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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/10/2024, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa
Paola Beatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 927/2019 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, nata il [...] a [...], c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Fantasia Parte_2
Mariantonietta e dall'avv. Lo Pilato ed elettivamente domiciliata in Pt_3
IR CL (AV) alla via Sant'Angelo n. 13 ;
Attore
E
, nata il [...] a [...], c.f.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dal l'avv. Giannella Alfredo e dal C.F._2 praticante avv. Falso ed elettivamente domiciliata in Summonte alla via CP_2
Borgonuovo n. 137;
NONCHÉ
nato il [...] a [...], c.f.: Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv. o ed C.F._3 CP_3 elettivamente domiciliato in Cervinara alla via Campo n. 8;
Convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Par
Con atto di citazione depositato in data 28.02.2019 ha Parte_4 convenuto in giudizio e per far Persona_1 Controparte_4 accertare, in proprio favore, l'esistenza del diritto alla prelazione ex art. 8 l. n.
560/1965. In punto di fatto, l'attrice, dopo aver premesso di essere proprietaria di 1/9 alcuni fondi agricoli siti in Cervinara, confinanti con quelli distinti al foglio 26, particelle 136, 213, 214 ed al foglio 27, part. 160, in origine di proprietà di
NO e, poi, venduti a con atto notarile del Controparte_4 Persona_1
14.03.2018, per la somma di € 16.000,00 , ha dedotto di aver gestito e manutenuto, quale titolare d i un'azienda agraria, sin dal 1999 , a proprie spese , i fondi oggetto della compravendita , a lei concessi da ER comproprietario Parte_6 della venditrice, fino al decesso di quest'ultimo, avvenuto nel 2018 , e di aver ottenuto, nel 2004, apposito decreto di concessione dalla Parte_7
per la conduzione e manutenzione delle dette particelle . L'attrice ha,
[...] quindi, esposto che non sarebbe stato rispettato il suo diritto di prelazione, quale coltivatrice diretta e confinante nonché conTT della res alienata, non avendo ella ricevuto la notifica ex art. 8 l. n. 590/1965, con conseguente inefficacia dell'atto traslativo controverso. Infine, la parte ha allegato di aver subito danni economici e stress esistenziale per la negazione del suddetto diritto e di aver dovuto presentare denuncia -querela in seguito al la rottura del lucchetto posto sulla sbarra della servitù di passaggio a carico dei fondi serventi e della sua sostituzione con uno nuovo da parte di al fine di impedirle l'accesso ai suoi fondi. In conclusione Persona_1 la parte ha chiesto al Tribuna le di accertare la sussistenza dei requisiti per l'esercizio da parte sua della prelazione ai sensi della legge n. 590/1965, di dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita del 14.03 .2018 e di dichiarare a proprio favore il trasferimento dei fondi alienati de quibus, di disporre i termini e le modalità del versamento della somma dovuta q uale prezzo di acquisto indicato nell'atto di compravendita richiamato, di ordinare la trascrizione dell'em ananda sentenza, con ogni provvedimento consequenziale e rivalsa dei danni.
Con comparsa depositata il 24.06.2019 si è costituito Persona_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea. In punto di fatto, il convenuto, nella qualità di bracciante agr icolo, ha contestato la sussistenza dei requisiti soggettivi per la prelazione ex art. 8 L. n. 590/1965 e ex art. 7 L. n. 817/1 971 evidenziando che l'attrice a vrebbe abbandonato i fondi per cui è causa dal 2006 e che questi sarebbero stati curati solo da N apolitano la quale ne sarebbe Controparte_4 divenuta comproprietaria con atto del 20.07.2016 per notar a seguito Persona_2 dell'alienazione da pa rte del ER . La parte ha, inoltre, esposto Parte_6 che avrebbe concesso detti cespiti in affitto con Parte_8 contratto del 15.05.2014, registrato tardivamente presso l'A.d.E., Ufficio
Territoria le del Governo di Avellino;
che, in virtù del predetto contratto, avrebbe
2/9 coltivato i terreni in esame pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente fino al 2018; che nel contratto di affitto sarebbe stato riconosciuto il diritto di prelazione al conduttore, da lui fatto valere con la stipula del contratto di compravendita per notar 14.03.2018, registrato i n Avellino il 16.03.2018 al n. Persona_3
1874, serie 1t e trascritto in Avellino in data 1 9.03.2018, r.g. 4379, r.p. 3712. Con riferimento al contestato impedimento all'accesso ai propri fondi la parte ha negato la circostanza relativa alla rottura del lucchetto evi denziando di averlo solo sostituito ed in ogni caso la possibilità per l'attrice di accedere ai suoi poderi attraverso un autonomo ingresso, confinante con la strada comunale.
