Sentenza 22 maggio 2007
Massime • 1
In caso di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza, sussiste l'obbligo del rispetto dei termini di comparizione, come si desume dal tenore dell'art. 125, n. 4, disp. att. cod. proc. civ., che espressamente dispone che la comparsa di riassunzione deve contenere l'indicazione dell'udienza in cui le parti devono comparire, "osservati i termini stabiliti dall'art.163 bis del codice". Ne discende, con riferimento a controversia agraria, che, qualora il decreto presidenziale non si attenga al disposto dell'art. 415 comma 5 cod. proc. civ. e stabilisca un termine inferiore a trenta giorni tra la notificazione del decreto e la data dell'udienza, si verifica una nullità della "vocatio in jus", sicché ove tale nullità non resti sanata dalla costituzione della parte convenuta, risultano altresì nulli tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di primo e secondo grado.
Commentario • 1
- 1. I termini di comparizione (art. 163-bis c.p.c.)Accesso limitatoFabio Fiorucci · https://www.altalex.com/ · 30 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2007, n. 11869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11869 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT PE TI, in proprio e quale titolare dell'omonima Ditta individuale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che la difende unitamente all'avvocato SALVÀ LORENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZIENDA AGRICOLA SEANDRE SNC;
- intimata -
e sul 2 ricorso n. 15622/03 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA SEANDRE SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore BE EN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato Maria Teresa LOIACONO ROMAGNOLI, che la difende unitamente all'avvocato LAITEMPERGHER GIORGIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
IT PE TI, in proprio e quale titolare dell'omonima Ditta individuale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che la difende unitamente all'avvocato LORENZO SALVÀ, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 75/03 della Corte d'Appello di TRENTO, sezione per le controversie agrarie, emessa il 18/02/03, depositata il 05/03/03, R.G. 423/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/07 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Andrea MANZI;
udito l'Avvocato Ilaria ROMAGNOLI (per delega Avv. Maria Teresa LOIACONO ROMAGNOLI, depositata in udienza);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sezione specializzata agraria del Tribunale di Rovereto con sentenza del 31.10.2002 condannava SC PE CR al rilascio in favore dell'Azienda agricola Seandre di fondi concessile da quest'ultima in comodato con contratti del 30.12.2000 e del 17.1.2001.
La SC proponeva appello, deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 415 c.p.c., comma 5 per non essere stato rispettato il termine di comparizione di trenta giorni;
l'intervenuta estinzione del processo di prime cure perché riassunto oltre il termine di giorni trenta fissato con ordinanza 11.7.2002 dal Tribunale di Rovereto che aveva dichiarato la propria incompetenza in favore della competenza della Sezione specializzata agraria;
l'incapacità ex art.51 c.p.c., comma 1, n. 4 del collegio giudicante e conseguente nullità dell'intero procedimento;
la simulazione del contratto 3 0.12.2000; la ineseguibilità della domanda di rilascio per non essere l'attrice proprietaria di tutti i beni;
il diritto di ritenzione e la compensazione ex art. 1241 c.c. relativamente alle spese sostenute per la ristrutturazione dei beni, per le migliorie e per la penale versata a titolo di caparra.
L'Azienda si costituiva in giudizio contestando i motivi di gravame e chiedendone il rigetto.
La Corte d'appello di Trento/Sezione specializzata agraria con sentenza del 5.3.2003 rigettava l'appello. Avverso tale sentenza SC PE CR ha proposto ricorso per cassazione in base a cinque mezzi, con cui vengono in sostanza riproposte le stesse censure.
L'Azienda agricola Seandre snc ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo articolato in una duplice censura, cui la SC ha resistito, a sua volta, con controricorso.
L'Azienda agricola ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Previamente i ricorsi - quello principale della SC e quello incidentale dell'Azienda agricola Seandre - sono riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Nel primo motivo del ricorso principale si deduce la "violazione o falsa applicazione dell'art. 415 c.p.c., comma 5, per mancato rispetto del termine minimo di giorni trenta tra la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto e la fissazione dell'udienza di comparizione e contraddittoria motivazione e conseguente nullità della sentenza e del procedimento".
Il motivo è fondato.
Nella specie si è trattato di riassunzione della causa di fronte al giudice (Sezione specializzata agraria) dichiarato competente, ovvero di ipotesi diversa da quella della riassunzione del processo interrotto (cui, piuttosto, si riferisce la giurisprudenza richiamata dalla Corte d'appello a sostegno della propria decisione di rigetto della eccezione di nullità della sentenza di primo grado). L'atto di riassunzione davanti al giudice dichiarato competente andava dunque effettuato a norma dell'art. 125 disp. att. c.p.c., il cui comma 1, n. 4 prescrive che detto atto deve contenere "l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'art. 163 bis c.p.c.". Nel caso in esame, pertanto, il Presidente, nel fissare l'udienza di discussione, doveva attenersi al precetto di cui all'art. 415 c.p.c., comma 5, il quale dispone che "tra la data di notificazione del ricorso al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni". Certo, quindi, che nella specie tale precetto risulta violato, giacché tra la data del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione e la data dell'udienza stessa sono intercorsi soli venti giorni, ne consegue che l'inosservanza del termine - avente natura perentoria - di almeno trenta giorni che deve intercorrere tra la notificazione e la data dell'udienza si è risolta in una nullità afferente alla vocatio in ius, non sanata, non essendoci stata la costituzione della convenuta, ne' la rinnovazione della notificazione.
Dalla detta nullità deriva a sua volta la nullità di tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di primo e di secondo grado. Il primo motivo del ricorso principale va dunque accolto e vanno annullate le sentenze stesse, restando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale (relativi, oltre che a vizio di motivazione, alla violazione dell'art. 50 c.p.c., comma 2 e art. 415 c.p.c., commi 4 e 5 e L. n. 742 del 1969, art. 3, secondo motivo;
alla violazione e falsa applicazione dell'art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4, artt. 112, 158, 161 e 274 bis c.p.c., terzo motivo;
alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1628, 1417, 20041 c.c. e alla violazione dell'art. 356 c.p.c. quarto motivo;
alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 355 c.p.c. quinto motivo) ed il ricorso incidentale (relativo alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., comma 2 e art. 96 c.p.c., comma 1, e ad omessa motivazione motivo unico).
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Rovereto, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Rovereto.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2007