Sentenza 24 aprile 2007
Massime • 1
L'aggravante prevista dall'art. 353, comma secondo, cod. pen. ha natura di circostanza speciale che, rientrando tra quelle concernenti le qualità personali del colpevole e non tra quelle inerenti alla persona del colpevole, non è soggetta al regime di cui all'art. 118 cod. pen., bensì a quello ordinario previsto dall'art. 59, comma secondo, stesso codice, sicché essa si comunica al correo, se da costui conosciuta o ignorata per colpa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2007, n. 18310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18310 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 24/04/2007
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 982
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 42545/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme;
2. NO OM, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 1-6-06 del Tribunale di Catanzaro. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed i ricorsi.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso, in accoglimento del ricorso del P.M., per l'annullamento con rinvio limitatamente al capo P), e per la inammissibilità del ricorso del NO.
FATTO E DIRITTO
1.-. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale in data 1-6-2006 il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 309 c.p.p., in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da NO OM e in riforma della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nei confronti del predetto dal GIP di Lamezia Terme in data 15-5-2006, ha revocato tale misura in riferimento al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., art. 353 c.p., commi 1 e 2, a lui ascritto al capo P) della rubrica, confermando detto provvedimento coercitivo in riferimento al residuo delitto di corruzione, contestato all'indagato al capo R).
Il ricorrente deduce in primo luogo la violazione di legge in riferimento alla esclusione della aggravante di cui all'art. 353 c.p., comma 2, operata dal Tribunale del Riesame in relazione alla posizione di NO OM. A suo avviso, trattandosi di circostanza aggravante speciale concernente "le qualità personali del colpevole" (art. 70 c.p., comma 2), non sarebbe applicabile il regime di cui all'art. 118 c.p., ma quello di cui all'art. 59 c.p., comma 2, sicché tale circostanza si comunicherebbe al correo, se dallo stesso conosciuta o ignorata per colpa.
Il Tribunale avrebbe, invece, ritenuto non applicabile al NO la citata aggravante "evidentemente sulla base del dato meramente formale rappresentato dall'essere il predetto un soggetto privato non in possesso della qualifica di preposto ai sensi dell'art. 353 c.p., comma 2", senza motivare in ordine ad una ritenuta non conoscenza di tale qualità da parte del correo, non dovuta a colpa.
2.-. Anche NO OM ha presentato ricorso per cassazione avverso la suindicata ordinanza dell'1-6-2006, limitatamente alla conferma degli arresti domiciliari a lui applicati per il delitto di corruzione di cui al capo R), deducendo mancanza di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 319 e 320 c.p.. A suo avviso, il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi motivazione in ordine ad "un dato pacificamente acquisito", e cioè la mancata accettazione da parte del soggetto "corrotto" della promessa fatta dal corruttore. Nel caso in esame, infatti, dalle intercettazioni effettuate emergerebbe che il NO, nel corso di un colloquio con il Pubblico Ufficiale, avrebbe fatto riferimento ad una percentuale, che sostanzierebbe la promessa di denaro formulata a favore di quest'ultimo. Dalle conversazioni registrate, tuttavia, "nulla emerge(rebbe) circa l'assenso che il Pubblico Ufficiale avrebbe dovuto dare a quella ... promessa". Mancando la prova della accettazione da parte del corrotto, non sussisterebbe la fattispecie delittuosa "de qua".
3.-. Successivamente alla proposizione del ricorso, nei confronti di NO OM è stata disposta la revoca degli arresti domiciliari, con conseguente liberazione del predetto. Ne deriva la esigenza di verificare, preliminarmente, la persistenza dell'interesse al ricorso in capo all'indagato.
Secondo un oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia cautelare l'interesse alla impugnazione persiste in capo all'indagato, pur se rimesso in libertà, in relazione all'accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p., in quanto tale accertamento può costituire presupposto per il riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare ingiustamente subita (Sez. Un. n. 20 del 12-10-1993, Durante). Corollario di tale principio è che l'interesse alla impugnazione di un provvedimento coercitivo dopo la cessazione della misura cautelare non permane quando l'impugnazione è diretta ad ottenere una decisione sulla sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p. o sulla scelta tra le diverse misure possibili ai sensi dell'art. 275 c.p.p., in quanto si tratta di cause di illegittimità inidonee a fondare il diritto di cui all'art. 314 c.p.p., stante la tassatività della formulazione di tale disposizione, che si riferisce esclusivamente alle condizioni di applicabilità delle misure di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p. (sez. 6^, 26-5-2004, n. 37894, Torriglia;
sez. 5^, 9-12-1993, n. 4091, Lazzarini).
