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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 24/12/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 97/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione distaccata di Ischia
Il giudice, dott. GO NI, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva c.p.c. nella causa iscritta al n. 97/2025 r.g.a.c. nella causa civile iscritta al n. 95 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025 avente ad oggetto appello avverso la sen-
tenza n. 803/2024 del Giudice di Pace di Ischia, pubblicata il 30.07.2024 tratte-
nuta in decisione, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, nell'udienza del 21/11/2025, e vertente
TRA
(C.F.: Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Gaetano Barbieri presso il cui studio in Ischia (NA) alla Via Fondo
Bosso n. 16, elettivamente domicilia, come da procura alle liti in atti.
-APPELLANTE-
E
, (C.F.: ) rappresen- Parte_2 C.F._1
tata e difesa dall' avv. Gianluca Bancale presso il cui studio in Casamicciola
Terme (NA) alla via P.ssa Margherita n. 39 elettivamente domicilia, come da procura alle liti in atti.
1
- APPELLATO-
NONCHE'
(P.I.: , in persona del legale rapp.te p.t. CP_1 P.IVA_2
con sede in Trieste al Largo Ugo Irneri n. 1.
-APPELLATO CONTUMACE-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2025, tenutasi con modalità cartolare, le parti si riportavano alle conclusione come rassegnate nei propri scritti difensivi, insistendo per l'integrale accoglimento di quanto ivi de-
dotto e domandato, chiedendo che la causa fosse introitata in decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva in giudizio, dinanzi Parte_2
al Giudice di Pace di Ischia, per sentir- Parte_1
la dichiarare unica ed esclusiva responsabile dell'evento dannoso del 23.11.2017
e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni in suo favore nella misura di
€ 1.100,00 o diversa somma risultante in corso di causa a seguito dell'istruttoria ed eventuale CTU con vittoria di spese e compensi di lite con attribuzione.
Nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, de- Parte_2
duceva che si era recata presso il salone da parrucchiere di parte appellante per shampoo e messa in piega e che, in tale occasione indossava delle extensions, ac-
quistate e applicate in data 11.10.2017 al costo di euro 960 per l'acquisto ed euro
2
Tuttavia, a seguito del predetto trattamento, vedeva le proprie extensions irrimediabilmente rovinate. Le stesse venivano smontate e trattenute da parte convenuta per poterle districare con calma nei giorni successivi, in data
14.12.2017 si recava presso il salone e ritirava le extensions Parte_2
definitivamente rovinate.
Costituitasi in giudizio eccepiva Parte_1
preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e
164 c.p.c., deducendo la genericità dell'esposizione dei fatti e la mancata indica-
zione della condotta colposa asseritamente posta in essere, nonché del nesso cau-
sale tra la prestazione resa e i danni lamentati dall'attrice.
Contestava la legittimazione e la documentazione prodotta dall'attrice, ri-
chiamando l'onere della prova ex art. 2697 c.c.
Nel merito negava la ricostruzione attorea, deducendo che il deterioramen-
to delle extensions era dipeso da un intervento autonomo della stessa attrice, suc-
cessivo alla riconsegna, e contestava in ogni caso il valore economico delle stes-
se, mai provato, pur avendo manifestato disponibilità a una soluzione bonaria.
Depositava, altresì, polizza di responsabilità civile n. 253587262 stipulata con chiedendo ed ottenendo con ordinanza del 19.06.2019 CP_1
l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice. CP_1
che sebbene regolarmente evocata in giudizio, rimaneva contumace.
[...]
3
Nel corso del giudizio venivano ammesse ed espletate prove testimoniali e l'interrogatorio delle parti. Su richiesta congiunta, il Giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., non definita. All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 803/2024, depositata il 30.07.2024, il Giudice di Pace di
Ischia condannava la al pagamento in Parte_1
favore di della complessiva somma di € 300,00 oltre inte- Parte_2
ressi come disposti;
condannava la al Parte_1
rimborso in favore dell' attrice delle spese di lite che, effettuata la compensazio-
ne nell'indicata misura della metà, liquida per il residuo nella misura di € 350,00
per compenso, oltre ad € 50,00 per spese anche di C.U. oltre rimborso spese ge-
nerali ed oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Successivamente, poichè il Giudice di prime cure nulla disponeva in ordi-
ne al rapporto processuale e sostanziale tra Parte_1
e non menzionando la compagnia assicuratrice né tra le par-
[...] CP_1
ti, né nello svolgimento del processo, né in motivazione, né nel dispositivo, l'o-
dierno appellante proponeva ricorso per correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 287 ss. c.p.c., chiedendo che si provvedesse ad integrare la sentenza con l'indicazione di tra le parti del giudizio e con la decisione sulla CP_1
domanda di manleva. Il Giudice di prime cure rigettava l'istanza, ritenendo che non si versasse in ipotesi di mero errore materiale, ma di vizio da far valere con i rimedi di impugnazione.
