Sentenza 19 dicembre 2016
Massime • 1
In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e quello per il deposito della successiva ordinanza del tribunale - il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11 legge 16 aprile 2015, n. 47, la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva - devono essere intesi nel senso che il dispositivo contenente la decisione sulla richiesta di riesame deve essere depositato entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, mentre l'ordinanza del tribunale recante la motivazione deve essere depositata entro trenta giorni dal deposito del dispositivo.
Commentario • 1
- 1. Termine per decisione su richiesta di riesame e deposito ordinanzaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 marzo 2024
Come devono essere intesi il termine entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e quello per il deposito della successiva ordinanza del Tribunale. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l'Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale: Formulario annotato del processo penale dopo la Riforma Cartabia 1. La questione sul termine di decisione Il Tribunale di Catanzaro respingeva un'istanza di riesame proposta avverso un'ordinanza emessa dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2016, n. 7652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7652 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2016 |
Testo completo
07652-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati : Dott. Maria Vessichelli Presidente Udienza c.c. 19.12.2016 Dott. Francesca Morelli Consigliere Sentenza n. 19hh Consigliere Registro generale n. 43342/2016 Dott. Grazia Miccoli Dott. Poalo Micheli Consigliere Rel. Consigliere Dott. Roberto Amatore Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da : LA EN, nato a [...], il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale della Libertà di Palermo del 29.8.2016 ; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'indagato l'Avv. Marco Clementi e l'Avv. Giovanni Arrigo', che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale della Libertà di Palermo, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione che aveva annullato il precedente provvedimento confermativo della disposta misura della custodia cautelare in carcere emesso dal G.i.p. del Tribunale di Palermo in data 14 dicembre 2015, aveva rigettato la richiesta di riesame avanzata dal predetto indagato per i reati di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577 comma primo n. 3 cod. pen., e art. 7 D.L. 152/91 ( Capo E della rubrica provvisoria ) ; artt. 56, 110, 112 n. 1, 575, 577 comma primo n. 3, cod. pen., e art. 7 D.L. 152/91 ( Capo F ) ; e artt. 61 n. 2, 110, 112 n. 1 cod. pen., art. 4, commi 1 e 2, lett. a, e 7 l. 895/67, oltre che l'art. 7 D.L. 152/91 ( Capo G). 1 f Più in particolare, va ricordato, per una corretta ricostruzione della vicenda processuale, che la Corte di Cassazione, con la precedente sentenza del 11 maggio 2016, aveva annullato con rinvio la decisione di conferma della predetta misura in relazione alla omessa valutazione di alcune doglianze difensive. Aveva precisato la Corte di legittimità che occorreva riesaminare il pur dedotto profilo della impossibilità di individuare l'auto filmata alle ore 19.11 nella FIAT PANDA che l'LA aveva condotto poco prima alle ore 19.06 e sull'altro profilo relativo al diverso ruolo che l'indagato potesse aver avuto nella odierna vicenda criminosa, e cioè alla guida del motociclo che aveva favorito la fuga dei sicari dopo l'omicidio a bordo dell'automobile ; che, peraltro, occorreva riesaminare le doglianze sollevate dalla difesa in ordine al decreto autorizzativo di intercettazioni ambientali n. 386/15, anch' esso redatto, come gli altri impugnati, su moduli prestampati, e ciò in considerazione dell'oggettiva divergenza fra la richiesta del pubblico ministero, che riguardava operazioni di intercettazioni tra presenti all'interno dell'autovettura MERCEDES classe B TG CT273KJ e l'effettiva autorizzazione del G.i.p. diretta invece nominativamente a consentire intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche;
