TRIB
Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 08/08/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2220/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2220/2022 promossa da:
e rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
Chiara Attala e Massimiliano Napoli ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Città di Castello via Carlo Liviero n. 2 d
ATTORI
contro rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Rulli e dall'Avv. Stefano Controparte_1
Pasquini quale Sindaco del Comune di Arezzo ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio della prima sito in Palazzo Comunale, Piazza della Libertà n. 1; rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Fanfani e dall'Avv. Alessia Baglioni quale convenuto in proprio elettivamente domiciliato presso il loro studio in Arezzo, via Guido Monaco n. 48
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Becucci, elettivamente domiciliato Parte_3 presso il suo studio in Arezzo, via G. Monaco 48
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Piero Melani Graverini e Maria Cristina Parte_4
Salvini, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Arezzo, via Roma n. 7
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Piero Melani Graverini e Maria Cristina Parte_5
Salvini, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Arezzo, via Roma n. 7
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Piero Melani Graverini e Maria Cristina Parte_6
Salvini, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Arezzo, via Roma n. 7
CONVENUTI
CONCLUSIONI pagina 1 di 13 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 20.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno convenuto in giudizio , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, , , ciascuno in proprio e nella Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 qualità rispettivamente di Sindaco del Comune di Arezzo, Assessore del Comune di Arezzo, Comandante della Polizia Municipale di Arezzo, Ispettori presso la Polizia Municipale di Arezzo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) previo accertamento dell'illegittimità ed illiceità delle condotte poste in essere dai convenuti, sussumibili nelle fattispecie penali ritenute violate e sopra elencate, nonché nell'omessa disapplicazione di legge contrarie ai principi della costituzione e delle norme sovranazionali, accertare il diritto degli attori al risarcimento i tutti i danni patrimoniali e personali derivanti dai fatti di cui in narrativa ai sensi dell'art. 2043 c.c. anche in combinato con le fattispecie penali accertate;
2) e conseguentemente condannare i convenuti a risarcire i danni di cui al punto 1) quantifcati in € 500.000,00 e/o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, seppur in una misura ricompresa in ogni caso nello scaglione di valore superiore a € 260.000,00 e fno a € 520.000,00 da dividersi pro quota tra gli attori, con ricorso occorrendo alla liquidazione equitativa, comunque maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
3) si chiede che il presente atto venga inviato alla Corte dei Conti affnché vengano valutati eventuali profli di danno erariale per aver impiegato contestualmente numerosi agenti delle forze dell'ordine per la verifca di cui all'art. 9 bis D.L. 52/2021 in rapporto al numero degli utenti rinvenuti all'interno senza.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede di essere ammessi all'interrogatorio formale di tutti i convenuti e prova per testi su tutti le circostanze di cui al fatto da intendersi quali i capitoli di prova espunte eventuali valutazioni e/o giudizi, con possibilità di aggiungere e/o modificare, indicando fin da ora il sig. residente in [...]”. Tes_1
A sostegno delle domande avanzate gli attori hanno dedotto in fatto che: e Parte_1
Comune di Arezzo in data 12.07.2002 hanno stipulato una Convenzione di affidamento in concessione per la progettazione, realizzazione e gestione del complesso polifunzionale di Arezzo;
tra i compiti della società attrice vi era quello di trovare soggetti cui concedere la gestione dei singoli servizi e delle attività esperibili nel centro tra cui la palestra, effettivamente gestita da New Gym s.r.l. il bar ristorante gestito da , le piscine affidata in uso temporaneo ad alcuni soggetti tra cui la Controparte_2
Chimera Nuoto ASD;
sino al 2021 i rapporti tra gli attori e il Comune di Arezzo sono stati ottimi e alcuna contestazione è mai stata sollevata;
con d.l. n. 105/21 è stato inserito nel d.l. 52/21 l'art. 9bis che con efficacia dal 6 agosto 21 subordinava al possesso della certificazione verde Covid – 19 l'accesso a diversi servizi tra cui piscine e centri natatori;
al comma 4 dell'art. 9 bis cit. è stato previsto che: “I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1”; nessuno pagina 2 di 13 dei servizi ed attività citati nella norma veniva svolto dagli attori;
da agosto 2021 a gennaio 2022 sono stati ordinati ed eseguiti plurimi controlli con frequenza mensile dalla Polizia Municipale di Arezzo anche per mezzo di 13 agenti;
l'atteggiamento degli agenti è sempre stato intimidatorio e numerose volte è stato precluso a privati di accedere alla struttura;
in occasione di alcuni dei controlli svolti sono stati elevati dei verbali di accertamento e contestazione, tutti illegittimi;
in data 18 gennaio 2022 il Sindaco ha assunto ordinanza contingibile e urgente ex art. 32 l.n. 833/1978 e 50 TUEL con la quale ha disposto la chiusura immediata della Piscina Comunale sita in Arezzo poiché “il soggetto identificato nell'Allegato A nella gestione della piscina ha più volte esternato la volontà di non controllare il green pass per l'accesso”; sono stati pubblicati sia on line che su carta stampata numerosi articoli diffamatori nei quali sono state riportate dichiarazioni intimidatorie dell'Assessore Parte_3
Sulla base di tali allegazioni in fatto, parte attrice ha dedotto che: sono stati commessi dai convenuti i reati di violenza privata, estorsione, calunnia, diffamazione, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica e religiosa, diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico;
gli attori non erano le persone che dovevano verificare la certificazione verde in quando entrambi non titolari e gestori dei servizi;
gli agenti accertatori della Polizia Municipale non avevano il potere e o la legittimazione per effettuare i controlli;
nessun utente è mai stato sanzionato all'esito dei controlli;
la certificazione verde non ha mai permesso di raggiungere la finalità perseguita;
l'art. 9 bis cit. è illegittimo per violazione di norme sovranazionali;
la normativa relativa alla Certificazione Verde doveva essere disapplicata in quanto illegittima e inutile;
l'ordinanza di chiusura è illegittima in quanto adottata senza motivazione e previa istruttoria;
la sicurezza e il contenimento dei contagi non sono mai stati la finalità perseguita dai convenuti;
si è prodotto un danno patrimoniale come emerge dal fatturato settembre – dicembre 2021 ed è stato procurato anche un danno non patrimoniale essendo stata minata la serenità degli attori per il clima persecutorio e poliziesco determinato;
inoltre è stata irrimediabilmente lesa la reputazione personale e commerciale degli attori.
Si sono costituiti il Comune di Arezzo e nella sua qualità di Sindaco eccependo il Controparte_1 difetto di giurisdizione, la nullità della citazione per incertezza assoluta sul requisito n. 2 dell'art. 163 c.p.c.; l'invalidità della notifica ai soggetti in proprio;
l'infondatezza nel merito delle avverse deduzioni;
la sussistenza dei presupposti ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.
Si è costituito in giudizio quale comandante della Polizia Municipale eccependo la Parte_4 carenza di giurisdizione del giudice adito, la nullità della citazione per incertezza assoluta sul requisito n. 2 dell'art. 163 c.p.c., la carenza di legittimazione passiva di sia in proprio che quale Parte_4
Comandante della Polizia Municipale, l'invalidità della notifica eseguita presso il Comando della Polizia Municipale;
l'infondatezza nel merito delle avverse deduzioni.
All'esito della prima udienza è stata dichiarata la contumacia di ed è stata disposta la Parte_5 rinnovazione della notifica nei confronti di e in proprio. Pt_6 Parte_3 CP_1
Con ordinanza del 15.5.2023 è stata dichiarata l'estinzione del processo nei confronti di Pt_6
e in proprio per mancata rinnovazione della citazione nel termine assegnato. Parte_3 CP_1
pagina 3 di 13 Parte attrice ha introdotto separato giudizio nei confronti dei convenuti in proprio, e CP_1 Parte_3 avanzando le stesse domande già proposte nell'ambito del procedimento n. 2220/22 R.G. Pt_6
in proprio si è costituito eccependo la carenza di legittimazione passiva e ha Controparte_1 contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando altresì la sussistenza dei presupposti ex art. 96 c.p.c.
si è costituito eccependo la carenza di giurisdizione, la nullità dell'atto di citazione, Parte_3 la carenza di legittimazione attiva e passiva, l'infondatezza di tutte le avverse deduzioni;
infine ha allegato la sussistenza dei presupposti ex art. 96 c.p.c.
