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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/03/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1010/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1010/2024 tra
Oggi 18 marzo 2025 ad ore innanzi al dott. Angelica Castellani, sono comparsi: per gli attori opponenti l'avv. Marco Graza e per l'opposta l'avv. Chiara Gorlani.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Garza precisa le conclusioni come da atto di citazione;
l'avv. Gorlani precisa le conclusioni come da nota conclusiva.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1010/2024 promossa da:
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3
degli avv.ti Marco Garza e Erika Donna attori - opponenti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Chiara Gorlani Controparte_1 P.IVA_1
convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- La ha agito in via monitoria nei confronti di e degli odierni Controparte_1 Parte_4
opponenti e ottenendo dal Tribunale di Brescia in Parte_1 Parte_2 Parte_3
data 21.11.2023 l'emissione del decreto ingiuntivo n. 4238/2023 per l'importo complessivo di €
50.020,38 limitato, quanto agli odierni opponenti, a € 35.655,86, oltre interessi e spese di procedura, in forza di fideiussioni dagli stessi singolarmente stipulate in favore della in data 15.7.2015, CP_1
allorquando tutti rivestivano la carica di soci della debitrice principale, a garanzia dell'obbligazione specifica derivante dal mutuo chirografario di € 75.000 sottoscritto tra e la lo stesso Parte_4 CP_1
15.7.2015.
A fondamento dell'opposizione, gli ingiunti hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e la carenza d'interesse ad agire in capo alla BA in ragione dell'asserita non riferibilità delle pagina 2 di 7 fideiussioni azionate nei loro confronti al rapporto di mutuo ex adverso dedotto;
hanno, inoltre, sostenuto la “inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per inesigibilità dell'asserito credito vantato” sul rilievo che la BA non avrebbe provato l'intervenuta scadenza e conseguente esigibilità del credito “asseritamente garantito”, vale a dire delle “obbligazioni di cui al contratto di finanziamento del 8 giugno 2015”. Da ultimo, gli opponenti hanno eccepito la “nullità delle fideiussioni” per “assenza di causa e/o eccesso di garanzia integrante abuso del diritto e violazione dei criteri di correttezza e buona fede”, per “indeterminatezza dell'oggetto”, per “per abusiva ed illegittima erogazione del credito” e per “violazione della normativa antitrust”.
Si è costituita in giudizio la opposta, contestando e replicando puntualmente alle eccezioni CP_1
avversarie.
Fissata udienza ex art. 171-bis c.p.c. e scambiate tra le parti le memorie integrative ex art. 171-ter
c.p.c., all'udienza di prima comparizione e trattazione le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni, istanze ed eccezioni;
il g.i. ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e assegnato alle parti termine di legge per l'avvio della mediazione obbligatoria.
Stante l'esito negativo d tale procedura, ritenuta la causa matura per la decisione, il g.i. l'ha rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la contestuale decisione ex art. 281-sexies c.p.c., assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di sintetiche note conclusive, che solo la BA ha depositato.
2.- L'opposizione è infondata e va respinta.
2.1.- Premesso che la banca ha, già in sede monitoria, dato prova documentale dell'esistenza e dell'ammontare del credito vantato nei confronti della debitrice principale e degli odierni opponenti con la produzione del contratto di finanziamento dell'importo di € 75.000,00 sottoscritto in data 15 luglio 2015, delle tre fideiussioni specifiche sottoscritte dagli odierni opponenti in pari data e degli estratti di conto corrente nei quali v'è riscontro dell'accredito (sempre in data 15 luglio 2015) sul conto di del finanziato importo di € 75.000,00, deve osservarsi che la riferibilità delle fideiussioni Parte_4
specifiche azionate al contratto di finanziamento dedotto si evince dal fatto che i negozi riportano la medesima data di sottoscrizione (15 luglio 2015), che coincide anche con quella dell'accredito della somma mutuata sul conto corrente della debitrice principale e dal fatto che non risultano altri Parte_4
mutui chirografari concessi dalla BA opposta a Parte_4
Dal momento che la concessione del finanziamento da parte della BA è stata deliberata in data 8 giugno 2015, a tale circostanza si deve, ragionevolmente, l'inserimento della suddetta data nelle fideiussioni onde identificare il finanziamento garantito (cfr. doc. 17 di parte opposta).
