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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1646/2020, riservata in decisione all'udienza collegiale del 18.2.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, vertente tra:
con sede in Roma, Via Casilina, 1788, Parte_1
C.F. e P.Iva in persona del suo legale rapp.te, sig. P.IVA_1
CP_1
personalmente, quale fideiussore della prima, C.F.
[...]
nato a [...] il [...], residente in C.F._1
Cave, Via dei Castagni 6
1 elettivamente dom.ti in Roma, Viale Carso, 14, presso lo studio degli Avvocati Annarita D'Ercole (C.F. - C.F._2
Fax 0698378068 - PEC e Email_1
Riccardo Veltri (C.F. – PEC C.F._3
– Fax 06.98378068), entrambi del Foro di Email_2
Tempio Pausania, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura allegata all'appello appellanti
e quale cessionaria del OP
credito litigioso, con sede legale in Roma, via Piemonte n.38, codice fiscale, partita i.v.a. , e per essa la P.IVA_2 CP_3
nella sua qualità di procuratore con rappresentanza
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Mannocchi, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma Lungotevere A. Da Brescia nn.
9/10, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.: Email_3
appellata nonché
2 in persona del suo legale Controparte_4
rapp.te appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n.16423/2019 pubblicata il 13.8.2019.
Conclusioni:
Per “Voglia Ill.ma Corte d'Appello, disattesa ogni CP_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto:
- in via preliminare:
sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza n. 16423 del
13.08.2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma ricorrendone
i presupposti di legge;
- nel merito:
nel riformare la sentenza sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza n. 16423 del 13.08.2019 emessa dal Tribunale
Ordinario di Roma, accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”; conclusioni ribadite nelle note depositate il 14.2.2025;
3 Per unipersonale: “Voglia la Corte di Appello OP
adita, contrariis, reiectis, previa declaratoria di inammissibilità del proposto appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. della motivazione come indicato;
- In via cautelare: rigettare la richiesta di sospensione dedotta ex adverso, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, carente dei gravi motivi richiesti ex 283 c.p.c.;
nel merito rigettare l'appello proposto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 1643/2019 emessa dal
Tribunale di Roma il 13.8.2019”
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1. La premesso di Controparte_4
essere creditrice della somma di € 158.194,37 a titolo di saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 1811.37, intrattenuto dalla e garantito da fideiussione Parte_1
rilasciata dal sig. ottenne dal Tribunale di CP_1
Roma il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
3941/2016, con il quale ai predetti debitori in solido fu ingiunto il pagamento della somma suindicata.
4 Nel valido contraddittorio delle parti, la società ingiunta ed il fideiussore proposero opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, per i seguenti motivi:
-carenza di prova scritta del credito, non essendo a tal fine sufficiente l'autocertificazione ex art. 50 t.u.b.;
-impossibilità di verifica della legittimità dei tassi di interesse applicati attesa la mancata produzione degli estratti conto.
Gli opponenti chiesero, quindi, di “rideterminare, eventualmente a mezzo C.T.U., all'esito dell'eventuale deposito della documentazione di controparte, il saldo del conto corrente n. 1811.37, depurandolo di tutte le somme non provate e illegittimamente addebitate a titolo di interessi, anche per eventuale superamento del tasso soglia usura degli interessi applicati al rapporto, spese, commissioni, determinando e quantificando il saldo finale dare/avere del rapporto oggetto di giudizio alla data del passaggio a sofferenza secondo le previsioni legislative previste in materia bancaria;
- per l'effetto, revocare il decreto d'ingiunzione n. 3941/2016
(Rg. 6415/2016) emesso il 22.02.2016 e depositato in
Cancelleria il 23.02.2016, e in caso di saldo positivo in favore della condannare la al Parte_1 CP_4
pagamento dell'importo determinato quale saldo del rapporto 5 di conto corrente alla data del passaggio a sofferenza accertato in corso di giudizio”.
La banca chiese il rigetto dell'opposizione, attesa la genericità
e la infondatezza dell'opposizione.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., gli opponenti eccepirono la natura usuraria dei tassi di interesse applicati dalla Banca sin dalla data di concessione dell'affidamento, atteso che il tasso soglia del trimestre di riferimento ammontava al 15,3625%, mentre la somma dei costi connessi, collegati, o comunque applicati al rapporto determinava un tasso di interesse effettivamente sopportato dal correntista pari al 22,0995%.