Si è costituito contestando nel merito le avverse deduzioni e sollevando le medesime Parte_6 eccezioni preliminari di Parte_4
In data 21.1.2024 si è costituito nel procedimento n, 2220/22 anche il convenuto , in Parte_5 precedenza dichiarato contumace, contestando nel merito le avverse deduzioni e sollevando le medesime eccezioni preliminari di Parte_4
Il procedimento iscritto al n. 1641/23 R.G. è stato poi riunito al presente.
La causa è stata istruita solo documentalmente ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.2.2025.
Parte attrice ha concluso in via istruttoria chiedendo di poter acquisire al processo i documenti allegati all'istanza del 7.2.2025 trattandosi di documenti sopravvenuti, collegati per causa petendi e petitum al presente giudizio;
nel merito come da atti di citazione dei due procedimenti riuniti.
I convenuti hanno concluso nel merito come da rispettive comparse di costituzione e risposta. In via istruttoria si sono opposti all'acquisizione dei documenti formati prima dell'udienza del 13.6.2024 ed in specie delle trascrizione delle deposizioni dei testi rese nell'ambito del procedimento penale a carico del sig. Parte_2
L'eccezione di carenza di giurisdizione è infondata in quanto parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni che assume di avere subito a causa delle condotte poste in essere dai convenuti – quali persone fisiche - di cui assume la rilevanza penale e comunque l'illiceità civile ex art. 2043 c.c. Parte attrice dunque, ha agito nei confronti dei convenuti allegando la loro responsabilità extracontrattuale e assumendo la sussistenza di comportamenti posti in essere in violazione del divieto di "neminem laedere”.
Per tale ragione è altresì infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti, posto che parte attrice ha agito nei loro confronti quali persone fisiche, attribuendo loro l'integrazione di fattispecie di reato.
L'eccezione di nullità della citazione per assoluta incertezza sul requisito n. 2 dell'art. 163 c.p.c. è infondata atteso che sebbene non possa non rilevarsi che nell'epigrafe dell'atto di citazione gli attori sono indicati in modo confuso “ in persona dell'amministratore Parte_1 pagina 4 di 13 unico p.t. corrente in Arezzo (AR) Viale Gramsci n. 7, P. IVA: e l'agente autorizzato pro P.IVA_1 sé, autorizzato da amministratore della finzione giuridica Parte_2 Controparte_3
et similia et idem sonans atto di nascita (923 Parte_2 Parte_2 Parte_2
1/A) Cod. Fisc. , nato a [...] il [...] e residente in [...] Località C.F._1
Sant'Andrea a Pigli il Molino n.43” è individuato nel nome, cognome, luogo di Parte_2 residenza e codice fiscale e pertanto non residuano dubbi sulla sua identificazione.
Nel merito la domanda è infondata.
Come già dedotto nella parte espositiva relativa all'atto di citazione, gli attori hanno allegato di avere subito danni di natura patrimoniale e non patrimoniale a causa delle condotte tenute dai convenuti nel periodo compreso tra agosto 2021 e il gennaio 2022 ed in particolare in ragione delle modalità con cui i convenuti hanno provveduto all'applicazione della disciplina relativa alla Certificazione verde - Covid 19 introdotta dall'art. 9 bis d.l. 52/ 21, avendo questi posto in essere condotte di rilevanza penale e comunque civilmente illecite.
In specie, secondo la prospettazione attorea, i convenuti avrebbero abusato del proprio potere agendo senza perseguire lo scopo - solo dichiarato - di dare applicazione alla normativa in questione (di per sé secondo la prospettazione attorea illecita sotto più profili e quindi da disapplicare) ma ponendo in essere atti persecutori, intimidatori e discriminatori nei confronti degli attori.
Tanto premesso, in primo luogo va rilevato che l'eventuale illegittimità di alcuni degli atti adottati dai convenuti (ordinanza di chiusura della piscina o verbali di accertamento sulla cui base sono state notificate ordinanze ingiunzione da parte del Prefetto) che dovesse essere accertata nelle competenti sedi non appare dirimente ai fini dell'accoglimento della presente domanda atteso che tale eventuale illegittimità non comproverebbe in alcun modo l'intento persecutorio e discriminatorio con il quale gli atti sono stati assunti, né parte attrice ha dedotto di avere subito un qualsivoglia danno in ragione della illegittimità di tali atti singolarmente considerati, peraltro in molti casi nemmeno impugnati.
Ciò chiarito, dagli atti non è emerso la natura illecita del comportamento posto in essere dai convenuti.
Per quanto concerne i profili dedotti da parte attrice e rilevanti al fine di verificare la liceità delle condotte complessivamente tenute da tutti i convenuti si osserva in linea generale quanto segue.
L'art. 9-bis, comma 1, d.l. 52/21 prescriveva che, in zona bianca, l'accesso a determinati servizi e attività (tra cui piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce), era consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2. Il comma 4 dell'art. 9-bis imponeva ai titolari o gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1 e 2-bis, di verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenisse nel rispetto delle citate prescrizioni.
L'art. 13, comma 1, del citato d.l. stabiliva poi che la violazione delle disposizioni di cui all'art. 9-bis fosse sanzionata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 a € pagina 5 di 13 1000). Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4, dell'art.
9-bis commesse in giornate diverse, si prevedeva l'applicazione, a partire dalla terza violazione, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.
Con riferimento alla carenza di legittimazione passiva degli attori, i quali secondo la loro prospettazione non erano i soggetti chiamati a verificare il possesso della certificazione verde – Covid 19 in quanto non titolari o gestori dei servizi svolti nel palazzetto, va evidenziato che la circostanza che lo spazio acqua per le attività natatorie fosse stato concesso in convenzione d'uso alla ASD Chimera Nuoto non escludeva che il rimanesse gestore del complesso sportivo in Parte_1 virtù della convenzione stipulata con il Comune di Arezzo in data 12.07.2002.
Come già affermato dall'adito Tribunale in sede civile in termini del tutto condivisibili “L'art.
9-bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, prevede che “i titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1 e 2-bis sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1 e 2-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10”.
Il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 143 del 17/06/2021), in attuazione dell'art. 9, comma 10, del D.L. 52/2021, nel suo preambolo ha espressamente affidato il controllo delle certificazioni verdi COVID-19, oltreché ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni, tra gli altri, “al proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché ai loro delegati”.
Coerentemente, l'art. 13 (rubricato “Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC”) del medesimo decreto attuativo dispone al primo capoverso che alla verifica di cui al comma 1 sono deputati, tra gli altri: “d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati”. Il testo normativo prevede, infine, al comma successivo che, qualora i soggetti deputati alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 ritengano di delegare tali funzioni di controllo, “i soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica”.
La è concessionaria della progettazione, realizzazione e Controparte_4 gestione del complesso sportivo polifunzionale relativo alla piscina comunale di Arezzo, in forza della convenzione con il Comune di Arezzo n. 57 del 12 luglio 2002 come modificata e integrata con atto Rep. n. 785 del 20/03/2009 e con atto Rep. n. 834 del 24/11/2009.
Come tale, essa era responsabile dell'intero complesso sportivo, senza che possa ammettersi – come invece vorrebbe la ricorrente – una parcellizzazione delle responsabilità tra i vari soggetti che, in forza di ulteriori accordi, avevano in uso i singoli spazi nei quali il centro si compone. Né parte ricorrente
pagina 6 di 13 ha mai allegato di aver conferito una delega ai predetti soggetti in forza del menzionato DPCM” (sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento n. R.G. 1799/22 – est. Dott. Turturro).
Va altresì rilevato che in base all'art. 16 della Convenzione di affidamento in “concessione della realizzazione e gestione del complesso sportivo polifunzionale di Arezzo” del 12.7.2002, stipulata tra Comune di Arezzo e “Il concessionario si impegna in proprio ovvero anche Parte_1 attraverso appositi costituendi soggetti… riservandosi comunque il ruolo di referente dell'amministrazione comunale alla gestione del realizzando complesso sportivo polifunzionale”.
In base alla Convenzione stipulata con il Comune Centro Sport Chimera ha pertanto assunto nei confronti del Comune la responsabilità delle gestione del complesso sportivo e quindi anche della piscina, a prescindere dagli accordi intercorsi con l'ASD Chimera Nuoto.