che occorreva anche rimettere al giudice del merito della cautela l'interpretazione del provvedimento di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. emesso dal G.i.p. successivamente all'adozione del detto provvedimento autorizzativo, e sollecitato dall'Ufficio della Procura, giacché occorreva scrutinare se il provvedimento di correzione riguardasse l'emenda di un mero errore materiale nell'emissione del provvedimento dovuto a mera trascuratezza del G.i.p. emittente - che aveva utilizzato un modulo errato per la redazione del provvedimento - ovvero se il G.i.p. avesse voluto emettere un provvedimento diverso da quello effettivamente richiesto dal P.m., e come tale affetto da nullità e comunque non emendabile con la procedura di cui all'art. 130, codice di rito;
che osservava sempre la Corte in sede di - giudizio rescindente la verifica in ordine all'ammissibilità dell'intervento correttivo implicava, - tuttavia, la conoscenza di dati fattuali, come l'univocità o meno delle richieste di autorizzazione a condurre intercettazioni nel procedimento di cui al n. 3706/2015 R.G. e la volontà del G.i.p. di aderire esattamente alla richiesta di cui era stato investito, che sono in realtà unicamente accertabili dal giudice del merito cautelare, benché la questione investisse anche una vicenda processuale nella quale la Corte di legittimità è anche giudice del fatto processuale;
occorreva cioè, secondo il dictum della Corte, provvedere a verificare, in sede di giudizio di riesame, se le intercettazioni fossero state validamente compiute sulla base del provvedimento autorizzativo e se lo stesso fosse stato ritualmente emendato, provvedendo, in caso negativo, a impegnare il giudice del riesame nell'eventuale prova di resistenza. Avverso la predetta ordinanza ricorre di nuovo l'indagato, per mezzo dei loro difensori, affidando la sua impugnativa a sei motivi di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b, cod. proc. pen., violazione degli artt. 309 e 310, medesimo codice, per essere stata la motivazione della ordinanza qui di nuovo impugnata depositata oltre il termine di trenta giorni, 2 perentoriamente previsto, dallo svolgimento della udienza camerale;
osserva che la decisione adottata e qui impugnata era stata assunta nella camera di consiglio del 26 agosto 2016 e che, non essendo stato indicato un diverso termine nel dispositivo, la motivazione doveva essere depositata entro 30 giorni;
che, tuttavia, pur essendo il dispositivo stato depositato il 29 agosto 2016, la motivazione del provvedimento del Tribunale della Libertà era stato versato il 27 settembre 2016 ; che gli articoli sopra richiamati 309 e 310 del codice di rito prevedono, ora, che la motivazione deve essere depositata entro 30 giorni dalla decisione, pena la perdita di efficacia della misura;
che, secondo una recente giurisprudenza di questa Corte, il nuovo termine in parola per il deposito della motivazione decorre dalla data di deliberazione nella camera di consiglio, e non già dal diverso e successivo deposito del dispositivo in cancelleria;
che, pertanto, l'ordinanza impugnata doveva essere annullata per tale vizio procedurale e la misura doveva essere dichiarata inefficace.
