Legge 27 dicembre 1953, n. 959

Commentari12

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  • 1GOVERNANCE DEL PNRR: D.L. 31 maggio 2021, n. 77 - conversione in legge 29 luglio 2021, n. 108.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Al fine di monitorare l'efficace attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il rispetto dei termini entro i quali i progetti medesimi devono essere completati sulla base del calendario concordato con le …

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  • 2Legge stabilità 2013 - Pag. 2
    Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025

    116. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (10a) 117. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.050 milioni di euro»; b) al quarto periodo, le parole: «per ciascuna regione, in misura corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo complessivo …

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  • 3Semplificazioni in materia di economia montana e forestale
    https://www.brocardi.it/

  • 4I consorzi di comuni sono amministrazioni pubbliche ai fini del TUSP
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 23 febbraio 2024

    In ambito di onere motivazionale ex art. 5 del TUSP, la Corte dei conti Veneto ha fornito alcune conferme in merito ai soggetti sottoposti a tale obbligo il quale, ai sensi di quanto indicato dal legislatore, “si riferisce in termini generici alle pubbliche amministrazioni quali soggetti tenuti, in caso di costituzione/acquisto di partecipazioni societarie, anche indirette, sia all'obbligo di motivazione analitica che all'invio del relativo atto per l'esercizio del controllo della Corte”. Nella fattispecie concreta l'invio della delibera di acquisto delle quote di una società è stata approvata ed inviata alla Corte da un Consorzio di Enti locali “costituito, ai sensi e per gli effetti di …

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  • 5Conferenza unificata, molti rinvii
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 22 giugno 2022

    La Conferenza Unificata nella seduta di ieri ha espresso parere favorevole solo su alcuni schemi di Decreto all'ordine del giorno. Molti sono stati i rinvii, tra cui l'esame del Decreto relativo al sovra canone idrico per le Unioni di comuni e Comunità montane, ai sensi art. 57 comma 2 octies DL 124/2019. Richiamo normativo: art. 57 comma 2 octies DL 124/2019: “Allo scopo di consentire l'avvio e la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti formativi e conoscitivi per un'efficace azione dei comuni dei territori montani, delle unioni montane dei comuni e delle comunita' montane per l'attuazione della legge 6 ottobre 2017, n. 158, del testo unico in materia di …

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Giurisprudenza108

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/2026, n. 3821
    Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 3821 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 20/02/2026 dato testuale dell'art. 12 né nella ratio della norma - come ricostruita dalla stessa difesa ricorrente - e neppure nella giurisprudenza del Tribunale Superiore, confermata anche dalla Cassazione, che si è già pronunciata sotto vari profili sulla disciplina del canone di cui comma 1-quinquies dell'art. 12 e della cessione gratuita di energia. Ha evidenziato che, diversamente da altre disposizioni, il comma 1- quinquies, invece, fa riferimento a tutte le concessioni di grande derivazioni - non distinguendo le concessioni scadute, quelle in corso di validità, …
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    • canone binomio·
    • principio di irretroattività·
    • art. 12 d.lgs. 79/1999·
    • concessioni idroelettriche·
    • rettificazione·
    • art. 15-bis d.l. 4/2022·
    • art. 204 R.D. 1775/1933·
    • extraprofitti imprese energetiche·
    • cessione gratuita energia·
    • art. 360 cod. proc. civ.·
    • art. 117 Cost.·
    • art. 41 Cost.·
    • art. 3 Cost.·
    • principio di affidamento·
    • libertà di stabilimento

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/02/2026, n. 2995
    Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 2995 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 11/02/2026 dato testuale dell'art. 12 né nella ratio della norma - come ricostruita dalla stessa difesa ricorrente - e neppure nella giurisprudenza del Tribunale Superiore, confermata anche dalla Cassazione, che si è già pronunciata sotto vari profili sulla disciplina del canone di cui comma 1-quinquies dell'art. 12 e della cessione gratuita di energia. Ha evidenziato che, diversamente da altre disposizioni, il comma 1- quinquies, invece, fa riferimento a tutte le concessioni di grande derivazioni - non distinguendo le concessioni scadute, quelle in corso di validità, …
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    • canone binomio·
    • principio di irretroattività·
    • art. 2 Cost.·
    • art. 12 d.lgs. 79/1999·
    • art. 15-bis d.l. 4/2022·
    • art. 204 R.D. 1775/1933·
    • art. 97 Cost.·
    • cessione gratuita energia·
    • art. 11 disp. prel. cod. civ.·
    • art. 13 CEDU·
    • art. 360 cod. proc. civ.·
    • art. 117 Cost.·
    • art. 6 CEDU·
    • art. 41 Cost.·
    • art. 3 Cost.

