Sentenza 16 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2002, n. 14712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14712 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN HOME DEL PODLO LIANO1 4 7 12 / 0 2 LA CORTE UPREMA DI CASSALIČNE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO W Presidente - R.G.N. 8953/00 n.36238 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Cro Dott. Camillo FILADORO Consigliere - Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Ud. 24/06/02 Dott. Ulpiano MORCAVALLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA + sul ricorso proposto da: CLINICA VILLA DEI PINI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MARTIRE, rappresentato e difeso dagli avvocati AMEDEO CHIANTERA, UMBERTO ICOLARI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2002 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, £999 rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, -1- FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
->> controricorrente avvers0 la sentenza n. 24/00 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 08/02/00 R.G.N. 244/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato MARTIRE per delega CHIANTERA;
udito l'Avvocato CORRERA per delega SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 3 -2- 8953/00 Svolgimento del processo Con ricorso del 5.8.1992 al Pretore di Avellino la SOC. Clinica Villa dei Pini s.p.a. esponeva: che con sentenza n. 296/1983 confermata in appello e passata in giudicato il Pretore di Avellino aveva riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire degli sgravi previsti dalla legge 16.10.1968 n. 1089 previo suo inquadramento nel settore "industria"; che a seguito dell'entrata in vigore della legge 9.3.1989 n. 88 1'INPS le aveva comunicato che in forza dell'art. 49 della legge citata la clinica veniva inquadrata nel settore "commercio" con "esclusione del beneficio degli sgravi degli oneri contributivi" di cui alla legge n. 1089/1968. Tanto premesso, la società chiedeva che il Pretore dichiarasse Alpens illegittima la determinazione di escluderla dai benefici degli sgravi contributivi e che venisse riconosciuto il diritto della istante al c.d. doppio inquadramento, nel settore commercio ai fini previdenziali ed assistenziali e nel settore industria ai fini degli sgravi contributivi. Costituitosi il contraddittorio il Pretore, con sentenza n. 189 del 1999, rigettava la domanda. L'appello proposto dalla società veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Avellino con sentenza n. 24 del 2000. In motivazione il Tribunale, premesso che la domanda della società si riferiva al periodo precedente l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, osservava che per il periodo anteriore all'entrata in vigore di detta legge l'inquadramento della società nel settore industriale, determinato con sentenza, comportava di conseguenza analogo inquadramento anche ai fini previdenziali e assistenziali, non essendo 2 configurabile il c.d. doppio inquadramento. Solo per il periodo successivo, prosegue 49 prevede la sentenza, l'art. espressamente che la classificazione dei datori di lavoro abbia l'emanazione di un provvedimento luogo attraverso amministrativo destinato a produrre effetti non limitati all'ordinamento interno dell'INPS, ma valido erga omnes nell'intero ordinamento previdenziale e assistenziale. Avverso questa sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione ricorrente denuncia violazione Con l'unico motivo la della legge 25.10.1968 n. 1089 e dell'art. 112 c.p.c., e integrazioni, del T.U. n. 797 del successive modificazioni 48 e segg. della 1955, dell'art. 2195 cod.civ., degli artt. 1989 n. 88, nonché omessa insufficiente e Dhonlegge 9.3. contraddittoria motivazione. Osserva la ricorrente che il Tribunale ha deciso la causa sul presupposto errato che la Clinica Villa dei Pini avesse richiesto di usufruire del doppio inquadramento per il periodo precedente alla entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, mentre la domanda proposta dalla società era intesa ad ottenere il doppio inquadramento per il periodo successivo a detta legge. Il Tribunale in tal modo ha omesso di pronunciare sul capo principale della domanda e cioè se sussiste ○ meno il diritto della Clinica ad ottenere il riconoscimento del doppio inquadramento dopo l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989. Sostiene altresì la ricorrente che per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 88/1989 è del tutto legittimo il doppio inquadramento dell'impresa, industriale ai 3 fini degli sgravi e commerciale ai fini previdenziali, poiché la normativa relativa all'inquadramento delle imprese e quella concernente gli sgravi contributivi operano in ambiti diversi e non interferiscono tra loro, né è ricavabile dall'insieme delle principio della unicità dinorme in esame l'opposto inquadramento delle imprese. Il ricorso è infondato, ma la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta nei termini che seguono. Il problema sottoposto all'esame della Corte concerne la verifica della sussistenza о meno nel nostro ordinamento previdenziale del diritto delle imprese erogatrici di prestazioni sanitarie al c.d. doppio inquadramento, industriale ai fini del godimento degli sgravi contributivi previsti dalla e Odpor legge n. 1089 del 1968 e sue successive integrazioni tutti gli altri obblighimodificazioni e commerciale per previdenziali e assistenziali dopo l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989. E ' fermo convincimento del Collegio che sia la normativa anteriore alla legge n. 88 del 1989, che quella