Con comparsa depositata il 24.06.2019 si è costitu ita Na politano CP_4 chiedendo il rigetto della domanda attorea. In punto di fatto, la parte, CP_4 nella qualità di comproprietaria e poi proprietaria esclusiva dei fondi per cui è causa, ha rappresentato di essersi da sempre occupata in via esclusiva dei fondi , a lei e ad altri aventi causa trasferiti con atto del 20.07.2016 per notar che Persona_2
l'attrice, già da molti anni, avrebbe abbandonato i terreni in questione;
che, di conseguenza, questi ultimi sarebbero stati condotti da persone diverse, tra cui
[...]
in forza del contratto di affitto di terreno agricolo del 2014 . Per_1
Ammessi l'interrogatorio formale e la prova testimoniale , all'udienza del 27.10.2020,
è stato sentito che ha dichiarato di aver coltivato i fondi in Persona_1 questione dal 2014 e che, i n precedenza, gli stessi erano stati coltivati da altre persone.
All'udienza del 27.04.2021, è stato escusso, per parte attrice, , cugino Persona_4 delle convenuta tano che ha confermato che l 'attrice è Pt_6 Controparte_4 titolare conTT sin dal 1999 dell'azienda agraria individuale a conduzione familiare nel Comune di Cervinara , relativa ai propri fondi agricoli , ed ha condotto in gestione e manutenzione a proprie spese i fondi dell 'attuale venditrice confina nti con i propri , su consenso d i tano , praticando la potatura dei castagneti, Pt_6 Pt_6 la pulitura, la concimazione e gli innesti , la manutenzione con i propri strumenti agricoli nonché con la forza lavoro dei componenti del proprio nucleo familiare per
2/3, avvalendosi per il restante terzo di operai del settore agricolo;
che l'attrice ad oggi non ha venduto nessuno dei suoi fondi agricoli, ma ne ha acquistati altri a confine con i propri dalla venditrice e dai suoi germani;
che i fondi sono stati concessi all 'attrice fino alla morte di che l'impedimento del Parte_6 passaggio ha creato danni economici all'attrice, che non ha potuto raggiungere i propri fondi per la raccolta delle castagne . Il teste ha , inoltre, dichiarato di non
3/9 saper dire chi sia stato a rompere il lucchetto del la sbarra d'ingresso , posta all'inizio della servitù di passa ggio attraverso la quale l'attrice raggiunge i propri fondi e ha affermato di non aver mai visto coltivare i fondi. Persona_1
Alla medesima udienza, per la convenuta , è stat o escusso Pt_6 Pt_6 Persona_5
che ha dichiarato che l'attrice avrebbe abbandonato da molti anni i fondi
[...] oggetto di causa e di non averla mai vista su quei terreni unita mente agli affittuari .
Il teste ha, poi, precisato che nell'anno 2005 e per circa tre a nni il terreno era abbandonato e che dal 2010 era stato affittato a e, successivamente, Persona_6
a , che lo aveva coltivato per circa un anno . Parte_9
È stato, poi, escusso UL CA che ha confermato che, sin dal 2014, il convenuto gestisce i fondi in questione, destinati alla coltivazione Persona_1 delle castagne, in modo ininterrotto, pubblico e pacifico, eseguendo tutti i lavori finalizzati alla raccolta, quali la potatura periodica delle piante con l'eliminazione delle parti secche e/o infruttuose, il trattamento delle stesse, la pulizia del terreno e il terrazzamento , raccogliendo i frutti naturali . Il teste ha precisato: “ Posso riferire su queste circostanze perché gestivo il terreno limitrofo e i mi aiutava pe r i Per_7 Per_1 trattamenti che praticavo sui miei fondi e in cambio lo aiutavo ad effettuare i trattamenti sui fondi che lui gestiva, praticando gli stessi trattamenti ”.
All'udienza del 22.02.2022 è stato escusso che ha confermato che Testimone_1 dopo l'abbandon o dei fondi da parte dell'attrice, risalente a quindici anni prima, gli stessi sono stati affittati a soggetti diversi e, dal 2014, curati da Il Persona_1 teste ha precisato che non vede l'attrice sui fondi dal 2005, nonostante egli si rechi in zona nel periodo dei funghi e delle castagne;
che negli anni di abbandono nessuno ha gestito i beni;
che i terreni sono stati riaffittati dopo 3-4 anni dall'abbandono e sono migliorati notevolmente da quando il convenuto ha cominciato ad Per_1 occuparsene . Il teste ha , inoltre, dichiarato di aver visto potare gli Persona_1 alberi “quando si fa la potatura ”.
Alla medesima udienza è stato escusso che ha confermato che, con Testimone_2 contratto di affitto di terreno agricolo del 15 .05.2014, ano Pt_6 Controparte_4 nella qualità di comproprietaria , ha concesso i terreni de quibus in gestione al convenuto e di aver partecipato alla contrattazione. Il test e ha, inoltre, Per_1 dichiarato che la durata del contratto fu pattuita in 4 anni, che era previst o un canone annuale di 400,00 euro e che la convenuta tano rilasciava ricevute di Pt_6 pagamento, che venivano stampate su un foglio A4.
