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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/03/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2404/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2404/20 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: nullità parziale del mutuo, ripetizione d'indebito e risarcimento danni
TRA
, e , in qualità di fideiussori Parte_1 Parte_2 Parte_3 della rappresentati e difesi dall'avv. Mario Manzo, presso il Parte_4
cui studio sono elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla via Trieste n. 2, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
E già in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Napoli, alla piazza Bovio n. 22, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, notificato il 05/03/20, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali fideiussori della (di seguito, solo , Controparte_3 CP_3
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la assumendo Controparte_2
che la aveva stipulato con la convenuta, con atto per notaio del 25/06/09, un CP_3 Per_1 contratto di mutuo ipotecario (rep. 57416, racc. 21237) per l'importo di € 150.000,00, da rimborsare in 120 rate mensili di € 1.569,08 ciascuna, con TAN fisso del 4,70% fino al 30/06/12 e successivamente parametrato all'Euribor 360 + 2,40% (in ogni caso mai inferiore al 2%), ISC del pagina 1 di 24 5,03%, interessi moratori pari al TAN + 4%; che essi attori, nel medesimo atto pubblico, si erano costituiti fideiussori della società mutuataria;
che, in violazione dell'art. 6 della delibera CICR del
09/02/00, non era stato indicato, nel predetto contratto, il TAE, né erano stati specificati il tipo di piano di ammortamento (italiano, tedesco o alla francese) ed il regime di capitalizzazione (semplice o composto) degli interessi adottati;
che tali omissioni costituivano, altresì, violazione dell'art. 116
T.U.B. e comportavano, pertanto, l'applicabilità del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, co. 7,
T.U.B., attesa l'indeterminatezza del tasso d'interesse oggetto del contratto;
che, come rilevato dal ctp, l'applicazione del regime di capitalizzazione composto aveva comportato l'esborso della somma di € 9.463,29 in più rispetto a quanto la mutuataria avrebbe dovuto versare con un regime di capitalizzazione semplice;
che la violazione della trasparenza bancaria comportava, in ogni caso, una responsabilità contrattuale della banca mutuante, che legittimava una domanda di risoluzione per inadempimento o di risarcimento dei danni;
che, inoltre, il tasso d'interesse moratorio, pari all'8,70%, risultava superiore al tasso soglia di cui alla l. n. 108/96, pari al 6,17%, con conseguente applicabilità del disposto del co. 2 dell'art. 1815 c.c.; che il TAEG indicato in contratto, pari al
5,03%, era inferiore a quello effettivo comprensivo della capitalizzazione composta, pari al 6,17%, con conseguente violazione degli obblighi di trasparenza e di quelli informativi gravanti sull'istituto di credito convenuto;
che la violazione dei predetti obblighi si era concretizzata anche in ragione della mancata allegazione al contratto di mutuo del documento di sintesi e del piano di ammortamento.
Tanto premesso, gli attori chiedevano che l'adito Tribunale volesse:
“a) In via principale, accertare che nel contratto di mutuo ipotecario (rep. 57416 – racc. 21237) stipulato in data 25.06.2009 sono stati applicati tassi di interesse usurari per i motivi suesposti, in virtù del palese sforamento del tasso soglia usura, dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi ai sensi dell'art. 644 cp e 1815 co.2 c.c., e per l'effetto rideterminare il piano di ammortamento, anche per il futuro, applicando tasso 0.
b) Dichiarare altresì che il contratto di mutuo de quo sia usurario in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, è stato convenuto un tasso di mora che unitamente a tutti gli altri componenti remunerativi (spese, oneri indicati in contratto, polizze assicurative, commissione per anticipata estinzione, ecc.) hanno determinato il travalicamento del tasso soglia usura, indicato in narrativa, alla data di sottoscrizione del contratto (25.06.2009).
c) In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346 – 1418 – 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei
pagina 2 di 24 contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. per violazione dell'art. 1322 c.c. in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico ed ancora, per violazione dell'art. 9, comma 3, Legge n. 192/1998 (Abuso di dipendenza economica) e, di conseguenza,
d) ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste, rideterminare il piano di ammortamento del mutuo anche per il futuro svolgimento del rapporto al tasso legale di volta in volta in vigore ai sensi dell'art. 1284 c.c., e/o tasso minimo Bot e, per l'effetto condannare la banca convenuta alla restituzione di quanto indebitamente incassato, ovvero imputandola al capitale residuo, previo accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti;
e) In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della clausola con cui sono stati pattuiti e determinati gli interessi ultralegali ai sensi dell'art. 1284 c.c., 1283
c.c. e 1419 c.c. per difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale ed il superiore tasso numerico effettivamente applicato nel piano di ammortamento, nonché per la mancata indicazione e indeterminatezza del tasso annuo effettivo (TAE) nonché del piano di ammortamento
e di conseguenza condannare la banca conventa alla restituzione di quanto indebitamente incassato, ovvero imputandola al capitale residuo, previo accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti;
f) In via gradata, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 115, 116 e 117 TUB unitamente all'art. 6 delibera CICR
2000, condannando la banca convenuta alla restituzione di quanto indebitamente incassato, ovvero imputandola al capitale residuo, previo accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti;
g) In subordine, accertare e dichiarare che la convenuta, con la previsione di un piano di ammortamento alla francese, ha applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti e, per
l'effetto, individuato il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attore del maggior importo da questi versato, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.
h) In via ulteriormente subordinata, la banca convenuta deve essere condannata al risarcimento dei danni, per tutte le motivazioni suesposte, che il giudice vorrà liquidare nella somma risultante dalla differenza degli interessi tra capitalizzazione composta in semplice del piano di ammortamento adottato.
i) In via gradata, la banca convenuta deve essere condannata al risarcimento dei danni che il giudice vorrà liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c., perché ha violato gli essenziali principi di trasparenza, correttezza e buona fede che devono sempre sottendere l'operato della banca prima, durante e dopo la fase di esecuzione del contratto bancario;
pagina 3 di 24 j) In ogni caso, in relazione ai punti a), b), c), d), e), f), g), accertare e determinare l'esatto dare/avere tra le parti relativamente al mutuo in contestazione determinando un piano di ammortamento per le rate in scadenza al tasso legale e/o al tasso minimo BOT dodici mesi ed in caso di accertato credito in favore dell'attore, condannare la convenuta al pagamento di quanto indebitamente percepito a titolo di interessi”, il tutto con vittoria di spese giudiziali da liquidare in favore dei difensori antistatari.
2. Con comparsa di risposta, depositata il 04/06/20, si costituiva la Controparte_2 la quale, assumendo l'inammissibilità ed infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per il rigetto delle domande degli attori, con vittoria di spese giudiziali e condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
3. Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, all'udienza del 14/02/25 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c. con riserva di depositare la sentenza entro 30 giorni.
4. Dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata dal dott. risulta che la Persona_2 CP_3
stipulava con la con atto per notaio del 25/06/09,
[...] Controparte_2 Per_1 un contratto di mutuo ipotecario (rep. 57416, racc. 21237) per l'importo di € 150.000,00, da rimborsare in 120 rate mensili inizialmente di € 1.569,08 ciascuna, alle seguenti condizioni:
a) TAN fisso del 4,70% fino al 30/06/12 e successivamente parametrato all'Euribor a 3 mesi
(rilevato da “Il Sole 24 Ore”), con quotazione 360, con aumento del 2,40% annuale, in ogni caso mai inferiore al 2% annuo;
b) ISC del 5,03%;
c) interessi moratori pari al TAN + 4%, in ogni caso in misura non superiore al tasso soglia in base alla vigente normativa in materia di usura e con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione periodica.
Gli attori e come previsto dall'art. 6 del mutuo, Parte_1 Parte_2 Parte_3 prestavano fideiussione “in via solidale ed indivisibile” per tutte le obbligazioni assunte dalla parte mutuataria.
In atti è presente copia del contratto di mutuo, nonché del piano di ammortamento aggiornato, da cui si evince che l'ultima rata pagata dalla mutuataria è quella del 28/02/19.
5. Venendo all'esame delle doglianze sollevate dagli attori, risulta in primo luogo infondata quella inerente all'asserita usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti.
5.1 In proposito, è opportuno rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha attribuito rilevanza alla sola usura originaria, specificando che “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli
pagina 4 di 24 interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. S.U. n. 24675/17, Cass. n.
24743/23).
Inoltre, secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”. Tuttavia, “qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/19).
In relazione alla commissione di estinzione anticipata del finanziamento, si è condivisibilmente sostenuto che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. n. 7352/22, secondo cui, quindi, la natura di penale per il recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratti di voce non computabile ai fini della verifica della non usurarietà).
In ogni caso, “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815,
pagina 5 di 24 comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.” (Cass. n. 16526/24, n. 34437/23, n.
8103/23, n. 9237/20).
5.2 Tenendo conto dei predetti principi, deve rilevarsi che, alla data di stipula del mutuo in esame, ossia nel II trimestre del 2009, il tasso soglia, per la categoria di operazioni “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile”, era pari al 6,87% (T.e.g.m. 4,58%).
Il tasso soglia era, quindi, di gran lunga superiore sia al TAN pattuito, pari al 4,70%, che all'ISC/TAEG, pari al 5,03%.
5.3 Per quanto attiene agli interessi moratori, pattuiti nella misura del TAN + 4%, per un totale dell'8,70% al momento della stipula del mutuo, ugualmente non si configura un superamento del tasso soglia, in quanto occorre tener conto della maggiorazione del T.e.g.m. del 2,1% prevista nel caso di interessi moratori.
Occorre, infatti, considerare l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti” (Cass. S.U. n. 19597/20).
In tale pronuncia, invero, le Sezioni Unite – affrontando, tra le altre, la questione della
“disomogeneità” tra il T.e.g.m. (che rappresenta la base di calcolo del tasso-soglia di cui all'art. 2, co. 4, l. n. 108/96, ed è attualmente determinato in base alla rilevazione dei tassi dei soli interessi corrispettivi) e la tipologia degli interessi moratori, i quali invece entrano a far parte (insieme a tutte le altre “voci di costo”) del T.e.g. relativo al singolo rapporto - hanno rilevato che l'esigenza di simmetria rispetto al T.e.g.m. può essere soddisfatta incrementando quest'ultimo della maggiorazione media indicata (con riferimento alle diverse categorie di operazioni finanziarie) nelle rilevazioni statistiche della Banca d'Italia, dal momento che “la clausola sugli interessi
pagina 6 di 24 moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga “fuori dal mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate”. Pertanto, il tasso-soglia comprendente gli interessi moratori va calcolato (prendendo come esempio i contratti di mutuo ipotecario di durata ultraquinquennale ex d.m. 21/12/17) sulla base della seguente formula: (T.e.g.m. + 1,9) x
1,25 + 4 (dove 1,9 è la maggiorazione media, rispetto ai tassi d'interesse corrispettivi, dei tassi di mora previsti per il tipo di operazione indicata, mentre il secondo fattore è rappresentato dalla somma degli incrementi – di un quarto, più ulteriori quattro punti percentuali – di cui all'art. 2, co.
4, l. n. 108/96). In mancanza della rilevazione dei tassi moratori medi nel decreto ministeriale
“ratione temporis” applicabile (in ragione dell'epoca di conclusione del contratto), il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori concretamente applicati, dovrà essere comparato con il T.e.g.m. di riferimento.
Occorre, quindi, distinguere tra i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.m. 25/03/03 e quelli, tra i quali rientra quello in esame, stipulati successivamente a tale data, in quanto solo per i secondi occorre procedere all'applicazione del tasso moratorio per la prima volta oggetto di disciplina normativa, con il d.m. 2003, cioè la maggiorazione del 2,1%; per quelli stipulati antecedentemente il rilievo del tasso usura andrà effettuato con la comparazione tra il tasso effettivo globale del singolo rapporto ed il T.e.g.m. rilevato nei suddetti decreti.