1.2 Con il secondo motivo si denunzia, ai sensi dell'art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 624, codice di rito, e vizio argomentativo in relazione alla corretta interpretazione del dictum della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, e ciò nel senso della già dichiarata inutilizzabilità del decreto di intercettazione tra presenti n. 386/15 del 13.3.2015, avendo la questione così definita assunto autorità di cosa giudicata ed essendo stata invece oggetto di decisione da parte del giudice del rinvio, con provvedimento qui impugnato 1.2.1 Sempre con il secondo motivo si denunzia, ai sensi dell'art. 606, lett. b, cod. proc. pen., violazione degli artt. 130 e 127, commi 1 e 5, medesimo codice, per essere stata l'ordinanza di correzione di errore materiale sopra ricordata pronunziata senza il rispetto della procedura prevista per lo svolgimento del giudizio camerale. Si segnala, nel secondo motivo di doglianza, la violazione, ai sensi sempre dell'art. 606, lett. b, cod. proc. pen, dell'art. 627, e degli artt. 266, 267, e 271, codice di rito, in relazione al decreto autorizzativo n. 386/2015. Si denunzia, comunque, da parte della difesa dell'indagato l'illogicità del ragionamento svolto dal Tribunale del riesame per ritenere legittimo il provvedimento di autorizzazione alle intercettazioni ambientali da ultimo ricordato;
osserva come il Tribunale della Libertà abbia, in realtà, fondato tale giudizio di legittimità, per un verso, sulla circostanza che il decreto di proroga successivo del 15.9.2015 emesso dal Gip avesse fatto riferimento ad intercettazioni ambientali e non telefoniche ( ergo, nell'inziale decreto occorreva riferirsi ad intercettazioni ambientali e non telefoniche ), e, per altro verso, l'esatta volontà del G.i.p. dovesse esser ricostruita anche sulla base della successiva ordinanza di correzione di errore materiale emessa dallo stesso G.i.p. in data 10 maggio 2016, peraltro il giorno precedente alla celebrazione della udienza in Cassazione. Evidenzia, invece, la difesa del ricorrente che il fatto che non si sia trattato un mero lapsus calami era testimoniato dal fatto che la frase "conversazioni telefoniche" era stato invocato per ben tre volte nel provvedimento autorizzativo, con ciò emergendo che tale indicazione esplicitava una manifestazione di pensiero del G.i.p. in ordine alla tipologia di provvedimento voluto, e come tale dunque non 3 А consentiva il ricorso al procedimento di correzione di errore materiale;
osserva, inoltre, che comunque la richiesta di intercettazione tra presenti era stata disattesa dal G.i.p. procedente, giacché la stessa era diretta a captare conversazioni di ED AN all'interno dell'autovettura Mercedes classe b tg CT273KJ intestata a RO Concetta, mentre le conversazioni utilizzate riguardavano persone diverse da quelle inizialmente indicate;
evidenzia, inoltre, la mera apparenza della motivazione del provvedimento autorizzativo qui in esame, giacché ripetitivo delle formule normative, per come redatto su un modulo prestampato, e dunque adottato in violazione degli artt. 266, 267 e 271 del codice di rito e che tale rilievo che comportava conseguenze inevitabili in ordine all'utilizzabilità del materiale - intercettivo - poteva essere anche rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
1.3 Con il terzo motivo si avanzano tre rilievi a) Con il primo si deduce, ai sensi della lett. e dell'art. 606, cod. proc. pen., vizio argomentativo in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., e 575, 56 e 575 cod. pen., in ordine al coinvolgimento indiziario dell'indagato per l'omicidio IA ed il tentato omicidio Arizzi, b) Con il secondo si deduce, sempre ai sensi dell'art. 606, lett. e, codice di rito, vizio argomentativo in ordine all'affermata partecipazione del ricorrente alla fase deliberativa e preparatoria dei delitti ora ricordati. c) Con il terzo si denunzia violazione di legge in relazione all'art. 627, del codice di rito Evidenzia la difesa del ricorrente che, secondo la prima ricostruzione dei fatti operata dal G.i.p., l'indagato si sarebbe limitato ad una attività propedeutica alla preparazione dei delitti, svolgendo un sopralluogo sul posto ove si trovavano le vittime;
che, tuttavia, sulla rilevata mancata sicura identificazione della Fiat DA che passava alle ore 19.11 innanzi alla Agenzia Better ( ove si trovavano le vittime ) la Corte di Cassazione annullava proprio per omessa motivazione la ordinanza emessa in prima istanza dal T.d.L., e ciò anche sul rilievo che, sulla base delle medesime emergenze indiziarie, il T.d.L. aveva aggravato la posizione del ricorrente, ritenendolo altresì anche esecutore del mandato omicidiario. Osserva la difesa del ricorrente che, nonostante il chiaro dictum della Corte di Cassazione, il T.d.L., in sede di riesame, aveva assunto una motivazione, sul punto qui da ultimo in esame, del tutto evasiva ed evanescente, con ciò evidenziando un disimpegno motivazionale e conseguentemente la violazione dell'art. 627 del codice di rito. Si evidenzia, inoltre, la carenza motivazionale in ordine all'ulteriore profilo dell'aver, il provvedimento qui di nuovo impugnato, delineato la responsabilità concorsuale dell'indagato anche dal punto di vista della ideazione ed organizzazione dei delitti, in - ragione della circostanza di essere stato visto e video registrato insieme al ED GA, prima della commissione dei fatti qui in esame;
osserva, tuttavia, che l'indagato era sopraggiunto presso la friggitoria - ove erano riuniti gli altri indagati alle ore 17.13, con una Smart, e dunque con un autovettura diversa da quella poi utilizzata per la realizzazione dell'omicidio, e che nel corso delle intercettazioni ambientali tra RO, BI e ED 4 AN -ove, peraltro, si fornivano a quest'ultimo da parte dei primi le indicazioni operative vittima per commettere l'omicidio, con la indicazione di colpire la prima alle gambe per evitarne la fuga , non vi era la prova, ritenuta invece certa dal Tribunale impugnato, della presenza dell'indagato.