A conclusioni diverse non si perviene sulla base delle trascrizioni delle deposizioni dei testi escussi nell'ambito del processo penale a carico di per il reato di cui all'art. 650 c.p. conclusosi Parte_2 in primo grado con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste (sentenza avverso la quale il Comune di Arezzo – parte civile - ha proposto appello).
Il sig. è stato imputato del reato ex art. 650 c.p. per non avere dato esecuzione all'ordinanza Pt_2 sindacale di chiusura della piscina nel giorno 19.1.2022, giorno successivo all'emissione dell'ordinanza in questione.
In estrema sintesi, con la sentenza in parola il Tribunale ha escluso l'integrazione del reato di cui all'art. 650 c.p. poichè il provvedimento non osservato non è stato “legalmente dato” (secondo il disposto della norma incriminatrice), in quanto non correttamente individuato il destinatario dell'ordine di chiusura della piscina non essendo il il gestore della piscina stessa e soggetto chiamato a Pt_2 svolgere i controlli sul possesso della certificazione verde – Covid 19 da parte degli utenti.
Posto che non trattandosi di sentenza passata in giudicato non risulta applicabile l'art. 652 c.p.p. va confermato quanto già in precedenza esposto, risultando condivisibile quanto già accertato dal Tribunale in sede civile.
Le deposizioni testimoniali rese nel processo penale le cui trascrizioni sono state prodotte da parte attrice non consentono di fornire un'interpretazione diversa della normativa sopra richiamata, confermando fatti sostanzialmente non contestati in questo processo quali il rapporto tra
[...]
e ASD Chimera Nuoto e la distribuzione degli spazi all'interno del “palazzetto”. Parte_1
Inoltre, come già rappresentato in termini generali, qualora dovesse essere accertato che il soggetto deputato a effettuare i controlli del possesso della Certificazione Verde Covid -19 era l'ASD Chimera nuoto anziché la società attrice, non emergerebbe in ogni caso la natura persecutoria e discriminatoria delle condotte poste in essere dai convenuti, né emergono profili di colpa, peraltro non allegati da parte attrice, la quale ha allegato unicamente la sussistenza del dolo degli attori.
pagina 7 di 13 Sempre in via generale, parte attrice ha denunciato la contrarietà della normativa relativa alla Certificazione Verde – Covid 19 alle norme del diritto UE e della CEDU.
Anche sotto questo profilo, ritiene la scrivente del tutto condivisibile quanto già affermato dal Tribunale di Arezzo con la sentenza emessa all'esito del procedimento n. 1799/22 R.G.: “Il ricorrente sostiene in particolare la contrarietà della normativa primaria al Regolamento UE 953/2021, del quale cita il considerando (36), che così riporta: “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate […] perché hanno scelto di non essere vaccinate”.
Merita anzitutto di essere stigmatizzata l'infedele riproduzione, da parte del ricorrente, del predetto considerando n. 36, il quale così si esprime: “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”.
È di tutta evidenza dunque, che il predetto considerando non si riferisca espressamente a chi non è vaccinato per libera scelta.
In ogni caso, il Regolamento in esame si riferisce esclusivamente alla libertà di circolazione nel territorio degli Stati membri (cfr. art. 1), ipotesi che nulla ha a che vedere con la fattispecie qui in esame.
L'opponente denunzia poi la violazione dell'art. 21 CDFUE (c.d. Carta di Nizza), che dispone: “È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale” (si richiama anche l'art. 14 CEDU).
Le citate disposizioni risultano del tutto inconferenti nel caso in esame, non essendo stata prevista dal legislatore alcuna discriminazione sulla base delle ragioni ivi indicate. Ed infatti sostenere che la disposizione in materia di green pass costituisca “discriminazione” in base a “convinzioni personali” equivarrebbe a negare la possibilità di imporre un qualsivoglia obbligo (ben potendo ciascun consociato a quel punto eccepire che esso violi le proprie convinzioni personali), il che è ovviamente assurdo.
La ricorrente sostiene infine che impedire l'ingresso a un soggetto privo di green pass avrebbe integrato una ipotesi di violenza privata, tesi del tutto destituita di fondamento sol che si consideri (e a tacer d'altro) che tale condotta era non già facoltizzata ma addirittura imposta da una norma di legge valida ed efficace”. pagina 8 di 13 Ancora, con riguardo alla violazione normativa in materia di protezione dei dati personali, alla illegittimità della normativa relativa alla Certificazione Verde Covid, e alla inidoneità della stessa al raggiungimento dello scopo perseguito, non può non rilevarsi come non spetti al Tribunale e come non spettasse a nessuno dei convenuti valutare l'opportunità/necessità/efficacia delle decisioni assunte da Governo e dal Parlamento per la gestione dell'emergenza pandemica, né sono ravvisabili profili di illegittimità costituzionale della stessa normativa.
Venendo all'esame delle singole condotte poste in essere dai convenuti e ritenute illecite da parte degli attori, per quanto attiene i controlli effettuati dalla Polizia Municipale, parte attrice ha dedotto in primo luogo la carenza di potere in capo agli agenti accertatori, atteso che solo con dl. 172/21 il legislatore per la prima volta ha indicato all'art. 7 tra i soggetti accertatori aventi la qualifica e il potere di effettuare controlli “le forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza”.
A tale proposito occorre rilevare che il potere di vigilanza, controllo e sanzione deriva per la Polizia Municipale, dall'art. 5 L.
7.03.1986 n. 65, che stabilisce quanto segue:
“Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale”.
Il personale della Polizia Municipale è dunque agente e ufficiale di polizia giudiziaria e, come tale, ha un potere generalizzato di controllo e vigilanza sugli illeciti penali e amministrativi, fra i quali rientrava l'inosservanza della disciplina relativa alla certificazione verde.
Inoltre, è documentato in atti che a seguito dei primi controlli effettuati, il Comandante in Parte_4 data 27/09/2022, ha inviato alla Prefettura di Arezzo, alla Questura e al Comune di Arezzo, per le determinazioni di loro competenza, una relazione in ordine agli accertamenti eseguiti in data 24/09/2021, evidenziando la volontà del gestore del Centro Sport Chimera Arezzo, esplicitata nelle dichiarazioni rese, di venire meno agli obblighi normativi imposti dal D.L. n. 105/2021 circa la verifica del possesso della c.d. certificazione verde Covid-19 (Green Pass) (Doc.7 . Parte_4
In data 28 settembre 2021 presso la Prefettura di Arezzo, si è riunito il
[...]
In tale sede, tra le altre cose, è stato dato espresso incarico Controparte_5 alla Polizia locale di proseguire i controlli e le ispezioni presso l'impianto sportivo, con il supporto della altre forze dell'ordine (Doc.8 . Parte_4
E' pertanto documentalmente escluso che il Comandante della Polizia Municipale e gli Parte_4
Ispettori e abbiano perseverato nei controlli per intimidire o perseguitare parte attrice, Pt_5 Pt_6 sulla base di decisioni immotivate, irragionevoli e singolarmente assunte dal solo Comandante ai danni degli attori. Parte_4 pagina 9 di 13 Inoltre, dalle stesse allegazioni contenute nell'atto di citazione, non emerge che le modalità con cui i controlli sono stati effettuati siano illecite.
Invero, per quanto dedotto dalla stessa parte attrice non hanno mai partecipato ai controlli più 3 – 4 Agenti della Polizia Municipale, numero che non appare prima facie incongruo;
come dedotto da parte attrice, a partire dall'ottobre 2021 hanno partecipato ai controlli agenti appartenenti ad altre Forze Parte dell'Ordine (Polizia, Guardia di Finanza) e dipendenti della evidentemente chiamati a loro volta a svolgere verifiche di competenza, delle quali non possono evidentemente rispondere gli odierni convenuti.
Nell'atto di citazione inoltre, si fa riferimento all' atteggiamento intimidatorio assunto dagli agenti nel corso dei controlli, senza che siano effettivamente circostanziati e specificati comportamenti aventi carattere intimidatorio.
