Sentenza 27 aprile 2016
Massime • 1
Anche dopo la novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, il termine entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e quello per il deposito della successiva ordinanza del tribunale, il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva, devono essere intesi nel senso che il dispositivo contenente la decisione sulla richiesta di riesame deve essere depositato entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, mentre l'ordinanza del tribunale recante la motivazione deve essere depositata entro trenta giorni dal deposito del dispositivo.
Commentario • 1
- 1. Termine per decisione su richiesta di riesame e deposito ordinanzaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 marzo 2024
Come devono essere intesi il termine entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e quello per il deposito della successiva ordinanza del Tribunale. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l'Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale: Formulario annotato del processo penale dopo la Riforma Cartabia 1. La questione sul termine di decisione Il Tribunale di Catanzaro respingeva un'istanza di riesame proposta avverso un'ordinanza emessa dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2016, n. 31409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31409 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2016 |
Testo completo
3 1 4 0 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCO FIANDANESE Presidente SENTENZA N. - Consigliere - 786 Dott. UGO DE CRESCIENZO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIOVANNA VERGA - N. 4707/2016 Dott. IGNAZIO PARDO - Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA AT N. IL 11/04/1953 BA AN N. IL 21/07/1961 avverso l'ordinanza n. 3633/2015 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 13/01/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Man's 1-2raticelli che ho conclus jes ie mпідей Udit i difensor Avv.; Massarie IAs che si riforte mento ei morini e ne chicole l'accoger RITENUTO IN FATTO Con ordinanza in data 13.1.2016 il Tribunale del riesame di Roma respingeva l'appello proposto da MA IZ e BA GE avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Roma che il 14.8.2015 aveva respinto l'istanza avanzata dalla difesa degli indagati di perdita di efficacia della misura in atto degli arresti domiciliari, ritenendo che l'ordinanza del Tribunale del Riesame, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, era stata depositata nei termini previsti dall'art. 309 co 10 c.p.p. e cioè entro 30 gg. dal deposito del dispositivo. . Ricorrono per Cassazione, a mezzo del difensore gli indagati sostenendo il mancato rispetto dei termini processuali previsti dall'art. 309 co 10 c.p.p. con conseguente perdita di efficacia della misura sul presupposto che il deposito doveva essere ritenuto tardivo perché il dies a quo doveva essere quello della camera di consiglio e non quella del deposito del dispositivo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il problema sottoposto al vaglio di questa Corte è quello di verificare, alla luce della NO dell'aprile del 2015, da quando decorre il termine perentorio per il deposito dell'ordinanza che ha deciso una richiesta di riesame. Fra gli aspetti di maggior impatto innovativo della L. 16.4.2015 n. 47 rientra sicuramente la nuova formulazione del decimo comma dell'art. 309, introdotto dall'art. 11, comma 5 che ha modificato il 10 co dell'art. 309 c.p.p. Il testo precedentemente vigente prevedeva che l'ordinanza applicativa perdesse efficacia in due sole specifiche ipotesi: 1) quella in cui gli atti posti a sostegno della richiesta di misura non fossero stati trasmessi entro il termine di cinque giorni dalla richiesta, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 309; 2) quella in cui la decisione sulla richiesta di riesame non fosse intervenuta entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, ai sensi del nono comma dell'art. 309. A tale ultimo proposito, deve rilevarsi che era del tutto consolidata, in giurisprudenza, l'interpretazione secondo cui il termine doveva ritenersi rispettato se, entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti, il tribunale avesse deliberato sulla richiesta di riesame ed avesse provveduto al deposito del dispositivo: non risultando invece necessario il deposito, nei dieci giorni, anche della motivazione dell'ordinanza (Cass Sez. Un. 17 aprile 1996, n. 7, Moni, Rv. 205256 e, da ultimo, Sez. II, 9 aprile 2014, n. 23211, Morinelli, Rv. 259652). Altrettanto pacifica era poi l'ulteriore affermazione per cui, in caso di perdita di efficacia della misura ai sensi del combinato disposto dell'art. 309, nono e decimo comma, era legittima la reiterazione della misura cautelare, ancorché applicata prima che sia posto in esecuzione il provvedimento di liberazione conseguente alla perdita di efficacia della precedente ordinanza, poiché la regola della preclusione processuale, in forza del principio del "ne bis in idem", opera solo quando il provvedimento sia annullato in conseguenza di un riesame nel merito e non 1 quando