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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. . Maria Pia Di Stefano Presidente rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1396/2024
vertente tra
Pt_1
FADDILI ALESSIA)
Parte appellante contro
Controparte_1
Parte appellata nonchè
Controparte_2
Parte appellata
Nonché
CP_3
CP_4
Parti Appellate- terze pignorate
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10584/0223 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data del 23.11.2023 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma, pronunciando nella fase di merito, attivata da relativa a due opposizioni all'esecuzione instaurate dalla (esecuzioni CP_5 CP_2 riunite avanti al GE in quanto relative agli stessi crediti, azionati presso due creditori pignorati, e , ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione ai crediti diversi da CP_4 CP_6 crediti contributivi da lavoro, ha ritenuto che l ben poteva costituirsi con avvocato del CP_5 libero foro e, nel merito, ha rigettato le opposizioni relativamente ai crediti portati dalle cartelle notificate dall' mentre ha accolto l'opposizione quanto ai crediti di cui ai sottesi CP_5 Pt_1 Avvisi di Addebito poiché di essi non era stata provata la notifica, con conseguente parziale assenza dei titoli posti in esecuzione.
Avverso detta sentenza interpone appello l' nella parte di soccombenza, chiedendone la Pt_1 parziale riforma con il rigetto integrale dell'opposizione proposta da CP_2
Si costituisce l' aderendo alle tesi dell'appellante e reiterando quanto dedotto ed evidenziato CP_5 nel corso del primo grado di giudizio in ordine alla estraneità del , nonché CP_7 difendendo nel merito la regolarità della propria attività notificatoria.
Nonostante rituale notifica non si sono costituite la società debitrice e i due CP_2 creditori pignoranti e Controparte_4 Controparte_3
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° Il Tribunale così ha statuito nei capi impugnati : “Quanto agli avvisi di addebito, nonostante indicato nella memoria di costituzione il deposito, non allega telematicamente e Pt_1 nemmeno in modalità cartacea gli avvisi dei quali afferma avere fatto deposito, con ricevuta accettazione e consegna e ciò nonostante prima dell'odierna udienza di discussione la causa sia stata rinviata più volte anche per consentire la presenza dell' medesimo, mai Pt_1 comparso. Ne consegue che non può ritenersi infondata l'eccepita mancata ricezione degli avvisi di addebito da parte del ricorrente, in quanto non prova di averli inviti al Pt_1 medesimo….. L'assenza della prova delle notifiche degli avvisi di addebito sottesi ai pignoramenti opposti evidenzia la parziale assenza dei titoli sottesi alla esecuzione, che invece si ritengono sussistenti per le cartelle esattoriali relative a crediti di competenza di questo tribunale”.
L' censura la statuizione sulla base dei seguenti motivi: Pt_1
-1 Erroneità della sentenza per aver ritenuto non raggiunta la prova della notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'esecuzione, “ non allegati, con la relativa ricevuta di accettazione e consegna, né in modalità cartacea, né in modalità telematica”, nonostante lo stesso Tribunale avesse dato atto essere stati espressamente indicati nella memoria di costituzione dell'Ente.
-2 Mancato esercizio dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. Evidenzia l'appellante di avere prodotto la copia degli AVA e dei rispettivi avvisi di ricevimento o ricevute di accettazione e consegna PEC all'atto della costituzione nel giudizio R.G. n. 80897/2018 avanti il Giudice dell'Esecuzione, assolvendo così all'onere probatorio a proprio carico in ordine alla avvenuta notificazione, e di avere poi richiamato integralmente, nel costituirsi in giudizio nella successiva fase di merito dell'opposizione avanti il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, tutte le argomentazioni svolte avanti al giudice dell'esecuzione, trascrivendo testualmente il contenuto della precedente memoria, ivi compresa la documentazione allegata, e formulando espressa richiesta di “Disporre l'acquisizione al processo del fascicolo dell'esecuzione con i documenti ivi allegati” (cfr. memoria nell'allegato fascicolo di primo grado). Pt_1
Il Tribunale aveva pertanto errato nel non ritenere acquisiti agli atti del giudizio i documenti già prodotti nella fase sommaria avanti il giudice dell'esecuzione, regolarmente e tempestivamente acquisiti nel processo senza la necessità di una nuova formale attività di produzione nel corso della fase a cognizione piena, successiva a quella cautelare, avendo il potere – dovere di disporne l'acquisizione al fascicolo di causa (si veda Cass. Ord. n. 1919/2017 e Cassa. Sentenza n. 12642/2014).
Tale acquisizione avrebbe consentito al Tribunale di apprezzare anche un ulteriore dirimente documento, facente parte del corredo probatorio, quale la sentenza del Tribunale di Roma n. 310/2017 (richiamata nella memoria difensiva sia della fase cautelare che di merito), avente valore di giudicato, che, a definizione di un precedente giudizio di opposizione ad estratto di ruolo (R.G. 12280/2017) proposto dalla società ed avente ad oggetto tutti gli avvisi di addebito qui d'interesse (ad eccezione del n. 397 2018 0000243131000), aveva respinto il ricorso ritenendo documentata da parte dell' l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito. Pt_1 I documenti in parola sono stati peraltro nuovamente depositati in appello, oltre ad un prospetto che evidenzia dei versamenti parziali da parte della società, che contraddicono ex se l'avversa eccezione di mancata notifica degli AVA.
Le censure sono fondate.
In proposito va considerato che il giudizio di opposizione approdato presso il giudice di primo grado è la fase di merito di un procedimento a struttura bifasica ma sostanzialmente unitaria, che inizia con una fase sommaria davanti al GE (titolare della procedura esecutiva e della relativa opposizione in fase lato sensu cautelare) e che, dopo la eventuale sospensione dell'esecuzione da parte del GE, continua nel merito in fase contenziosa, tramite iscrizione a ruolo della causa presso il Tribunale in sede di cognizione da parte di colui che ne abbia interesse (nel caso di specie, la causa è stata promossa dall' . CP_5 Riguardo alle modalità di acquisizione dei documenti nel passaggio tra le due fasi, la recente pronuncia della Suprema Corte, Sez. III, n. 26116 del 27 settembre 2021 ha chiarito che “Nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria devono ritenersi già acquisiti al processo ed essere inseriti nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi dell'art.186 disp. att. c.p.c., in ragione del carattere unitario dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, ma, avendo natura di produzioni documentali di parte, non entrano nel fascicolo d'ufficio, di cui all'art.168 c.p.c, restando collocati in quelli delle parti stesse;
pertanto, se, per un verso, non è necessario che le parti procedano ad una nuova formale attività di produzione dei predetti documenti nel corso della fase a cognizione piena secondo le modalità e i termini perentori previsti dall'art.183 c.p.c., né sussistono preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione e al loro inserimento nel fascicolo di parte, per altro verso la loro collocazione nei fascicoli di parte impone l'applicazione del relativo regime, sicché, ai sensi dell'art.169 c.p.c., essi devono essere depositati al momento dell'assegnazione della causa in decisione o, al più tardi, al momento del deposito della comparsa conclusionale”; pena, soggiunge la Corte, la presunzione di intervenuta rinuncia alla produzione dei documenti contenuti nel fascicolo di parte, da superarsi esclusivamente nel caso in cui la mancata presenza dei documenti dipenda da fatti non imputabili al comportamento delle parti.
Conclude la Corte rimarcando che nella fase dell'eventuale impugnazione della sentenza emessa senza previa acquisizione dei documenti mancanti per fatto imputabile alla parte, l'appellante ha comunque l'onere di produrre il documento su cui si fonda il gravame, così da consentire al giudice una valutazione nel merito e, se del caso, riformare la sentenza.
Applicando tali principi al caso di specie ci si avvede che l , pur non avendo proceduto al Pt_1 deposito dei fascicoli di parte nella fase contenziosa, aveva purtuttavia (non solo prodotto i documenti nella fase sommaria, bensì) tempestivamente richiesto al giudice del merito l'acquisizione di detti fascicoli, con ciò attivandosi nel senso voluto dalla Corte di Cassazione nella richiamata pronuncia e mostrando chiaramente di voler far transitare nella fase di merito tutti i documenti già prodotti in fase sommaria, con ciò quantomeno superando la presunzione di rinuncia a far valere detti documenti in sede contenziosa.
Peraltro, tali documenti sono stati anche allegati al ricorso in appello, con la conseguenza che il giudice del gravame, anche ove non ritualmente acquisiti nel giudizio di primo grado i documenti riguardanti la notifica degli avvisi di addebito, non può non entrare nel merito dell'opposizione e decidere tenendo conto dei documenti ri-prodotti.
D'altro canto, il senso logico della su richiamata pronuncia della Corte di Cassazione è proprio quello di contemperare il carattere unitario e la struttura bifasica dei giudizi in opposizione ex art. 615 e 619 Cpc, principio che questa Corte ritiene di applicare alla fattispecie anche in considerazione dell'esigenza di ricerca della verità materiale da parte del giudice del lavoro.