1.4 Con il quarto motivo si denunzia, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e, cod. proc. pen. vizio argomentativo in relazione alla individuazione del "Domenico" richiamato nella intercettazione ambientale come riferibile alla persona del ricorrente.
1.5 Con il quinto motivo si denunzia, in relazione all'art. 606, lett. b, cod. proc. pen., violazione dell'art. 546, medesimo codice, e comunque vizio argomentativo in relazione alle deduzioni difensive contenute nelle memorie difensive del 7 gennaio 2016 e del 26 agosto 2016, in ordine alla circostanza secondo cui l'indagato avrebbe avuto un ruolo diverso da quello indicato in precedenza, e cioè, quello, di apripista, dopo l'omicidio, utilizzando un motociclo.
1.6 Con il sesto motivo si denunzia, sempre in relazione all'art. 606, lett. e, cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla illogicità della stessa sul punto del mancato rilevamento di tracce biologiche dell'indagato sull'auto utilizzata per l'esecuzione dell'omicidio. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati, e ciò con riferimento alle doglianze contenute nel terzo e quinto motivo di ricorso.
3. Il primo motivo di censura, di natura prettamente processuale, è invece infondato.
3.1 Sul punto, occorre aderire a quella opzione ermeneutica, già espressa da questa Corte, secondo cui in materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e quello per il deposito della successiva ordinanza del tribunale, il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11 legge 16 aprile 2015, n. 47, la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva, devono essere intesi nel senso che il dispositivo contenente la decisione sulla richiesta di riesame deve essere depositato entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, mentre l'ordinanza del tribunale recante la motivazione deve essere depositata entro trenta giorni dal deposito del dispositivo ( Sez. 6, sent. 22818 del 15/04/2016 Cc. (dep. 30/05/2016 ) Rv. 267128 ). Dunque, dopo la novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, il termine entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e quello per il deposito della successiva ordinanza del tribunale "devono essere intesi nel senso che il dispositivo contenente la decisione sulla richiesta di riesame deve essere depositato entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, mentre l'ordinanza del tribunale recante la motivazione deve essere depositata entro trenta giorni dal deposito del dispositivo" (così, expressis verbis, anche Sez. 2, sent. n. 31409 del 27/04/2016 Cc. (dep. 21/07/2016 ) Rv. 267849 ). 5 А 3.1.1 Sul punto, occorre ricordare che, nell'ipotesi della deliberazione della sentenza, il meccanismo procedurale di cui al combinato disposto degli artt. 525-544-545-548 cod. proc. pen. è chiaro il giudice, subito dopo la chiusura del dibattimento, si ritira in camera di consiglio per deliberare;
non vi è alcun termine per la deliberazione;
subito dopo che la decisione sia stata assunta, il dispositivo è letto in udienza;
dalla lettura del dispositivo, decorrono i termini ordinatori per il deposito della motivazione di cui all'art. 544, 2 e 3 comma, cod. proc. pen., salvo che, ai sensi del primo comma, il giudice non abbia provveduto a redigere contestualmente la motivazione della quale, in tal caso, deve darne lettura. Ne consegue che, per la sentenza, la legge ha stabilito che i termini decorrano dalla "pubblicazione in udienza" della sentenza (cfr. art. 545 cod. proc. pen. ), ossia dalla lettura del dispositivo che, pertanto, prende la data del momento in cui ne è data pubblica lettura e, da questo momento, se non è letta contestualmente anche la motivazione, decorrono i termini per il deposito della motivazione (cfr. art. 548, codice di rito ).
