Sentenza 3 luglio 2002
Massime • 1
In tema di responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, nel caso di affidamento in appalto di lavori all'interno dell'azienda, la cui esecuzione è di tale natura da porre in pericolo la incolumità non solo dei dipendenti dell'appaltatore ma anche di quelli del committente, l'art. 7 del d. lgs 19 settembre 1994 n. 626 impone a quest'ultimo, non solo di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici ogni qualvolta affidi un determinato lavoro all'appaltatore (a nulla rilevando che abbia fornito quelle informazioni in precedenza), ma anche di cooperare con l'appaltatore nell'apprestamento delle misure di sicurezza a favore di tutti i lavoratori, a qualunque impresa essi appartengano. Tuttavia, la cooperazione non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, risolvendosi in un'inammissibile ingerenza del committente nell'attività propria dell'appaltatore. Ne consegue che l'obbligo di cooperazione imposto al committente è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.
Commentario • 1
- 1. Responsabilità penale del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)https://www.iusinitinere.it/
A cura di Massimo Pinardi Quadro normativo: l'articolo 92 del D.lgs. 81/2008 Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) svolge un ruolo cruciale nella tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei cantieri edili[1]. Secondo l'articolo 89, lettera f) del D.lgs. 81/2008, il CSE è un professionista incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori per svolgere i compiti definiti dall'articolo 92 dello stesso decreto. Questa figura non può essere il datore di lavoro[2] delle imprese coinvolte, un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Per ricoprire questo ruolo, il CSE deve possedere specifici …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2002, n. 31459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31459 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO GIOVANNI SILVIO Presidente 03/07/2002
1. Dott. BATTISTI MARIANO est Consigliere SENTENZA
2. Dott. COSTANZO ENZO Consigliere N. 889
3. Dott. MARZANO FRANCESCO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. RAIMONDI RAFFAELE Consigliere N. 008935/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) ZA FA N. IL 06/07/1954
2) RI GI RO N. IL 24/06/1934
avverso SENTENZA del 05/12/2000 CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere BATTISTI MARIANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Domenico Ruggerini, per il AG, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PPROCESSO
1 - La corte di appello di Brescia, con sentenza del 5 dicembre 2000, confermava, quanto alla affermazione della penale responsabilità, la sentenza, in data 12 novembre 1999, del pretore di Mantova, il quale aveva condannato alle pene di legge GI TR RI, nella sua qualità di "legale rappresentante della 'MO RI' s.r.l'", e di IO AN, titolare della omonima impresa, cui la "MO RI aveva appaltato lavori di carpenteria metallica, nella esecuzione dei quali riportavano lesioni, consistite in ustioni, con una malattia protrattasi per oltre quaranta giorni, i lavoratori, dipendenti dello AN, TE BO e MA SI: in Marmirolo il 28 agosto 1996.
La corte, come già il pretore, riteneva fondata sia la contestazione al RI di aver violato la norma dell'art. 7, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, per avere affidato lavori di carpenteria metallica, da eseguirsi nel mulino, all'impresa "AN IO" senza fornire allo AN dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui era destinato ad operare e, in particolare, sul rischio di esplosione della polvere di farina contenuta nei sili di stoccaggio della stessa, sia la contestazione allo AN di aver violato l'art. 250 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, perché, in qualità di datore di lavoro, aveva consentito o, comunque, non impedito che i propri dipendenti BO e SI effettuassero operazioni di saldatura su recipienti che contenevano materie - farina e relativa polvere - che, grazie, all'azione del calore, potevano, com'era avvenuto, dare luogo ad esplosioni.
2 - I difensori ricorrono per cassazione.
A - Il difensore dello AN chiede l'annullamento della sentenza con cinque mezzi.
1^ - Denuncia, con il primo, "manifesta illogicità della motivazione", deducendo che, "nel corso della trentennale collaborazione con il 'MO RI', mai gli era stata prospettata la potenziale infiammabilità del materia, e sul quale era chiamato ad operare e non poteva nemmeno ipotizzare l'esistenza di una situazione di pericolo e, conseguentemente, adottare le necessarie precauzioni atte a scongiurarlo".