4/9 È stato, poi, escusso che ha dichiarato di essere a conoscenza Testimone_3 che ina è titolare conTT sin dal 1999 dell'azienda agraria Parte_4 individuale a conduzione familiare nel Comune di Cervinara relativa ai propri fondi agricoli. Il teste ha confermato che l'attrice ha praticato la potatura dei castagneti, la pulitura e gli innesti con la sua famiglia, aggiungendo di averli aiutati a titolo Par gratuito raccogliendo le castagne;
che e erano in Parte_4 Parte_6 ottimi rapporti;
che nel 1999 c'è stata una forte alluvione , a seguito della quale tanti terreni sono stati distrutti e che l'attrice ha inoltrato domanda di risarcimento danni alla;
che sul fondo c'era una sbarra con lucchetto Parte_7 sostituito nel mese di dicembre del 2018 e di non sapere da chi . Il teste ha, poi, riferito di non aver mai visto i conve nuti sui fondi ove si recava in occasione della pulitura, potatura e raccolta delle castagne.
All'udienza del 23.06.2022 si è proceduto all'inter rogatorio formale dell'attrice che ha negato non solo di aver abbandonato da anni i fondi di causa, ma anche che gli stessi sono stati affittati e curati da soggetti diversi e dal convenuto È stato Per_1 poi escusso he ha confermato che sin dal 2014 il convenuto Testimone_4 Per_1 gestisce in modo ininterrotto, pubblico e pacifico i fondi in questione, destinati alla coltivazione delle castagne , eseguendo tutti i lavori finalizzati alla raccolta delle castagne, quali la potatura periodica delle piante con l'eliminazione delle parti secche e/o infruttuose, il trattamento delle stesse, la pulizi a del terreno e il terrazzamento. Il teste ha , inoltre, precisato che da circa 8-9 anni aiuta il convenuto nella raccolta delle castagne nel mese di ottobre;
che prima di Per_1 Controparte_5 sui fondi lavorava e e prima ancora mentre in Parte_9 Persona_6 precedenza i terreni erano abbandonati e non era possibile raccogliere le castagne .
All'udienza del 26.01.2023 è stato escusso e ha confermato Persona_8 che l'attrice ha sempre gestito anche i fondi di NO LI, a proprie spes e, provvedendo, con i propri strumenti, alla potatura, alla cura e manutenzione ed alle altre attività facendosi aiutare dai suoi parenti e da circa sei/sette operai. Il teste ha, poi, aggiunto che il podere materno avrebbe un unico accesso e che
[...] avrebbe sostituito il lucchetto di accesso, impedendo il passaggio Per_1 dell'attrice per raggiungere i propri fondi, attraverso la servitù prediale esistente dal frazionamento dei ter reni.
All'esito dell'udienza del 02.05.2024, la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc .
La domanda dell'attrice è infondata per la motivazione che segue.
5/9 In via preliminare, in punto di diritto, vale ricordare che nel caso di specie deve essere applicata la normativa prevista dall'art. 8 della legge n. 590 del 26 maggio
1965, secondo cui “ In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori di retti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, no n abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo pe r il quale intende esercita re la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia ”. Deve essere, inoltre, precisato che la legge 14 agosto 1971, n. 817, come modificata dalla l. 28 luglio 201 6, n. 154, ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 2) che il termine di quattro anni previsto per l'esercizio del diritto di prelazione agraria è ridotto a due anni. L 'art. 8 della legge n. 590/1965 in esame prevede, poi, anche rigorose modalità per la comuni cazione della vendita e per l'esercizio del diritto di prelazione. Il proprietario del fondo ha, infatti, l'onere di notificare al coltivatore la proposta di alienazione, trasmettendogli il preliminare di compravendita, in cui devono essere indicati il nom e dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite, compresa la clausola per l'eventualità della prelazione e il mancato rispetto, da parte del proprietario, del suddetto obbligo consente al coltivatore diretto di riscattare, entro la data d i un anno, decorrente dalla trascrizione della vendita immobiliare, il fondo dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. Con riferimento all'onere probatorio, infine, deve essere ricordato che “ Il coltivatore di fondo rustico che, allegando la viola zione del suo diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965, intenda esercitare il retratto agrario, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne l a sussistenza, sia pure nei limiti delle contestazioni sollevate dalla controparte. Ne consegue che, ove il medesimo giudice si sia convinto che il retraente non abbia fornito adeguata dimostrazione di alcuna tra le suddette condizioni, ben può omettere og ni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi”
(cfr. Cass Sez. 3 -, Ordinanza n. 537 del 15 .01.2020).
Orbene, il Tribunale che la domanda non possa trovare accoglimento in quanto l'attrice non dimostrato il possesso dei requisiti previsti per la prelazio ne agraria.
