Art. 528. Lettura del verbale in camera di consiglio 1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l'assistenza dell'ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Commentari • 21
- 1. La sentenza penaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 marzo 2021
Giurisprudenza • 53
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2008, n. 18176Provvedimento: […] Alla nuova udienza la difesa aveva tempestivamente eccepito l'irritualità della nuova convocazione delle parti, ai sensi delle menzionate disposizioni processuali oltreché dell'art 528 c.p.p., tenuto conto altresì che l'interruzione della deliberazione era avvenuta al di fuori dei casi tassativi previsti da tale ultima disposizione. […] Alla stregua di tali considerazioni, non è pertinente il richiamo all'art. 528 c.p.p., per inferirne l'insussistenza nel caso di specie delle tassative condizioni in presenza delle quali può essere sospesa, in quanto si tratta di norma dettata per il procedimento ordinario, caratterizzato, […]Leggi di più...
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