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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/03/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3501/2023 R.G.
Tribunale Civile di Genova Sezione Prima
Addì 26/03/2025 avanti al giudice istruttore dott. Daniele Bianchi, nella causa indicata in epigrafe sono presenti i procuratori delle parti 1. l'avv. PAIUZZA FRANCESCO e avv. Cristian Pasero per parte attrice PAOLO (APPELLO) IN Pt_1
2. l'avv. BRACUTO MARIA RITA per parte convenuta
Controparte_1
che precisano le rispettive conclusioni come da atti introduttivo e da comparsa di risposta. L'avv. Bracuto dichiara che ha personalmente accertato su google maps che la distanza tra la segnalazione pota all'incrocio di via Isonzo e il punto di rilevazione è di 235 metri. Parte appellante osserva che detta misurazione è operata con riferimento ad una segnalazione apposta successivamente ai fatti di causa, e detta circostanza non è stata contestata.
Il Giudice invita le parti alla discussione ex art 281 sexies cpc. A questo punto il G.I., udita la discussione sulle conclusioni oggi precisate, si ritira in camera di consiglio. Il Giudice esce dalla Camera di consiglio e pronuncia la seguente sentenza, di cui da lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE I CIVILE nella persona del giudice unico Dott. Daniele Bianchi, ha pronunciato, mediante lettura in udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa N. 3501/2023 R.G. pendente tra le parti sopra indicate nell'odierno verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato in fatto e considerato in diritto:
- che presentava citazione in appello ex art. Controparte_2
342 c.p.c. avverso il chiedendo la riforma Controparte_1 della sentenza con cui il Giudice di Pace di Genova confermava il verbale di accertamento e contestazione della violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S. per aver superato “di oltre 10 Km/h ma non oltre i 40 Km/h i limiti massimi di velocità stabiliti”.
- che l'appellante presentava i seguenti motivi di appello:
1. l'illegittima installazione dei dispositivi di rilevamento della velocità, vista l'impossibilità di classificare la strada “Corso Europa” in cui è avvenuta l'asserita violazione quale “strada urbana di scorrimento”;
2. l'assenza di prova circa l'autorizzazione prefettizia dei sistemi di rilevamento della velocità nel tratto stradale per cui è causa;
3. l'assenza delle distanze previste dalla normativa tra segnaletica verticale e sistemi di rilevazione della velocità;
- che l'appellante chiedeva pertanto la riforma della sentenza del Giudice di Pace e l'annullamento del verbale di accertamento già impugnato e, in subordine, l'ammissione al pagamento del minimo della sanzione impugnata;
- che si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello e allegando la corretta installazione sia della segnaletica verticale sia dei sistemi di rilevazione della velocità;
- che preliminarmente va rilevata la tempestività dell'impugnazione;
- che è noto che “Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada , instaurato successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2011 , è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all' articolo 327 del Cpc , senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima” (cfr. Cass. civ., 07/03/2022, n. 7364);
- che nel caso di specie, non essendoci prova della notifica della sentenza, deve ritenersi applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. che decorre “dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza” (cfr. Cass. civ., n. 13617/2017);
- che pertanto l'appello (depositato in cancelleria in data 31.3.23) risulta tempestivo considerando la decorrenza del termine lungo di sei mesi sia dalla data della pronuncia (10.2.2023), sia dalla data di deposito presso la cancelleria della sentenza (24.2.2023);
- che nel merito l'appello va respinto;
- che con riferimento al primo motivo di appello, l'installazione di dispositivi di rilevamento della velocità sulla strada “Corso Europa” appare legittima;
- che infatti al momento della violazione contestata all'appellante – avvenuta in data 14.4.2022 – risultava applicabile l'art. 4 comma 1 del d.l. 121/2002 così come modificato dal d.lgs. 120/2020;
- che tale articolo consente l'applicazione, oltre che sulle “autostrade e sulle strade extraurbane principali”, anche sulle “restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto” di “dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico [...] finalizzato al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo”;
- che la stessa appellante (doc. 3 fasc. app.) ha prodotto il decreto del 29.9.2021 emesso dalla Prefettura di che autorizza CP_1