l'inefficacia della misura sia conseguenza di vizi puramente formali"( Così, tra le tante, N. 796 del 2000 Rv. 215733, N. 20494 del 2003 Rv. 227209; N.35931del 2010 Rv. 248417) In tale contesto normativo e giurisprudenziale, la NO è intervenuta inserendo, all'interno del decimo comma dell'art. 309, delle novità. -E' stato introdotto accanto a quelli, già indicati nel testo previgente e sopra richiamati, per la trasmissione degli atti e per la decisione - anche un distinto ed ulteriore termine per il deposito dell'ordinanza in cancelleria, quantificato in trenta giorni decorrenti dalla decisione, salvo che la stesura della motivazione si riveli particolarmente complessa "per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni": in tale ipotesi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione. Anche il nuovo termine come quelli relativi alla trasmissione degli atti ed alla decisione - ha natura perentoria, essendo anche la sua violazione "sanzionata" con la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. Inoltre la novella ha operato una drastica riduzione della possibilità, finora indiscussa, di emettere un nuovo titolo cautelare: nella nuova formulazione, il decimo comma dell'art. 309 prevede infatti che, in caso di perdita di efficacia per il mancato rispetto di uno dei termini predetti, "l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata". In sintesi l'attuale disciplina prevede i seguenti termini perentori: 1) entro 5 gg gli atti su cui si fonda la misura devono essere trasmessi al Tribunale del Riesame;
2) il Tribunale deve decidere (dichiarando l'inammissibilità della richiesta, annullando, riformando o confermando l'ordinanza oggetto di riesame) entro 10 gg. dalla ricezione degli atti;
3) l'ordinanza del Tribunale del Riesame deve essere depositata in Cancelleria entro 30 gg dalla decisione, salvi i casi sopra indicati. Come già detto i termini indicati ai punti 1 e 2 sono rimasti invariati rispetto alla precedente disciplina, l'innovazione ha infatti riguardato solo il deposito delle motivazioni della decisione e le conseguenze in caso di inosservanza Deve ricordarsi che prima della NO le Sezioni Unite per ben due volte ( Sentenza n. 7 del 1996, Moni e n. 11 del 2008, Manno) erano state investite con riguardo al termine di deposito della decisione del quesito "se fosse necessario, perché la misura cautelare confermata dal tribunale della libertà non perda efficacia, depositare entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti fissato dall'art. 309 comma 9 e 10 c.p.p. l'ordinanza di conferma nella sua interezza o se il termine potesse dirsi rispettato quando prima della sua scadenza fosse comunque intervenuta la decisione e fosse stato depositato il solo dispositivo" ed in entrambi i casi è stato deliberato il principio che, ai fini della perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura coercitiva personale per omessa decisione del tribunale sulla richiesta di riesame entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti, deve farsi riferimento alla data di 2 "W deliberazione, il cui documento sia stato depositato in cancelleria, e non alla data di deposito dell'ordinanza, comprendente anche la motivazione. In particolare è stato sottolineato che mediante tale deposito si rende certo che la decisione è intervenuta nel termine. La motivazione dell'ordinanza, invece, poteva essere depositata nel termine ordinatorio di cinque giorni, di cui all'art. 128 c.p.p., senza influenza alcuna sull'efficacia della misura, rimanendo comunque doverosa l'osservanza di tale termine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 c.p.p. Le decisioni si fondavano sul fatto che, se è innegabile che deliberazione e decisione sono sinonimi, che deliberare significa decidere, è, altresì, innegabile che, nel linguaggio del codice, la deliberazione è, ontologicamente, cosa diversa, realtà diversa rispetto sia al dispositivo, sia alla motivazione, di tal che anche la decisione è, sul piano ontologico, una cosa, una realtà che F si distingue e dal dispositivo e dalla motivazione. Sul piano ontologico, invero, mentre la deliberazione o decisione abbraccia, comprende, sia tutto l'iter di riflessione e di discussione richiesto dai problemi di diritto processuale e sostanziale propri della fattispecie all'esame del giudice, sia l'atto terminale, l'approdo, la conclusione di questo iter, il dispositivo e la motivazione costituiscono, di questo stesso iter e della relativa conclusione, la materializzazione, assolutamente indispensabile per proiettare all'esterno la decisione-deliberazione, per far sì che quell'iter, culminato in una certa conclusione, abbia rilevanza giuridica, esista giuridicamente. Il dispositivo è il mezzo con il quale il tribunale del riesame materializza la decisione e, come vuole l'articolo 309, comma 9,c.p.p., dichiara inammissibile o rigetta la richiesta oppure annulla o riforma la ordinanza, aggiungendovi le eventuali statuizioni conseguenziali. Il deposito del dispositivo ha l'effetto di rendere certa la deliberazione e la sua data, di "rendere (cioè) visibile il decisum ...". Il provvedimento emesso in camera di