Pertanto, per i contratti conclusi fino al 31/03/03, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i d.m. anteriori a quello del 25/03/03 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/03) non indicano la maggiorazione media degli interessi moratori, sicchè la formula da utilizzare è: T.e.g.m. x 1,5; invece, per i contratti conclusi dall'01/04/03 (data di entrata in vigore del d.m. 25/03/03) al 30/06/11, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.e.g.m. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei d.m.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, co. 4, l. n. 108/1996 “pro tempore” vigente, sicchè la formula da utilizzare è: (T.e.g.m. + 2,1%) x 1,5.
Conforme al principio espresso dalle Sezioni Unite risulta anche la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 31615/21, n. 34437/23, n. 16526/24).
5.3.1 Nel caso in esame, il T.e.g.m. previsto per la categoria “mutui ipotecari a tasso variabile” nel
II trimestre 2009 era pari, come già detto, al 4,58%, sicchè, aumentando tale tasso di 2,1 punti, si perviene ad un tasso medio del 6,68%, che, incrementato ulteriormente del 50% ex art. 4, co. 2, l.
n. 108/96 (nella versione “ratione temporis” vigente), determina un tasso soglia di mora del
10,02%, che risulta ampiamente superiore anche all'interesse moratorio dell'8,70% pattuito nel mutuo in questione.
pagina 7 di 24 5.4 In relazione al prosieguo del rapporto di mutuo, l'art. 3, lett. f), del contratto “de quo” conteneva la cd. “clausola di salvaguardia”, prevedendo che l'interesse moratorio avrebbe dovuto comunque essere calcolato nei limiti della l. n. 108/96 (cfr., in ordine alla rilevanza di tale clausola,
Cass. n. 27106/24 e Cass. n. 13144/23); d'altra parte, gli attori non hanno mai dedotto, prima ancora che provato, l'avvenuto superamento del tasso soglia nel corso del rapporto.
6. Per quanto attiene alla mancata indicazione del TAE nel mutuo in questione, occorre rammentare che l'obbligatorietà dell'indicazione di tale tasso è stata introdotta con la delibera
CICR del 09/02/00, il cui art. 6 prevede che “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Ebbene, come si evince da tale disposizione, la necessità dell'indicazione del TAE presuppone la previsione contrattuale di una “capitalizzazione infrannuale” che, però, non opera nei mutui, come quello in esame, con ammortamento “alla francese”, in cui vi è solo il frazionamento annuale dell'obbligo restitutorio. In siffatti mutui, invero, come rilevato anche dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n. 15130/24, ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota di capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota di interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli stessi. Soltanto in caso di mancato pagamento sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e, quindi, esorbita dal disposto del predetto art. 6 della delibera CICR, il quale è invece applicabile ai rapporti, come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale. Secondo le Sezioni Unite, quindi, “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo…l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d.
«all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e
pagina 8 di 24 non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi” (paragrafo 13).
6.1 Né la sussistenza di una capitalizzazione infrannuale può desumersi dall'applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi.
In proposito, già prima della recente pronuncia delle Sezioni Unite, Cass. n. 27823/23 aveva precisato che “Il metodo "alla francese'' comporta…che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva,
l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n.
9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile
a un capitale dato”.
Anche secondo le Sezioni Unite nella citata pronuncia del 2024, “regime «composto»…è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)” (paragrafo 13).
pagina 9 di 24 In altri termini, l'interesse composto non ha nulla a che fare con l'anatocismo, che presuppone - ai sensi dell'art. 1283 c.c. - “interessi scaduti” e quindi non pagati su capitali già scaduti. Mentre
l'interesse composto può ritenersi il mero prodotto, per così dire, del criterio di calcolo (anticipato) delle prestazioni delle parti.
6.2 Pertanto, non essendo ravvisabile nell'ammortamento alla francese un fenomeno di produzione di interessi su interessi, ossia una fattispecie anatocistica, deve escludersi la ricorrenza di quella capitalizzazione “infrannuale” (trimestrale, semestrale, etc.) che imporrebbe l'indicazione del TAE, ai sensi dell'art. 6 della citata delibera CICR del 09/02/00.
7. Gli attori deducono, poi, che vi sarebbe difformità tra il TAEG/ISC pattuito, pari al 5,03%, e quello effettivamente applicato, e che, in conseguenza di tale discrasia, il piano di ammortamento del mutuo andrebbe ricalcolato con i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 T.U.B.
7.1 Ebbene, a parte che tale divergenza non è stata dimostrata, anche a voler ipotizzare un TAEG applicato superiore a quello pattuito non ne discenderebbero conseguenze in relazione alla validità del mutuo, non potendo, nel caso di specie, trovare applicazione né la disciplina consumeristica di cui all'art. 124 T.U.B. relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al
19/09/10, né quella di cui all'art. 125-bis, co. 7, del medesimo T.U.B.
Infatti, l'art. 124 T.U.B., nel testo vigente prima del 19/09/10, peraltro relativo ai contratti di credito al consumo di importo non superiore a sessanta milioni di lire (ossia € 30.987,41) – e quindi non applicabile al mutuo ipotecario in esame dell'importo di € 150.000,00 - non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e, al co. 5, ricollegava l'applicazione del TAEG sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad es. perché indicato in forma indeterminata o indeterminabile).
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la “ratio” sottesa all'istituto del
TAEG, ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, in considerazione dell'asimmetria informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.
7.2 Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione (ad opera del d.lgs. n. 141/10) dell'art. 125-bis
T.U.B., è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati col consumatore, e non solo per i contratti di credito al consumo, l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non Par corretta indicazione del TAEG o dell' , configurandosi, pertanto, tale previsione come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio è destinato ad pagina 10 di 24 operare a prescindere dal “vulnus” informativo che l'errata indicazione del TAEG può effettivamente aver comportato nel consumatore.
L'art. 125-bis predetto, tuttavia, si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/10, e, quindi, non al mutuo ipotecario in esame, stipulato il
25/06/09 dalla che certamente non rivestiva, tra l'altro, la qualifica di “consumatore”. CP_3
7.3 E, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 125-bis T.U.B., la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 39169/21,
n. 4597/23, n. 18235/24).
7.4 Pertanto, l'indicazione in contratto di un TAEG diverso da quello effettivo non comporta una diversa onerosità del finanziamento a carico del cliente (ben diverso sarebbe se la divergenza riguardasse il TAN), ma solamente un'eventuale diversa rappresentazione dell'effettivo costo del medesimo, sicchè non può trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto dall'art. 117
T.U.B., perché non viene applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato. Tale ultima norma, invero, fa esclusivamente riferimento al tasso d'interesse e ad ogni altro prezzo e condizione praticati, e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelli che riguardano, appunto, le condizioni contrattuali, i prezzi ed i tassi.
7.5 Ferma, dunque, la validità del contratto di mutuo, l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, al massimo, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass. n. 4597/23).
7.6 Nel caso di specie, tuttavia, fermo restando che la difformità del TAEG non è stata provata, gli attori, in quanto fideiussori della società mutuataria, non sono legittimati a richiedere il risarcimento dei danni eventualmente spettanti a quest'ultima per la violazione degli obblighi informativi e di trasparenza gravanti sulla banca mutuante, in quanto solo la mutuataria può allegare e dimostrare di essere stata indotta, a causa dell'errata informazione sul TAEG, a stipulare pagina 11 di 24 un finanziamento che, altrimenti, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato, subendo quindi un pregiudizio derivante da tale deficit informativo.
In altri termini, la violazione degli obblighi informativi può generare responsabilità contrattuale o precontrattuale della banca nei confronti dell'altra parte contraente, ossia la società mutuataria, ma non certo nei confronti dei fideiussori di quest'ultima, i quali sono sì legittimati a sollevare le medesime eccezioni spettanti alla debitrice principale, ma non anche a domandare il risarcimento dei danni inerenti ad una fattispecie negoziale alla quale sono estranei, attesa l'autonomia dell'obbligazione di garanzia dagli stessi assunta, sebbene consacrata formalmente nel medesimo documento contrattuale, rispetto alle obbligazioni gravanti sulla mutuataria. Si è, infatti, rilevato che “Il fideiussore non può esercitare, nei confronti del creditore a favore del quale ha prestato garanzia, un diritto facente capo al debitore garantito, trattandosi di un diritto del tutto estraneo alla propria sfera giuridica” (in tal senso, Cass. n. 4830/10, la quale, in applicazione del predetto principio, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la “legitimatio ad causam” del fideiussore relativamente all'azione di risarcimento dei danni patiti dal debitore principale per effetto della violazione del dovere di buona fede da parte del creditore).
Più precisamente, la responsabilità del creditore nei confronti del fideiussore, per i danni che a questi sarebbero stati cagionati dall'inadempienza delle clausole del contratto costituente il titolo dell'obbligazione garantita, è configurabile esclusivamente sotto il profilo extracontrattuale, nascendo da un rapporto al quale il fideiussore è per definizione estraneo, mentre l'inadempienza medesima può essere fatta valere, oltre che dal debitore, in via di eccezione anche dal fideiussore, nell'esecuzione del contratto di fideiussione, solo al fine di resistere all'azione proposta dal creditore per l'escussione della garanzia, e non certo per far valere diritti risarcitori derivanti dalla violazione di obblighi precontrattuali o contrattuali inerenti al titolo dell'obbligazione garantita
(Cass. n. 18086/13).
Nella specie, tuttavia, gli attori non hanno mai invocato la responsabilità extracontrattuale della banca mutuante, tanto che, nella nota conclusiva del 27/01/25, hanno insistito per la condanna della controparte “al risarcimento del danno a titolo di inadempimento contrattuale per violazione dei principi di correttezza, buona fede e obblighi informativi, rideterminando il saldo finale”.
7.7 Ne deriva che la domanda risarcitoria proposta dagli attori, per l'asserita difformità del TAEG applicato rispetto a quello pattuito, è inammissibile per difetto di legittimazione attiva, prima ancora che infondata perché indimostrata.
pagina 12 di 24 8. Analogamente vanno, altresì, respinte le ulteriori doglianze con cui gli attori, assumendo la mancata consegna del documento di sintesi e del piano di ammortamento, lamentano la violazione degli obblighi informativi gravanti sulla banca mutuante.
8.1 In proposito, va rammentato che il cd. “documento di sintesi”, nel riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto, vale a consentire al cliente una più agevole e rapida lettura delle sue clausole;
esso assolve ad una funzione meramente informativa senza rientrare nel contenuto strutturale del contratto stesso, con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di consegna del documento non comporta la nullità del negozio, potendo esclusivamente rivelarsi fonte di responsabilità pre-contrattuale o contrattuale (Cass. n. 14000/23).
8.2 Anche l'omessa predisposizione di un piano di ammortamento può al più valere come inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorre valutare nel merito la gravità, ma certamente non inficia la validità del titolo negoziale (Cass. n. 12922/20).
8.3 In entrambi i casi, tuttavia, per quanto già detto, gli attori, che agiscono solo in veste di fideiussori della debitrice principale, non possono proporre domande di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione, in pregiudizio della società mutuataria, degli obblighi informativi, configurandosi un'eventuale responsabilità precontrattuale o contrattuale che non può essere fatta valere da soggetti estranei al contratto di mutuo a cui quella responsabilità si riferisce.
9. Infine, va esaminata la questione, allo stato controversa in giurisprudenza, relativa alla validità di un mutuo a tasso variabile in cui, pur essendo stati indicati il TAN ed il TAEG, non sia stata specificata né la tipologia del piano di ammortamento adottato, né il regime di capitalizzazione, semplice o composta, degli interessi applicato.
La problematica investe, in linea di principio, sia il profilo della validità della clausola che prevede il tasso d'interesse, in relazione alla determinatezza o determinabilità di tale tasso, sia il profilo della violazione degli obblighi informativi e di trasparenza gravanti sulla banca mutuante.
9.1 In proposito, occorre partire dal rilievo per cui il mutuo in esame, come già detto, prevede un tasso misto, con TAN fisso nella misura del 4,70% fino al 30/06/12 e TAN variabile, per il periodo successivo, parametrato all'Euribor a 3 mesi (rilevato da “Il Sole 24 Ore”), con quotazione 360, incrementato di 2,40 punti percentuali all'anno, in ogni caso complessivamente mai inferiore al 2% annuo.