Istruita documentalmente la causa, con la sentenza impugnata nel presente giudizio il Tribunale ha respinto l'opposizione, liquidando le spese processuali secondo il principio di soccombenza.
Per quanto rileva ai fini dell'appello, il primo Giudice ha osservato che: leggendo congiuntamente gli artt. 50 e 118 TUB, nonché 1853
e 1857 c.c., “ la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non
6 deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto”.
Ha proseguito il Tribunale : “in ogni caso, la –già in CP_4
sede monitoria- ha prodotto i contratti relativi alla apertura del conto corrente ed alla apertura di credito, nonchè
l'estratto autentico ex art. 50 TUB e le fideiussioni: documentazione sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo. Successivamente, nella presente sede sono stati prodotti gli estratti conto analitici, i quali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.:
Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n.
12169/2000; Cass. n. 9579/2000); tali estratti conto costituiscono prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010;
Cass. n. 11749/2006)”; la doglianza circa l'applicazione di un tasso soglia usurario sull'affidamento, in quanto il tasso soglia del trimestre di riferimento ammontava al 15,3625%, mentre la somma dei costi connessi, collegati, o comunque applicati al rapporto
7 determinava un tasso di interesse effettivamente sopportato dal correntista pari al 22,0995%, era generica.
Non solo non era chiara la modalità di calcolo utilizzata per calcolare il t.e.g., ma non era stata applicata a tal fine la formula indicata dalla Banca d'LI e neppure il criterio indicato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, “secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il
31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della
CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi,
l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Era quindi non condivisibile il criterio adottato dagli opponenti, della sommatoria tout court della commissione di
8 massimo scoperto con tutti i restanti interessi e costi praticati dalla occorrendo la separata comparazione del tasso CP_4
effettivo globale con il tasso soglia e della commissione di massimo scoperto effettiva con la “c.m.s. soglia”.
Inoltre, “la sommatoria va fatta solo con riferimento alla eventuale eccedenza della cms effettiva rispetto alla c.d. cms soglia”.
Non rilevava infine l'usura sopravvenuta, alla luce dei principi esposti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 24675 del 19.10.2017.
Nel resto, ad avviso del primo Giudice, le difese degli opponenti si erano risolte nel richiamo generale ad un “elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, senza alcun riferimento al concreto rapporto intrattenuto con la
. CP_4
Il principio della rilevabilità d'ufficio di eventuali nullità negoziali doveva essere rettamente inteso, ad avviso del
Tribunale ed in particolare doveva coniugarsi con il principio dispositivo, nonché con l'osservazione per cui la nullità doveva emergere dagli atti, senza alcun esonero della parte dall'onere probatorio gravante su di essa.
Per tali ragioni, in difetto di specifiche deduzioni, erano mancati i presupposti per disporre c.t.u. contabile.
9 Con l'appello che ci occupa, nel valido contraddittorio delle parti, gli originari opponenti hanno impugnato la predetta sentenza, concludendo come già concluso in primo grado.
Hanno affidato l'appello a due motivi, sostanzialmente sovrapponibili tra loro e che possono così compendiarsi: la sentenza era erronea laddove non aveva rilevato il superamento del tasso soglia usurario, sebbene il tasso effettivamente applicato, avuto riguardo all'usura originaria era stato accertato dal consulente di parte attraverso il seguente calcolo: … mediante l'applicazione della c.d. formula TAEG:
[(utilizzato + interessi + oneri)/utilizzato] ^ (365/giorni) -1; formula matematica, avallata dalla L. 108 del 1996…nonché tenendo conto dei vari costi connessi all'erogazione dal danaro.
Si è costituita in giudizio OP
, quale cessionaria del credito litigioso, e per essa
[...]
la nella sua qualità di procuratore con CP_3
rappresentanza, contestando diffusamente l'appello in rito e nel merito.
validamente raggiunta Controparte_4
dalla notificazione dell'appello, è rimasta contumace.
10 Respinta l'istanza di inibitoria della sentenza appellata, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita in seguito dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, come da decreto di questa Corte depositato il 30.12.2024, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.L'appello è infondato e va respinto.