Deve essere, infatti, osservato che ina ha allegato di aver condotto sin Parte_4 dal 1999 in gestione e manutenzione a proprie spese i fondi per cui è causa senza,
6/9 tuttavia , produrre in giud izio i contratti di affitto, di concessione o di mezzadria/colonia stipulati nel corso degli anni . Peraltro l e sue laconiche allegazioni sul possesso della qualità di coltivatrice diretta dei detti terreni non hanno trovato riscontro durante la fase istruttoria tenuto conto che l e deposizioni dei testi escussi risultano fra loro inconciliabili e vicendevolmente contrastanti. In particolare i testi di parte attrice hanno confermato la coltivazione e la manutenzione dei fondi in disamina da parte dell' attrice, ma tali dichiarazioni sono state smentite da quelle dei testi delle parti convenute, tanto da portare all'inverosimile e paradossale conclusione che, nel medesimo arco temporale, gli stessi beni sarebbero stati manutenuti e curati da entrambe le p arti in causa, in maniera palese e pacifica , ovvero a quella opposta che nessuno li abbia curati. Deve essere, sul punto, rilevato, inoltre, che i testi , Persona_4 Persona_9
e , pur avendo d ichiarato che ina ha pro vveduto Persona_8 Parte_4 alle attività di cura e manutenzione dei terreni in esame, non hanno offerto dettagli circostanziati circa il preciso arco temporale di esercizio di dette attività, mentre e e hanno affermato che l'attrice avrebbe Persona_5 Tes_1 abbandonato i fondi da diverso tempo (almeno 15 anni, secondo . Testimone_1
Più precise nell'indicazione dei referenti temporali appaiono , invece, le dichiarazioni dei testi di parte convenuta UL CA e , i quali Testimone_4 hanno confermato di aver assistito nella coltivazione dei fondi. Persona_1
Deve essere a questo punto ricordato che, qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istrut torie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (v. t ra le tante Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n° 3468).
Vale, infine, evidenziare che la p arte attrice non ha supplito in altro modo a tali insanabili discrasie, né ha produtto documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti per l'e sercizio della prelazione agraria. Si rileva, infatti, che gli allegati titoli di proprietà dei terreni acquistati da e le planimetrie Controparte_6
7/9 catastali consentono semplicemente di accertare la contiguità fisica fra i beni dell'attrice e quelli dell a venditrice, mentre l'ulteriore documentazione prodotta attiene alla liquidazione dei contributi per il ripristino danni conseguenti all'alluvione del 15, 16 e 17 dicembre 1999. Più nello specifico, il decreto n. 37 dell'11.03.2004 della del Partenio concede all' istante il Parte_7 contributo per lavori di ripristino della coltivabilità dei terreni, delle opere accessorie e delle pertinenze in relazione all'azienda agraria sita nel Comune di
Cervinara , di cui ina risulta proprietaria con TT;
il certificato della Parte_4 stessa Comunità datato 08.11.2005 , invece, attesta la quantificazione dell'importo del contributo per il ripristino del danno in località Iardino, foglio n. 26, p.lle 136
e 213 e località foglio n. 27, p.lla 160. Si t ratta, dunque, di provvedimenti Pt_10 amministrativi di concessione di contributi pubblici, nei quali, per giunta, non compare alcun riferimento alla diversa particella 214, oggetto anch'essa di causa, né si indicano, in parte motiva, circostanze utili ad accert are la coltivazione e manutenzione, da parte dell'attrice, dei fondi per cui è causa, per il periodo di tempo minimo di due anni richiesto come presupposto della prelazione agraria.
Non è allora possibile superare aliunde il contrasto evidenziato nell'esc ussione dei testi né colmare la genericità, l'indeterminatezza e la vaghezza delle dichiarazioni rese dai testi .
A fini di mera completezza deve essere osservato che anche volendo qualificare la prelazione in esame come proposta dall'attrice nella qualità di confinante ex art. 7
l. n. 817/1971 (cfr. pagina 4 dell'atto di citazione ), la domanda deve essere rigettata per carenza di prova in ordine al possesso degli ulteriori requisiti richiamati dal citato art. 8 della l. n. 590/1965. L'attrice, infatti, con riferimento al requisito della capacità lavorativa, si è limitata ad articolare capitoli di prova generici e vagh i e non ha fornito alcun elemento circa la composizione della sua famiglia o le modalità di contribuzione alla lavorazione de i terreni, né ha dimostrato che, sommando i diversi fondi da lei già posseduti con quell i da riscattare, non si supererebbe il tr iplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa propria e della sua famiglia.
In ogni caso, la parte non ha neanche offerto elementi a sostegno dell'attività di coltivazione all'attualità, con caratteristiche di stabilità e continuità nell'ar co temporale minimo di due anni , pur richieste dal legislatore per l'esercizio della prelazione, ai fini di non paralizzare ingiustificatamente la velocità delle alienazioni.
Troppo scarna al riguardo è l'allegazione dell'essere titolare e conTT di
8/9 un'azienda agricola, della quale, peraltro, non si produce alcun documento sullo stato di attività.
In conclusione , la domanda deve essere rigettata per difetto di prova con assorbimento delle restanti richieste .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate , come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi di cui al D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla cont roversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda d i parte attrice;
- condanna ina al pagamento delle spese di lite in favore di NO Parte_4
e di che si liquidano in euro 662,00, per ciascuna Controparte_4 Persona_1 parte, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge , con attribuzione agli avvocati di tano che hanno dichiarato di averne fatto Pt_6 Controparte_1 anticipo.