Dalla CTU espletata dal dott. è emerso che la banca mutuante, pur non essendo Persona_2 stato ciò esplicitato nel contratto di mutuo, ha applicato il piano di ammortamento “alla francese” ed il regime composto di capitalizzazione degli interessi. Se in luogo del regime composto fosse stato adottato quello semplice, si sarebbe pervenuti, secondo il CTU, ad una rata mensile di pagina 13 di 24 importo inferiore, tanto che, alla data dell'ultima rata pagata del 28/02/19, risultavano, con il regime composto, maggiori importi versati dalla società mutuataria per € 18.251,74.
9.2 Gli attori, in particolare, lamentano che l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato, foriera di nullità parziale del mutuo, discenderebbe essenzialmente da due omissioni del documento contrattuale, consistenti nella mancata indicazione della tipologia di ammortamento adottato (nella specie, quello “alla francese” caratterizzato da rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo) e del regime di capitalizzazione composto degli interessi, senz'altro più oneroso di quello semplice.
9.3 Tale doglianza si fonda su un dato oggettivo che può ritenersi inconfutabile sul piano della matematica finanziaria, ossia che, a parità di capitale mutuato e di TAN pattuito per la sua restituzione, l'onere complessivo gravante sul mutuatario varia con il variare del tipo di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi adottati, potendo procedersi allo sviluppo di diversi piani di ammortamento. In particolare, è indubitabile che: a) l'ammortamento
“all'italiana” – caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a “rate non costanti ma decrescenti”, nel senso che le rate recano una frazione di capitale costante ed una quota di interessi decrescente, fermo restando che, anche in tale ipotesi, la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e su quello via via residuo – genera, a parità di condizioni, un monte interessi complessivo inferiore a quello dell'ammortamento “alla francese”; b) nell'ambito di uno stesso regime di ammortamento, la capitalizzazione composta risulta più onerosa per il mutuatario rispetto a quella semplice, perché generante un maggiore ammontare di interessi.
In sostanza, l'applicazione dell'ammortamento “alla francese” e/o del regime a capitalizzazione composta determina un maggior esborso di interessi che si ripercuoterebbe, secondo gli attori, nella indeterminatezza del tasso applicato, in violazione dell'art. 1284 c.c., dal momento che non risulterebbe oggetto di pattuizione il maggior interesse applicato in concreto, diverso da quello concordato in quanto superiore a quest'ultimo per effetto dell'occulta applicazione del piano di ammortamento “alla francese” nonché, in sede di sviluppo del piano di ammortamento, del regime di capitalizzazione composta degli interessi.
9.4 L'incertezza in ordine alle condizioni effettivamente applicate, sotto il duplice profilo indicato, renderebbe indeterminato il tasso di interesse ex artt. 1346 c.c. e 117, co. 4, T.U.B. (che impone, a pena di nullità, che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”), e comporterebbe, secondo gli attori, previa declaratoria di nullità parziale del mutuo ex art. 1418, co.
pagina 14 di 24 2, c.c., l'applicazione dei tassi sostitutivi B.O.T. ex art. 117, co. 7, T.U.B. oppure, in subordine, una responsabilità precontrattuale o contrattuale della banca mutuante per violazione degli obblighi informativi di trasparenza bancaria di cui al medesimo co. 4 dell'art. 117, che giustificherebbe il risarcimento del danno consistente nella differenza tra l'importo dovuto a titolo di interessi col regime di capitalizzazione composto ed il minor importo dovuto sempre a titolo di interessi applicando, però, il regime di capitalizzazione semplice.
9.5 Non v'è dubbio che, come ripetutamente sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante
(Cass. n. 20801/24, n. 8028/18, n. 25205/14, n. 2072/13).
Nel caso di specie, si tratta di stabilire se un profilo di indeterminatezza del tasso d'interesse corrispettivo possa sussistere per la mancata indicazione della tipologia di ammortamento adottato
(all'italiana o alla francese) e del regime di capitalizzazione, semplice o composto, degli interessi applicato.
9.6 A tale quesito hanno recentemente fornito risposta le Sezioni Unite con la sentenza n.
15130/24, con la quale, nel decidere sul rinvio pregiudiziale disposto proprio da questo Tribunale ex art. 363-bis c.p.c. (introdotto dal d.lgs. n. 149/2022), si è statuito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Tale statuizione (confermata, ex multis, da Cass. n. 1844/2025, n. 1587/25, n. 1403/25, n. 1168/25,
n. 1167/25, n. 1156/25) è stata resa, come si evince chiaramente dalla relativa motivazione, in relazione ad una fattispecie di mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento allegato al contratto, avendo le Sezioni Unite, nella predetta pronuncia, precisato di non doversi pronunciare, in relazione all'oggetto del rinvio pregiudiziale, “con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile” (paragrafi 7 e 8 della citata sentenza n. 15130/24).
Il caso oggetto del presente giudizio si pone, quindi, parzialmente al di fuori dell'ambito applicativo della predetta statuizione, essendo inerente ad un mutuo a tasso misto, ossia in parte pagina 15 di 24 fisso ed in parte variabile, al quale, tra l'altro, non risulta essere stato allegato il piano di ammortamento, come eccepito dagli attori.
9.7 La circostanza che il caso in esame esuli parzialmente da quello deciso dalle Sezioni Unite non significa, però, automaticamente che la soluzione delle questioni poste debba essere differente, occorrendo valutare caso per caso se, sulla base del contenuto complessivo del contratto, possa ritenersi sufficientemente determinato o determinabile il tasso d'interesse concretamente applicato e possano ritenersi assolti gli obblighi informativi e di trasparenza posti a carico dell'intermediario bancario.
Alcune delle considerazioni sviluppate dalle Sezioni Unite hanno, invero, una “ratio” che ne consente l'esportabilità anche nei mutui a tasso variabile, laddove, in particolare, la Suprema Corte ha ritenuto (pagg. 23-30) che:
a) la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, co. 4, T.U.B. (“I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un “prezzo” o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (co. 7 del medesimo art. 117);
b) l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346
c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n.
13446/23, n. 18039/12), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. S.U. n. 5657/23). Pertanto, la doglianza che fa leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto;
c) il maggior carico di interessi del prestito non dipende – nel piano di ammortamento “alla francese” standard – da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che pagina 16 di 24 comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto;
d) in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere esplicitato nel contratto, né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), che dev'essere anch'esso esplicitato;
e) la differenza tra il piano di ammortamento “all'italiana” e quello “alla francese” non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento “alla francese” sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento “all'italiana” si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento
“alla francese” non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente;
f) l'art. 117 T.U.B. non richiede (“a fortiori” a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di “credito immobiliare ai consumatori” (art. 120-quinquies ss. e, in particolare,
120-novies T.U.B., in attuazione, con d.lgs. n. 72/2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di “credito ai consumatori” (art. 121 ss. T.U.B., in attuazione, con d.lgs. n. 141/2010, della Direttiva
2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, co. 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli “interessi e [di] tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili…” (art. 125-bis, co. 6, in relazione all'art. 121, co. 1, lett. e, T.U.B.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento
(sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di “credito ai consumatori” che, all'art. 21, co. 2, prevede che “il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento [che] indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi [e] contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando
pagina 17 di 24 l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi”);
g) anche la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR del 9 febbraio 2000 (in relazione all'art. 120, co. 2, T.U.B.), in tema di trasparenza contrattuale, riguarda “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti” o la produzione di “interessi sugli interessi” come effetto eventuale della capitalizzazione
(art. 6), con conseguente incidenza sul tasso effettivo, cioè situazioni che, come già detto, non si verificano nel regime di ammortamento “alla francese” standard;
h) ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. S.U. n.
26724/07).
9.8 Ebbene, non vi è ragione per escludere che le predette considerazioni, sviluppate dalle Sezioni
Unite in relazione al mutuo a tasso fisso, siano applicabili anche al mutuo a tasso variabile, trattandosi di statuizioni inerenti all'inquadramento giuridico delle doglianze della parte mutuataria
(non riconducibili ad un problema di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto), alla diversa struttura dei piani di ammortamento “alla francese” e “all'italiana” ed alla differenza tra gli stessi in relazione alla produzione di interessi, nonché alla non riconducibilità della tipologia del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi tra le condizioni che, secondo la vigente normativa primaria e secondaria, vanno a pena di nullità inserite nel contenuto contrattuale.
Invero, l'applicabilità ai mutui a tasso variabile dei principi espressi dalle Sezioni Unite trova, allo stato, riscontro sia nella giurisprudenza di merito (Trib. Torino, sez. I, 13 dicembre 2024, n. 6351, in Dirittodelrisparmio.it; App. Ancona, sent. n. 1703 del 2 dicembre 2024, in Iusletter.com; App.
Perugia, 18 settembre 2024, in Trib. Padova, 11 giugno 2024, in Email_1
Iusletter.com), sia nella stessa giurisprudenza di legittimità proprio in relazione a fattispecie di mutuo e leasing con TAN parametrato all'Euribor (cfr. Cass. n. 35079/24, n. 33845/24, n.
33842/24, n. 33696/24).
9.9 Nel caso di specie, come già detto, il mutuo ipotecario stipulato dalla con la CP_3 [...]
conteneva tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa, posto che lo Controparte_2 stesso indicava l'importo finanziato, pari ad € 150.000,00, il numero e la periodicità delle rate di rimborso (120 rate mensili posticipate, scadenti la prima il 31 agosto 2009 e l'ultima il 31 luglio pagina 18 di 24 2019, tutte comprensive di capitale ed interessi), l'importo costante delle rate fino al 30/06/12 (€
1.569,08 ciascuna), il TAN (nella misura fissa del 4,70% fino al 30/06/12 ed in quella successivamente parametrata all'Euribor a 3 mesi, come rilevato da “Il Sole 24 Ore”, con quotazione 360 arrotondata di 5 centesimi, aumentata del 2,40% annuale, in ogni caso mai inferiore al 2% annuo), nonchè l'ISC del 5,03%. Risulta, altresì, riportato, a scopo meramente indicativo, il valore dell'epoca del parametro Euribor pari all'1,25% nominale annuo.
Si tratta di elementi del tutto sufficienti per ritenere soddisfatti i requisiti di validità del mutuo in relazione a quanto previsto dall'art. 117, co. 4, T.U.B., che impone, a pena di nullità, che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati…”: risultano, infatti, indicati in maniera dettagliata ed inequivoca il TAN in misura dapprima fissa e poi variabile, l'importo (costante) della rata con TAN fisso, l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità ed il numero delle rate di rimborso, nonché le ulteriori spese di gestione e amministrazione del mutuo (art. 3 del contratto). A pag. 22 della sentenza delle Sezioni Unite n.
15130/24, si assume, invero, che non sussiste la nullità parziale del mutuo, sotto il profilo dell'indeterminatezza o indeterminabilità del suo oggetto, “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
9.10 Il fatto che, a differenza dei mutui a tasso interamente fisso, il contratto in esame non indichi la ripartizione delle rate per quote di capitale e di interessi non è dovuto ad una lacuna contrattuale, bensì alla scelta delle parti di applicare (almeno in parte) un TAN variabile, parametrato al tasso
Euribor a 3 mesi. Sicchè, anche un eventuale piano di ammortamento allegato al mutuo ipotecario per cui è causa non avrebbe potuto fornire alla mutuataria informazioni aggiuntive rispetto a quelle già ricavabili dal testo contrattuale, posto che tale piano, essendo assoggettato ad un TAN variabile per il periodo successivo al 30/06/12, non avrebbe potuto indicare in via anticipata l'esatto importo delle rate e la composizione delle stesse ripartita tra sorte capitale e quota interessi, dipendendo tale informazione dalla determinazione futura dell'Euribor. Il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, ove presente, può, invero, contenere solo una ricostruzione ipotetica dell'ammontare finale delle restituzioni (c.d. piano di ammortamento indicativo), basandosi sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto.