Premesso che, come osservato dal primo Giudice, sono in atti tutti i documenti idonei ad accertare la natura e l'ammontare dei rapporti di dare/ avere tra le parti – in particolare i contratti litigiosi e gli estratti conto – è del tutto condivisibile l'assunto del Tribunale secondo il quale non era corretto il calcolo adottato dagli opponenti ai fini della determinazione del tasso di interesse pattuito nei contratti e del suo confronto con il tasso soglia usurario indicato nei
D.M. di riferimento.
Gli opponenti, odierni appellanti, hanno richiamato infatti il criterio della sommatoria semplice del tasso e delle restanti voci di addebiti connessi all'erogazione del credito, senza viceversa adottare il criterio individuato dal Tribunale, in ossequio ai principi espressi dalla Corte di Cassazione a S.U. n. 16303/2018 e cioè la valutazione separata del tasso effettivo globale con il tasso soglia e
11 della commissione di massimo scoperto effettiva con la “c.m.s. soglia”.
Sotto tale profilo l'appello risulta connotato anche di genericità, poiché si è limitato a riproporre le difese di primo grado, senza prendere posizione, né contestare le affermazioni del Tribunale secondo le quali, una volta che non risultavano espressamente adottati i criteri di calcolo ora riportati, non era chiaro come gli opponenti fossero pervenuti al calcolo della pretesa soglia usuraria.
Sul punto, in tema di onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità si è così espressa: “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”: Cass. S.U. N. 19597 del
18.9.2020.
12 Al rigetto dell'appello segue la condanna in solido degli appellanti al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellata costituita, le quali si liquidano come in dispositivo.
Trattandosi di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto: così Cass. del 2020 n. 4315.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n.16423/2019 pubblicata il 13.8.2019 proposto tra le parti in epigrafe indicate:
respinge l'appello;
condanna in solido ed il sig. Parte_1 [...]
al pagamento delle spese processuali dell'appello in CP_1
favore di rappresentata come in epigrafe, OP
liquidate in euro 14.000 per onorari oltre spese generali;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12,
13 per il pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 18.2.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1646/2020, riservata in decisione all'udienza collegiale del 18.2.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, vertente tra:
con sede in Roma, Via Casilina, 1788, Parte_1
C.F. e P.Iva in persona del suo legale rapp.te, sig. P.IVA_1
CP_1
personalmente, quale fideiussore della prima, C.F.
[...]
nato a [...] il [...], residente in C.F._1
Cave, Via dei Castagni 6
1 elettivamente dom.ti in Roma, Viale Carso, 14, presso lo studio degli Avvocati Annarita D'Ercole (C.F. - C.F._2
Fax 0698378068 - PEC e Email_1
Riccardo Veltri (C.F. – PEC C.F._3
– Fax 06.98378068), entrambi del Foro di Email_2
Tempio Pausania, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura allegata all'appello appellanti
e quale cessionaria del OP
credito litigioso, con sede legale in Roma, via Piemonte n.38, codice fiscale, partita i.v.a. , e per essa la P.IVA_2 CP_3
nella sua qualità di procuratore con rappresentanza
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Mannocchi, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma Lungotevere A. Da Brescia nn.
9/10, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.: Email_3
appellata nonché
2 in persona del suo legale Controparte_4
rapp.te appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n.16423/2019 pubblicata il 13.8.2019.
Conclusioni:
Per “Voglia Ill.ma Corte d'Appello, disattesa ogni CP_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto:
- in via preliminare:
sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza n. 16423 del
13.08.2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma ricorrendone
i presupposti di legge;
- nel merito:
nel riformare la sentenza sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza n. 16423 del 13.08.2019 emessa dal Tribunale
Ordinario di Roma, accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”; conclusioni ribadite nelle note depositate il 14.2.2025;
3 Per unipersonale: “Voglia la Corte di Appello OP
adita, contrariis, reiectis, previa declaratoria di inammissibilità del proposto appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. della motivazione come indicato;
- In via cautelare: rigettare la richiesta di sospensione dedotta ex adverso, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, carente dei gravi motivi richiesti ex 283 c.p.c.;
nel merito rigettare l'appello proposto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 1643/2019 emessa dal
Tribunale di Roma il 13.8.2019”
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1. La premesso di Controparte_4
essere creditrice della somma di € 158.194,37 a titolo di saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 1811.37, intrattenuto dalla e garantito da fideiussione Parte_1
rilasciata dal sig. ottenne dal Tribunale di CP_1
Roma il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
3941/2016, con il quale ai predetti debitori in solido fu ingiunto il pagamento della somma suindicata.