L'infondatezza delle eccezioni di carenza di legittimazione passiva delle opponenti e d'interesse ad pagina 3 di 7 agire dell'opposta è, dunque, palese, tanto quanto l'infondatezza dell'eccezione di nullità delle garanzie per presunta indeterminatezza dell'oggetto, che gli attori basano sui medesimi pretestuosi rilievi.
2.2.- L'esigibilità del credito azionato dalla BA nei confronti degli odierni opposti deriva, in tutta evidenza, dalla comunicazione di recesso e revoca inviata dalla BA in data 30.6.2023 (cfr. doc. 11 di parte opposta). In tale missiva veniva comunicato alla debitrice principale e ai garanti che, stante l'utilizzo non conforme degli affidamenti e attesa una recente segnalazione di classificazione a sofferenza operata da altro istituto, la recedeva dal contratto di conto corrente e revocava le linee CP_1
di credito, tra le quali veniva espressamente indicato il mutuo chirografario n. 1171308 di originari €
75.000,00, recante all'epoca una esposizione di circa € 14.000 in ragione dell'omesso pagamento di cinque rate trimestrali scadute;
veniva, altresì, contestualmente comunicata la formale decadenza dal beneficio del termine e chiesto il pagamento dell'integrale somma residua entro i successivi 15 giorni.
Essendo, peraltro, incontestata la morosità e pacifico l'inadempimento definitivo da parte della mutuataria alle obbligazioni assunte con il finanziamento garantito, nessun dubbio può (fondatamente) sorgere in ordine alla esigibilità del credito a tal titolo azionato.
Solo in sede di prima memoria integrativa, gli opponenti hanno sostenuto, a tutt'altri fini, ossia in vista dell'accertamento dell'intervenuta decadenza della BA dalla garanzia per omesso rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., che “la revoca del finanziamento e la relativa decadenza dal beneficio del termine di non veniva intimata con raccomandata inviata in data 30 giugno Pt_4
2023, bensì con altra e precedente comunicazione del 5 settembre 2022 (doc.3). Con tale comunicazione gli esponenti erano intimati a corrispondere le somme asseritamente dovute. Ne consegue che da tale data l'intero debito era scaduto” (cfr. prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. attorea, pag. 6).
Tale difesa, oltre a contraddire palesemente la precedente tesi dell'inesigibilità del credito ex adverso vantato, risulta, ai fini dell'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c., irrilevante, come in seguito verrà meglio chiarito, stante la deroga pattizia a tale norma di legge contenuta all'art. 5 delle tre fideiussioni, doppiamente sottoscritta ai fini dell'approvazione specifica di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c.
2.3.- L'abuso del diritto e la violazione dei canoni di buona fede contrattuale, oltre a essere stati allegati in modo inammissibilmente generico, risultano sforniti di qualsivoglia supporto probatorio, con conseguente infondatezza anche di tali eccezioni.
2.4.- Indimostrata è, altresì, l'abusiva erogazione del credito per avere avuto quale unico scopo il rafforzamento della posizione creditoria della BA, abusività in virtù della quale gli opponenti invocano la liberazione dalla garanzia. Al riguardo è sufficiente osservare che dagli stessi estratti conto richiamati dagli opponenti a fondamento della propria eccezione emerge come l'erogazione pagina 4 di 7 dell'importo di € 75.000,00 sia servita solo per la minor parte di € 30.000,00 a chiudere una precedente scopertura (la cui esistenza non è oggetto di contestazione), avendo in ogni caso Parte_4
effettivamente e concretamente beneficiato del maggiore credito, avente indiscussa finalità di nuovo finanziamento.