4
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, innanzi all'intestato Tri-
bunale, deducendo quali motivi di Parte_1
gravame: I)Vizio della sentenza per mancanza di indicazione di tutte le parti, vio-
lazione dell'art. 132 n. 2 c.p.c. perché nella sentenza di primo grado non era indi-
cata tra le parti del giudizio pur essendo stata regolarmente chia- Controparte_1
mata in causa, dichiarata contumace e presente nel processo quale terza chiamata in garanzia;
II) Omissione di pronuncia sulla domanda di manleva verso CP_1
violazione dell'art. 112 c.p.c. perché il Giudice non si era pronunciato sul-
[...]
la domanda, espressamente formulata in comparsa di costituzione e reiterata in comparsa conclusionale, volta a ottenere la condanna della compagnia assicura-
trice a manlevare la società da ogni esborso (sia verso l'attrice sia Parte_1
per spese di lite), nonostante la chiamata in garanzia fosse stata autorizzata con ordinanza del 19.06.2019, chiedendo perliminarmente la sospensione della esecu-
tività della sentenza di primo grado ed in riforma parziale della sentenza: di con-
fermare la contumacia di di accertare l'esistenza della copertura CP_1
assicurativa per la responsabilità civile della società appellante, di condannare a tenere indenne (manlevare) la società sia CP_1 Parte_1
dall'importo dovuto all'attrice sia dalle spese di entrambi i gradi di giudizio.
sebbene regolarmente evocata in giudizio anche in grado CP_1
di appello, rimaneva contumace.
Si costituiva l'appellata evidenziando che l'appello riguardava solo la mancata pronuncia sulla manleva nei confronti di , mentre non veniva CP_1
realmente censurata la condanna di merito a favore dell'attrice. Deduceva, altresì,
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sulla base dell'interrogatorio del legale rappresentante della convenuta e delle deposizioni testimoniali, che risultava provato che il danneggiamento delle ex-
tensions era dipeso dall'operato del salone e non da vizi originari del prodotto,
con conseguente correttezza della condanna di primo grado.
L'appellata non si opponeva all'eventuale accoglimento della domanda di manleva o condanna diretta di , purché restasse ferma la condanna della CP_1
nei suoi confronti, cui la garanzia assicurativa è logicamente subor- Parte_1
dinata.
Chiedeva, altresì, respingersi l'istanza di sospensione ex artt. 283 e 351
c.p.c.
La causa, per esigenze di ruolo, veniva assegnata allo scrivente Giudice, il quale con ordinanza del 19.10.2025, preso atto della regolare instaurazione del contraddittorio e ritenuta l'infondatezza della richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza, atteso che l'appellante, dalla lettura complessiva dell'atto di appello, si duoleva unicamente della omessa pronunzia sulla domanda di indennizzo ad opera della compagnia assicurativa che copre il rischio per la re-
sponsabilità professionale, dovendo quindi esaminare unicamente la sussistenza dei presupposti di indennizzo da parte dell rinviava per la discus- CP_1
sione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.11.25 nelle forme della trattazione scritta e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la tratteneva in deci-
sione.
1. E' opportuno premettere che l'appellante ha espressamente dichiarato di
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non contestare la condanna pronunciata dal Giudice di Pace in favore di
[...]
, sia con riguardo all'an che al quantum del risarcimento liquidato, Parte_2
nonché alla relativa regolazione delle spese di lite.
Ne consegue la formazione del giudicato interno su tali capi di sentenza,
che restano estranei al devolutum del presente giudizio
L'oggetto dell'appello è, pertanto, limitato:
- alla dedotta violazione dell'art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c., per l'omessa menzione di tra le parti del giudizio di primo grado;
- alla dedotta CP_1
violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
- alle conseguenti domande di condanna dell'assicuratore a tenere inden-
[...]
ne l'assicurata delle somme dovute all'attrice, nonché di condanna alle spese dei due gradi.
L'atto di appello indica chiaramente i capi di sentenza impugnati e le cen-
sure svolte, conformemente agli oneri di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c.
Ciò posto, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento per le argo-
mentazioni di seguito esposte.
2. In ordine al primo motivo di appello, sulla dedotta nullità della sentenza per omessa indicazione di tra le parti (art. 132, comma 2, n. 2, CP_1
c.p.c.) va evidenziato che la sentenza deve contenere, a pena di nullità,
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l'indicazione delle parti e dei loro difensori. Tale requisito è volto ad assicurare la certezza dell'identificazione dei soggetti destinatari del provvedimento e la ve-
rificabilità del contraddittorio processuale.
Le omissioni o le inesattezze sui nomi determinano la nullità della senten-
za, ma solo se è impossibile stabilire le generalità delle parti o dei difensori e dell'effettivo avvenuto contraddittorio. Tale vizio, infatti, rende la sentenza ini-
donea a raggiungere lo scopo (cfr. Cass. Civ. Sentenza n. 14106/2023; Cass. Civ.
n. 19437/2019).
Se le parti o i difensori possono essere identificati dal contesto, non si ha nullità, ma solo errore materiale, che può essere oggetto di correzione (cfr. Cass.