La causa dell'evento doveva, quindi, ravvisarsi esclusivamente nella condotta del RI, il quale non aveva assolto l'obbligo di, dare le informazioni sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro. 2^ - Denuncia, con il secondo, "carenza di motivazione", deducendo che sia la corte, di appello, sia il pretore "hanno omesso di affrontare la questione, prospettata dalla difesa, della ingerenza del committente nelle modalità di organizzazione ed esecuzione dell'attività espletata dalla ditta AN, ingerenza - ad opera del capo mugnaio CH - che ha privato l'appaltatore di ogni autonomia organizzativa".
3^ - Denuncia, con il terzo, "erronea applicazione d ella legge penale", deducendo che, "certo che il tubo sii cui si stava effettuando la saldatura era aperto, in esso, per quanto a conoscenza dello AN, non avrebbero dovuto essere contenute materi suscettibili di esplodere sotto l'azione del calore, sicché sono state le informazioni, carentì ed inesatte, fornite dall'appaltante che hanno ingenerato nello AN la legittima convinzione di operare in assenza degli specifici rischi derivanti dalla effettuazione di lavori di saldatura nelle condizioni descritte nell'art. 250". 4^ - Denuncia, con il quarto, "manifesta illogicità della motivazione", deducendo che non può condividersi l'affermazione della sentenza che l'argomento difensivo, secondo il quale non sussiste nesso causale tra la condotta dello AN e l'evento, non sarebbe suffragato da pertinenti supporti probatori, mancando, in particolare, la prova che proprio la coclea n. 3 dell'impianto sarebbe stata, sia pure per pochi secondi, in movimento". L'affermazione della corte, invero, è smentita dallo stesso perito, "il quale ha chiarito che uno egli operai avrebbe riferito che, alle ore 13,45, ovvero alla ripresa del lavoro, la stessa coclea n. 3 girò per breve tempo", circostanza fondamentale, ché, se gli impianti fossero rimasti fermi, l'esplosione non avrebbe avuto luogo" 5^ - Denuncia, con il quinto, "manifesta illogicità della motivazione", deducendo che la corte di merito non si sarebbe dovuta limitare a sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria, ma avrebbe dovuto irrogare direttamente la pena pecuniaria. B - Il difensore del AG chiede l'annullamento della sentenza con cinque mezzi.
1^ - Denuncia, con il primo, "difetto e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta esistenza della contravvenzione", deducendo che "la ditta AN, da circa trent'anni, esegue lavori nel mulino 10, 12 volte l'anno, sicché lo AN era da molti anni a perfetta conoscenza dei rischi, cioè della presenza di polvere di farina all'interno dei silos e nelle varie tubazioni e, del resto, il mugnaio CI, predecessore del CH nella direzione dello stabilimento, ha riferito di avere informato più volte, lo AN della presenza di polveri nelle tubazioni e nei silos. 2^ - Denuncia, con il secondo, violazione dell'art. 7 D.lgs, 626/1994" deducendo che la corte di merito non ha risolto il problema di diritto che le era stato specificamente devoluto se il datore di lavoro, nel caso di lavori ripetitivi, debba informare ogni volta l'appaltatore allorché l'informativa sia stata data in occasione della prima esecuzione dei lavori.
3^ - Denuncia, con il terzo, "mancanza e illogicità di motivazione in ordine alla responsabilità del RI per il reato di lesioni colpose", deducendo che, "supposta la violazione della norma antinfortunistica contestata al RI, manca il nesso di causalità tra la violazione stessa e l'evento, ché, anche se il RI avesse dato quelle informazioni, l'infortunio si sarebbe verificato ugualmente per le inadempienze dello AN, che ha omesso di predisporre i necessari rimedi, quali la bonifica dei silos con l'impiego di gas inerti, prima di iniziare i lavori". 4^ - Denuncia, con il quarto, "difetto assoluto di, motivazione in odine alla prevalenza delle attenuanti", deducendo che la corte di merito, pur dando atto di questo motivo di appello, non l'ha preso affatto in esame.