Pertanto, il fatto che il mutuatario non possa calcolare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria deriva solo dalla scelta di un mutuo a tasso variabile, che non consente di avere chiara contezza del costo finale della operazione.
pagina 19 di 24 9.11 E deve, in proposito, anche escludersi che possa configurarsi l'indeterminatezza del tasso applicato in relazione alla previsione di un TAN variabile parametrato all'Euribor.
Invero, il richiamo a tale ultimo tasso per stabilire “per relationem” le condizioni regolanti il mutuo
è astrattamente ammissibile, essendo vietato dall'art. 117 T.U.B. non il rinvio ad elementi esterni al documento contrattuale obiettivamente identificabili, bensì il rinvio ad usi o comunque a parametri non determinabili preventivamente da parte del cliente in quanto rimessi alla decisione unilaterale
(e arbitraria) della banca (Cass. n. 17110/19, Cass. n. 28824/23, nonché Cass. n. 36026/23 e Cass.
n. 29530/24 in relazione al tasso interbancario Libor). L'Euribor costituisce, invero, un tasso determinabile, in quanto tasso interbancario collegato a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro, calcolati in modo unitario su scala europea, sicché il richiamo a tale parametro è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346
c.c.
9.12 Per quanto attiene all'omessa indicazione della tipologia “alla francese” del piano di ammortamento, deve escludersi, richiamando quanto già precisato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia, che tale lacuna sia lesiva dell'effettiva volontà contrattuale ovvero di un'adeguata informazione del mutuatario, posto che ciò che rileva è il richiamo alla natura “costante” delle rate, da cui discende, come naturale conseguenza, la maggiore onerosità dell'ammortamento “alla francese”.
In particolare, la differenza tra quest'ultimo e l'ammortamento “all'italiana” in relazione al complessivo monte interessi (maggiore in quello “alla francese”) dipende (non dal maggiore tasso di interesse effettivo nell'ammortamento “alla francese”, bensì unicamente) dalle modalità del rimborso e, quindi, dal fatto che nell'ammortamento “all'italiana” il capitale è restituito più velocemente e, quindi, già a partire dalla seconda rata gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
Ma questo maggior costo dell'ammortamento transalpino non è affatto “occulto”, bensì esplicitato, sia pure indirettamente, nell'indicazione, nel testo contrattuale, di un importo di rata “costante”, nonché nell'importo delle quote di capitale e di interessi riportato nel piano di ammortamento, ove quest'ultimo sia allegato al contratto. In altri termini, e ciò è dirimente, se le parti del mutuo concordano una rata “costante”, tipica dell'ammortamento “alla francese”, come nel caso di specie, la parte mutuataria non può dirsi “sorpresa” dall'applicazione di un maggiore monte interessi, discendendo ciò dal modello di rimborso prescelto, a prescindere dall'indicazione in contratto del suo nominativo (per l'appunto, “alla francese”). Il maggior costo dell'ammortamento “alla francese” non è, quindi, un “prezzo”, bensì semplicemente il risultato della parametrazione del pagina 20 di 24 tasso di interesse ad una precisa, e concordata, modalità di rimborso costante, anziché decrescente, del capitale.
In altri termini, il maggior costo dell'operazione di finanziamento a rata costante costituisce il prezzo “palese”, perché esplicitato, di una rata (volutamente) calmierata che, per queste caratteristiche, deve presumersi (perché voluta) maggiormente adatta alle esigenze del mutuatario
(non rileva in questa sede, perché estranea al “thema decidendum”, la questione della determinazione unilaterale o condivisa delle clausole contrattuali).
L'ammortamento “all'italiana”, peraltro, non costituisce la forma “naturale” di ammortamento dei prestiti: l'art. 1819 c.c. presuppone che possa essere stabilita la restituzione rateale, prevedendo che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il mutuante possa, secondo le circostanze, richiedere il pagamento dell'intero, ma non fornisce alcuna indicazione sulle sue modalità.
9.13 In definitiva, deve escludersi, in relazione al mutuo in esame, che la mancata indicazione dell'adozione di un piano di ammortamento “alla francese” e del regime di capitalizzazione composto degli interessi incida sulla validità del contratto sotto il profilo della determinatezza o determinabilità del tasso applicato o della violazione di disposizioni normative disciplinanti, a pena di nullità, il contenuto minimo del contratto.
10. Tuttavia, a diversa conclusione può pervenirsi in relazione all'assolvimento degli obblighi di trasparenza che gravano sull'intermediario bancario e finanziario, maggiormente rilevanti nel mutuo a tasso variabile o misto, sotto il profilo della mancata indicazione del regime composto di capitalizzazione degli interessi.
10.1 Evidente è, infatti, la differenza rispetto al mutuo a tasso fisso, in quanto in quest'ultimo il mutuatario - anche nel caso di applicazione, non esplicitata, del regime composto di capitalizzazione degli interessi - è in grado di conoscere “ab origine” il costo complessivo (ossia comprensivo di interessi, commissioni e spese) del finanziamento, tramite l'indicazione di tale costo nel contratto e/o nel piano di ammortamento (che ha rilevanza negoziale: Cass. n. 5703/02), oppure, in mancanza di tale indicazione, operando una mera sommatoria delle rate indicate in contratto, essendo queste di importo costante (nell'ammortamento “alla francese”), ossia moltiplicando il numero delle rate per l'importo di ciascuna di esse ed aggiungendo le ulteriori spese e commissioni che pure vanno indicate nel contratto, sicchè, in presenza di tali elementi, il mutuo a tasso fisso è da reputarsi sufficientemente “trasparente”, ossia idoneo a lasciar intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto, consentendo al mutuatario di avere piena contezza, al momento della conclusione del contratto, della portata complessiva del suo impegno,
pagina 21 di 24 in modo da consentirgli altresì di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato.
10.2 Nel mutuo a tasso variabile, o misto (come quello oggetto del presente giudizio), invece, la conoscenza o conoscibilità, al momento della stipula del contratto, del costo complessivo del finanziamento non è per definizione possibile, perché dipende dalle future variazioni del tasso di riferimento, sicchè in tale contesto di maggiore incertezza assumono pregnante rilevanza gli obblighi informativi e di trasparenza gravanti sull'intermediario bancario o finanziario.
Tali obblighi impongono al mutuante di indicare, nel contratto, se sarà applicato il regime composto di capitalizzazione degli interessi, più oneroso per il mutuatario, al fine di rendere conoscibili tutti gli elementi che possono, in maniera significativa, influire sul costo complessivo del finanziamento, ancorato a parametri meno prevedibili.
10.3 La violazione di tali obblighi - come prefigurato, sia pure ipoteticamente, dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 15130/24 – può determinare una responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario, conformemente al principio affermato da Cass. S.U. n. 26724/07, secondo cui la violazione dei doveri di informazione del cliente può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto, dovendosi, in ogni caso, escludere che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, co. 1, c.c., la nullità del contratto (conformi Cass. n. 8462/14,
n. 15099/21).
Trattandosi di una fattispecie di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., il danno subito dal mutuatario deve essere ragguagliato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato dal comportamento tenuto dall'altra parte in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto (Cass. n. 5380/24, n. 4715/22, n. 24795/08,
n. 19024/05).
10.4 In particolare, secondo gli attori, il pregiudizio subito sarebbe dato dalla differenza tra gli interessi corrisposti con il regime di capitalizzazione composto e gli interessi che sarebbero stati corrisposti con il regime semplice, quale maggior aggravio economico derivante dal comportamento della banca violativo dell'obbligo di buona fede nella fase precontrattuale.
Tuttavia, il pregiudizio economico così indicato presuppone che il mutuatario alleghi e dimostri che, se fosse stato correttamente ed adeguatamente informato in ordine all'applicazione del regime pagina 22 di 24 composto, avrebbe avuto la ragionevole possibilità di contrattare con il medesimo intermediario bancario l'applicazione del regime semplice di capitalizzazione ovvero di rivolgersi ad altri intermediari per ottenere, a parità delle altre condizioni, un mutuo con il regime semplice di capitalizzazione degli interessi. Se, invero, non fosse configurabile, all'epoca di stipulazione del contratto oggetto di causa, una concreta ed effettiva possibilità di contrattazione alternativa e più vantaggiosa per il mutuatario – per la sussistenza, ad esempio, di una situazione di generalizzata applicazione del regime composto di capitalizzazione degli interessi da parte degli intermediari bancari e finanziari – non sussisterebbe neppure il lamentato pregiudizio, che non può ritenersi “in re ipsa” quale conseguenza discendente dalla sola violazione dell'obbligo informativo e di trasparenza (cfr. Cass. n. 27648/11, secondo cui, in tema di responsabilità precontrattuale, la parte che agisca in giudizio per il risarcimento del danno subito ha l'onere di allegare e provare il danno e l'avvenuta lesione della sua buona fede, nonché Cass. n. 15172/03, secondo cui, in tale ipotesi, la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno è a carico del danneggiato).
Considerato che, per consolidata giurisprudenza nella materia della responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento) ed è rappresentato, sul piano del lucro cessante, dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso (Cass. n. 1632/00), occorre dimostrare, anche in via presuntiva, che, in assenza della condotta sleale della controparte, sarebbe stato possibile ottenere il medesimo finanziamento a condizioni più vantaggiose sotto il precipuo profilo, però, dell'applicazione del regime semplice di capitalizzazione (ad es., producendo altri similari contratti di mutuo a tasso variabile con regime semplice di capitalizzazione degli interessi, stipulati dalla banca mutuante o da altre banche all'epoca di sottoscrizione del mutuo per cui è causa).
10.5 Diversamente opinando, l'automatica sostituzione del regime di capitalizzazione semplice a quello composto, non prevista da alcuna norma (a differenza della sostituzione con i tassi BOT di cui al co. 7 dell'art. 117 TUB), si tradurrebbe surrettiziamente in un risarcimento “in re ipsa”, del tutto disancorato dall'accertamento dell'effettiva possibilità, nel caso concreto, di ottenere il più favorevole regime semplice di capitalizzazione degli interessi. Come sostenuto dalle Sezioni Unite nella più volte citata pronuncia del 2024, la “possibilità di raffronto tra prodotti diversi” è lo scopo della trasparenza (come si ricava, ad es., dall'art. 124, co. 1, T.U.B. che, in tema di “credito ai consumatori”, prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore “le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato”, nonché dall'art. 120-novies, co. 2, T.U.B. in tema di “credito pagina 23 di 24 immobiliare ai consumatori”), ragion per cui la lesione della “trasparenza” produce un danno solo se ha menomato in concreto il vantaggio che sarebbe potuto derivare al mutuatario da quel
“raffronto”, ove possibile;
in mancanza, nessun danno è risarcibile.
D'altra parte, non sussiste alcun aprioristico diritto del mutuatario ad ottenere il riconoscimento del regime semplice di capitalizzazione – che non costituisce il regime “ordinario” da applicare al mutuo, bensì uno dei possibili regimi finanziari lecitamente applicabili -, bensì solo il diritto ad essere informato in ordine all'applicazione del regime composto, nel caso di mutuo a tasso variabile o misto, al fine di riequilibrare, a vantaggio dello stesso mutuatario, la situazione di maggior incertezza in ordine al costo complessivo del finanziamento che caratterizza siffatta tipologia di mutuo.
10.6 La questione dell'assolvimento dell'onere probatorio nel caso in esame non può, tuttavia, essere esaminata nel merito, in quanto, come già sottolineato, gli attori agiscono in qualità di fideiussori della società mutuataria e, quindi, non hanno alcun diritto al risarcimento di un danno che solo alla debitrice principale può essere riconosciuto in relazione alla violazione degli obblighi informativi connessi al contratto di mutuo.
Anche tale domanda risarcitoria, quindi, va dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione degli attori.
11. In considerazione della novità di alcune questioni trattate e della sopravvenienza, nel corso del giudizio, delle citate pronunce della giurisprudenza di legittimità, le spese giudiziali vanno compensate, dovendo però porsi quelle di CTU in via definitiva a carico degli attori in quanto soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 2404/20 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande risarcitorie proposte dagli attori;
2) rigetta le ulteriori domande proposte dagli attori;
3) compensa le spese giudiziali e pone quelle di CTU in via definitiva a carico degli attori.