Civ. n. 14049/2008). Per contesto si intende l'intestazione, lo svolgimento del processo, i motivi della decisione e il dispositivo: se da esso non si può ricavare il nome di una delle parti costituite la sentenza è nulla. Data questa omissione to-
tale la sentenza non può raggiungere il suo scopo determinando una situazione di incertezza assoluta non eliminabile con la lettura dell'intera sentenza (cfr. Cass.
Civ. n. 22055/2018).
Diversamente, quando l'epigrafe e l'intero testo della sentenza omettano del tutto l'indicazione di un soggetto che risulta, per tabulas, ritualmente evocato in giudizio e partecipe del rapporto processuale, e la pronuncia non contenga al-
cuna declaratoria, espressa o implicita, sulle domande che lo riguardano,
l'omissione trascende l'ambito del mero errore materiale e si configura come vi-
zio strutturale dell'atto, determinando la nullità della decisione nella parte in cui non è dato individuare la parte e le relative statuizioni.
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Nel caso di specie, dagli atti del primo grado risulta che sia stata autoriz-
zata la chiamata in garanzia dell , ritualmente citata in giudizio quale CP_1
terza chiamata da la quale non si co- Parte_1
stituiva e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Risulta, altresì, che l'odierna appellante formulava in primo grado specifi-
ca domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice, domanda poi espressamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e che la sentenza appellata non menziona in alcun modo né tra le parti, né nello Controparte_1
svolgimento del processo, né in motivazione, né nel dispositivo, limitando la sta-
tuizione ai rapporti tra e Parte_2 Parte_1
[...]
Siffatta omissione non può essere ricondotta ad una semplice inesattezza redazionale dell'epigrafe, atteso che l'assenza di qualsiasi riferimento ad CP_1
nell'intero corpo della sentenza rende impossibile individuare se ed in qua-
[...]
le misura il primo giudice abbia inteso pronunciarsi sulla domanda di garanzia o,
comunque, sui rapporti tra la convenuta e l'assicuratore.
Suddetta violazione dell'art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c. si compenetra, nel caso che ci occupa, con quella dell'art. 112 c.p.c., essendo la mancata menzione di strettamente connessa all'omessa pronuncia sulla domanda di CP_1
manleva.
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In ordine al secondo motivo di appello sull'omessa pronuncia sulla do-
manda di manleva, l'art. 112 c.p.c. sancisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, imponendo al giudice di pronunciare su tutta la domanda e di non oltrepassare i limiti di essa, né di pronunciare d'ufficio oltre le richieste delle parti.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice omette totalmente di pronunciarsi su una domanda di merito ritualmente avanzata, sulla quale era te-
nuto a statuire con decisione di accoglimento o di rigetto( cfr. Cass. Civ. Senten-
za n. 6150/2021; Cass. Civ. Sentenza n. 2151/2021); è, invece, escluso quando la domanda risulti implicitamente rigettata per incompatibilità logica con il conte-
nuto della pronuncia, ovvero assorbita dalla soluzione di altra questione pregiu-
diziale o pregiudizievole( cfr. Cass. Civ. Sentenza n. 25502/ 2025; Cass. Civ.
Sentenza n. 30077/2019).
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente comprovato che
[...]
ha proposto, fin dal primo grado, domanda Parte_3
di manleva nei confronti di fondandola sulla polizza di responsabi- CP_1
lità civile stipulata a copertura dei danni derivanti dall'attività svolta, che la sud-
detta domanda è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, che la sentenza del Giudice di Pace ha integralmente taciuto su tale domanda, non con-
tenendo né una statuizione di accoglimento o di rigetto, né argomentazioni dalla cui lettura possa evincersi una decisione implicita sulla stessa e che la pronuncia di condanna della sola in favore Parte_1
dell'attrice non è logicamente incompatibile con un'eventuale declaratoria di ob-
10
bligo di manleva a carico di trattandosi di rapporto interno tra as- CP_1
sicurato e assicuratore, distinto da quello esterno con il danneggiato.
Non è, pertanto, configurabile né un rigetto implicito, né un assorbimento della domanda di garanzia: il primo giudice ha semplicemente omesso di decide-
re sul punto, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronun-
ciato. Tale omissione integra un vizio della sentenza che la parte interessata può
far valere mediante impugnazione, come nella specie è avvenuto;
non ostandovi la formazione di alcun giudicato sulla domanda rimasta inesaminata, la stessa non può ritenersi coperta da alcuna preclusione.
Accertata, dunque, l'esistenza dell'omessa pronuncia, il Giudice di appel-
lo, investito del relativo motivo, non può limitarsi ad annullare la decisione im-
pugnata, né rimettere la causa al primo giudice, ma deve decidere Egli stesso sul merito della domanda non esaminata, colmando la lacuna del provvedimento di primo grado.
Posto ciò, la domanda di manleva, proposta dall'odierna appellante nei confronti di , è fondata sul contratto di assicurazione della responsa- CP_1
bilità civile, in forza del quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare ad un terzo in conseguenza del fatto verificatosi nel tempo dell'assicurazione e rientrante nella copertura pattuita.
