Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/1998, n. 10130
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Sentenza 11 giugno 1998

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Il reato di turbata libertà degli incanti - che non è reato a concorso necessario - sussiste non solo quando con l'uso dei mezzi previsti dall'art. 353 la gara non può essere effettuata, restando essa deserta, ma anche quando si disturba il suo regolare svolgimento, influenzandone e alterandone il risultato che, senza l'intervento perturbatore, avrebbe potuto essere diverso. Il bene protetto dalla norma non è, infatti, soltanto la libertà di partecipare alle gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni provate, ma anche la libertà di chi vi partecipa ad influenzarne l'esito secondo la libera concorrenza e il giuoco della maggiorazione delle offerte. (Nel caso di specie, relativo a un asta di vendite presso il tribunale, l'agente -non preposto all'incanto- aveva maliziosamente fatto circolare la voce che la partecipazione alla gara in corso non era conveniente, svolgendosi con modalità diverse da quelle sino ad allora praticate, ottenendo in tal modo l'astensione dalla gara di taluni dei partecipanti e conseguendo il risultato di far fare ai partecipanti rimasti offerte coincidenti con il prezzo base).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/1998, n. 10130
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10130
    Data del deposito : 11 giugno 1998

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