Sentenza 6 maggio 1999
Massime • 1
Per la sussistenza del delitto di favoreggiamento personale non è necessario il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico, che consiste nella volontà cosciente di aiutare una persona a sottrarsi alle investigazioni o alle ricerche dell'autorità; occorre, cioè, che l'agente abbia volontariamente posto in essere una condotta che consapevolmente si traduca comunque in un aiuto a favore di colui che si sa essere sottoposto alle investigazioni o alle ricerche.
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- 1. Reato di favoreggiamento personaleIlaria Parlato · https://www.diritto.it/ · 14 aprile 2020
Il delitto di favoreggiamento personale, allorché vi siano tutti i presupposti di legge, è configurabile a carico di chi aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità. La norma di riferimento. Il reato di favoreggiamento personale è previsto e punito dall'art. 378 c.p. ed è integrato allorché “chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando …
Leggi di più… - 2. Il reato di favoreggiamento ed i delitti in materia di sostanze stupefacentiAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 14 giugno 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/1999, n. 8786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8786 |
| Data del deposito : | 6 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 6.5.199
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MACRII GIOVANNI " N. 506
3.Dott. MOCALI PIERO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 04911/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) Procuratore Generale della Repubblica presso C. ASS. APP. di CATANIA nei confronti di
SI OR N. IL 05.04.1955
LI NO N. IL 26.03.1955
2) NA EP PPC/ n. il 30.06.1958
3) VA TA PPC/ n. il 21.03.1958
avverso sentenza del 20.04.1998 C. ASS. APP. di CATANIA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO
udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Abbate Antonio che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso dei AS, al rigetto del ricorso di AC e l'annullamento della sentenza nei confronti di IC e IS
Udito il difensore Avv. Antonio Papalia, che ha concluso per l'annullamento della sentenza nei confronti di AS e il rigetto del ricorso del P.G. nei confronti di IC.
Fatto e diritto
La mattina del 15 luglio 1994 nella via Garibaldi di Catania venivano uccise SO IL e sua madre RO AG, attinte da colpi di pistola mentre si trovavano la prima all'interno di un esercizio di generi alimentari e la seconda, a breve distanza, sulla strada.
Nel corso delle prime indagini si accertava che SO IL, moglie di NA AR, già appartenente al locale gruppo mafioso denominato AV e da poco tempo collaboratore di giustizia, l'8 luglio 1994 aveva reso spontanee dichiarazioni al magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia che conduceva le indagini attinenti alla collaborazione di NA AR. La donna aveva manifestato preoccupazioni per l'incolumità propria e dei figli, riferendo che quindici giorni prima CI DO e AS TA, rispettivamente mogli di IS IN e IC AZ, la avevano avvertita di essere a conoscenza del fatto che il di lei marito stava collaborando con la giustizia e le avevano proposto di convincerlo a desistere da tale condotta, promettendo che in cambio le avrebbero corrisposto uno stipendio mensile e avrebbero procurato un nuovo difensore al marito. Poiché non aveva inteso accettare la proposta, si era rifugiata in casa della sorella IL, ma nei giorni successivi era stata costretta ad allontanarsene a seguito delle minacce dirette a lei, alla sorella e ai loro figli da parte di persone appartenenti al gruppo AV che avevano parlato con AC SE, marito separato della IL. Era andata, quindi, ad abitare in casa della madre, in via Garibaldi.
La SO aveva concluso le sue dichiarazioni al magistrato inquirente palesando il proprio timore per azioni di ritorsione da parte del IC e del IS e chiedendo che venissero assicurate misure di protezione a lei e ai suoi familiari.
Il padre di SO IL, FE, e la sorella SO IA confermavano le circostanze relative alle pressioni esercitate sulla loro congiunta dalla AS e dalla CI, nonché all'intervento, posto in essere dal AC con modalità percepite come minacciose, per indurre la cognata a lasciare l'abitazione della sorella IL, poiché la collaborazione di NA AR determinava una situazione di pericolo per l'incolumità dei suoi familiari.
