità ferie non godute, giorni di riposo non goduti
Non c'è prova del pagamento di tali emolumenti, né sostanziale contestazione del mancato godimento delle ferie e dei giorni di riposo spettanti.
Le contestazioni al ricorso sono del tutto generiche.
Indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, indennità risarcitoria per licenziamento orale
Dalla documentazione in atti, si evince che il rapporto di lavoro instaurato tra le parti va inquadrato nell'ambito del contratto a tempo determinato.
L'inizio è avvenuto in data 1.10.2020 con termine al 31.12.2020, poi prorogato fino al
31.1.2022.
Il ricorrente non contesta la legittimità del contratto a tempo determinato, né delle successive proroghe.
Al tempo dell'asserito licenziamento orale, che sarebbe avvenuto il 21.3.2022, il contratto a tempo determinato risultava già scaduto.
Neppure risultava decorso il termine di gg. 50 previsto dall'art. 22, co. 2, ai fini della trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, che del resto il ricorrente
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
neppure chiede, con oggettiva preclusione di ogni possibilità di accertamento ex art. 112
c.p.c.
Di conseguenza, non può essere riconosciuta alcuna indennità per il recesso asseritamente operato dal datore di lavoro, che non andrebbe comunque inteso in senso tecnico come licenziamento, quanto come volontà di non voler più proseguire il rapporto a tempo determinato scaduto, divenendo irrilevante il motivo.
Il resistente peraltro ha dedotto la circostanza che sarebbe stato il ricorrente ad allontanarsi dal posto di lavoro, ma anche tale tema di prova, come visto, appare irrilevante per quanto già premesso.
Nessuna indennità, quindi, pare spettare all'attore, anche in ragione della delimitazione dell'oggetto degli accertamenti richiesti.
III
La domanda riconvenzionale è inammissibile, in quanto non risulta formulata l'istanza di differimento dell'udienza ex art. 418 c.p.c.
Laddove si intenda qualificarla come eccezione, volta solo a paralizzare, in parte, la pretesa dell'attore, la stessa dovrebbe comunque dichiararsi infondata, tenuto conto della mancanza di prove dei danni e della responsabilità del ricorrente.
Gli articolati di prova a tal fine dedotti sono all'evidenza generici e valutativi, mentre nessun riscontro documentale risulta dagli atti di causa circa i presunti danni cagionati.
IV
Accertati i termini del rapporto nei sensi sopra esplicitati, al fine di determinare se e quanto spetta a parte ricorrente per il lavoro prestato, in relazione ai crediti retributivi reclamati, come da separata ordinanza.
Va pertanto pronunciata sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 420, comma quarto,
c.p.c.
P.Q.M.
Pagina 4 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, non definitivamente decidendo, così statuisce:
ACCERTA che parte ricorrente, in qualità di dipendente, ha intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con la parte convenuta, dal 1.10.2020 al
21.03.2022, con mansioni di autista, CCNL terziario confesercenti, come da comunicazione in atti;
CP_2
DISPONE la prosecuzione del giudizio per provvedere sulle restanti domande.
RISERVA al definitivo ogni ulteriore statuizione.
Così deciso e depositato, in Catania, lì 24/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
***
A seguito della lettura della sentenza non definitiva, il G.L. provvede a dare lettura della seguente ordinanza,
Il Giudice del lavoro,
a seguito della lettura della sentenza non definitiva, dà lettura della seguente
ORDINANZA NOMINA E CONFERIMENTO INCARICO C.T.U.
Il Giudice, ritenuto necessario disporre Consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare, a lordo delle ritenute di legge, e detratto quanto già percepito (v. ricorso ed eventuali prove di pagamento certe in atti), se, ed eventualmente, quanto spetti a parte ricorrente a titolo di differenze retributive (dovendosi in tal caso verificare se quanto corrisposto è conforme al CCNL), mensilità complementari, T.F.R., indennità ferie non godute, giorni di riposo non goduti, tenuto conto dell'orario contrattuale o di quello risultante dalle buste paga in atti e delle somme percepite, per come ammesse in ricorso, nonché per come
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eventualmente acquisite da prove di pagamento certe;
e tenuto conto del CCNL
applicato al rapporto e dell'inquadramento riconosciuto dal datore di lavoro;
ritenuto che
, in considerazione della data di iscrizione al ruolo e dell'esigenza di definire la causa in tempi brevi, occorra procedere alla nomina e contestuale conferimento di incarico del C.T.U.,
NOMINA
n.q. di C.T.U. la Dott.ssa iscritto/a all'Albo dei C.T.U. presso Persona_1
questo Tribunale;
AUTORIZZA
il C.T.U. a prender visione del fascicolo e ad estrarne copia e/o ritirare i fascicoli di parte;
INVITA il C.T.U. a fissare l'inizio delle operazioni peritali procedendo alla rituale convocazione delle parti;
AS alle parti termine per la nomina di eventuale C.T.P. fino all'inizio delle operazioni peritali;
AS
al C.T.U. il termine di giorni 60, con decorrenza da oggi, per la trasmissione della relazione scritta alle parti;
AS
alle parti il termine di giorni 10, dalla ricezione della relazione scritta, per la trasmissione al C.T.U. di eventuali osservazioni sulla medesima;
AS
al C.T.U. termine di giorni 10, decorrente dalla scadenza del superiore termine, per il deposito della relazione e contestuale trasmissione via PEC alle parti della stessa, delle
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eventuali osservazioni delle parti, nonché di una sintetica valutazione delle medesime;
il
C.T.U. provvederà a rendere il prescritto giuramento prima o al momento del deposito;
DISPONE
che le parti, in solido, versino a titolo di acconto, al C.T.U. che le richieda prima dell'inizio delle operazioni peritali, l'importo di €.400,00;
RINVIA
per la prosecuzione ed eventuale decisione all'udienza del 11.3.2026, ore 9,00, da tenersi secondo modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito di note sostitutive fino alle ore 9.00 del giorno medesimo.
Si comunichi al C.T.U.
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