Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2016, n. 22818
CASS
Sentenza 15 aprile 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e quello per il deposito della successiva ordinanza del tribunale, il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11 legge 16 aprile 2015, n. 47, la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva, devono essere intesi nel senso che il dispositivo contenente la decisione sulla richiesta di riesame deve essere depositato entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, mentre l'ordinanza del tribunale recante la motivazione deve essere depositata entro trenta giorni dal deposito del dispositivo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2016, n. 22818
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22818
    Data del deposito : 15 aprile 2016

    Testo completo