Sentenza 15 aprile 2016
Massime • 1
In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e quello per il deposito della successiva ordinanza del tribunale, il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11 legge 16 aprile 2015, n. 47, la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva, devono essere intesi nel senso che il dispositivo contenente la decisione sulla richiesta di riesame deve essere depositato entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, mentre l'ordinanza del tribunale recante la motivazione deve essere depositata entro trenta giorni dal deposito del dispositivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2016, n. 22818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22818 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2016 |
Testo completo
2 28 1 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Sent. n. 537 Composta dai Sig.ri Magistrati Dott. Giorgio Fidelbo C.C. 15/04/2016 Presidente - - R.G.N. 11006/2016 Dott. Massimo Ricciarelli -relatore- Dott. Calvanese Ersilia Dott. De Amicis Gaetano 1 Dott. Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: SA CC, nato a [...] il [...] Avverso l'ordinanza dell'08/01/2016 (dispositivo depositato l'11/01/2016) del Tribunale di Palermo Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso, Sentita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Udito il difensore, Avv. Maurizio Di Marco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con decisione indicata come assunta 1'8/1/2016, secondo il dispositivo depositato in data 11/1/2016, il Tribunale di Palermo ha confermato in sede di riesame l'ordinanza con cui il G.I.P. di quel Tribunale in data 19/12/2015 ha applicato a SA CC la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di partecipazione all'associazione mafiosa denominata Cosa ве Nostra, nell'ambito della famiglia mafiosa di Palermo Centro, e di estorsione aggravata in danno di BU IA RO e di TT OV, fatti commessi fino all'attualità.
2. Ha presentato ricorso il SA tramite il proprio difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 416- bis cod. pen. e all'art. 273 cod. proc. pen., agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Il Tribunale aveva emesso un provvedimento viziato da mancanza di motivazione, in quanto si era limitato per gran parte a far rinvio al provvedimento cautelare, senza aggiungere nulla e senza valutare l'interrogatorio reso dal SA. Inoltre era stata pretermessa una motivazione riferibile alla censura concernente la mancanza di effettive chiamate in correità, a fronte del fatto che dalle propalazioni di AV e OL non emergeva l'intraneità del SA al sodalizio. I collaboratori di giustizia avevano invero riferito fatti e circostanze non oggetto di contestazione e inoltre non era stato indicato un preciso arco temporale da collegare eziologicamente con il periodo in contestazione, fermo restando che il riferimento alla carriera criminale del ricorrente non aveva a che fare con la contestazione. Indebitamente era stato menzionato l'episodio del pestaggio di LI VA, di cui era stata segnalata l'incerta causale. Peraltro era mancata l'individuazione di elementi desunti da facta concludentia tali da suffragare la stabile partecipazione al sodalizio.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 629, comma secondo, 628, comma terzo n. 3, cod. pen., e 7 legge 203 del 1991, agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Relativamente al fatto estorsivo vi erano le sole dichiarazioni di AV. In ogni caso era stata contestata l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 sia con riferimento al fatto di essersi avvalsi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. sia con riferimento al fine di agevolare Cosa Nostra, ciò in violazione di legge, trattandosi di ipotesi tra loro alternative. Peraltro l'uso del metodo mafioso era stato anche dedotto contraddittoriamente da minacce che non si palesavano in tale ipotesi. Inoltre il Tribunale aveva omesso di valutare la doglianza inerente alla mancata escussione delle persone offese. 2 3. Il difensore del ricorrente ha presentato memoria con un motivo aggiunto. Deduce violazione degli artt. 306, 309, comma 10, 172 cod. proc. pen., 5 C.E.D.U., 13 Cost. Poiché conformemente a recente pronuncia della Corte di cassazione si sarebbe dovuto aver riguardo alla data della decisione, come indicata nel dispositivo, e non a quella di deposito di quest'ultimo, nel caso di specie si sarebbe dovuta rilevare la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare, in quanto la motivazione del Tribunale era stata depositata in data 9/2/2016, cioè oltre il termine di giorni 30 dalla decisione, che nel dispositivo depositato I'11/1/2016 era indicata nell'8/1/2016. In caso di mancato accoglimento del motivo e di diverso avviso rispetto a quello espresso nella richiamata sentenza della Corte di cassazione, viene chiesta la trasmissione degli atti alle Sezioni Unite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. In primo luogo è generico il rilievo concernente la mancanza di motivazione, in quanto il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare l'ordinanza genetica senza tener conto dell'interrogatorio del SA. Va sul punto osservato che «in tema di misure cautelari personali, non è affetta da vizio di motivazione l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perchè in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, ferma restando la necessità che le eventuali carenze di motivazione dell'uno risultino sanate dalle argomentazioni utilizzate dall'altro» (Cass. Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Beshaj, rv. 261085). D'altro canto non è in alcun modo chiarito nel ricorso in che misura le dichiarazioni del SA incidessero significativamente sulla valutazione del quadro indiziario, disarticolando il giudizio contenuto nell'ordinanza genetica prima e in quella del Tribunale poi.
