Sentenza 6 novembre 1992
Massime • 2
Il rinvio all'art. 127 cod. proc. pen. operato in altre norme dello stesso codice con la formula "secondo le forme previste" o con altre equivalenti riguarda le regole di svolgimento dell'udienza camerale, ma non implica, di per sè, la ricezione completa del modello procedimentale descritto in questa norma, ivi compreso il ricorso in sede di legittimità, tanto che per diverse disposizioni contenenti tale rinvio il legislatore ha previsto espressamente quel rimedio. (Sulla scorta del principio di cui in massima la cassazione ha escluso l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il G.I.P. decide sulla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari a seguito di procedimento in camera di consiglio ai sensi del quinto comma dell'art. 406 cod. proc. pen.).
L'ordinanza del G.I.P. che decide sulla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari è inoppugnabile, non essendo esperibile avverso di essa neppure il ricorso per cassazione. (La cassazione ha peraltro evidenziato che l'enunciato principio, da un lato, non pregiudica il diritto dell'indagato di far valere gli eventuali vizi verificatisi nel procedimento relativo alla proroga, potendo gli stessi essere comunque eccepiti nell'udienza preliminare al fine di far dichiarare l'inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati nel termine prorogato, e, dall'altro, non implica che rimanga senza tutela l'interesse pubblico al promovimento dell'azione penale, potendo tale interesse essere perseguito o a norma dell'art. 409, comma quarto, cod. proc. pen., attraverso l'indicazione da parte del G.I.P., investito dalla richiesta di archiviazione, di un termine indispensabile per lo svolgimento di ulteriori indagini, o a norma dell'art. 414 stesso codice, attraverso la riapertura delle indagini).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 06/11/1992, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 6 novembre 1992 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. Ecc. ANTONIO BRANCACCIO Primo Pres. N. 17
1.Dot. GAETANO LO COCO Consigliere
2. " RA CA " REGISTRO GENERALE
3. " AL VE " N. 14233/92
4. " RD AM "
5. " DO AS "
6. " PI CA "
7. " MI IR "
8. " PASQUALE OJ "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RN RL, n. a Bondeno il 6.5.1936;
ER RL, n. a Badia Polesine il 14.1.1946;
DE GI, n. a Trieste il 12.11.1949;
FU VA TI, n. a Pozzonovo il 8.3.1946;
DE ER OL, n. a Padova il 12.11.1959;
avverso l'ordinanza 3 aprile 1992 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Venezia.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Pasquale Trojano. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti atti, rispettivamente in data 28 febbraio e 18 marzo 1992, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia chiese al Giudice delle indagini preliminari la proroga del termine per il compimento delle indagini avviate nei confronti di AD GI, IN RL, LI AN, AN NC, TE ER OL, LO OL, EN, GL ed LE, indagati per i delitti previsti dagli art. 317, 319, 321, 323, secondo comma, 640, secondo comma cod. pen. ed - ad eccezione del TE, unico indagato anche per il reato di cui all'art. 476 cod. pen. - per i delitti previsti dagli art. 629 cod. pen. e I della legge 7 agosto 1982 n. 516. Il G.I.P. ritenne di non poter decidere allo stato degli atti, dovendo vagliare la fondatezza delle diverse questioni dedotte dagli indagati ed in particolare dell'eccezione d'incompetenza funzionale sollevata a mente della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 (per essere il IN Ministro della Repubblica) e, pertanto, fissò l'udienza in camera di consiglio a norma dell'art. 406, quinto comma, cod. proc. pen.. Nel corso di questa udienza intervennero ed illustrarono le loro conclusione il Pubblico Ministero ed i difensori dei detti indagati, nonché uno dei difensori di RL VA TI. Benché al fascicolo trasmesso a questa Corte non sia allegata la richiesta di proroga relativa a quest'ultimo, la proposizione di tale richiesta deve essere considerata quale dato pacifico, poiché, nel corso dell'udienza, il P.M. ha precisato anche i fatti oggetto delle indagini svolte nei confronti del RL e poiché il difensore di costui, lungi dall'eccepire la carenza di una richiesta di proroga nei confronti del proprio assistito, ne ha dedotto la nullità per gli stessi motivi illustrati dalla difesa degli altri indagati.