E d'altra parte, facendo riferimento ai brevi accenni contenuti nell'atto introduttivo al riguardo, ritiene il Tribunale che non risulti avere di per sé carattere intimidatorio l'ingresso degli agenti negli spogliatoi, oppure l'essersi posti fuori dal palazzetto per controllare gli accesi, e ancora avere rappresentato al sig. che sarebbero stati effettuati altri controlli. A pagina 16 dell'atto di Pt_2 citazione si legge poi “Per contro è denunciabile in questa sede l'atteggiamento intimidatorio aggressivo e spropositato degli agenti accertatori che arrivavano persino a impedire di non riprendere con video l'episodio asserendo che fosse illegale” non essendo in alcun modo dedotto in che modo gli agenti abbiano impedito di effettuare video, né chi fosse destinatario della condotta e soprattutto quale fosse l'episodio da riprendere. Anzi, come documentato dalle produzioni effettuate da parte attrice (chiavetta USB), sono stati effettuati moltissimi video in occasione dei controlli effettuati e da nessuno di tali video emerge che gli Agenti abbiano tenuto condotte censurabili.
Le allegazioni formulate al riguardo da parte attrice appaiono del tutto generiche e deve pertanto essere confermata l'ordinanza con la quale non sono state ammesse le istanze istruttorie orali avanzate da parte attrice posto che, laddove volte a confermare tali allegazioni risultano irrilevanti non emergendo l'illiceità della condotta tenuta dagli agenti, e laddove volte a provare fatti e circostanze non tempestivamente allegate risultano inammissibili.
Venendo all'esame delle condotte tenute dal Sindaco del Comune di Arezzo, come già evidenziato, parte attrice denuncia che il Sindaco ha “dolosamente utilizzato pro domo sua e nell'unico CP_1 intento preciso di ledere gli attori” i verbali di accertamento e contestazione elevati dalla Polizia Municipale, nonostante fossero illegittimi e non definitivi, per emettere in mancanza dei presupposti di legge l'Ordinanza del 18.1.2022 con la quale è stata disposta la chiusura della piscina.
In primo luogo, va rilevato come sia rimasta del tutto sfornita di prova la deduzione in base alla quale il Sindaco avrebbe agito “dolosamente” utilizzando “pro domo sua” i verbali della Polizia Municipale e
“nell'unico intento preciso di ledere gli attori”.
In secondo luogo si osserva che l'ordinanza non è mai stata impugnata dinanzi al Tar e che comunque i profili di illegittimità dedotti in citazione non appaiono sussistenti, sulla base dell'accertamento incidentale svolto in questa sede. pagina 10 di 13 Per quanto concerne la legittimazione passiva degli odierni attori, va ribadito quanto già sopra dedotto in termini generali anche con riferimento ai controlli della Polizia Municipale, mentre per quanto concerne la sussistenza dei presupposti di legge per l'emissione dell'ordinanza, occorre rilevare che l' aveva prospettato “senza dubbio” un aumentato rischio di contagio per gli utilizzatori Parte_8 dell'impianto natatorio in assenza di controllo dei green pass (doc. 38 e l'urgenza sussisteva CP_1 stante la necessità di evitare focolai o comunque l'aumento dei contagi, nel corso dell'emergenza pandemica.
Ad ogni buon conto, va ancora una volta ribadito che l'eventuale illegittimità dell'ordinanza – che non potrà mai essere accertata con efficacia di giudicato e per l'effetto annullata dal competente giudice amministrativo in quanto non impugnata – ma solo eventualmente accertata incidentalmente dal giudice ordinario in sede civile o penale – appare irrilevante ai fini della domanda avanzata posto che non comprova in alcun modo che il Sindaco abbia agito dolosamente con lo scopo di arrecare un danno agli attori e/o comunque nella consapevolezza che il sig. non fosse il legittimo destinatario Pt_2 dell'ordine di chiusura della piscina.
Con riferimento alle condotte attribuite al convenuto assessore presso il Comune Parte_3 di Arezzo, parte attrice ha allegato la natura intimidatoria e diffamatoria di alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa. Come già rilevato in ordine ai controlli effettuati dalla Polizia Municipale, anche con riferimento alle dichiarazioni dell'assessore riportate nell'atto di citazione ad avviso del Parte_3
Tribunale non sono riscontrabili né contenuti, né toni intimidatori: “Le regole sono quelle per tutti. E la linea della giunta è favorevole al Green Pass”; “Se non rivedrà le sue posizioni CP_1 Pt_2 applicando la legge, siamo anche pronti a pensare di revocargli la concessione… se in futuro l'impianto venisse fatto chiudere e si interrompesse un servizio pubblico per cui è stato concesso al gestore, il Comune potrebbe anche pensare di risolvere la Convenzione..i controlli andranno avanti…” possibilità rappresentata dal Comune di Arezzo in sedi ufficiali e istituzionali anche per il tramite proprio dell'assessore (doc. 30 – Verbale riunione Cspop 28.09.2021; doc. 28 Parte_3 CP_1
Ghinelli – Verbale riunione Cspop 13 gennaio 2022 ; “come più volte detto siamo in un Parte_4 momento storico dove chi possiede il green pass può fare delle cose rispetto a chi non ce l'ha” affermazione non contestabile nella sua verità oggettiva in forza della legislazione sopra brevemente riepilogata;
“dipendesse da me fare una multa al giorno, non piace essere presi in giro..Va trovata una soluzione costi quello che costi.. anche se la piscina fosse costretta a chiudere per mesi” affermazione con la quale l'Assessore ha confermato la possibilità che l'Amministrazione Comunale si avvalesse della clausola della convenzione che prevede la risoluzione della convezione stessa qualora non fosse stata data applicazione alla normativa relativa alla Certificazione Verde – Covid 19.
Infine, va rilevato che parte attrice non ha fornito prova del danno che assume di avere subito ed ancor prima tale danno è stato genericamente allegato.
Per quanto attiene il danno patrimoniale, nell'atto di citazione parte attrice si è limitata a dedurre un crollo del fatturato di vendita nella misura del 94,74 % per il periodo settembre – dicembre 2021, senza documentare la circostanza. Con la memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c. ha poi prodotto il Modello Iva 2023 relativo al periodo d'imposta 2022 (doc. 90), periodo in relazione al quale nulla è stato dedotto nell'atto di citazione. In ogni caso, tale documento da solo non è idoneo a provare il danno economico pagina 11 di 13 subito e tanto meno che tale danno sia stato determinato dall'operato dei convenuti. Sul punto va inoltre rilevato che i docc. 41 e 42 allegati all'atto di citazione introduttivo del procedimento n. 1641/23 R.G. sono documenti elaborati dalla stessa parte e non si tratta di documenti ufficiali ma di meri prospetti, inidonei evidentemente a provare il danno subito.
Per quanto attiene il danno non patrimoniale, va rilevato che per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il danno non patrimoniale" da lesione di diritti fondamentali, "quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire”, Cass. sez. III, ord. 18.1.2018, n. 907 (in senso analogo, Cass. sez. I, sent. 25.1.2017, n. 1931); “in materia di responsabilità civile ... è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificarsi con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione ... di diritti della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche tramite presunzioni semplici”, Cass. sez. III, sent. 13.10.2016, n. 20643. Questo indirizzo giurisprudenziale, del resto, segue l'autorevole orientamento proposto dalle stesse Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno da tempo chiarito che è “da respingere... l'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”, Cass SU, sent. 11.11.2008, n. 26972. Infine, per quanto necessita, merita ancora di essere ricordato che la Suprema Corte ha anche avuto modo di specificare che “in tema di responsabilità civile ... il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni”, Cass. sez. III, sent. 26.10.2017, n. 25420.
Parte attrice non ha fornito prova del danno non patrimoniale subito, né sotto il profilo del danno morale né sotto il profilo del danno alla reputazione non avendo fornito elementi circostanziati sui quali poter fondare un ragionamento presuntivo ed avendo formulato capitoli di prova generici e valutativi.
Le domande avanzate devono pertanto essere rigettate.
Non si ritengono sussistenti i presupposti ex art. 96 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 260.000,00 – 500.000,00 parametri medi fasi studio e introduttiva;
riduzione 50 % fase istruttoria e decisionale). Per quanto attiene la posizione di e essendo difesi dallo stesso difensore si applica l'art. 4 comma 2 d.m. 55/14 Parte_4 Pt_6 Pt_5
(“Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti”; il compenso così ottenuto deve quindi essere suddiviso per tre essendo tre gli assistiti).
