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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/10/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2448/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2448/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. BALLINI Parte_1 C.F._1
PA
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BALLINI PA
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.10.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 14.07.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in NA (LI) il 09.10.1999 e che dalla loro unione sono nati a NA (LI) i figli (28/12/2005) e (14/02/2009). Per_1 Per_2
Con provvedimento in data 15.07.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 02.10.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 02.10.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di NA (LI) di procedere alla
[...] annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in NA (LI) il 09.10.1999 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 37 P. 2 Serie A anno 1999. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ove vorranno la propria residenza, il domicilio e la dimora.
2) Il figlio minore rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_2 secondo le seguenti modalità:
- collocazione presso il padre, con mantenimento della residenza unitamente a quest'ultimo nella casa familiare in NA (LI), via F.D. Guerrazzi n. 46, di proprietà del Sig. e della di lui madre la Sig.ra Controparte_1 Parte_2 ha già trasferito altrove la propria residenza;
- l'amministrazione ordinaria sarà gestita dal genitore che abbia con sé il minore in quel momento;
l'amministrazione straordinaria sarà invece gestita concordemente da entrambi i genitori.
3) Stante la stabile coabitazione del figlio minore con il padre, di cui al precedente punto 2), la madre potrà avere rapporti di frequentazione con il minore a Per_2 settimane alterne con il padre, dal venerdì sera alle ore 21,00 sino al venerdì sera successivo alle ore 21,00. Entrambi i genitori potranno tenere con sé il minore per un periodo di due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, periodo che dovrà essere individuato tenendo conto dei preminenti interessi del minore, con comunicazione preventiva di almeno quindici giorni. Durante le festività natalizie e pasquali, in deroga allo schema ordinario di visita, trascorrerà il giorno 24 dicembre ed il giorno 25 dicembre fino a dopo Per_2 pranzo con un genitore, e il giorno 25 dicembre da dopo pranzo fino al 26 dicembre con l'altro genitore;
il 31 dicembre, il 1 gennaio ed il 6 gennaio con l'uno o l'altro genitore in modo alternato;
la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Il tutto secondo il criterio dell'alternanza. In occasione del giorno del compleanno di ciascun genitore, il figlio potrà trascorrere con il genitore che compie gli anni, almeno un paio d'ore, in deroga allo schema ordinario di visita;
in occasione del giorno del compleanno del figlio minore, i genitori si impegnano a trascorrere la giornata o parte di essa insieme al figlio per festeggiarlo.
4) Le parti di comune accordo convengono e stabiliscono, quale modalità di concorso al mantenimento del figlio, la forma del mantenimento diretto, pertanto ciascun genitore provvede a pagare direttamente le spese che dovranno essere sostenute per il figlio, quando lo stesso si trova presso di lui/lei. Entrambi i genitori provvederanno al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie secondo la ripartizione di seguito specificata, così come regolata dalle linee guida del CNF:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva o musicale rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Rientrano nelle spese straordinarie da ripartirsi al 50% che non richiedono il preventivo accordo, quelle relative all'acquisto dell'abbigliamento di inizio stagione che richiede una spesa superiore a € 100,00. L'assegno unico per il figlio sarà percepito al 100% dalla madre che ne Per_2 farà all'uopo richiesta e le parti saranno tenute a sottoscrivere, ove si rendesse necessario (vista la nuova e recente normativa in materia), la documentazione eventualmente utile a tale scopo;
nel caso in cui la Sig.ra non si trovi più nelle condizioni per poter richiedere l'assegno unico, il Sig. si obbliga e CP_1 si impegna a farne richiesta e a consegnare l'intero importo dello stesso alla Sig.ra Le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate secondo la normativa fiscale vigente. Il figlio maggiorenne , anch'esso attualmente residente presso il padre in Per_1
NA (LI), via F.D. Guerrazzi n. 46, svolge attività lavorativa a tempo determinato. 5) Le parti convengono che l'autovettura Fiat Panda tg DT446JC di proprietà della Sig.ra imane in proprietà e uso esclusivo alla stessa;
il furgone Citroen Jumpy Pt_1 tg GF965DZ di proprietà del Sig. e utilizzato per lo svolgimento Controparte_1 della propria attività lavorativa, rimane in proprietà e uso esclusivo allo stesso;
lo scooter acquistato per il figlio minore rimane in uso esclusivo dello stesso. Per_2
6) Le parti concordemente stabiliscono che la spesa inerente al prestito contratto per l'acquisto dell'autovettura Peugeot 2008 tg GF301DT - di proprietà del figlio ed in uso allo stesso -, nonché ad altro prestito acceso presso la Findomestic Per_1
e scadente nel maggio 2027, viene ripartita al 50%, pertanto il Sig. Controparte_1 verserà alla Sig.ra la somma di € 300,00 mensile a titolo di rimborso della Parte_1 sua quota entro il giorno 5 di ogni mese sino alla scadenza dei due prestiti;
in caso di estinzione anticipata (a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna) di uno dei summenzionati prestiti, la somma di € 300,00 verrà conseguentemente ridotta.