3.1.2 Diverso è il meccanismo previsto per la deliberazione sulle impugnazioni contro le misure cautelari. Sul punto, va, innanzitutto, osservato che, al procedimento in esame, si applica il novellato art. 309 cod. proc. pen. che ha introdotto significative innovazioni rispetto al precedente art. 309. Il previgente art. 309, comma 10, cod. proc. pen. stabiliva, per il giudice, un solo termine che, ove non osservato, determinava la perdita di efficacia della misura cautelare, e cioè che la decisione non intervenisse entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. Nulla era disposto per il deposito della motivazione. Sul punto, dunque, si era formata una consolidata giurisprudenza secondo la quale, la suddetta disposizione "deve essere intesa nel senso che è necessario e sufficiente, perché non si produca l'automatico effetto caducatorio, che entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti il tribunale abbia deliberato in merito alla richiesta medesima ed abbia, inoltre, provveduto al deposito del dispositivo: mediante tale deposito, infatti, si rende certo, per gli interessati, che la decisione con quel determinato, irreversibile contenuto - è intervenuta nel termine e si rende altresì possibile l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti;
la motivazione dell'ordinanza di riesame, viceversa, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale di cui all'art. 128 cod. proc. pen., può essere depositata, senza influenza alcuna sull'efficacia della misura, nel termine ordinatorio - la cui osservanza è tuttavia doverosa per il giudice ai sensi dell'art. 124 cod. proc. pen. dei cinque giorni successivi alla deliberazione predetta" (Cass., SSUU 7/1996; Cass. 23211/2014).
3.1.2 Orbene, il novellato art. 309, comma 10, cod. proc. pen. stabilisce, invece, ora, che, innanzitutto, la decisione dev'essere assunta pena l'inefficacia del provvedimento restrittivo - entro dieci giorni dal ricevimento degli atti ( sul punto, nulla è stato innovato rispetto alla previgente normativa ); e che, in secondo luogo, la decisione (rectius, il dispositivo) non dev'essere letta in pubblica udienza, proprio perché il rito quello camerale ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. ( anche su tale punto, nulla è stato innovato ) ; e che, invece, una volta R assunta la decisione, da questa decorrono i termini di 30 o 45 giorni a pena di inefficacia del provvedimento cautelare - per il deposito della motivazione ( ed è questa la novità introdotta ). Ed invero, l'introduzione di questo ulteriore termine perentorio a pena di inefficacia della misura cautelare ossia il deposito della motivazione oltre i termini previsti -, ha mutato la - problematica postasi sotto la previgente normativa e risolta dalla giurisprudenza di questa Corte nei termini di cui sopra si è detto. Il legislatore ha fatto scattare il "dies a quo" per il deposito della motivazione, senza alcuna soluzione di continuità, direttamente "dalla decisione", con ciò, quindi, creando un meccanismo del tutto diverso da quello per il deposito della sentenza.