3. E' inoltre manifestamente infondato l'assunto secondo cui non sarebbe stata considerata la mancanza di effettive chiamate in correità. Ed invero il Tribunale, oltre a richiamare l'ordinanza genetica, ha posto in luce che il SA era raggiunto dalle dichiarazioni, convergenti e precise, 3 ле oltre che intrinsecamente credibili e oggettivamente attendibili, rese dai collaboratori AV e OL. Il primo aveva segnalato di aver appreso da soggetti specificamente individuati che il SA faceva parte dell'associazione mafiosa e si era occupato di contrabbando di sigarette e di traffico di stupefacenti, oltre ad aver partecipato ad attività estorsive, contribuendo a risolvere questioni connesse al relativo pagamento. Il secondo aveva rivelato che il SA aveva operato all'interno della famiglia di Porta Nuova, occupandosi di traffico di stupefacenti e di estorsioni. D'altro canto il Tribunale ha altresì osservato che erano stati accertati incontri e frequentazioni dell'indagato con altri soggetti inseriti nel sodalizio, a cominciare da CA AO, a carico del quale pendeva l'accusa, sostenuta da gravità indiziaria, di aver diretto il mandamento di Porta Nuova. A tale stregua, in conformità con quanto dedotto nella contestazione provvisoria, è stato individuato un ruolo dinamico e funzionale del SA (si rinvia per il significato da attribuire alla partecipazione al sodalizio a Cass. Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, rv. 231670), tale da connotare il suo prender parte all'associazione mafiosa, in concreto suffragato da plurimi, convergenti elementi, capaci di saldarsi tra loro, costituendo le dichiarazioni del OL preciso riscontro individualizzante rispetto a quelle del AV agli effetti dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Peraltro solo ad abundantiam era stato richiamato anche il pestaggio di tal LI, sebbene ne fosse rimasta oscura la causale.
4. Prive di specificità e comunque manifestamente infondate solo le censure rivolte alla configurabilità del delitto di estorsione, aggravato ex art. 7 legge 203 del 1991. In primo luogo non è vero che il quadro indiziario dell'estorsione in danno di BU IA e di TT OV, titolari del Lido TT, sia sorretto solo dal racconto del AV, peraltro, come segnalato dal Tribunale, logico e coerente, anche perché basato su circostanze vissute personalmente: risulta infatti che almeno due conversazioni intercettate, che hanno visto come protagonista il SA, hanno nitidamente chiarito il ruolo di quest'ultimo, volto a farsi consegnare una somma di denaro nel quadro del patto estorsivo, con l'ammonimento da lui rivolto che era necessario per evitare che lui stesso incorresse in guai seri, il che valeva ad evocare la forza incombente del gruppo per il quale agiva. ел In secondo luogo è del tutto infondato l'assunto secondo cui le ipotesi contemplate dall'art. 7 legge 203 del 1991 siano alternative, essendo invece possibile che l'uso del metodo mafioso si affianchi alla finalità di agevolare il sodalizio. Nel caso di specie peraltro il Tribunale, oltre a far riferimento ad una richiesta estorsiva nell'interesse della famiglia mafiosa, ha comunque posto correttamente in luce il metodo in concreto utilizzato, risoltosi proprio nell'evocare la forza di intimidazione espressa da coloro ai quali il SA avrebbe dovuto rispondere, ciò che valeva a rafforzare la capacità di persuasione della vittima, posta di fronte alle pretese dell'organizzazione criminale. E' del tutto ininfluente in questa fase la circostanza che non fossero state previamente escusse le persone offese, a fronte del quadro indiziario comunque suffragato dagli elementi posti in evidenza.