2.5.- Nessun divieto di acquisire la garanzia personale degli odierni opponenti sussisteva in presenza di garanzia del Fondo Pubblico e di cambiale rilasciata dalla debitrice principale. L'art. 4, comma 4, dell'allegato 1 al D.M. 23/9/2005 recante le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in punto di cumulo di garanzie, si limita invero a escludere l'acquisizione di “garanzie reali, assicurative, bancarie
…”, tra le quali pacificamente non rientrano le fideiussioni rilasciate da persone fisiche.
2.6.- Da ultimo, va disattesa la possibilità di estendere alla fattispecie negoziale della fideiussione specifica la censura di illiceità, per contrarietà all'art. 2 della l. n. 287/1990, formulata dalla BA
d'AL (provvedimento n. 55/2005) relativamente a specifiche clausole (di reviviscenza, deroga all'art. 1957 c.c. e sopravvivenza) contenute nel modulo uniforme predisposto dall'ABI per la diversa ipotesi negoziale della fideiussione omnibus, per la quale è stata condotta l'istruttoria in sede amministrativa.
Da ciò deriva l'infondatezza della domanda di nullità delle fideiussioni.
Al riguardo va osservato che l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della BA d'AL è costituito dalle condizioni generali della sola fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c.
Come chiarito dallo stesso provvedimento, la fideiussione omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione ordinaria, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. È con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la
BA d'AL ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante appunto la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni ordinarie, possono determinare effetti anticoncorrenziali in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.
Mentre, dunque, le fideiussioni aventi i caratteri su esposti abilitano (nei limiti temporali sopra precisati) a invocare la natura di prova privilegiata della decisione della BA d'AL e porla a fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell'applicazione uniforme, l'estensione di tale impianto probatorio semplificato alle fideiussioni specifiche in tesi riproducenti lo schema ABI relativo pagina 5 di 7 alla fideiussione omnibus al fine di dimostrare la violazione dell'art. 2 della l. n. 287/1990 in mancanza della specifica prova dell'intesa anticoncorrenziale illecita da cui discenderebbero gli effetti della nullità sul contratto “a valle” non può ritenersi praticabile.
Mancando, invero, un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente che abbia accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 della l. n.287/1990, l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere - secondo le regole proprie del giudizio civile - sulla parte che ha formulato detta eccezione, la quale è tenuta a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, prova che nella fattispecie non è stata fornita.
La tesi seguita da questo Tribunale è stata, di recente, confermata dalla stessa Corte di cassazione con la pronuncia n. 657/2025, cui si rimanda.
L'inutilizzabilità nel caso di specie dell'accertamento contenuto nel provvedimento della BA d'AL
n. 55/2005 ai fini della declaratoria di nullità derivata delle fideiussioni sottoscritte dagli odierni opponenti discende anche dalla circostanza che la stipulazione di tali negozi (giugno 2015) si colloca ben al di fuori dell'arco temporale interessato dall'indagine e dal pronunciamento dell'Autorità di
Vigilanza (ottobre 2002 - maggio 2005), con la conseguenza che sarebbe stato (ulteriore) onere degli attori, onde poter giovarsi del suddetto provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust, allegare e dimostrare l'esistenza, ancora all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni (2015), di una intesa illecita a monte per l'applicazione uniforme e generalizzata delle clausole in tesi invalide da parte delle banche in violazione delle norme sulla concorrenza;
allegazione e prova che non sono state offerte, sicché, anche sotto tale profilo, la nullità non può essere pronunciata.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, con riduzione al 50% della fase decisionale stante il deposito di una sola comparsa conclusionale, senza maggiorazioni per il numero delle parti stante l'identica posizione processuale degli attori e l'unica difesa da essi assunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, respinge l'opposizione proposta da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti della avverso il decreto ingiuntivo n. 4238/2023, emesso dal Controparte_2
Tribunale di Brescia in data 21.11.2023, che conferma;
pagina 6 di 7 condanna gli opponenti a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in complessivi € 6.163,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 18 marzo 2025
Il Giudice dott. Angelica Castellani
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1010/2024 tra
Oggi 18 marzo 2025 ad ore innanzi al dott. Angelica Castellani, sono comparsi: per gli attori opponenti l'avv. Marco Graza e per l'opposta l'avv. Chiara Gorlani.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Garza precisa le conclusioni come da atto di citazione;
l'avv. Gorlani precisa le conclusioni come da nota conclusiva.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1010/2024 promossa da:
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3
degli avv.ti Marco Garza e Erika Donna attori - opponenti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Chiara Gorlani Controparte_1 P.IVA_1
convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- La ha agito in via monitoria nei confronti di e degli odierni Controparte_1 Parte_4
opponenti e ottenendo dal Tribunale di Brescia in Parte_1 Parte_2 Parte_3
data 21.11.2023 l'emissione del decreto ingiuntivo n. 4238/2023 per l'importo complessivo di €
50.020,38 limitato, quanto agli odierni opponenti, a € 35.655,86, oltre interessi e spese di procedura, in forza di fideiussioni dagli stessi singolarmente stipulate in favore della in data 15.7.2015, CP_1
allorquando tutti rivestivano la carica di soci della debitrice principale, a garanzia dell'obbligazione specifica derivante dal mutuo chirografario di € 75.000 sottoscritto tra e la lo stesso Parte_4 CP_1
15.7.2015.
A fondamento dell'opposizione, gli ingiunti hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e la carenza d'interesse ad agire in capo alla BA in ragione dell'asserita non riferibilità delle pagina 2 di 7 fideiussioni azionate nei loro confronti al rapporto di mutuo ex adverso dedotto;
hanno, inoltre, sostenuto la “inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per inesigibilità dell'asserito credito vantato” sul rilievo che la BA non avrebbe provato l'intervenuta scadenza e conseguente esigibilità del credito “asseritamente garantito”, vale a dire delle “obbligazioni di cui al contratto di finanziamento del 8 giugno 2015”. Da ultimo, gli opponenti hanno eccepito la “nullità delle fideiussioni” per “assenza di causa e/o eccesso di garanzia integrante abuso del diritto e violazione dei criteri di correttezza e buona fede”, per “indeterminatezza dell'oggetto”, per “per abusiva ed illegittima erogazione del credito” e per “violazione della normativa antitrust”.
Si è costituita in giudizio la opposta, contestando e replicando puntualmente alle eccezioni CP_1
avversarie.
Fissata udienza ex art. 171-bis c.p.c. e scambiate tra le parti le memorie integrative ex art. 171-ter
c.p.c., all'udienza di prima comparizione e trattazione le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni, istanze ed eccezioni;
il g.i. ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e assegnato alle parti termine di legge per l'avvio della mediazione obbligatoria.
Stante l'esito negativo d tale procedura, ritenuta la causa matura per la decisione, il g.i. l'ha rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la contestuale decisione ex art. 281-sexies c.p.c., assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di sintetiche note conclusive, che solo la BA ha depositato.
2.- L'opposizione è infondata e va respinta.
2.1.- Premesso che la banca ha, già in sede monitoria, dato prova documentale dell'esistenza e dell'ammontare del credito vantato nei confronti della debitrice principale e degli odierni opponenti con la produzione del contratto di finanziamento dell'importo di € 75.000,00 sottoscritto in data 15 luglio 2015, delle tre fideiussioni specifiche sottoscritte dagli odierni opponenti in pari data e degli estratti di conto corrente nei quali v'è riscontro dell'accredito (sempre in data 15 luglio 2015) sul conto di del finanziato importo di € 75.000,00, deve osservarsi che la riferibilità delle fideiussioni Parte_4
specifiche azionate al contratto di finanziamento dedotto si evince dal fatto che i negozi riportano la medesima data di sottoscrizione (15 luglio 2015), che coincide anche con quella dell'accredito della somma mutuata sul conto corrente della debitrice principale e dal fatto che non risultano altri Parte_4
mutui chirografari concessi dalla BA opposta a Parte_4
Dal momento che la concessione del finanziamento da parte della BA è stata deliberata in data 8 giugno 2015, a tale circostanza si deve, ragionevolmente, l'inserimento della suddetta data nelle fideiussioni onde identificare il finanziamento garantito (cfr. doc. 17 di parte opposta).
L'infondatezza delle eccezioni di carenza di legittimazione passiva delle opponenti e d'interesse ad pagina 3 di 7 agire dell'opposta è, dunque, palese, tanto quanto l'infondatezza dell'eccezione di nullità delle garanzie per presunta indeterminatezza dell'oggetto, che gli attori basano sui medesimi pretestuosi rilievi.
2.2.- L'esigibilità del credito azionato dalla BA nei confronti degli odierni opposti deriva, in tutta evidenza, dalla comunicazione di recesso e revoca inviata dalla BA in data 30.6.2023 (cfr. doc. 11 di parte opposta). In tale missiva veniva comunicato alla debitrice principale e ai garanti che, stante l'utilizzo non conforme degli affidamenti e attesa una recente segnalazione di classificazione a sofferenza operata da altro istituto, la recedeva dal contratto di conto corrente e revocava le linee CP_1
di credito, tra le quali veniva espressamente indicato il mutuo chirografario n. 1171308 di originari €
75.000,00, recante all'epoca una esposizione di circa € 14.000 in ragione dell'omesso pagamento di cinque rate trimestrali scadute;
veniva, altresì, contestualmente comunicata la formale decadenza dal beneficio del termine e chiesto il pagamento dell'integrale somma residua entro i successivi 15 giorni.
Essendo, peraltro, incontestata la morosità e pacifico l'inadempimento definitivo da parte della mutuataria alle obbligazioni assunte con il finanziamento garantito, nessun dubbio può (fondatamente) sorgere in ordine alla esigibilità del credito a tal titolo azionato.
Solo in sede di prima memoria integrativa, gli opponenti hanno sostenuto, a tutt'altri fini, ossia in vista dell'accertamento dell'intervenuta decadenza della BA dalla garanzia per omesso rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., che “la revoca del finanziamento e la relativa decadenza dal beneficio del termine di non veniva intimata con raccomandata inviata in data 30 giugno Pt_4
2023, bensì con altra e precedente comunicazione del 5 settembre 2022 (doc.3). Con tale comunicazione gli esponenti erano intimati a corrispondere le somme asseritamente dovute. Ne consegue che da tale data l'intero debito era scaduto” (cfr. prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. attorea, pag. 6).
Tale difesa, oltre a contraddire palesemente la precedente tesi dell'inesigibilità del credito ex adverso vantato, risulta, ai fini dell'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c., irrilevante, come in seguito verrà meglio chiarito, stante la deroga pattizia a tale norma di legge contenuta all'art. 5 delle tre fideiussioni, doppiamente sottoscritta ai fini dell'approvazione specifica di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c.
2.3.- L'abuso del diritto e la violazione dei canoni di buona fede contrattuale, oltre a essere stati allegati in modo inammissibilmente generico, risultano sforniti di qualsivoglia supporto probatorio, con conseguente infondatezza anche di tali eccezioni.
2.4.- Indimostrata è, altresì, l'abusiva erogazione del credito per avere avuto quale unico scopo il rafforzamento della posizione creditoria della BA, abusività in virtù della quale gli opponenti invocano la liberazione dalla garanzia. Al riguardo è sufficiente osservare che dagli stessi estratti conto richiamati dagli opponenti a fondamento della propria eccezione emerge come l'erogazione pagina 4 di 7 dell'importo di € 75.000,00 sia servita solo per la minor parte di € 30.000,00 a chiudere una precedente scopertura (la cui esistenza non è oggetto di contestazione), avendo in ogni caso Parte_4
effettivamente e concretamente beneficiato del maggiore credito, avente indiscussa finalità di nuovo finanziamento.
2.5.- Nessun divieto di acquisire la garanzia personale degli odierni opponenti sussisteva in presenza di garanzia del Fondo Pubblico e di cambiale rilasciata dalla debitrice principale. L'art. 4, comma 4, dell'allegato 1 al D.M. 23/9/2005 recante le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in punto di cumulo di garanzie, si limita invero a escludere l'acquisizione di “garanzie reali, assicurative, bancarie
…”, tra le quali pacificamente non rientrano le fideiussioni rilasciate da persone fisiche.
2.6.- Da ultimo, va disattesa la possibilità di estendere alla fattispecie negoziale della fideiussione specifica la censura di illiceità, per contrarietà all'art. 2 della l. n. 287/1990, formulata dalla BA
d'AL (provvedimento n. 55/2005) relativamente a specifiche clausole (di reviviscenza, deroga all'art. 1957 c.c. e sopravvivenza) contenute nel modulo uniforme predisposto dall'ABI per la diversa ipotesi negoziale della fideiussione omnibus, per la quale è stata condotta l'istruttoria in sede amministrativa.
Da ciò deriva l'infondatezza della domanda di nullità delle fideiussioni.
Al riguardo va osservato che l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della BA d'AL è costituito dalle condizioni generali della sola fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c.
Come chiarito dallo stesso provvedimento, la fideiussione omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione ordinaria, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. È con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la
BA d'AL ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante appunto la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni ordinarie, possono determinare effetti anticoncorrenziali in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.
Mentre, dunque, le fideiussioni aventi i caratteri su esposti abilitano (nei limiti temporali sopra precisati) a invocare la natura di prova privilegiata della decisione della BA d'AL e porla a fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell'applicazione uniforme, l'estensione di tale impianto probatorio semplificato alle fideiussioni specifiche in tesi riproducenti lo schema ABI relativo pagina 5 di 7 alla fideiussione omnibus al fine di dimostrare la violazione dell'art. 2 della l. n. 287/1990 in mancanza della specifica prova dell'intesa anticoncorrenziale illecita da cui discenderebbero gli effetti della nullità sul contratto “a valle” non può ritenersi praticabile.
Mancando, invero, un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente che abbia accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 della l. n.287/1990, l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere - secondo le regole proprie del giudizio civile - sulla parte che ha formulato detta eccezione, la quale è tenuta a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, prova che nella fattispecie non è stata fornita.
La tesi seguita da questo Tribunale è stata, di recente, confermata dalla stessa Corte di cassazione con la pronuncia n. 657/2025, cui si rimanda.
L'inutilizzabilità nel caso di specie dell'accertamento contenuto nel provvedimento della BA d'AL
n. 55/2005 ai fini della declaratoria di nullità derivata delle fideiussioni sottoscritte dagli odierni opponenti discende anche dalla circostanza che la stipulazione di tali negozi (giugno 2015) si colloca ben al di fuori dell'arco temporale interessato dall'indagine e dal pronunciamento dell'Autorità di
Vigilanza (ottobre 2002 - maggio 2005), con la conseguenza che sarebbe stato (ulteriore) onere degli attori, onde poter giovarsi del suddetto provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust, allegare e dimostrare l'esistenza, ancora all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni (2015), di una intesa illecita a monte per l'applicazione uniforme e generalizzata delle clausole in tesi invalide da parte delle banche in violazione delle norme sulla concorrenza;
allegazione e prova che non sono state offerte, sicché, anche sotto tale profilo, la nullità non può essere pronunciata.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, con riduzione al 50% della fase decisionale stante il deposito di una sola comparsa conclusionale, senza maggiorazioni per il numero delle parti stante l'identica posizione processuale degli attori e l'unica difesa da essi assunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, respinge l'opposizione proposta da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti della avverso il decreto ingiuntivo n. 4238/2023, emesso dal Controparte_2
Tribunale di Brescia in data 21.11.2023, che conferma;
pagina 6 di 7 condanna gli opponenti a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in complessivi € 6.163,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 18 marzo 2025
Il Giudice dott. Angelica Castellani
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