3.1.2 Ciò premesso, osserva il Collegio come il dettato della legge, lo si ripete, sia chiaro e non sia suscettibile di diverse interpretazioni: l'ordinanza del tribunale (rectius: la motivazione) dev'essere depositata in cancelleria entro trenta o quarantacinque giorni "dalla decisione", per tale dovendosi intendere non già la data in cui il tribunale abbia deliberato in camera di consiglio, ma quella diversa coincidente con lo scioglimento della riserva decisoria e con il deposito del dispositivo "decisorio" in cancelleria. Ciò non toglie che, come nel precedente regime normativo in vigore prima dell'ultima novella, il deposito del dispositivo deve avvenire non oltre i dieci giorni dalla ricezione degli atti. Con la conclusione che il deposito del dispositivo continua ad avere, anche sotto la vigenza del novellato art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., la funzione sia di verifica del rispetto del primo termine, che anche quello di controllo e verifica della decorrenza del dies a quo per il deposito della motivazione. Peraltro, va aggiunto che l'attestazione della cancelleria rappresenta l'unico atto che ufficializza la decisione e, dunque, rappresenta l'unico elemento idoneo a verificare il rispetto del termine della decisione, intesa come deposito della motivazione del provvedimento cautelare.
3.1.3 Ma anche il diverso orientamento giurisprudenziale richiamato dalla parte ricorrente (Sez. 2, n. 4961 del 26/01/2016 - dep. 08/02/2016, Gentile, Rv. 2663770) e secondo il quale, expressis verbis, "In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine di "trenta giorni dalla decisione", indicato per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame dagli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., novellati dalla legge 16 aprile 2015 n.47, decorre dalla data della deliberazione in camera di consiglio attestata nel dispositivo e non dalla eventuale diversa data del deposito in cancelleria del dispositivo medesimo", non può che essere letto e interpretato se non nel senso che il termine in discussione decorra invero dalla deliberazione del dispositivo, così come può risultare dall'unico atto che ne attesti ufficialmente la giuridica esistenza, e cioè il deposito in cancelleria. Ed è da quella data che decorrono i termini di trenta o quarantacinque giorni per il deposito della motivazione.
3.1.4 Nel caso di specie, il dispositivo è stato depositato in cancelleria in data 29 agosto e dunque il deposito della motivazione dell'ordinanza, avvenuta in data 27 settembre, risulta essere intervenuto in modo tempestivo, a nulla rilevando che nel dispositivo si legga la formula 7 "all'esito della udienza camerale del 26 agosto", data quest'ultima che rappresenta il giorno in sui è stata assunta la "riserva decisoria" e non già quella diversa e successiva in cui la deliberazione è stata adottata dal Collegio, e ciò proprio tramite il deposito del dispositivo ( e dunque, della "decisione") in cancelleria.
4. Ma anche il secondo motivo non è meritevole di positivo apprezzamento.
4.1 La parte ricorrente assume del tutto erroneamente e fornendo una interpretazione fuorviante del contenuto del dictum della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione che in relazione al decreto di intercettazione tra presenti di cui al n. 386/15 del 13.3.2015 sia stato decretato dal giudice di legittimità un giudizio di inutilizzabilità, come tale orami coperto dal giudicato così formatosi. - -Questa interpretazione è a dir poco ardita, per non dire forse meglio manifestamente infondata, atteso che la Corte di Cassazione, in sede di giudizio rescindente, ha espressamente demandato al giudice del rinvio proprio la interpretazione del provvedimento di "correzione di errore materiale" del decreto autorizzativo all'attività captativa, e ciò al fine di far rivalutare al giudice del merito della cautela se fosse legittimo o meno il provvedimento autorizzativo originario. Ne consegue, come ovvio corollario, che la questione della validità o meno del provvedimento di autorizzazione emesso dal G.i.p. in data 13.3.2015 per legittimare l'attività intercettativa tra presenti, lungi dall'essere stata risolta definitivamente dal giudice di legittimità con decisione passata in giudicato, costituisce proprio l'oggetto del devolutum al giudice del rinvio.