Nel caso di specie non si fa questione di esigenze cautelari, sicché prima facie l'interesse ad impugnare sembrerebbe persistere. Deve però rilevarsi che, come recentemente osservato da questa Corte (Sez. 6^, sentenza n. 1956 del 15-11-2006, Campodonico), anche quando viene contestata la sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari è pur sempre necessaria la verifica della attualità e della concretezza dell'interesse, tenuto conto che l'art. 568 c.p.p., comma 4, richiede, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse che abbia tali caratteri, sia diretto cioè a rimuovere un effettivo pregiudizio che la parte asserisce di avere subito con il provvedimento impugnato, interesse che deve persistere sino al momento della decisione. Pertanto, come precisato anche nella citata sentenza delle Sezioni Unite, tale interesse "non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato", priva cioè di incidenza pratica sulla economia del procedimento. Conseguentemente "una applicazione pressoché automatica dei principi posti dall'orientamento più volte ricordato delle Sezioni Unite presenta il rischio di accogliere una nozione di "interesse" troppo ampia, che finisce per presumere sempre e comunque che l'indagato agisca anche al fine di precostituirsi il titolo in funzione di una futura richiesta di un'equa riparazione per la ingiusta detenzione ai sensi della disposizione contenuta nell'art.314 c.p.p., comma 2, che tra l'altro disciplina una fattispecie tendenzialmente eccezionale e residuale rispetto alle altre ipotesi previste".
In realtà è proprio la presunzione della esistenza di un interesse, scollegata da ogni manifestazione di volontà in tal senso, ad essere il sintomo più eloquente della mancanza di un interesse attuale e concreto alla impugnazione. Ne deriva che "in difetto di una espressa indicazione che dimostri l'intenzione di una futura utilizzazione della pronuncia, l'interesse in questione finisce per essere commisurato al probabile successo dell'azione di riparazione e l'impugnazione diventa lo strumento per rimuovere un pregiudizio futuro, solo teoricamente ed eventualmente collegato al provvedimento impugnato, là dove è pacifico che la situazione pregiudizievole che l'impugnazione tende a rimuovere deve porsi in rapporto causale con l'atto impugnato, del quale deve essere conseguenza immediata e diretta". Ciò comporta quanto meno l'onere a carico del ricorrente di rappresentare l'esistenza di un simile interesse anche con riferimento alla mancanza delle cause ostative di cui all'art. 314 c.p.p., comma 4: occorre cioè che "la parte manifesti, in termini positivi ed univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta in vista della azione di riparazione per l'ingiusta detenzione, intenzione che, naturalmente, nel giudizio in cassazione può essere comunicata dal difensore direttamente in udienza ovvero attraverso memorie scritte".
Pertanto il ricorso del NO deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non risultando alcuna manifestazione di volontà diretta ad utilizzare la decisione al fine di proporre l'azione di riparazione ex art. 314 c.p.p.. Quanto al particolare meccanismo previsto dall'art. 405 c.p.p., comma 1 bis, (che collega la richiesta di archiviazione del Pubblico
Ministero alla pronuncia della Corte di Cassazione, in sede cautelare, sulla insussistenza dei gravi indizi), deve escludersi che sussista sempre e comunque l'interesse alla impugnazione da parte dell'indagato sul presupposto che la decisione della Corte di Cassazione condizionerà la scelta del Pubblico Ministero, essendo la richiesta di archiviazione un atto di parte, per altro subordinato alla mancata acquisizione di ulteriori elementi a carico della persona sottoposta ad indagini.
Il venir meno dell'interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura un'ipotesi di soccombenza. Ne deriva che il ricorrente non deve essere condannato ne' alle spese processuali ne' a sanzioni pecuniarie in favore della cassa delle ammende. 4.-. Il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme è, invece, fondato.
Il Tribunale di Catanzaro, in riferimento al reato di turbativa d'asta contestato al NO OM al capo P), ha ritenuto non applicabile la circostanza aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 353 c.p. al citato NO, in quanto tale aggravante "fa riferimento alla persona preposta dalla legge o dalla Autorità agli incanti o alle licitazioni", qualità non rivestite dal predetto, titolare della ditta interessata ad aggiudicarsi la gara. Una volta esclusa la menzionata aggravante di cui all'art. 353 c.p., comma 2, non raggiungendosi il limite edittale richiesto dall'art. 280 c.p.p. per la applicazione della misura coercitiva, il Tribunale ha revocato la disposta misura cautelare in riferimento alla fattispecie delittuosa ipotizzata sub P).
Questa Corte - pronunciandosi su una fattispecie del tutto analoga - ha già chiarito che, in tema di turbata libertà degli incanti, l'ipotesi di cui all'art. 353 c.p., comma 2, costituisce una circostanza aggravante speciale che, rientrando tra quelle concernenti le qualità personali del colpevole e non tra quelle inerenti alla persona del colpevole (tassativamente indicate nel secondo comma dell'art. 70 c.p.), non è soggetta al regime di cui all'art. 118 c.p., bensì a quello di cui all'art. 59 c.p., comma 2, sicché tale circostanza si comunica al correo, se dallo stesso conosciuta o ignorata per colpa (sez. 5^, sent. n. 806 dell'8-3-1993, rv. 194140). Il Tribunale di Catanzaro, ignorando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ha, invece, ritenuto non applicabile al NO la citata aggravante evidentemente sulla base del dato meramente formale rappresentato dall'essere il predetto un soggetto privato non in possesso della qualifica di preposto ai sensi dell'art. 353 c.p., comma 2, senza motivare in ordine ad una ritenuta non conoscenza di tale qualità da parte del correo, non dovuta a colpa.
Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata in parte qua con rinvio al Tribunale di Catanzaro per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del NO per sopravvenuta carenza di interesse.
In accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2007