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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria
Rosaria Elmino, all'udienza di discussione del 20 marzo 2025, udite le parti, all'esito della Camera di Consiglio, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 773/2023 avente ad OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elett.te dom.to in Napoli via Ugo Niutta n. 4 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Pasquale Maresca dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv. Francesco Ferrante, giusta procura in atti
Opponente
E
, in persona del rappresentante legale pro tempore anche quale CP_1
procuratore speciale della rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Maria Sofia Lizzi come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale di Napoli alla via A. De Gasperi n. 55; CP_1
Opposto
NONCHÉ (già Controparte_3 Controparte_4
, già ) in persona del procuratore
[...] Controparte_5
speciale Dott. in qualità di Responsabile atti Controparte_6
introduttivi del giudizio Campania giusta atto Notaio - Persona_1
Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, elettivamente domiciliata in Catania, Viale Libertà n. 212 presso lo studio dell'Avv.
Luigi Tambone dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti;
Opposta
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.1.2023 parte ricorrente in epigrafe adiva il
Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229023405509000 notificata il
29/12/2022, riguardante poste debitorie per contributi I.V.S. e somme aggiuntive anno 2015 per l'importo di € 2.544,79, portate dall'avviso di addebito n. 37120160014305461000, asseritamente notificato il 18/11/2016.
Deduceva l'inesistenza della notifica dell'avviso innanzi indicato e di essere, pertanto, venuto a conoscenza dei crediti vantati dall' solo CP_7
attraverso la notificazione della intimazione di pagamento impugnata;
eccepiva la intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese ingiunte sia a decorrere dal termine di scadenza per i versamenti contributivi, sia successivamente alla data della presunta notifica, in mancanza di atti interruttivi precedenti la notifica dell'intimazione di pagamento.
Concludeva chiedendo “1) in via preliminare, di sospendere l'esecutorietà del titolo costituito dall'avviso di addebito di cui innanzi, stante la presenza di un più che consistente fumus boni iuris nonché del periculum in mora determinato dalla possibilità dell'azione esecutiva, attesa la precaria situazione economica del contribuente (vedasi autocertificazione reddituale allegata sub. 3) unitamente alle notorie difficoltà e lungaggini connesse al rimborso delle somme provvisoriamente pagate all'agente per la riscossione;
2) in via principale, annullare l'impugnata intimazione di pagamento nonché l'avviso di addebito ad esso sottostante, per mancata e/o irregolare notifica del medesimo, ed in ogni caso dichiarare non dovuti gli importi di cui trattasi per decorso del termine di prescrizione stabilito per la loro riscossione” con condanna alle spese ed attribuzione.
Il Giudice accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo come da decreto in atti con cui fissava la udienza di prima comparizione.
In data 29.5.2024 si costituiva nuovo difensore dell'opponente, avv.
Maresca, ed avanzava istanza di rimessione in termini ex art. 153 cpc per la rinnovazione della notifica telematica agli enti convenuti (cfr. in atti);
l'istanza veniva accolta dal GL come da ordinanza in atti.
Si costituiva con propria memoria l' anche quale procuratore speciale CP_1
di opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto;
eccepiva CP_2
l'inammissibilità/intempestività dell'opposizione proposta e nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione atteso il mancato compimento della prescrizione, il cui termine quinquennale era stato ritualmente interrotto sia dalla notifica del titolo esecutivo sia da quella dell'intimazione, ed affermava la regolarità della notifica dell'avviso di addebito sottostante.
Si costituiva ed eccepiva l'inammissibilità, intempestività ed CP_8
infondatezza nel merito della proposta opposizione, deducendo la ritualità delle notifiche sia della intimazione di pagamento che degli avvisi di addebito sottesi e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata per la discussione.
All'odierna udienza il Giudice, letti gli atti ed esaminati i documenti depositati dalle parti, all'esito della Camera di Consiglio pronunciava la presente sentenza depositata al fascicolo telematico e di cui veniva data lettura.
Sussiste, in via preliminare, l'interesse ad agire trattandosi di giudizio di impugnazione avverso atto di intimazione di pagamento, sull'assunto della mancata o irregolare notifica dell'avviso di addebito e della conseguente estinzione del credito per prescrizione.
Si rammenta che, in ordine all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, la Suprema Corte (prima del recente intervento delle Sezioni Unite
n. 26283 del 2022) aveva espresso il principio secondo cui (Cass. nn. 29294 del 2019; 15603 del 2020) in materia di riscossione di crediti previdenziali,
l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice.
In particolare, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella.
L'intervento delle Sezioni Unite nel 2022 è derivato dalla introduzione nell'ordinamento dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n.
215 del 2021).
La norma reca la tipizzazione dell'interesse ad agire in subiecta materia, nel senso che questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.