4.1.1 Manifestamente infondata è invece la ulteriore doglianza relativa alla denunziata violazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b, codice di rito, degli artt. 130 e 127, commi 1 e 5, medesimo codice, per essere stata l'ordinanza di correzione di errore materiale sopra ricordata pronunziata senza il rispetto della procedura prevista per lo svolgimento del giudizio camerale. Sul punto, occorre ricordare, in primo luogo, che il provvedimento di correzione di errore materiale sopra descritto non è stato tempestivamente impugnato dall'imputato per la denunziata violazione di legge e dunque la questione non può essere riproposta per la prima volta in questo giudizio di legittimità, dopo che, peraltro, la doglianza non era stata neanche avanzata nel primo giudizio di riesame e pertanto non era stata neanche oggetto di devoluzione al giudice del rinvio da parte della Corte di legittimità in sede di primo annullamento. Ed invero, la Corte di legittimità, con la pronuncia di annullamento, ha solo demandato al giudice del rinvio il compito di "verificare" e "interpretare" il provvedimento di correzione alla luce delle risultanze processuali, senza devolvere al giudice del riesame una ulteriore verifica del provvedimento di correzione, sotto altri ed ulteriori profili di legittimità, come il corretto rispetto del contraddittorio processuale nel giudizio camerale in seguito al quale il detto provvedimento era stato adottato. La questione è stata, infatti, avanzata dal ricorrente, per la prima volta, in questo ulteriore giudizio di legittimità. 8 4.1.2 Ma anche le ulteriori doglianze sollevate dalla parte ricorrente in merito al decreto di autorizzazione sopra richiamato e riferite all'asserita violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. non sono in alcun modo condivisibili. Ed invero, il Tribunale della Libertà motiva correttamente sul punto, evidenziando, per un verso,la circostanza che il decreto di proroga successivo del 15.9.2015 emesso dal G.i.p. aveva fatto espresso riferimento ad "intercettazioni ambientali" e non telefoniche ( ergo, l'inziale decreto aveva ad oggetto, nelle intenzioni del giudice, proprio l'autorizzazione ad intercettazioni ambientali e non telefoniche ), e, per altro verso, che l'esatta volontà del G.i.p. dovesse esser ricostruita anche sulla base della successiva ordinanza di correzione di errore materiale emessa in data 10 maggio 2016, il cui contenuto non è certo equivoco. Ebbene, può dirsi con certezza che la motivazione resa dal tribunale ricorso non è illogica e contraddittoria ed è, peraltro, rispettosa del dictum della Corte di Cassazione, con ciò scongiurandosi i dedotti profili di violazione di legge sopra menzionati.
4.1.3 Le censure sollevate in merito al contenuto delle intercettazioni ambientali e dei soggetti captati sono addirittura inammissibili, in quanto doglianze sollevate per la prima volta in questo giudizio di legittimità e peraltro estranee al devolutum del giudizio di rinvio.
4.1.4 La ulteriore doglianza, ancora una volta qui sollevata, in relazione alla denunziata mera apparenza della motivazione del provvedimento autorizzativo all'attività captativa per l'utilizzo di moduli prestampati è anch'essa inammissibile giacché, sul punto qui in da ultimo in esame, è calato inesorabilmente il giudicato dopo il primo pronunciamento della Cassazione che, in relazione agli altri due analoghi provvedimenti autorizzativi, ha ritenuto legittima la motivazione per relationem agli atti di indagine richiamati, così chiudendo definitivamente la discussione sul punto.
5. Il terzo e quinto motivo di doglianza sono invece fondati, assorbendo in tal modo anche l'esame del quarto e del sesto motivo.