5^ - Denuncia, con il quinto, "difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena premettendo che alla corte di appello era stata richiesta l'applicazione della pena pecuniaria o la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria e deducendo che la corte ha ritenuto, invece, di, tenere ferma la pena detentiva sul presupposto della "obiettività del fatto e della personalità dell'imputato determinata da tre precedenti specifici", obiettività del fatto che non spiega il perché della severità nella irrogazione della pena detentiva e precedenti che non esistono, nel senso che mai il RI è stato condannato per lesioni colpose.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo di ricorso dello AN e il primo motivo di ricorso del RI debbono essere esaminati congiuntamente essendo l'uno speculare all'altro, sostenendo lo AN che unico responsabile dell'evento deve ritenersi il RI,, non avendo mai avuto da quest'ultimo, in trenta anni, alcuna informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui egli era destinato ad operare e sostenendo, di contro, il. RI che lo AN, la cui azienda da trent'anni effettuava lavori come quello del giorno in cui si è verificato l'infortunio, era perfettamente al corrente di quei, rischi per esserne stato, a suo tempo, adeguatamente informato, sicché la responsabilità dell'evento non poteva che essere del solo AN
1 - Il problema, se il RI abbia dato quelle, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistentì nell'ambiente, che l'art. 7 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 esige che il committente dia all'appaltatore, deve essere risolto negativamente, avendo la corte di appello concluso in questo senso dopo avere vagliato accuratamente gli atti, vaglio cui nulla di specifico si è opposto nei motivi se non l'affermazione che le informazioni erano state date.
La corte di merito ha osservato che "neppure la difesa era arrivata a sostenere che l'imputato aveva fornito informazioni sulla infiammabilità delle farine, essendosi limitata a rilevare che lo AN avrebbe ricevuto informazioni in tal senso dal CI, capo mugnaio dal 1986 al 1992".
La corte, però, dopo averla citata, ("non ho ritenuto necessario di ripetere continuamente allo AN che i lavori di saldatura comportavano i rischi vista la presenza di polvere di cereali in quanto ritenevo che ne fosse perfettamente a conoscenza"), ha commentato la deposizione del CI osservando, criticamente, che "non è dato sapere in che terminì, in quali tempi e in quale contesto di attività lavorativa l'informazione sui rischi sia stata data".
"Sembrerebbe - ha aggiunto subito dopo che, stando alle dichiarazioni del CI, almeno in una occasione AN sia stato reso edotto dei pericoli connessi ai lavori di saldatura, ma non è, chi non veda come quella informazione del tutto generica, e risalente, comunque, a molti anni prima - CI cessò di lavorare per la MO RI nel 1992, - sia cosa del tutto diversa dalla 'dettagliata informazione, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria altivita', che l'art. 7 D.Lgs. 626/1994 impone al datore di lavoro di fornire alle imprese appaltatrici". "Ma, ad avviso della corte, - prosegue la sentenza - v'è più di una ragione per dubitare che tale informativa sia mai stata data" "Se, infatti, essa aveva per oggetto notizie così ovvie tanto che il CI ritenne di non doverle più ripetere, ci si chiede come mai il nuovo capo mugnaio CH le ignorasse completamente". "Estremamente significativa, infatti, è la sua deposizione, laddove dichiara: 'Ignoravo, in ragione delle mie conoscenze tecniche, che la polvere di farina fosse infiammabile, sapendo cio' con riferimento alla polvere di cruscà".
"Se ne deduce che la pericolosità della lavorazione era tutt'altro che di lapalissiana evidenza e necessitava, quindi di comunicazioni precise, inequivocabili e soprattutto contestuali alle lavorazioni potenzialmente pericolose".
A ciò si aggiunge che come rilevato dal perito d'ufficio non era presente in loco neppure un estintore, a riprova ulteriore che ne' l'imputato, ne' i suoi preposti, l'attuale e il predecessore, avevano effettiva cognizione dei rischi connessi alle esplodibilità delle polveri di farina".
"Deve pertanto concludersi che, del tutto verosimilmente. RI non forni, ne direttamente, ne' tramite i propri preposti l'informativa prescritta dalla legge e ciò integra non solo il reato contravvenzionale, ma anche la specifica colpa del reato di lesioni colpose.
Si sono volute riportare queste proposizioni della sentenza perché apparisse come chiarezza come la corte, esaminate le fonti, dalle quali avrebbe dovuto dedurre che l'onere delle dettagliate informazioni era stato assolto, sia pervenuta con impeccabile logicità ad opposte conclusioni e questa innegabile logicità ad opposte conclusioni e questa innegabile logicità non può essere di certo vanificata opponendo alla interpretazione degli atti offerta dalla corte di merito alla interpretazione, al limite altrettanto logica, di quegli atti.