A compimento delle indagini, IC AZ, IS IN, AS TA, CI DO e AC SE venivano, insieme ad altri imputati, rinviati a giudizio.
La Corte di Assise di Catania con sentenza del 16 novembre 1996 dichiarava il IC e il IS colpevoli di omicidio volontario Continuato pluriaggravato, detenzione e porto illegale di armi, la AS e la CI colpevoli di concorso in associazione per delinquere di tipo mafioso, il AC colpevole di favoreggiamento personale aggravato e condannava i primi due alla pena dell'ergastolo e gli altri alle pene di legge, emettendo le statuizioni accessorie. I primi Giudici riconoscevano gli estremi del favoreggiamento aggravato nella condotta del AC, consistita nel negare la circostanza del minaccioso intervento di personaggi collegati al "clan Savasta" e diretto contro la persona di SO IL e dei suoi familiari.
Premesso, poi, che dalle indagini, e dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia erano emersi sicuri elementi dimostrativi dell'operatività dell'associazione mafiosa denominata AV, capeggiata dal IS e dal IC, finalizzata alle estorsioni, alle rapine, all'usura, al controllo del mercato ittico, al traffico di sostanze stupefacenti e dotata di armi, veicoli blindati, giubbotti antiproiettile e apparati ricetrasmittenti, osservava la Corte di primo grado che la condotta, posta in atto dalla AS e dalla CI per indurre NA AR a desistere dalla collaborazione con gli organi investigativi, era intesa a tutelare non soltanto la posizione dei rispettivi mariti, ma anche l'esistenza dell'organizzazione criminosa dagli stessi diretta. Quanto alla ritenuta responsabilità del IC e del IS quali autori materiali del duplice omicidio, rilevava a carico dei due imputati, in primo luogo, la imponente causale, provata dalle dichiarazioni rese da una delle vittime, SO IL (contenute nel fascicolo per il dibattimento in quanto atti irripetibili e utilizzate ai fini della decisione) e le acquisizioni testimoniali. Particolare importanza veniva, inoltre, attribuita alle deposizioni di NA AR e della figlia NA IA, tredicenne all'epoca del fatto.
I due testi avevano affermato - il primo per averlo appreso dalla figlia e costei per conoscenza diretta - che esecutori del delitto erano stati il IC e il IS.
Secondo la loro versione, NA IA, quando la madre e la NO erano uscite da casa, si era portata sul balcone prospiciente la via Garibaldi per reggere con una corda il paniere, abbassato fino al piano stradale, nel quale la madre avrebbe riposto un panino che doveva acquistare nel vicino negozio di generi alimentari. Appena udito uno sparo, la ragazza aveva visto la NO a terra ed accanto a lei il IC e, dopo avere avvertito altri spari, aveva visto uscire dal negozio, nel quale sapeva che si trovava la madre, il IS con una pistola in mano.
Tali deposizioni, a giudizio della Corte di prima istanza, oltre che nei riscontri di natura generica, trovavano conferma nelle dichiarazioni del collaborante OS LO. Questi aveva riferito che, durante la detenzione nel carcere di Catania- Piazza Lanza, era stato presente ad una conversazione tra i suoi compagni di cella, nel corso della quale IS IN si era vantato con ON MM e NS IT di avere fatto uccidere la moglie e la suocera di NA AR, avendo appreso della collaborazione di costui con gli organi di giustizia.