Con ordinanza 3 aprile 1992, il G.I.P., respinta l'eccezione d'incompetenza, dichiarata inammissibile la domanda di proscioglimento degli indagati, a norma dell'art. 129 cod. proc. civ., accolse la richiesta di proroga, autorizzando il PM a proseguire le indagini fino al 7 ottobre 1992.
Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione IN, LI, AD, TE e RL.
Con i motivi dei ricorsi - in gran parte coincidenti - gli indagati hanno dedotto le seguenti doglianze: a) violazione della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1, nonché della legge 5 giugno 1989 n. 219, sul rilievo che il G.I.P., dopo aver accertato la qualità di ministro in capo al IN, avrebbe dovuto trasmettere gli atti relativi a costui e, per connessione, agli altri indagati, al Collegio istituito con l'art. 7 citata legge costituzionale, essendo tale organo il solo giudice competente a delibare la natura del reato (ministeriale o non) attribuito ad un ministro;
b) nullità dell'impugnata ordinanza sotto il duplice profilo dell'invalidità della richiesta di proroga e del vizio di omessa e contraddittoria motivazione;
c) carenza e contraddittoria motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di archiviazione e di proscioglimento a norma del citato art. 129 cod. proc. pen. ; d) nonché, in linea subordinata, illegittimità costituzionale dell'art. 406 stesso codice per contrasto con gli artt. 24, 76, 101 e 102 Cost. Sulle conclusioni del P.G. nel senso della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi sotto il riflesso dell'inoppugnabilità dell'ordinanza che decide sulla richiesta di proroga delle indagini preliminari, la Sesta Sezione di questa Corte - cui i ricorsi erano stati assegnati - dispose la trasmissione degli atti al Primo Presidente, prospettando l'opportunità che i ricorsi fossero assegnati alle Sezioni Unite, per la soluzione del contrasto, emerso nella giurisprudenza di legittimità, in ordine al problema dell'oggettiva impugnabilità del provvedimento in esame. Avendo il Primo Presidente deliberato in tal senso, i ricorsi sono stati decisi dalle Sezioni Unite nell'udienza del 6 novembre 1992. MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esame delle censure dedotte con i ricorsi è pregiudiziale la soluzione del quesito concernente l'impugnabilità dell'ordinanza con la quale il giudice delle indagini preliminari a norma dell'art. 406, quinto comma (nel testo sia anteriore che successivo alla Novella introdotta con D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356) decide sulla richiesta di proroga delle indagini preliminari avanzata dal pubblico Ministero.
Per meglio delineare i termini della questione sottoposta alle Sezioni Unite - al fine di dirimere il contrasto insorto nella giurisprudenza di questa Corte - giova ricordare che a mente dei commi terzo, quarto e quinto del cit. art. 406 cod. proc. pen., il G.I.P. qualora ritenga di poter concedere la proroga allo stato degli atti, pronunzia ordinanza de plano, senza l'intervento del P.M. e dei difensori, facultati, peraltro, a depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica della richiesta di proroga. In caso contrario, fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al P.M., all'indagato ed alla persona offesa dal reato. Il citato quinto comma dell'art. 406 cod. proc. pen., aggiunge che "il procedimento si svolge nelle forme previste dall'art. 127". Infine, il quinto comma bis, introdotto dal citato Decreto Legge, dispone che alla pronunzia sulla proroga, richiesta per i più gravi reati enumerati nell'art. 51 cod. proc. pen., non si applicano i precedenti tre commi dello stesso art. 406. In quest'ultimo caso il G.I.P. decide entro tre giorni dalla richiesta e dà comunicazione dell'ordinanza al P.M. Sull'indiscutibile presupposto, fissato dall'art. 568 cod. proc. pen., che i provvedimenti impugnabili ed i mezzi attraverso cui può essere esercitato il diritto d'impugnazione sono soltanto quelli tassativamente fissati dalla legge, il contrasto interpretativo, da dirimere, verte sull'effettiva portata del rinvio, operato dall'art. 406, quinto comma, alle forme previste dell'art. 127 cod. proc. pen. Si tratta, cioè, di appurare se fra tali forme rientri, o meno, anche la previsione del ricorso per cassazione di cui al settimo comma dell'art. 127 cod. proc. pen. Questo quesito è stato risolto in senso positivo da una parte della giurisprudenza di questa Corte (Cass. I 5 marzo 1992, n. 1036, Bommarito;
Cass. V, 6 novembre 1991, n. 1514, Catoni;
Cass. I, 1 giugno 1992, n. 2543, Bredice;
Cass. I, 24 giugno 1992, n. 2992 n. 2958, Romeo), mentre altre sentenze hanno adottato l'opposta soluzione (Cass. VI 28 ottobre 1991, n. 3484, Parigi;
Cass. I 17 marzo 1992, Ballerini). La tesi positiva muove dal duplice rilievo che le "forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen." non riguardano soltanto il modus procedendi dell'udienza camerale, ma si riferiscono, invece, all'intero sviluppo degli atti che conducono al provvedimento definitivo sulla proroga, ivi compreso il ricorso in sede di legittimità e che, inoltre, il cit. art. 127 enunzia il principio per cui tutti i provvedimenti adottati con la procedura in esso descritta sono impugnabili con il ricorso per cassazione. Questi argomenti non appaiono decisivi. Essi, invero, ricevono, sul piano letterale, una prima smentita dalla comparazione della norma di cui al comma quinto dell'art. 406 cod. proc. pen. con le altre disposizioni del codice che in vario modo richiamano l'art. 127 cod. proc. pen. Invero, da una ricognizione di tali richiami emerge che gli stessi si suddividono in due gruppi distinti, rispettivamente contrassegnati dall'impiego della formula "nelle norme previste dall'art. 127" o da altre equivalenti, come "secondo le forme", "con le forme", osservando "le forme", ovvero dalla diversa espressione "a norma dell'art. 127".
Al primo gruppo appartengono oltre all'art. 406, gli artt. 309 e 310, in materia di misure cautelari;
l'art. 324 in tema di sequestro;
l'art. 263, primo comma, sulla restituzione di cose sequestrate presso terzi;
l'art. 409, in tema di archiviazione;
l'art. 435 sul rigetto della richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere;
l'art. 646 sulla riparazione degli errori giudiziari;
l'art. 734 in tema di riconoscimento delle sentenze straniere;
l'art. 741 sul riconoscimento delle disposizioni civili delle sentenze straniere;
l'art. 743 sull'esecuzione all'estero delle sentenze italiane.
In tale gruppo di norme il rinvio alle forme procedimentali previste dal cit. art. 127 cod. proc. pen. si accompagna molto spesso con l'espressa previsione del ricorso per cassazione, la quale, soltanto per alcuni degli articoli richiamati, è giustificata o dai limiti che circoscrivono tale rimedio o da particolari modalità del relativo procedimento.
Al contrario, nell'altro gruppo di norme (art. 41 in tema di ricusazione;
art. 130 sulla correzione di errori materiali;
art. 263, comma quinto, in tema di opposizione al decreto del P.M. sulla restituzione delle cose sequestrate durante le indagini preliminari;
art. 269 sulla distruzione delle registrazioni telefoniche a tutela della riservatezza), non è contemplato in modo espresso il ricorso per cassazione, la cui esperibilità, ineludibile per evidenti ragioni di garanzia, deve essere desunta dall'espressione usata "a norma dell'art. 127" che è, di sicuro, diversa e più ampia, sotto il profilo lessicale, delle altre che in vario modo rinviano alle sole "forme" dello stesso articolo, così da comprendere anche il suddetto rimedio previsto dal settimo comma della citata disposizione. La comparazione fra i due gruppi di norme consente, quindi, di affermare che il rinvio all'art. 127 cod. proc. pen. con la formula "secondo le forme previste", o con altre equivalenti, riguarda, certo, le regole di svolgimento dell'udienza camerale, ma non implica, di per sé, la ricezione completa del modello procedimentale descritto in questa norma, ivi compreso il ricorso in sede di legittimità, tanto che per diverse disposizioni contenenti tale rinvio il Legislatore ha avvertito l'esigenza di prevedere espressamente quel rimedio. Alla luce di quest'ultimo rilievo deve, altresì, escludersi che la proponibilità del ricorso, di cui al comma settimo del cit. art. 127, dipenda unicamente dall'adozione delle forme procedimentali indicate in questa norma. Al contrario, nel sistema del codice il regime delle impugnazioni si connette allo specifico contenuto del singolo tipo di provvedimento di volta in volta considerato, che il legislatore reputa, anche alla stregua dei principi costituzionali, come suscettibile, o meno, di gravame. Ne consegue che di per sé indicativa dell'inammissibilità del ricorso avverso l'ordinanza sulla proroga delle indagini, pronunziata ex art. 406, quinto comma cod. proc. pen., deve essere considerata la circostanza che in questo comma al richiamo delle forme descritte nell'art. 127 cod. proc. pen. non si accompagna l'esplicita previsione di questo rimedio.