2^ - Se il AG non ha dato quella informazioni, ciò non toglie che lo AN si sarebbe dovuto sentire comunque obbligato a conoscere i rischi che sarebbero potuto derivare dallo svolgimento del lavoro che gli era stato dato in appalto, obbligo che gli derivava dal disposto dell'art. 250 D.P.R. 547/1955, la cui violazione glì è stata contestata.
Lo AN era appaltatore-datore di lavoro, i cui dipendenti avrebbero dovuto effettuare lavori di carpenteria e, quindi, anche operazioni di saldatura.
Ebbene, la norma dell'art. 250, dianzi citata, ha come destinatario - come, del resto, lo hanno tutte le altre norme del decreto, dovendo il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 4, prima comma, lett. a), del D.P.R. 547/1955, "attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto - il datore di lavoro e, dunque, anche l'appaltatore che debba eseguire i lavori descritti nella norma.
Questa dispone, nel primo comma, che "è vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni:
- a) su recipienti o tubi chiusi;
- b) - su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono dar luogo ad esplosioni o ad altre reazioni pericolose;
- c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che, evaporando o gassificandosi, sotto l'azione del calore e dell'umidità possono formare miscele esplosive".
Prevede, nel secondo comma, che "è, altresì, vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati" e, nel terzo, che "quando le condizioni di pericolo previste da primo comma del presente articolo si possono eliminare con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati nello stesso primo comma, perché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza".
La norma, come può notarsi, è dettagliata, meticolosa, sì da non lasciare nel dubbio il datore di lavoro, il quale, quindi, se è titolare di un'azienda che esegue lavori di carpenteria, e, pertanto, anche operazioni di saldatura, non può non sapere quali siano i rischi, dovuti all'eventuale incontro delle scintille, che si sprigionano da quelle operazioni, con le materie infiammabili e quali. siano queste materie e ciò perché avrebbe certamente queste conoscenze l'homo ejusdem condicionis e professionis, l'agente modello, cui il datore di lavoro deve, ispirarsi perché la propria condotta sia ineccepibile dal punto di vista antinfortunistico. Lo AN, carpentiere, anche se doveva aspettarsi le informazioni del RI, doveva, dunque, avere, in ogni caso, quelle conoscenze e, conseguentemente, doveva uniformare la propria condotta al dettato dell'art. 250 del citato D.P.R..
3^ - Si pone, però, a questo punto, il problema del rapporto la norma dell'art. 7 del D.lgs. n. 626 del 1994 e la norma dell'art. 250, il problema del rapporto, quanto al rispetto delle norme tra il committente e l'appaltatore.
a - Come è stato osservato dalla dottrina nei primi commenti al D.Lgs n. 626 del 1994, "l'art. 7 di quest'ultimo, nell'ottica di una gestione globale della prevenzione, individua nuovi obblighi a carico dei committenti e degli assuntori di attività da eseguirsi in appalto o mediante contratto d'opera con artigiani o lavoratori autonomi".
"Nella legislazione precedente, ad eccezione dell'antesignano art. 5, commi 3 e 4, del D. Lgs. 277/1991, non era mai stata inserita una esplicita norma ad hoc che si incaricasse di individuare esattamente gli obblighi delle parti e di stabilire le relativa responsabilità". "Esisteva soltanto l'art. 5 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 che, con riguardo ai soli lavoratori autonomi chiamati ad operare all'interno della ditta committente, prescriveva al titolare o legale rappresentante di quest'ultima di rendere edotti costoro dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e, nel caso di concessione in uso di macchine o attrezzi, di fornirli ovviamente dei prescritti dispositivi di sicurezza".
"È ben vero che la giurisprudenza, interpretando estensivamente il concetto di lavoratori autonomi, aveva finito per includervi, anche l'appaltatore, costituito ad impresa, e i prestatori d'opera da questo dipendenti;
ma, ciò nonostante, la disposizione risultava insufficiente ed inadeguata a regolare in modo appropriato le situazioni di. appalto che, per l'elevato indice di pericolosità rappresentato dall'intersecarsi nel medesimo ambiente di lavoro di due o più sfere organizzative distinte, richiedevano un intervento normativo più specifico e puntuale".
"Oggi la lacuna - prosegue la dottrina che si sta citando - può ritenersi colmata dall'entrata in vigore dell'art. 7 del D.Lgs. 626/1994 che ha sicuramente prodotto un rafforzamento della tutela,
imponendo ad appaltanti ed appaltatori precisi doveri di coordinamento e di cooperazione nell'apprestamento delle misure di sicurezza a favore di, tutti i lavoratori, a qualunque impresa essi appartengano".
b - Per cogliere, però, esattamente la portata e i limiti delle disposizioni dell'art. 7 deve tenersi nel dovuto conto che coordinamento giuridico attribuisce all'appaltatore un'autonoma sfera organizzativa e pienì poteri decisionali, con la conseguenza che egli, al pari di qualsiasi altro datore di lavoro, diventa destinatario principale del dovere di provvedere alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei propri dipendenti". c - Ebbene, la norma dell'art. 7, dopo avere previsto per il committente, nel comma 1, lett. a), "l'obbligo preliminare di verifica della idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice a cui affidare l'incarico, dal che potrebbe scaturire la culpa in eligendo, nel comma 1, lett. b), richiama il dovere, già nel D.P.R. 547/1955, di fornire all'appaltatore e ai lavoratori autonomi chiamati ad operare all'interno dell'azienda 'dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate per combatterli'".
"Gli aspetti più innovativi della norma - sotto valutati nel caso di specie sono, però, quelli contenuti nel comma 2, dove si prevede che i datori di lavoro, cioè sia i committenti, sia gli appaltatori, cooperino all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinino gli interventi prevenzionali, 'informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva"'.
E coordinare significa "collegare razionalmente le varie fasi dell'attività in corso, in modo da evitare disaccordi, sovrapposizioni, intralci che possono accrescere notevolmente i pericoli per tutti coloro che operano nel medesimo ambiente;
mentre cooperare è qualcosa di più, perché vuol dire contribuire attivamente, dall'una e dall'altra parte, a predisporre ed applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie".
d - "Questa cooperazione, però, non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, ché la cooperazione, se così si intendesse, si, risolverebbe in una inammissibile ingerenza del committente nell'attività propria dell'appaltatore al punto di stravolgere completamente la figura dell'appalto".
e -- "Il rapporto tra committente e appaltatore va regolato, allora, tenendo conto di quanto precisa il comma 2, lett. a), dell'art. 7, laddove dice che 'i datori di lavoro cooperano all'attuazione delle misura di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto, formula che va intesa nel senso che 'l'obbligo della cooperazione tra committente ed appaltatore e' limitato all'attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore".
"Ne consegue che, qualora per la natura e le caratteristiche dell'attività commissionata, questa si possa svolgere in una zona o in un settore separato, senza che i rischi si estendano fino a coinvolgere i dipendenti del committente, questi non ha alcun motivo di intervenire sull'appaltatore per esigere da lui il rispetto della normativa di sicurezza, surrogandosi allo stesso, qualora non vi provveda, o revocando l'incarico e interrompendo il rapporto". "La cooperazione, in altri termini, deve ritenersi doverosa per eliminare o ridurre la fascia, spesso molto ampia, dei rischi comuni ai lavoratori delle due parti, mentre, per il resto, ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendosene la relativa responsabilità.
f - Applicando questi condivisibili principi al caso di specie, non v'è alcun dubbio che, in un ambiente, come quello descritto nelle due sentenze di merito, il lavoro di saldatura avrebbe potuto porre in pericolo l'integrità fisica sia dei lavoratori dell'appaltatore, sia dei lavoratori del committente.
Ed, invero, mentre i due operai, che avrebbero, poi, riportato lesioni, stavano effettuando delle saldature sulla conduttura di collegamento tra la coclea n. 3 e il silo n.
3 - saldature che avrebbero provocato la combustione dello strato di farina aderente alla tubazione interessata e, quindi, per propagazione, l'accensione delle polveri di farina contenute nel silo - erano in funzione le coclee nn. 1, 2 e 5, il che vuol dire che nel mulino i dipendenti del RI stavano lavorando.
Si imponeva, pertanto, la cooperazione tra il committente e l'appaltatore, il primo dei quali avrebbe dovuto promuoverla coordinando gli interventi.