Ciò posto, e venendo al merito (avendo l'appellante richiamato specificamente tutti gli argomenti spesi in primo grado a supporto dell'esistenza e validità delle notifiche, nonché tutte le eccezioni mosse all'opposizione svolta dalla società), dai documenti versati in atti dall' emerge la Pt_1 regolare notifica degli AVA, avvenuta rispettivamente:
1) Avviso n. 397 2013 00196566 67 000 il 6.2.2014
2) Avviso n. 397 2014 00179932 63 000 il 17.11.2014
3) Avviso n. 397 2014 00286036 54 000 il 20.2.2015
4) Avviso n. 397 2015 00194257 49 000 il 24.12.2015 5) Avviso n. 397 2012 0016668152 000 il 6.11.2012
6) Avviso n. 397 2016 00156609 49 000 il 27.8.2016
7) Avviso n. 397 2016 00095243 63 000 il 2.5.2016
8) Avviso n. 397 2012 00153510 87 000 il 11.10.2012
9) Avviso n. 397 2016 00160642 83 000 il 13.9.2016
10) Avviso n. 397 2016 00300119 60000 il 30.11.2016
11) Avviso n. 397 2018 0000243131000 il 30.01.2018
12) Avviso n. 397 2016 00332075 24 000 l'8.1.2017
13) Avviso n. 397 2013 00108089 33 000 il 20.12.2013
14) Avviso n. 397 2012 0024698100 000 il 7.1.2013
15) Avviso n. 397 2012 00246982 01000 il 7.1.2013
16) Avviso n. 397 2012 00246983 02 000 il 7.1.2013.
Al riguardo, la società opponente ha lamentato - nella fase della sospensiva - con specifico riguardo agli avvisi di addebito, la totale assenza di titolo per invalidità della notifica degli stessi a mezzo PEC, in quanto ai sensi della vigente normativa la notifica via pec deve, a pena di nullità, indicare nell'oggetto che la notificazione avviene ai sensi della legge n. 53 del 1994. In ogni caso la posta elettronica certificata non offre le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale, in quanto non contiene l'originale della cartella, ma solo una copia informatica, priva peraltro di alcuna attestazione di conformità. Infine, sarebbe invalida la notifica relativa ad file “.pdf”, privo dell'estensione “.p7m” (tipica dei file firmati digitalmente).
Le censure sono infondate.
Ai sensi dell'art. 48 del Codice dell'Amministrazione Digitale “
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.” Alla luce di tale disposizione, di ordine generale, ben può ritenersi che la trasmissione di un atto tramite PEC equivalga, a tutti gli effetti, alla sua notificazione a mezzo di posta raccomandata, in quanto si determina una situazione perfettamente sovrapponibile a quella conseguente alla sua eventuale spedizione/ricezione/notifica su supporto cartaceo, in busta chiusa. L'invio di una PEC garantisce, infatti, lo stesso grado di certezza legale dell'invio della raccomandata a/r, se non uno superiore. Difatti, al pari della raccomandata a/r, consente al mittente di avere la prova certa dell'inoltro e del ricevimento della comunicazione e delle date in cui tali attività sono state eseguite. Non solo: questa piena prova si estende anche all'orario in cui il messaggio è stato spedito e consegnato nella casella del destinatario. La PEC, peraltro, oltre ad offrire la prova legale assoluta anche del testo al suo interno, ossia di quanto in essa è stato scritto dal mittente - a differenza della raccomandata -, garantisce altresì la possibilità di dimostrare che, insieme ad essa, era presente un file allegato. Con riferimento alla necessità che l'atto allegato alla PEC sia sottoscritto digitalmente dal mittente, la Cassazione con l'ordinanza n. 18529/2024 ha superato la questione affermando la validità persino del file word, senza firma digitale, allegato alla PEC. Nel caso menzionato, un avvocato aveva inviato a un'azienda, per conto del proprio cliente, una comunicazione con cui impugnava la risoluzione del rapporto di lavoro, la PEC però si limitava ad allegare il file word senza firma digitale né del legale né del suo cliente, per certificarne la autenticità, e senza che il relativo contenuto fosse stato trascritto nella PEC stessa. Eppure, secondo la Suprema Corte, non si potrebbe negare validità ed efficacia a tale comunicazione, in quanto il requisito di validità risulterebbe rispettato da una qualunque modalità di atto scritto che consenta di comunicare chiaramente l'intenzione del mittente. Inoltre, nell'ordinanza de qua, la Suprema Corte, afferma “quanto alla mancanza della sottoscrizione, può essere richiamato il costante insegnamento giurisprudenziale (pure applicato in materia di licenziamento da Cass. 12106 del 16/05/2017) secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura, priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga - appunto - ad opera della parte stessa (cfr., ex aliis, Cass. n. 13548/06; Cass. n. 3810/04; Cass. n. 2826/2000)” …si può pure affermare che l'atto … allegato alla medesima PEC andasse riferito allo stesso legale che aveva sottoscritto la PEC con cui il file allegato formava un tutt'uno inscindibile. …Va pure considerato che nel caso di specie…mai era stata contestata l'autenticità e veridicità della scrittura dal punto di vista del suo contenuto e cioè che si trattasse proprio dell'atto spedito dall'avvocato con quel