Nel giudizio di primo grado, una volta proposta la domanda principale del danneggiato nei confronti dell'assicurato e la correlata domanda di garanzia ver-
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so l'assicuratore, il rapporto di manleva è destinato ad essere deciso dal medesi-
mo giudice, in via ordinaria, salvo limiti di competenza ovvero questioni specifi-
che non qui ricorrenti.
Nel caso di specie, l'appellante ha prestato integrale acquiescenza alla condanna pronunciata a favore di , con riguardo sia all'an Parte_2
che al quantum del risarcimento e delle spese;
ciò comporta che il presente giudi-
zio non può più interferire con i rapporti esterni tra attrice e convenuta, ormai de-
finitivi, ma deve limitarsi alla regolazione dei rapporti interni tra assicurata e as-
sicuratrice.
Assunto, dunque, come dato incontestabile l'obbligo dell'appellante di corrispondere all'attrice quanto statuito nella sentenza di primo grado, la doman-
da di manleva riguarda l'obbligo di di tenerla indenne di tali CP_1
esborsi, nei limiti del massimale e delle condizioni di polizza.
Dagli atti prodotti, emerge l'esistenza di una polizza di responsabilità civi-
le stipulata dalla società con Parte_1 CP_1
, avente ad oggetto i rischi connessi all'attività svolta nell'esercizio commer-
[...]
ciale in cui si è verificato il fatto dannoso descritto in citazione;
non risultano,
inoltre, agli atti del presente giudizio specifiche eccezioni della compagnia assi-
curatrice in ordine a massimali, franchigie, esclusioni o decadenze che possano escludere o limitare la garanzia in concreto.
In mancanza di contestazioni specifiche da parte dell'assicuratore – rima-
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sto contumace – e considerato che l'accertamento della responsabilità della nei confronti dell'attrice, quale presupposto del diritto di manleva, è Parte_1
ormai coperto da giudicato interno, deve ritenersi integrata, nel rapporto interno,
la responsabilità di a tenere indenne l'assicurata per quanto dovuto CP_1
alla danneggiata in forza della sentenza n. 803/2024 del Giudice di Pace di
Ischia.
Ne consegue che la domanda di manleva proposta da
[...]
nei confronti di deve essere accolta, con con- Parte_1 CP_1
danna di quest'ultima a rimborsare alla prima tutte le somme che essa è tenuta a corrispondere a in esecuzione della citata sentenza di primo Parte_2
grado (capitale, interessi e spese di lite), nonché a rifondere le spese di lite soste-
nute dall'assicurata nel presente grado di giudizio, come da dispositivo.
3. Con riguardo alla regolazione delle spese di lite, quelle relative al giu-
dizio di primo grado tra e Parte_2 Parte_1
restano definitivamente regolate come da sentenza n. 803/2024 del Giu-
[...]
dice di Pace di Ischia, non essendo tale capo oggetto di impugnazione.
L'accoglimento dell'appello in relazione al rapporto di garanzia comporta la soccombenza di nei confronti di CP_1 Parte_1
sia per il primo grado, in cui la domanda di manleva è rimasta senza
[...]
decisione, sia per il presente grado di appello e si liquidano in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55 del 2014, (
scaglione di riferimento inferiore ad euro 1.100,00), sulla base dei parametri mi-
nimi tenuto conto della natura e della modesta complessità della causa e
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dell'attività effettivamente svolta nei due gradi di giudizio.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno poste a carico di parte ap-
pellata e della terza chiamata, in favore dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in persona del Giudi-
ce Dott. GO NI, definitivamente pronunziando sull'appello proposto,
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello, ed in riforma della sentenza n. 803/2024 del Giudice
di Pace di Ischia, condanna a tenere indenne CP_1 [...]
da ogni somma che sarà tenuta a pagare a Parte_1 Controparte_2
in esecuzione della predetta sentenza, ivi comprese le spese di lite ivi li-
[...]
quidate, per capitale, interessi e accessori di legge.
Condanna e a rimborsare a Parte_2 CP_1 [...]
le spese del presente giudizio di appello, che Parte_4
liquida in complessivi euro 396,50 di cui euro 332,00 euro 64,50 per spese anche di C.U., oltre I.V.A., CPA e rimborso spese generali, con distrazione in favore del difensore dell'appellante antistatario.
Condanna a rimborsare a CP_1 Parte_1
le spese di lite del primo grado in relazione alla domanda di garanzia,
[...]
che liquida in complessivi € 375,00 di cui euro 332,00 per compenso, euro 43,00
per spese anche di C.U., oltre I.V.A., CPA e rimborso spese generali, con distra-
zione in favore del difensore antistatario.
