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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/05/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2605/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2605/2024 R.G. avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio” promossa da
(C.F. ), nato a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in
CANICATTINI BAGNI, VIA MARCONI N. 66, presso lo studio dell'avv. LOMBARDO
DARIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nata ad [...] Controparte_1 C.F._2
l'1/08/1978 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
SIRACUSA, CORTE CESARE GAETANI N. 2, presso lo studio dell'avv. MALTESE
ANTONINA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 453/2016, pubblicata il 26/02/2016, il Tribunale di Siracusa pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra le parti, e disponeva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo a carico di di versare alla Parte_1
ex moglie la somma mensile di euro 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli , nato il [...], e nato il [...], oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2
straordinarie necessarie per gli stessi.
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato in data 19.7.2024 Parte_1
chiedeva la revoca del contributo di mantenimento dei figli in ragione dell'intervenuta indipendenza economica di , avendo, quest'ultimo, trovato uno stabile impiego, e Per_1
della sopravvenuta maggiore età di disoccupato per sua scelta. Per_2
Con comparsa depositata in data 20.12.2024 si costituiva in giudizio CP_1
la quale si opponeva alla sola domanda di revoca dell'obbligo di
[...]
mantenimento del figlio essendo infondata in fatto ed in diritto, e, in via Per_2 riconvenzionale, chiedeva di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del medesimo nella misura mensile di euro 150,00, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 20.2.2025 il Giudice formulava la seguente proposta conciliativa:
1) Revoca l'obbligo di di provvedere al mantenimento di Parte_1 [...]
. Per_3
2) Dispone che l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento di Persona_4
come disposto nella sentenza di divorzio, cessi decorsi 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo
3) Rinuncia a ogni altra domanda;
4) Spese compensate.
All'udienza del 29.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice alla precedente udienza e, quindi, la causa veniva posta in decisione innanzi al Collegio.
pagina 2 di 3 Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussistano le circostanze sopravvenute che giustificano la modifica dell'assetto economico stabilito in sede divorzile, essendo fatto pacifico che il figlio ha trovato uno stabile impiego Per_1 lavorativo raggiungendo, così, l'indipendenza economica, mentre il figlio Per_2 anch'egli maggiorenne, ha terminato da diversi anni gli studi, non segue alcun tipo di corso di formazione e ad oggi non lavora.
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 898/1970.
Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti, visto l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2605/2024 R.G., a parziale modifica della sentenza n. 453/2016 emessa da questo Tribunale in data 23.2.2016, provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 8.05.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2605/2024 R.G. avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio” promossa da
(C.F. ), nato a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in
CANICATTINI BAGNI, VIA MARCONI N. 66, presso lo studio dell'avv. LOMBARDO
DARIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nata ad [...] Controparte_1 C.F._2
l'1/08/1978 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
SIRACUSA, CORTE CESARE GAETANI N. 2, presso lo studio dell'avv. MALTESE
ANTONINA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 453/2016, pubblicata il 26/02/2016, il Tribunale di Siracusa pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra le parti, e disponeva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo a carico di di versare alla Parte_1
ex moglie la somma mensile di euro 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli , nato il [...], e nato il [...], oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2
straordinarie necessarie per gli stessi.
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato in data 19.7.2024 Parte_1
chiedeva la revoca del contributo di mantenimento dei figli in ragione dell'intervenuta indipendenza economica di , avendo, quest'ultimo, trovato uno stabile impiego, e Per_1
della sopravvenuta maggiore età di disoccupato per sua scelta. Per_2
Con comparsa depositata in data 20.12.2024 si costituiva in giudizio CP_1
la quale si opponeva alla sola domanda di revoca dell'obbligo di
[...]
mantenimento del figlio essendo infondata in fatto ed in diritto, e, in via Per_2 riconvenzionale, chiedeva di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del medesimo nella misura mensile di euro 150,00, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 20.2.2025 il Giudice formulava la seguente proposta conciliativa:
1) Revoca l'obbligo di di provvedere al mantenimento di Parte_1 [...]
. Per_3
2) Dispone che l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento di Persona_4
come disposto nella sentenza di divorzio, cessi decorsi 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo
3) Rinuncia a ogni altra domanda;
4) Spese compensate.
All'udienza del 29.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice alla precedente udienza e, quindi, la causa veniva posta in decisione innanzi al Collegio.
pagina 2 di 3 Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussistano le circostanze sopravvenute che giustificano la modifica dell'assetto economico stabilito in sede divorzile, essendo fatto pacifico che il figlio ha trovato uno stabile impiego Per_1 lavorativo raggiungendo, così, l'indipendenza economica, mentre il figlio Per_2 anch'egli maggiorenne, ha terminato da diversi anni gli studi, non segue alcun tipo di corso di formazione e ad oggi non lavora.
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 898/1970.
Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti, visto l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2605/2024 R.G., a parziale modifica della sentenza n. 453/2016 emessa da questo Tribunale in data 23.2.2016, provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 8.05.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3