ricavabile da quest'ultima legge, non consentano di riconoscere un siffatto diritto. Dal complesso delle norme previdenziali, infatti, non è dato ricavare il fondamento logico e razionale dell'asserito principio per cui il datore di lavoro avrebbe facoltà di quella categoria ascegliere l'inquadramento in questa о seconda dei vantaggi che possono a lui derivarne. Evidenti esigenze sistematiche e razionali impongono invece di ritenere che l'inquadramento di una impresa debba essere unico a tutti gli effetti previdenziali e che da quest'unico inquadramento derivino poi al datore di lavoro tutti i vantaggi e gli svantaggi ad esso connessi. In realtà, contrariamente a quanto ritenuto dalla società ricorrente, nella giurisprudenza di questa Corte non è mai prevalso l'orientamento favorevole al c.d. doppio inquadramento delle imprese, né le poche sentenze che a tale principio si sono richiamate hanno mai delineato in modo esaustivo il fondamento normativo e sistematico di un siffatto principio. La stessa sentenza n. 497 del 1990 della Corte Costituzionale, dichiarativa della inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 49 terzo comma della legge n. 88 del in motivazione richiama il predetto indirizzo1989, giurisprudenziale senza alcuna pretesa di affermazione di principi di diritto in materia. Vero è invece che, con particolare riferimento alle imprese Odpr che hanno iniziato la propria attività prima del 1989, come la società ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte di gran lunga prevalente ha affermato il diverso principio per cui in tema di inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, i criteri di classificazione dettati dall'art. 49 legge n. 88 del 1989 non sono applicabili con riguardo ad attività iniziate prima dell'entrata in vigore della legge predetta, per le quali opera la regola della ultrattività degli inquadramenti derivanti dalla normativa previgente, dettato dalla seconda parte del terzo comma del citato art. 49, sicchè una casa di cura già in attività al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, va qualificata a tutti gli effetti previdenziali come impresa industriale in base alla classificazione di cui all'art. 2195 cod. civ., e ciò fino alla data del 31 dicembre 1996, in cui sono entrati in vigore l'art. 1 comma 234 e l'art. 2 comma 215 della legge 23.12.1996 n. 662 5 n. 9826 del 1997, Cass. n. 2240 (Cass. n.4637 del 1996, Cass. del 1995). Da ciò consegue che nella fattispecie in esame, ai fini della determinazione dei contributi previdenziali, al cui versamento la casa di cura è obbligata, deve tenersi conto, pur dopo l'entrata in vigore legge n. 88 del 1989, dei criteri di classificazione applicabili prima della suddetta legge, alla cui stregua le case di cura andavano inquadrate tra le imprese ! pertanto, accertata la natura industriale industriali;
dell'attività svolta dal datore di lavoro ai fini della legislazione classificazione dellaincentivante, sulla base ovvero perimprese di cui all'art. 2195 cod. civ., delle Den sentenza passata in giudicato, come nel caso di specie, analogo deve essere l'inquadramento ai fini contributivi. Va altresì rilevato che, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, anche dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 88/1989, allorquando 1'INPS procede alla classificazione delle imprese a norma dell'art. 49, mette in atto dei meri atti ricognitivi;
di conseguenza l'Istituto, nel procedere alla classificazione delle imprese, è tenuto a rispettare rigorosamente il disposto della legge e la sua condotta è priva di qualsiasi discrezionalità, sicchè ogni controversia sull'inquadramento si risolve in una controversia sull'obbligo di iscrizione e/o contribuzione, cioè su un elemento del rapporto giuridico previdenziale (o assicurativo) che attiene a diritti soggettivi (Cass. n. 5419 del 1996, Cass. n. 4837 del 1994, Cass. n. 12254 del 1992). A questi principi, pienamente condivisi dal Collegio, si è correttamente attenuto anche il Tribunale di Avellino con ampia e coerente motivazione. Per quanto sopra detto si rivela pertanto irrilevante e non decisivo l'errore in cui è incorso detto giudice, laddove ha ritenuto che la società avesse limitato la domanda al periodo precedente l'entrata in vigore della legge n. 88/1989. nella specie di società che aveva iniziato la Trattandosi propria attività prima del 1989, e alla quale era stato riconosciuto l'inquadramento nel settore industriale con sentenza inter partes passata in giudicato, tale inquadramento continuava ad operare anche dopo il 1989, nonostante la contraria determinazione dell'INPS che ha dato origine alla presente causa che per quanto qui interessa deve essere disapplicata. Ciò che qui preme rilevare è, comunque, che la domanda della società di vedersi riconosciuto il diritto al doppio inquadramento deve essere respinta perché del tutto infondata. In buona sostanza, con le precisazioni sopra esposte, la sentenza del Tribunale di Avellino merita nel suo complesso conferma, per cui tutte le censure mosse dalla ricorrente devono essere disattese. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. A S
P.Q.M.
S 0 1 A . 3 I , T T 3 D I A R 5 , La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le part S D 'A O 0 E : L SP L A L N L T I O E S 3 B N D O del giudizio di cassazione. -7 G I P S O 1-8 IM N A E 1 A D S Così deciso in Roma il 24 giugno 2002 D I E E , E A O G T R O Il PresiPresidente N G T T E E IS IT Il Cons. estensore S L E G IR PromentФротив О ярпіма E A D R L L O E D IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Loggi, 16 0 1.2002 T IL CANCELLIERE R O F