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Così deciso, Napoli 24.12.2025
Il Giudice
GO NI
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
90 per il montaggio, di cui il personale del salone era a conoscenza già preceden-
temente, avendo eseguito in periodi antecedenti gli stessi trattamenti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione distaccata di Ischia
Il giudice, dott. GO NI, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva c.p.c. nella causa iscritta al n. 97/2025 r.g.a.c. nella causa civile iscritta al n. 95 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025 avente ad oggetto appello avverso la sen-
tenza n. 803/2024 del Giudice di Pace di Ischia, pubblicata il 30.07.2024 tratte-
nuta in decisione, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, nell'udienza del 21/11/2025, e vertente
TRA
(C.F.: Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Gaetano Barbieri presso il cui studio in Ischia (NA) alla Via Fondo
Bosso n. 16, elettivamente domicilia, come da procura alle liti in atti.
-APPELLANTE-
E
, (C.F.: ) rappresen- Parte_2 C.F._1
tata e difesa dall' avv. Gianluca Bancale presso il cui studio in Casamicciola
Terme (NA) alla via P.ssa Margherita n. 39 elettivamente domicilia, come da procura alle liti in atti.
1
- APPELLATO-
NONCHE'
(P.I.: , in persona del legale rapp.te p.t. CP_1 P.IVA_2
con sede in Trieste al Largo Ugo Irneri n. 1.
-APPELLATO CONTUMACE-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2025, tenutasi con modalità cartolare, le parti si riportavano alle conclusione come rassegnate nei propri scritti difensivi, insistendo per l'integrale accoglimento di quanto ivi de-
dotto e domandato, chiedendo che la causa fosse introitata in decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva in giudizio, dinanzi Parte_2
al Giudice di Pace di Ischia, per sentir- Parte_1
la dichiarare unica ed esclusiva responsabile dell'evento dannoso del 23.11.2017
e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni in suo favore nella misura di
€ 1.100,00 o diversa somma risultante in corso di causa a seguito dell'istruttoria ed eventuale CTU con vittoria di spese e compensi di lite con attribuzione.
Nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, de- Parte_2
duceva che si era recata presso il salone da parrucchiere di parte appellante per shampoo e messa in piega e che, in tale occasione indossava delle extensions, ac-
quistate e applicate in data 11.10.2017 al costo di euro 960 per l'acquisto ed euro
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Tuttavia, a seguito del predetto trattamento, vedeva le proprie extensions irrimediabilmente rovinate. Le stesse venivano smontate e trattenute da parte convenuta per poterle districare con calma nei giorni successivi, in data
14.12.2017 si recava presso il salone e ritirava le extensions Parte_2
definitivamente rovinate.
Costituitasi in giudizio eccepiva Parte_1
preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e
164 c.p.c., deducendo la genericità dell'esposizione dei fatti e la mancata indica-
zione della condotta colposa asseritamente posta in essere, nonché del nesso cau-
sale tra la prestazione resa e i danni lamentati dall'attrice.
Contestava la legittimazione e la documentazione prodotta dall'attrice, ri-
chiamando l'onere della prova ex art. 2697 c.c.
Nel merito negava la ricostruzione attorea, deducendo che il deterioramen-
to delle extensions era dipeso da un intervento autonomo della stessa attrice, suc-
cessivo alla riconsegna, e contestava in ogni caso il valore economico delle stes-
se, mai provato, pur avendo manifestato disponibilità a una soluzione bonaria.
Depositava, altresì, polizza di responsabilità civile n. 253587262 stipulata con chiedendo ed ottenendo con ordinanza del 19.06.2019 CP_1
l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice. CP_1
che sebbene regolarmente evocata in giudizio, rimaneva contumace.
[...]
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Nel corso del giudizio venivano ammesse ed espletate prove testimoniali e l'interrogatorio delle parti. Su richiesta congiunta, il Giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., non definita. All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 803/2024, depositata il 30.07.2024, il Giudice di Pace di
Ischia condannava la al pagamento in Parte_1
favore di della complessiva somma di € 300,00 oltre inte- Parte_2
ressi come disposti;
condannava la al Parte_1
rimborso in favore dell' attrice delle spese di lite che, effettuata la compensazio-
ne nell'indicata misura della metà, liquida per il residuo nella misura di € 350,00
per compenso, oltre ad € 50,00 per spese anche di C.U. oltre rimborso spese ge-
nerali ed oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Successivamente, poichè il Giudice di prime cure nulla disponeva in ordi-
ne al rapporto processuale e sostanziale tra Parte_1
e non menzionando la compagnia assicuratrice né tra le par-
[...] CP_1
ti, né nello svolgimento del processo, né in motivazione, né nel dispositivo, l'o-
dierno appellante proponeva ricorso per correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 287 ss. c.p.c., chiedendo che si provvedesse ad integrare la sentenza con l'indicazione di tra le parti del giudizio e con la decisione sulla CP_1
domanda di manleva. Il Giudice di prime cure rigettava l'istanza, ritenendo che non si versasse in ipotesi di mero errore materiale, ma di vizio da far valere con i rimedi di impugnazione.