7) I coniugi espressamente dichiarano di aver definito, con il presente ricorso, ogni questione economica tra loro pendente, salvo quanto al punto 6) e pertanto rinunziano ad avanzare ogni pretesa e/o richiesta, per qualsiasi titolo e/o ragione, l'uno nei confronti dell'altro; dichiarano, altresì, di essere economicamente autosufficienti e indipendenti e rinunciano, pertanto, ad ogni forma di mantenimento reciproco.
8) Le parti si impegnano reciprocamente ad acquisire il consenso dell'altro genitore per condurre il figlio minore fuori dal territorio nazionale, consenso che non potrà essere negato se non per validi motivi.
9) I coniugi si rilasciano il reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento per l'espatrio, acconsentendo altresì all'inserimento del figlio minore nei propri, rispettivi, passaporti. Per_2
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 03.10.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2448/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. BALLINI Parte_1 C.F._1
PA
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BALLINI PA
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.10.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 14.07.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in NA (LI) il 09.10.1999 e che dalla loro unione sono nati a NA (LI) i figli (28/12/2005) e (14/02/2009). Per_1 Per_2
Con provvedimento in data 15.07.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 02.10.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 02.10.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di NA (LI) di procedere alla
[...] annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in NA (LI) il 09.10.1999 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 37 P. 2 Serie A anno 1999. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ove vorranno la propria residenza, il domicilio e la dimora.
2) Il figlio minore rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_2 secondo le seguenti modalità:
- collocazione presso il padre, con mantenimento della residenza unitamente a quest'ultimo nella casa familiare in NA (LI), via F.D. Guerrazzi n. 46, di proprietà del Sig. e della di lui madre la Sig.ra Controparte_1 Parte_2 ha già trasferito altrove la propria residenza;
- l'amministrazione ordinaria sarà gestita dal genitore che abbia con sé il minore in quel momento;
l'amministrazione straordinaria sarà invece gestita concordemente da entrambi i genitori.
3) Stante la stabile coabitazione del figlio minore con il padre, di cui al precedente punto 2), la madre potrà avere rapporti di frequentazione con il minore a Per_2 settimane alterne con il padre, dal venerdì sera alle ore 21,00 sino al venerdì sera successivo alle ore 21,00. Entrambi i genitori potranno tenere con sé il minore per un periodo di due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, periodo che dovrà essere individuato tenendo conto dei preminenti interessi del minore, con comunicazione preventiva di almeno quindici giorni. Durante le festività natalizie e pasquali, in deroga allo schema ordinario di visita, trascorrerà il giorno 24 dicembre ed il giorno 25 dicembre fino a dopo Per_2 pranzo con un genitore, e il giorno 25 dicembre da dopo pranzo fino al 26 dicembre con l'altro genitore;
il 31 dicembre, il 1 gennaio ed il 6 gennaio con l'uno o l'altro genitore in modo alternato;
la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Il tutto secondo il criterio dell'alternanza. In occasione del giorno del compleanno di ciascun genitore, il figlio potrà trascorrere con il genitore che compie gli anni, almeno un paio d'ore, in deroga allo schema ordinario di visita;
in occasione del giorno del compleanno del figlio minore, i genitori si impegnano a trascorrere la giornata o parte di essa insieme al figlio per festeggiarlo.