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza domanda ed eccezione così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di lite che si liquidano in € 14.170,00 ciascuno per e € 7.557,33 ciascuno per Controparte_1 Parte_3 [...]
e il tutto oltre rimborso spese iva e cpa come per legge. Parte_4 Parte_6 Parte_5
Arezzo, 07/08/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2220/2022 promossa da:
e rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
Chiara Attala e Massimiliano Napoli ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Città di Castello via Carlo Liviero n. 2 d
ATTORI
contro rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Rulli e dall'Avv. Stefano Controparte_1
Pasquini quale Sindaco del Comune di Arezzo ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio della prima sito in Palazzo Comunale, Piazza della Libertà n. 1; rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Fanfani e dall'Avv. Alessia Baglioni quale convenuto in proprio elettivamente domiciliato presso il loro studio in Arezzo, via Guido Monaco n. 48
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Becucci, elettivamente domiciliato Parte_3 presso il suo studio in Arezzo, via G. Monaco 48
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Piero Melani Graverini e Maria Cristina Parte_4
Salvini, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Arezzo, via Roma n. 7
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Piero Melani Graverini e Maria Cristina Parte_5
Salvini, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Arezzo, via Roma n. 7
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Piero Melani Graverini e Maria Cristina Parte_6
Salvini, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Arezzo, via Roma n. 7
CONVENUTI
CONCLUSIONI pagina 1 di 13 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 20.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno convenuto in giudizio , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, , , ciascuno in proprio e nella Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 qualità rispettivamente di Sindaco del Comune di Arezzo, Assessore del Comune di Arezzo, Comandante della Polizia Municipale di Arezzo, Ispettori presso la Polizia Municipale di Arezzo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) previo accertamento dell'illegittimità ed illiceità delle condotte poste in essere dai convenuti, sussumibili nelle fattispecie penali ritenute violate e sopra elencate, nonché nell'omessa disapplicazione di legge contrarie ai principi della costituzione e delle norme sovranazionali, accertare il diritto degli attori al risarcimento i tutti i danni patrimoniali e personali derivanti dai fatti di cui in narrativa ai sensi dell'art. 2043 c.c. anche in combinato con le fattispecie penali accertate;
2) e conseguentemente condannare i convenuti a risarcire i danni di cui al punto 1) quantifcati in € 500.000,00 e/o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, seppur in una misura ricompresa in ogni caso nello scaglione di valore superiore a € 260.000,00 e fno a € 520.000,00 da dividersi pro quota tra gli attori, con ricorso occorrendo alla liquidazione equitativa, comunque maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
3) si chiede che il presente atto venga inviato alla Corte dei Conti affnché vengano valutati eventuali profli di danno erariale per aver impiegato contestualmente numerosi agenti delle forze dell'ordine per la verifca di cui all'art. 9 bis D.L. 52/2021 in rapporto al numero degli utenti rinvenuti all'interno senza.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede di essere ammessi all'interrogatorio formale di tutti i convenuti e prova per testi su tutti le circostanze di cui al fatto da intendersi quali i capitoli di prova espunte eventuali valutazioni e/o giudizi, con possibilità di aggiungere e/o modificare, indicando fin da ora il sig. residente in [...]”. Tes_1
A sostegno delle domande avanzate gli attori hanno dedotto in fatto che: e Parte_1
Comune di Arezzo in data 12.07.2002 hanno stipulato una Convenzione di affidamento in concessione per la progettazione, realizzazione e gestione del complesso polifunzionale di Arezzo;
tra i compiti della società attrice vi era quello di trovare soggetti cui concedere la gestione dei singoli servizi e delle attività esperibili nel centro tra cui la palestra, effettivamente gestita da New Gym s.r.l. il bar ristorante gestito da , le piscine affidata in uso temporaneo ad alcuni soggetti tra cui la Controparte_2
Chimera Nuoto ASD;
sino al 2021 i rapporti tra gli attori e il Comune di Arezzo sono stati ottimi e alcuna contestazione è mai stata sollevata;
con d.l. n. 105/21 è stato inserito nel d.l. 52/21 l'art. 9bis che con efficacia dal 6 agosto 21 subordinava al possesso della certificazione verde Covid – 19 l'accesso a diversi servizi tra cui piscine e centri natatori;
al comma 4 dell'art. 9 bis cit. è stato previsto che: “I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1”; nessuno pagina 2 di 13 dei servizi ed attività citati nella norma veniva svolto dagli attori;
da agosto 2021 a gennaio 2022 sono stati ordinati ed eseguiti plurimi controlli con frequenza mensile dalla Polizia Municipale di Arezzo anche per mezzo di 13 agenti;
l'atteggiamento degli agenti è sempre stato intimidatorio e numerose volte è stato precluso a privati di accedere alla struttura;
in occasione di alcuni dei controlli svolti sono stati elevati dei verbali di accertamento e contestazione, tutti illegittimi;
in data 18 gennaio 2022 il Sindaco ha assunto ordinanza contingibile e urgente ex art. 32 l.n. 833/1978 e 50 TUEL con la quale ha disposto la chiusura immediata della Piscina Comunale sita in Arezzo poiché “il soggetto identificato nell'Allegato A nella gestione della piscina ha più volte esternato la volontà di non controllare il green pass per l'accesso”; sono stati pubblicati sia on line che su carta stampata numerosi articoli diffamatori nei quali sono state riportate dichiarazioni intimidatorie dell'Assessore Parte_3
Sulla base di tali allegazioni in fatto, parte attrice ha dedotto che: sono stati commessi dai convenuti i reati di violenza privata, estorsione, calunnia, diffamazione, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica e religiosa, diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico;
gli attori non erano le persone che dovevano verificare la certificazione verde in quando entrambi non titolari e gestori dei servizi;
gli agenti accertatori della Polizia Municipale non avevano il potere e o la legittimazione per effettuare i controlli;
nessun utente è mai stato sanzionato all'esito dei controlli;
la certificazione verde non ha mai permesso di raggiungere la finalità perseguita;
l'art. 9 bis cit. è illegittimo per violazione di norme sovranazionali;
la normativa relativa alla Certificazione Verde doveva essere disapplicata in quanto illegittima e inutile;
l'ordinanza di chiusura è illegittima in quanto adottata senza motivazione e previa istruttoria;
la sicurezza e il contenimento dei contagi non sono mai stati la finalità perseguita dai convenuti;
si è prodotto un danno patrimoniale come emerge dal fatturato settembre – dicembre 2021 ed è stato procurato anche un danno non patrimoniale essendo stata minata la serenità degli attori per il clima persecutorio e poliziesco determinato;
inoltre è stata irrimediabilmente lesa la reputazione personale e commerciale degli attori.
Si sono costituiti il Comune di Arezzo e nella sua qualità di Sindaco eccependo il Controparte_1 difetto di giurisdizione, la nullità della citazione per incertezza assoluta sul requisito n. 2 dell'art. 163 c.p.c.; l'invalidità della notifica ai soggetti in proprio;
l'infondatezza nel merito delle avverse deduzioni;
la sussistenza dei presupposti ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.
Si è costituito in giudizio quale comandante della Polizia Municipale eccependo la Parte_4 carenza di giurisdizione del giudice adito, la nullità della citazione per incertezza assoluta sul requisito n. 2 dell'art. 163 c.p.c., la carenza di legittimazione passiva di sia in proprio che quale Parte_4
Comandante della Polizia Municipale, l'invalidità della notifica eseguita presso il Comando della Polizia Municipale;
l'infondatezza nel merito delle avverse deduzioni.
All'esito della prima udienza è stata dichiarata la contumacia di ed è stata disposta la Parte_5 rinnovazione della notifica nei confronti di e in proprio. Pt_6 Parte_3 CP_1
Con ordinanza del 15.5.2023 è stata dichiarata l'estinzione del processo nei confronti di Pt_6
e in proprio per mancata rinnovazione della citazione nel termine assegnato. Parte_3 CP_1
pagina 3 di 13 Parte attrice ha introdotto separato giudizio nei confronti dei convenuti in proprio, e CP_1 Parte_3 avanzando le stesse domande già proposte nell'ambito del procedimento n. 2220/22 R.G. Pt_6
in proprio si è costituito eccependo la carenza di legittimazione passiva e ha Controparte_1 contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando altresì la sussistenza dei presupposti ex art. 96 c.p.c.
si è costituito eccependo la carenza di giurisdizione, la nullità dell'atto di citazione, Parte_3 la carenza di legittimazione attiva e passiva, l'infondatezza di tutte le avverse deduzioni;
infine ha allegato la sussistenza dei presupposti ex art. 96 c.p.c.