50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui al D.P.R. n.
602 del 1973, art. 48-bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Da tale decisione sono state tratte le massime ufficiali secondo cui: in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n.
215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.); inoltre, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del
1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini
Orbene, per quanto più rileva nella fattispecie in esame, le Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sent. n. 6283 del 2022 cit. e Cass. n. 10595 del
20/04/2023) dopo aver operato una ricognizione dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l'estratto di ruolo, in quanto, “ in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa
(Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n.
16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).
Nel solco di tale insegnamento, nella fattispecie in esame, deve senz'altro escludersi che si verta dell'ipotesi di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.
n. 602 del 1973, atteso che il ricorso alla tutela giurisdizione è conseguente non già alla conoscenza dell'esistenza di crediti contributivi attraverso il mero esame dell'estratto di ruolo, quanto a seguito della notifica dell'atto di intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.E. 602/1973.
Difatti, al fine di ritenere la sussistenza dell'interesse ad agire, nell'accezione di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite, è necessario chiarire la natura e la portata dell'atto di intimazione.
E' noto che, nel procedimento di riscossione mediante ruolo, la notifica della cartella di pagamento ovvero l'avviso di addebito assolvono, ad un tempo, quello della notifica del titolo esecutivo (costituito proprio dal ruolo, ex art. 49 d.P.R. n. 602/1973) e del precetto (v. Cass. n. 3021/2018;
Cass. n. 6526/2018).
Pertanto, non può revocarsi in dubbio che la cartella abbia (anche)
l'intrinseca funzione di preannunciare l'azione espropriativa nelle forme di cui agli artt. 62 ss. d.P.R. cit., ossia mediante pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare.
Va poi evidenziato che, se entro un anno dalla notifica della cartella stessa, non sia avviata l'azione esecutiva, mediante il pignoramento (ex art. 491 c.p.c.), l'agente della riscossione, prima di procedervi, deve notificare l'intimazione ex art. 50 d.P.R. cit.
Nella sostanza, dunque, detta intimazione finisce con lo svolgere la funzione che, nel gergo dell'esecuzione ordinaria, si attribuisce al c.d. precetto "in rinnovazione", ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace.
Ne discende che, rispetto ad una intimazione di pagamento ex art. 50
d.P.R. cit. relativa ad un credito non tributario, il debitore che vi si opponga, contestando il diritto del creditore di agire in via esecutiva
(come nella specie), altro non esercita se non una opposizione "pre- esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c., il cui termine di proponibilità è costituito soltanto dall'effettivo avvio dell'azione esecutiva (v. amplius
Cass. n. 26285/2019, in motivazione). Detta opposizione, dunque, può essere proposta fino a che il pignoramento non sia stato eseguito (Cass. n.
6833 del 11/03/2021).
Alla stregua della ricostruzione della natura e della funzione dell'atto di intimazione ex art. 50, deve ritenersi pertanto che esso si caratterizzi per essere prodromico all'esecuzione e, in via successiva, rappresenti la minaccia concreta di procedere all'esecuzione forzata, situazione che - come chiarito dalla Suprema Corte - integra l'interesse ad agire rispetto al ricorso alla tutela giurisdizionale nella forma dell'azione di opposizione all'esecuzione ovvero di accertamento negativo.
Va poi affermato il difetto di legittimazione passiva della CP_2
poiché, trattandosi nella specie di crediti maturati ed accertati successivamente all'1-1-2006, essi non sono stati oggetto della cessione di cui all'art.13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (v., per il differimento ai crediti fino al 31-12-2005, legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138).
L'azione proposta va innanzitutto qualificata quale opposizione all'esecuzione sotto il profilo di cui all'art. 24 Dlgs. 46/99, essendo essa volta a far valere una causa estintiva dei crediti vantati (prescrizione) maturatasi antecedentemente rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo e basata sul presupposto della inesistenza/nullità della notifica dell'avviso di addebito, atto prodromico ed interruttivo del termine prescrizionale;
in tal modo parte ricorrente ha inteso far valere un “recupero” della tutela riconosciuta dall'ordinamento in caso di rituale notifica della cartella ovvero avviso.
Attraverso l'opposizione all'esecuzione in parola si offre difatti una
“tutela recuperatoria”, nel senso cioè di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente (non notificato) allorché il debitore abbia avuto contezza della propria posizione debitoria solo successivamente alla notifica del successivo atto procedimentale (intimazione di pagamento)
Tale facoltà si giustifica quindi (solo ed esclusivamente) allorché il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico, e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, consentendogli di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non aveva potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità o inesistenza della notifica di essa.