4 Nel valido contraddittorio delle parti, la società ingiunta ed il fideiussore proposero opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, per i seguenti motivi:
-carenza di prova scritta del credito, non essendo a tal fine sufficiente l'autocertificazione ex art. 50 t.u.b.;
-impossibilità di verifica della legittimità dei tassi di interesse applicati attesa la mancata produzione degli estratti conto.
Gli opponenti chiesero, quindi, di “rideterminare, eventualmente a mezzo C.T.U., all'esito dell'eventuale deposito della documentazione di controparte, il saldo del conto corrente n. 1811.37, depurandolo di tutte le somme non provate e illegittimamente addebitate a titolo di interessi, anche per eventuale superamento del tasso soglia usura degli interessi applicati al rapporto, spese, commissioni, determinando e quantificando il saldo finale dare/avere del rapporto oggetto di giudizio alla data del passaggio a sofferenza secondo le previsioni legislative previste in materia bancaria;
- per l'effetto, revocare il decreto d'ingiunzione n. 3941/2016
(Rg. 6415/2016) emesso il 22.02.2016 e depositato in
Cancelleria il 23.02.2016, e in caso di saldo positivo in favore della condannare la al Parte_1 CP_4
pagamento dell'importo determinato quale saldo del rapporto 5 di conto corrente alla data del passaggio a sofferenza accertato in corso di giudizio”.
La banca chiese il rigetto dell'opposizione, attesa la genericità
e la infondatezza dell'opposizione.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., gli opponenti eccepirono la natura usuraria dei tassi di interesse applicati dalla Banca sin dalla data di concessione dell'affidamento, atteso che il tasso soglia del trimestre di riferimento ammontava al 15,3625%, mentre la somma dei costi connessi, collegati, o comunque applicati al rapporto determinava un tasso di interesse effettivamente sopportato dal correntista pari al 22,0995%.
Istruita documentalmente la causa, con la sentenza impugnata nel presente giudizio il Tribunale ha respinto l'opposizione, liquidando le spese processuali secondo il principio di soccombenza.
Per quanto rileva ai fini dell'appello, il primo Giudice ha osservato che: leggendo congiuntamente gli artt. 50 e 118 TUB, nonché 1853
e 1857 c.c., “ la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non
6 deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto”.
Ha proseguito il Tribunale : “in ogni caso, la –già in CP_4
sede monitoria- ha prodotto i contratti relativi alla apertura del conto corrente ed alla apertura di credito, nonchè
l'estratto autentico ex art. 50 TUB e le fideiussioni: documentazione sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo. Successivamente, nella presente sede sono stati prodotti gli estratti conto analitici, i quali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.:
Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n.
12169/2000; Cass. n. 9579/2000); tali estratti conto costituiscono prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010;
Cass. n. 11749/2006)”; la doglianza circa l'applicazione di un tasso soglia usurario sull'affidamento, in quanto il tasso soglia del trimestre di riferimento ammontava al 15,3625%, mentre la somma dei costi connessi, collegati, o comunque applicati al rapporto
7 determinava un tasso di interesse effettivamente sopportato dal correntista pari al 22,0995%, era generica.
Non solo non era chiara la modalità di calcolo utilizzata per calcolare il t.e.g., ma non era stata applicata a tal fine la formula indicata dalla Banca d'LI e neppure il criterio indicato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, “secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il
31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della
CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi,
l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Era quindi non condivisibile il criterio adottato dagli opponenti, della sommatoria tout court della commissione di
8 massimo scoperto con tutti i restanti interessi e costi praticati dalla occorrendo la separata comparazione del tasso CP_4
effettivo globale con il tasso soglia e della commissione di massimo scoperto effettiva con la “c.m.s. soglia”.
Inoltre, “la sommatoria va fatta solo con riferimento alla eventuale eccedenza della cms effettiva rispetto alla c.d. cms soglia”.