Si è costituito contestando nel merito le avverse deduzioni e sollevando le medesime Parte_6 eccezioni preliminari di Parte_4
In data 21.1.2024 si è costituito nel procedimento n, 2220/22 anche il convenuto , in Parte_5 precedenza dichiarato contumace, contestando nel merito le avverse deduzioni e sollevando le medesime eccezioni preliminari di Parte_4
Il procedimento iscritto al n. 1641/23 R.G. è stato poi riunito al presente.
La causa è stata istruita solo documentalmente ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.2.2025.
Parte attrice ha concluso in via istruttoria chiedendo di poter acquisire al processo i documenti allegati all'istanza del 7.2.2025 trattandosi di documenti sopravvenuti, collegati per causa petendi e petitum al presente giudizio;
nel merito come da atti di citazione dei due procedimenti riuniti.
I convenuti hanno concluso nel merito come da rispettive comparse di costituzione e risposta. In via istruttoria si sono opposti all'acquisizione dei documenti formati prima dell'udienza del 13.6.2024 ed in specie delle trascrizione delle deposizioni dei testi rese nell'ambito del procedimento penale a carico del sig. Parte_2
L'eccezione di carenza di giurisdizione è infondata in quanto parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni che assume di avere subito a causa delle condotte poste in essere dai convenuti – quali persone fisiche - di cui assume la rilevanza penale e comunque l'illiceità civile ex art. 2043 c.c. Parte attrice dunque, ha agito nei confronti dei convenuti allegando la loro responsabilità extracontrattuale e assumendo la sussistenza di comportamenti posti in essere in violazione del divieto di "neminem laedere”.
Per tale ragione è altresì infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti, posto che parte attrice ha agito nei loro confronti quali persone fisiche, attribuendo loro l'integrazione di fattispecie di reato.
L'eccezione di nullità della citazione per assoluta incertezza sul requisito n. 2 dell'art. 163 c.p.c. è infondata atteso che sebbene non possa non rilevarsi che nell'epigrafe dell'atto di citazione gli attori sono indicati in modo confuso “ in persona dell'amministratore Parte_1 pagina 4 di 13 unico p.t. corrente in Arezzo (AR) Viale Gramsci n. 7, P. IVA: e l'agente autorizzato pro P.IVA_1 sé, autorizzato da amministratore della finzione giuridica Parte_2 Controparte_3
et similia et idem sonans atto di nascita (923 Parte_2 Parte_2 Parte_2
1/A) Cod. Fisc. , nato a [...] il [...] e residente in [...] Località C.F._1
Sant'Andrea a Pigli il Molino n.43” è individuato nel nome, cognome, luogo di Parte_2 residenza e codice fiscale e pertanto non residuano dubbi sulla sua identificazione.
Nel merito la domanda è infondata.
Come già dedotto nella parte espositiva relativa all'atto di citazione, gli attori hanno allegato di avere subito danni di natura patrimoniale e non patrimoniale a causa delle condotte tenute dai convenuti nel periodo compreso tra agosto 2021 e il gennaio 2022 ed in particolare in ragione delle modalità con cui i convenuti hanno provveduto all'applicazione della disciplina relativa alla Certificazione verde - Covid 19 introdotta dall'art. 9 bis d.l. 52/ 21, avendo questi posto in essere condotte di rilevanza penale e comunque civilmente illecite.
In specie, secondo la prospettazione attorea, i convenuti avrebbero abusato del proprio potere agendo senza perseguire lo scopo - solo dichiarato - di dare applicazione alla normativa in questione (di per sé secondo la prospettazione attorea illecita sotto più profili e quindi da disapplicare) ma ponendo in essere atti persecutori, intimidatori e discriminatori nei confronti degli attori.
Tanto premesso, in primo luogo va rilevato che l'eventuale illegittimità di alcuni degli atti adottati dai convenuti (ordinanza di chiusura della piscina o verbali di accertamento sulla cui base sono state notificate ordinanze ingiunzione da parte del Prefetto) che dovesse essere accertata nelle competenti sedi non appare dirimente ai fini dell'accoglimento della presente domanda atteso che tale eventuale illegittimità non comproverebbe in alcun modo l'intento persecutorio e discriminatorio con il quale gli atti sono stati assunti, né parte attrice ha dedotto di avere subito un qualsivoglia danno in ragione della illegittimità di tali atti singolarmente considerati, peraltro in molti casi nemmeno impugnati.
Ciò chiarito, dagli atti non è emerso la natura illecita del comportamento posto in essere dai convenuti.
Per quanto concerne i profili dedotti da parte attrice e rilevanti al fine di verificare la liceità delle condotte complessivamente tenute da tutti i convenuti si osserva in linea generale quanto segue.
L'art. 9-bis, comma 1, d.l. 52/21 prescriveva che, in zona bianca, l'accesso a determinati servizi e attività (tra cui piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce), era consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2. Il comma 4 dell'art. 9-bis imponeva ai titolari o gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1 e 2-bis, di verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenisse nel rispetto delle citate prescrizioni.
L'art. 13, comma 1, del citato d.l. stabiliva poi che la violazione delle disposizioni di cui all'art. 9-bis fosse sanzionata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 a € pagina 5 di 13 1000). Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4, dell'art.
9-bis commesse in giornate diverse, si prevedeva l'applicazione, a partire dalla terza violazione, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.
Con riferimento alla carenza di legittimazione passiva degli attori, i quali secondo la loro prospettazione non erano i soggetti chiamati a verificare il possesso della certificazione verde – Covid 19 in quanto non titolari o gestori dei servizi svolti nel palazzetto, va evidenziato che la circostanza che lo spazio acqua per le attività natatorie fosse stato concesso in convenzione d'uso alla ASD Chimera Nuoto non escludeva che il rimanesse gestore del complesso sportivo in Parte_1 virtù della convenzione stipulata con il Comune di Arezzo in data 12.07.2002.
Come già affermato dall'adito Tribunale in sede civile in termini del tutto condivisibili “L'art.
9-bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, prevede che “i titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1 e 2-bis sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1 e 2-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10”.
Il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 143 del 17/06/2021), in attuazione dell'art. 9, comma 10, del D.L. 52/2021, nel suo preambolo ha espressamente affidato il controllo delle certificazioni verdi COVID-19, oltreché ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni, tra gli altri, “al proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché ai loro delegati”.
Coerentemente, l'art. 13 (rubricato “Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC”) del medesimo decreto attuativo dispone al primo capoverso che alla verifica di cui al comma 1 sono deputati, tra gli altri: “d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati”. Il testo normativo prevede, infine, al comma successivo che, qualora i soggetti deputati alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 ritengano di delegare tali funzioni di controllo, “i soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica”.
La è concessionaria della progettazione, realizzazione e Controparte_4 gestione del complesso sportivo polifunzionale relativo alla piscina comunale di Arezzo, in forza della convenzione con il Comune di Arezzo n. 57 del 12 luglio 2002 come modificata e integrata con atto Rep. n. 785 del 20/03/2009 e con atto Rep. n. 834 del 24/11/2009.
Come tale, essa era responsabile dell'intero complesso sportivo, senza che possa ammettersi – come invece vorrebbe la ricorrente – una parcellizzazione delle responsabilità tra i vari soggetti che, in forza di ulteriori accordi, avevano in uso i singoli spazi nei quali il centro si compone. Né parte ricorrente
pagina 6 di 13 ha mai allegato di aver conferito una delega ai predetti soggetti in forza del menzionato DPCM” (sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento n. R.G. 1799/22 – est. Dott. Turturro).
Va altresì rilevato che in base all'art. 16 della Convenzione di affidamento in “concessione della realizzazione e gestione del complesso sportivo polifunzionale di Arezzo” del 12.7.2002, stipulata tra Comune di Arezzo e “Il concessionario si impegna in proprio ovvero anche Parte_1 attraverso appositi costituendi soggetti… riservandosi comunque il ruolo di referente dell'amministrazione comunale alla gestione del realizzando complesso sportivo polifunzionale”.
In base alla Convenzione stipulata con il Comune Centro Sport Chimera ha pertanto assunto nei confronti del Comune la responsabilità delle gestione del complesso sportivo e quindi anche della piscina, a prescindere dagli accordi intercorsi con l'ASD Chimera Nuoto.