Salerno, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2404/20 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: nullità parziale del mutuo, ripetizione d'indebito e risarcimento danni
TRA
, e , in qualità di fideiussori Parte_1 Parte_2 Parte_3 della rappresentati e difesi dall'avv. Mario Manzo, presso il Parte_4
cui studio sono elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla via Trieste n. 2, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
E già in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Napoli, alla piazza Bovio n. 22, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, notificato il 05/03/20, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali fideiussori della (di seguito, solo , Controparte_3 CP_3
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la assumendo Controparte_2
che la aveva stipulato con la convenuta, con atto per notaio del 25/06/09, un CP_3 Per_1 contratto di mutuo ipotecario (rep. 57416, racc. 21237) per l'importo di € 150.000,00, da rimborsare in 120 rate mensili di € 1.569,08 ciascuna, con TAN fisso del 4,70% fino al 30/06/12 e successivamente parametrato all'Euribor 360 + 2,40% (in ogni caso mai inferiore al 2%), ISC del pagina 1 di 24 5,03%, interessi moratori pari al TAN + 4%; che essi attori, nel medesimo atto pubblico, si erano costituiti fideiussori della società mutuataria;
che, in violazione dell'art. 6 della delibera CICR del
09/02/00, non era stato indicato, nel predetto contratto, il TAE, né erano stati specificati il tipo di piano di ammortamento (italiano, tedesco o alla francese) ed il regime di capitalizzazione (semplice o composto) degli interessi adottati;
che tali omissioni costituivano, altresì, violazione dell'art. 116
T.U.B. e comportavano, pertanto, l'applicabilità del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, co. 7,
T.U.B., attesa l'indeterminatezza del tasso d'interesse oggetto del contratto;
che, come rilevato dal ctp, l'applicazione del regime di capitalizzazione composto aveva comportato l'esborso della somma di € 9.463,29 in più rispetto a quanto la mutuataria avrebbe dovuto versare con un regime di capitalizzazione semplice;
che la violazione della trasparenza bancaria comportava, in ogni caso, una responsabilità contrattuale della banca mutuante, che legittimava una domanda di risoluzione per inadempimento o di risarcimento dei danni;
che, inoltre, il tasso d'interesse moratorio, pari all'8,70%, risultava superiore al tasso soglia di cui alla l. n. 108/96, pari al 6,17%, con conseguente applicabilità del disposto del co. 2 dell'art. 1815 c.c.; che il TAEG indicato in contratto, pari al
5,03%, era inferiore a quello effettivo comprensivo della capitalizzazione composta, pari al 6,17%, con conseguente violazione degli obblighi di trasparenza e di quelli informativi gravanti sull'istituto di credito convenuto;
che la violazione dei predetti obblighi si era concretizzata anche in ragione della mancata allegazione al contratto di mutuo del documento di sintesi e del piano di ammortamento.
Tanto premesso, gli attori chiedevano che l'adito Tribunale volesse:
“a) In via principale, accertare che nel contratto di mutuo ipotecario (rep. 57416 – racc. 21237) stipulato in data 25.06.2009 sono stati applicati tassi di interesse usurari per i motivi suesposti, in virtù del palese sforamento del tasso soglia usura, dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi ai sensi dell'art. 644 cp e 1815 co.2 c.c., e per l'effetto rideterminare il piano di ammortamento, anche per il futuro, applicando tasso 0.
b) Dichiarare altresì che il contratto di mutuo de quo sia usurario in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, è stato convenuto un tasso di mora che unitamente a tutti gli altri componenti remunerativi (spese, oneri indicati in contratto, polizze assicurative, commissione per anticipata estinzione, ecc.) hanno determinato il travalicamento del tasso soglia usura, indicato in narrativa, alla data di sottoscrizione del contratto (25.06.2009).
c) In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346 – 1418 – 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei
pagina 2 di 24 contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. per violazione dell'art. 1322 c.c. in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico ed ancora, per violazione dell'art. 9, comma 3, Legge n. 192/1998 (Abuso di dipendenza economica) e, di conseguenza,
d) ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste, rideterminare il piano di ammortamento del mutuo anche per il futuro svolgimento del rapporto al tasso legale di volta in volta in vigore ai sensi dell'art. 1284 c.c., e/o tasso minimo Bot e, per l'effetto condannare la banca convenuta alla restituzione di quanto indebitamente incassato, ovvero imputandola al capitale residuo, previo accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti;
e) In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della clausola con cui sono stati pattuiti e determinati gli interessi ultralegali ai sensi dell'art. 1284 c.c., 1283
c.c. e 1419 c.c. per difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale ed il superiore tasso numerico effettivamente applicato nel piano di ammortamento, nonché per la mancata indicazione e indeterminatezza del tasso annuo effettivo (TAE) nonché del piano di ammortamento
e di conseguenza condannare la banca conventa alla restituzione di quanto indebitamente incassato, ovvero imputandola al capitale residuo, previo accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti;
f) In via gradata, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 115, 116 e 117 TUB unitamente all'art. 6 delibera CICR
2000, condannando la banca convenuta alla restituzione di quanto indebitamente incassato, ovvero imputandola al capitale residuo, previo accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti;
g) In subordine, accertare e dichiarare che la convenuta, con la previsione di un piano di ammortamento alla francese, ha applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti e, per
l'effetto, individuato il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attore del maggior importo da questi versato, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.
h) In via ulteriormente subordinata, la banca convenuta deve essere condannata al risarcimento dei danni, per tutte le motivazioni suesposte, che il giudice vorrà liquidare nella somma risultante dalla differenza degli interessi tra capitalizzazione composta in semplice del piano di ammortamento adottato.
i) In via gradata, la banca convenuta deve essere condannata al risarcimento dei danni che il giudice vorrà liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c., perché ha violato gli essenziali principi di trasparenza, correttezza e buona fede che devono sempre sottendere l'operato della banca prima, durante e dopo la fase di esecuzione del contratto bancario;
pagina 3 di 24 j) In ogni caso, in relazione ai punti a), b), c), d), e), f), g), accertare e determinare l'esatto dare/avere tra le parti relativamente al mutuo in contestazione determinando un piano di ammortamento per le rate in scadenza al tasso legale e/o al tasso minimo BOT dodici mesi ed in caso di accertato credito in favore dell'attore, condannare la convenuta al pagamento di quanto indebitamente percepito a titolo di interessi”, il tutto con vittoria di spese giudiziali da liquidare in favore dei difensori antistatari.
2. Con comparsa di risposta, depositata il 04/06/20, si costituiva la Controparte_2 la quale, assumendo l'inammissibilità ed infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per il rigetto delle domande degli attori, con vittoria di spese giudiziali e condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
3. Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, all'udienza del 14/02/25 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c. con riserva di depositare la sentenza entro 30 giorni.
4. Dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata dal dott. risulta che la Persona_2 CP_3
stipulava con la con atto per notaio del 25/06/09,
[...] Controparte_2 Per_1 un contratto di mutuo ipotecario (rep. 57416, racc. 21237) per l'importo di € 150.000,00, da rimborsare in 120 rate mensili inizialmente di € 1.569,08 ciascuna, alle seguenti condizioni:
a) TAN fisso del 4,70% fino al 30/06/12 e successivamente parametrato all'Euribor a 3 mesi
(rilevato da “Il Sole 24 Ore”), con quotazione 360, con aumento del 2,40% annuale, in ogni caso mai inferiore al 2% annuo;
b) ISC del 5,03%;
c) interessi moratori pari al TAN + 4%, in ogni caso in misura non superiore al tasso soglia in base alla vigente normativa in materia di usura e con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione periodica.
Gli attori e come previsto dall'art. 6 del mutuo, Parte_1 Parte_2 Parte_3 prestavano fideiussione “in via solidale ed indivisibile” per tutte le obbligazioni assunte dalla parte mutuataria.
In atti è presente copia del contratto di mutuo, nonché del piano di ammortamento aggiornato, da cui si evince che l'ultima rata pagata dalla mutuataria è quella del 28/02/19.
5. Venendo all'esame delle doglianze sollevate dagli attori, risulta in primo luogo infondata quella inerente all'asserita usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti.
5.1 In proposito, è opportuno rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha attribuito rilevanza alla sola usura originaria, specificando che “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli
pagina 4 di 24 interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. S.U. n. 24675/17, Cass. n.
24743/23).
Inoltre, secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”. Tuttavia, “qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/19).
In relazione alla commissione di estinzione anticipata del finanziamento, si è condivisibilmente sostenuto che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. n. 7352/22, secondo cui, quindi, la natura di penale per il recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratti di voce non computabile ai fini della verifica della non usurarietà).
In ogni caso, “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815,
pagina 5 di 24 comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.” (Cass. n. 16526/24, n. 34437/23, n.
8103/23, n. 9237/20).
5.2 Tenendo conto dei predetti principi, deve rilevarsi che, alla data di stipula del mutuo in esame, ossia nel II trimestre del 2009, il tasso soglia, per la categoria di operazioni “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile”, era pari al 6,87% (T.e.g.m. 4,58%).
Il tasso soglia era, quindi, di gran lunga superiore sia al TAN pattuito, pari al 4,70%, che all'ISC/TAEG, pari al 5,03%.
5.3 Per quanto attiene agli interessi moratori, pattuiti nella misura del TAN + 4%, per un totale dell'8,70% al momento della stipula del mutuo, ugualmente non si configura un superamento del tasso soglia, in quanto occorre tener conto della maggiorazione del T.e.g.m. del 2,1% prevista nel caso di interessi moratori.
Occorre, infatti, considerare l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti” (Cass. S.U. n. 19597/20).
In tale pronuncia, invero, le Sezioni Unite – affrontando, tra le altre, la questione della
“disomogeneità” tra il T.e.g.m. (che rappresenta la base di calcolo del tasso-soglia di cui all'art. 2, co. 4, l. n. 108/96, ed è attualmente determinato in base alla rilevazione dei tassi dei soli interessi corrispettivi) e la tipologia degli interessi moratori, i quali invece entrano a far parte (insieme a tutte le altre “voci di costo”) del T.e.g. relativo al singolo rapporto - hanno rilevato che l'esigenza di simmetria rispetto al T.e.g.m. può essere soddisfatta incrementando quest'ultimo della maggiorazione media indicata (con riferimento alle diverse categorie di operazioni finanziarie) nelle rilevazioni statistiche della Banca d'Italia, dal momento che “la clausola sugli interessi
pagina 6 di 24 moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga “fuori dal mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate”. Pertanto, il tasso-soglia comprendente gli interessi moratori va calcolato (prendendo come esempio i contratti di mutuo ipotecario di durata ultraquinquennale ex d.m. 21/12/17) sulla base della seguente formula: (T.e.g.m. + 1,9) x
1,25 + 4 (dove 1,9 è la maggiorazione media, rispetto ai tassi d'interesse corrispettivi, dei tassi di mora previsti per il tipo di operazione indicata, mentre il secondo fattore è rappresentato dalla somma degli incrementi – di un quarto, più ulteriori quattro punti percentuali – di cui all'art. 2, co.
4, l. n. 108/96). In mancanza della rilevazione dei tassi moratori medi nel decreto ministeriale
“ratione temporis” applicabile (in ragione dell'epoca di conclusione del contratto), il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori concretamente applicati, dovrà essere comparato con il T.e.g.m. di riferimento.
Occorre, quindi, distinguere tra i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.m. 25/03/03 e quelli, tra i quali rientra quello in esame, stipulati successivamente a tale data, in quanto solo per i secondi occorre procedere all'applicazione del tasso moratorio per la prima volta oggetto di disciplina normativa, con il d.m. 2003, cioè la maggiorazione del 2,1%; per quelli stipulati antecedentemente il rilievo del tasso usura andrà effettuato con la comparazione tra il tasso effettivo globale del singolo rapporto ed il T.e.g.m. rilevato nei suddetti decreti.