Sulla impugnazione proposta dagli imputati, la Corte di Assise di Appello di Catania, con sentenza del 20 aprile 1998, dopo che era stata separatamente definita, nei modi previsti dall'art.599 c.p.p., la posizione di CI DO, assolveva il IC e il IS dai reati loro ascritti e confermava nel resto la sentenza appellata. Mentre nei confronti degli altri imputati venivano ribadite le valutazioni della sentenza di primo grado, in ordine alla più grave imputazione la statuizione assolutoria, pronunciata dai Giudici di appello ai sensi dell'art.530 sec. co. c.p.p., si fondava, innanzi tutto, sulla considerazione che il movente, individuato nella collaborazione di NA AR con gli inquirenti, era comune, oltre che ai due accusati, a tutte le persone, facenti parte dello stesso gruppo criminale o di altri, ad esso alleati o contrapposti. Le dichiarazioni di NA AR e NA IA, poi, erano inattendibili perché erano sospetti il tempo e i modi del loro ingresso nel processo, perché contraddette dai testi SA ST e AT (gestori dell'esercizio di alimentari all'interno del quale era avvenuto l'omicidio della SO) e MA RA (vicino di casa delle vittime), perché in contrasto tra loro su un particolare rilevante come i veicoli usati dagli attentatori dopo l'esecuzione del delitto ed oggettivamente non plausibili in relazione al riconoscimento del IS.
Esse, peraltro, in quanto assegnavano ai due imputati il ruolo di esecutori del duplice omicidio, non coincidevano con le dichiarazioni di OS LO, a loro volta prive di riscontri e provenienti da un soggetto non messo al programma di protezione per i collaboranti.
Nè avevano credibilità le dichiarazioni di FF AL UC, collaboratore di giustizia, già associato al gruppo mafioso del Laudani, il quale, escusso nel dibattimento di appello, si era accusato di correità nel delitto, indicando i due imputati come mandanti e, tuttavia, si era in parte contraddetto quanto all'identità degli esecutori materiali rispetto a quanto in precedenza dichiarato al P.M..
Hanno proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di merito e gli imputati AS - a mezzo del proprio difensore - e AC.
Il requirente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata;
che non considera adeguatamente la valenza indiziaria del movente, non analizza il substrato psicologico delle dichiarazioni accusatorie della minore NA IA e non valuta l'effettiva incidenza probatoria delle dichiarazioni di OS LO e FF AL UC, che devono considerarsi, invece, complessivamente attendibili.
L'imputato AC deduce violazione di legge sotto diversi profili, in quanto la pronuncia di condanna nei suoi confronti prescinde da qualsiasi prova in ordine all'elemento psicologico del reato, si fonda su una mera deduzione del teste SO FE, le cui dichiarazioni sono state utilizzate ai sensi dell'art.500 co.5 C.P.P., pur in assenza delle condizioni previste dalla norma e,
infine, valuta come elemento a carico dell'imputato la sua contumacia.
D'altra parte, secondo il ricorrente la motivazione della sentenza è manifestamente illogica laddove ritiene inapplicabile la esimente speciale di cui all'art.384 c.p.,, pur riconoscendo che il AC aveva ragioni concrete per temere per l'incolumità propria e dei suoi figli.
In difesa di AS TA si lamenta violazione dell'art.192 c.p.p., essendo l'affermazione di responsabilità basata su elementi indiziari privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. L'impugnazione proposta nell'interesse di AS TA è inammissibile per la estrema genericità dei motivi a sostegno, che si risolvono in una enunciazione formulistica, meramente assertiva e priva di qualsiasi riferimento alle acquisizioni probatorie, che vengono apoditticamente confutate.
Il ricorso di AC SE è infondato.
Invero, il primo motivo, attinente alla configurabilità del dolo, identifica e confonde due elementi ontologicamente diversi e non sovrapponibili, cioè l'elemento soggettivo del reato e il motivo a delinquere.
È appena il caso di rilevare che per la sussistenza del delitto di favoreggiamento personale non è necessario il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico, che consiste nella volontà cosciente di aiutare una persona a sottrarsi alle investigazioni o alle ricerche dell'autorità: occorre, cioè, che l'agente abbia volontariamente posto in essere una condotta che consapevolmente si traduca comunque in un aiuto a favore di colui che si sa essere sottoposto alle investigazioni o alle ricerche.