Così deciso il 15 .10.2024
Il Giudice dott.ssa Paola Beatrice
9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa
Paola Beatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 927/2019 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, nata il [...] a [...], c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Fantasia Parte_2
Mariantonietta e dall'avv. Lo Pilato ed elettivamente domiciliata in Pt_3
IR CL (AV) alla via Sant'Angelo n. 13 ;
Attore
E
, nata il [...] a [...], c.f.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dal l'avv. Giannella Alfredo e dal C.F._2 praticante avv. Falso ed elettivamente domiciliata in Summonte alla via CP_2
Borgonuovo n. 137;
NONCHÉ
nato il [...] a [...], c.f.: Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv. o ed C.F._3 CP_3 elettivamente domiciliato in Cervinara alla via Campo n. 8;
Convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Par
Con atto di citazione depositato in data 28.02.2019 ha Parte_4 convenuto in giudizio e per far Persona_1 Controparte_4 accertare, in proprio favore, l'esistenza del diritto alla prelazione ex art. 8 l. n.
560/1965. In punto di fatto, l'attrice, dopo aver premesso di essere proprietaria di 1/9 alcuni fondi agricoli siti in Cervinara, confinanti con quelli distinti al foglio 26, particelle 136, 213, 214 ed al foglio 27, part. 160, in origine di proprietà di
NO e, poi, venduti a con atto notarile del Controparte_4 Persona_1
14.03.2018, per la somma di € 16.000,00 , ha dedotto di aver gestito e manutenuto, quale titolare d i un'azienda agraria, sin dal 1999 , a proprie spese , i fondi oggetto della compravendita , a lei concessi da ER comproprietario Parte_6 della venditrice, fino al decesso di quest'ultimo, avvenuto nel 2018 , e di aver ottenuto, nel 2004, apposito decreto di concessione dalla Parte_7
per la conduzione e manutenzione delle dette particelle . L'attrice ha,
[...] quindi, esposto che non sarebbe stato rispettato il suo diritto di prelazione, quale coltivatrice diretta e confinante nonché conTT della res alienata, non avendo ella ricevuto la notifica ex art. 8 l. n. 590/1965, con conseguente inefficacia dell'atto traslativo controverso. Infine, la parte ha allegato di aver subito danni economici e stress esistenziale per la negazione del suddetto diritto e di aver dovuto presentare denuncia -querela in seguito al la rottura del lucchetto posto sulla sbarra della servitù di passaggio a carico dei fondi serventi e della sua sostituzione con uno nuovo da parte di al fine di impedirle l'accesso ai suoi fondi. In conclusione Persona_1 la parte ha chiesto al Tribuna le di accertare la sussistenza dei requisiti per l'esercizio da parte sua della prelazione ai sensi della legge n. 590/1965, di dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita del 14.03 .2018 e di dichiarare a proprio favore il trasferimento dei fondi alienati de quibus, di disporre i termini e le modalità del versamento della somma dovuta q uale prezzo di acquisto indicato nell'atto di compravendita richiamato, di ordinare la trascrizione dell'em ananda sentenza, con ogni provvedimento consequenziale e rivalsa dei danni.
Con comparsa depositata il 24.06.2019 si è costituito Persona_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea. In punto di fatto, il convenuto, nella qualità di bracciante agr icolo, ha contestato la sussistenza dei requisiti soggettivi per la prelazione ex art. 8 L. n. 590/1965 e ex art. 7 L. n. 817/1 971 evidenziando che l'attrice a vrebbe abbandonato i fondi per cui è causa dal 2006 e che questi sarebbero stati curati solo da N apolitano la quale ne sarebbe Controparte_4 divenuta comproprietaria con atto del 20.07.2016 per notar a seguito Persona_2 dell'alienazione da pa rte del ER . La parte ha, inoltre, esposto Parte_6 che avrebbe concesso detti cespiti in affitto con Parte_8 contratto del 15.05.2014, registrato tardivamente presso l'A.d.E., Ufficio
Territoria le del Governo di Avellino;
che, in virtù del predetto contratto, avrebbe
2/9 coltivato i terreni in esame pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente fino al 2018; che nel contratto di affitto sarebbe stato riconosciuto il diritto di prelazione al conduttore, da lui fatto valere con la stipula del contratto di compravendita per notar 14.03.2018, registrato i n Avellino il 16.03.2018 al n. Persona_3
1874, serie 1t e trascritto in Avellino in data 1 9.03.2018, r.g. 4379, r.p. 3712. Con riferimento al contestato impedimento all'accesso ai propri fondi la parte ha negato la circostanza relativa alla rottura del lucchetto evi denziando di averlo solo sostituito ed in ogni caso la possibilità per l'attrice di accedere ai suoi poderi attraverso un autonomo ingresso, confinante con la strada comunale.