A conclusioni diverse non si perviene sulla base delle trascrizioni delle deposizioni dei testi escussi nell'ambito del processo penale a carico di per il reato di cui all'art. 650 c.p. conclusosi Parte_2 in primo grado con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste (sentenza avverso la quale il Comune di Arezzo – parte civile - ha proposto appello).
Il sig. è stato imputato del reato ex art. 650 c.p. per non avere dato esecuzione all'ordinanza Pt_2 sindacale di chiusura della piscina nel giorno 19.1.2022, giorno successivo all'emissione dell'ordinanza in questione.
In estrema sintesi, con la sentenza in parola il Tribunale ha escluso l'integrazione del reato di cui all'art. 650 c.p. poichè il provvedimento non osservato non è stato “legalmente dato” (secondo il disposto della norma incriminatrice), in quanto non correttamente individuato il destinatario dell'ordine di chiusura della piscina non essendo il il gestore della piscina stessa e soggetto chiamato a Pt_2 svolgere i controlli sul possesso della certificazione verde – Covid 19 da parte degli utenti.
Posto che non trattandosi di sentenza passata in giudicato non risulta applicabile l'art. 652 c.p.p. va confermato quanto già in precedenza esposto, risultando condivisibile quanto già accertato dal Tribunale in sede civile.
Le deposizioni testimoniali rese nel processo penale le cui trascrizioni sono state prodotte da parte attrice non consentono di fornire un'interpretazione diversa della normativa sopra richiamata, confermando fatti sostanzialmente non contestati in questo processo quali il rapporto tra
[...]
e ASD Chimera Nuoto e la distribuzione degli spazi all'interno del “palazzetto”. Parte_1
Inoltre, come già rappresentato in termini generali, qualora dovesse essere accertato che il soggetto deputato a effettuare i controlli del possesso della Certificazione Verde Covid -19 era l'ASD Chimera nuoto anziché la società attrice, non emergerebbe in ogni caso la natura persecutoria e discriminatoria delle condotte poste in essere dai convenuti, né emergono profili di colpa, peraltro non allegati da parte attrice, la quale ha allegato unicamente la sussistenza del dolo degli attori.
pagina 7 di 13 Sempre in via generale, parte attrice ha denunciato la contrarietà della normativa relativa alla Certificazione Verde – Covid 19 alle norme del diritto UE e della CEDU.
Anche sotto questo profilo, ritiene la scrivente del tutto condivisibile quanto già affermato dal Tribunale di Arezzo con la sentenza emessa all'esito del procedimento n. 1799/22 R.G.: “Il ricorrente sostiene in particolare la contrarietà della normativa primaria al Regolamento UE 953/2021, del quale cita il considerando (36), che così riporta: “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate […] perché hanno scelto di non essere vaccinate”.
Merita anzitutto di essere stigmatizzata l'infedele riproduzione, da parte del ricorrente, del predetto considerando n. 36, il quale così si esprime: “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”.
È di tutta evidenza dunque, che il predetto considerando non si riferisca espressamente a chi non è vaccinato per libera scelta.
In ogni caso, il Regolamento in esame si riferisce esclusivamente alla libertà di circolazione nel territorio degli Stati membri (cfr. art. 1), ipotesi che nulla ha a che vedere con la fattispecie qui in esame.
L'opponente denunzia poi la violazione dell'art. 21 CDFUE (c.d. Carta di Nizza), che dispone: “È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale” (si richiama anche l'art. 14 CEDU).
Le citate disposizioni risultano del tutto inconferenti nel caso in esame, non essendo stata prevista dal legislatore alcuna discriminazione sulla base delle ragioni ivi indicate. Ed infatti sostenere che la disposizione in materia di green pass costituisca “discriminazione” in base a “convinzioni personali” equivarrebbe a negare la possibilità di imporre un qualsivoglia obbligo (ben potendo ciascun consociato a quel punto eccepire che esso violi le proprie convinzioni personali), il che è ovviamente assurdo.
La ricorrente sostiene infine che impedire l'ingresso a un soggetto privo di green pass avrebbe integrato una ipotesi di violenza privata, tesi del tutto destituita di fondamento sol che si consideri (e a tacer d'altro) che tale condotta era non già facoltizzata ma addirittura imposta da una norma di legge valida ed efficace”. pagina 8 di 13 Ancora, con riguardo alla violazione normativa in materia di protezione dei dati personali, alla illegittimità della normativa relativa alla Certificazione Verde Covid, e alla inidoneità della stessa al raggiungimento dello scopo perseguito, non può non rilevarsi come non spetti al Tribunale e come non spettasse a nessuno dei convenuti valutare l'opportunità/necessità/efficacia delle decisioni assunte da Governo e dal Parlamento per la gestione dell'emergenza pandemica, né sono ravvisabili profili di illegittimità costituzionale della stessa normativa.
Venendo all'esame delle singole condotte poste in essere dai convenuti e ritenute illecite da parte degli attori, per quanto attiene i controlli effettuati dalla Polizia Municipale, parte attrice ha dedotto in primo luogo la carenza di potere in capo agli agenti accertatori, atteso che solo con dl. 172/21 il legislatore per la prima volta ha indicato all'art. 7 tra i soggetti accertatori aventi la qualifica e il potere di effettuare controlli “le forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza”.
A tale proposito occorre rilevare che il potere di vigilanza, controllo e sanzione deriva per la Polizia Municipale, dall'art. 5 L.
7.03.1986 n. 65, che stabilisce quanto segue:
“Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale”.
Il personale della Polizia Municipale è dunque agente e ufficiale di polizia giudiziaria e, come tale, ha un potere generalizzato di controllo e vigilanza sugli illeciti penali e amministrativi, fra i quali rientrava l'inosservanza della disciplina relativa alla certificazione verde.
Inoltre, è documentato in atti che a seguito dei primi controlli effettuati, il Comandante in Parte_4 data 27/09/2022, ha inviato alla Prefettura di Arezzo, alla Questura e al Comune di Arezzo, per le determinazioni di loro competenza, una relazione in ordine agli accertamenti eseguiti in data 24/09/2021, evidenziando la volontà del gestore del Centro Sport Chimera Arezzo, esplicitata nelle dichiarazioni rese, di venire meno agli obblighi normativi imposti dal D.L. n. 105/2021 circa la verifica del possesso della c.d. certificazione verde Covid-19 (Green Pass) (Doc.7 . Parte_4
In data 28 settembre 2021 presso la Prefettura di Arezzo, si è riunito il
[...]
In tale sede, tra le altre cose, è stato dato espresso incarico Controparte_5 alla Polizia locale di proseguire i controlli e le ispezioni presso l'impianto sportivo, con il supporto della altre forze dell'ordine (Doc.8 . Parte_4
E' pertanto documentalmente escluso che il Comandante della Polizia Municipale e gli Parte_4
Ispettori e abbiano perseverato nei controlli per intimidire o perseguitare parte attrice, Pt_5 Pt_6 sulla base di decisioni immotivate, irragionevoli e singolarmente assunte dal solo Comandante ai danni degli attori. Parte_4 pagina 9 di 13 Inoltre, dalle stesse allegazioni contenute nell'atto di citazione, non emerge che le modalità con cui i controlli sono stati effettuati siano illecite.
Invero, per quanto dedotto dalla stessa parte attrice non hanno mai partecipato ai controlli più 3 – 4 Agenti della Polizia Municipale, numero che non appare prima facie incongruo;
come dedotto da parte attrice, a partire dall'ottobre 2021 hanno partecipato ai controlli agenti appartenenti ad altre Forze Parte dell'Ordine (Polizia, Guardia di Finanza) e dipendenti della evidentemente chiamati a loro volta a svolgere verifiche di competenza, delle quali non possono evidentemente rispondere gli odierni convenuti.
Nell'atto di citazione inoltre, si fa riferimento all' atteggiamento intimidatorio assunto dagli agenti nel corso dei controlli, senza che siano effettivamente circostanziati e specificati comportamenti aventi carattere intimidatorio.