l'installazione di autovelox sulla strada denominata “Corso Europa”;
- che non ha rilievo la circostanza che in tale decreto il Prefetto abbia qualificato la strada per cui è causa come “strada urbana di scorrimento”;
- che infatti in seguito alle citate modifiche apportate dal d.lgs. 120/2020 al d.l. 121/2002 è consentita l'installazione dei dispositivi di rilevamento della velocità su tutte le tipologie di strade purché siano individuate con decreto prefettizio;
- che pertanto, vista l'esistenza di tale decreto, la condizione per l'apposizione dei dispositivi di rilevamento della velocità appare soddisfatta;
- che ciò consente di ritenere assorbito anche il secondo motivo di appello;
- che quanto al terzo motivo di appello, va rilevata la corretta apposizione dei dispositivi di rilevamento della velocità;
- che infatti la disciplina della distanza tra dispositivo di rilevamento della velocità e cartellonistica verticale è data:
▪ dall'art. 142 comma 6-bis C.d.S, ai sensi del quale “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili”;
▪ dalla Circolare del Ministero dei Trasporti Prot. 300/A/5620/17/144/20/3 del 21/07/2017 che ai fini della presegnalazione delle postazioni di rilevamento della velocità rinvia alla “distanza minima indicata nell'art. 79, comma 3, Reg. per la collocazione dei segnali di prescrizione”;
▪ dall'art. 79 comma 3 del regolamento attuativo del Codice della Strada, che con riferimento ai segnali di prescrizione individua lo spazio di avvistamento in metri 150 nelle “strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento con velocità superiore a 50 km/h” e in metri 80 nelle “altre strade”;
- che, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, non può ritenersi che la distanza minima prescritta sia quella di 150 metri;
- che infatti l'art. 79 comma 3 del Regolamento impone la distanza di 150 metri per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento soltanto qualora il limite di velocità previsto sia
“superiore a 50 km/h”;
- che nel caso di specie, dal verbale di contestazione per cui è causa risulta che il limite di velocità previsto nella strada “Corso Europa” fosse di 50 km/h (cfr. verbale accertamento, fascicolo di primo grado);
- che pertanto deve ritenersi che la distanza minima di preavviso prescritta sia quella di 80 metri prevista per le “altre strade” dal medesimo art. 79 comma 3; - che come riconosciuto dallo stesso appellante la distanza tra la segnaletica posta in corrispondenza del civico 413 di Corso Europa e il dispositivo di rilevamento in corrispondenza del civico 421 è di 77,60 metri (cfr. note pag. 5);
- che detto ciò, va peraltro osservato che la relazione acquisita ex art. 213 cpc presso il Corpo della Polizia locale del CP_1 ha dato atto che il sistema di rilevamento “autovelox”
[...]
EnVES EVO MVD 1605 utilizzato in occasione del presente accertamento (cfr. verbale in atti) rileva la velocità del veicolo a 35 metri dal posizionamento dell'apparecchiatura in direzione di allontanamento dalla stessa (relaz. 13.12.24);
- che la distanza minima di cui al citato art. 79, 3 co., Reg. att. C. d. S. svolge la funzione di avvertire il conducente della presenza di un sistema di rilevazione automatico di velocità al fine di consentirgli di adeguare la condotta stradale;
- che conseguentemente detta distanza deve essere calcolata non già tra la segnalazione e il posizionamento dell'apparecchiatura (che potrebbe essere ovunque, in ipotesi anche su satellite) bensì
– e ben diversamente – tra la segnalazione e il punto di rilevazione della velocità del mezzo, e cioè nel punto in cui viene rilevata la velocità del mezzo;
- che nel caso di specie quindi alla distanza tra la segnalazione e l'apparecchio (metri 77,60) va aggiunto l'ulteriore misura di 35 metri tale da rendere la distanza complessiva rilevante (tra il cartello segnaletico e il punto di effettiva rilevazione della velocità) superiore a 80 metri;
- che pertanto l'installazione del dispositivo e della cartellonistica di preavviso appare conforme a quanto prescritto dall'art. 79 comma 3 Reg. att. C.d.S.;
- che pertanto l'appello va respinto;
- che le spese seguono la soccombenza come da dispositivo (valore causa infra 1.100,00 euro);
- che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002;
P.Q.M.
1. respinge l'appello;
2. condanna alla rifusione in favore di Controparte_2 delle spese di lite liquidate in euro 600, Controparte_1 oltre rimborso forfettario e oneri di legge.;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002.
Così deciso e letto in udienza in Genova, addì 26/03/2025
Il Giudice
(Daniele Bianchi)