Con comparsa depositata il 24.06.2019 si è costitu ita Na politano CP_4 chiedendo il rigetto della domanda attorea. In punto di fatto, la parte, CP_4 nella qualità di comproprietaria e poi proprietaria esclusiva dei fondi per cui è causa, ha rappresentato di essersi da sempre occupata in via esclusiva dei fondi , a lei e ad altri aventi causa trasferiti con atto del 20.07.2016 per notar che Persona_2
l'attrice, già da molti anni, avrebbe abbandonato i terreni in questione;
che, di conseguenza, questi ultimi sarebbero stati condotti da persone diverse, tra cui
[...]
in forza del contratto di affitto di terreno agricolo del 2014 . Per_1
Ammessi l'interrogatorio formale e la prova testimoniale , all'udienza del 27.10.2020,
è stato sentito che ha dichiarato di aver coltivato i fondi in Persona_1 questione dal 2014 e che, i n precedenza, gli stessi erano stati coltivati da altre persone.
All'udienza del 27.04.2021, è stato escusso, per parte attrice, , cugino Persona_4 delle convenuta tano che ha confermato che l 'attrice è Pt_6 Controparte_4 titolare conTT sin dal 1999 dell'azienda agraria individuale a conduzione familiare nel Comune di Cervinara , relativa ai propri fondi agricoli , ed ha condotto in gestione e manutenzione a proprie spese i fondi dell 'attuale venditrice confina nti con i propri , su consenso d i tano , praticando la potatura dei castagneti, Pt_6 Pt_6 la pulitura, la concimazione e gli innesti , la manutenzione con i propri strumenti agricoli nonché con la forza lavoro dei componenti del proprio nucleo familiare per
2/3, avvalendosi per il restante terzo di operai del settore agricolo;
che l'attrice ad oggi non ha venduto nessuno dei suoi fondi agricoli, ma ne ha acquistati altri a confine con i propri dalla venditrice e dai suoi germani;
che i fondi sono stati concessi all 'attrice fino alla morte di che l'impedimento del Parte_6 passaggio ha creato danni economici all'attrice, che non ha potuto raggiungere i propri fondi per la raccolta delle castagne . Il teste ha , inoltre, dichiarato di non
3/9 saper dire chi sia stato a rompere il lucchetto del la sbarra d'ingresso , posta all'inizio della servitù di passa ggio attraverso la quale l'attrice raggiunge i propri fondi e ha affermato di non aver mai visto coltivare i fondi. Persona_1
Alla medesima udienza, per la convenuta , è stat o escusso Pt_6 Pt_6 Persona_5
che ha dichiarato che l'attrice avrebbe abbandonato da molti anni i fondi
[...] oggetto di causa e di non averla mai vista su quei terreni unita mente agli affittuari .
Il teste ha, poi, precisato che nell'anno 2005 e per circa tre a nni il terreno era abbandonato e che dal 2010 era stato affittato a e, successivamente, Persona_6
a , che lo aveva coltivato per circa un anno . Parte_9
È stato, poi, escusso UL CA che ha confermato che, sin dal 2014, il convenuto gestisce i fondi in questione, destinati alla coltivazione Persona_1 delle castagne, in modo ininterrotto, pubblico e pacifico, eseguendo tutti i lavori finalizzati alla raccolta, quali la potatura periodica delle piante con l'eliminazione delle parti secche e/o infruttuose, il trattamento delle stesse, la pulizia del terreno e il terrazzamento , raccogliendo i frutti naturali . Il teste ha precisato: “ Posso riferire su queste circostanze perché gestivo il terreno limitrofo e i mi aiutava pe r i Per_7 Per_1 trattamenti che praticavo sui miei fondi e in cambio lo aiutavo ad effettuare i trattamenti sui fondi che lui gestiva, praticando gli stessi trattamenti ”.
All'udienza del 22.02.2022 è stato escusso che ha confermato che Testimone_1 dopo l'abbandon o dei fondi da parte dell'attrice, risalente a quindici anni prima, gli stessi sono stati affittati a soggetti diversi e, dal 2014, curati da Il Persona_1 teste ha precisato che non vede l'attrice sui fondi dal 2005, nonostante egli si rechi in zona nel periodo dei funghi e delle castagne;
che negli anni di abbandono nessuno ha gestito i beni;
che i terreni sono stati riaffittati dopo 3-4 anni dall'abbandono e sono migliorati notevolmente da quando il convenuto ha cominciato ad Per_1 occuparsene . Il teste ha , inoltre, dichiarato di aver visto potare gli Persona_1 alberi “quando si fa la potatura ”.
Alla medesima udienza è stato escusso che ha confermato che, con Testimone_2 contratto di affitto di terreno agricolo del 15 .05.2014, ano Pt_6 Controparte_4 nella qualità di comproprietaria , ha concesso i terreni de quibus in gestione al convenuto e di aver partecipato alla contrattazione. Il test e ha, inoltre, Per_1 dichiarato che la durata del contratto fu pattuita in 4 anni, che era previst o un canone annuale di 400,00 euro e che la convenuta tano rilasciava ricevute di Pt_6 pagamento, che venivano stampate su un foglio A4.