4) Le parti di comune accordo convengono e stabiliscono, quale modalità di concorso al mantenimento del figlio, la forma del mantenimento diretto, pertanto ciascun genitore provvede a pagare direttamente le spese che dovranno essere sostenute per il figlio, quando lo stesso si trova presso di lui/lei. Entrambi i genitori provvederanno al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie secondo la ripartizione di seguito specificata, così come regolata dalle linee guida del CNF:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva o musicale rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Rientrano nelle spese straordinarie da ripartirsi al 50% che non richiedono il preventivo accordo, quelle relative all'acquisto dell'abbigliamento di inizio stagione che richiede una spesa superiore a € 100,00. L'assegno unico per il figlio sarà percepito al 100% dalla madre che ne Per_2 farà all'uopo richiesta e le parti saranno tenute a sottoscrivere, ove si rendesse necessario (vista la nuova e recente normativa in materia), la documentazione eventualmente utile a tale scopo;
nel caso in cui la Sig.ra non si trovi più nelle condizioni per poter richiedere l'assegno unico, il Sig. si obbliga e CP_1 si impegna a farne richiesta e a consegnare l'intero importo dello stesso alla Sig.ra Le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate secondo la normativa fiscale vigente. Il figlio maggiorenne , anch'esso attualmente residente presso il padre in Per_1
NA (LI), via F.D. Guerrazzi n. 46, svolge attività lavorativa a tempo determinato. 5) Le parti convengono che l'autovettura Fiat Panda tg DT446JC di proprietà della Sig.ra imane in proprietà e uso esclusivo alla stessa;
il furgone Citroen Jumpy Pt_1 tg GF965DZ di proprietà del Sig. e utilizzato per lo svolgimento Controparte_1 della propria attività lavorativa, rimane in proprietà e uso esclusivo allo stesso;
lo scooter acquistato per il figlio minore rimane in uso esclusivo dello stesso. Per_2
6) Le parti concordemente stabiliscono che la spesa inerente al prestito contratto per l'acquisto dell'autovettura Peugeot 2008 tg GF301DT - di proprietà del figlio ed in uso allo stesso -, nonché ad altro prestito acceso presso la Findomestic Per_1
e scadente nel maggio 2027, viene ripartita al 50%, pertanto il Sig. Controparte_1 verserà alla Sig.ra la somma di € 300,00 mensile a titolo di rimborso della Parte_1 sua quota entro il giorno 5 di ogni mese sino alla scadenza dei due prestiti;
in caso di estinzione anticipata (a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna) di uno dei summenzionati prestiti, la somma di € 300,00 verrà conseguentemente ridotta.
7) I coniugi espressamente dichiarano di aver definito, con il presente ricorso, ogni questione economica tra loro pendente, salvo quanto al punto 6) e pertanto rinunziano ad avanzare ogni pretesa e/o richiesta, per qualsiasi titolo e/o ragione, l'uno nei confronti dell'altro; dichiarano, altresì, di essere economicamente autosufficienti e indipendenti e rinunciano, pertanto, ad ogni forma di mantenimento reciproco.
8) Le parti si impegnano reciprocamente ad acquisire il consenso dell'altro genitore per condurre il figlio minore fuori dal territorio nazionale, consenso che non potrà essere negato se non per validi motivi.
9) I coniugi si rilasciano il reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento per l'espatrio, acconsentendo altresì all'inserimento del figlio minore nei propri, rispettivi, passaporti. Per_2
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 03.10.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra