Sentenza 18 dicembre 2015
Massime • 1
Non è configurabile il reato complesso di cui all'art. 628 comma terzo bis cod. pen., ma il concorso materiale fra il reato di rapina e quello di cui all'art. 614 cod. pen., qualora, in caso di rapina commessa in edificio o altro luogo destinato a privata dimora, l'agente abbia posto in essere la violazione di domicilio per una diversa finalità - quale il danneggiamento dell'abitazione della vittima - e, nel corso dell'attività illecita, abbia profittato delle circostanze di tempo e di luogo per appropriarsi di beni della persona offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2015, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2015 |
Testo completo
1 9 25/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 2633 UP 18 dicembre 2015 Reg. Gen. N. 29856/2015 Composta da: Dott. Antonio PRESTIPINO Presidente Dott. Giovanni DIOTALLEVI Consigliere Dott. Geppino RAGO - Consigliere Dott. Luciano IMPERIALI - Consigliere - Consigliere Rel. Dott. Marco Maria ALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NG AJ, nato a [...] il giorno 15/7/1980; NG AT PA, nato a [...] il giorno 9/3/1983; NG ND, nato a [...] il giorno 28/05/1969; NG ET OH, nato a [...] il giorno 2/6/1982; . NG IT, nato in [...] il giorno 8/11/1976; . • NG AN, nato a [...] il giorno 20/1/1982; • NG IN, nato a [...] il giorno 16/8/1972; avverso la sentenza n. 649/15 in data 17/2/2015 della Corte di Appello di Bologna;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano TOCCI, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
udito il difensore dell'imputato NG AJ, Avv. Oliviero MAZZA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore degli imputati NG ND e NG IN, Avv. Andrea PANFILI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 17/2/2015 la Corte di Appello di Bologna, per la parte che : in questa sede interessa, ha ridotto la pena irrogata all'imputato NG IN, confermando nel resto la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in data 26/10/2011 con la quale i cittadini di origine indiana NG AJ, NG ود AT PA, NG ND, NG ET OH, NG IT, NG AN e NG IN sono stati dichiarati colpevoli in concorso tra loro (e con altri) dei reati di violazione di domicilio pluriaggravata (capo A della rubrica delle imputazioni), rapina pluriaggravata (capo B), danneggiamento pluriaggravato (capo C) e violazione della legge sulle armi ex art. 4 I. 110/75 (capo D) e condannati a pene ritenute di giustizia oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, subiti dalle persona offesa costituite parti civili. All'imputato NG IN risulta contestata la recidiva. I fatti-reato in contestazione risalgono al 24/9/2007. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori dei predetti imputati, deducendo:
1. per NG AJ:
1.a Vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali in relazione agli artt. 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen. e per manifesta illogicità della motivazione correlata al travisamento della prova in relazione a tutti i fatti in contestazione. Evidenzia, al riguardo, la difesa del ricorrente che i Giudici di entrambi i gradi del merito avrebbero travisato la prova di alibi fornita dall'imputato NG AJ volta a dimostrare come lo stesso nel momento in cui fu consumata l'azione delittuosa (dalle ore 3:30 del 24/9/2007) si trovava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Suzzara ove aveva fatto ingresso alle ore 00:35 e dal quale si era allontanato in orario ricompreso tra le ore 1:04 e le ore 11:09 del medesimo giorno, il tutto come risultante dalla documentazione prodotta in sede di giudizio. NG AJ fu identificato dai Carabinieri presso l'Ospedale di Suzzara alle ore 10:30 del 24/9/2007 dandosi poi atto che l'allontanamento dell'odierno ricorrente dal nosocomio è avvenuto fra le ore 10:30 e le ore 11:09 del 24/9/2007 il che confermerebbe l'alibi dell'imputato. Inoltre gli stessi Carabinieri hanno dato atto della circostanza che l'imputato si trovava in precarie condizioni di salute il che renderebbe incompatibile la partecipazione dello stesso ai fatti-reato in contestazione. Anche se la prova dell'alibi presentasse margini di incertezza, sarebbe stato comunque necessario emettere sentenza di assoluzione dell'imputato quantomeno nell'ottica di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
1.b Vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen. per violazione del diritto alla prova contraria decisiva e per mancanza di motivazione 2 1 sulle richieste di prova presentate ai sensi degli artt. 585, comma 4, e 603, cod. proc. pen. con riguardo a tutti i fatti-reato oggetto di contestazione. Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente del fatto che la Corte di Appello non si è pronunciata sulla istanza istruttoria oggetto dei motivi nuovi di appello con i quali era stato chiesto al Giudice di ammettere, ai sensi dell'art. 603, cod. proc. pen. alcune testimonianze che avrebbero fornito la prova decisiva d'alibi dell'imputato.
1.c Vizio di legge e di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riguardo al contestato reato di cui all'art. 628 cod. pen. (capo B della rubrica delle imputazioni). Evidenzia, al riguardo, la difesa del ricorrente che sulla base della ricostruzione dei fatti operata dai Giudici del merito non emergono gli elementi costitutivi del reato di rapina. Del tutto assenti sarebbero i requisiti della violenza o della minaccia nei confronti della persona offesa in quanto gli autori dell'azione delittuosa avrebbero agito con lo scopo di procurare lesioni ai figli di NG JA o a rapirne il nipote minorenne, azione poi trasformatasi in danneggiamento ed il fatto che solo all'esito di tale azione sono risultati dispersi i monili d'oro ed i contanti non consentirebbe di configurare il reato de quo. La motivazione della sentenza sarebbe, poi, del tutto carente anche con riguardo all'elemento soggettivo del reato in contestazione che non sarebbe stato rigorosamente accertato.
1.d Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 614 e 628 cod. pen. (capo A e B della rubrica delle imputazioni). Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che erroneamente è stata ritenuta la continuazione tra i reati di violazione di domicilio e rapina, dovendosi il primo reato ritenersi assorbito nel secondo. Pur considerando che la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n.
3-bis, è stata introdotta successivamente ai fatti in contestazione, la disciplina derivante dal ritenere sussistente il solo reato complesso sarebbe comunque più favorevole all'imputato rispetto a quella del concorso formale tra reati applicata al ricorrente.
1.e Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 116 e 628 cod. pen. con riguardo al capo A della rubrica delle imputazioni. 3 ло Evidenzia, al riguardo, il ricorrente che se l'azione programmata dai soggetti agenti era quella di "arrecare ogni possibile danno" alle persona offese, la condotta del ricorrente non riconosciuto quale autore materiale della rapina sarebbe al più riconducibile in quella di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.
1.f Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in : relazione all'art. 62-bis cod. pen. con riguardo a tutti fatti-reato in contestazione. Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente del fatto che la Corte di Appello ha negato all'imputato il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche in relazione alla tipologia di azione posta in essere non tenendo conto dei reali motivi di azione legati a questioni etico-religiose-culturali ed al fatto che ci trova in presenza di un isolato episodio di reato.
2. per NG AT PA, NG ND, NG ET OH, NG IT e NG AN (ricorso congiunto):
2.a Violazione degli artt. 614, 628, commi 1 e 3, e 635 cod. pen. per vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Si duole, al riguardo, la difesa dei ricorrenti che la Corte territoriale ha utilizzato a fini probatori la deposizione di NG LA che non era presente ai fatti di cui è processo. Questi ha, infatti, indicato i partecipanti alla prima fase della spedizione (verificatasi verso le ore 22/23 della sera precedente) ed i Giudici del merito avrebbero canonizzato l'intuizione della continuità storica tra prologo ed epilogo dell'aggressione culminata con i fatti di cui è processo verificatisi verso le 3 del mattino. Ciò sarebbe servito ai Giudici del merito per colmare la sostanziale sterilità delle dichiarazioni di NG JA, e UR ER. NG LA non ha menzionato l'imputato NG IT che non figura tra i soggetti denunciati e neppure viene coinvolto da NG JA nel corso delle individuazioni irritualmente compiute circa un mese dopo i fatti. NG IT sarà invece riconosciuto da NG JA solo dopo quattro mesi dai fatti durante un'udienza ma non riconosciuto dalla nuora UR ER. Tale situazione è stata oggetto di un apposito motivo di doglianza in sede di gravame ma la Corte di Appello non ha ritenuto di prenderla in considerazione. A ciò si aggiunga che gli autori dell'azione delittuosa avevano una barba folta ed indossavano il turbante ed i fatti si sono svolti di notte con la conseguenza che il grado di attendibilità dei riconoscimenti rimane incerto. 4 ود In sostanza se si toglie rilievo probatorio alla deposizione di NG JA il processo si svuota di ogni contenuto persuasivo visto che le dichiarazioni dell'altra testimone presente (UR ER) sono del tutto generiche.
2.b Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione. Rileva la difesa dei ricorrenti che la Corte di Appello avrebbe errato allorquando ha evidenziato che esclusa la posizione di NG KH (che è stato - mandato assolto) con riguardo agli altri imputati che hanno fornito "prova d'alibi" devono essere richiamati i rilievi del primo giudice, non contrastati in appello e ciò perché la difesa di NG ND nell'atto di appello aveva ricordato che i testi avevano fornito un preciso alibi a questi affermando di essersi trovati a casa dell'imputato la sera e la notte dei fatti, ma di tale circostanza il Giudice di primo grado aveva trascurato la rilevanza probatoria.
2.c Violazione dell'art. 62 cod. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Si duole la difesa dei ricorrenti del fatto che la Corte distrettuale ha negato agli imputati il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non tenendo in debito conto i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e del fatto che ci si trova in F presenza di reati "culturalmente motivati" frutto di conflitti insorti all'interno della comunità Sikh e realizzati per effetto di comportamenti ritenuti “infedeli".
3. per NG IN:
3.a Violazione degli artt. 525 comma 2 e 526 comma 1 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali sull'ordine di assunzione delle prove e sulle letture consentite. Si duole la difesa del ricorrente del fatto che la Corte di Appello ha ritenuto infondata la deduzione contenuta nell'atto di appello concernente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi nella fase antecedente il mutamento della composizione del Tribunale per avere il Pubblico Ministero rinunciato a citarli nuovamente nonostante il mancato consenso dei difensori all'acquisizione mediante lettura delle testimonianze già rese. Rileva la difesa di avere al riguardo contestato non solo l'inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni rese dai testi ma anche la legittimità dell'ordinanza con la quale il Tribunale aveva disposto la rinnovazione onerando della nuova citazione le difese che vi avevano avuto interesse. In sostanza, nell'ipotesi di testimonianze assunte da un Giudice poi mutato è sufficiente il dissenso di una sola parte affinché il principio di immutabilità del 5 ود Giudice di cui all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. imponga a pena di nullità assoluta, la rinnovazione integrale del dibattimento con la ripetizione di tutta la sequenza processuale che aveva portato all'assunzione dei testi, il che impone l'applicazione dell'art. 468, comma 2, cod. proc. pen. Nel caso in esame tale violazione dell'iter processuale non potrebbe ritenersi superata dalla nuova comparizione dei testi di cui il Tribunale aveva illegittimamente onerato le difese che non avevano prestato il consenso: infatti, nonostante i testi siano ricomparsi su citazione di altra difesa ed abbiano confermato le precedenti dichiarazioni, il Pubblico Ministero rinunciando a citare i propri testi ed a ripeterne l'esame diretto ha rinunciato alla possibilità che quelle dichiarazioni potessero poi tornare ad essere utilizzabili dinanzi al nuovo collegio attraverso il meccanismo della lettura.
3.b Vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine all'identificazione dell'imputato NG IN. Rileva la difesa del ricorrente che erroneamente i Giudici del merito hanno ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa NG JA, che ha indicato NG IN come uno di coloro che fecero da "palo" in occasione della devastazione notturna dell'appartamento, sarebbero convergenti e collimanti con quelle della nuora ER, avendo quest'ultima semplicemente riferito quanto aveva appreso de relato dal suocero il quale ha riferito di avere riconosciuto il IN su di una fotografia riportata su di un giornale qualche tempo dopo i fatti, mentre ER ha riferito che il suocero avrebbe riconosciuto il IN in occasione di una festa al tempio Sikh di Novellara. Per il resto la credibilità di JA con riferimento al riconoscimento del ricorrente desta ragionevoli dubbi anche alla luce dell'età avanzata e delle condizioni fisiche del teste, dall'ora notturna nella quale si svolsero i fatti e della concitazione degli stessi.
3.c Violazione dell'art. 116 cod. pen. e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla prove della prevedibilità in concreto da parte del ricorrente del più grave reato di rapina. Rileva al riguardo la difesa che il NG IN, essendo rimasto all'esterno dell'abitazione delle persone offese ha certamente udito i complici procedere al danneggiamento dell'abitazione delle stesse ma non poteva certo prevedere o rappresentarsi che qualcuno di essi approfittasse della situazione per impossessarsi del denaro o dei gioielli delle vittime, visto che l'azione non aveva certo finalità di lucro o di profitto. 6 必 Avrebbero quindi errato i Giudici del merito allorquando hanno ritenuto di attribuire la responsabilità per la rapina (sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo) indiscriminatamente a tutti gli imputati illogicamente argomentando sul dolo di devastazione e saccheggio per ritenere sussistente quello di rapina.
3.d Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rileva al riguardo che la Corte di Appello ha adottato sul punto una motivazione unica e cumulativa per tutti gli imputati, senza distinguere le diverse posizioni ed il diverso grado di responsabilità degli stessi, così producendo una motivazione E soltanto apparente. I Giudici non avrebbero tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ed il solo fatto dell'incensuratezza dell'imputato sarebbe stato astratto dal contesto nel quale si inseriva e nel quale la condotta al più poteva essere ritenuta di minima partecipazione ai fatti. Il tutto avrebbe quindi deposto per riconoscimento a NG IN delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo dei motivi di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato NG AJ così come riassunto al superiore punto 1.a è manifestamente infondato. Denuncia, sostanzialmente, la difesa del ricorrente che vi sarebbe stato un travisamento della prova volta a dimostrare come lo stesso nel momento in cui fu consumata l'azione delittuosa (dalle ore 3:30 del 24/9/2007) l'imputato si trovava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Suzzara ove aveva fatto ingresso alle ore 00:35 e dal quale si era allontanato in orario ricompreso tra le ore 1:04 e le ore 11:09 del medesimo giorno, il tutto come risultante dalla documentazione prodotta in sede di giudizio. Come detto allorquando si è riassunto il relativo motivo di ricorso, NG AJ fu identificato dai Carabinieri presso l'Ospedale di Suzzara alle ore 10:30 del 24/9/2007 ed in Carabinieri hanno dato atto che l'allontanamento dell'odierno ricorrente dal nosocomio è avvenuto fra le ore 10:30 e le ore 11:09 del 24/9/2007 il che confermerebbe l'alibi dell'imputato. In realtà dall'attenta lettura dei due documenti allegati al ricorso non emerge alcun travisamento della prova da parte dei Giudici del merito. 7 Infatti dall'attestazione rilasciata dal Direttore Sanitario dell'Ospedale di Suzzara risulta che NG AJ si è allontanato dal predetto nosocomio dove aveva fatto ingresso alle ore 00:35 in un periodo "presumibilmente" compreso tra le ore 1.04 e le ore 11.09 del 24/9/2007. Trattasi, quindi, di attestazione che non rende incompatibile - come ben spiegato nella sentenza impugnata - la presenza dell'imputato sul luogo dei fatti in occasione delle vicende iniziate alle ore 3:30. Con riguardo, poi, alla nota dei Carabinieri 89/9 di prot. datata 24/9/2007 sempre allegata al ricorso, tre sono gli elementi che emergono dalla stessa: a) che alle ore 10:30 loro accompagnarono in caserma NG IT;
b) che nel corso del servizio presso l'ospedale trovarono NG AJ che era stato ivi ricoverato;
c) che NG AJ dopo l'allontanamento dei Carabinieri si era a sua volta allontanato dall'Ospedale facendo perdere le proprie tracce. E' di tutta evidenza che da quest'ultimo documento non emerge a che ora i Carabinieri intervennero presso il nosocomio e se, dopo un primo controllo, si allontanarono e vi fecero ritorno per prelevare IT ed accompagnarlo in caserma. Ma, per quello che in questa sede maggiormente interessa non è qui in alcun modo documentato a che ora i Carabinieri controllarono NG AJ essendo persino possibile un suo allontanamento dal nosocomio per la partecipazione alla azione della notte ed un suo rientro presso il nosocomio addirittura in un momento successivo. Assolutamente vago e non risolutivo è, quindi, anche il contenuto della predetta nota dei Carabinieri sui punti qui di interesse. Certo è, invece, che non risulta da alcun documento sottoposto a questa Corte che NG AJ sia stato sottoposto a cure sanitarie dopo le ore 1:04 mentre altrettanto certo e che ben due testimoni (JA e ER), ritenuti pienamente attendibili dai Giudici del merito, lo indicano come presente nel luogo ed al momento dei fatti per i quali è intervenuta la condanna dello stesso. Nessun travisamento probatorio è quindi ravvisabile in forza della documentazione posta dalla difesa del ricorrente a disposizione dell'odierno Collegio tale da incidere sulla validità della sentenza impugnata.
2. Manifestamente infondato oltre che del tutto generico è anche il secondo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato NG AJ e sopra riassunto al superiore punto 1.b nel quale la difesa del ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello non si è pronunciata sulla istanza istruttoria oggetto dei motivi nuovi di appello con i quali era stato chiesto al Giudice di ammettere, 8 ور ai sensi dell'art. 603, cod. proc. pen. alcune testimonianze che avrebbero fornito la prova decisiva d'alibi dell'imputato. Non si precisa, innanzitutto, nel motivo di ricorso di quali testimoni si tratta e neppure su quali argomenti "specifici" essi avrebbero dovuto deporre e per il principio dell'""autosufficienza" del ricorso per cassazione non vengono neppure riproposti i relativi passaggi della richiesta contenuti nei motivi di appello, il che di per sé rende generico il motivo di ricorso de quo. In proposito, deve essere solo ricordato, in punto di diritto che secondo giurisprudenza costante di questa Corte Suprema "il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo" (Cass. Sez. 6, sent. n. 11907 del 13/12/2013, dep. 12/03/2014, Rv. 259893; Sez. 3, sent. n. 24294 del 07/04/2010, dep. 25/06/2010, Rv. 247872; ed altre in senso conforme) il che nel caso in esame è avvenuto attraverso l'iter E motivazionale con il quale sono congruamente state illustrate le ragioni per le quali si è ritenuto che l'imputato ha partecipato all'azione delittuosa.
3. Il terzo ed il quinto motivo di ricorso formulati nell'interesse dell'imputato NG AJ, sopra riassunti ai punti 1.c ed 1.e, nonché il terzo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato NG IN, sopra riassunto al punto 3.c, appaiono meritevoli di trattazione congiunta, stante l'identità e comunque la stretta connessione degli argomenti prospettati. In estrema sintesi si evidenzia che difetterebbe in capo ad entrambi gli imputati l'elemento soggettivo del reato di rapina, essendo del tutto diversa la finalità dell'azione nei confronti delle persone offese e collocandosi i fatti qualificati come rapina in una possibile quanto estemporanea azione di alcuni dei coimputati (non identificati quali autori materiali della stessa) non prevedibile da parte degli odierni ricorrenti. Sotto tale prospettiva sarebbe addirittura difficile per non dire impossibile prospettare un concorso anomalo di AJ e di IN nella rapina ai sensi dell'art. 116 cod. pen. Va detto subito che la questione relativa all'applicazione della circostanza del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. non risulta (e non è stato altrimenti documentato ancora una volta in ossequio al principio dell'"autosufficienza" del ricorso per cassazione), che sia stata posta in sede di gravame innanzi alla Corte di Appello il che determina l'inammissibilità tout court di tale profilo di gravame. 9 چوار In ogni caso va ricordato che corretta, in punto di diritto, appare anche la valutazione dell'estensione ai ricorrenti della responsabilità per il delitto di rapina, quale che fosse la loro fisica collocazione rispetto alla specifica localizzazione dell'azione finale di sottrazione del bottino. È infatti perfettamente condivisibile l'affermazione dei Giudici territoriali secondo i quali nella volontà di danneggiare (rectius: devastare) palese ed incontestata era compresa per via logica anche quella di arrecare ogni possibile danno non solo fisico ma anche patrimoniale alle persone offese. In tale contesto, di violenta affermazione della "supremazia" di un gruppo su un altro, si è incardinata la tutt'altro che imprevedibile situazione di spoliazione o anche solo di dispersione (previa spoliazione) di beni patrimoniali degli avversari il che consente certamente di affermare il concorso "pieno" ex art. 110 cod. pen. dei ricorrenti anche nel reato di rapina. Sul punto è, infatti, appena il caso di ricordare che "in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (cfr. ex ceteris: Cass. Sez. 2, sent. n. 49486 del 14/11/2014, dep. 27/11/2014, Rv. 261003). Ciò rende manifestamente infondati anche i motivi di ricorso in esame.
4. Manifestamente infondato in punto di diritto è altresì il quarto motivo di ricorso formulato nell'interesse di NG AJ e sopra riassunto al punto 1.d relativo al fatto che non sarebbe configurabile un concorso materiale tra il reato di violazione di domicilio e quello di rapina ma primo dovrebbe ritenersi assorbito nel secondo alla luce del disposto dell'art. 628, comma 3, n.
3-bis, cod. pen. l'applicazione del quale pur essendo la norma stata introdotta successivamente alla consumazione dei fatti-reato in esame si rivelerebbe più - favorevole per il ricorrente. Fermo restando che si deve concordare con la difesa del ricorrente sul principio già enunciato da questa Corte Suprema secondo il quale "la commissione di una rapina in edificio o altro luogo destinato a privata dimora configura, dopo l'introduzione del n. 3 bis del comma terzo dell'art. 628 cod. pen., un "reato complesso", nel quale resta assorbito il delitto di violazione di domicilio" (Cass. Sez. 2, sent. n. 40382 del 17/07/2014, dep. 30/09/2014, Rv. 260322), va detto però che detto principio non si addice al caso che in questa sede ci occupa. 10 b Detto enunciato vale infatti nell'ipotesi in cui la rapina venga commessa nei luoghi di cui all'art. 624-bis cod. pen. ed ha come ragione d'essere l'esclusivo riferimento alla rapina stessa. - -Completamente diverso è il caso come quello in esame nel quale l'azione di violazione di domicilio risulta essere stata posta in essere con uno scopo in origine differente (sostanzialmente quello di danneggiamento e, рій correttamente, di devastazione dell'abitazione degli avversari) e nel corso di tale illecita attività gli autori della stessa si approfittano delle circostanze di tempo e di luogo anche per appropriarsi di beni di proprietà delle persone offese. In tal caso ci troviamo di fronte a due azioni distinte, non pienamente sovrapponibili e che solo per qualche frangente temporale hanno assunto la caratteristica della contemporaneità essendosi l'azione di rapina inserita allorquando era già in corso l'attività di violazione di domicilio e, per l'effetto, dovendosi escludere che vi sia un assorbimento di quest'ultima azione in quella di rapina.
5. Meritevoli di trattazione congiunta per sostanziale identità di materia sono poi il sesto motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato NG AJ, il terzo motivo di ricorso formulato nell'interesse degli imputati NG AT PA, NG ND, NG ET OH, NG IT e NG AN ed il quarto motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato NG IN così come sopra riassunti ai punti 1.f, 2.c e 3.d vertenti in materia di negato ' riconoscimento agli imputati delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Appello ha congruamente motivato sul punto (cfr. pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata) evidenziando da un lato con il fatto che gli imputati abbiano agito non per motivi personali ma per motivi di natura religiosa non è conciliabile con le violenze fisiche e patrimoniali ai danni delle persone offese e dell'altro che il fatto che gli imputati sono dotati di attività lavorativa ed un normale inserimento in società non è di per sé sufficiente a compensare la gravità dell'azione definita "Vandalica, selvaggia, potenzialmente omicidiaria, con azione di forze palesemente squilibrate, in danno di soggetti deboli ed indifesi, prolungata, estesa, attuata con animo acceso ma non con dolo d'impeto, anzi con dolo ben distillato nel corso di molte ore". La Corte di Appello ha quindi ritenuto a carico degli imputati una capacità offensiva ed una pericolosità soggettiva molto elevate tali da sconsigliare il し riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti. Per quanto in questa sede interessa basta ricordare che la valutazione relativa al riconoscimento od alla negazione delle circostanze attenuanti di merito è frutto 11 д di una valutazione di merito non sindacabile in questa sede di legittimità allorquando sia sorretta come nel caso in esame da adeguata e logica - ' motivazione, e che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Cass. Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, dep. 03/07/2014, Rv. 259899). Naturalmente quando la ragione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legata alla gravità intrinseca dei fatti consumati da tutti i concorrenti nei reati ed è ad essi comune, è più che sufficiente che il Giudice adotti una motivazione unitaria che investa alla stesso tempo tutte le posizioni soggettive. Par tale ragione in motivi di ricorso de quibus debbono ritenersi manifestamente infondati.
6. Meritevoli di trattazione congiunta sono, poi, anche i primi due motivi di ricorso formulati nell'interesse degli imputati NG AT PA, NG ND, NG ET OH, NG IT e NG AN (superiori punti 2.a e 2.b) ed il secondo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato NG IN (superiore punto 3.b). Deve osservarsi che i ricorrenti, sotto i profili dei vizi di legge e di motivazione, tentano in realtà di sottoporre a questa Corte un nuovo giudizio di merito relativo alla valutazione delle prove (in particolare di quelle testimoniali), non consentito anche dopo la Novella. La modifica normativa dell'articolo 606 cod. proc. pen., lett. e), di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 ha lasciato infatti inalterata la natura del controllo demandato la corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa in sede di controllo della - motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è -e resta - giudice della motivazione. Nel caso di specie va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierno ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè 12 doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova (segnalato nel caso in esame nel ritenuto rapporto di coincidenza tra le dichiarazioni delle persone offese NG JA e della nuora UR ER) può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado. Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. Sez. 4, sent. n. 19710/2009, Rv. 243636; Sez. 1, sent. n. 24667/2007; Sez. 2, sent. n. 5223/2007, Rv 236130). Nel caso in esame, invece, il Giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione degli imputati qui ricorrenti, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado producendo una motivazione congrua, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria. In ogni caso nessun contrasto risulta tra le dichiarazioni di NG JA e della nuora UR ER in ordine al fatto che il primo ha riferito di avere riconosciuto il IN su di una fotografia riportata su di un giornale qualche tempo dopo i fatti, mentre ER ha riferito che il suocero avrebbe riconosciuto il IN in occasione di una festa al tempio Sikh di Novellara, trattandosi di due momenti diversi e non incompatibili tra loro l'uno nel quale JA ha visto la fotografia di IN sul giornale e l'altro nel quale lo ha rivisto di persona a Novellara rappresentando poi la cosa alla nuora. La Corte di Appello, inoltre, anche attraverso un legittimo richiamo per relationem alla sentenza del Tribunale che ha ritenuto di condividere, ha evidenziato come le "prove d'alibi" a discarico proposte da alcuni degli imputati erano poco o per nulla efficaci. Quanto poi alle questioni legate all'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e dei riconoscimenti dalle stesse compiute va detto che anche su questo punto i Giudici del merito hanno congruamente motivato e che "in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, 13 ) ' , ' salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Cass. Sez. 2, sent. n. 41505 del 24/09/2013, dep. 08/10/2013, Rv. 257241), situazione certamente non verificatasi nel caso in esame. Al riguardo deve, infine, essere ricordato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (in questo senso v. Sez. 6, sent. n. 20092 del 04/05/2011, dep. 20/05/2011, Rv. 250105; Cass. Sez. 4, sent. n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006, Rv 233187). Del resto questa Corte ha chiarito che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Cass. Sez. 2, sent. n. 29434 del 19.5.2004, dep. 6.7.2004, rv 229220; Sez. 2, sent. n. 1405 del 10/12/2013, dep. 15/01/2014, Rv. 259643).
7. Manifestamente infondata è, infine, la questione di diritto di cui al primo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato NG IN così come riassunta al superiore punto 1.c e vertente sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi nella fase antecedente il mutamento della composizione del Tribunale per avere il Pubblico Ministero rinunciato a citarli nuovamente nonostante il mancato consenso dei difensori all'acquisizione mediante lettura delle testimonianze già rese. 14 La questione è già stata posta alla Corte di Appello e da questa risolta con una motivazione (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata) che l'odierno Collegio ritiene assolutamente condivisibile evidenziando che i testimoni già escussi nella prima fase sono stati nuovamente escussi ed hanno confermato quanto già detto e verbalizzato nella prima fase della loro audizione. Corretto è stato anche il richiamo che la Corte di Appello ha fatto all'assunto di questa Corte Suprema, che l'odierno Collegio ritiene di condividere in toto, secondo il quale "nell'ipotesi di mutamento della composizione dell'organo giudicante, il principio per il quale le prove precedentemente acquisite non possono essere direttamente utilizzate, mediante lettura dei relativi verbali, in assenza del consenso delle parti, non implica che, qualora tale consenso manchi, detti verbali debbano essere stralciati dal fascicolo per il dibattimento di cui fanno parte integrante, in quanto relativi ad una fase che, pur soggetta a rinnovazione, conserva il carattere di attività legittimamente compiuta;
ne consegue che, ove in sede di rinnovazione il soggetto esaminato confermi le precedenti dichiarazioni e le parti non ritengano di chiedergli chiarimenti o di formulare nuove domande e contestazioni, è legittimo utilizzare "per relationem" il contenuto materiale di tali precedenti dichiarazioni" (Cass. Sez. 3, sent. n. 50299 del 18/09/2014, dep. 02/12/2014, Rv. 261387; in tal senso anche Sez. 5, sent. n. 52229 del 11/11/2014, dep. 16/12/2014, Rv. 262122). Assolutamente inconferente è, poi, la doglianza di parte ricorrente relativa al fatto che essa aveva contestato non solo l'inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni rese dai testi ma anche la legittimità dell'ordinanza con la quale il Tribunale aveva disposto la rinnovazione onerando della nuova citazione le difese che vi avevano avuto interesse all'uopo richiamando la sentenza nr. 11542/2011 di questa Corte Suprema. In realtà la sentenza richiamata si è occupata di caso del tutto diverso che era quello nel quale: a) il giudice mutava di persona sicché si rendeva necessario provvedere alla rinnovazione di quegli atti rispetto ai quali le parti non avevano dato il consenso alla lettura, ossia, nella specie, la testimonianza di alcuni testi;
b) il nuovo giudice ne disponeva la citazione onerando dell'incombente la difesa dell'imputato che si era opposta alla lettura;
c) all'udienza fissata per l'escussione, la difesa rappresentava che non aveva provveduto alla citazione dei testi, perché, essendo costoro stati indotti dal P.M., spettava a costui citarli;
19 15 d) il giudice, quindi, rilevando l'inattività della parte, provvedeva alla lettura delle precedenti dichiarazioni rese dai testi. Nel caso in esame, invece, la Corte di Appello ha come detto dato atto della ben diversa situazione nella quale i testimoni già escussi nella prima fase sono stati nuovamente citati e quindi escussi e che pertanto era la difesa a dovere introdurre nuovi temi relativi alla loro deposizione ponendo le opportune domande, non limitandosi a protestare per la laconicità delle domande del Pubblico Ministero. Del tutto irrilevante è quindi nel caso in esame la circostanza di a chi competeva la citazione dei nuovi testimoni. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, tutti i ricorsi esaminati debbono essere dichiarati inammissibili. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi impedisce di prendere in considerazione eventuali situazioni di estinzione per prescrizione di alcuni dei reati in contestazione, trattandosi di questione non sollevata dai ricorrenti e non rilevabile d'ufficio (in tal senso Cass. Sez. U, sentenza 17/12/2015 nel proc. R.G. 54296/2014, non ancora massimata).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 18 dicembre 2015. Il Presidente Il Consigliere estenso Dr. Antonio PRESTIPINO Dr. Marco Maria ALMA DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENA 19 GEN. IL CANCELLIERE Claudia Piarelli 16