Articolo 528 del Codice di procedura penale
Articolo 450Articolo 507
Versione
24 ottobre 1989
Art. 528. Lettura del verbale in camera di consiglio 1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l'assistenza dell'ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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