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Avverso la predetta sentenza proponeva appello, innanzi all'intestato Tri-
bunale, deducendo quali motivi di Parte_1
gravame: I)Vizio della sentenza per mancanza di indicazione di tutte le parti, vio-
lazione dell'art. 132 n. 2 c.p.c. perché nella sentenza di primo grado non era indi-
cata tra le parti del giudizio pur essendo stata regolarmente chia- Controparte_1
mata in causa, dichiarata contumace e presente nel processo quale terza chiamata in garanzia;
II) Omissione di pronuncia sulla domanda di manleva verso CP_1
violazione dell'art. 112 c.p.c. perché il Giudice non si era pronunciato sul-
[...]
la domanda, espressamente formulata in comparsa di costituzione e reiterata in comparsa conclusionale, volta a ottenere la condanna della compagnia assicura-
trice a manlevare la società da ogni esborso (sia verso l'attrice sia Parte_1
per spese di lite), nonostante la chiamata in garanzia fosse stata autorizzata con ordinanza del 19.06.2019, chiedendo perliminarmente la sospensione della esecu-
tività della sentenza di primo grado ed in riforma parziale della sentenza: di con-
fermare la contumacia di di accertare l'esistenza della copertura CP_1
assicurativa per la responsabilità civile della società appellante, di condannare a tenere indenne (manlevare) la società sia CP_1 Parte_1
dall'importo dovuto all'attrice sia dalle spese di entrambi i gradi di giudizio.
sebbene regolarmente evocata in giudizio anche in grado CP_1
di appello, rimaneva contumace.
Si costituiva l'appellata evidenziando che l'appello riguardava solo la mancata pronuncia sulla manleva nei confronti di , mentre non veniva CP_1
realmente censurata la condanna di merito a favore dell'attrice. Deduceva, altresì,
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sulla base dell'interrogatorio del legale rappresentante della convenuta e delle deposizioni testimoniali, che risultava provato che il danneggiamento delle ex-
tensions era dipeso dall'operato del salone e non da vizi originari del prodotto,
con conseguente correttezza della condanna di primo grado.
L'appellata non si opponeva all'eventuale accoglimento della domanda di manleva o condanna diretta di , purché restasse ferma la condanna della CP_1
nei suoi confronti, cui la garanzia assicurativa è logicamente subor- Parte_1
dinata.
Chiedeva, altresì, respingersi l'istanza di sospensione ex artt. 283 e 351
c.p.c.
La causa, per esigenze di ruolo, veniva assegnata allo scrivente Giudice, il quale con ordinanza del 19.10.2025, preso atto della regolare instaurazione del contraddittorio e ritenuta l'infondatezza della richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza, atteso che l'appellante, dalla lettura complessiva dell'atto di appello, si duoleva unicamente della omessa pronunzia sulla domanda di indennizzo ad opera della compagnia assicurativa che copre il rischio per la re-
sponsabilità professionale, dovendo quindi esaminare unicamente la sussistenza dei presupposti di indennizzo da parte dell rinviava per la discus- CP_1
sione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.11.25 nelle forme della trattazione scritta e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la tratteneva in deci-
sione.
1. E' opportuno premettere che l'appellante ha espressamente dichiarato di
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non contestare la condanna pronunciata dal Giudice di Pace in favore di
[...]
, sia con riguardo all'an che al quantum del risarcimento liquidato, Parte_2
nonché alla relativa regolazione delle spese di lite.
Ne consegue la formazione del giudicato interno su tali capi di sentenza,
che restano estranei al devolutum del presente giudizio
L'oggetto dell'appello è, pertanto, limitato:
- alla dedotta violazione dell'art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c., per l'omessa menzione di tra le parti del giudizio di primo grado;
- alla dedotta CP_1
violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
- alle conseguenti domande di condanna dell'assicuratore a tenere inden-
[...]
ne l'assicurata delle somme dovute all'attrice, nonché di condanna alle spese dei due gradi.
L'atto di appello indica chiaramente i capi di sentenza impugnati e le cen-
sure svolte, conformemente agli oneri di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c.
Ciò posto, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento per le argo-
mentazioni di seguito esposte.
2. In ordine al primo motivo di appello, sulla dedotta nullità della sentenza per omessa indicazione di tra le parti (art. 132, comma 2, n. 2, CP_1
c.p.c.) va evidenziato che la sentenza deve contenere, a pena di nullità,
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l'indicazione delle parti e dei loro difensori. Tale requisito è volto ad assicurare la certezza dell'identificazione dei soggetti destinatari del provvedimento e la ve-
rificabilità del contraddittorio processuale.
Le omissioni o le inesattezze sui nomi determinano la nullità della senten-
za, ma solo se è impossibile stabilire le generalità delle parti o dei difensori e dell'effettivo avvenuto contraddittorio. Tale vizio, infatti, rende la sentenza ini-
donea a raggiungere lo scopo (cfr. Cass. Civ. Sentenza n. 14106/2023; Cass. Civ.
n. 19437/2019).
Se le parti o i difensori possono essere identificati dal contesto, non si ha nullità, ma solo errore materiale, che può essere oggetto di correzione (cfr. Cass.