Pertanto, per i contratti conclusi fino al 31/03/03, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i d.m. anteriori a quello del 25/03/03 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/03) non indicano la maggiorazione media degli interessi moratori, sicchè la formula da utilizzare è: T.e.g.m. x 1,5; invece, per i contratti conclusi dall'01/04/03 (data di entrata in vigore del d.m. 25/03/03) al 30/06/11, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.e.g.m. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei d.m.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, co. 4, l. n. 108/1996 “pro tempore” vigente, sicchè la formula da utilizzare è: (T.e.g.m. + 2,1%) x 1,5.
Conforme al principio espresso dalle Sezioni Unite risulta anche la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 31615/21, n. 34437/23, n. 16526/24).
5.3.1 Nel caso in esame, il T.e.g.m. previsto per la categoria “mutui ipotecari a tasso variabile” nel
II trimestre 2009 era pari, come già detto, al 4,58%, sicchè, aumentando tale tasso di 2,1 punti, si perviene ad un tasso medio del 6,68%, che, incrementato ulteriormente del 50% ex art. 4, co. 2, l.
n. 108/96 (nella versione “ratione temporis” vigente), determina un tasso soglia di mora del
10,02%, che risulta ampiamente superiore anche all'interesse moratorio dell'8,70% pattuito nel mutuo in questione.
pagina 7 di 24 5.4 In relazione al prosieguo del rapporto di mutuo, l'art. 3, lett. f), del contratto “de quo” conteneva la cd. “clausola di salvaguardia”, prevedendo che l'interesse moratorio avrebbe dovuto comunque essere calcolato nei limiti della l. n. 108/96 (cfr., in ordine alla rilevanza di tale clausola,
Cass. n. 27106/24 e Cass. n. 13144/23); d'altra parte, gli attori non hanno mai dedotto, prima ancora che provato, l'avvenuto superamento del tasso soglia nel corso del rapporto.
6. Per quanto attiene alla mancata indicazione del TAE nel mutuo in questione, occorre rammentare che l'obbligatorietà dell'indicazione di tale tasso è stata introdotta con la delibera
CICR del 09/02/00, il cui art. 6 prevede che “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Ebbene, come si evince da tale disposizione, la necessità dell'indicazione del TAE presuppone la previsione contrattuale di una “capitalizzazione infrannuale” che, però, non opera nei mutui, come quello in esame, con ammortamento “alla francese”, in cui vi è solo il frazionamento annuale dell'obbligo restitutorio. In siffatti mutui, invero, come rilevato anche dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n. 15130/24, ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota di capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota di interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli stessi. Soltanto in caso di mancato pagamento sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e, quindi, esorbita dal disposto del predetto art. 6 della delibera CICR, il quale è invece applicabile ai rapporti, come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale. Secondo le Sezioni Unite, quindi, “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo…l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d.
«all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e
pagina 8 di 24 non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi” (paragrafo 13).
6.1 Né la sussistenza di una capitalizzazione infrannuale può desumersi dall'applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi.
In proposito, già prima della recente pronuncia delle Sezioni Unite, Cass. n. 27823/23 aveva precisato che “Il metodo "alla francese'' comporta…che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva,
l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n.
9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile
a un capitale dato”.
Anche secondo le Sezioni Unite nella citata pronuncia del 2024, “regime «composto»…è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)” (paragrafo 13).
pagina 9 di 24 In altri termini, l'interesse composto non ha nulla a che fare con l'anatocismo, che presuppone - ai sensi dell'art. 1283 c.c. - “interessi scaduti” e quindi non pagati su capitali già scaduti. Mentre
l'interesse composto può ritenersi il mero prodotto, per così dire, del criterio di calcolo (anticipato) delle prestazioni delle parti.
6.2 Pertanto, non essendo ravvisabile nell'ammortamento alla francese un fenomeno di produzione di interessi su interessi, ossia una fattispecie anatocistica, deve escludersi la ricorrenza di quella capitalizzazione “infrannuale” (trimestrale, semestrale, etc.) che imporrebbe l'indicazione del TAE, ai sensi dell'art. 6 della citata delibera CICR del 09/02/00.
7. Gli attori deducono, poi, che vi sarebbe difformità tra il TAEG/ISC pattuito, pari al 5,03%, e quello effettivamente applicato, e che, in conseguenza di tale discrasia, il piano di ammortamento del mutuo andrebbe ricalcolato con i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 T.U.B.
7.1 Ebbene, a parte che tale divergenza non è stata dimostrata, anche a voler ipotizzare un TAEG applicato superiore a quello pattuito non ne discenderebbero conseguenze in relazione alla validità del mutuo, non potendo, nel caso di specie, trovare applicazione né la disciplina consumeristica di cui all'art. 124 T.U.B. relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al
19/09/10, né quella di cui all'art. 125-bis, co. 7, del medesimo T.U.B.
Infatti, l'art. 124 T.U.B., nel testo vigente prima del 19/09/10, peraltro relativo ai contratti di credito al consumo di importo non superiore a sessanta milioni di lire (ossia € 30.987,41) – e quindi non applicabile al mutuo ipotecario in esame dell'importo di € 150.000,00 - non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e, al co. 5, ricollegava l'applicazione del TAEG sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad es. perché indicato in forma indeterminata o indeterminabile).
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la “ratio” sottesa all'istituto del
TAEG, ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, in considerazione dell'asimmetria informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.
7.2 Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione (ad opera del d.lgs. n. 141/10) dell'art. 125-bis
T.U.B., è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati col consumatore, e non solo per i contratti di credito al consumo, l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non Par corretta indicazione del TAEG o dell' , configurandosi, pertanto, tale previsione come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio è destinato ad pagina 10 di 24 operare a prescindere dal “vulnus” informativo che l'errata indicazione del TAEG può effettivamente aver comportato nel consumatore.
L'art. 125-bis predetto, tuttavia, si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/10, e, quindi, non al mutuo ipotecario in esame, stipulato il
25/06/09 dalla che certamente non rivestiva, tra l'altro, la qualifica di “consumatore”. CP_3
7.3 E, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 125-bis T.U.B., la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 39169/21,
n. 4597/23, n. 18235/24).
7.4 Pertanto, l'indicazione in contratto di un TAEG diverso da quello effettivo non comporta una diversa onerosità del finanziamento a carico del cliente (ben diverso sarebbe se la divergenza riguardasse il TAN), ma solamente un'eventuale diversa rappresentazione dell'effettivo costo del medesimo, sicchè non può trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto dall'art. 117
T.U.B., perché non viene applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato. Tale ultima norma, invero, fa esclusivamente riferimento al tasso d'interesse e ad ogni altro prezzo e condizione praticati, e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelli che riguardano, appunto, le condizioni contrattuali, i prezzi ed i tassi.
7.5 Ferma, dunque, la validità del contratto di mutuo, l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, al massimo, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass. n. 4597/23).
7.6 Nel caso di specie, tuttavia, fermo restando che la difformità del TAEG non è stata provata, gli attori, in quanto fideiussori della società mutuataria, non sono legittimati a richiedere il risarcimento dei danni eventualmente spettanti a quest'ultima per la violazione degli obblighi informativi e di trasparenza gravanti sulla banca mutuante, in quanto solo la mutuataria può allegare e dimostrare di essere stata indotta, a causa dell'errata informazione sul TAEG, a stipulare pagina 11 di 24 un finanziamento che, altrimenti, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato, subendo quindi un pregiudizio derivante da tale deficit informativo.
In altri termini, la violazione degli obblighi informativi può generare responsabilità contrattuale o precontrattuale della banca nei confronti dell'altra parte contraente, ossia la società mutuataria, ma non certo nei confronti dei fideiussori di quest'ultima, i quali sono sì legittimati a sollevare le medesime eccezioni spettanti alla debitrice principale, ma non anche a domandare il risarcimento dei danni inerenti ad una fattispecie negoziale alla quale sono estranei, attesa l'autonomia dell'obbligazione di garanzia dagli stessi assunta, sebbene consacrata formalmente nel medesimo documento contrattuale, rispetto alle obbligazioni gravanti sulla mutuataria. Si è, infatti, rilevato che “Il fideiussore non può esercitare, nei confronti del creditore a favore del quale ha prestato garanzia, un diritto facente capo al debitore garantito, trattandosi di un diritto del tutto estraneo alla propria sfera giuridica” (in tal senso, Cass. n. 4830/10, la quale, in applicazione del predetto principio, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la “legitimatio ad causam” del fideiussore relativamente all'azione di risarcimento dei danni patiti dal debitore principale per effetto della violazione del dovere di buona fede da parte del creditore).
Più precisamente, la responsabilità del creditore nei confronti del fideiussore, per i danni che a questi sarebbero stati cagionati dall'inadempienza delle clausole del contratto costituente il titolo dell'obbligazione garantita, è configurabile esclusivamente sotto il profilo extracontrattuale, nascendo da un rapporto al quale il fideiussore è per definizione estraneo, mentre l'inadempienza medesima può essere fatta valere, oltre che dal debitore, in via di eccezione anche dal fideiussore, nell'esecuzione del contratto di fideiussione, solo al fine di resistere all'azione proposta dal creditore per l'escussione della garanzia, e non certo per far valere diritti risarcitori derivanti dalla violazione di obblighi precontrattuali o contrattuali inerenti al titolo dell'obbligazione garantita
(Cass. n. 18086/13).
Nella specie, tuttavia, gli attori non hanno mai invocato la responsabilità extracontrattuale della banca mutuante, tanto che, nella nota conclusiva del 27/01/25, hanno insistito per la condanna della controparte “al risarcimento del danno a titolo di inadempimento contrattuale per violazione dei principi di correttezza, buona fede e obblighi informativi, rideterminando il saldo finale”.
7.7 Ne deriva che la domanda risarcitoria proposta dagli attori, per l'asserita difformità del TAEG applicato rispetto a quello pattuito, è inammissibile per difetto di legittimazione attiva, prima ancora che infondata perché indimostrata.
pagina 12 di 24 8. Analogamente vanno, altresì, respinte le ulteriori doglianze con cui gli attori, assumendo la mancata consegna del documento di sintesi e del piano di ammortamento, lamentano la violazione degli obblighi informativi gravanti sulla banca mutuante.
8.1 In proposito, va rammentato che il cd. “documento di sintesi”, nel riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto, vale a consentire al cliente una più agevole e rapida lettura delle sue clausole;
esso assolve ad una funzione meramente informativa senza rientrare nel contenuto strutturale del contratto stesso, con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di consegna del documento non comporta la nullità del negozio, potendo esclusivamente rivelarsi fonte di responsabilità pre-contrattuale o contrattuale (Cass. n. 14000/23).
8.2 Anche l'omessa predisposizione di un piano di ammortamento può al più valere come inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorre valutare nel merito la gravità, ma certamente non inficia la validità del titolo negoziale (Cass. n. 12922/20).
8.3 In entrambi i casi, tuttavia, per quanto già detto, gli attori, che agiscono solo in veste di fideiussori della debitrice principale, non possono proporre domande di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione, in pregiudizio della società mutuataria, degli obblighi informativi, configurandosi un'eventuale responsabilità precontrattuale o contrattuale che non può essere fatta valere da soggetti estranei al contratto di mutuo a cui quella responsabilità si riferisce.
9. Infine, va esaminata la questione, allo stato controversa in giurisprudenza, relativa alla validità di un mutuo a tasso variabile in cui, pur essendo stati indicati il TAN ed il TAEG, non sia stata specificata né la tipologia del piano di ammortamento adottato, né il regime di capitalizzazione, semplice o composta, degli interessi applicato.
La problematica investe, in linea di principio, sia il profilo della validità della clausola che prevede il tasso d'interesse, in relazione alla determinatezza o determinabilità di tale tasso, sia il profilo della violazione degli obblighi informativi e di trasparenza gravanti sulla banca mutuante.
9.1 In proposito, occorre partire dal rilievo per cui il mutuo in esame, come già detto, prevede un tasso misto, con TAN fisso nella misura del 4,70% fino al 30/06/12 e TAN variabile, per il periodo successivo, parametrato all'Euribor a 3 mesi (rilevato da “Il Sole 24 Ore”), con quotazione 360, incrementato di 2,40 punti percentuali all'anno, in ogni caso complessivamente mai inferiore al 2% annuo.