E d'altra parte, facendo riferimento ai brevi accenni contenuti nell'atto introduttivo al riguardo, ritiene il Tribunale che non risulti avere di per sé carattere intimidatorio l'ingresso degli agenti negli spogliatoi, oppure l'essersi posti fuori dal palazzetto per controllare gli accesi, e ancora avere rappresentato al sig. che sarebbero stati effettuati altri controlli. A pagina 16 dell'atto di Pt_2 citazione si legge poi “Per contro è denunciabile in questa sede l'atteggiamento intimidatorio aggressivo e spropositato degli agenti accertatori che arrivavano persino a impedire di non riprendere con video l'episodio asserendo che fosse illegale” non essendo in alcun modo dedotto in che modo gli agenti abbiano impedito di effettuare video, né chi fosse destinatario della condotta e soprattutto quale fosse l'episodio da riprendere. Anzi, come documentato dalle produzioni effettuate da parte attrice (chiavetta USB), sono stati effettuati moltissimi video in occasione dei controlli effettuati e da nessuno di tali video emerge che gli Agenti abbiano tenuto condotte censurabili.
Le allegazioni formulate al riguardo da parte attrice appaiono del tutto generiche e deve pertanto essere confermata l'ordinanza con la quale non sono state ammesse le istanze istruttorie orali avanzate da parte attrice posto che, laddove volte a confermare tali allegazioni risultano irrilevanti non emergendo l'illiceità della condotta tenuta dagli agenti, e laddove volte a provare fatti e circostanze non tempestivamente allegate risultano inammissibili.
Venendo all'esame delle condotte tenute dal Sindaco del Comune di Arezzo, come già evidenziato, parte attrice denuncia che il Sindaco ha “dolosamente utilizzato pro domo sua e nell'unico CP_1 intento preciso di ledere gli attori” i verbali di accertamento e contestazione elevati dalla Polizia Municipale, nonostante fossero illegittimi e non definitivi, per emettere in mancanza dei presupposti di legge l'Ordinanza del 18.1.2022 con la quale è stata disposta la chiusura della piscina.
In primo luogo, va rilevato come sia rimasta del tutto sfornita di prova la deduzione in base alla quale il Sindaco avrebbe agito “dolosamente” utilizzando “pro domo sua” i verbali della Polizia Municipale e
“nell'unico intento preciso di ledere gli attori”.
In secondo luogo si osserva che l'ordinanza non è mai stata impugnata dinanzi al Tar e che comunque i profili di illegittimità dedotti in citazione non appaiono sussistenti, sulla base dell'accertamento incidentale svolto in questa sede. pagina 10 di 13 Per quanto concerne la legittimazione passiva degli odierni attori, va ribadito quanto già sopra dedotto in termini generali anche con riferimento ai controlli della Polizia Municipale, mentre per quanto concerne la sussistenza dei presupposti di legge per l'emissione dell'ordinanza, occorre rilevare che l' aveva prospettato “senza dubbio” un aumentato rischio di contagio per gli utilizzatori Parte_8 dell'impianto natatorio in assenza di controllo dei green pass (doc. 38 e l'urgenza sussisteva CP_1 stante la necessità di evitare focolai o comunque l'aumento dei contagi, nel corso dell'emergenza pandemica.
Ad ogni buon conto, va ancora una volta ribadito che l'eventuale illegittimità dell'ordinanza – che non potrà mai essere accertata con efficacia di giudicato e per l'effetto annullata dal competente giudice amministrativo in quanto non impugnata – ma solo eventualmente accertata incidentalmente dal giudice ordinario in sede civile o penale – appare irrilevante ai fini della domanda avanzata posto che non comprova in alcun modo che il Sindaco abbia agito dolosamente con lo scopo di arrecare un danno agli attori e/o comunque nella consapevolezza che il sig. non fosse il legittimo destinatario Pt_2 dell'ordine di chiusura della piscina.
Con riferimento alle condotte attribuite al convenuto assessore presso il Comune Parte_3 di Arezzo, parte attrice ha allegato la natura intimidatoria e diffamatoria di alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa. Come già rilevato in ordine ai controlli effettuati dalla Polizia Municipale, anche con riferimento alle dichiarazioni dell'assessore riportate nell'atto di citazione ad avviso del Parte_3
Tribunale non sono riscontrabili né contenuti, né toni intimidatori: “Le regole sono quelle per tutti. E la linea della giunta è favorevole al Green Pass”; “Se non rivedrà le sue posizioni CP_1 Pt_2 applicando la legge, siamo anche pronti a pensare di revocargli la concessione… se in futuro l'impianto venisse fatto chiudere e si interrompesse un servizio pubblico per cui è stato concesso al gestore, il Comune potrebbe anche pensare di risolvere la Convenzione..i controlli andranno avanti…” possibilità rappresentata dal Comune di Arezzo in sedi ufficiali e istituzionali anche per il tramite proprio dell'assessore (doc. 30 – Verbale riunione Cspop 28.09.2021; doc. 28 Parte_3 CP_1
Ghinelli – Verbale riunione Cspop 13 gennaio 2022 ; “come più volte detto siamo in un Parte_4 momento storico dove chi possiede il green pass può fare delle cose rispetto a chi non ce l'ha” affermazione non contestabile nella sua verità oggettiva in forza della legislazione sopra brevemente riepilogata;
“dipendesse da me fare una multa al giorno, non piace essere presi in giro..Va trovata una soluzione costi quello che costi.. anche se la piscina fosse costretta a chiudere per mesi” affermazione con la quale l'Assessore ha confermato la possibilità che l'Amministrazione Comunale si avvalesse della clausola della convenzione che prevede la risoluzione della convezione stessa qualora non fosse stata data applicazione alla normativa relativa alla Certificazione Verde – Covid 19.
Infine, va rilevato che parte attrice non ha fornito prova del danno che assume di avere subito ed ancor prima tale danno è stato genericamente allegato.
Per quanto attiene il danno patrimoniale, nell'atto di citazione parte attrice si è limitata a dedurre un crollo del fatturato di vendita nella misura del 94,74 % per il periodo settembre – dicembre 2021, senza documentare la circostanza. Con la memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c. ha poi prodotto il Modello Iva 2023 relativo al periodo d'imposta 2022 (doc. 90), periodo in relazione al quale nulla è stato dedotto nell'atto di citazione. In ogni caso, tale documento da solo non è idoneo a provare il danno economico pagina 11 di 13 subito e tanto meno che tale danno sia stato determinato dall'operato dei convenuti. Sul punto va inoltre rilevato che i docc. 41 e 42 allegati all'atto di citazione introduttivo del procedimento n. 1641/23 R.G. sono documenti elaborati dalla stessa parte e non si tratta di documenti ufficiali ma di meri prospetti, inidonei evidentemente a provare il danno subito.
Per quanto attiene il danno non patrimoniale, va rilevato che per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il danno non patrimoniale" da lesione di diritti fondamentali, "quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire”, Cass. sez. III, ord. 18.1.2018, n. 907 (in senso analogo, Cass. sez. I, sent. 25.1.2017, n. 1931); “in materia di responsabilità civile ... è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificarsi con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione ... di diritti della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche tramite presunzioni semplici”, Cass. sez. III, sent. 13.10.2016, n. 20643. Questo indirizzo giurisprudenziale, del resto, segue l'autorevole orientamento proposto dalle stesse Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno da tempo chiarito che è “da respingere... l'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”, Cass SU, sent. 11.11.2008, n. 26972. Infine, per quanto necessita, merita ancora di essere ricordato che la Suprema Corte ha anche avuto modo di specificare che “in tema di responsabilità civile ... il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni”, Cass. sez. III, sent. 26.10.2017, n. 25420.
Parte attrice non ha fornito prova del danno non patrimoniale subito, né sotto il profilo del danno morale né sotto il profilo del danno alla reputazione non avendo fornito elementi circostanziati sui quali poter fondare un ragionamento presuntivo ed avendo formulato capitoli di prova generici e valutativi.
Le domande avanzate devono pertanto essere rigettate.
Non si ritengono sussistenti i presupposti ex art. 96 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 260.000,00 – 500.000,00 parametri medi fasi studio e introduttiva;
riduzione 50 % fase istruttoria e decisionale). Per quanto attiene la posizione di e essendo difesi dallo stesso difensore si applica l'art. 4 comma 2 d.m. 55/14 Parte_4 Pt_6 Pt_5
(“Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti”; il compenso così ottenuto deve quindi essere suddiviso per tre essendo tre gli assistiti).
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza domanda ed eccezione così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di lite che si liquidano in € 14.170,00 ciascuno per e € 7.557,33 ciascuno per Controparte_1 Parte_3 [...]
e il tutto oltre rimborso spese iva e cpa come per legge. Parte_4 Parte_6 Parte_5
Arezzo, 07/08/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 13 di 13