Di conseguenza portata dirimente nella fattispecie assume l'accertamento circa la effettiva sussistenza e validità della notifica dell'avviso di addebito contenuto nell'intimazione di pagamento, in quanto in tale caso la presente opposizione - secondo quanto innanzi prospettato - sarebbe intempestiva e, pertanto, inammissibile.
Più precisamente, “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso d.lgs. è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 l. n. 389 del
1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. (Cass., sez. lav., 25-06-2007, n. 14692).
L'art. 24, III comma, del d.l.gs. 26 febbraio 1999 n.46 prevede che l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo può essere proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
In tale prospettiva va pertanto esaminata la relata della notifica dell'avviso di addebito sotteso alla intimazione di pagamento impugnata.
L' difatti ha depositato in atti tale documento (cfr. all. produz. ; CP_1 CP_1
dalla cui disamina emerge ictu oculi che l'avviso di addebito n.
37120160014305461000 è stato ritualmente notificato, a mani del destinatario, in data 18.11.2016.
A tal proposito va rammentato – in punto di diritto – che solo la relata costituisce prova adeguata della circostanza dell'avvenuta notifica delle cartelle (o avvisi di addebito), contenendo la stessa la trascrizione delle modalità concrete con cui è stata effettuata e le circostanze rilevate da parte del notificante.
Ed invero l'unico mezzo idoneo per contrastare le risultanze della relata è quello di inficiare l'attestazione del soggetto abilitato alla notificazione di quanto al medesimo dichiarato o avvenuto in sua presenza con la querela di falso di cui agli artt. 221 e segg cpc, procedimento la cui specifica finalità consiste nel privare il documento munito di fede privilegiata della sua efficacia probatoria.
L'opposizione proposta – sotto il profilo della dedotta maturazione della causa estintiva (prescrizione) dalla data di scadenza del credito contributivo) – risulta pertanto intempestiva, atteso il decorso dalla data della notifica dell'avviso del termine di 40 gg. a pena di decadenza ex art. 24 Dlgsl 46/99.
Nel ricorso, tuttavia, parte ricorrente ha fatto valere anche un ulteriore motivo di opposizione/eccezione, costituito dell'integrale decorso del termine prescrizionale quinquennale a decorrere dalla data della notifica dell'avviso di addebito senza atti interruttivi ulteriori, ivi compreso quello della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 29.12.2022.
Tale eccezione integra una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cpc, avendo il ricorrente fatto valere una causa estintiva del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo (id est avviso di addebito) ed alla sua notifica.
Sotto tale dirimente profilo l'opposizione è pertanto innanzitutto ammissibile e, nel merito, l'eccezione proposta risulta fondata.
Ed invero a partire dalla data di notifica del 18.11.2016 (cfr. supra) il termine prescrizionale quinquennale risulta interamente decorso prima alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (29.12.2022), che costituisce l'unico atto interruttivo successivo, non avendo dato CP_8
dimostrazione di avere notificato ulteriori idonei atti intermedi (cfr. in atti).
Il risultato non cambia nemmeno tenendosi conto della sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale per CO
(decreto cd. Cura Italia n. 18/2020, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 per giorni 129, nonché del successivo provvedimento normativo di sospensione dei termini CO (art. 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2021, n. 21) a partire dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021 per ulteriori 182 giorni); entrambe le sospensioni risultano applicabili nella fattispecie, in quanto il termine quinquennale era pendente durante tali periodi.
Difatti in vista delle sospensioni in parola, il termine prescrizionale, che sarebbe scaduto ordinariamente alla data del 18 novembre 2021, va prolungato di n. 129 giorni (giungendosi al 27 marzo 2022) e successivamente, di ulteriori 182 giorni, pervenendosi alla data finale del
25 settembre 2022, alla quale il credito contributivo si è definitivamente prescritto.
Tuttavia, come si è evidenziato, l'unico atto interruttivo della prescrizione
è costituito dalla notifica dell'intimazione di pagamento, ed esso risulta essere stato notificato soltanto il 29 dicembre 2022, data alla quale la pretesa creditoria si era già estinta per compiuto decorso della CP_1
prescrizione.
L'opposizione va dunque accolta e, per l'effetto, vanno dichiarati estinti i crediti contributivi di cui ai ruoli oggetto dell'avviso di addebito CP_1
sotteso, e non più dovute le relative somme.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico delle resistenti in solido tra loro e liquidate come da dispositivo alla stregua dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_2
2) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 07120229023405509000 e dell'avviso di addebito n. 37120160014305461000 per essere i relativi crediti vantati dall' estinti per intervenuta prescrizione;
CP_1
3) Condanna le resistenti ed in solido tra loro, al pagamento CP_1 CP_8
delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidando le stesse in complessivi euro 2.140,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi
Napoli, 20 marzo 2025 IL GIUDICE
Dott. Maria Rosaria Elmino