contenuto”. Anche secondo il TAR Campania - sez. III, sentenza n. 1450/15, depositata il 10 marzo- l'invio mediante PEC di istanze e dichiarazioni a un'amministrazione è da considerarsi valido ad ogni effetto di legge, anche in assenza della firma digitale, qualora le relative credenziali di accesso siano state rilasciate, previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. Ciò avviene ogni qualvolta che il gestore della PEC rilascia una ricevuta che attesti la corretta trasmissione del documento (ricevuta completa di avvenuta consegna): ciò sostituisce a tutti gli effetti la firma elettronica della PEC, rectius del documento. Quanto al formato .pdf, anziché .p7m degli avvisi trasmessi via pec, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che l'estensione “pdf” anziché “p7m”, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, deve ritenersi pienamente ammissibile, in quanto equivalenti sia le firme digitali di tipo “CAdES” che quelle di tipo “PAdES”, le prime con estensioni “.p7m” e le seconde con estensione “.pdf”, né si ravvisano orientamenti dottrinali o nella prassi, secondo i quali il primo formato sarebbe più affidabile del secondo, o l'inserimento del certificato di firma di tipo “PAdES” nella busta crittografica, che contiene il documento, offrirebbe minori garanzie circa l'identificabilità del suo autore o circa la paternità dell'atto, rispetto all'apposizione della firma digitale allo stesso file in cui il documento informatico sia stato formato come avviene nel rilascio di firme di tipo “CAdES”: “Ne deriva che, secondo il diritto dell'UE, le firme digitali di tipo CAdES, ovverosia CMS (Cryptographic Message Syntax) Advanced Electronic Signatures, oppure di tipo PAdES, ovverosia PDF (Portable Document Format) Advanced Electronic Signature, che qui interessano, sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezione alcuna. In altri termini, al fine di garantire una disciplina uniforme della firma digitale nell'UE, sono stati adottati degli standards europei mediante il cd. regolamento eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services, ovverosia il Reg. UE, n. 910/2014, cit.) e la consequenziale decisione esecutiva (Comm. UE, 2015/1506, cit.), che impongono agli Stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standards tra i quali figurano sia quello CAdES sia quello PAdES (Cons. Stato, Sez. 3, 27/11/2017, n. 5504). …dunque, secondo la normativa nazionale, la struttura del documento firmato può essere indifferentemente PAdES o CAdES. Il certificato di firma è inserito nella busta crittografica, che è pacificamente presente in entrambi gli standards abilitati (www.agid.gov.it/sites/default/files/linee guida/firme multiple.pdf) a mente dell'art. 1, lett. y) - z), del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014.” (cfr. Cass. Sez. UU., Sentenza n. 10266 de/27/04/2018). Vale in ogni caso richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui l'eventuale irritualità della notificazione via pec “non ne comporta la nullità se la consegna telematica comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso in omaggio alla regola generale sancita dall'art.156, comma 3, c.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare concreto pregiudizio per 1 'esercizio del diritto di difesa" (Cass. Ord. n. 3805 del 16.2.2018; SS. UU. n. 7665/16)
Nella specie manca ogni deduzione della società riguardo alla compressione del diritto di difesa e al concreto pregiudizio derivato dalla pretesa violazione delle forme legali.
Non va nemmeno sottaciuto, ad ulteriore sostegno della infondatezza della eccezione di mancata notifica, la rateizzazione dei crediti (portati sia da cartelle esattoriali che da AVA) cui ha avuto accesso la società debitrice, con versamenti anche se solo parziali, effettuati dal 2013 al 2016 (come documentato da ), circostanza che denota l'avvenuta conoscenza degli stessi avvisi che si Pt_1 pretende non notificati. Va in effetti evidenziato che mai la società ha ritenuto di contestare nel merito la spettanza delle somme portate dagli AVA.
Dalle superiori considerazioni discende l'accoglimento dell'appello promosso dall' e la parziale Pt_1 riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza della società appellata nei confronti dell e Pt_1 si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi.
Spese compensate tra tutte le parti nei rapporti con CP_5
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della impugnata sentenza, ferma nel resto, rigetta integralmente l'opposizione spiegata dalla Controparte_2
[...]
Condanna la medesima società appellata a rifondere all' le spese del doppio grado, che liquida Pt_1 quanto al primo grado in euro 4.000,00 e quanto all'appello in euro 6.800,00 oltre - su tutte le somme – il rimborso delle spese forfettarie nella misura prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, Iva e Cpa di legge.
Compensa le spese nei confronti dell' CP_5
Roma, 9.9.2025
Il Presidente estensore dott. Maria Pia Di Stefano