Mentre il dolo presuppone la rappresentazione di un risultato, che coincide con la descrizione precettiva della norma incriminatrice, il motivo è costituito dalla soggettiva spinta psicologica alla condotta illecita ed ha, di regola, valenza accessoria, limitata alla quantificazione della sanzione. Nella specie, esclusa - per i motivi ampiamente esposti dalla sentenza impugnata e non contestati dal ricorrente - la ravvisabilità di cause di giustificazione o di non punibilità, la finalità, asseritamente perseguita dall'imputato, di salvaguardare la incolumità dei figli, è estranea all'area del dolo, la cui sussistenza è dimostrata dalle risultanze di fatto poste a base della decisione.
La sentenza di appello evoca puntualmente le fonti di prova a carico del AC, che sono diverse (SO IL, SO IA e SO FE) e univocamente significative. Non sminuisce la loro valenza la "diretta percezione", riferita a SO FE, della conoscenza di minacce da parte dell'imputato, che non può essere interpretata come una "personale opinione" del teste. Le dichiarazioni rese da FE e IA SO nella immediatezza del duplice omicidio sono state legittimamente utilizzate ai fini del giudizio, ai sensi dell'art.500 co.5 c.p.p., dalla Corte di merito, che ha compiutamente rappresentato il clima di intensa, diffusa intimidazione che ebbe a condizionare le successive deposizioni dei predetti testi e di NC SO, fino all'avvio nei loro confronti della procedura di incriminazione per il delitto di falsa testimonianza.
Infine, la doglianza circa il preteso valore indiziante attribuito alla contumacia dell'imputato non corrisponde neppure come trascrizione grafica al pensiero espresso dal Giudice di appello, il quale (f.78 della sentenza), premessa incidentalmente l'ovvia considerazione che il AC, siccome contumace, non aveva dato in modo diretto alcuna giustificazione del proprio operato, ha preso in esame l'argomentazione svolta per conto e nell'interesse dello stesso dal difensore riguardo alla applicabilità dell'esimente di cui all'art.384 c.p., negandone il giuridico fondamento, senza tuttavia inferire alcun elemento di sfavorevole valutazione dalla scelta processuale dell'imputato.
La sentenza gravata si presta, invece, ad incisive censure nella parte motiva concernente la posizione degli imputati IC e IS.
Nei confronti di costoro, la peculiarità che connota il processo consiste nel Patto che fonte principale di prova è una delle due vittime, la quale, pochi giorni prima del delitto, ebbe a formulare precise accuse, implorando per sè e per i familiari una protezione che le fu, di fatto, improvvidamente denegata. La veridicità dei fatti rappresentati da SO IL è riscontrata dalle dichiarazioni rese nella immediatezza del duplice omicidio dai suoi prossimi congiunti, mentre la fondatezza dei timori da lei palesati trova una tragica conferma, di tautologica evidenza, nella sua morte violenta.
L'antefatto, poi delinea una causale che deve definirsi, imponente, costituita dalla collaborazione di NA AR, marito della SO, con gli organi di giustizia.
La sentenza gravata non sottovaluta (e non potrebbe ragionevolmente farlo) il movente, ma ne dà una interpretazione in chiave di pura astrazione, ritenendolo estensibile ad una pluralità di persone, quante potevano essere interessate ad ostacolare o interrompere le delazioni del collaborante.
Siffatto argomentare, più adatto alla speculazione teorica dei trattatisti che all'analisi attuale sottesa al giudizio, è logicamente carente in quanto ignora radicalmente le concrete emergenze della fattispecie relative all'intero svolgimento della vicenda, che, pur assunte con carattere di certezza, vengono partitamente esaminate, scomponendo in modo incongruo il quadro complessivo.
