Sentenza 11 giugno 1998
Massime • 1
Il reato di turbata libertà degli incanti - che non è reato a concorso necessario - sussiste non solo quando con l'uso dei mezzi previsti dall'art. 353 la gara non può essere effettuata, restando essa deserta, ma anche quando si disturba il suo regolare svolgimento, influenzandone e alterandone il risultato che, senza l'intervento perturbatore, avrebbe potuto essere diverso. Il bene protetto dalla norma non è, infatti, soltanto la libertà di partecipare alle gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni provate, ma anche la libertà di chi vi partecipa ad influenzarne l'esito secondo la libera concorrenza e il giuoco della maggiorazione delle offerte. (Nel caso di specie, relativo a un asta di vendite presso il tribunale, l'agente -non preposto all'incanto- aveva maliziosamente fatto circolare la voce che la partecipazione alla gara in corso non era conveniente, svolgendosi con modalità diverse da quelle sino ad allora praticate, ottenendo in tal modo l'astensione dalla gara di taluni dei partecipanti e conseguendo il risultato di far fare ai partecipanti rimasti offerte coincidenti con il prezzo base).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/1998, n. 10130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10130 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 11.6.1998
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 881
3. " IT Garribba " REGISTRO GENERALE
4. " LA MI " N. 809/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da DE TO CO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 29 settembre 1997;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. O. Cedrangolo che ha concluso per il rigetto del ricorso con ogni altra conseguenza di legge;
Nessun difensore essendo comparso per il ricorrente;
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza deliberata il 29 settembre 1997 e depositata il 3 ottobre 1997 la Corte di appello di Torino confermava la condanna a pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa, di FR De TO, che il Pretore di Novara in data 2 febbraio 1995 aveva giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 353, 1^ comma, c.p., perché con comportamento fraudolento, costituito dalla falsa affermazione che le vendite di preziosi presso il tribunale di Novara si erano sempre tenute senza vincolo di prezzo base ed a libera offerta, turbava la gara dei pubblici incanti presso la sede del relativo Istituto Vendite Giudiziarie.
Avverso la sentenza nei modi e termini di legge ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, il quale denuncia nei motivi:
1. la mancata valutazione di una prova decisiva, per non avere il giudice di merito considerato che, secondo la deposizione del testo Canna, l'affermazione, circa la normale effettuazione delle vendite all'asta di preziosi senza determinazione del prezzo base, era stata rivolta solo allo stesso teste a modo di domanda, sicché era da escludere la coscienza e la volontà di turbare la gara interferendo sul suo svolgimento;
2. la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 353 c.p., per non avere il giudice di merito dimostrato che realmente si era verificato un turbamento nell'animo dei partecipanti alla gara, essendo, piuttosto, risultato che tutti gli oggetti preziosi erano stati venduti, senza alterazione del risultato della gara;
3. la errata interpretazione o applicazione della norma di cui all'art. 530, 2^ comma, c.p.p., per non avere il giudice di merito considerato che mancava la prova certa ed assoluta della commissione del fatto tipizzato dall'art. 353 c.p.;
4. violazione e falsa applicazione dell'art. 110 c.p. per non avere lo stesso giudice di merito in grado di appello considerato che la pronuncia contestuale di assoluzione dal reato di altro soggetto, cui l'accusa addebitava a titolo di concorso il medesimo reato, travolgeva la imputazione nei confronti anche di esso ricorrente. Alla udienza odierna il P.G. presso questa Corte suprema ha concluso per il rigetto del ricorso ed alla richiesta deve seguire conforme statuizione con la conseguente condanna del ricorrente a pagare le spese processuali.
