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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1913/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/02/2025 da
1) Parte_1 nata a [...]ù), il 18/07/1978 cittadina: Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], domiciliata in Milano, Via Scarlatti n. 5, ammessa al patrocinio a spese della Stato con delibera di ammissione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano n. 8102 del 12/12/2024, con l'Avv. Simona Caterina Orlandi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3 nato a [...]ù), il 15/10/1976, cittadino: Parte_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], domiciliato in Tavazzano (LO), Via Turati n. 35 con l'Avv. Livia Antonella Rosaria Esposito presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 23.7.2005
(anno 2005 atto n. 1223 reg. 01 parte I)
pagina 1 di 4 X separati consensualmente con verbale in data 29 settembre 2016 omologato con decreto di omologazione n. cronol. 5088/2016 del 18/10/2016 del Tribunale di Cremona
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- disporre che il signor sia esonerato dal corrispondere alla signora Parte_3 [...]
il contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 Persona_1 nata a [...], in data [...], pari a € 350,00, e sia esonerato anche dal corrispondere il 50% delle spese straordinarie extra-assegno, in quanto la figlia è maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente;
- dichiarare che le parti hanno risolto ogni questione economica e patrimoniale e non avranno più nulla reciprocamente a pretendere in ragione dell'intercorso rapporto coniugale e a qualsivoglia altro titolo e ragione;
- dichiarare che entrambe le parti rinunciano alla richiesta di assegno divorzile;
- spese di lite integralmente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
I coniugi hanno una figlia maggiorenni economicamente autosufficiente.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 23/07/2005 tra
[...]
e ; Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pagina 2 di 4 4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/02/2025 da
1) Parte_1 nata a [...]ù), il 18/07/1978 cittadina: Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], domiciliata in Milano, Via Scarlatti n. 5, ammessa al patrocinio a spese della Stato con delibera di ammissione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano n. 8102 del 12/12/2024, con l'Avv. Simona Caterina Orlandi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3 nato a [...]ù), il 15/10/1976, cittadino: Parte_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], domiciliato in Tavazzano (LO), Via Turati n. 35 con l'Avv. Livia Antonella Rosaria Esposito presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 23.7.2005
(anno 2005 atto n. 1223 reg. 01 parte I)
pagina 1 di 4 X separati consensualmente con verbale in data 29 settembre 2016 omologato con decreto di omologazione n. cronol. 5088/2016 del 18/10/2016 del Tribunale di Cremona
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- disporre che il signor sia esonerato dal corrispondere alla signora Parte_3 [...]
il contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 Persona_1 nata a [...], in data [...], pari a € 350,00, e sia esonerato anche dal corrispondere il 50% delle spese straordinarie extra-assegno, in quanto la figlia è maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente;
- dichiarare che le parti hanno risolto ogni questione economica e patrimoniale e non avranno più nulla reciprocamente a pretendere in ragione dell'intercorso rapporto coniugale e a qualsivoglia altro titolo e ragione;
- dichiarare che entrambe le parti rinunciano alla richiesta di assegno divorzile;
- spese di lite integralmente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
I coniugi hanno una figlia maggiorenni economicamente autosufficiente.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 23/07/2005 tra
[...]
e ; Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pagina 2 di 4 4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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