4/9 È stato, poi, escusso che ha dichiarato di essere a conoscenza Testimone_3 che ina è titolare conTT sin dal 1999 dell'azienda agraria Parte_4 individuale a conduzione familiare nel Comune di Cervinara relativa ai propri fondi agricoli. Il teste ha confermato che l'attrice ha praticato la potatura dei castagneti, la pulitura e gli innesti con la sua famiglia, aggiungendo di averli aiutati a titolo Par gratuito raccogliendo le castagne;
che e erano in Parte_4 Parte_6 ottimi rapporti;
che nel 1999 c'è stata una forte alluvione , a seguito della quale tanti terreni sono stati distrutti e che l'attrice ha inoltrato domanda di risarcimento danni alla;
che sul fondo c'era una sbarra con lucchetto Parte_7 sostituito nel mese di dicembre del 2018 e di non sapere da chi . Il teste ha, poi, riferito di non aver mai visto i conve nuti sui fondi ove si recava in occasione della pulitura, potatura e raccolta delle castagne.
All'udienza del 23.06.2022 si è proceduto all'inter rogatorio formale dell'attrice che ha negato non solo di aver abbandonato da anni i fondi di causa, ma anche che gli stessi sono stati affittati e curati da soggetti diversi e dal convenuto È stato Per_1 poi escusso he ha confermato che sin dal 2014 il convenuto Testimone_4 Per_1 gestisce in modo ininterrotto, pubblico e pacifico i fondi in questione, destinati alla coltivazione delle castagne , eseguendo tutti i lavori finalizzati alla raccolta delle castagne, quali la potatura periodica delle piante con l'eliminazione delle parti secche e/o infruttuose, il trattamento delle stesse, la pulizi a del terreno e il terrazzamento. Il teste ha , inoltre, precisato che da circa 8-9 anni aiuta il convenuto nella raccolta delle castagne nel mese di ottobre;
che prima di Per_1 Controparte_5 sui fondi lavorava e e prima ancora mentre in Parte_9 Persona_6 precedenza i terreni erano abbandonati e non era possibile raccogliere le castagne .
All'udienza del 26.01.2023 è stato escusso e ha confermato Persona_8 che l'attrice ha sempre gestito anche i fondi di NO LI, a proprie spes e, provvedendo, con i propri strumenti, alla potatura, alla cura e manutenzione ed alle altre attività facendosi aiutare dai suoi parenti e da circa sei/sette operai. Il teste ha, poi, aggiunto che il podere materno avrebbe un unico accesso e che
[...] avrebbe sostituito il lucchetto di accesso, impedendo il passaggio Per_1 dell'attrice per raggiungere i propri fondi, attraverso la servitù prediale esistente dal frazionamento dei ter reni.
All'esito dell'udienza del 02.05.2024, la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc .
La domanda dell'attrice è infondata per la motivazione che segue.
5/9 In via preliminare, in punto di diritto, vale ricordare che nel caso di specie deve essere applicata la normativa prevista dall'art. 8 della legge n. 590 del 26 maggio
1965, secondo cui “ In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori di retti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, no n abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo pe r il quale intende esercita re la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia ”. Deve essere, inoltre, precisato che la legge 14 agosto 1971, n. 817, come modificata dalla l. 28 luglio 201 6, n. 154, ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 2) che il termine di quattro anni previsto per l'esercizio del diritto di prelazione agraria è ridotto a due anni. L 'art. 8 della legge n. 590/1965 in esame prevede, poi, anche rigorose modalità per la comuni cazione della vendita e per l'esercizio del diritto di prelazione. Il proprietario del fondo ha, infatti, l'onere di notificare al coltivatore la proposta di alienazione, trasmettendogli il preliminare di compravendita, in cui devono essere indicati il nom e dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite, compresa la clausola per l'eventualità della prelazione e il mancato rispetto, da parte del proprietario, del suddetto obbligo consente al coltivatore diretto di riscattare, entro la data d i un anno, decorrente dalla trascrizione della vendita immobiliare, il fondo dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. Con riferimento all'onere probatorio, infine, deve essere ricordato che “ Il coltivatore di fondo rustico che, allegando la viola zione del suo diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965, intenda esercitare il retratto agrario, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne l a sussistenza, sia pure nei limiti delle contestazioni sollevate dalla controparte. Ne consegue che, ove il medesimo giudice si sia convinto che il retraente non abbia fornito adeguata dimostrazione di alcuna tra le suddette condizioni, ben può omettere og ni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi”
(cfr. Cass Sez. 3 -, Ordinanza n. 537 del 15 .01.2020).
Orbene, il Tribunale che la domanda non possa trovare accoglimento in quanto l'attrice non dimostrato il possesso dei requisiti previsti per la prelazio ne agraria.