Civ. n. 14049/2008). Per contesto si intende l'intestazione, lo svolgimento del processo, i motivi della decisione e il dispositivo: se da esso non si può ricavare il nome di una delle parti costituite la sentenza è nulla. Data questa omissione to-
tale la sentenza non può raggiungere il suo scopo determinando una situazione di incertezza assoluta non eliminabile con la lettura dell'intera sentenza (cfr. Cass.
Civ. n. 22055/2018).
Diversamente, quando l'epigrafe e l'intero testo della sentenza omettano del tutto l'indicazione di un soggetto che risulta, per tabulas, ritualmente evocato in giudizio e partecipe del rapporto processuale, e la pronuncia non contenga al-
cuna declaratoria, espressa o implicita, sulle domande che lo riguardano,
l'omissione trascende l'ambito del mero errore materiale e si configura come vi-
zio strutturale dell'atto, determinando la nullità della decisione nella parte in cui non è dato individuare la parte e le relative statuizioni.
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Nel caso di specie, dagli atti del primo grado risulta che sia stata autoriz-
zata la chiamata in garanzia dell , ritualmente citata in giudizio quale CP_1
terza chiamata da la quale non si co- Parte_1
stituiva e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Risulta, altresì, che l'odierna appellante formulava in primo grado specifi-
ca domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice, domanda poi espressamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e che la sentenza appellata non menziona in alcun modo né tra le parti, né nello Controparte_1
svolgimento del processo, né in motivazione, né nel dispositivo, limitando la sta-
tuizione ai rapporti tra e Parte_2 Parte_1
[...]
Siffatta omissione non può essere ricondotta ad una semplice inesattezza redazionale dell'epigrafe, atteso che l'assenza di qualsiasi riferimento ad CP_1
nell'intero corpo della sentenza rende impossibile individuare se ed in qua-
[...]
le misura il primo giudice abbia inteso pronunciarsi sulla domanda di garanzia o,
comunque, sui rapporti tra la convenuta e l'assicuratore.
Suddetta violazione dell'art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c. si compenetra, nel caso che ci occupa, con quella dell'art. 112 c.p.c., essendo la mancata menzione di strettamente connessa all'omessa pronuncia sulla domanda di CP_1
manleva.
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In ordine al secondo motivo di appello sull'omessa pronuncia sulla do-
manda di manleva, l'art. 112 c.p.c. sancisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, imponendo al giudice di pronunciare su tutta la domanda e di non oltrepassare i limiti di essa, né di pronunciare d'ufficio oltre le richieste delle parti.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice omette totalmente di pronunciarsi su una domanda di merito ritualmente avanzata, sulla quale era te-
nuto a statuire con decisione di accoglimento o di rigetto( cfr. Cass. Civ. Senten-
za n. 6150/2021; Cass. Civ. Sentenza n. 2151/2021); è, invece, escluso quando la domanda risulti implicitamente rigettata per incompatibilità logica con il conte-
nuto della pronuncia, ovvero assorbita dalla soluzione di altra questione pregiu-
diziale o pregiudizievole( cfr. Cass. Civ. Sentenza n. 25502/ 2025; Cass. Civ.
Sentenza n. 30077/2019).
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente comprovato che
[...]
ha proposto, fin dal primo grado, domanda Parte_3
di manleva nei confronti di fondandola sulla polizza di responsabi- CP_1
lità civile stipulata a copertura dei danni derivanti dall'attività svolta, che la sud-
detta domanda è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, che la sentenza del Giudice di Pace ha integralmente taciuto su tale domanda, non con-
tenendo né una statuizione di accoglimento o di rigetto, né argomentazioni dalla cui lettura possa evincersi una decisione implicita sulla stessa e che la pronuncia di condanna della sola in favore Parte_1
dell'attrice non è logicamente incompatibile con un'eventuale declaratoria di ob-
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bligo di manleva a carico di trattandosi di rapporto interno tra as- CP_1
sicurato e assicuratore, distinto da quello esterno con il danneggiato.
Non è, pertanto, configurabile né un rigetto implicito, né un assorbimento della domanda di garanzia: il primo giudice ha semplicemente omesso di decide-
re sul punto, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronun-
ciato. Tale omissione integra un vizio della sentenza che la parte interessata può
far valere mediante impugnazione, come nella specie è avvenuto;
non ostandovi la formazione di alcun giudicato sulla domanda rimasta inesaminata, la stessa non può ritenersi coperta da alcuna preclusione.
Accertata, dunque, l'esistenza dell'omessa pronuncia, il Giudice di appel-
lo, investito del relativo motivo, non può limitarsi ad annullare la decisione im-
pugnata, né rimettere la causa al primo giudice, ma deve decidere Egli stesso sul merito della domanda non esaminata, colmando la lacuna del provvedimento di primo grado.
Posto ciò, la domanda di manleva, proposta dall'odierna appellante nei confronti di , è fondata sul contratto di assicurazione della responsa- CP_1
bilità civile, in forza del quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare ad un terzo in conseguenza del fatto verificatosi nel tempo dell'assicurazione e rientrante nella copertura pattuita.