E questa cooperazione imponeva al RI di "fornire allo AN dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente, informazioni che altro non potevano significare se non che nei silos v'erano strati, polveri, di farina che sarebbero potuti esplodere, donde l'esigenza di studiare, con lo AN e, se del caso, con l'aiuto di un esperto, come vuole l'art. 250, comma terzo, del D.P.R. 547/1955, il modo di eliminare quelle polveri, di renderle innocue.
2 - Queste puntualizzazioni consentono anche di risolvere adeguatamente sia il problema della "ingerenza", sollevato dallo AN nel secondo motivo di ricorso, sia il distinto problema, sollevato dal RI nel secondo motivo del suo ricorso, se le informazioni vadano date una sola Volta, nella prima esecuzione del lavoro, o se debbano essere ripetute negli, eventuali, successivi interventi.
a - Quanto al primo problema, è agevole osservare che, se il committente dà in appalto lavori la cui esecuzione è di tale natura, come lo era nel caso di specie, da porre in pericolo la incolumità non solo dei dipendenti dell'appaltatore, ma anche dei dipendenti del committente, l'ingerenza, è in re ipsa, dovendo il committente, non solo fornire all'appaltatore "dettagliate informazioni sui rischi specifici", ma cooperare, cioè, come si detto, contribuire attivamente a predisporre e applicare le misure di prevenzione e protezione, e questo contributo non è certamente indebita ingerenza che riduce l'autonomia dell'appaltatore, come sostiene, lo AN, ma è pura e semplice manifestazione di cooperazione alla eliminazione dei pericoli che lasciava intatta l'autonomia dello AN, il quale, dunque, aveva il diritto-dovere di intervenire per dare, a sua volta, il proprio contributo, per cooperare, appunto, alla eliminazione della fonte di pericolo. D'altro canto, la lamentata ingerenza, stando alla sentenza impugnata, deve essersi risolta in mera presenza, se è vero, come ha accertato il giudice di merito, che "il capo mugnaio, il CH, ignorava che le farine fossero infiammabili".
b - Dai principi dianzi enunciati discende, poi, - e si viene al secondo problema - che il committente è tenuto a fornire le "dettagliate informazioni" di cui parla l'art. 7, comma 1, lett. b), D. Lgs. 626/1994, ogni qualvolta affidi uno specifico lavoro all'appaltatore, a nulla rilevando che abbia fornito quelle informazioni in precedenza, che, per quanto si è detto, l'onere dell'informazione non si risolve in una teorica lezione sulla infiammabilità delle polveri di farina, ma richiede, tenuto conto del dovere di cooperazione cui sono tenuti il committente e l'appaltatore, che, entrambi si rendano conto insieme della presenza o dell'assenza delle polveri, cioè valutino insieme la fonte di pericolo e, insieme, come meglio eliminarla.
3 - Il terzo motivo di ricorso dello AN - "le informazioni fornite dall'appaltante, in seguito dimostratesi carenti e inesatte, hanno ingenerato nell'imputato la legittima convinzione d'operare nelle condizioni descritte dall'art. 250 rendendo, ovviamente, superflua ai suoi occhi l'adozione di misure atte ad eliminarli" - è, viste le considerazioni fatte finora, del tutto privo di fondamento giuridico.
La proposizione, appena riportata, che si legge nel ricorso, fa ritenere che il ricorrente, con la stessa, voglia richiamare il principio dell'affidamento, secondo il quale, come è noto, "ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività che di volta in volta viene svolta". Ma, è di tutta evidenza che questo principio non può essere invocato quando l'ordinamento giuridico impone a colui che fa affidamento sul rispetto, da parte di altri, delle regole precauzionali riferibili al rispettivo modello di agente, l'adozione e il rispetto delle stesse regole precauzionali.
L'ordinamento giuridico imponeva allo AN, con le disposizioni dell'art. 250 D.P.R. 547/1955, di conoscere l'infiammabilità delle polveri di farina e gli imponeva di cooperare con il committente alla eliminazione del pericolo connesso a quella infiammabilità, con la conseguenza che doveva essere anche in grado di ovviare allo scarso, tecnicamente insufficiente, contributo del committente. In altre parole, deve tenersi ben presente che l'art. 7 del D.Lgs. 626/1994 e l'art. 250 del D.P.R. n. 547/1955 - e il rilievo vale per ogni altro caso di appalto che abbia ad oggetto interventi di altra natura costituiscono il committente e l'appaltatore entrambi garanti nei confronti dei rispettivi dipendenti e l'uno nei confronti dei dipendenti dell'altro, sicché l'onere di conoscere e attuare le dovute precauzioni, di rispettare le misure precauzionali che il rispettivo modello di agente richiede, non può che essere - ed è - di entrambi.