consiglio, come affermato anche in dottrina, trae la sua stessa efficacia dal deposito in cancelleria, atto quindi che si identifica con la nascita giuridica del provvedimento e con la sua conoscibilità all'esterno. La data del provvedimento del magistrato dalla quale decorrono gli effetti giuridici dell'atto non è quella in cui il magistrato, datandolo, lo compila materialmente, bensì è quella del deposito, mediante il quale il magistrato si libera del provvedimento medesimo affidandolo all'ausiliario - cancelliere o segretario che lo completa con la attestazione dell'avvenuto adempimento, sottraendolo alla disponibilità interna dell'ufficio che lo ha emesso, e conferendo ad esso rilevanza esterna intersoggettiva. Tale certificazione, infatti, costituisce il requisito formale dell'ufficiale esternazione del provvedimento ( Cass.: N. 3285 del 1999 Rv. 214237, N. 2939 del 2000 Rv. 217988, N. 40959 del 2002 Rv. 22569., N. 37186 del 2004 Rv. 229979) E' stato pertanto ritenuto dalla concorde giurisprudenza di questa Corte con riguardo al termine di deposito della decisione che ciò che dalla norma si desume inequivocabilmente è che, entro il termine di dieci giorni, deve, perentoriamente, deliberarsi, decidersi, il che altro non può voler dire se non che la decisione deve essere, in quel termine, constatabile all'esterno e, come tale, 3 immodificabile. Il tribunale, entro detto termine, deve fare intervenire la decisione, farla apparire, pena la perdita di efficacia della ordinanza che ha disposto la misura coercitiva Ed è stato altresì affermato, sempre nella vigenza della disciplina ante NO che, il tribunale, se è tenuto, anche a fronte di una possibile insufficienza del termine, a far sapere se dichiara inammissibile o rigetta la richiesta, oppure se annulla o riforma la ordinanza, traendone - e facendole conoscere le eventuali conseguenze previste dalla legge, non si vede per quale ragione non possa avvalersi della regola generale che gli consente un distacco temporale, un intervallo tra la decisione e il deposito del provvedimento nella sua completezza, comprensivo, oltre che del dispositivo, delle ragioni dalle quali quest'ultimo è sorretto, sottolineando come, a fronte dell'obbligo della motivazione dei provvedimenti del giudice non può non essere assegnato al giudice un termine congruo per consentirgli, qualora non sia in grado di farlo immediatamente, di indicare i motivi che sono alla base della sua decisione, sottolineando che, quando il legislatore ha voluto intendere la decisione come comprensiva di motivazione e di dispositivo, lo ha espressamente indicato, mediante l'uso del termine omnicomprensivo di "ordinanza". La NO del 2015 ha confermato l'impostazione giurisprudenziale circa il distacco temporale fra la decisione con la quale viene effettuata la verifica giurisdizionale del titolo cautelare, in contraddittorio delle parti e la motivazione del decisum, stabilendo anche per questo ultimo incombente un termine perentorio, pena la perdita di efficacia della misura. Deve però sottolinearsi che la motivazione in tanto è richiesta, in quanto sussiste una manifestazione tipizzata del potere autoritativo. Vi sia cioè un "nucleo" che costituisce il contenuto e l'oggetto della manifestazione autoritativa, che viene qualificato nella disciplina generale dei provvedimenti come dispositivo. In altre parole ci deve essere un decisum che ha portato a conclusione l'iter della deliberazione che, come indicato dalla concorde giurisprudenza formatasi ante NO, deve essere reso visibile con il deposito del dispositivo, che della decisione è la sintesi perché la rende constatabile all'esterno e, come tale, immodificabile. Da tale momento decorrono i termini per il deposito della motivazione perché solo allora vi è una decisione giuridicamente esistente Nel caso in esame il Tribunale ha depositato in Cancelleria in data 9.7.2005 il decisum, pronunciato a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.7.2015, e ha depositato il 7 agosto 2015 e quindi nei termini la motivazione dell'ordinanza. all'udienza delIl Tribunale nel provvedimento impugnato ha dato atto di essersi riservato 6.7.2015 e di avere sciolto la riserva con la pronuncia del dispositivo che ha dato corpo alla decisione e che ha assunto rilevanza giuridica solo nel momento in cui, con il deposito in cancelleria, è stata resa certa e immodificabile la deliberazione e la sua data, con conseguente ininfluenza del fatto che in calce all'atto è stata apposto la data dell'udienza. Il Collegio è consapevole di un orientamento espresso nella sentenza n. 4961 del 2016 di 4 そ questa Corte che però non rileva nel caso di fatto. Il ricorso deve pertanto essere respinto processuali. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al Roma 27.4.2016 Il Consigliere estensore Giovanna VERGA ست di specie perché si fonda su un diverso presupposto e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese
P.Q.M.
pagamento delle spese processuali. Il Presidente Franco FIANDANESE Franco fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 LUG. 2016 IL M Cancelliere.CANCELLIERE E R P U S S Claudia Pinneill E T R O E N O J C 5