Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2016, n. 7652
CASS
Sentenza 19 dicembre 2016

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Massime1

In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e quello per il deposito della successiva ordinanza del tribunale - il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11 legge 16 aprile 2015, n. 47, la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva - devono essere intesi nel senso che il dispositivo contenente la decisione sulla richiesta di riesame deve essere depositato entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, mentre l'ordinanza del tribunale recante la motivazione deve essere depositata entro trenta giorni dal deposito del dispositivo.

Commentario1

  • 1Termine per decisione su richiesta di riesame e deposito ordinanza
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 marzo 2024

    Come devono essere intesi il termine entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e quello per il deposito della successiva ordinanza del Tribunale. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l'Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale: Formulario annotato del processo penale dopo la Riforma Cartabia 1. La questione sul termine di decisione Il Tribunale di Catanzaro respingeva un'istanza di riesame proposta avverso un'ordinanza emessa dal …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2016, n. 7652
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7652
Data del deposito : 19 dicembre 2016

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