Deve essere, infatti, osservato che ina ha allegato di aver condotto sin Parte_4 dal 1999 in gestione e manutenzione a proprie spese i fondi per cui è causa senza,
6/9 tuttavia , produrre in giud izio i contratti di affitto, di concessione o di mezzadria/colonia stipulati nel corso degli anni . Peraltro l e sue laconiche allegazioni sul possesso della qualità di coltivatrice diretta dei detti terreni non hanno trovato riscontro durante la fase istruttoria tenuto conto che l e deposizioni dei testi escussi risultano fra loro inconciliabili e vicendevolmente contrastanti. In particolare i testi di parte attrice hanno confermato la coltivazione e la manutenzione dei fondi in disamina da parte dell' attrice, ma tali dichiarazioni sono state smentite da quelle dei testi delle parti convenute, tanto da portare all'inverosimile e paradossale conclusione che, nel medesimo arco temporale, gli stessi beni sarebbero stati manutenuti e curati da entrambe le p arti in causa, in maniera palese e pacifica , ovvero a quella opposta che nessuno li abbia curati. Deve essere, sul punto, rilevato, inoltre, che i testi , Persona_4 Persona_9
e , pur avendo d ichiarato che ina ha pro vveduto Persona_8 Parte_4 alle attività di cura e manutenzione dei terreni in esame, non hanno offerto dettagli circostanziati circa il preciso arco temporale di esercizio di dette attività, mentre e e hanno affermato che l'attrice avrebbe Persona_5 Tes_1 abbandonato i fondi da diverso tempo (almeno 15 anni, secondo . Testimone_1
Più precise nell'indicazione dei referenti temporali appaiono , invece, le dichiarazioni dei testi di parte convenuta UL CA e , i quali Testimone_4 hanno confermato di aver assistito nella coltivazione dei fondi. Persona_1
Deve essere a questo punto ricordato che, qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istrut torie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (v. t ra le tante Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n° 3468).
Vale, infine, evidenziare che la p arte attrice non ha supplito in altro modo a tali insanabili discrasie, né ha produtto documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti per l'e sercizio della prelazione agraria. Si rileva, infatti, che gli allegati titoli di proprietà dei terreni acquistati da e le planimetrie Controparte_6
7/9 catastali consentono semplicemente di accertare la contiguità fisica fra i beni dell'attrice e quelli dell a venditrice, mentre l'ulteriore documentazione prodotta attiene alla liquidazione dei contributi per il ripristino danni conseguenti all'alluvione del 15, 16 e 17 dicembre 1999. Più nello specifico, il decreto n. 37 dell'11.03.2004 della del Partenio concede all' istante il Parte_7 contributo per lavori di ripristino della coltivabilità dei terreni, delle opere accessorie e delle pertinenze in relazione all'azienda agraria sita nel Comune di
Cervinara , di cui ina risulta proprietaria con TT;
il certificato della Parte_4 stessa Comunità datato 08.11.2005 , invece, attesta la quantificazione dell'importo del contributo per il ripristino del danno in località Iardino, foglio n. 26, p.lle 136
e 213 e località foglio n. 27, p.lla 160. Si t ratta, dunque, di provvedimenti Pt_10 amministrativi di concessione di contributi pubblici, nei quali, per giunta, non compare alcun riferimento alla diversa particella 214, oggetto anch'essa di causa, né si indicano, in parte motiva, circostanze utili ad accert are la coltivazione e manutenzione, da parte dell'attrice, dei fondi per cui è causa, per il periodo di tempo minimo di due anni richiesto come presupposto della prelazione agraria.
Non è allora possibile superare aliunde il contrasto evidenziato nell'esc ussione dei testi né colmare la genericità, l'indeterminatezza e la vaghezza delle dichiarazioni rese dai testi .
A fini di mera completezza deve essere osservato che anche volendo qualificare la prelazione in esame come proposta dall'attrice nella qualità di confinante ex art. 7
l. n. 817/1971 (cfr. pagina 4 dell'atto di citazione ), la domanda deve essere rigettata per carenza di prova in ordine al possesso degli ulteriori requisiti richiamati dal citato art. 8 della l. n. 590/1965. L'attrice, infatti, con riferimento al requisito della capacità lavorativa, si è limitata ad articolare capitoli di prova generici e vagh i e non ha fornito alcun elemento circa la composizione della sua famiglia o le modalità di contribuzione alla lavorazione de i terreni, né ha dimostrato che, sommando i diversi fondi da lei già posseduti con quell i da riscattare, non si supererebbe il tr iplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa propria e della sua famiglia.
In ogni caso, la parte non ha neanche offerto elementi a sostegno dell'attività di coltivazione all'attualità, con caratteristiche di stabilità e continuità nell'ar co temporale minimo di due anni , pur richieste dal legislatore per l'esercizio della prelazione, ai fini di non paralizzare ingiustificatamente la velocità delle alienazioni.
Troppo scarna al riguardo è l'allegazione dell'essere titolare e conTT di
8/9 un'azienda agricola, della quale, peraltro, non si produce alcun documento sullo stato di attività.
In conclusione , la domanda deve essere rigettata per difetto di prova con assorbimento delle restanti richieste .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate , come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi di cui al D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla cont roversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda d i parte attrice;
- condanna ina al pagamento delle spese di lite in favore di NO Parte_4
e di che si liquidano in euro 662,00, per ciascuna Controparte_4 Persona_1 parte, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge , con attribuzione agli avvocati di tano che hanno dichiarato di averne fatto Pt_6 Controparte_1 anticipo.
Così deciso il 15 .10.2024
Il Giudice dott.ssa Paola Beatrice
9/9