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2020, n. 25949
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 16666-2019 proposto da: ON S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO BUCELLO e SIMONA VIOLA; Civile Sent. Sez. U Num. 25949 Anno 2020 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 16/11/2020 - ricorrente - contro CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL GO DI OM E MI BO E SERIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO MARIA DE MATTEIS, …
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    • art. 1, comma 137, legge n. 228 del 2012·
    • sovracanone idroelettrico·
    • discrezionalità legislativa·
    • solidarietà territoriale·
    • diritto eurounitario·
    • prestazione patrimoniale imposta·
    • bacino imbrifero montano·
    • legittimità costituzionale·
    • art. 1, legge n. 959 del 1953·
    • giurisdizione delle acque pubbliche

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2019, n. 34475
    Provvedimento: 344751 19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI composta da: Primo Presidente Giovanni MAMMONE R.G. 10170/2018 Francesco TIRELLI Presidente di sezione Cron. 34475 Presidente di sezione Felice MANNA Rep. Consigliere Adriana DORONZO U.P. 17/12/2019 Maria ACIERNO Consigliere Consigliere Rel. Alberto GIUSTI Aldo CARRATO Consigliere acque pubbliche Guido MERCOLINO Consigliere sovracanoni BIM Consigliere Enzo VINCENTI CI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 10170/2018 proposto da: ENEL PRODUZIONE s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati Ilaria Conte ed Ernesto Conte, elettivamente domiciliata …
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    • legittimità costituzionale – fondamento·
    • natura·
    • sovracanone di cui all'art. 1, comma 137, l. n. 228 del 2012·
    • canoni·
    • acque·
    • derivazioni e utilizzazioni (utenze)·
    • sovracanoni·
    • acque pubbliche

  • 5Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2019, n. 19891
    Provvedimento: unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4172-2018 proposto da: IDROELETTRICA ARVIER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO QUAGLIOLO; - ricorrente - contro CONSORZIO DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA RICADENTI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLA DORA BALTEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNI MARIA SARACCO; - con troricorrente - avverso la sentenza …
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    • art. 1 L. n. 959/1953·
    • art. 12 d.lgs. n. 387/2003·
    • art. 111 Costituzione·
    • concessione di derivazione idrica·
    • autorizzazione unica·
    • omissione di pronuncia·
    • art. 132 c.p.c.·
    • prestazione patrimoniale imposta·
    • sovracanoni BIM·
    • rettificazione sentenza
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Versioni del testo

  • Art. 1.

    Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura e foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i "bacini imbriferi montani" nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove gia' esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.
    I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi.
    Se il bacino imbrifero e' compreso in piu' Province qualora ricorrano le modalita' di cui al precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni Provincia.
    Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi tra Comuni di piu' province stabilira' la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanone di cui al presente articolo.
    I Comuni gia' rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'art. 52 del predetto testo unico fanno parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso.
    Il Ministro per i lavori pubblici includera' con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale art. 52 del testo unico.
    I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 . I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.
    I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se gia' in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all' art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici , approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (21) (22) (23) (24) (25) (26) ((27))
    Il sovracanone decorre:
    a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data gia' sia dovuto il canone demaniale;
    b) dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli altri casi; (2)
    c) nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrera' in proporzione della potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministro per i lavori pubblici comunichera' a quello per le finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanoni, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva. (1)
    In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sovracanoni sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.
    All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra, cessano gli obblighi derivanti dall'art. 52 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 .
    I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facolta' di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo sara' decurtato del valore della prestazione. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sara' fatta dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore del lavori pubblici.
    Il pagamento del sovracanone, con le modalita' di cui al presente articolo non e' sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.
    Quando una derivazione interessa piu' Comuni o piu' consorzi, il riparto del sovracanone e' stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.
    Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo e' attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo e' impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonche' ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.
    Il consorzio dei Comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorita' competente a norma del presente articolo.
    La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione gia' firmati, che contemplano gli oneri di cui all'art. 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 .
    -------------- AGGIORNAMENTO (1)
    La L. 30 dicembre 1959, n. 1254 ha disposto (con l'art. 1) che "Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , va cosi' interpretato:
    "Tutti i concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, quando le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a piu' concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa ricadano in tutto o in parte nel perimetro dei bacini imbriferi montani, sono tenuti al pagamento del sovracanone annuo di lire 1300 per ogni Kw di potenza nominale media concessa.
    Il sovracanone e' dovuto anche se sulla relativa concessione non gravino comunque oneri dipendenti dalla applicazione dell' art. 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 , ed anche se si tratti di concessione anteriore al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, numero 1664 , o perpetua o gratuita o esente o esentata in tutto o in parte dal canone demaniale"".
    Ha inoltre disposto (con l'art. 1) che "Il comma nono dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , va cosi' interpretato:
    "Il sovracanone deve essere versato annualmente, per ciascuna concessione, contemporaneamente al pagamento dell'annualita' del canone demaniale ad essa relativa e nel caso di concessioni esenti o esentate dal canone demaniale dalla data in cui questo sarebbe dovuto.
    Qualora l'impianto entri in funzione in tutto o in parte prima che cominci a decorrere il canone demaniale, il sovracanone corrispondente alla utilizzazione attuata e' dovuto alla data di entrata in funzione, anche parziale, dell'impianto stesso.
    Per le concessioni anteriori al 14 gennaio 1954 per le quali era gia' dovuto a tale data il canone demaniale, deve essere versato il rateo corrispondente al periodo dal 14 gennaio 1954 alla data di decorrenza della prima annualita' immediatamente successiva"". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
    La L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi dell' ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, e' rivalutata a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorrere dal 1 gennaio 1980".
    Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che "la lettera b) del nono comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , deve essere interpretata nel senso che il sovracanone decorre dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti; negli altri casi, pur in pendenza del decreto di concessione". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
    Il Decreto 13 novembre 1987 (in G.U. 24/11/1987, n. 93), nel modificare l' art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovraccanone annuo di cui all' art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni di acque per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevato, per il biennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1989 a L. 10.516 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
    Il Decreto 24 novembre 1989 (in G.U. 30/11/1989, n. 280), nel modificare l' art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all' art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevato, per il biennio 1 gennaio 1990-31 dicembre 1991 in L. 11.767 (undicimilasettecentosessantasette) per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
    Il Decreto 25 novembre 1991 (in G.U. 21/12/1991, n. 299), nel modificare l' art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovraccanone annuo di cui all' art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a Kw 220, e' elevato, per il biennio 1 gennaio 1992-31 dicembre 1993 in L. 13.261 (tredicimiladuecentosessantuno) per ogni Kw di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
    Il Decreto 10 novembre 1993 (in G.U. 16/11/1993, n. 269), nel modificare l' art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all' art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevato, per il biennio 1 gennaio 1994-31 dicembre 1995 in L. 14.521 (quattordicimilacinquecentoventuno) per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (7)
    Il Decreto 28 novembre 1995 (in G.U. 21/12/1995, n. 297), nel modificare l' art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all' art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevato, per il biennio 1 gennaio 1996-31 dicembre 1997 in L. 15.944 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
    Il Decreto 27 novembre 1997 (in G.U. 09/01/1998, n. 6), nel modificare l' art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all' art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevata, per il biennio 1 gennaio 1998-31 dicembre 1999, da L. 15.944 a L. 16.677 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (9)
    Il Decreto 21 dicembre 1999 (in G.U. 04/01/2000, n. 2), nel modificare l' art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all' art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a KW 220, e' elevata, per il biennio 1 gennaio 2000-31 dicembre 2001, da L. 16.677 a L. 17.261 per ogni KW di potenza nominate media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (11)
    La L. 28 dicembre 2001, n. 448 , nel modificare l' art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 27, comma 10) che "A decorrere dal 1 gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 ". --------------- AGGIORNAMENTO (10)
    Il Decreto 11 dicembre 2001 (in G.U. 21/12/2001, n. 296), nel modificare l' art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all' art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevata, per il biennio 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2003, da L. 17.261 a L. 18.176 pari ad Euro 9,39 per ogni kw di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (12)
    Il Decreto 2 maggio 2002 (in G.U. 17/08/2002, n. 192) nel modificare l'art. 1, comma 1 del Decreto 11 dicembre 2001 (in G.U. 21/12/2001, n. 296), che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 a conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A modifica del decreto n. 10158 dell'11 dicembre 2001 citato nelle premesse, la misura del sovracanone annuo di cui all' art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a KW 270 e' elevata, per il biennio 1° gennaio 2002-31 dicembre 2003, a 13 euro per ogni KW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (14)
    Il Decreto 9 febbraio 2004 (in G.U. 03/03/2004, n. 52), nel modificare l' art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all' art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a KW 220, e' elevata, per il biennio 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005, da Euro 18,00 a Euro 18,90 per ogni KW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (13) L. 27 dicembre 2002, n. 289 nel modificare l' art. 27, comma 10 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 31, comma 10) che "a decorrere dal 1 gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui al comma 10 del presente articolo, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro". --------------- AGGIORNAMENTO (15)
    Il Decreto 30 novembre 2005, (in G.U. 14/12/2005, n. 290), nel modificare l' art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all' art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevata, per il biennio l° gennaio 2006-31 dicembre 2007, da Euro 18,90 a Euro 19,62 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico dileggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (16)
    Il Decreto 27 novembre 2007 (in G.U. 05/12/2007, n. 283), nel modificare l' art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all' art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevata, per il biennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009, da Euro 19,62 a Euro 20,35 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni ed integrazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (17)
    Il Decreto 25 novembre 2009 (in G.U. 04/12/2009, n. 283), nel modificare l' art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all' art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevata, per il biennio 1° gennaio 2010-31 dicembre 2011, da € 20,35 a € 21,08 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (18)
    Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 , nel modificare l' art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 6) che "Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1 gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste". --------------- AGGIORNAMENTO (19)
    Il Decreto 30 novembre 2011 (in G.U. 25/01/2012, n. 20), nel modificare l' art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all' art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 dovuto, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modifiche ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, e' elevata per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, da € 21,08 ( Decreto ministeriale 25 novembre 2009, n. 012 /Qdv) a €22,13 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni".
    Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all' art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 dovuto, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modifiche ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 3000 kW, e' elevata per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, da €28,00 ( legge 30 luglio 2010, n. 122 - art. 15, comma 6 ) a € 29,40 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (21)
    Il Decreto 22 novembre 2013 (in G.U. 5/12/2013, n. 285), nel modificare l' art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all' art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, e' elevata per il biennio 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015, da € 22,13 ( D.M. 30 novembre 2011 n. 002 /TRI/DI/BIM) a € 22,88 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all' art. 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 3000 kW, e' elevata per il biennio 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2015, da € 29,40 ( D.M. 30 novembre 2011 n. 002 /TRI/DI/BIM ) a € 30,40 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (22)
    Il Decreto 30 novembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297), nel modificare l' art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all' art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, e' elevata per il biennio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, da € 22,88 ( decreto ministeriale 22 novembre 2013, n. 003 /TRI/DI/BIM) a € 22,90 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni".
    Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all' art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 3000 kW, e' elevata per il biennio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, da € 30,40 ( decreto ministeriale 22 novembre 2013, n. 003 /TRI/DI/BIM) a € 30,43 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (23)
    Il Decreto 20 gennaio 2016 (in G.U. 12/02/2016, n. 35), nel modificare l' art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all' art. 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, e' fissata per il periodo 2 febbraio 2016 - 31 dicembre 2017 in € 30,43 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (24)
    Il Decreto 21 dicembre 2017 (in G.U. 23/01/2018, n. 18), nel modificare l' art. 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all' art. 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, e' fissata per il biennio 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, in € 30,67 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (25)
    Il Decreto 12 febbraio 2020 (in G.U. 26/02/2020, n. 48), nel modificare l' art. 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all' art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, e' fissata per il biennio 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021, in euro 31,13 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (26)
    Il Decreto 15 dicembre 2021 (in G.U. 07/02/2022, n. 31), nel modificare l' art. 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all' art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, e' fissata per il biennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023, in euro 31,97 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (27)
    Il Decreto 25 febbraio 2022 (in G.U. 15/03/2022, n. 62), nel modificare l' art. 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In rettifica del decreto direttoriale 15 dicembre 2021, n. 254, la misura del sovracanone annuo di cui all' art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, e' fissata per il biennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023, in euro 31,94 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni".
  • Art. 2.

    Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. 1 per la costituzione del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice ai sensi del precedente articolo, sara' versato su di apposito conto corrente fruttifero della Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvedera' con decreto alla ripartizione della somma tra i vari Comuni interessati, in base ai criteri stabiliti nell'articolo stesso.
    ((A decorrere dall'esercizio 2012, nel caso di cui al primo comma, il sovracanone e' versato direttamente ai comuni))
  • Art. 3.
    I consorzi previsti dall'art. 1, o nel caso che i consorzi non si fossero costituiti, i Comuni compresi nel bacino imbrifero montano possono chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto dall'articolo stesso ((...)) la fornitura diretta di energia elettrica.
    La quantita' di tale energia da concedersi secondo le richieste dei Comuni o dei consorzi e' consegnata alle centrali di produzione oppure dalle linee di trasmissione esistenti o dalle cabine di trasformazione esistenti, piu' vicine o meglio ubicate rispetto ai Comuni interessati, ed a scelta di questi:
    a) per la consegna annua valutata in centrale ad alta tensione: chilowattora 400 per chilowatt di potenza nominale media;
    b) per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione: chilowattora 300, per chilowatt di potenza nominale media.
    I consorzi e i Comuni interessati potranno chiedere la fornitura di energia invece del sovracanone dopo che il Ministro per i lavori pubblici avra' emanato il decreto di ripartizione del sovracanone ai sensi dell'art. 1.