Sentenza breve 15 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 15/07/2022, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/07/2022
N. 01236/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00693/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 693 del 2022, proposto da
NA NG, rappresentata e difesa dall’avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Sambati e Simona Anna Tondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AR AR, rappresentata e difesa dall’avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) dell’Avviso pubblico della Provincia di Lecce prot. n. 46561/2021 del 11/11/2021 relativo alla mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto Cat. C “Istruttore Amministrativo- Contabile” (affisso all’albo pretorio per 30 gg e con scadenza del termine presentazione domande 10/12/2021);
b) della Determina Provincia di Lecce n. 2069 del 22/12/2021 ad oggetto “Graduatoria mobilità volontaria per il reclutamento di un ’ unità di Cat. C Istruttore amministrativo-contabile” ;
c) della nota della Provincia di Lecce prot. n. 11491/2022 ad oggetto “Dott.ssa NA NG c/ Provincia di Lecce. Diffida del 7/03/2022 in merito alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di cat. C istruttore amministrativo-contabile” ;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, compresa la determina di assunzione della vincitrice e il contratto di lavoro medio tempore eventualmente sottoscritto tra la Provincia di Lecce e la prima graduata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce e della Sig.ra AR AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.to G. Petruzzi in sostituzione dell’avv.to E. Sticchi Damiani per la parte ricorrente, avv.to F. Testi in sostituzione degli avv.ti E. Sambati e S.A. Tondi per la P.A., avv.to D. Lorenzo per la controinteressata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha impugnato gli atti, in epigrafe indicati, relativi alla procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di Cat. C “Istruttore amministrativo-contabile” , bandita dalla Provincia di Lecce.
1.1. Nel giudizio, incardinato a seguito di trasposizione da ricorso al Capo dello Stato, la ricorrente ha esposto di aver partecipato alla procedura di mobilità per cui vi è causa in veste di dipendente pubblico con analogo profilo rispetto a quello messo a bando e, in particolare, nella qualità di dipendente in posizione di comando presso la stessa P.A. che aveva indetto l’avviso.
1.2. In esito al colloquio orale, veniva pubblicata sull’albo on-line della ASL la determinazione di approvazione della graduatoria, nella quale risultava classificata al terzo posto, dietro ai candidati AR AR e Bruno IN.
1.3. La ricorrente lamenta che la P.A., nella formulazione della detta graduatoria, non abbia tenuto conto della priorità ad ella riconosciuta, quale dipendente comandata, per la immissione in ruolo ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis , del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Si è costituita in giudizio la Provincia di Lecce, che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del G.O.
3. Alla camera di consiglio del 12 luglio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.
4. Osserva il Collegio che la giurisprudenza consolidata, con riferimento al tema della mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, ha affermato che « integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4» (cfr. Cass. SS.UU. n. 32624/2018, n. 33213/2018, n. 16452/2020).
4.1. La giurisprudenza ha precisato, altresì, che, anche quando le procedure di mobilità siano effettuate tramite “ bandi ” , esse coinvolgono « solo una capacità di diritto privato di acquisizione e gestione di personale, in senso trasversale, da una P.A. ad un ’ altra, da esercitare secondo le regole per essa previste, ma senza che ne siano coinvolti poteri autoritativi » (Cass. Civ., sent. n. 26265 del 28 settembre 2021).
4.2. Va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sussistendo, per le ragioni esposte, quella dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a. (« Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato» ).
5. Le spese di lite possono essere compensate, considerata la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, che declina in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO