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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/04/2024, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. AN MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3946 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Maria Naimo, presso il cui studio a Palermo, via Sammartino n. 2, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetana Valenti, presso il cui C.F._2
studio a Palermo, via Libertà n .56, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da entrambe le parti:
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 - la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3959/2007, emessa da questo tribunale in data 03-22/10/2007, passata in giudicato;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2. Dall'unione coniugale sono nati tre figli (12/8/1997), AN (13/12/1998) ed Per_1
19/02/2001). Per_2
Con ordinanza presidenziale del 15/02/2021, nell'assenza della resistente (costituita nella fase successiva), è stato posto a carico del l'obbligo di versare alla la Pt_1 CP_1
somma di euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_2
maggiorenne ma non ancora autosufficiente, mentre è stato revocato il contributo economico paterno per il mantenimento dei figli AN e , autonomi e non più Per_1
conviventi con la madre (va ricordato che con la sentenza di separazione del 2007 era stato posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla l'assegno complessivo Pt_1 CP_1
di euro 400,00, oltre assegni familiari, di cui euro 150,00 a titolo di assegno di mantenimento per la moglie ed euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, all'epoca minori).
Nel corso del giudizio ed, in particolare, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata il 03/04/2022 la resistente ha espressamente rinunciato alla domanda per il contributo del figlio Per_2
Deve, pertanto, revocarsi, a decorrere dal mese di aprile 2022, l'obbligo del ricorrente, previsto con l'ordinanza presidenziale, di versare alla resistente l'assegno di euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento di Per_2
3. Quanto alla domanda di corresponsione dell'assegno divorzile proposta da
[...]
va preliminarmente rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. n. CP_1
898/1970, come novellato nel 1987, con la sentenza di divorzio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
2 In forza della granitica interpretazione pretoria sposata fin dall'indomani della novella del
1987 (cfr. Sezioni Unite nn. 11490 e 11492 del 29 novembre 1990 e la sentenza n. 4955 del 1989), ai fini del riconoscimento di un assegno di divorzio (ossia in punto di an debeatur) a nulla rilevavano di per sè lo stato di bisogno o la mera eventuale autosufficienza economica dell'istante, essendo invece necessario accertare l'impossibilità oggettiva del coniuge richiedente a procurarsi mezzi economici idonei alla tendenziale conservazione del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso di questo (in seguito, ex multis, Cass., n. 3398 del 12.2.2013; Cass., n. 10260 del 1999; Cass., n. 432 del 2002; Cass., n. 4021 del 2006; Cass., n. 15610 del 2007). Muovendo tuttavia dal condivisibile presupposto dell'avvenuto superamento di un costume che all'unione nuziale attribuiva, soprattutto – ma non solo - per l'originaria indissolubilità giuridica, il connotato della “sistemazione definitiva”, la Cassazione aveva da ultimo mutato orientamento, rivisitando il parametro di riferimento da utilizzare per esprimere il giudizio normativo di adeguatezza/inadeguatezza delle risorse economiche a disposizione del richiedente la prestazione economica di solidarietà post-coniugale, e di conseguenza anche di quello sulla "possibilità-impossibilità di procurarsele per ragioni oggettive", individuato non più nel tenore di vita goduto manente matrimonio, bensì nel raggiungimento o meno della
"indipendenza economica" (così Cass., n. 11504/2017 del 10.5.2017).
Sottoposta la questione al supremo consesso nomofilattico, le Sezioni unite, valorizzando maggiormente il principio costituzionale di solidarietà, hanno invece optato per una terza via, ossia per il superamento della rigida bipartizione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, cui va riconosciuta una preminente funzione equilibratrice- perequativa, da perseguirsi valorizzando tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 comma 6 legge n. 898/1970. L'adeguatezza dei mezzi e l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive va cioè fondata “in primo luogo” sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Ove sussistesse una “rilevante disparità” della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo, al fine di perequarla occorre avere riguardo al “livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate” e ciò in relazione, anzitutto, alla durata, individuata come
“fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro”, ed inoltre all'età del
3 richiedente, la quale comporta la necessità di operare al fine un giudizio prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico mediante un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Nella specie, va evidenziato quanto segue.