Dalla CTU espletata dal dott. è emerso che la banca mutuante, pur non essendo Persona_2 stato ciò esplicitato nel contratto di mutuo, ha applicato il piano di ammortamento “alla francese” ed il regime composto di capitalizzazione degli interessi. Se in luogo del regime composto fosse stato adottato quello semplice, si sarebbe pervenuti, secondo il CTU, ad una rata mensile di pagina 13 di 24 importo inferiore, tanto che, alla data dell'ultima rata pagata del 28/02/19, risultavano, con il regime composto, maggiori importi versati dalla società mutuataria per € 18.251,74.
9.2 Gli attori, in particolare, lamentano che l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato, foriera di nullità parziale del mutuo, discenderebbe essenzialmente da due omissioni del documento contrattuale, consistenti nella mancata indicazione della tipologia di ammortamento adottato (nella specie, quello “alla francese” caratterizzato da rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo) e del regime di capitalizzazione composto degli interessi, senz'altro più oneroso di quello semplice.
9.3 Tale doglianza si fonda su un dato oggettivo che può ritenersi inconfutabile sul piano della matematica finanziaria, ossia che, a parità di capitale mutuato e di TAN pattuito per la sua restituzione, l'onere complessivo gravante sul mutuatario varia con il variare del tipo di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi adottati, potendo procedersi allo sviluppo di diversi piani di ammortamento. In particolare, è indubitabile che: a) l'ammortamento
“all'italiana” – caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a “rate non costanti ma decrescenti”, nel senso che le rate recano una frazione di capitale costante ed una quota di interessi decrescente, fermo restando che, anche in tale ipotesi, la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e su quello via via residuo – genera, a parità di condizioni, un monte interessi complessivo inferiore a quello dell'ammortamento “alla francese”; b) nell'ambito di uno stesso regime di ammortamento, la capitalizzazione composta risulta più onerosa per il mutuatario rispetto a quella semplice, perché generante un maggiore ammontare di interessi.
In sostanza, l'applicazione dell'ammortamento “alla francese” e/o del regime a capitalizzazione composta determina un maggior esborso di interessi che si ripercuoterebbe, secondo gli attori, nella indeterminatezza del tasso applicato, in violazione dell'art. 1284 c.c., dal momento che non risulterebbe oggetto di pattuizione il maggior interesse applicato in concreto, diverso da quello concordato in quanto superiore a quest'ultimo per effetto dell'occulta applicazione del piano di ammortamento “alla francese” nonché, in sede di sviluppo del piano di ammortamento, del regime di capitalizzazione composta degli interessi.
9.4 L'incertezza in ordine alle condizioni effettivamente applicate, sotto il duplice profilo indicato, renderebbe indeterminato il tasso di interesse ex artt. 1346 c.c. e 117, co. 4, T.U.B. (che impone, a pena di nullità, che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”), e comporterebbe, secondo gli attori, previa declaratoria di nullità parziale del mutuo ex art. 1418, co.
pagina 14 di 24 2, c.c., l'applicazione dei tassi sostitutivi B.O.T. ex art. 117, co. 7, T.U.B. oppure, in subordine, una responsabilità precontrattuale o contrattuale della banca mutuante per violazione degli obblighi informativi di trasparenza bancaria di cui al medesimo co. 4 dell'art. 117, che giustificherebbe il risarcimento del danno consistente nella differenza tra l'importo dovuto a titolo di interessi col regime di capitalizzazione composto ed il minor importo dovuto sempre a titolo di interessi applicando, però, il regime di capitalizzazione semplice.
9.5 Non v'è dubbio che, come ripetutamente sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante
(Cass. n. 20801/24, n. 8028/18, n. 25205/14, n. 2072/13).
Nel caso di specie, si tratta di stabilire se un profilo di indeterminatezza del tasso d'interesse corrispettivo possa sussistere per la mancata indicazione della tipologia di ammortamento adottato
(all'italiana o alla francese) e del regime di capitalizzazione, semplice o composto, degli interessi applicato.
9.6 A tale quesito hanno recentemente fornito risposta le Sezioni Unite con la sentenza n.
15130/24, con la quale, nel decidere sul rinvio pregiudiziale disposto proprio da questo Tribunale ex art. 363-bis c.p.c. (introdotto dal d.lgs. n. 149/2022), si è statuito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Tale statuizione (confermata, ex multis, da Cass. n. 1844/2025, n. 1587/25, n. 1403/25, n. 1168/25,
n. 1167/25, n. 1156/25) è stata resa, come si evince chiaramente dalla relativa motivazione, in relazione ad una fattispecie di mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento allegato al contratto, avendo le Sezioni Unite, nella predetta pronuncia, precisato di non doversi pronunciare, in relazione all'oggetto del rinvio pregiudiziale, “con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile” (paragrafi 7 e 8 della citata sentenza n. 15130/24).
Il caso oggetto del presente giudizio si pone, quindi, parzialmente al di fuori dell'ambito applicativo della predetta statuizione, essendo inerente ad un mutuo a tasso misto, ossia in parte pagina 15 di 24 fisso ed in parte variabile, al quale, tra l'altro, non risulta essere stato allegato il piano di ammortamento, come eccepito dagli attori.
9.7 La circostanza che il caso in esame esuli parzialmente da quello deciso dalle Sezioni Unite non significa, però, automaticamente che la soluzione delle questioni poste debba essere differente, occorrendo valutare caso per caso se, sulla base del contenuto complessivo del contratto, possa ritenersi sufficientemente determinato o determinabile il tasso d'interesse concretamente applicato e possano ritenersi assolti gli obblighi informativi e di trasparenza posti a carico dell'intermediario bancario.
Alcune delle considerazioni sviluppate dalle Sezioni Unite hanno, invero, una “ratio” che ne consente l'esportabilità anche nei mutui a tasso variabile, laddove, in particolare, la Suprema Corte ha ritenuto (pagg. 23-30) che:
a) la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, co. 4, T.U.B. (“I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un “prezzo” o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (co. 7 del medesimo art. 117);
b) l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346
c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n.
13446/23, n. 18039/12), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. S.U. n. 5657/23). Pertanto, la doglianza che fa leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto;
c) il maggior carico di interessi del prestito non dipende – nel piano di ammortamento “alla francese” standard – da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che pagina 16 di 24 comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto;
d) in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere esplicitato nel contratto, né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), che dev'essere anch'esso esplicitato;
e) la differenza tra il piano di ammortamento “all'italiana” e quello “alla francese” non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento “alla francese” sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento “all'italiana” si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento
“alla francese” non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente;
f) l'art. 117 T.U.B. non richiede (“a fortiori” a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di “credito immobiliare ai consumatori” (art. 120-quinquies ss. e, in particolare,
120-novies T.U.B., in attuazione, con d.lgs. n. 72/2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di “credito ai consumatori” (art. 121 ss. T.U.B., in attuazione, con d.lgs. n. 141/2010, della Direttiva
2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, co. 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli “interessi e [di] tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili…” (art. 125-bis, co. 6, in relazione all'art. 121, co. 1, lett. e, T.U.B.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento
(sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di “credito ai consumatori” che, all'art. 21, co. 2, prevede che “il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento [che] indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi [e] contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando
pagina 17 di 24 l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi”);
g) anche la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR del 9 febbraio 2000 (in relazione all'art. 120, co. 2, T.U.B.), in tema di trasparenza contrattuale, riguarda “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti” o la produzione di “interessi sugli interessi” come effetto eventuale della capitalizzazione
(art. 6), con conseguente incidenza sul tasso effettivo, cioè situazioni che, come già detto, non si verificano nel regime di ammortamento “alla francese” standard;
h) ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. S.U. n.
26724/07).
9.8 Ebbene, non vi è ragione per escludere che le predette considerazioni, sviluppate dalle Sezioni
Unite in relazione al mutuo a tasso fisso, siano applicabili anche al mutuo a tasso variabile, trattandosi di statuizioni inerenti all'inquadramento giuridico delle doglianze della parte mutuataria
(non riconducibili ad un problema di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto), alla diversa struttura dei piani di ammortamento “alla francese” e “all'italiana” ed alla differenza tra gli stessi in relazione alla produzione di interessi, nonché alla non riconducibilità della tipologia del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi tra le condizioni che, secondo la vigente normativa primaria e secondaria, vanno a pena di nullità inserite nel contenuto contrattuale.
Invero, l'applicabilità ai mutui a tasso variabile dei principi espressi dalle Sezioni Unite trova, allo stato, riscontro sia nella giurisprudenza di merito (Trib. Torino, sez. I, 13 dicembre 2024, n. 6351, in Dirittodelrisparmio.it; App. Ancona, sent. n. 1703 del 2 dicembre 2024, in Iusletter.com; App.
Perugia, 18 settembre 2024, in Trib. Padova, 11 giugno 2024, in Email_1
Iusletter.com), sia nella stessa giurisprudenza di legittimità proprio in relazione a fattispecie di mutuo e leasing con TAN parametrato all'Euribor (cfr. Cass. n. 35079/24, n. 33845/24, n.
33842/24, n. 33696/24).
9.9 Nel caso di specie, come già detto, il mutuo ipotecario stipulato dalla con la CP_3 [...]
conteneva tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa, posto che lo Controparte_2 stesso indicava l'importo finanziato, pari ad € 150.000,00, il numero e la periodicità delle rate di rimborso (120 rate mensili posticipate, scadenti la prima il 31 agosto 2009 e l'ultima il 31 luglio pagina 18 di 24 2019, tutte comprensive di capitale ed interessi), l'importo costante delle rate fino al 30/06/12 (€
1.569,08 ciascuna), il TAN (nella misura fissa del 4,70% fino al 30/06/12 ed in quella successivamente parametrata all'Euribor a 3 mesi, come rilevato da “Il Sole 24 Ore”, con quotazione 360 arrotondata di 5 centesimi, aumentata del 2,40% annuale, in ogni caso mai inferiore al 2% annuo), nonchè l'ISC del 5,03%. Risulta, altresì, riportato, a scopo meramente indicativo, il valore dell'epoca del parametro Euribor pari all'1,25% nominale annuo.
Si tratta di elementi del tutto sufficienti per ritenere soddisfatti i requisiti di validità del mutuo in relazione a quanto previsto dall'art. 117, co. 4, T.U.B., che impone, a pena di nullità, che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati…”: risultano, infatti, indicati in maniera dettagliata ed inequivoca il TAN in misura dapprima fissa e poi variabile, l'importo (costante) della rata con TAN fisso, l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità ed il numero delle rate di rimborso, nonché le ulteriori spese di gestione e amministrazione del mutuo (art. 3 del contratto). A pag. 22 della sentenza delle Sezioni Unite n.
15130/24, si assume, invero, che non sussiste la nullità parziale del mutuo, sotto il profilo dell'indeterminatezza o indeterminabilità del suo oggetto, “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
9.10 Il fatto che, a differenza dei mutui a tasso interamente fisso, il contratto in esame non indichi la ripartizione delle rate per quote di capitale e di interessi non è dovuto ad una lacuna contrattuale, bensì alla scelta delle parti di applicare (almeno in parte) un TAN variabile, parametrato al tasso
Euribor a 3 mesi. Sicchè, anche un eventuale piano di ammortamento allegato al mutuo ipotecario per cui è causa non avrebbe potuto fornire alla mutuataria informazioni aggiuntive rispetto a quelle già ricavabili dal testo contrattuale, posto che tale piano, essendo assoggettato ad un TAN variabile per il periodo successivo al 30/06/12, non avrebbe potuto indicare in via anticipata l'esatto importo delle rate e la composizione delle stesse ripartita tra sorte capitale e quota interessi, dipendendo tale informazione dalla determinazione futura dell'Euribor. Il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, ove presente, può, invero, contenere solo una ricostruzione ipotetica dell'ammontare finale delle restituzioni (c.d. piano di ammortamento indicativo), basandosi sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto.