L'importanza di questo dato testuale non è scalfita dall'eventuale rilievo che, a mente del cit. art. 263, primo comma, anche il provvedimento del giudice sulla restituzione delle cose sequestrate presso terzi deve essere adottata secondo "le forme previste dall'art. 127" e che non per questo questa ordinanza, incidente su diritti soggettivi, si sottrae al ricorso per cassazione, peraltro, ritenuto ammissibile da questa corte (cfr. Cass., sez. V, 3 marzo 1992 n. 414, Bolognini). Invero, nel contesto del cit. art. 263, il suindicato richiamo dell'art. 127 non è isolato, poiché il quinto comma, in tema di opposizione contro il decreto emesso dal P.M. durante le indagini preliminari, contiene un altro rinvio alla medesima norma espresso con la più ampia formula "a norma dell'art. 127".
Ebbene, la presenza di questo ulteriore elemento testuale non può non riflettersi - considerata l'identità sostanziale del contenuto dei due provvedimenti contemplati nel primo e nel quinto comma, entrambi incidenti su diritti soggettivi privati - sul significato del primo rinvio "alle forme previste dall'art. 127" nel senso di attribuirgli una portata più ampia di quella propria della medesima espressione contenuta nell'art. 406, quinto comma, cod. proc. pen. L'assunto dell'inammissibilità del ricorso avverso l'ordinanza sulla proroga, adottata ai sensi di quest'ultima norma, è, inoltre, rafforzata da un'indagine incentrata - da un lato - sulla natura di questa ordinanza e sulla struttura del relativo procedimento, quali si desumono dalla Legge Delega e dallo stesso art. 406 cod. proc. pen. e - dall'altro - sul raffronto, con riguardo al regime delle impugnazioni, fra l'ordinanza in esame ed altri provvedimenti che producono effetti analoghi o che, comunque, incidono in modo altrettanto, se non maggiormente penetrante, sulla posizione delle parti.
Sotto il primo profilo, la Direttiva n. 48 si limita a regolare i presupposti e le modalità di adozione dell'ordinanza sulla proroga, disponendo che questa deve essere emessa "a richiesta del P.M. e sentite anche le altre parti" ma non prevede alcun mezzo di gravame. In tal senso è, inoltre, la relazione al progetto preliminare del codice, la quale nell'illustrare l'art. 403 (corrispondente all'art. 406 del testo definitivo) chiarisce (pag. 100) che il rinvio all'art. 126 (ora 127) ha avuto il solo fine di delineare una disciplina garantistica dell'udienza camerale, la quale assicuri la presenza delle parti, senza richiedere tutto quel complesso di formalità e di adempimenti tipici dell'udienza preliminare. Neanche la Relazione, pertanto, indica fra i motivi del suddetto rinvio, la previsione del ricorso per cassazione.
Nell'assenza di siffatta previsione e tenuto conto del principio della tassatività delle impugnazioni, l'esperibilità del ricorso deve essere saggiata alla luce degli art. 111 Cost. e 546, cod. proc. pen. secondo il quale, sono in ogni caso soggetti a tale rimedio, se non altrimenti impugnabili, le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale. Ebbene, l'ordinanza sulla proroga esula da entrambe queste categorie. Essa non incide infatti sullo status libertatis, ed integra un provvedimento di mero impulso processuale, che, in quanto tale, non ha portata decisoria e, diversamente dall'archiviazione, limitatamente impugnabile, non conclude il procedimento o una sua fase. Invero, mentre la concessione della proroga comporta il prosieguo delle indagini, il rigetto impone al P.M. la formulazione di una delle richieste di cui all'art. 405 cod. proc. pen. Deve, inoltre, rilevarsi che l'ordinanza sulla proroga conclude un procedimento strutturato secondo canoni di massima snellezza e semplicità, in cui la fissazione dell'udienza camerale ed il contraddittorio orale sono previsti ex art. 406, quarto e quinto comma, per la sola ipotesi in cui il G.I.P. ritenga la richiesta del P.M. non accoglibile allo stato degli atti, e, a norma dell'art. 533 cod. proc. pen., sono comunque esclusi nel procedimento dinanzi al ET (Cass., S. U., 29 maggio 1992, n. 10 P.M. c/soc. Pirelli). Inoltre, come già rammentato, tale criterio di semplificazione è stato ancor più accentuato per i più gravi delitti enumerati nell'art. 51 cod. proc. pen. rispetto ai quali il quinto comma bis dell'art. 406, introdotto dal cit. D.L. n. 306 del 1992, bandisce ogni forma di contraddittorio sia scritto che orale. Ne deriva che le norme da ultime citate, non contenendo alcun rinvio al cit. art. 127 cod. proc. pen., non esprimono alcun dato testuale da cui possa dedursi l'esperibilità, nelle ipotesi da esse considerate del ricorso per cassazione. E tale rilievo è confermato dal fatto che una sentenza di questa Corte (Cass. I, n. 2543 del 1992 cit.) ha ritenuto impugnabile l'ordinanza de plano emessa a norma dell'art. 406, quarto comma, cod. proc. pen., sotto il profilo dell'estensione analogica dell'asserita ricorribilità dell'ordinanza adottata nell'udienza camerale di cui al comma successivo, che, invece, costituisce proprio il thema demonstrandum.
In questo contesto normativo, la tesi favorevole alla proponibilità del ricorso avverso l'ordinanza da ultimo indicata si rivela infondata sia perché non è dato comprendere i motivi per i quali tale rimedio sia esperibile soltanto in tal caso, sia per l'assenza di posizioni soggettive dell'indagato necessariamente tutelabili attraverso l'immediata proposizione di questo rimedio sia, infine, perché questo si risolverebbe in un appesantimento del sistema inconciliabile con quei criteri di semplificazione e di rapidità che informano il modulo procedimentale in oggetto.
È pur vero che il regime della durata delle indagini preliminari - in cui si iscrive la disciplina della proroga - oltre all'esigenza di assicurare la tempestività delle investigazioni, ha di mira anche l'interesse dell'indagato a che tale sua condizione sia contenuta in un lasso di tempo predeterminato (Corte Cost. 15 aprile 1992, n. 174). Tuttavia, quest'ultimo interesse, nel sistema del codice, non rileva a livello d'impugnazione, ma trova il suo naturale ed efficace presidio, a norma dell'art. 407, terzo comma, cod. proc. pen., nell'inutilizzabilità degli atti d'indagini compiuti dopo la scadenza del termine, nonché nella possibilità d'interloquire, attraverso il contraddittorio e nei limiti in cui questo sia consentito, sulla durata delle stesse indagini.
È, infine, da rilevare, per quanto attiene al secondo profilo, che la regola della non impugnabilità dell'ordinanza sulla proroga pronunziata a norma dell'art. 406, quinto comma, cod. proc. pen., si armonizza con l'orientamento di questa Corte contrario alla esperibilità del ricorso per cassazione avverso altri provvedimenti riservati al G.I.P., che si avvicinano all'ordinanza in esame per la identità o la somiglianza degli effetti giuridici, ovvero che producono conseguenze ancor più incisive sulla posizione dell'indagato.