Il ricorrente (classe 1964) ha allegato di lavorare alle dipendenze del Parte_1
Comune di Palermo con la qualifica di portiere-custode e con una retribuzione mensile di euro 800,00 circa, al netto dell'assegno di mantenimento di euro 400,00 trattenuto dal datore di lavoro in favore della resistente;
di subire un'ulteriore trattenuta di euro 170,00 al mese;
di vivere in un immobile condotto in locazione al canone di euro 300,00 al mese.
Ha, poi, precisato che la resistente subito dopo la separazione ha iniziato una relazione di convivenza con un uomo durata per circa dieci anni e che successivamente ha intrapreso un'altra stabile relazione sentimentale;
che, inoltre, la stessa ha sempre svolto attività lavorativa come banconista e che attualmente lavora presso il panificio . Org_1
La resistente (classe 1977) ha dedotto che la relazione con il Controparte_1
primo compagno non è mai stata di effettiva convivenza, che è iniziata nel 2006 ma è cessata nel 2008, allorchè lo stesso è stato tratto in arresto;
che anche con il secondo compagno non vi è stata alcuna convivenza;
quanto all'attività lavorativa, ha allegato di aver prestato la sua opera solo saltuariamente per sostituire un'impiegata in maternità; ha aggiunto di versare in condizioni fisiche precarie, soffrendo di frequenti emicranie a causa di un aneurisma cerebrale mal curato;
di vivere in un immobile condotto in locazione al canone di euro 230,00 al mese;
di aver beneficiato del cd. reddito di cittadinanza per un importo di euro 500,00 al mese.
Orbene, evidenzia il Tribunale che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Va, innanzitutto, ricordato che il Giudice istruttore ha ammesso i mezzi di prova articolati dalla per dimostrare le circostanze dalla stessa allegate;
tuttavia, all'udienza del CP_1
14/03/2023 la resistente non è comparsa, né ha dato prova di aver intimato i testi, sicchè la stessa è stata dichiarata decaduta dalle prove testimoniali ammesse;
ne consegue che le circostanze dedotte dalla resistente sono rimaste allo stato di mere allegazioni, senza alcun supporto probatorio.
Giova, ancora, evidenziare che la resistente si è sottratta all'obbligo di deposito della documentazione reddituale previsto per legge, opacizzando così la propria situazione
4 Org_ economica;
non ha neanche depositato attestazione dell' circa la percezione del cd. reddito di cittadinanza, menzionato peraltro negli stessi atti difensivi.
Occore, infine, tenere conto di alcune circostanze.
Il matrimonio delle parti è stato celebrato nel 1996; dopo circa 9 anni, la coppia si è separata (l'ordinanza presidenziale è del 2005, la sentenza di separazione del 2007); all'epoca, la resistente aveva appena 28 anni;
successivamente alla separazione la resistente ha intrattenuto due relazioni di convivenza, la prima nell'anno 2006 con tale
, durata per diversi anni, la seconda con tale Persona_3 Persona_4
protrattasi per circa tre anni.
La resistente ha, inoltre, svolto attività lavorativa, come risulta dai diversi rilievi fotografici prodotti dal ricorrente e ritraenti la in abiti di lavoro come CP_1
banconista presso un panificio;
peraltro, le patologie di cui soffre la non CP_1
risultano incidere sulla sua capacità lavorativa.
Va, infine, sottolineato un dato fondamentale, ovvero che dalla separazione ad oggi sono trascorsi quasi vent'anni (2005 – 2024).
Ritiene, dunque, il Tribunale che, alla luce della mancanza di prova di una “rilevante disparità” tra le condizioni economiche degli ex coniugi (stante l'opacità dell'effettiva situazione reddituale della resistente), della breve durata del matrimonio, del lungo tempo trascorso dalla separazione (nel corso del quale la resistente è stata posta nelle condizioni per provvedere da sé al proprio mantenimento anche per mezzo del contributo di euro
150,00 al mese versatole dal marito), non ricorrono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, neanche sotto l'aspetto compensativo, in quanto le eventuali aspettative professionali ed economiche sacrificate dalla resistente per dedicarsi nel corso della vita matrimoniale alla cura ed alla crescita dei figli risultano oramai compensate dal lungo lasso di tempo trascorso dall'interruzione della convivenza con il coniuge, nel corso del quale la resistente ha avuto modo di mettere a frutto le proprie capacità lavorative ed ha anche costituito autonomi nuclei familiari con altri compagni.
Alla luce dei superiori elementi, non può ritenersi dunque sussistente oggi un dovere di solidarietà post matrimoniale in capo al ricorrente tale da comportare la corresponsione di un assegno di divorzio.
4. Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda di restituzione di somme di denaro formulata dal ricorrente;
infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n.
5 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli art. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.; non è, dunque, possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio e di quelle di restituzione di somme di danaro o di beni mobili e di disciplina di rapporti obbligatori diversi da quelli nascenti dal matrimonio, soggette a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra.
5. La natura ed il complessivo esito della lite comportano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 31/07/1996 da , nato a [...] in data [...] Parte_1
( e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
20/06/1977 ). C.F._2
2) Revoca a decorrere dal mese di mese di aprile 2022 l'obbligo di di Parte_1 corrispondere a l'assegno di euro 100,00 al mese a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne Per_2
3) Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
4) Dichiara inammissibile la domanda restitutoria formulata dal ricorrente.
5) Compensa le spese di lite tra le parti.
6) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 136, parte II, serie A, dell'anno 1996).
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione I civile in data 22/04/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino AN Micela
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. AN MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3946 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Maria Naimo, presso il cui studio a Palermo, via Sammartino n. 2, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetana Valenti, presso il cui C.F._2
studio a Palermo, via Libertà n .56, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da entrambe le parti:
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 - la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3959/2007, emessa da questo tribunale in data 03-22/10/2007, passata in giudicato;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2. Dall'unione coniugale sono nati tre figli (12/8/1997), AN (13/12/1998) ed Per_1
19/02/2001). Per_2
Con ordinanza presidenziale del 15/02/2021, nell'assenza della resistente (costituita nella fase successiva), è stato posto a carico del l'obbligo di versare alla la Pt_1 CP_1
somma di euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_2
maggiorenne ma non ancora autosufficiente, mentre è stato revocato il contributo economico paterno per il mantenimento dei figli AN e , autonomi e non più Per_1
conviventi con la madre (va ricordato che con la sentenza di separazione del 2007 era stato posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla l'assegno complessivo Pt_1 CP_1
di euro 400,00, oltre assegni familiari, di cui euro 150,00 a titolo di assegno di mantenimento per la moglie ed euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, all'epoca minori).
Nel corso del giudizio ed, in particolare, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata il 03/04/2022 la resistente ha espressamente rinunciato alla domanda per il contributo del figlio Per_2
Deve, pertanto, revocarsi, a decorrere dal mese di aprile 2022, l'obbligo del ricorrente, previsto con l'ordinanza presidenziale, di versare alla resistente l'assegno di euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento di Per_2
3. Quanto alla domanda di corresponsione dell'assegno divorzile proposta da
[...]
va preliminarmente rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. n. CP_1
898/1970, come novellato nel 1987, con la sentenza di divorzio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
2 In forza della granitica interpretazione pretoria sposata fin dall'indomani della novella del
1987 (cfr. Sezioni Unite nn. 11490 e 11492 del 29 novembre 1990 e la sentenza n. 4955 del 1989), ai fini del riconoscimento di un assegno di divorzio (ossia in punto di an debeatur) a nulla rilevavano di per sè lo stato di bisogno o la mera eventuale autosufficienza economica dell'istante, essendo invece necessario accertare l'impossibilità oggettiva del coniuge richiedente a procurarsi mezzi economici idonei alla tendenziale conservazione del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso di questo (in seguito, ex multis, Cass., n. 3398 del 12.2.2013; Cass., n. 10260 del 1999; Cass., n. 432 del 2002; Cass., n. 4021 del 2006; Cass., n. 15610 del 2007). Muovendo tuttavia dal condivisibile presupposto dell'avvenuto superamento di un costume che all'unione nuziale attribuiva, soprattutto – ma non solo - per l'originaria indissolubilità giuridica, il connotato della “sistemazione definitiva”, la Cassazione aveva da ultimo mutato orientamento, rivisitando il parametro di riferimento da utilizzare per esprimere il giudizio normativo di adeguatezza/inadeguatezza delle risorse economiche a disposizione del richiedente la prestazione economica di solidarietà post-coniugale, e di conseguenza anche di quello sulla "possibilità-impossibilità di procurarsele per ragioni oggettive", individuato non più nel tenore di vita goduto manente matrimonio, bensì nel raggiungimento o meno della
"indipendenza economica" (così Cass., n. 11504/2017 del 10.5.2017).
Sottoposta la questione al supremo consesso nomofilattico, le Sezioni unite, valorizzando maggiormente il principio costituzionale di solidarietà, hanno invece optato per una terza via, ossia per il superamento della rigida bipartizione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, cui va riconosciuta una preminente funzione equilibratrice- perequativa, da perseguirsi valorizzando tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 comma 6 legge n. 898/1970. L'adeguatezza dei mezzi e l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive va cioè fondata “in primo luogo” sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Ove sussistesse una “rilevante disparità” della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo, al fine di perequarla occorre avere riguardo al “livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate” e ciò in relazione, anzitutto, alla durata, individuata come
“fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro”, ed inoltre all'età del
3 richiedente, la quale comporta la necessità di operare al fine un giudizio prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico mediante un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Nella specie, va evidenziato quanto segue.
Il ricorrente (classe 1964) ha allegato di lavorare alle dipendenze del Parte_1
Comune di Palermo con la qualifica di portiere-custode e con una retribuzione mensile di euro 800,00 circa, al netto dell'assegno di mantenimento di euro 400,00 trattenuto dal datore di lavoro in favore della resistente;
di subire un'ulteriore trattenuta di euro 170,00 al mese;
di vivere in un immobile condotto in locazione al canone di euro 300,00 al mese.
Ha, poi, precisato che la resistente subito dopo la separazione ha iniziato una relazione di convivenza con un uomo durata per circa dieci anni e che successivamente ha intrapreso un'altra stabile relazione sentimentale;
che, inoltre, la stessa ha sempre svolto attività lavorativa come banconista e che attualmente lavora presso il panificio . Org_1
La resistente (classe 1977) ha dedotto che la relazione con il Controparte_1
primo compagno non è mai stata di effettiva convivenza, che è iniziata nel 2006 ma è cessata nel 2008, allorchè lo stesso è stato tratto in arresto;
che anche con il secondo compagno non vi è stata alcuna convivenza;
quanto all'attività lavorativa, ha allegato di aver prestato la sua opera solo saltuariamente per sostituire un'impiegata in maternità; ha aggiunto di versare in condizioni fisiche precarie, soffrendo di frequenti emicranie a causa di un aneurisma cerebrale mal curato;
di vivere in un immobile condotto in locazione al canone di euro 230,00 al mese;
di aver beneficiato del cd. reddito di cittadinanza per un importo di euro 500,00 al mese.
Orbene, evidenzia il Tribunale che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Va, innanzitutto, ricordato che il Giudice istruttore ha ammesso i mezzi di prova articolati dalla per dimostrare le circostanze dalla stessa allegate;
tuttavia, all'udienza del CP_1
14/03/2023 la resistente non è comparsa, né ha dato prova di aver intimato i testi, sicchè la stessa è stata dichiarata decaduta dalle prove testimoniali ammesse;
ne consegue che le circostanze dedotte dalla resistente sono rimaste allo stato di mere allegazioni, senza alcun supporto probatorio.
Giova, ancora, evidenziare che la resistente si è sottratta all'obbligo di deposito della documentazione reddituale previsto per legge, opacizzando così la propria situazione
4 Org_ economica;
non ha neanche depositato attestazione dell' circa la percezione del cd. reddito di cittadinanza, menzionato peraltro negli stessi atti difensivi.
Occore, infine, tenere conto di alcune circostanze.
Il matrimonio delle parti è stato celebrato nel 1996; dopo circa 9 anni, la coppia si è separata (l'ordinanza presidenziale è del 2005, la sentenza di separazione del 2007); all'epoca, la resistente aveva appena 28 anni;
successivamente alla separazione la resistente ha intrattenuto due relazioni di convivenza, la prima nell'anno 2006 con tale
, durata per diversi anni, la seconda con tale Persona_3 Persona_4
protrattasi per circa tre anni.
La resistente ha, inoltre, svolto attività lavorativa, come risulta dai diversi rilievi fotografici prodotti dal ricorrente e ritraenti la in abiti di lavoro come CP_1
banconista presso un panificio;
peraltro, le patologie di cui soffre la non CP_1
risultano incidere sulla sua capacità lavorativa.
Va, infine, sottolineato un dato fondamentale, ovvero che dalla separazione ad oggi sono trascorsi quasi vent'anni (2005 – 2024).
Ritiene, dunque, il Tribunale che, alla luce della mancanza di prova di una “rilevante disparità” tra le condizioni economiche degli ex coniugi (stante l'opacità dell'effettiva situazione reddituale della resistente), della breve durata del matrimonio, del lungo tempo trascorso dalla separazione (nel corso del quale la resistente è stata posta nelle condizioni per provvedere da sé al proprio mantenimento anche per mezzo del contributo di euro
150,00 al mese versatole dal marito), non ricorrono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, neanche sotto l'aspetto compensativo, in quanto le eventuali aspettative professionali ed economiche sacrificate dalla resistente per dedicarsi nel corso della vita matrimoniale alla cura ed alla crescita dei figli risultano oramai compensate dal lungo lasso di tempo trascorso dall'interruzione della convivenza con il coniuge, nel corso del quale la resistente ha avuto modo di mettere a frutto le proprie capacità lavorative ed ha anche costituito autonomi nuclei familiari con altri compagni.
Alla luce dei superiori elementi, non può ritenersi dunque sussistente oggi un dovere di solidarietà post matrimoniale in capo al ricorrente tale da comportare la corresponsione di un assegno di divorzio.
4. Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda di restituzione di somme di denaro formulata dal ricorrente;
infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n.
5 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli art. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.; non è, dunque, possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio e di quelle di restituzione di somme di danaro o di beni mobili e di disciplina di rapporti obbligatori diversi da quelli nascenti dal matrimonio, soggette a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra.
5. La natura ed il complessivo esito della lite comportano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 31/07/1996 da , nato a [...] in data [...] Parte_1
( e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
20/06/1977 ). C.F._2
2) Revoca a decorrere dal mese di mese di aprile 2022 l'obbligo di di Parte_1 corrispondere a l'assegno di euro 100,00 al mese a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne Per_2
3) Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
4) Dichiara inammissibile la domanda restitutoria formulata dal ricorrente.
5) Compensa le spese di lite tra le parti.
6) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 136, parte II, serie A, dell'anno 1996).
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione I civile in data 22/04/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino AN Micela
6