Pertanto, il fatto che il mutuatario non possa calcolare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria deriva solo dalla scelta di un mutuo a tasso variabile, che non consente di avere chiara contezza del costo finale della operazione.
pagina 19 di 24 9.11 E deve, in proposito, anche escludersi che possa configurarsi l'indeterminatezza del tasso applicato in relazione alla previsione di un TAN variabile parametrato all'Euribor.
Invero, il richiamo a tale ultimo tasso per stabilire “per relationem” le condizioni regolanti il mutuo
è astrattamente ammissibile, essendo vietato dall'art. 117 T.U.B. non il rinvio ad elementi esterni al documento contrattuale obiettivamente identificabili, bensì il rinvio ad usi o comunque a parametri non determinabili preventivamente da parte del cliente in quanto rimessi alla decisione unilaterale
(e arbitraria) della banca (Cass. n. 17110/19, Cass. n. 28824/23, nonché Cass. n. 36026/23 e Cass.
n. 29530/24 in relazione al tasso interbancario Libor). L'Euribor costituisce, invero, un tasso determinabile, in quanto tasso interbancario collegato a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro, calcolati in modo unitario su scala europea, sicché il richiamo a tale parametro è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346
c.c.
9.12 Per quanto attiene all'omessa indicazione della tipologia “alla francese” del piano di ammortamento, deve escludersi, richiamando quanto già precisato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia, che tale lacuna sia lesiva dell'effettiva volontà contrattuale ovvero di un'adeguata informazione del mutuatario, posto che ciò che rileva è il richiamo alla natura “costante” delle rate, da cui discende, come naturale conseguenza, la maggiore onerosità dell'ammortamento “alla francese”.
In particolare, la differenza tra quest'ultimo e l'ammortamento “all'italiana” in relazione al complessivo monte interessi (maggiore in quello “alla francese”) dipende (non dal maggiore tasso di interesse effettivo nell'ammortamento “alla francese”, bensì unicamente) dalle modalità del rimborso e, quindi, dal fatto che nell'ammortamento “all'italiana” il capitale è restituito più velocemente e, quindi, già a partire dalla seconda rata gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
Ma questo maggior costo dell'ammortamento transalpino non è affatto “occulto”, bensì esplicitato, sia pure indirettamente, nell'indicazione, nel testo contrattuale, di un importo di rata “costante”, nonché nell'importo delle quote di capitale e di interessi riportato nel piano di ammortamento, ove quest'ultimo sia allegato al contratto. In altri termini, e ciò è dirimente, se le parti del mutuo concordano una rata “costante”, tipica dell'ammortamento “alla francese”, come nel caso di specie, la parte mutuataria non può dirsi “sorpresa” dall'applicazione di un maggiore monte interessi, discendendo ciò dal modello di rimborso prescelto, a prescindere dall'indicazione in contratto del suo nominativo (per l'appunto, “alla francese”). Il maggior costo dell'ammortamento “alla francese” non è, quindi, un “prezzo”, bensì semplicemente il risultato della parametrazione del pagina 20 di 24 tasso di interesse ad una precisa, e concordata, modalità di rimborso costante, anziché decrescente, del capitale.
In altri termini, il maggior costo dell'operazione di finanziamento a rata costante costituisce il prezzo “palese”, perché esplicitato, di una rata (volutamente) calmierata che, per queste caratteristiche, deve presumersi (perché voluta) maggiormente adatta alle esigenze del mutuatario
(non rileva in questa sede, perché estranea al “thema decidendum”, la questione della determinazione unilaterale o condivisa delle clausole contrattuali).
L'ammortamento “all'italiana”, peraltro, non costituisce la forma “naturale” di ammortamento dei prestiti: l'art. 1819 c.c. presuppone che possa essere stabilita la restituzione rateale, prevedendo che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il mutuante possa, secondo le circostanze, richiedere il pagamento dell'intero, ma non fornisce alcuna indicazione sulle sue modalità.
9.13 In definitiva, deve escludersi, in relazione al mutuo in esame, che la mancata indicazione dell'adozione di un piano di ammortamento “alla francese” e del regime di capitalizzazione composto degli interessi incida sulla validità del contratto sotto il profilo della determinatezza o determinabilità del tasso applicato o della violazione di disposizioni normative disciplinanti, a pena di nullità, il contenuto minimo del contratto.
10. Tuttavia, a diversa conclusione può pervenirsi in relazione all'assolvimento degli obblighi di trasparenza che gravano sull'intermediario bancario e finanziario, maggiormente rilevanti nel mutuo a tasso variabile o misto, sotto il profilo della mancata indicazione del regime composto di capitalizzazione degli interessi.
10.1 Evidente è, infatti, la differenza rispetto al mutuo a tasso fisso, in quanto in quest'ultimo il mutuatario - anche nel caso di applicazione, non esplicitata, del regime composto di capitalizzazione degli interessi - è in grado di conoscere “ab origine” il costo complessivo (ossia comprensivo di interessi, commissioni e spese) del finanziamento, tramite l'indicazione di tale costo nel contratto e/o nel piano di ammortamento (che ha rilevanza negoziale: Cass. n. 5703/02), oppure, in mancanza di tale indicazione, operando una mera sommatoria delle rate indicate in contratto, essendo queste di importo costante (nell'ammortamento “alla francese”), ossia moltiplicando il numero delle rate per l'importo di ciascuna di esse ed aggiungendo le ulteriori spese e commissioni che pure vanno indicate nel contratto, sicchè, in presenza di tali elementi, il mutuo a tasso fisso è da reputarsi sufficientemente “trasparente”, ossia idoneo a lasciar intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto, consentendo al mutuatario di avere piena contezza, al momento della conclusione del contratto, della portata complessiva del suo impegno,
pagina 21 di 24 in modo da consentirgli altresì di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato.
10.2 Nel mutuo a tasso variabile, o misto (come quello oggetto del presente giudizio), invece, la conoscenza o conoscibilità, al momento della stipula del contratto, del costo complessivo del finanziamento non è per definizione possibile, perché dipende dalle future variazioni del tasso di riferimento, sicchè in tale contesto di maggiore incertezza assumono pregnante rilevanza gli obblighi informativi e di trasparenza gravanti sull'intermediario bancario o finanziario.
Tali obblighi impongono al mutuante di indicare, nel contratto, se sarà applicato il regime composto di capitalizzazione degli interessi, più oneroso per il mutuatario, al fine di rendere conoscibili tutti gli elementi che possono, in maniera significativa, influire sul costo complessivo del finanziamento, ancorato a parametri meno prevedibili.
10.3 La violazione di tali obblighi - come prefigurato, sia pure ipoteticamente, dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 15130/24 – può determinare una responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario, conformemente al principio affermato da Cass. S.U. n. 26724/07, secondo cui la violazione dei doveri di informazione del cliente può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto, dovendosi, in ogni caso, escludere che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, co. 1, c.c., la nullità del contratto (conformi Cass. n. 8462/14,
n. 15099/21).
Trattandosi di una fattispecie di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., il danno subito dal mutuatario deve essere ragguagliato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato dal comportamento tenuto dall'altra parte in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto (Cass. n. 5380/24, n. 4715/22, n. 24795/08,
n. 19024/05).
10.4 In particolare, secondo gli attori, il pregiudizio subito sarebbe dato dalla differenza tra gli interessi corrisposti con il regime di capitalizzazione composto e gli interessi che sarebbero stati corrisposti con il regime semplice, quale maggior aggravio economico derivante dal comportamento della banca violativo dell'obbligo di buona fede nella fase precontrattuale.
Tuttavia, il pregiudizio economico così indicato presuppone che il mutuatario alleghi e dimostri che, se fosse stato correttamente ed adeguatamente informato in ordine all'applicazione del regime pagina 22 di 24 composto, avrebbe avuto la ragionevole possibilità di contrattare con il medesimo intermediario bancario l'applicazione del regime semplice di capitalizzazione ovvero di rivolgersi ad altri intermediari per ottenere, a parità delle altre condizioni, un mutuo con il regime semplice di capitalizzazione degli interessi. Se, invero, non fosse configurabile, all'epoca di stipulazione del contratto oggetto di causa, una concreta ed effettiva possibilità di contrattazione alternativa e più vantaggiosa per il mutuatario – per la sussistenza, ad esempio, di una situazione di generalizzata applicazione del regime composto di capitalizzazione degli interessi da parte degli intermediari bancari e finanziari – non sussisterebbe neppure il lamentato pregiudizio, che non può ritenersi “in re ipsa” quale conseguenza discendente dalla sola violazione dell'obbligo informativo e di trasparenza (cfr. Cass. n. 27648/11, secondo cui, in tema di responsabilità precontrattuale, la parte che agisca in giudizio per il risarcimento del danno subito ha l'onere di allegare e provare il danno e l'avvenuta lesione della sua buona fede, nonché Cass. n. 15172/03, secondo cui, in tale ipotesi, la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno è a carico del danneggiato).
Considerato che, per consolidata giurisprudenza nella materia della responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento) ed è rappresentato, sul piano del lucro cessante, dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso (Cass. n. 1632/00), occorre dimostrare, anche in via presuntiva, che, in assenza della condotta sleale della controparte, sarebbe stato possibile ottenere il medesimo finanziamento a condizioni più vantaggiose sotto il precipuo profilo, però, dell'applicazione del regime semplice di capitalizzazione (ad es., producendo altri similari contratti di mutuo a tasso variabile con regime semplice di capitalizzazione degli interessi, stipulati dalla banca mutuante o da altre banche all'epoca di sottoscrizione del mutuo per cui è causa).
10.5 Diversamente opinando, l'automatica sostituzione del regime di capitalizzazione semplice a quello composto, non prevista da alcuna norma (a differenza della sostituzione con i tassi BOT di cui al co. 7 dell'art. 117 TUB), si tradurrebbe surrettiziamente in un risarcimento “in re ipsa”, del tutto disancorato dall'accertamento dell'effettiva possibilità, nel caso concreto, di ottenere il più favorevole regime semplice di capitalizzazione degli interessi. Come sostenuto dalle Sezioni Unite nella più volte citata pronuncia del 2024, la “possibilità di raffronto tra prodotti diversi” è lo scopo della trasparenza (come si ricava, ad es., dall'art. 124, co. 1, T.U.B. che, in tema di “credito ai consumatori”, prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore “le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato”, nonché dall'art. 120-novies, co. 2, T.U.B. in tema di “credito pagina 23 di 24 immobiliare ai consumatori”), ragion per cui la lesione della “trasparenza” produce un danno solo se ha menomato in concreto il vantaggio che sarebbe potuto derivare al mutuatario da quel
“raffronto”, ove possibile;
in mancanza, nessun danno è risarcibile.
D'altra parte, non sussiste alcun aprioristico diritto del mutuatario ad ottenere il riconoscimento del regime semplice di capitalizzazione – che non costituisce il regime “ordinario” da applicare al mutuo, bensì uno dei possibili regimi finanziari lecitamente applicabili -, bensì solo il diritto ad essere informato in ordine all'applicazione del regime composto, nel caso di mutuo a tasso variabile o misto, al fine di riequilibrare, a vantaggio dello stesso mutuatario, la situazione di maggior incertezza in ordine al costo complessivo del finanziamento che caratterizza siffatta tipologia di mutuo.
10.6 La questione dell'assolvimento dell'onere probatorio nel caso in esame non può, tuttavia, essere esaminata nel merito, in quanto, come già sottolineato, gli attori agiscono in qualità di fideiussori della società mutuataria e, quindi, non hanno alcun diritto al risarcimento di un danno che solo alla debitrice principale può essere riconosciuto in relazione alla violazione degli obblighi informativi connessi al contratto di mutuo.
Anche tale domanda risarcitoria, quindi, va dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione degli attori.
11. In considerazione della novità di alcune questioni trattate e della sopravvenienza, nel corso del giudizio, delle citate pronunce della giurisprudenza di legittimità, le spese giudiziali vanno compensate, dovendo però porsi quelle di CTU in via definitiva a carico degli attori in quanto soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 2404/20 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande risarcitorie proposte dagli attori;
2) rigetta le ulteriori domande proposte dagli attori;
3) compensa le spese giudiziali e pone quelle di CTU in via definitiva a carico degli attori.
Salerno, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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