4 Il quarto motivo di ricorso dello AN - qualcuno aveva posto in movimento la coclea n. 3 ed è stato questo movimento che ha determinato l'esplosione - è infondato, per- la decisiva ragione che la corte di appello ha accertato che il teste che avrebbe riferito di questo movimento "non solo non ha riferito affatto che la coclea era in movimento, ma solo che 'la coclea aveva fatto una rotazione' e, inoltre, non l'aveva individuata esattamente come coclea n. 3, avendo parlato genericamente di 'la coclea'".
"Manca, quindi, evidentemente - così la sentenza impugnata - la prova del fatto stesso posto alla base dell'ipotesi difensiva, anche perché, essendo dato incontestato che le coclee nn. 1, 2 e 5 erano in funzione, ben potrebbe il SI - il teste - aver visto muoversi una di queste".
La corte ancora una volta ha vagliato gli atti nel pieno rispetto delle regole della logica e si è già sottolineato - a questa corretta valutazione non può, in questa sede opporsene altra.
5 - Il terzo motivo di ricorso del RI, nel quale il ricorrente contesta il nesso di causalità osservando che l'evento si sarebbe verificato anche se egli avesse dato le dovute informazioni, visto che lo AN non ha fatto quel che doveva fare, è, alla luce dei precedenti rilievi, del tutto infondato.
Se il committente e l'appaltatore debbono contribuire attivamente ad individuare e ad applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie e se è da questa sinergia che debbono scaturire le condizioni di sicurezza per i dipendenti, il committente, il quale è ex lege il coordinatore di questa cooperazione, deve essere in grado di rendersi conto dell'insufficiente contributo tecnico dell'appaltatore e cooperare perché, di fatto le condizioni di lavoro siano sicure, con la conseguenza che, verificatosi un sinistro, l'eventualmente inadeguato apprestamento delle misure precauzionali non può non essere ascritto ad entrambi, essendo entrambi garanti, destinatari dell'obbligo di predisporre sicure condizioni di lavoro.
Prescindendo, peraltro, da ciò, la sentenza della corte di appello ha posto in risalto che il Committente, il RI, non aveva fatto per nulla a ciò che doveva, avendo affiancato allo AN il capo mugnaio che lo si è visto - non sapeva neppure che le polveri di farina fossero infiammabili.
6 -- Il quarto e il quinto motivo di ricorso del RI sono infondati.
La corte di merito, nel porre in evidenza che la "obiettività del fatto" - cioè la rilevanza del fatto e i tre precedenti specifici - che il ricorrente non contesta essere precedenti per violazioni di norme antinfortunistiche della stessa indole - facevano si che l'imputato non meritasse la pena pecuniaria e neppure la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, altro non ha fatto che avvalersi, motivando adeguatamente, del potere discrezionale, riconosciutoglì dalla legge, di irrogare la pena detentiva e di non sostituire questa pena con la pena pecuniaria della corrispondente specie.
È, poi, del tutto ovvio che la corte, disattendendo le richieste sulla pena con quella motivazione e ritenendo congrua la pena di mesi due di reclusione, ha implicitamente, ma chiaramente, disatteso anche la richiesta di un più favorevole giudizio di comparazione. 7 Il quinto motivo di ricorso dello IN è infondato. La corte di appello, infatti, ha negato, come per il RI, la pena pecuniaria alla luce della "obiettività del fatto", cioè della "rilevanza del fatto" pur sostituendo la pena detentiva con la pena pecuniaria per l'incensuratezza dello AN e l'esercizio, correttamente motivato, del potere discrezionale si sottrae al controllo di legittimità.
8 - Ciò premesso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla contravvenzione contestata al RI per essere estinto il reato per prescrizione;
va eliminata la relativa pena di giorni quindici di reclusione;
il ricorso del RI va rigettato nel resto;
va rigettato il ricorso dello AN, che va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La corte di cassazione annulla
la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione contestata a RI GI TR per prescrizione ed elimina la relativa pena di quindici giorni di reclusione;
rigetta per il resto il ricorso del RI
rigetta il ricorso dello AN che condanna
al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2002