Non rilevava infine l'usura sopravvenuta, alla luce dei principi esposti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 24675 del 19.10.2017.
Nel resto, ad avviso del primo Giudice, le difese degli opponenti si erano risolte nel richiamo generale ad un “elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, senza alcun riferimento al concreto rapporto intrattenuto con la
. CP_4
Il principio della rilevabilità d'ufficio di eventuali nullità negoziali doveva essere rettamente inteso, ad avviso del
Tribunale ed in particolare doveva coniugarsi con il principio dispositivo, nonché con l'osservazione per cui la nullità doveva emergere dagli atti, senza alcun esonero della parte dall'onere probatorio gravante su di essa.
Per tali ragioni, in difetto di specifiche deduzioni, erano mancati i presupposti per disporre c.t.u. contabile.
9 Con l'appello che ci occupa, nel valido contraddittorio delle parti, gli originari opponenti hanno impugnato la predetta sentenza, concludendo come già concluso in primo grado.
Hanno affidato l'appello a due motivi, sostanzialmente sovrapponibili tra loro e che possono così compendiarsi: la sentenza era erronea laddove non aveva rilevato il superamento del tasso soglia usurario, sebbene il tasso effettivamente applicato, avuto riguardo all'usura originaria era stato accertato dal consulente di parte attraverso il seguente calcolo: … mediante l'applicazione della c.d. formula TAEG:
[(utilizzato + interessi + oneri)/utilizzato] ^ (365/giorni) -1; formula matematica, avallata dalla L. 108 del 1996…nonché tenendo conto dei vari costi connessi all'erogazione dal danaro.
Si è costituita in giudizio OP
, quale cessionaria del credito litigioso, e per essa
[...]
la nella sua qualità di procuratore con CP_3
rappresentanza, contestando diffusamente l'appello in rito e nel merito.
validamente raggiunta Controparte_4
dalla notificazione dell'appello, è rimasta contumace.
10 Respinta l'istanza di inibitoria della sentenza appellata, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita in seguito dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, come da decreto di questa Corte depositato il 30.12.2024, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.L'appello è infondato e va respinto.
Premesso che, come osservato dal primo Giudice, sono in atti tutti i documenti idonei ad accertare la natura e l'ammontare dei rapporti di dare/ avere tra le parti – in particolare i contratti litigiosi e gli estratti conto – è del tutto condivisibile l'assunto del Tribunale secondo il quale non era corretto il calcolo adottato dagli opponenti ai fini della determinazione del tasso di interesse pattuito nei contratti e del suo confronto con il tasso soglia usurario indicato nei
D.M. di riferimento.
Gli opponenti, odierni appellanti, hanno richiamato infatti il criterio della sommatoria semplice del tasso e delle restanti voci di addebiti connessi all'erogazione del credito, senza viceversa adottare il criterio individuato dal Tribunale, in ossequio ai principi espressi dalla Corte di Cassazione a S.U. n. 16303/2018 e cioè la valutazione separata del tasso effettivo globale con il tasso soglia e
11 della commissione di massimo scoperto effettiva con la “c.m.s. soglia”.
Sotto tale profilo l'appello risulta connotato anche di genericità, poiché si è limitato a riproporre le difese di primo grado, senza prendere posizione, né contestare le affermazioni del Tribunale secondo le quali, una volta che non risultavano espressamente adottati i criteri di calcolo ora riportati, non era chiaro come gli opponenti fossero pervenuti al calcolo della pretesa soglia usuraria.
Sul punto, in tema di onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità si è così espressa: “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”: Cass. S.U. N. 19597 del
18.9.2020.
12 Al rigetto dell'appello segue la condanna in solido degli appellanti al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellata costituita, le quali si liquidano come in dispositivo.
Trattandosi di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto: così Cass. del 2020 n. 4315.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n.16423/2019 pubblicata il 13.8.2019 proposto tra le parti in epigrafe indicate:
respinge l'appello;
condanna in solido ed il sig. Parte_1 [...]
al pagamento delle spese processuali dell'appello in CP_1
favore di rappresentata come in epigrafe, OP
liquidate in euro 14.000 per onorari oltre spese generali;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12,
13 per il pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 18.2.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
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