5. Il motivo aggiunto è parimenti inammissibile.
5.1. Va infatti rilevato in generale che i nuovi motivi, anche quando si tratta di procedimenti camerali, « devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen.» (Cass. Sez. U. n. 4683 del 25/2/1998, Bono, rv. 210259). Nel caso di specie il tema proposto con il motivo nuovo, riguardante l'inefficacia della misura derivante dal fatto che la motivazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale sarebbe stata depositata dopo che era trascorso il trentesimo giorno dalla decisione, non si ricollega ad alcuno dei punti o capi oggetto dell'originario ricorso. D'altro canto non è significativo di per sé il fatto che venga in rilievo l'efficacia della misura, giacché si tratta di profilo endoprocedimentale, che deve essere valutato secondo le scansioni all'uopo previste. Deve infatti richiamarsi l'ancora attuale arresto della Corte di cassazione secondo cui l'omissione, da parte del giudice del riesame, della pronuncia, anche d'ufficio, della sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., costituisce un vizio della decisione che, come tale, può essere fatto valere esclusivamente con il ricorso per cassazione nell'ambito del procedimento "de libertate" e non anche con la richiesta di declaratoria dell'inefficacia della misura rivolta al giudice del procedimento principale. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che nel giudizio di legittimità la predetta omissione, in quanto vizio della decisione, non può essere rilevata d'ufficio ma solo se denunciata con uno specifico, ancorché 5 ла unico, motivo di impugnazione)» (Cass. Sez. U. n. 14 del 31/5/2000, Piscopo, rv. 216261).
5.2. Deve peraltro osservarsi che anche nel merito la deduzione difensiva non convince. E' noto che ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame. E' noto altresì che ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11 legge 47 del 2015, se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. D'altro canto la norma stabilisce che l'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa, ipotesi nella quale il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, non eccedente il quarantacinquesimo giorno dal quello della decisione. Viene in tal modo delineato un sistema bifasico che prevede dapprima un termine per la decisione e poi uno specifico termine per il deposito dell'ordinanza.
5.3. Nel caso di specie il Tribunale ha depositato dispositivo il giorno 11/1/2016, facendo riferimento ad una decisione dell'8/1/2016, e ha depositato la motivazione il 9/2/2016. Orbene, l'assunto che debba aversi riguardo alla decisione, a prescindere dal deposito del dispositivo, non può condividersi. Ed invero in assenza del formale deposito non esiste alcuna decisione, la quale deve uscire dalla disponibilità del giudice ed essere esteriorizzata con modalità tali da conferirle certezza legale. Ciò vale per ogni tipo di decisione e non può a tal fine darsi rilievo al fatto che l'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., parli della decisione senza ulteriori specificazioni. Vuol dirsi cioè che la decisione in tanto è riconoscibile e produttiva di effetti giuridicamente apprezzabili, in quanto sia formalizzata e resa conoscibile, uscendo dalla disponibilità del giudice. Del resto, diversamente opinando, dovrebbe giungersi ad escludere il vano decorso del primo termine di dieci giorni, previsto per la decisione, semplicemente indicandosi in un dispositivo depositato dopo il decimo giorno una data di decisione anteriore alla scadenza di quel termine, il che non potrebbe in alcun modo accogliersi. 6 for Ma nel contempo deve valere anche l'ipotesi opposta, nel senso che non possa darsi rilievo ad una qualsiasi data di decisione, prima del formale deposito, idoneo a conferirle il crisma della certezza. D'altro canto proprio nel dispositivo, debitamente formalizzato e depositato, deve indicarsi il più lungo termine per il deposito della motivazione, correlato alla complessità della vicenda, il che vale a confermare il rilievo essenziale di quel primo deposito. In tale prospettiva non sembrano condivisibili i rilievi contenuti nella sentenza della Corte di cassazione allegata al motivo nuovo (Cass. Sez. 2, n. 4961 del 26/1/2016, Gentile, non massimata). Da ciò discende che nel sistema delineato dalla novella occorre il deposito del dispositivo entro 10 giorni e poi il deposito dell'ordinanza recante la motivazione entro il termine di trenta giorni da quel primo deposito. In concreto l'ordinanza risulta tempestivamente depositata il 9/2/2016, a fronte di dispositivo depositato in data 11/1/2016. 6. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, a quello della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Will гий сени DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 30 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO) Piera Esposito 7