Nel giudizio di primo grado, una volta proposta la domanda principale del danneggiato nei confronti dell'assicurato e la correlata domanda di garanzia ver-
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so l'assicuratore, il rapporto di manleva è destinato ad essere deciso dal medesi-
mo giudice, in via ordinaria, salvo limiti di competenza ovvero questioni specifi-
che non qui ricorrenti.
Nel caso di specie, l'appellante ha prestato integrale acquiescenza alla condanna pronunciata a favore di , con riguardo sia all'an Parte_2
che al quantum del risarcimento e delle spese;
ciò comporta che il presente giudi-
zio non può più interferire con i rapporti esterni tra attrice e convenuta, ormai de-
finitivi, ma deve limitarsi alla regolazione dei rapporti interni tra assicurata e as-
sicuratrice.
Assunto, dunque, come dato incontestabile l'obbligo dell'appellante di corrispondere all'attrice quanto statuito nella sentenza di primo grado, la doman-
da di manleva riguarda l'obbligo di di tenerla indenne di tali CP_1
esborsi, nei limiti del massimale e delle condizioni di polizza.
Dagli atti prodotti, emerge l'esistenza di una polizza di responsabilità civi-
le stipulata dalla società con Parte_1 CP_1
, avente ad oggetto i rischi connessi all'attività svolta nell'esercizio commer-
[...]
ciale in cui si è verificato il fatto dannoso descritto in citazione;
non risultano,
inoltre, agli atti del presente giudizio specifiche eccezioni della compagnia assi-
curatrice in ordine a massimali, franchigie, esclusioni o decadenze che possano escludere o limitare la garanzia in concreto.
In mancanza di contestazioni specifiche da parte dell'assicuratore – rima-
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sto contumace – e considerato che l'accertamento della responsabilità della nei confronti dell'attrice, quale presupposto del diritto di manleva, è Parte_1
ormai coperto da giudicato interno, deve ritenersi integrata, nel rapporto interno,
la responsabilità di a tenere indenne l'assicurata per quanto dovuto CP_1
alla danneggiata in forza della sentenza n. 803/2024 del Giudice di Pace di
Ischia.
Ne consegue che la domanda di manleva proposta da
[...]
nei confronti di deve essere accolta, con con- Parte_1 CP_1
danna di quest'ultima a rimborsare alla prima tutte le somme che essa è tenuta a corrispondere a in esecuzione della citata sentenza di primo Parte_2
grado (capitale, interessi e spese di lite), nonché a rifondere le spese di lite soste-
nute dall'assicurata nel presente grado di giudizio, come da dispositivo.
3. Con riguardo alla regolazione delle spese di lite, quelle relative al giu-
dizio di primo grado tra e Parte_2 Parte_1
restano definitivamente regolate come da sentenza n. 803/2024 del Giu-
[...]
dice di Pace di Ischia, non essendo tale capo oggetto di impugnazione.
L'accoglimento dell'appello in relazione al rapporto di garanzia comporta la soccombenza di nei confronti di CP_1 Parte_1
sia per il primo grado, in cui la domanda di manleva è rimasta senza
[...]
decisione, sia per il presente grado di appello e si liquidano in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55 del 2014, (
scaglione di riferimento inferiore ad euro 1.100,00), sulla base dei parametri mi-
nimi tenuto conto della natura e della modesta complessità della causa e
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dell'attività effettivamente svolta nei due gradi di giudizio.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno poste a carico di parte ap-
pellata e della terza chiamata, in favore dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in persona del Giudi-
ce Dott. GO NI, definitivamente pronunziando sull'appello proposto,
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello, ed in riforma della sentenza n. 803/2024 del Giudice
di Pace di Ischia, condanna a tenere indenne CP_1 [...]
da ogni somma che sarà tenuta a pagare a Parte_1 Controparte_2
in esecuzione della predetta sentenza, ivi comprese le spese di lite ivi li-
[...]
quidate, per capitale, interessi e accessori di legge.
Condanna e a rimborsare a Parte_2 CP_1 [...]
le spese del presente giudizio di appello, che Parte_4
liquida in complessivi euro 396,50 di cui euro 332,00 euro 64,50 per spese anche di C.U., oltre I.V.A., CPA e rimborso spese generali, con distrazione in favore del difensore dell'appellante antistatario.
Condanna a rimborsare a CP_1 Parte_1
le spese di lite del primo grado in relazione alla domanda di garanzia,
[...]
che liquida in complessivi € 375,00 di cui euro 332,00 per compenso, euro 43,00
per spese anche di C.U., oltre I.V.A., CPA e rimborso spese generali, con distra-
zione in favore del difensore antistatario.
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Così deciso, Napoli 24.12.2025
Il Giudice
GO NI
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
90 per il montaggio, di cui il personale del salone era a conoscenza già preceden-
temente, avendo eseguito in periodi antecedenti gli stessi trattamenti.