Il giudice di merito - sulla scorta, in particolare, delle deposizioni dei testi Di RN e IN - ha accertato, in punto di fatto, che le frasi pronunciate ad alta voce in apparente colloquio con il Di MA, cui inizialmente il reato ex art. 353 c.p. era stato contestato in concorso con il ricorrente De TO, avevano avuto l'effetto di provocare l'astensione o l'allontanamento dalla gara di una parte degli interessati agli acquisti, tanto che quel giorno, anche se tutti gli oggetti vennero venduti, i prezzi realizzati risultarono di poco superiori al minimo di base, contrariamente a quanto normalmente avveniva alle aste dei preziosi nelle altre gare. Il sentire più volte ripetere dall'imputato che presso il tribunale le vendite avvenivano, per gli oggetti d'oro, a libera offerta inevitabilmente - ha aggiunto il giudice di merito, secondo valutazione concorde del Pretore e della Corte di appello - aveva fatto concludere ai potenziali offerenti che l'asta di quel giorno non era conveniente e che, pertanto, non era il caso di parteciparvi. Inoltre - ha precisato anche la sentenza impugnata - la turbativa era a ben vedere già realizzata quando il banditore era stato costretto ad intervenire, prima , ad intimare all'imputato di astenersi dal formulare ad alta voce le sue considerazioni e, quindi, ad interrompere temporaneamente la procedura in corso al fine di ristabilirne la regolarità.
La suddetta ricostruzione della vicenda è sorretta da adeguata, logica e convincente motivazione, priva certamente di interne contraddittorietà, onde il primo ed il terzo motivo della impugnazione, siccome diretti ad ottenere in questa sede una diversa valutazione delle fonti di prova, si risolvono in una censura in fatto, della quale non è consentito l'esame da parte del giudice di legittimità, che ne deve, perciò, rilevare l'inammissibilità. Inammissibile per manifesta infondatezza è anche il quarto motivo del ricorso, che, argomentando dalla assoluzione dell'altro imputato Di MA la insussistenza di un preventivo accordo dello stesso con il ricorrente De TO, deduce che anche per quest'ultimo doveva pervenirsi ad analoga pronuncia assolutoria. Il delitto di cui all'art. 353 c.p., infatti, non è un reato a concorso necessario, che presuppone l'attuazione delle condotte punibili da parte di almeno due soggetti, onde nessuna incompatibilità logica del tipo di quella denunciata sussiste nel caso in esame, in cui il giudice di merito ha chiarito come le frasi pronunciate ad alta voce erano di per se stesse idonee a generare dubbi nei partecipanti alla gara e ad indurli a non effettuare offerte superiori al prezzo base, senza la necessità che il De MA dovesse, comunque, dare "man forte" al comportamento del De TO per renderne maggiormente credibili le affermazioni. Infondato, infine, è il secondo motivo della impugnazione, con cui l'imputato denuncia la violazione della legge penale sostanziale sotto il profilo che in concreto nessun turbamento si era verificato nell'animo dei partecipanti alla gara, essendosi questa conclusa con la vendita di tutti gli oggetti all'asta.
Il delitto di turbata libertà degli incanti sussiste - secondo quanto ha già chiarito questo giudice di legittimità - non solo quando con l'uso di uno dei mezzi previsti dall'art. 353 c.p. la gara non può essere effettuata, restando essa deserta, ma anche quando, pur non impedendosi lo svolgimento della gara, se ne disturba la regolarità, influenzandone ed alterandone il risultato, che, senza l'intervento perturbatore, avrebbe potuto essere diverso. Il bene protetto dalla norma, infatti, non è soltanto la libertà di partecipazione alle gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, ma anche la libertà di chi vi partecipa di influenzarne l'esito, secondo la libera concorrenza ed attraverso il gioco della maggiorazione delle offerte, essendo a riguardo sufficiente a determinare il turbamento una qualunque compressione di libertà in rapporto all'incauto, indipendentemente dall'esaurimento di esso. Quanto alla categoria strumentale degli altri mezzi fraudolenti - nella quale rientrano tutti gli altri mezzi (diversi da violenza, minaccia, doni, promesse o collusioni), che sono concretamente idonei a conseguire l'evento - questi debbono essere individuati in ogni artificio, inganno, menzogna, usati per alterare il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara. Sicché quando, come nel caso di specie, maliziosamente si fa circolare la voce che la partecipazione all'asta in corso non è conveniente, svolgendosi la gara con modalità diverse da quelle normalmente praticate, e si ottiene, in tal modo, l'astensione dalla gara di taluni degli offerenti e, comunque, da parte degli altri partecipanti, una gara non improntata al gioco della concorrenza, ma con offerte sostanzialmente coincidenti con il prezzo minimo di base degli oggetti all'asta, risulta esattamente realizzata la fattispecie criminosa dell'art. 353, 1^ comma, c.p..
P.T.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 1998