5.1 Sul punto, occorre ricordare l'oggetto del giudizio devoluto dalla Corte di legittimità al Tribunale della Libertà in sede di annullamento. Aveva precisato la Corte di legittimità che occorreva riesaminare il pur dedotto profilo della impossibilità di individuare l'auto filmata alle ore 19.11 nella FIAT PANDA che l'LA aveva condotto poco prima alle ore 19.06 e l'altro profilo relativo al diverso ruolo che l'indagato potesse aver avuto nella odierna vicenda criminosa, e cioè quello alla guida del motociclo che aveva favorito la fuga dei sicari dopo l'omicidio. Osserva la Corte che, come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, sussiste una evidente ed intrinseca contraddittorietà tra la prima ricostruzione fattuale operata dal G.i.p. (ricostruzione secondo cui l'indagato si sarebbe limitato ad una attività propedeutica alla preparazione dei delitti facendo un sopralluogo sul posto ove si trovavano le vittime ), e quella diversa e più compromettente operata dal Tribunale della Libertà, sulla base del medesimo compendio indiziario, secondo cui l'IL avrebbe partecipato ai frenetici incontri con i 9 А mandanti e gli esecutori materiali dell'omicidio e, poi, avrebbe partecipato come esecutore all'azione omicidiaria. Osserva, tuttavia, la Corte come non emerga in modo chiaro dalla motivazione impugnata in base a quali indizi il ricorrente possa essere considerato come compartecipe nella veste di ideatore e di organizzatore dei delitti, se si esclude la circostanza di essere stato videoregistrato insieme con il ED GA prima dei fatti in esame. Non vi è neanche dubbio nella ricostruzione della dinamica dei fatti che l'indagato era sopraggiunto presso la friggitoria ove erano riuniti gli altri indagati alle ore 17.13 con una Smart, e dunque con una autovettura diversa da quella poi utilizzata per la realizzazione dell'omicidio. E poi, non è neanche dubitabile, perché di ciò non fa mistero neanche l'ordinanza impugnata, che, nel corso delle intercettazioni ambientali captate tra RO, BI e ED AN ( ove peraltro si fornivano a quest'ultimo da parte dei primi le indicazioni operative per commettere l'omicidio, con la indicazione di colpire la vittima prima alle gambe per evitarne la fuga ), non sia emersa la prova della presenza dell'indagato all'incontro sopra descritto. Per contro, risulta elemento gravemente indiziante a carico dell'indagato quello secondo cui l'autovettura Fiat DA vista subito dopo le 19.11 innanzi all'Agenzia Better è proprio quella prima vista alle 19.06 innanzi alla friggitoria "Na za nunzia", ove è sicura la presenza dell'IL insieme agli altri coindagati RO e AN OR. Ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato non chiarisca in base a quali indizi delinei la figura del ricorrente come "organizzatore" ed "esecutore" del duplice delitto e come possa "alternativamente" ammettere il ruolo dell'IL come possibile concorrente nell'omicidio e nel tentato omicidio, nella diversa veste di colui il quale, a bordo di un motociclo, agevolò la fuga degli esecutori materiali dei sopra descritti delitti. Sul punto, la risposta fornita da parte del Tribunale del riesame cautelare non risulta appagante, in quanto risulta improbabile che l'indagato, una volta sopraggiunto sul locus commissi delicti a bordo della descritta Fiat DA, abbia, poi, imbracciato un motociclo per favorire la fuga degli altri malviventi. Peraltro, il riconoscimento da parte del IE dell'odierno indagato è avvenuta in termini non di certezza assoluta ed anche questo è un profilo su cui è necessario un nuovo approfondimento da parte del Tribunale della Libertà. Si impone pertanto un annullamento con rinvio al giudice competente per un nuovo esame sulle questioni da ultimo evidenziate.
6. Ricorre nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. Cod. proc. pen. con necessità pertanto che copia del provvedimento sia trasmessa a cura della cancelleria al ricorrente. 10
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale della Libertà di Palermo per nuovo esame. Dispone l'integrale trasmissione gli atti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. Cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 19.12.2016 Il Presidente Maria Vessichelli Mule Il Consigliere estensore Roberto Amatore Posate Aristore DEPORTATA IN CANCELLERIA addl 17 FEB 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ☑ 11