È data per certa, infatti, l'esistenza di un'associazione per delinquere di tipo mafioso capeggiata dal IC e dal IS, della quale aveva fatto parte NA AR;
ne discende che i due imputati erano i soggetti più interessati a fermare l'attività di collaborazione dell'associato, portatore di conoscenze dirette sulle loro illecite attività ed è sicuro che essi fecero pressanti minacce alla moglie del collaborante;
è indubbia. poi, la matrice mafiosa del duplice omicidio emesso in pieno giorno, nel centro cittadino, da persone a viso scoperto,, con modalità che denotano spavaldo affidamento-all'omertà e finalità esemplari e deterrenti. Tutto ciò sfugge alla valutazione del Giudice di appello, che evidenzia la astratta diffusibilità del movente, senza considerare che il segmento che collega causale (concretamente accertata) ed evento (concretamente verificatosi) è la denuncia delle minacce ricevute da parte della SO e la loro provenienza dagli imputati IC e IS.
La sistematica frammentazione del contesto probatorio è il manifesto limite logico della motivazione assolutoria, che adotta il medesimo criterio, inesorabilmente destinato a risultati di nichilismo gnoseologico, anche nell'esame di altri decisivi elementi, come le dichiarazioni di OS LO e FF AL UC. Sul OS la Corte territoriale fa gravare un pregiudiziale discredito per la mancata ammissione al programma di protezione, oltre al rilievo relativo alla mancanza di riscontri. Ma il primo argomento è gratuito, dal momento che non sono note le ragioni della risoluzione degli organi preposti al servizio di protezione, mentre il secondo è del tutto inconsistente, poiché non si vede quale significato possa attribuirsi al silenzio di persone, indiziate, imputate o condannate per delitti di mafia, circa i responsabili di un duplice omicidio dichiara impronta mafiosa;
di contro, rilievo soltanto marginale viene dal Giudice di merito riconosciuto al riscontro "ambientale", cioè alla circostanza della accertata contestuale detenzione nella stessa cella delle persone indicate dal OS.
Anche quanto alla posizione del FF la motivazione non è convincente, poiché, in primo luogo, l'atteggiamento negativo dei chiamati in correità è un dato neutro, che riflette elementari esigenze di autodifesa, che trova giuridica esplicazione nel fondamentale principio "nemo se detegere tenetur"; d'altra parte, non appare giustificato il globale giudizio di inattendibilità, atteso che il dichiarante ha dato una spiegazione dell'iniziale errore nella identificazione di uno degli esecutori del delitto, dovuto ad una "defaillance" mnemonica, che è plausibile in un soggetto che è reo confesso di oltre settanta omicidi.
La valutazione della attendibilità soggettiva dei due dichiaranti è visibilmente lacunosa, mancando ogni riferimento alla loro personalità, al ruolo avuto nel contesto criminale, al livello delle loro conoscenze, alla genesi e alla "qualità" della collaborazione in precedenza prestata agli inquirenti e ai possibili obiettivi devianti dell'intervento in questa vicenda processuale. Ma, soprattutto, è viziato il procedimento logico che, ancora una volta, disarticola ed isola dall'insieme ogni singolo elemento, fino a pretermettere qualsiasi apprezzamento circa la obiettiva coincidenza delle dichiarazioni del OS e del FF nella individuazione del IC e del IS come mandanti del delitto. Le carenze nello sviluppo logico della motivazione fin qui evidenziate impongono l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti degli imputati IC e IS, con rinvio alla corte territoriale, che procederà al nuovo giudizio tenendo conto dei rilievi suesposti.
Le statuizioni nei confronti dei ricorrenti AS e AC comportano la condanna di entrambi al pagamento in solido delle spese del giudizio e della AS, inoltre, al versamento alla cassa delle ammende di una somma, che stimasi congruo determinare in un milione di lire.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di AS TA e rigetta quello di AC SE.
Condanna i predetti ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e la AS, inoltre, al versamento della somma di lire un milione alla cassa delle ammende.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IC AZ e di IS IN e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1999