Invero, la più recente giurisprudenza di questa Corte afferma la non ricorribilità dell'ordinanza con la quale il G.I.P., a norma dell'art. 409 cod. proc. pen. indica al P.M., che abbia richiesto l'archiviazione - magari proprio a seguito di un precedente diniego della proroga - le ulteriori indagini necessarie per l'esercizio dell'azione penale, fissando, nel contempo, un termine per il loro compimento;
termine che, come sottolineato dalla dottrina, può implicare anche il superamento di quello fissato per le udienze preliminari, così che la relativa assegnazione si risolve in una proroga di quest'ultimo (Cass., V, 19 marzo 1992, n. 933, Marrino;
Cass., I , 31 marzo 1992, n.1078, Reale ed altri). D'altra parte, anche la giurisprudenza che ammette l'impugnabilità di tale ordinanza la circoscrive ai soli vizi enumerati nel quinto comma dell'art. 127 cod. proc. pen. (mancato avviso della data dell'udienza camerale ed omessa audizione delle parti e dei difensori) con esclusione dei vizi di motivazione e, a fortiori, dei vizi attinenti alla richiesta del provvedimento da adottare, quali invece sono quelli nella specie dedotti avverso l'ordinanza impugnata (Cass., VI, 26 maggio 1990,n. 1441, Tonellotto;
Cass. I 11 luglio 1991,n. 3205, Surtiwan). Del pari non impugnabile è stata ritenuta l'ordinanza pronunziata sulla richiesta d'incidente probatorio, nonostante che il provvedimento di rigetto incida sull'interesse dell'indagato istante in misura incomparabilmente maggiore dell'ordinanza concessiva della proroga delle indagini ed ancorché tale rigetto possa aver riflessi sulla libertà personale (Cass., I , 30 settembre 1991 n. 3460, Zancheddu;
Cass. I , 5 marzo 1991 n. 1113, Fercussi;
Cass. I 1 febbraio 1990 n. 490, Tavoletta). Ancora non ricorribile, secondo la giurisprudenza di questa corte, è il decreto con il quale il G.I.P. proroga i termini delle indagini preliminari per l'espletamento dell'incidente probatorio, anche se tale proroga, nel caso previsto dall'art. 392, secondo comma, cod. proc. pen., possa prolungare i termini in misura anche rilevante (cfr . Cass., I , 20 marzo 1992,n. 1223, Modeo ed altri). Infine, è stata esclusa la proponibilità del ricorso anche contro il provvedimento con il quale il G.I.P. rigetta l'istanza del PM di riaprire le indagini dopo la disposta archiviazione (Cass. 1 giugno 1990, n. 1556, Vianello). Devesi peraltro ribadire che l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di proroga delle indagini preliminari non pregiudica il diritto dell'indagato di fare valere i vizi verificatisi nel relativo procedimento, potendo tali vizi essere comunque eccepiti nell'udienza preliminare, al fine di fare dichiarare l'inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati nel termine prorogato (Cass., I, 17 marzo 1992, n. 1176 Ballerini). Del pari, non resta senza tutela l'interesse pubblico al promovimento dell'azione penale, potendo tale interesse essere perseguito o a norma dell'art. 409/4 cod. proc. pen., attraverso l'indicazione, da parte del G.I.P., investito dalla richiesta di archiviazione, di un termine indispensabile per lo svolgimento di ulteriori indagini, o a norma dell'art. 414 attraverso la riapertura delle indagini. L'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento concessivo della proroga preclude a questa Corte l'esame dei motivi dei ricorsi concernenti sia la questione della competenza sia la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di proscioglimento degli indagati a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. Invero, le statuizioni al riguardo, contenute nell'impugnata ordinanza, non hanno rilevanza autonoma ma carattere strumentale rispetto alla pronunzia finale di concessione della proroga e, pertanto, al pari di questa, non sono in questa sede impugnabili.
P.Q.M.
visto l'art. 611, 615, 616 cod. proc. pen., dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed a versare ciascuno la somma di lire un milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in camera di consiglio in data 6 novembre 1992.