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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 6973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6973 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10671/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.est. dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/03/2025 da
Parte_1
Nato a MILANO (MI) il 28/02/1973
Residente VIA G. ROSSINI 3 20093 COLOGNO MONZESE ITALIA
Codice Fiscale C.F._1
Con l'Avv. VALENTINA BARBARA MARCHESI, come da procura in atti parte ricorrente
contro
Controparte_1
Nata a SALERNO (SA) il 03/07/1970
Residente VIA FRATELLI MAIONI 8 28021 BORGOMANERO (BO)
Codice Fiscale C.F._2
Con l'Avv. SIMONA MARAIO, come da procura in atti parte resistente
Contro
Controparte_2
Nato a MILANO (MI) il 16/03/2004 Residente VIA FRATELLI MAIONI 8 28021 BORGOMANERO (BO)
Codice Fiscale C.F._3
Con l'Avv. SIMONA MARAIO, come da procura in atti parte resistente
i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in LENTISCOSA (SA) in data 22/06/2002
(Anno 2002; N. 12; Parte II;
Serie A)
Divorziati consensualmente con sentenza n. 1953 del Tribunale di Milano resa in data 12/01/2011 e pubblicata in data 11/02/2011.
Con i seguenti figli:
nato in data [...] Controparte_2
(maggiorenne ed economicamente autosufficiente)
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte precisate all'udienza del 17/09/2025 nell'interesse di parte ricorrente e delle parti resistenti:
“Omologare le condizioni concordate tra le parti all'udienza del 17/07/2025”
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato in data 19/03/2025, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Milano la modifica della sentenza di divorzio n. 1953 dello stesso Tribunale di Milano resa in data 12/01/2011 e pubblicata in data 11/02/2011.
Più nello specifico, lo stesso ha domandato la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore del figlio CP_2 Con memoria ritualmente depositata in data 26/06/2025, si sono costituiti in giudizio CP_1
e chiedendo il rigetto della domanda di revoca dell'assegno di
[...] Controparte_2 mantenimento avanzata dal ricorrente.
All'udienza del 17/07/2025, celebrata dinanzi al GOT, dott.ssa Donatella Guagnano, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1. Revoca con decorrenza dal mese di luglio 2025 l'assegno di mantenimento mensile e il concorso alle spese straordinarie posto a carico del padre per il figlio;
CP_2
2.Il padre corrisponderà al figlio su accordo delle parti, a titolo di arretrati maturati alla CP_2 data odierna per il mantenimento mensile la somma complessiva di € 2250, importo che verrà versato in tre rate mensili, la prima entro il 30 luglio 2025, la seconda entro il 30 agosto 2025, la terza entro il 30 settembre 2025;
3.spese legali compensate”.
Con ordinanza del 31/07/2025, il Giudice Delegato, preso atto dell'istanza depositata dai difensori delle parti convenute in data 25/07/2025 e ritenuta l'opportunità della comparizione personale delle parti, ha disposto che l'udienza già calendarizzata del 17/09/2025 fosse tratta in presenza.
Alla suindicata udienza del 17/09/2025, celebrata dinanzi al Giudice Delegato, i difensori di parte ricorrente e delle parti resistenti hanno concordemente chiesto l'omologa delle condizioni concordate tra le parti all'udienza del 17/07/2025.
All'esito, il Giudice Delegato, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse del figlio e delle parti ed adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1953 dello stesso Tribunale di Milano del 12/01/2011 e pubblicata il 11/02/2011, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Milano, il 17 settembre 2025.
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.est. dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/03/2025 da
Parte_1
Nato a MILANO (MI) il 28/02/1973
Residente VIA G. ROSSINI 3 20093 COLOGNO MONZESE ITALIA
Codice Fiscale C.F._1
Con l'Avv. VALENTINA BARBARA MARCHESI, come da procura in atti parte ricorrente
contro
Controparte_1
Nata a SALERNO (SA) il 03/07/1970
Residente VIA FRATELLI MAIONI 8 28021 BORGOMANERO (BO)
Codice Fiscale C.F._2
Con l'Avv. SIMONA MARAIO, come da procura in atti parte resistente
Contro
Controparte_2
Nato a MILANO (MI) il 16/03/2004 Residente VIA FRATELLI MAIONI 8 28021 BORGOMANERO (BO)
Codice Fiscale C.F._3
Con l'Avv. SIMONA MARAIO, come da procura in atti parte resistente
i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in LENTISCOSA (SA) in data 22/06/2002
(Anno 2002; N. 12; Parte II;
Serie A)
Divorziati consensualmente con sentenza n. 1953 del Tribunale di Milano resa in data 12/01/2011 e pubblicata in data 11/02/2011.
Con i seguenti figli:
nato in data [...] Controparte_2
(maggiorenne ed economicamente autosufficiente)
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte precisate all'udienza del 17/09/2025 nell'interesse di parte ricorrente e delle parti resistenti:
“Omologare le condizioni concordate tra le parti all'udienza del 17/07/2025”
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato in data 19/03/2025, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Milano la modifica della sentenza di divorzio n. 1953 dello stesso Tribunale di Milano resa in data 12/01/2011 e pubblicata in data 11/02/2011.
Più nello specifico, lo stesso ha domandato la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore del figlio CP_2 Con memoria ritualmente depositata in data 26/06/2025, si sono costituiti in giudizio CP_1
e chiedendo il rigetto della domanda di revoca dell'assegno di
[...] Controparte_2 mantenimento avanzata dal ricorrente.
All'udienza del 17/07/2025, celebrata dinanzi al GOT, dott.ssa Donatella Guagnano, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1. Revoca con decorrenza dal mese di luglio 2025 l'assegno di mantenimento mensile e il concorso alle spese straordinarie posto a carico del padre per il figlio;
CP_2
2.Il padre corrisponderà al figlio su accordo delle parti, a titolo di arretrati maturati alla CP_2 data odierna per il mantenimento mensile la somma complessiva di € 2250, importo che verrà versato in tre rate mensili, la prima entro il 30 luglio 2025, la seconda entro il 30 agosto 2025, la terza entro il 30 settembre 2025;
3.spese legali compensate”.
Con ordinanza del 31/07/2025, il Giudice Delegato, preso atto dell'istanza depositata dai difensori delle parti convenute in data 25/07/2025 e ritenuta l'opportunità della comparizione personale delle parti, ha disposto che l'udienza già calendarizzata del 17/09/2025 fosse tratta in presenza.
Alla suindicata udienza del 17/09/2025, celebrata dinanzi al Giudice Delegato, i difensori di parte ricorrente e delle parti resistenti hanno concordemente chiesto l'omologa delle condizioni concordate tra le parti all'udienza del 17/07/2025.
All'esito, il Giudice Delegato, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse del figlio e delle parti ed adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1953 dello stesso Tribunale di Milano del 12/01/2011 e pubblicata il 11/02/2011, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Milano, il 17 settembre 2025.
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai