Sentenza 13 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 07/03/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00874/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01469/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1469 del 2025, proposto da
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano e Anna Tavano, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;
contro
Urban Vision s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Tanzarella e Carlo Maria Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Acone Associati s.r.l., Tmc Pubblicità s.r.l., Vox Media s.r.l., non costituiti in giudizio;
Riva Impresa Restauri Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Bertacco e Jacopo Emilio Paolo Recla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 95/2025, resa tra le parti,
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Urban Vision Spa e di Riva Impresa Restauri Italia s.r.l.;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Mandarano, Carlo Maria Tanzarella e Recla;
Considerato, quanto all’impugnazione della decisione di sospensione impropria in senso lato del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., che:
- il verbale d’udienza, oltre che il tenore della stessa impugnazione della decisione di sospensione, evidenzia il mancato rispetto del contraddittorio nei termini indicati dall’Adunanza plenaria nella sentenza n. 4 del 2024 (“ la sospensione impropria “in senso lato” va disposta sentite le parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. ”);
- non può quindi essere apprezzata la sussistenza dei presupposti per la sospensione impropria in senso lato ai sensi dell’art. 295 c.p.c.;
- il vizio assorbe ogni altra questione, comprese le questioni pregiudiziali e la conseguente decisione di rilevanza del tema di compatibilità eurounitaria;
Considerato, quanto all’appello avverso la pronuncia cautelare di accoglimento, che:
- difetta il periculum in mora in quanto, nel bilanciamento fra gli interessi in gioco prevale, rilevata la durata del contratto, l’interesse pubblico alla sicurezza, anche in ragione dello stato di conservazione dei manufatti, della posizione in centro città degli stessi e della notevole presenza di persone;
- il fumus boni iuris è stato giustificato dal Tar in ragione della rilevanza della questione di compatibilità eurounitaria;
Ritenuto pertanto di:
- accogliere l’appello cautelare e, in riforma dell’ordinanza impugnata, respingere l’istanza cautelare di parte ricorrente in primo grado;
- nel pronunciare sull’appello avverso la decisione di sospensione, annullarla, rinviando al primo giudice per le valutazioni di competenza;
- compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta):
- accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 1469/2025) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado;
- pronunciando avverso l’appello della decisione di sospensione, la annulla con rinvio al Tar;
- compensa le spese della presente fase.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO